Sentenza 27 novembre 2023
Decreto cautelare 5 gennaio 2024
Improcedibile
Sentenza 24 gennaio 2024
Accoglimento
Sentenza 7 luglio 2025
Parere interlocutorio 6 marzo 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 07/07/2025, n. 5894 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 5894 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 05894/2025REG.PROV.COLL.
N. 03074/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3074 del 2025, proposto da TO TO, RT IO, FR BA, NA SS, UR TE, PA LE, AT TA, LU LL, SA UT, DR ET, DA IN, CI ZZ, TI GI, IS Lo NT, PA NE, IS TI, CO SA, NZ AS, EP LA, EA AP, SO OL e IA NN, rappresentati e difesi dall'avvocato Mariano Alterio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di GIzia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per la esecuzione
della sentenza del Consiglio di Stato, Sezione VII, n. 747/2024;
Visti il ricorso per la esecuzione e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 1° luglio 2025 il Cons. Daniela Di Carlo;
Viste le conclusioni come in atti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.- I ricorrenti avevano proposto ricorso ex art. 116 c.p.a. innanzi al TAR del Lazio, avversando la inerzia serbata dal Ministero dell’Istruzione e del Merito per la ripresa, ai sensi dell'art.1, comma 1, D.L. 126/2019, della procedura finalizzata all'abilitazione all'insegnamento nella scuola secondaria, bandita con D.D. n. 497 del 21.4.2020.
2.- L’adito Tribunale aveva accolto il ricorso con compensazione delle spese di giudizio (sentenza n. 17747/2023).
3.- Appellata la sentenza dal Ministero, questa Sezione, con la sentenza di cui oggi si chiede la ottemperanza, ha così deciso: “ annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dichiara l’improcedibilità del ricorso di primo grado per sopravvenuta carenza di interesse. Condanna il Ministero appellante a rifondere in favore dei ricorrenti, in solido fra essi, le spese del doppio grado del giudizio cautelare, spese che si liquidano in complessivi euro 4.000,00, oltre spese generali, IVA e CPA se dovute come per legge ”.
4.- Al fine di ottenere la esecuzione della sentenza, i ricorrenti hanno notificato a mezzo pec la sentenza al Ministero (doc 3) e alla Direzione Generale per il Personale Scuola (doc 4), senza tuttavia ottenere alcun pagamento o comunicazione.
5.- In ragione di ciò, gli stessi hanno proposto la presente azione, chiedendo di ordinare al Ministero di dare esecuzione alla sentenza; per il caso della perdurante inerzia, di nominare un Commissario ad acta che intervenga in sostituzione dell'amministrazione; di condannare il Ministero al pagamento delle spese e onorari del presente ricorso.
6.- Il Ministero dell’istruzione e del merito si è costituito.
7.- In data 27 giugno 2025, le parti ricorrenti hanno chiesto rinviarsi la discussione della causa ad altra data, sul rilievo che “ il M.I.M. ha avviato il procedimento amministrativo per il pagamento di quanto dovuto, che al momento non si è ancora completato ”.
8.- Alla udienza in camera di consiglio del 1° luglio 2025, la causa è passata in decisione.
9.- Va anzitutto respinta l’istanza di rinvio della discussione della causa, in difetto delle condizioni essenziali per farvi luogo.
Ai sensi dell’art. 73, comma 1-bis, c.p.a., infatti, il rinvio della trattazione della causa può essere disposto solo per casi eccezionali, nel novero dei quali non rientra la vicenda in esame, attesa la irrilevanza, ai fini del decidere, del comportamento nel frattempo serbato dall’Amministrazione, la quale, sulla base di quanto prospettato dalle parti appellanti, dopo la notifica dela presente ricorso sembra avere iniziato a porre in essere la necessaria attività per dare esecuzione alla sentenza, senza tuttavia avere ancora raggiunto l’obiettivo.
Il compimento di tale attività prodromica è senz’altro meritevole di essere positivamente vagliata, ma non può incidere sulle sorti della presente azione di ottemperanza, posto che alla sentenza va data esecuzione immediata e senza ulteriore indugio, sussistendone le condizioni [la sentenza ottemperanda è esecutiva e sono scaduti i termini per la sua esecuzione; i ricorrenti si sono attivati per la sua esecuzione notificandola a mezzo pec sia al Ministero (doc 3), sia alla Direzione Generale per il Personale Scuola (doc 4), senza tuttavia ottenere alcun pagamento o comunicazione].
10.- Nel merito, il ricorso è fondato.
Risulta dagli atti di causa che la sentenza ottemperanda è stata pubblicata in data 24 gennaio 2024 e che, malgrado sia ormai passata in giudicato, è rimasta ineseguita.
L’Amministrazione non ha controdedotto specificatamente quanto argomentato dalla parte ricorrente in sede di ricorso.
L’Amministrazione è pertanto tenuta a dare esecuzione al giudicato, rifondendo in favore dei ricorrenti, in solido fra essi, le spese del doppio grado del giudizio cautelare, spese che si liquidano in complessivi euro 4.000,00, oltre spese generali, IVA e CPA se dovute come per legge .
Alla luce di tali motivazioni, il ricorso per ottemperanza va quindi accolto ordinando all’Amministrazione di ottemperare alla sentenza nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione della presente sentenza.
Per il momento si può soprassedere dalla nomina del Commissario ad acta , in quanto, come attestato dalle stesse parti ricorrenti nella istanza di rinvio, il Ministero ha iniziato a porre in essere la necessaria attività prodromica all’esecuzione.
11.- Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo, in favore del difensore dichiaratosi antistatario delle medesime.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sul ricorso per la esecuzione, come in epigrafe proposto, lo accoglie e ordina al Ministero dell’Istruzione e del Merito di dare immediata esecuzione al giudicato, rifondendo in favore dei ricorrenti, in solido fra essi, le spese del doppio grado del giudizio cautelare, spese che si liquidano in complessivi euro 4.000,00, oltre spese generali, IVA e CPA se dovute come per legge , senza ulteriore indugio e comunque entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione della presente sentenza.
Condanna altresì l’Amministrazione intimata alla refusione delle spese del giudizio quantificate in complessivi Euro 3.000,00 (millecinquecento/00), oltre accessori come per legge, in favore del procuratore dichiaratosi antistatario delle medesime.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 1 luglio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Roberto Chieppa, Presidente
Daniela Di Carlo, Consigliere, Estensore
Angela Rotondano, Consigliere
Pietro De Berardinis, Consigliere
Marco Morgantini, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Daniela Di Carlo | Roberto Chieppa |
IL SEGRETARIO