Rigetto
Sentenza 18 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 18/02/2025, n. 1310 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 1310 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01310/2025REG.PROV.COLL.
N. 01510/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1510 del 2024, proposto da provincia di Perugia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Mario Rampini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Giovanni Corbyons in Roma, via Cicerone 44;
contro
ZO EL, rappresentato e difeso dall'avvocato Siro Centofanti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Perugia, via Cesare Fani n. 14;
OL De IS o IO, rappresentata e difesa dall'avvocato Francesco Cerotto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
OL IA, ND LI, non costituiti in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per l'Umbria (Sezione Prima) n. 720/2023, resa tra le parti
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di ZO EL e di OL De IS o IO;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 luglio 2024 il Cons. Diana Caminiti e uditi per le parti gli avvocati Corbyons su delega di Rampini;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1.La provincia di Perugia ha interposto appello avverso sentenza del Tar per l’Umbria sez. I, 13 dicembre 2023, n. 720 che ha accolto parzialmente i ricorsi r.g. n. 321 del 2023 e r.g. n. 431 del 2023 proposti rispettivamente dal dott. ZO EL e dalla dott.ssa OL De IS o IO, avverso la determinazione del dirigente responsabile del servizio gestione del personale e funzioni generali della provincia di Perugia, n. 499 del 3.03.2023, prot. n. 2023/227, di approvazione della graduatoria della selezione interna di tipo comparativo per la progressione verticale per la copertura di un posto di istruttore amministrativo direttivo, (categoria D), indetta con determinazione dirigenziale n. 2282 del 6.10.2022 e con bando del 7.10.2022, e di inquadramento della dott.ssa OL IA, quale vincitrice, nel posto di istruttore amministrativo direttivo.
2. La sentenza di prime cure , nell’accogliere alcune delle censure mosse dai ricorrenti, posizionati rispettivamente al terzo e quarto posto della graduatoria, che per un verso rivendicavano un punteggio maggiore per la valutazione dei titoli da loro indicati nella domanda e, per altro verso, lamentavano l’illegittima attribuzione dei punteggi ai controinteressati, collocati ai primi due posti della graduatoria, ha riformato la graduatoria, prevedendo che, in ossequio agli effetti conformativi della sentenza, non implicanti l’esercizio di valutazioni discrezionali, l’amministrazione resistente collocasse al primo posto il dott. ZO EL (punti 65 + 25,25 = 90,25), al secondo posto la dott.ssa OL De IS o IO (punti 59,38 + 14,66 = 74,04) e poi, a seguire, la dott.ssa OL IA (punti 79,75 – 25,25 = 54,50) e il dott. ND LI (punti 68,52 – 19,34 – 3,30 = 45,88).
3. Avverso tale sentenza la provincia di Perugia ha articolato i seguenti sei motivi di appello:
A. Quanto al ricorso del dott. EL:
A.1. Erroneità ed ingiustizia della sentenza impugnata per essersi il giudice di primo grado sostituito all’amministrazione nell’esercizio della discrezionalità tecnica riservata alla commissione giudicatrice;
A.2. Erroneità ed ingiustizia della sentenza impugnata per avere ritenuto illegittima l’attribuzione del punteggio di cui all’art. 7, lett. C.1), del bando alla vincitrice della selezione;
A.3. Erroneità ed ingiustizia della sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto illegittima l’attribuzione del punteggio di cui all’art. 7, lett. C.5), al dott. LI;
B. Quanto al ricorso della dott.ssa De IS o IO:
B.1. Erroneità ed ingiustizia della sentenza impugnata nella parte in cui ha dichiarato l’illegittimità della mancata attribuzione alla ricorrente del punteggio per l’incarico presso Area Lavoro formazione scuola e politiche comunitarie;
B.2. Erroneità ed ingiustizia della sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto illegittima l’attribuzione del punteggio di cui all’art. 7, lett. C.5), al dott. LI;
B.3. Erroneità ed ingiustizia della sentenza gravata nella parte in cui ha ritenuto illegittima l’asserita attribuzione alla dott.ssa IA di punti 1,5 per l’incarico svolto in regime di AT ER presso la provincia di Perugia.
4. Si è costituito l’appellato dott. EL, il quale, con la memoria di costituzione, depositata nei termini di rito, ha riproposto, ex art. 101 comma 2 c.p.a., quanto alla mancata attribuzione dei 25,25 punti, il primo motivo di ricorso, evidenziando come in relazione al criterio C.1) non fosse richiesto il profilo dell’attinenza, laddove detto motivo era stato assorbito dal giudice di prime cure , che aveva considerato come la precedente esperienza lavorativa di istruttore di vigilanza fosse attinente al posto messo a concorso, con la conseguente attribuzione del punteggio rivendicato. Ha inoltre riproposto l’ultimo motivo di ricorso, del pari assorbito dal primo giudice, fondato sul difetto di motivazione dei punteggi attribuiti alla commissione giudicatrice.
5. Si è costituita anche l’appellata dott.ssa De IS o IO, resistendo all’appello ed insistendo per la conferma della sentenza di prime cure , evidenziando tra l’altro, come le censure proposte dalla provincia non fossero in grado di mutare la sua posizione, spettandole ulteriori punteggi rivendicati con il ricorso di prime cure .
6. In vista dell’udienza di discussione le parti hanno prodotto articolate memorie di discussione e di replica, insistendo nei rispettivi assunti.
6.1. In particolare la provincia di Perugia ha eccepito l’inammissibilità del primo motivo del ricorso di prime cure formulato dal dott. EL, riproposto con la memoria di costituzione, ex art. 101 comma 2 c.p.a, per non avere il medesimo impugnato il primo verbale della commissione giudicatrice, che, quanto al criterio C.1), aveva ritenuto che dovesse aversi riguardo allo svolgimento di mansioni attinenti al profilo messo a concorso, eccezione questa cui ha replicato il dott. EL.
6.2. La provincia ha inoltre eccepito l’inammissibilità del rilievo della dott.ssa De IS o IO nella parte in cui aveva rivendicato punteggi ulteriori non riconosciuti dal primo giudice, stante la necessità di proposizione di appello incidentale in merito a tale profilo. Ha pertanto concluso per l’improcedibilità del ricorso di prime cure della dott.ssa De IS o IO avuto riguardo alla fondatezza dell’appello, considerazioni queste cui la dott.ssa De IS o IO non ha replicato.
7. La causa è stata trattenuta in decisione all’esito dell’udienza pubblica del 18 luglio 2024.
DIRITTO
8. Viene in decisione l’appello proposto dalla provincia di Perugia avverso la sentenza in epigrafe indicata con cui il Tar per l’Umbria, nell’accogliere parzialmente i distinti e riuniti ricorsi proposti dal dott. ZO EL e dalla dott.ssa OL De IS o IO, avverso la determinazione del dirigente responsabile del servizio gestione del personale e funzioni generali della provincia di Perugia, di approvazione della graduatoria della selezione interna di tipo comparativo per la progressione verticale per la copertura di un posto di istruttore amministrativo direttivo, (categoria D) e di inquadramento della dot. ssa OL IA, quale vincitrice della procedura, ha riformulato la graduatoria, prevedendo che al primo posto fosse collocato il dott. ZO EL, al secondo posto la dott.ssa OL De IS o IO e poi, a seguire, la dott.ssa OL IA e il dott. ND LI.
9. In particolare il dott. EL con il ricorso di prime cure , iscritto presso il Tar per l’Umbria al n. r.g. 395/2023, aveva lamentato:
- l’art. 7, lett. C.1) del bando non avrebbe previsto il criterio dell’attinenza dell’attività lavorativa subordinata in cat. C presso amministrazioni pubbliche per la valutazione del servizio prestato (motivo 1) ed in ogni caso l’attività svolta dal dott. EL, Istruttore di vigilanza di Polizia provinciale, sarebbe stata attinente a quella oggetto della procedura selettiva (motivo 2), con conseguente illegittimità della mancata attribuzione al medesimo di punti 25,25;
- alla dott.ssa IA sarebbero stati illegittimamente attributi punti 25,25 per titoli di servizio non effettivamente dichiarati (motivo 3);
- al dott. LI sarebbero stati illegittimamente attribuiti punti 22,64 per titoli di cui all’art. 7, lett. C.5), del bando sulla base di dichiarazioni carenti e comunque per attività non attinenti il posto oggetto della procedura (motivo 4);
- difetto di motivazione in relazione all’attività di attribuzione dei punteggi ai candidati (motivo 5).
10. La candidata De IS o IO, con il ricorso iscritto presso il Tar per l’Umbria al n. r.g. 431/2023, aveva per contro impugnato la graduatoria de qua , per i seguenti motivi:
-mancata attribuzione di punti 24 per tre diversi incarichi e attività lavorative in settori attinenti, ai sensi dell’art. 7, lett. C.5) del bando, nonché erronea attribuzione ai candidati IA, LI e EL, rispettivamente di punti 16, 20 e 24 in settori asseritamente non attinenti;
- erronea attribuzione alla dott.ssa IA di punti 13,25 per attività alle dipendenze della p.a., ai sensi dell’art. 7, lett. C.1), per un contratto in realtà qualificabile come AT ER ;
- erronea attribuzione ai candidati IA, EL e LI rispettivamente di punti 1,5, 4 e 2 per titoli di studio;
- difetto di motivazione in ordine all’attività di attribuzione dei punteggi.
11. Il giudice di prime cure ha accolto alcune delle censure formulate dai ricorrenti, riformulando conseguentemente la graduatoria.
11.1. In particolare, per quanto concerne il ricorso proposto dal dott. EL:
- ha ritenuto “priva di ragionevolezza” la valutazione della commissione circa la non attinenza del servizio prestato quale agente della Polizia provinciale con conseguente attribuzione al medesimo di punti 25,25 (secondo motivo);
- ha assorbito il primo motivo di ricorso;
- ha riconosciuto l’illegittimità dell’attribuzione alla dott.ssa IA di punti 25,25 quali titoli di servizio ai sensi dell’art. 7, lett. C.1) del bando, avendo la stessa asseritamente omesso di indicare detta esperienza nella propria domanda di partecipazione alla procedura, con conseguente decurtazione del relativo punteggio nei confronti della vincitrice;
- ha decurtato punti 19,34 in relazione ai titoli di cui all’art. 7, lett. C.5), del bando attribuiti al dott. LI;
- ha dichiarato assorbito il quinto motivo di ricorso.
11.2. Con riferimento, invece, al ricorso della dott.ssa De IS o IO, il primo giudice:
- ha accolto parzialmente la prima parte del primo motivo, dichiarando “manifestamente irragionevole” la mancata valutazione del servizio prestato presso il Servizio Lavoro della provincia di Perugia, ai sensi dell’art. 7, lett. C.5), del bando con conseguente attribuzione alla ricorrente di punti 14,66;
- ha accolto parzialmente la seconda parte del primo motivo, decurtando l’ulteriore punteggio di 3,30 punti al dott. LI, in quanto non sarebbero state adeguatamente documentate le esperienze lavorative presso la Valle Umbra Servizi S.p.A., ferma restando quanto già rilevato in riferimento alla decurtazione già operata in accoglimento del ricorso proposto dal dott. EL con riguardo all’incarico di “ Cons. amministr. contabile” presso la provincia di Perugia” ;
- ha accolto il motivo relativo all’asserita erronea attribuzione alla dott.ssa IA, quanto al criterio C.1), dei punti relativi al servizio prestato in regime di “ AT ER ” nei confronti della provincia dal 2.5.2000 al 24.6.2002, evidenziando peraltro come l’accoglimento di tale motivo non comportasse alcun ulteriore effetto sul punteggio, essendo stati detratti alla stessa, per effetto dell’accoglimento delle censure sollevate anche dal dott. EL, i complessivi 25,25 punti attribuiti per tale criterio;
- ha rigettato tutte le altre censure, in quanto infondate.
12. In esito al giudizio il primo giudice, asserendo che non residuasse all’amministrazione alcuna attività discrezionale, ha provveduto a rielaborare la graduatoria della procedura de qua, stabilendo i punteggi da attribuire a ciascuno dei candidati posti alle prime quattro posizioni in esito all’accoglimento delle censure mosse con i due ricorsi, compensando le spese di giudizio in ragione della particolarità della materia del contendere.
13. Con il primo motivo di appello, la provincia, nel criticare la sentenza di prime cure nel punto in cui aveva accolto il secondo motivo di ricorso proposto dal dott. EL, ha ritenuto che il Tar avesse illegittimamente sostituito le proprie valutazioni di merito circa l’attinenza delle funzioni, formulando un giudizio di attinenza delle mansioni svolte dall’agente di polizia provinciale, rispetto a quelle dell’istruttore amministrativo, da ciò deducendo l’irragionevolezza del giudizio di discrezionalità tecnica della commissione, giudizio che, invece, in tesi, sarebbe immune dai vizi censurati.
13.1. Ciò in quanto il giudizio di attinenza presupporrebbe un quid pluris rispetto allo svolgimento di attività istruttoria e/o latamente amministrativa che sarebbe altrimenti propria di qualunque pubblico dipendente inserito nella categoria C, con conseguente svuotamento dell’indicato criterio.
Ed invero, in tesi della provincia, gli agenti non sarebbero dotati di compiti di amministrazione attiva, come evincibile dall’art. 3 del regolamento del corpo di polizia provinciale, che specifica che le attività amministrative svolte dagli agenti sono unicamente quelle strumentali alle funzioni di polizia; ciò sarebbe confermato dal fatto che nessuna delle attività indicate dal primo giudice come riconducibili ad attività amministrativa sarebbe soggetta ai disposti della legge sul procedimento amministrativo.
Secondo la provincia la finalità del requisito di attinenza, richiesto dal regolamento sulle progressioni e dal bando della procedura di che trattasi, sarebbe quella di coprire un posto di categoria D con un soggetto già formato ed in grado di eseguire al meglio le relative funzioni, in virtù dell’esperienza maturata, finalità che sarebbe destinata ad essere inevitabilmente frustrata destinando allo svolgimento di attività prettamente amministrativa un soggetto che nella p.a. ha sempre e solo svolto funzioni di agente di polizia e facendo risultare vincitore un soggetto privo di qualsivoglia esperienza lavorativa diretta nel settore oggetto della selezione stessa.
14. Con il secondo motivo di appello la provincia lamenta l’erroneità della sentenza di prime cure nel punto in cui, nell’accogliere la relativa doglianza formulata dal dott. EL, aveva totalmente espunto il punteggio attribuito alla dott.ssa IA per titoli di servizio alle dipendenze della p.a. in quanto, a detta del Tribunale, la stessa aveva omesso di indicare in domanda il possesso del titolo, con la conseguenza che il riconoscimento del relativo punteggio avrebbe determinato un’arbitraria sostituzione della commissione nella selezione dei titoli da valutare.
14.1. In tesi della provincia infatti, contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice e come risultante per tabulas dalla domanda presentata dalla dott.ssa IA, vincitrice della procedura, la stessa non aveva omesso di dichiarare il titolo di servizio considerato ai sensi dell’art. 7, lett. C.1), del bando, ma lo aveva indicato unicamente al p.to 1 della domanda, ove era riportato “ di essere dipendente della provincia di Perugia con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, inquadrato nel profilo professionale di “Istruttore Amministrativo” (Categoria C, Posizione economica C4)”.
Pertanto non si era in presenza di una totale omissione dichiarativa, bensì dell’indicazione del titolo di servizio posseduto in diversa parte della domanda, con la conseguenza che l’amministrazione era doverosamente onerata di procedere alla verifica della documentazione in suo possesso per la valutazione del titolo.
14.2. Quanto all’asserita mancanza di prova in giudizio circa gli anni di servizio effettivamente valutati, in tesi della provincia non sarebbe dato comprendere per quale ragione tale onere probatorio dovesse essere posto a carico della resistente, atteso che i ricorrenti non avevano sollevato alcuna censura in ordine ad una eventuale erronea attribuzione del relativo punteggio in considerazione del servizio effettivamente svolto dalla vincitrice.
Peraltro alla candidata IA erano stati attribuiti punti 25,25 per 16 anni e 10 mesi di servizio prestato presso la provincia di Perugia quale “Istruttore amministrativo” dal 1.6.2004 alla data di scadenza del bando, come già evidenziato nelle difese svolte in prime cure e non contestato dai ricorrenti.
14.3. Né, secondo la provincia, meriterebbe condivisione la sentenza di prime cure nella parte in cui aveva ritenuto che la necessità di apposita e puntuale indicazione nella relativa parte della domanda si ricavava dal fatto che la provincia aveva chiesto ai dipendenti di dichiarare il possesso di titoli di cui era già a conoscenza; ciò in considerazione del rilievo che i titoli di cui all’art. 7, lett. C.1), del bando, ossia il servizio presso p.a. in categoria C, ben potevano essere maturati presso diversa amministrazione pubblica, con la conseguenza che la commissione non avrebbe potuto procedere al soccorso istruttorio in riferimento ad attività lavorativa prestata alle dipendenze altri enti, diversamente dall’attività svolta presso la medesima provincia.
15. Con il terzo motivo la provincia critica la sentenza di prime cure nel punto in cui, nell’accogliere il quarto motivo del ricorso introduttivo del dott. EL, aveva provveduto ad espungere dal punteggio del dott. LI i 22,64 ( rectius 19,34) punti attribuiti allo stesso per l’incarico di “ Cons. amministr. contabile ” presso la medesima provincia di Perugia.
In particolare, pur riconoscendo che la laurea non era requisito per le esperienze professionali valutabili ai sensi dell’art. 7, lett. C.5) del bando, secondo il giudice di primo grado, “ Le circostanze nelle quali sarebbero maturate le competenze professionali dichiarate dal dott. LI avrebbero però richiesto un’attenta indagine sull’attinenza dal momento che l’incarico ... sarebbe stato svolto ... quando il dott. LI aveva tra i venti e i venticinque anni e ben prima del conseguimento del diploma di laurea”.
15.1. Secondo la prospettazione di parte appellante da un asserito difetto di istruttoria (mancata attenta indagine sull’attinenza), peraltro non denunciato con il ricorso di primo grado, la sentenza gravata aveva fatto discendere la decurtazione del punteggio, in spregio al disposto dell’art. 34, comma 2, c.p.a., in base al quale “ In nessun caso il giudice può pronunciare con riferimento a poteri amministrativi non ancora esercitati ” ed al principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato.
15.2. Peraltro, in tesi di parte appellante, l’attività dichiarata dal dott. LI era con ogni evidenza attinente a quella di Istruttore amministrativo, avendo ad oggetto le funzioni di “ Cons. amministr. contabile ”.
Contrariamente a quanto ritenuto dal Giudice di prime cure alla commissione non era demandata alcuna valutazione sulla sussistenza delle competenze, bensì unicamente sull’attinenza dell’attività effettivamente svolta.
16. Con il quarto motivo di appello la provincia critica la sentenza di prime cure nel punto in cui, nell’accogliere la censura al riguardo mossa dalla dott.ssa De IS o IO, aveva dichiarato l’illegittimità della mancata attribuzione alla ricorrente del punteggio di 14,66 per l’incarico presso Area Lavoro formazione scuola e politiche comunitarie.
16.1. Secondo la prospettazione di parte appellante la sentenza impugnata sul punto sarebbe erronea ed ingiusta e frutto di un travisamento di quanto risultante dai documenti di causa, in quanto, come emergente dal verbale della I seduta della commissione, la stessa aveva deciso, relativamente al p.to C.5), di valutare le attività svolte all’interno dell’Ente “ solo se documentate da determine/incarichi formali firmati dai dirigenti ovvero documenti riscontrabili agli atti dell’Ente ”, al fine di evitare la duplicazione del punteggio già attribuito come servizio alle dipendenze della P.A. (art. 7, lett. c.1) del bando).
16.2. Ed invero, contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice e come emergente da un attento esame dei documenti di causa, la mancata attribuzione del punteggio non era stata la conseguenza di un giudizio di non attinenza dell’attività prestata, bensì della circostanza che, quello dichiarato al punto 13 della domanda della dott.ssa De IS o IO, non corrispondeva ad un incarico documentato da determina o atto formale da parte del dirigente, bensì consisteva nel mero svolgimento della normale attività lavorativa già valutata ai sensi dell’art. 7, lett. C.1). del bando in quanto dichiarata al p.to 9 della medesima domanda.
17. Con il quinto motivo di appello la provincia critica la statuizione di prime cure nel punto in cui, nell’accogliere la censura formulata della dott.ssa De IS o IO aveva provveduto a decurtare al dott. LI ulteriori punti 3,30 in quanto “ i rapporti di collaborazione con Valle Umbra Servizi S.p.A. ... non risultano documentati dal candidato ”.
17.1. Ed invero il bando non prescriveva la necessità di alcuna allegazione documentale per la dimostrazione dei titoli posseduti, essendo gli stessi dichiarati ai sensi del d.P.R. n. 445/2000 con ogni conseguenza in ordine all’eventuale produzione di dichiarazioni false in esito al controllo operato a campione ovvero nei confronti del soggetto vincitore.
17.2. Al riguardo il dott. LI aveva adeguatamente dettagliato l’attività svolta presso la Valle Umbra Servizi S.p.A.
In particolare, nella propria domanda, lo stesso aveva precisato, per il periodo 8.2.2017-15.7.2017 di aver ricoperto la “ posizione di collaboratore. Principali attività/responsabilità: Gestione amministrativa delle varie autorizzazioni, ordinanze e comunicazioni, rapporti con le Amministrazioni Comunali, Sovrintendenza e il Centro di Protezione Civile ...” mentre per il periodo 1.6.2016 – 31.10.2016 aveva dichiarato di aver svolto servizio quale collaboratore con responsabilità di “ Aggiornamento dei capitolati tecnici utilizzati per l’affidamento di forniture e servizi in base ai criteri fissati dal Nuovo Codice dei Contratti ” e, per il periodo 3.3.2016 – 30.4.2016, di aver lavorato presso l’Ufficio appalti “( digitalizzazione, gestione archivi, di accertamenti d’ufficio relativi ai professionisti e imprese aggiudicatrici di appalti), Ufficio Espropri (creazioni di archivi per la gestione e il monitoraggio delle procedure espropriative volontarie e coattive) ed Ufficio segreteria e AA.GG. ”.
L’analitica evidenziazione delle attività svolte contenuta nella domanda aveva consentito un attento giudizio di attinenza da parte della commissione della selezione, giudizio che peraltro appariva ictu oculi esente da vizi di ragionevolezza, stante la palese attinenza dell’attività svolta con quella di un istruttore amministrativo.
18. Con il sesto motivo di appello la provincia critica la sentenza di prime cure nel punto in cui aveva accolto la censura formulata dalla dott.ssa De IS o IO, laddove aveva denunciato l’asserita illegittima attribuzione alla dott.ssa IA di 1,5 punti in relazione agli incarichi svolti in regime di AT ER tra il 2000 e il 2002 in quanto non si tratterebbe di attività di lavoro di tipo subordinato “ alle dipendenze ” dell’Amministrazione come richiesto dall’art. 7, lett. C.1), del bando.
18.1. In tesi della provincia l’accoglimento di tale censura era frutto di un travisamento dei documenti di causa in quanto, come già evidenziato nella memoria di costituzione in primo grado, i predetti titoli di servizio erano stati giustamente valutati dalla commissione ai sensi dell’art. 7, lett. C.5), del bando, in quanto attività lavorativa riferita ad incarichi formalmente attribuiti dalla provincia di Perugia e non valutabili ai sensi dell’art. 7, lett. C.1), del bando stesso (cfr. pagg. 12 e 13 della memoria di costituzione nel giudizio r.g. n. 431/2023), mentre il punteggio di 25,25 punti attribuito ai sensi della lett. C.1) riguardava unicamente il servizio prestato quale dipendente dell’Amministrazione.
19. Ciò posto il collegio esaminerà i motivi di appello in ordine logico, avendo riguardo alla capacità degli stessi di superare la prova di resistenza con la conseguenza che il rigetto di alcuni motivi potrebbe determinare l’improcedibilità degli ulteriori motivi, ove non in grado di determinare un sovvertimento della graduatoria, quale risultante dalla sentenza di prime cure che ha collocato al primo posto il dott. ZO EL (punti 65 + 25,25 = 90,25), al secondo posto la dott.ssa OL De IS o IO (punti 59,38 + 14,66 = 74,04) e poi, a seguire, la dott.ssa OL IA (punti 79,75 – 25,25 = 54,50) e il dott. ND LI (punti 68,52 – 19,34 – 3,30 = 45,88).
20. In tale ottica si procederà alla disamina del secondo e terzo motivo di appello, da ritenersi infondati, nel senso di seguito precisato, riferiti rispettivamente al punto della sentenza che ha ritenuto illegittima l’attribuzione alla dott.ssa IA del punteggio di 25,25 in relazione al criterio C1) dell’art. 7 del bando e al punto della sentenza che ha ritenuto illegittima l’attribuzione al dott. LI del punteggio di 19,34 punti quanto al criterio C.5) del bando, avuto riguardo alla loro infondatezza.
20.1. Ed invero gli ulteriori motivi di appello, anche ove fondati, non sarebbero in grado di determinare un sovvertimento della graduatoria in quanto:
- il dott. EL risulterebbe pur sempre collocato al primo posto della graduatoria, anche operando la sottrazione dei 25,25 punti oggetto del primo motivo di appello, con gli originari punti 65 attribuiti dalla commissione (in tale ottica è pertanto del pari irrilevante la delibazione del primo motivo del ricorso di prime cure , riproposto dal dott. EL con la memoria di costituzione ex art. 101 comma 2 c.p.a.);
- la dott.ssa De IS o IO risulterebbe pur sempre collocata al secondo posto, anche a volere sottrarre i 14,64 punti riconosciuti dal primo giudice in relazione al criterio C.5), oggetto del quarto motivo di appello, con gli originari 59,38 punti assegnati dalla commissione;
- la dott.ssa IA sarebbe terza con punti 54,50, stante l’illegittima attribuzione dei 25,25 punti già riconosciuta dal primo giudice ed oggetto del secondo (infondato) motivo di appello, non potendo in ogni caso il sesto motivo di appello determinare alcuna addizione di punteggio in suo favore, avendo il primo giudice ritenuto che la doglianza formulata dalla dott.ssa De IS o IO con riferimento alle attività svolte dalla dott.ssa IA in regime di AT ER non potesse determinare alcun ulteriore effetto sul punteggio riferito al criterio C.1), stante l’intera detrazione del punteggio ad Ella assegnato di 25,25 punti in relazione a tale criterio (“ L’accoglimento della doglianza, peraltro, non produce ulteriori conseguenze sul punteggio assegnato alla dott.ssa IA, essendo già stata ritenuta illegittima l’intera attribuzione di 25,25 punti per i titoli di cui alla lett. c.1) dell’art. 7 del bando (v. supra, punto 12.2)” , mentre alcuna sottrazione di punteggio ha operato il primo giudice con riferimento al criterio C.5);
- il dott. LI sarebbe quarto, con punti 45,88, anche a volergli riconoscere i 3,30 punti sottratti dal primo giudice ed oggetto del quinto motivo di appello, posta in ogni caso l’illegittima attribuzione, già riconosciuta dal primo giudice, al medesimo di 19,34 punti di cui al terzo (infondato) motivo di appello.
20.2. Ed invero “ per consolidata giurisprudenza nelle controversie relative alla contestazione dei risultati di un concorso pubblico non può prescindersi - ai fini della verifica della sussistenza di un concreto e attuale interesse al ricorso - dalla c.d. prova di resistenza, dovendo, infatti, il ricorrente dimostrare (o comunque quantomeno fornire un principio di prova) la possibilità di ottenere un collocamento in graduatoria in posizione utile in caso di eventuale accoglimento dei motivi di ricorso proposti, essendo altrimenti inammissibile la domanda formulata (cfr. Cons. Stato, sez. V, 23 agosto 2019, n. 5837; sez. IV, 2 settembre 2011) " (Cons. Stato, sez. VI, 9 gennaio 2023, n. 109).
20.3. Trasponendo tale principio all’appello proposto dalla provincia va pertanto evidenziato come, stante il rigetto del secondo e terzo motivo di appello, nel senso di seguito precisato, gli ulteriori motivi si palesino improcedibili per sopravvenuta carenza di interesse, in quanto inidonei, anche ove fondati, a determinare una modifica della graduatoria, quale risultante dalla sentenza di prime cure che si regge pertanto sufficientemente nel punto in cui ha ritenuto illegittima l’attribuzione alla dott.ssa IA di 25,25 punti in relazione al criterio C.1), stante l’assenza di qualsivoglia indicazione nella domanda, nonché nel punto in cui ha ritenuto illegittima l’attribuzione al dott. LI di punti 19,34, in relazione al criterio C.5), pur dovendosi sul punto procedere all’integrazione/correzione della motivazione resa dal primo giudice.
20.4. Alla luce degli evidenziati criteri di scrutinio dei motivi di appello devono pertanto intendersi superate anche le eccezioni formulate dalla provincia di inammissibilità del primo motivo del ricorso di prime cure , riproposto dal dott. EL ai sensi dell’art. 101 comma 2 c.p.a., nonché di improcedibilità del ricorso di prime cure proposto dalla dott.ssa De IS o IO, ben potendo residuare in capo alla stessa, collocata al secondo posto della graduatoria all’esito della sentenza del Tar umbro, in relazione al quale non ha proposto appello incidentale, un interesse alla conservazione di tale posizione, rispetto alla quarta posizione derivante dalla graduatoria impugnata in prime cure , anche in vista di possibili futuri scorrimenti della graduatoria. Ciò anche in considerazione del rilievo che la provincia alcun specifico e puntuale motivo di appello ha formulato in relazione al punto della sentenza che ha operato in favore della dott.ssa De IS o IO le indicate detrazioni di punteggio, a danno della dott.ssa IA e del dott. LI, anche relativamente a censure mosse puntualmente dal dott. EL.
21. Il secondo motivo di appello formulato dalla Provincia è destituito di fondamento, dovendo sul punto condividersi le conclusioni cui è giunto il primo giudice.
21.1. Giova premettere che nell’interpretazione del bando di concorso per l’accesso o la progressione nei ruoli della p.a., ben può farsi applicazione, venendo del pari in rilievo una procedura comparativa fra una pluralità di aspiranti, della giurisprudenza amministrativa elaborata con riferimento alla lex specialis delle procedure di evidenza pubblica per la stipula di contratti con la p.a..
Come già ritenuto da questa Sezione (ex multis 31 ottobre 2022, n. 9386; 31 marzo 2021, n. 2710), nelle gare pubbliche, nell'interpretazione della lex specialis di gara, devono trovare applicazione le norme in materia di contratti, e dunque anzitutto i criteri letterale e sistematico previsti dagli artt. 1362 e 1363 cod. civ..
Ciò significa che, ai fini dell'interpretazione della lex specialis , devono essere applicate anche le regole di cui all'art. 1363 c.c., con la conseguenza che le clausole previste si interpretano le une per mezzo delle altre, attribuendo ad esse il senso che risulta dal complesso dell'atto. Pertanto se un'aporia tra i vari documenti costituenti la lex specialis impedisce l'interpretazione in termini strettamente letterali, è proprio la tutela dei principi dell'affidamento e della parità di trattamento tra i concorrenti che conduce all'interpretazione complessiva o sistematica delle varie clausole.
Le preminenti esigenze di certezza, connesse allo svolgimento delle procedure concorsuali di selezione dei partecipanti, impongono pertanto in primo luogo di ritenere di stretta interpretazione le clausole del bando di gara: ne va perciò preclusa qualsiasi lettura che non sia in sé giustificata da un´obiettiva incertezza del loro significato letterale. Secondo la stessa logica, sono comunque preferibili, a garanzia dell´affidamento dei destinatari, le espressioni letterali delle varie previsioni, affinché la via del procedimento ermeneutico non conduca a un effetto, indebito, di integrazione delle regole di gara, aggiungendo significati del bando in realtà non chiaramente e sicuramente rintracciabili nella sua espressione testuale (Cons. Stato, sez. V, 12 settembre 2017 n. 4307; Cons. Stato, sez. IV, 5 ottobre 2005, n. 5367; sez. V, 15 aprile 2004, n. 2162).
Deve pertanto reputarsi preferibile, a tutela dell'affidamento dei destinatari e dei canoni di trasparenza e di "par condicio", l’interpretazione letterale delle previsioni contenute nella legge di gara, evitando che in sede interpretativa si possano integrare le regole di gara, palesando significati del bando non chiaramente desumibili dalla sua lettura testuale (Cons. Stato sez. V, 17 giugno 2014, n.3093).
In tale ottica, solo se il dato testuale presenti evidenti ambiguità, l'interprete, in forza del principio di favor partecipationis , deve prescegliere il significato più favorevole al concorrente (ex multis, Cons, Stato, sez. V, 20 luglio 2023 n.7113; 29 novembre 2022, n. 10491; 4 ottobre 2022, n. 8481; 2 marzo 2022 n. 1486; 6 agosto 2021, n. 5781; 8 aprile 2021, n. 2844; 8 gennaio 2021, n. 298; sez. III, 24 novembre 2020, n. 7345; 15 febbraio 2021, n. 1322; sez. VI, 6 marzo 2018, n. 1447; sez. V, 27 maggio 2014, n. 2709).
21.2. Ciò posto, secondo la chiara prescrizione della lex di concorso , art. 5 del bando, nella domanda di partecipazione il candidato avrebbe dovuto « dichiarare, sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del citato D.P.R. in caso di falsità in atti e dichiarazioni mendati, quanto segue: (…) c) il profilo professionale e la categoria nei quali è inquadrato; d) il possesso dell’anzianità di servizio di almeno 36 mesi nella categoria C (o in categoria equivalente); (…) g) l’assenza di procedimenti disciplinari nell’ultimo biennio precedente il termine di scadenza per la presentazione della domanda di partecipazione; h) la valutazione positiva della performance conseguita negli anni 2019-2020-2021; i) i titoli e competenze professionali e titoli di studio ulteriori rispetto a quelli previsti per l’accesso alla categoria ed attinenti al profilo da ricoprire; l) tutte le altre dichiarazioni che il candidato riten [esse] utile fornire nel proprio interesse ai fini della graduatoria ».
Il bando specificava poi che le dichiarazioni fornite dai candidati mediante la compilazione della domanda avrebbero avuto valore di dichiarazioni sostitutive di certificazione /o di atto notorio.
21.3. L’art. 7 del bando, quanto ai titoli valutabili ai sensi della lett. C) (“ possesso di titoli e competenze professionali e di titoli di studio ulteriori rispetto a quelli previsti per l'accesso alla categoria e attinenti al profilo oggetto della procedura, per un punteggio massimo di punti 69, come di seguito indicato ”) prevedeva:
-al punto C.1) “ titoli di servizio ed incarichi prestati alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni di cui all'art.1, comma 2, d.lgs. n.165/2001, eccedenti il periodo minimo richiesto per l'ammissione: punti 1,5 per ogni anno di servizio, fino ad un massimo di punti 28, prestati nella categoria C. Sono valutabili le frazioni di anno in ragione mensile, considerando come mese un intero periodo continuativo o cumulabile di 30 giorni o frazioni superiori a 15 giorni ”;
- al punto C.5) “ competenze professionali maturate attraverso attività lavorative ed incarichi in ambiti/settori di intervento attinenti: punti 4 per ogni anno, fino ad un massimo di punti 24 ”.
21.4. Dette chiare prescrizioni costituivano all’evidenza autovincolo per l’amministrazione, tenuta all’osservanza delle stesse, in osservanza al principio di buona fede (implicante anche la tutela del legittimo affidamento) cui devono essere improntati i rapporti tra cittadini e P.A., ex art. comma 1 comma 2 bis l. 241 del 1990, e tanto più applicabile ove vengano in gioco procedure comparative (cfr. quanto alla materia degli appalti pubblici, il principio di buona fede e di tutela dell’affidamento codificato all’art. 5 del d.lgs. n. 36 del 2023, costituente declinazione del generale principio di cui all’art. 1 comma 2 bis della l. 241 del 1990).
Non ricorrendo alcuna ambiguità nel bando di concorso della procedura de qua , deve procedersi ad una interpretazione letterale, nel rispetto del principio della par condicio , al combinato disposto delle norme del bando di concorso di cui il giudice di prime cure ha correttamente fatto applicazione
21.5. Nella propria domanda, la dott.ssa IA dichiarava, tra l’altro, il profilo professionale e la categoria nei quali era inquadrata (“ di essere dipendente della provincia di Perugia con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, inquadrato nel profilo professionale di “Istruttore amministrativo”, Categoria C- Posizione economica di primo inquadramento C1 ), (punto 1 della domanda da relazionarsi al punto c) dell’art. 5 del bando), il possesso del requisito di anzianità di almeno 36 mesi di servizio nella categoria C (punto 2 della domanda, da ricondursi all’indicato punto d) dell’art. 5), l’assenza di procedimenti disciplinari nell’ultimo biennio (punto 4 della domanda, da ricondursi al punto g) dell’art. 5) e il conseguimento delle valutazioni positive della performance negli anni 2019, 2020 e 2021 (punto 8 della domanda da ricondursi al punto h) dell’art. 5).
21.5.1. Quanto ai titoli di servizio alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni eccedenti il periodo minimo per l’ammissione (punto 9 della domanda, da ricondursi al punto i) dell’art. 5 e all’art. 7, lett. C.1), del bando), dichiarava soltanto di avere svolto sei incarichi di collaboratore amministrativo con contratto di AT ER in favore della provincia di Perugia, Area Lavoro formazione ed istruzione, Settore Servizi territoriali per l’impiego, tra il 2.05.2000 e il 24.06.2002 (incarichi peraltro valutati dalla provincia, come evincibile anche dai motivi di appello, con riferimento al criterio C.5), relativamente al quale, come innanzi esposto, alcuna decurtazione ha operato il primo giudice).
21.5.2. Dichiarava, inoltre, quanto alle competenze professionali attraverso attività lavorative ed incarichi in ambiti o settori di intervento attinenti al posto da ricoprire (punto 13 della domanda da ricondursi al punto i) dell’art. 5 e all’art. 7, lett. C.5), del bando) di avere svolto dal 1.01.1998 al 30.04.2000 incarichi occasionali di collaborazione professionale presso uno studio tributario in Perugia e, quale praticante forense, dal 1998 al 2000 presso uno studio legale specializzato in diritto penale e nel 2001 presso uno studio specializzato in diritto civile.
21.6. In relazione ai “ titoli di servizio ed incarichi prestati alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, D.lgs. n. 165/2001, eccedenti il periodo minimo richiesto per l’ammissione ” (da ricondursi all’art. 7, lett. C.1)), alla dott.ssa IA sono stati assegnati dalla commissione complessivi punti 25,25, il che significa che – essendo prevista dal bando l’attribuibilità di punti 1,5 per ogni anno di servizio fino a un massimo di 28 punti – sono stati computati in favore della candidata vincitrice della procedura circa 20 anni di servizio, a fronte della totale omissione nella domanda in relazione a tale criterio (anzianità di servizio nella categoria C per servizio alle dipendenze della P.A., avendo la dott.ssa IA indicato nell’apposito spazio della domanda appena due anni di attività svolta in favore della provincia di Perugia, in regime di AT ER , valutati peraltro dalla commissione in relazione al distinto criterio C.5), come evidenziato nei motivi di appello).
21.7. Pertanto non coglie nel segno la prospettazione dell’atto di appello, secondo la quale la commissione avrebbe attinto il titolo de quo da altra parte della domanda (né il precedente di questo Consiglio di Stato all’uopo citato), ovvero dal punto 1) in cui la dott.ssa IA dichiarava “ di essere dipendente della provincia di Perugia con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, inquadrato nel profilo professionale di “Istruttore amministrativo”, Categoria C- Posizione economica di primo inquadramento C1 )” trattandosi di dichiarazione resa in relazione ad un requisito di partecipazione, venendo in rilievo una procedura interna per progressione verticale, e non ad un titolo da ascriversi alla lett. C.1.) dell’art. 7 e all’art. 5 lett. i) del bando, nel senso innanzi precisato.
21.7.1. Pertanto in alcun modo la commissione avrebbe potuto valutare l’anzianità di servizio, ai sensi dell’art. 7 lett. C.1) del bando, per il servizio prestato presso la medesima provincia di Perugia, attingendo la relativa informazione dallo stato matricolare della concorrente, in assenza di qualsivoglia dichiarazione sul punto ed in spregio ai criteri della par condicio, del legittimo affidamento e dell’autoresponsabilità che governano le procedure concorsuali.
21.8. Ed invero il soccorso istruttorio nell'ambito delle procedure comparative e di massa è (fortemente) limitato dal principio di autoresponsabilità del concorrente per cui ciascuno sopporta le conseguenze di eventuali errori commessi nella presentazione della documentazione (cfr. Consiglio di Stato, sez. IV, 19 febbraio 2019, n. 11489) e pertanto anche nella mancata osservanza delle chiari prescrizioni della lex specialis , costituenti autovincolo per l’amministrazione, che non può disapplicarle, a danno di alcuni e a vantaggio di altri, in violazione del principio della par condicio .
21.9. Il limite al soccorso istruttorio nelle procedure concorsuali è pertanto volto a garantire in primis la par condicio dei concorrenti.
Come affermato in giurisprudenza infatti “ l’indicazione dei titoli in un concorso pubblico è un elemento della domanda di partecipazione, la cui carenza non può in alcun modo essere sanata da un’indicazione successiva alla scadenza del termine di presentazione. In quest’ultimo caso si consentirebbe non già una regolarizzazione, bensì un’integrazione della domanda di partecipazione, non consentita in materia di procedure concorsuali in ragione della perentorietà dei termini e del necessario rispetto del principio della par condicio dei candidati. Pertanto anche laddove i titoli siano già in possesso dell’Amministrazione è necessario comunque che, nella domanda di partecipazione al concorso, ci sia l’esatta indicazione degli estremi dei titoli ed il riferimento alle certificazioni versate nel relativo fascicolo personale, e in difetto di una puntuale indicazione dell’interessata non può assolutamente scattare il potere-dovere dell’Amministrazione di integrare la relativa documentazione ” (Cons. di Stato, Sezione II, 5.8.2019 n. 5536).
21.10. Inoltre, nel produrre la documentazione richiesta dal bando di concorso e vieppiù la medesima domanda di partecipazione, con dichiarazioni rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, vale il principio di autoresponsabilità del candidato (Cons. Stato, Sez. II, 26 ottobre 2023, n. 9269) che non può determinare un aggravamento del complesso iter procedimentale del concorso, ivi compreso quello determinato dall’estrapolazione di dati non indicati in alcuna parte della domanda - in cui la dott.ssa IA si era limitata ad indicare di essere dipendente della provincia di Perugia con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, inquadrato nel profilo professionale di “Istruttore amministrativo”, Categoria C- Posizione economica di primo inquadramento C1, (ovvero un requisito di partecipazione) – dallo strato matricolare, per rimediare alle sviste o alle omissioni della concorrente o all’inesatta interpretazione delle chiare prescrizioni della lex specialis.
21.11. Né l’osservanza di tali principi poteva essere pretermessa solo perché veniva in rilievo una procedura interna alla Provincia di Perugia che pertanto, in tesi di parte appellante, bene avrebbe potuto attingere, a fronte della (totale) omissione dichiarativa nella domanda, alle proprie informazioni interne, con un chiaro stravolgimento dei principi del soccorso istruttorio, laddove altrettanto non avrebbe potuto fare con riferimento all’anzianità di servizio posseduta dai candidati in categoria C, per il servizio reso presso altre p.a., pur sempre valutabile in base al criterio C.1.) dell’art. 7 del bando.
21.12. Risulta pertanto del tutto corretta la decurtazione dei 25,25 punti assegnati alla vincitrice della selezione, dott.ssa IA, per i titoli di cui alla lett. C.1) dell’art. 7 del bando, operata con la sentenza di prime cure.
22. Del pari da respingersi, per motivi similari, modificando/integrando sul punto la motivazione della sentenza di prime cure , è il terzo motivo di appello, riferito a quella parte della sentenza che ha ritenuto illegittimo l’operato della commissione laddove aveva proceduto all’attribuzione al dott. LI di punti 19,34 relativamente al criterio C.5) dell’art. 7 del bando di concorso, per l’attività svolta come “ Cons. amministr. contabile ” presso la medesima provincia di Perugia.
22.1. Ed invero con il ricorso di prime cure il dott. EL aveva dedotto che il dott. LI nella domanda si era limitato ad indicare il solo incarico, per cui sarebbe stato illegittima l’attribuzione di 22,64 punti (rectius 19,34) in relazione al criterio di cui alla lett. C.5) dell’art. 7 del bando, in quanto “ Si trattava infatti di un incarico, non solo conferito, a quanto risulta, senza procedura selettiva, ma ad un giovane di vent’anni, che, ancorché figlio di Giampiero LI, Consigliere Provinciale della stessa Provincia di Perugia, era totalmente privo di cognizioni giuridiche di livello universitario e che quindi, come tale, non poteva certo ricevere un incarico per un profilo professionale di “Cons. amministr. contabile”.
La menzione delle attività svolte era stata poi non solo meramente soggettiva, ma del tutto generica, non essendosi specificato quali sarebbero state le “attività legate al Servizio Affari Generali e supporto amministrativo Organi Istituzionali dell’ente” e non essendosi indicati in alcun modo elementi che avrebbero determinato una loro “attinenza” con quelle di istruttore direttivo amministrativo.
Sulla base delle indicazioni del tutto carenti contenute nella domanda non poteva quindi la Commissione Esaminatrice attribuire al Dr. LI (laureatosi peraltro per la prima volta con laurea triennale presso una Università Telematica privata il 19.11.2018 e quindi dieci anni dopo quell’incarico e con laurea magistrale presso altra Università Telematica il 22.6.2020) 22,64 punti per “competenze professionali maturate” “in ambiti/settori di intervento” attinenti le funzioni amministrative di elevato livello di istruttore amministrativo direttivo”.
22.2. Il giudice di prime cure ha accolto tale motivo sulla base del rilievo che “ Risulta dalla domanda presentata dal dott. LI che quest’ultimo, per il parametro in parola, aveva indicato tre rapporti di collaborazione con Valle Umbra Servizi S.p.A. (dal 8.02.2017 al 15.07.2017, dal 1.06.2016 al 31.10.2016 e dal 3.03.2016 al 30.04.2016) e di un rapporto presso la Provincia di Perugia con profilo professionale di “Cons. amministr. contabile” dal 1.08.2004 al 31.05.2009”.
Il ricorrente si duole dell’assegnazione al dott. LI, per il citato parametro di cui all’art. 7, lett. c.5), del bando, di 22,64 punti (pari a 5 anni e alcuni mesi) per lo svolgimento dell’incarico, così come dichiarato dal candidato nella domanda di partecipazione alla procedura, di “Cons. amministr. contabile” presso la Provincia di Perugia.
Secondo parte ricorrente, l’attribuzione del punteggio per la suddetta esperienza sarebbe illegittima perché riferita ad un incarico non di pubblico impiego, ma di lavoro autonomo, conferito senza procedura selettiva a un giovane di vent’anni privo di cognizioni giuridiche di livello universitario, dal momento che la laurea triennale del dott. LI risale al 2018, e senza alcuna spiegazione in ordine al requisito dell’attinenza.
La doglianza, nei termini in cui è formulata, è meritevole di accoglimento.
É vero, infatti, che il bando non condizionava l’attribuzione del punteggio per le esperienze di cui alla lett. c.5) dell’art. 7 alla circostanza che le stesse fossero seguite ad una selezione pubblica ed al possesso del diploma di laurea.
Le circostanze nelle quali sarebbero maturate le competenze professionali dichiarate dal dott. LI avrebbero però richiesto un’attenta indagine sull’attinenza, dal momento che l’incarico di “Cons. amministr. contabile” presso la Provincia di Perugia – nell’ambito del quale il candidato, come si legge nella domanda di partecipazione, avrebbe prestato supporto amministrativo agli organi istituzionali dell’Ente, oltre a svolgere non meglio precisate «attività legate al Servizio Affari Generali» – sarebbe stato svolto tra il 1.08.2004 e il 31.05.2009, quando il dott. LI aveva tra i venti e i venticinque anni e ben prima del conseguimento del diploma di laurea triennale in Economia aziendale (19.11.2018, come si evince dalla domanda) e, poi, del diploma di laurea magistrale in Management (20.07.2021).
Risulta pertanto meritevole di accoglimento anche il quarto motivo di ricorso, con conseguente necessità della decurtazione del punteggio del dott. LI riferibile alla suddetta attività, pari a 19,34 punti (in applicazione del criterio stabilito dalla commissione nella riunione di insediamento del 12.01.2023, secondo il quale sarebbero state considerate «le frazioni di anno in ragione mensile, considerando come mese un intero periodo continuativo o cumulabile di 30 giorni o frazioni superiori a 15 giorni»: 1,67 punti per il periodo da agosto a dicembre 2004; 16 punti per gli anni dal 2005 al 2008; 1,67 punti per il periodo tra gennaio e maggio 2009)”.
22.3. La provincia lamenta dunque che il primo giudice abbia accolto il motivo in relazione ad un profilo – difetto di istruttoria – nemmeno lamentato dal ricorrente e che peraltro avrebbe dovuto comportare il riesercizio del potere da parte della P.A..
22.4. Il motivo è inidoneo all’accoglimento dell’appello.
22.5. Giova infatti richiamare l'orientamento giurisprudenziale secondo il quale nel giudizio amministrativo l' art. 101 c.p.a. (d.lgs. n. 104 del 2010) - che fa riferimento a " specifiche censure contro i capi della sentenza gravata" - deve essere coordinato con il principio di effetto devolutivo dell'appello, in base al quale è rimessa al giudice di secondo grado la completa cognizione del rapporto controverso, con integrazione - ove necessario - della motivazione della sentenza appellata e senza che rilevino, pertanto, le eventuali carenze motivazionali di quest'ultima” (ex multis Cons. Stato, sez. V, 26 aprile 2021, n. 3308; 17 gennaio 2020, n. 430; 13 febbraio 2017, n. 609).
22.6. Al riguardo ben può confermarsi la sentenza di prime cure , epurandola della motivazione relativa al non lamentato difetto di istruttoria, in considerazione del rilievo che parte ricorrente, come peraltro anche evidenziato dal primo giudice, aveva lamentato l’assoluta genericità nella domanda di partecipazione – e pertanto alla non valutabilità sotto tale profilo – quanto all’attinenza delle mansioni svolte come “Cons. amministr. contabile” presso la provincia di Perugia .
Ed invero il dott. LI mentre specificava, sia pure in modo sintetico, le mansioni svolte quale in riferimento al rapporto con Valle Umbra Servizi S.p.A., alcuna indicazione forniva relativamente alle mansioni svolte relativamente all’incarico di “ Cons. amministr. contabile” presso la Provincia di Perugia”, indicazione tanto più necessaria in relazione ad un incarico che presuppone per lo più nei rapporti con la P.A., secondo “ l’id quod plerumque accidit ”, quantomeno il titolo della laurea, senza che la commissione potesse attingere gli elementi di valutabilità da conoscenze interne all’ente, non esplicitate nella domanda, alla luce di quanto dianzi precisato.
L’indicata specificazione si rendeva vieppiù necessaria in ordine ad un incarico svolto come lavoratore autonomo, senza possibilità pertanto di evincere le relative mansioni in corrispondenza con il profilo professionale.
22.7. Anche il terzo motivo di appello va pertanto respinto, dovendosi confermare la sentenza di prime cure , sia pure con gli indicati profili di correzione della motivazione, con la conseguente sottrazione al dott. LI di punti 19,34 relativamente al criterio C.5) dell’art. 7 del bando di concorso.
23. Alla luce dell’iter argomentativo in precedenza esposto, gli ulteriori motivi di appello risultano improcedibili per sopravvenuta carenza di interesse, non essendo idonei al sovvertimento della graduatoria, quale risultane dalla sentenza di prime cure.
24. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge, confermando la sentenza appellata, sia pure in parte con diversa motivazione.
Condanna parte appellante alla refusione delle spese di lite in favore degli appellati ZO EL e OL De IS O IO, liquidandole il euro 3.000,00 (tremila/00) in favore di ciascuna parte, oltre ad oneri accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 18 luglio 2024 con l'intervento dei magistrati:
Francesco Caringella, Presidente
Alessandro Maggio, Consigliere
Valerio Perotti, Consigliere
Giuseppina Luciana Barreca, Consigliere
Diana Caminiti, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Diana Caminiti | Francesco Caringella |
IL SEGRETARIO