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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 27/03/2025, n. 499 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 499 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Brindisi - sezione civile - in persona del Giudice Unico Dott.ssa Giovanna
Manca, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 2303/2023 del ruolo generale contenzioso civile avente per oggetto appello avverso sentenza del Giudice di Pace in materia di opposizione avverso verbale di accertamento “ex artt. 22 L689/1981
((violazione codice strada)”, vertente
TRA
(c.f. ) in persona del Sindaco p.t. rappresentato e Parte_1 P.IVA_1
difeso dall'Avv. GRAZIOSO GIULIANO giusta mandato in atti, ed elettivamente domiciliata;
APPELLANTE
NEI CONFRONTI DI
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Controparte_1 C.F._1
DE ANGELIS CIRO;
APPELLATO
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato del 26.07.2023, il ha interposto appello Parte_1
avverso la sentenza n. 884/2023 del 11.05.2023, depositata il 12.05.2023, pronunciata dal
Giudice di Pace di di accoglimento dell'opposizione proposta da Pt_1 CP_1
avverso il verbale di accertamento e contestazione della Polizia Municipale n.
[...]
003072/X/22, con cui veniva contestata la violazione dell'art. 146 comma 3 e 3 bis c.d.s,
1 lamentando che il primo giudice aveva erroneamente ritenuto insufficiente la motivazione addotta dai pubblici ufficiali per giustificare l'omessa contestazione immediata dell'infrazione accertata.
Instaurato il contraddittorio, si è costituito in giudizio deducendo Controparte_2
l'infondatezza del gravame ed in particolare insistendo “per il rigetto della domanda avanzata in grado di appello, giacché la stessa, almeno per come proposta, appare innanzitutto irrituale e, subordinatamente, inammissibile, improponibile e, gradatamente, infondata sia in fatto che in diritto, confermando le altre statuizioni, con condanna della parte appellante alla refusione delle spese del doppio grado di giudizi”.
La causa, previo mutamento del rito, è stata rinviata per la decisione all'odierna udienza.
L'appello è fondato e va accolto per quanto di seguito.
La sentenza di prime cure, in accoglimento dell'opposizione proposta, ha ritenuto in primo luogo che le foto riversate in atti dall'amministrazione non consentissero l'identificazione del veicolo e che non fossero state adeguatamente motivate le ragioni che avevano precluso la contestazione immediata, posto che le pronunce della Corte di Cassazione si riferivano all'ipotesi del rilevamento dell'infrazione a mezzo autovelox di eccesso di velocità, ipotesi non ricorrente nel caso di specie di attraversamento con linea semaforica proiettante luce rossa;
ed ancora ha ritenuto che il richiamo all'art. 384 reg. es. c.d.s., norma regolamentare non fosse sufficiente a superare il principio della contestazione immediata e che la mancanza di agenti in loco non consentisse validamente emesso il verbale di accertamento.
L'appellante ha rilevato l'erroneità di tale assunto, dovendosi ritenere, invece, che sussistesse l'oggettiva impossibilità di attendere ad una contestazione immediata, ed ancora deducendo che le valutazioni espresse dal primo giudice, in accoglimento dei motivi di opposizione, si ponevano in contrasto con le previsioni di cui all'art. 200 e 201 co1 – bis.
In via preliminare va chiarito che l'apparecchiatura poteva funzionare senza la presenza di un agente e con contestazione differita, essendo tali modalità di funzionamento e di contestazione espressamente consentite dall'art. 201 co. 1 bis lett. b e co. 1 ter del Codice della Strada, norme richiamate nel verbale impugnato.
2 L'art. 201 comma 1-bis C.d.S. prevede che, in caso di violazione dell'attraversamento dell'incrocio con semaforo rosso, non sia necessaria la presenza di organi di polizia stradale qualora l'accertamento avvenga mediante rilievo con dispositivi o apparecchiature che sono stati omologati ovvero approvati per il funzionamento in modo completamente automatico.
Difatti in tema di violazione dell'art. 146, comma 3, del codice della strada
(attraversamento di un incrocio con il semaforo indicante la luce rossa), per effetto della nuova disciplina contenuta nell'art. 201, comma 1-ter, del medesimo codice (introdotto dall'art. 4, comma 1, del D.L. 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modifiche, in L. 1 agosto 2003, n. 214), i documentatori fotografici delle infrazioni commesse alle intersezioni regolate da semaforo (nel caso di specie, apparecchiatura denominata "T-red"), ove omologati ed utilizzati nel rispetto delle prescrizioni riguardanti le modalità di installazione e di ripresa delle infrazioni, sono divenuti idonei a funzionare anche in modalità completamente automatica, senza la presenza degli agenti di polizia (Cass.
21605/11).
Pur non essendovi l'obbligo di indicare nel verbale di contestazione la tipologia di apparecchio di rilievo dell'infrazione ed i dati relativi alla sua omologazione, la Polizia municipale nel caso di specie aveva riportato tali informazioni nel verbale di contestazione, provvedendo, altresì, al deposito in giudizio dei relativi documenti.
Va, altresì, richiamata la più recente giurisprudenza conseguente alla nuova disciplina dell'art. 201 C.d.S., comma 1-ter, in materia di documentazione fotografica dell'attraversamento con semaforo proiettante luce rossa (Cass. 19.10.2011 n. 21605, Cass.
2.2.2011 n. 2436; Cass. civ., sez. VI, 27/04/2016, n. 8285) in ordine all'efficacia probatoria della rilevazione, avendo la Suprema Corte escluso che la sentenza della Corte Cost. n.
113/15 possa applicarsi ad ipotesi diversa da quella della rilevazione della velocità (sent. n.
8285/16).
Ritiene il Tribunale di condividere tale valutazione, tenuto conto della diversità di funzionamento delle due apparecchiature, trattandosi, per l'appunto, di apparecchi fotografici che mirano unicamente a segnalare la circostanza dell'attraversamento con il semaforo proiettante la luce rossa ai fini della violazione.
Più di recente la Cass. con ordinanza n. 31818/19 ha dato continuità a tale orientamento ribadendo che “con specifico riguardo alla rilevazione della violazione del divieto di
3 proseguire la marcia con impianto semaforico rosso a mezzo di apparecchiature elettroniche, deve dunque ribadirsi che né il codice della strada, né il relativo regolamento di esecuzione prevedono che il verbale di accertamento dell'infrazione devono contenere,
a pena di nullità, l'attestazione che la funzionalità del singolo apparecchio impiegato sia stata sottoposta a controllo preventivo e costante durante l'uso, giacché, al contrario,
l'efficacia probatoria di dette apparecchiature perdura sino a quando non risultino accertati, nel caso concreto, sulla base di circostanze allegate dall'opponente e debitamente provate, un difetto di costruzione, installazione o funzionalità, o situazioni comunque ostative al suo regolare funzionamento, non potendosi far leva, in senso contrario, su mere congetture circa il fatto che la mancanza di revisione o manutenzione periodica dell'attrezzatura sia di per sé idonea a pregiudicarne l'efficacia probatoria delle rilevazioni sancita dall'art. 142 del predetto codice”.
Nello specifico va ribadito l'idoneità della rilevazione fotografica a comprovare il passaggio del veicolo con segnale rosso di stop, non essendo l'amministrazione gravata da ulteriori oneri di prova, avendo già depositato il verbale di accertamento, l'attestazione di conformità dell'apparecchiatura utilizzata e la documentazione fotografica.
In ogni caso, deve ribadirsi che l'art. 41 comma 11 del C.d.S. stabilisce che in caso di accensione di luce rossa, i veicoli non debbano superare la linea di arresto che, pertanto, individua il momento dell'infrazione ed è specificata dalla dizione “Time”. L'ulteriore fotogramma e le indicazioni temporali, in particolare “Frame Delay” servono a dare la certezza del movimento del veicolo che è giunto ed ha superato anche l'intersezione a lanterna rossa. I dati vengono riprodotti egualmente su entrambi i fotogrammi conformemente alle autorizzazioni ad operare date dal Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti.
I fotogrammi depositati in atti sono stati scattati a luce semaforica rossa: uno di essi raffigura il momento di superamento della linea di arresto (indicata come Time into state: con relativi secondi, ovvero il tempo di permanenza nello stato di luce rossa al momento in cui è stato effettuato il primo scatto, laddove l'apparecchio registra lo stato del semaforo nel tempo precedente lo scatto, ovvero Pre lamp state: cioè luce gialla e il tempo di Per_1
permanenza in tale stato prima che venga scattato il primo fotogramma, ovvero Pre state time); la medesima documentazione fotografica indica altresì l'istante in cui avviene il
4 secondo scatto, rappresentata dall'indicazione del Frame delay, con relativi msec, la cui traduzione letterale è dilazione del fotogramma e rappresenta l'indicazione, in millesimi di secondo, del tempo intercorso tra il 1° e il 2° scatto.
Pertanto, la lettura dei fotogrammi evidenzia il corretto funzionamento del Photored installato dall'amministrazione appellante ed è assolutamente idonea a provare la condotta ascritta all'appellato che emerge in maniera chiara ed inconfutabile e non può essere messa in discussione dal fatto che il secondo fotogramma riporti lo stesso secondo del precedente
(circa l'efficace prova dei rilievi fotografici ai fini dell'accertamento cfr. Cass. 20.03.1998
n. 2952).
Venendo nello specifico al motivo di gravame va evidenziato che l'art. 384 lett. b) Dpr n.
495/1992 tipizza l'esclusione dell'obbligo di contestazione immediata nel caso di attraversamento di un incrocio con semaforo proiettante luce rossa (nella specie la violazione risulta commessa nella località indicata nel verbale di accertamento laddove esiste un incrocio).
La Suprema Corte di Cassazione ha ritenuto (Cass., sez. II, 2.2.2011, n. 2436) che l'indicazione nel verbale notificato di una delle ragioni tra quelle indicate dall'art. 384 del regolamento di esecuzione del cds, che rendono ammissibile la contestazione differita dell'infrazione, rende "ipso facto" legittimo il verbale e la conseguente irrogazione della sanzione, senza che, in proposito, sussista alcun margine di apprezzamento, in sede giudiziaria, circa la possibilità concreta di contestazione immediata della violazione.
Ne consegue che, in riferimento al caso di infrazione riconducibile all'attraversamento di un incrocio con il semaforo indicante la luce rossa (ex art. 384, lett. b), a cui si aggiungono gli accertamenti delle violazioni per mezzo di apparecchi di rilevamento (ex art. 384 lett.
e), il giudice dell'opposizione non può censurare l'omessa contestazione immediata con il rilievo dell'astratta possibilità di una predisposizione del servizio con modalità in grado di permettere in ogni caso detta contestazione.
Va al riguardo chiarito che l'elencazione dei casi di impossibilità della contestazione immediata contenuta nell'art. 384 d.P.R. n. 495 del 1992 non è esaustiva ma solo esemplificativa.
Orbene, l'agente accertatore deve indicare nel verbale i motivi ostativi a una contestazione immediata dell'infrazione e, qualora essi non rientrino nelle ipotesi tipiche previste dalla
5 sopra menzionata norma, spetta al giudice il potere di valutare se i motivi indicati nel verbale dall'agente abbiano un'intrinseca logica e siano tali da rendere impossibile la contestazione immediata.
In tal senso, laddove sia stata indicata quale causa impeditiva della contestazione immediata, ad esempio l'impegno dell'agente a regolamentare il traffico, essa di certo non può considerarsi alla stregua di una clausola di stile. E infatti, è evidente che l'agente accertatore impegnato a regolamentare il traffico non può operare contestualmente la contestazione immediata, né può interrompere il predetto servizio per fermare e rincorrere la vettura.
Del resto, diversamente opinando, si giungerebbe alla conclusione che ogni volta che l'agente accertatore si trovi a espletare altre mansioni del suo servizio che gli impediscano in concreto e materialmente di procedere alla contestazione immediata, questi dovrebbe astenersi dall'accertare la violazione. È evidente che una siffatta conclusione deve essere esclusa dato che finirebbe con il minare l'efficienza del servizio sulla cui organizzazione non è possibile sindacare, sia da parte dell'utente sanzionato, che da parte del giudice.
Ed è quanto erroneamente fatto dal primo giudice, il quale non ha soltanto ignorato il disposto dell'art. 384 d.P.R. n. 495 del 1992, laddove viene tipizzata una delle ipotesi che giustificano l'omessa contestazione immediata ma ha financo finito per sindacare l'attività organizzativa della P.A.
Per tali ragioni la gravata sentenza deve essere riformata in accoglimento del gravame proposto.
In definitiva non è dato riscontrare alcun vizio di legittimità del verbale di accertamento, esso contenendo una chiara esposizione della condotta illecita realizzata, delle circostanze di tempo e di luogo del suo accertamento e della norma di legge violata.
Sotto altro profilo va rammentato che nel processo ordinario di cognizione risultante dalla novella di cui alla L. n. 353 del 1990, e dalle successive modifiche, le parti del processo di impugnazione - che costituisce pur sempre una revisio prioris istantiae - nel rispetto dell'autoresponsabilità e dell'affidamento processuale, sono tenute, per sottrarsi alla presunzione di rinuncia (al di fuori delle ipotesi di domande e di eccezioni esaminate e rigettate, anche implicitamente, dal primo giudice, per le quali è necessario proporre appello incidentale: art. 343 c.p.c.), a riproporre ai sensi dell'art. 346 c.p.c., le domande e le
6 eccezioni non accolte in primo grado, in quanto rimaste assorbite, con il primo atto difensivo e comunque non oltre la prima udienza, trattandosi di fatti rientranti già nel thema probandum e nel thema decidendum del giudizio di primo grado.
Ne discende che vanno ritenuti rinunciati i motivi di opposizione non riproposti dall'appellato nel corso del giudizio di prime cure.
In altri termini “deve ritenersi formato il giudicato interno (con esonero dall'esame di questo Giudice da ogni delibazione) rispetto a tutto quanto richiesto nel giudizio di primo grado e non oggetto di appello principale né altresì dipendente dai capi della sentenza specificamente impugnati ai sensi degli artt. 329 e 336 c.p.c. (sentenza Tribunale di
Brindisi, n. 886 del 23.5.2024)
Le spese di lite seguono la soccombenza per il presente grado di giudizio e vanno liquidate come in dispositivo facendo applicazioni degli onorari medi di cui al d.m. 55/2014 e succ. modifiche con esclusione di quelli dovuti per la fase istruttoria che non si è tenuta.
Nulla per le spese del primo grado essendosi l'amministrazione difesa a mezzo di proprio funzionario.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brindisi, sezione civile, in composizione monocratica nella persona della
Dott.ssa Giovanna Manca, definitivamente pronunciando nella causa proposta da contro , così provvede: Parte_1 Controparte_1
- accoglie l'appello e per l'effetto in riforma della sentenza del Giudice di Pace di n. 884/2023 del 11.05.2023, depositata il 12.05.2023, rigetta l'opposizione Pt_1
proposta da avverso il verbale di accertamento e contestazione della Controparte_1
Polizia Municipale n. 003072/X/22, con cui veniva contestata la violazione dell'art. 146 comma 3 e 3 bis c.d.s,
- condanna l'appellato alla rifusione delle spese di lite in favore del procuratore antistatario del avv. Giuliano Grazioso, che liquida in €462,00 a titolo Parte_1
di onorario ed € 94,00 per spese borsuali oltre rimborso forfettario del 15%, iva e cpa.
Si comunichi.
Brindisi, lì 27/03/2025
Il Giudice
Dott.ssa Giovanna Manca
7
8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Brindisi - sezione civile - in persona del Giudice Unico Dott.ssa Giovanna
Manca, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 2303/2023 del ruolo generale contenzioso civile avente per oggetto appello avverso sentenza del Giudice di Pace in materia di opposizione avverso verbale di accertamento “ex artt. 22 L689/1981
((violazione codice strada)”, vertente
TRA
(c.f. ) in persona del Sindaco p.t. rappresentato e Parte_1 P.IVA_1
difeso dall'Avv. GRAZIOSO GIULIANO giusta mandato in atti, ed elettivamente domiciliata;
APPELLANTE
NEI CONFRONTI DI
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Controparte_1 C.F._1
DE ANGELIS CIRO;
APPELLATO
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato del 26.07.2023, il ha interposto appello Parte_1
avverso la sentenza n. 884/2023 del 11.05.2023, depositata il 12.05.2023, pronunciata dal
Giudice di Pace di di accoglimento dell'opposizione proposta da Pt_1 CP_1
avverso il verbale di accertamento e contestazione della Polizia Municipale n.
[...]
003072/X/22, con cui veniva contestata la violazione dell'art. 146 comma 3 e 3 bis c.d.s,
1 lamentando che il primo giudice aveva erroneamente ritenuto insufficiente la motivazione addotta dai pubblici ufficiali per giustificare l'omessa contestazione immediata dell'infrazione accertata.
Instaurato il contraddittorio, si è costituito in giudizio deducendo Controparte_2
l'infondatezza del gravame ed in particolare insistendo “per il rigetto della domanda avanzata in grado di appello, giacché la stessa, almeno per come proposta, appare innanzitutto irrituale e, subordinatamente, inammissibile, improponibile e, gradatamente, infondata sia in fatto che in diritto, confermando le altre statuizioni, con condanna della parte appellante alla refusione delle spese del doppio grado di giudizi”.
La causa, previo mutamento del rito, è stata rinviata per la decisione all'odierna udienza.
L'appello è fondato e va accolto per quanto di seguito.
La sentenza di prime cure, in accoglimento dell'opposizione proposta, ha ritenuto in primo luogo che le foto riversate in atti dall'amministrazione non consentissero l'identificazione del veicolo e che non fossero state adeguatamente motivate le ragioni che avevano precluso la contestazione immediata, posto che le pronunce della Corte di Cassazione si riferivano all'ipotesi del rilevamento dell'infrazione a mezzo autovelox di eccesso di velocità, ipotesi non ricorrente nel caso di specie di attraversamento con linea semaforica proiettante luce rossa;
ed ancora ha ritenuto che il richiamo all'art. 384 reg. es. c.d.s., norma regolamentare non fosse sufficiente a superare il principio della contestazione immediata e che la mancanza di agenti in loco non consentisse validamente emesso il verbale di accertamento.
L'appellante ha rilevato l'erroneità di tale assunto, dovendosi ritenere, invece, che sussistesse l'oggettiva impossibilità di attendere ad una contestazione immediata, ed ancora deducendo che le valutazioni espresse dal primo giudice, in accoglimento dei motivi di opposizione, si ponevano in contrasto con le previsioni di cui all'art. 200 e 201 co1 – bis.
In via preliminare va chiarito che l'apparecchiatura poteva funzionare senza la presenza di un agente e con contestazione differita, essendo tali modalità di funzionamento e di contestazione espressamente consentite dall'art. 201 co. 1 bis lett. b e co. 1 ter del Codice della Strada, norme richiamate nel verbale impugnato.
2 L'art. 201 comma 1-bis C.d.S. prevede che, in caso di violazione dell'attraversamento dell'incrocio con semaforo rosso, non sia necessaria la presenza di organi di polizia stradale qualora l'accertamento avvenga mediante rilievo con dispositivi o apparecchiature che sono stati omologati ovvero approvati per il funzionamento in modo completamente automatico.
Difatti in tema di violazione dell'art. 146, comma 3, del codice della strada
(attraversamento di un incrocio con il semaforo indicante la luce rossa), per effetto della nuova disciplina contenuta nell'art. 201, comma 1-ter, del medesimo codice (introdotto dall'art. 4, comma 1, del D.L. 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modifiche, in L. 1 agosto 2003, n. 214), i documentatori fotografici delle infrazioni commesse alle intersezioni regolate da semaforo (nel caso di specie, apparecchiatura denominata "T-red"), ove omologati ed utilizzati nel rispetto delle prescrizioni riguardanti le modalità di installazione e di ripresa delle infrazioni, sono divenuti idonei a funzionare anche in modalità completamente automatica, senza la presenza degli agenti di polizia (Cass.
21605/11).
Pur non essendovi l'obbligo di indicare nel verbale di contestazione la tipologia di apparecchio di rilievo dell'infrazione ed i dati relativi alla sua omologazione, la Polizia municipale nel caso di specie aveva riportato tali informazioni nel verbale di contestazione, provvedendo, altresì, al deposito in giudizio dei relativi documenti.
Va, altresì, richiamata la più recente giurisprudenza conseguente alla nuova disciplina dell'art. 201 C.d.S., comma 1-ter, in materia di documentazione fotografica dell'attraversamento con semaforo proiettante luce rossa (Cass. 19.10.2011 n. 21605, Cass.
2.2.2011 n. 2436; Cass. civ., sez. VI, 27/04/2016, n. 8285) in ordine all'efficacia probatoria della rilevazione, avendo la Suprema Corte escluso che la sentenza della Corte Cost. n.
113/15 possa applicarsi ad ipotesi diversa da quella della rilevazione della velocità (sent. n.
8285/16).
Ritiene il Tribunale di condividere tale valutazione, tenuto conto della diversità di funzionamento delle due apparecchiature, trattandosi, per l'appunto, di apparecchi fotografici che mirano unicamente a segnalare la circostanza dell'attraversamento con il semaforo proiettante la luce rossa ai fini della violazione.
Più di recente la Cass. con ordinanza n. 31818/19 ha dato continuità a tale orientamento ribadendo che “con specifico riguardo alla rilevazione della violazione del divieto di
3 proseguire la marcia con impianto semaforico rosso a mezzo di apparecchiature elettroniche, deve dunque ribadirsi che né il codice della strada, né il relativo regolamento di esecuzione prevedono che il verbale di accertamento dell'infrazione devono contenere,
a pena di nullità, l'attestazione che la funzionalità del singolo apparecchio impiegato sia stata sottoposta a controllo preventivo e costante durante l'uso, giacché, al contrario,
l'efficacia probatoria di dette apparecchiature perdura sino a quando non risultino accertati, nel caso concreto, sulla base di circostanze allegate dall'opponente e debitamente provate, un difetto di costruzione, installazione o funzionalità, o situazioni comunque ostative al suo regolare funzionamento, non potendosi far leva, in senso contrario, su mere congetture circa il fatto che la mancanza di revisione o manutenzione periodica dell'attrezzatura sia di per sé idonea a pregiudicarne l'efficacia probatoria delle rilevazioni sancita dall'art. 142 del predetto codice”.
Nello specifico va ribadito l'idoneità della rilevazione fotografica a comprovare il passaggio del veicolo con segnale rosso di stop, non essendo l'amministrazione gravata da ulteriori oneri di prova, avendo già depositato il verbale di accertamento, l'attestazione di conformità dell'apparecchiatura utilizzata e la documentazione fotografica.
In ogni caso, deve ribadirsi che l'art. 41 comma 11 del C.d.S. stabilisce che in caso di accensione di luce rossa, i veicoli non debbano superare la linea di arresto che, pertanto, individua il momento dell'infrazione ed è specificata dalla dizione “Time”. L'ulteriore fotogramma e le indicazioni temporali, in particolare “Frame Delay” servono a dare la certezza del movimento del veicolo che è giunto ed ha superato anche l'intersezione a lanterna rossa. I dati vengono riprodotti egualmente su entrambi i fotogrammi conformemente alle autorizzazioni ad operare date dal Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti.
I fotogrammi depositati in atti sono stati scattati a luce semaforica rossa: uno di essi raffigura il momento di superamento della linea di arresto (indicata come Time into state: con relativi secondi, ovvero il tempo di permanenza nello stato di luce rossa al momento in cui è stato effettuato il primo scatto, laddove l'apparecchio registra lo stato del semaforo nel tempo precedente lo scatto, ovvero Pre lamp state: cioè luce gialla e il tempo di Per_1
permanenza in tale stato prima che venga scattato il primo fotogramma, ovvero Pre state time); la medesima documentazione fotografica indica altresì l'istante in cui avviene il
4 secondo scatto, rappresentata dall'indicazione del Frame delay, con relativi msec, la cui traduzione letterale è dilazione del fotogramma e rappresenta l'indicazione, in millesimi di secondo, del tempo intercorso tra il 1° e il 2° scatto.
Pertanto, la lettura dei fotogrammi evidenzia il corretto funzionamento del Photored installato dall'amministrazione appellante ed è assolutamente idonea a provare la condotta ascritta all'appellato che emerge in maniera chiara ed inconfutabile e non può essere messa in discussione dal fatto che il secondo fotogramma riporti lo stesso secondo del precedente
(circa l'efficace prova dei rilievi fotografici ai fini dell'accertamento cfr. Cass. 20.03.1998
n. 2952).
Venendo nello specifico al motivo di gravame va evidenziato che l'art. 384 lett. b) Dpr n.
495/1992 tipizza l'esclusione dell'obbligo di contestazione immediata nel caso di attraversamento di un incrocio con semaforo proiettante luce rossa (nella specie la violazione risulta commessa nella località indicata nel verbale di accertamento laddove esiste un incrocio).
La Suprema Corte di Cassazione ha ritenuto (Cass., sez. II, 2.2.2011, n. 2436) che l'indicazione nel verbale notificato di una delle ragioni tra quelle indicate dall'art. 384 del regolamento di esecuzione del cds, che rendono ammissibile la contestazione differita dell'infrazione, rende "ipso facto" legittimo il verbale e la conseguente irrogazione della sanzione, senza che, in proposito, sussista alcun margine di apprezzamento, in sede giudiziaria, circa la possibilità concreta di contestazione immediata della violazione.
Ne consegue che, in riferimento al caso di infrazione riconducibile all'attraversamento di un incrocio con il semaforo indicante la luce rossa (ex art. 384, lett. b), a cui si aggiungono gli accertamenti delle violazioni per mezzo di apparecchi di rilevamento (ex art. 384 lett.
e), il giudice dell'opposizione non può censurare l'omessa contestazione immediata con il rilievo dell'astratta possibilità di una predisposizione del servizio con modalità in grado di permettere in ogni caso detta contestazione.
Va al riguardo chiarito che l'elencazione dei casi di impossibilità della contestazione immediata contenuta nell'art. 384 d.P.R. n. 495 del 1992 non è esaustiva ma solo esemplificativa.
Orbene, l'agente accertatore deve indicare nel verbale i motivi ostativi a una contestazione immediata dell'infrazione e, qualora essi non rientrino nelle ipotesi tipiche previste dalla
5 sopra menzionata norma, spetta al giudice il potere di valutare se i motivi indicati nel verbale dall'agente abbiano un'intrinseca logica e siano tali da rendere impossibile la contestazione immediata.
In tal senso, laddove sia stata indicata quale causa impeditiva della contestazione immediata, ad esempio l'impegno dell'agente a regolamentare il traffico, essa di certo non può considerarsi alla stregua di una clausola di stile. E infatti, è evidente che l'agente accertatore impegnato a regolamentare il traffico non può operare contestualmente la contestazione immediata, né può interrompere il predetto servizio per fermare e rincorrere la vettura.
Del resto, diversamente opinando, si giungerebbe alla conclusione che ogni volta che l'agente accertatore si trovi a espletare altre mansioni del suo servizio che gli impediscano in concreto e materialmente di procedere alla contestazione immediata, questi dovrebbe astenersi dall'accertare la violazione. È evidente che una siffatta conclusione deve essere esclusa dato che finirebbe con il minare l'efficienza del servizio sulla cui organizzazione non è possibile sindacare, sia da parte dell'utente sanzionato, che da parte del giudice.
Ed è quanto erroneamente fatto dal primo giudice, il quale non ha soltanto ignorato il disposto dell'art. 384 d.P.R. n. 495 del 1992, laddove viene tipizzata una delle ipotesi che giustificano l'omessa contestazione immediata ma ha financo finito per sindacare l'attività organizzativa della P.A.
Per tali ragioni la gravata sentenza deve essere riformata in accoglimento del gravame proposto.
In definitiva non è dato riscontrare alcun vizio di legittimità del verbale di accertamento, esso contenendo una chiara esposizione della condotta illecita realizzata, delle circostanze di tempo e di luogo del suo accertamento e della norma di legge violata.
Sotto altro profilo va rammentato che nel processo ordinario di cognizione risultante dalla novella di cui alla L. n. 353 del 1990, e dalle successive modifiche, le parti del processo di impugnazione - che costituisce pur sempre una revisio prioris istantiae - nel rispetto dell'autoresponsabilità e dell'affidamento processuale, sono tenute, per sottrarsi alla presunzione di rinuncia (al di fuori delle ipotesi di domande e di eccezioni esaminate e rigettate, anche implicitamente, dal primo giudice, per le quali è necessario proporre appello incidentale: art. 343 c.p.c.), a riproporre ai sensi dell'art. 346 c.p.c., le domande e le
6 eccezioni non accolte in primo grado, in quanto rimaste assorbite, con il primo atto difensivo e comunque non oltre la prima udienza, trattandosi di fatti rientranti già nel thema probandum e nel thema decidendum del giudizio di primo grado.
Ne discende che vanno ritenuti rinunciati i motivi di opposizione non riproposti dall'appellato nel corso del giudizio di prime cure.
In altri termini “deve ritenersi formato il giudicato interno (con esonero dall'esame di questo Giudice da ogni delibazione) rispetto a tutto quanto richiesto nel giudizio di primo grado e non oggetto di appello principale né altresì dipendente dai capi della sentenza specificamente impugnati ai sensi degli artt. 329 e 336 c.p.c. (sentenza Tribunale di
Brindisi, n. 886 del 23.5.2024)
Le spese di lite seguono la soccombenza per il presente grado di giudizio e vanno liquidate come in dispositivo facendo applicazioni degli onorari medi di cui al d.m. 55/2014 e succ. modifiche con esclusione di quelli dovuti per la fase istruttoria che non si è tenuta.
Nulla per le spese del primo grado essendosi l'amministrazione difesa a mezzo di proprio funzionario.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brindisi, sezione civile, in composizione monocratica nella persona della
Dott.ssa Giovanna Manca, definitivamente pronunciando nella causa proposta da contro , così provvede: Parte_1 Controparte_1
- accoglie l'appello e per l'effetto in riforma della sentenza del Giudice di Pace di n. 884/2023 del 11.05.2023, depositata il 12.05.2023, rigetta l'opposizione Pt_1
proposta da avverso il verbale di accertamento e contestazione della Controparte_1
Polizia Municipale n. 003072/X/22, con cui veniva contestata la violazione dell'art. 146 comma 3 e 3 bis c.d.s,
- condanna l'appellato alla rifusione delle spese di lite in favore del procuratore antistatario del avv. Giuliano Grazioso, che liquida in €462,00 a titolo Parte_1
di onorario ed € 94,00 per spese borsuali oltre rimborso forfettario del 15%, iva e cpa.
Si comunichi.
Brindisi, lì 27/03/2025
Il Giudice
Dott.ssa Giovanna Manca
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