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Sentenza 7 marzo 2025
Sentenza 7 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 07/03/2025, n. 309 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 309 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Bari
Sezione Terza sezione civile
La Corte, in composizione collegiale, nella persona dei seguenti Magistrati:
dott.ssa Paola BARRACCHIA Presidente dott. Antonello VITALE Consigliere avv. Michele TROISI Consigliere Ausiliario Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta R.G. 876/2022 promossa da:
), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 CodiceFiscale_1
Fabio BAGNULO, unitamente al quale è elettivamente domiciliato in Sante- ramo in Colle, alla via F.S. Mercadante, n.27 appellante contro
(P.I. ), in persona del Sindaco p.t., rappresen- CP_1 P.IVA_1 tato e difeso dall'avv. Camilla CAPORUSSO e dall'avv. Alessandro LABEL-
LARTE, unitamente ai quali è elettivamente domiciliato presso L'avvocatura
Comunale, in alla via P. Amedeo, n.26 CP_1 appellato avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n°4513/2021, emessa dal Tribunale di Bari il
15.12.2021 (Responsabilità ex artt. 2049 - 2051 - 2052 c.c.), sulle conclu- sioni rassegnate dalle parti all'udienza del 4.12.2024.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con sentenza parziale n.67/2024, pubblicata in data 23.1.2024, que- sta Corte d'Appello, non definitivamente decidendo sul gravame proposto dal sig. , lo ha accolto e, in riforma della sentenza di primo Parte_1 grado, ha accertato la responsabilità concorrente dell'appellante e del
[...] di nella determinazione del sinistro occorso verificatosi in data Pt_2 CP_1
27.7.2014.
Nella circostanza l'appellante, mentre percorreva a piedi il marciapie- de del viale della Repubblica, giunto all'altezza del civico n°56/A, rovinava al suolo a causa di una buca presente sul marciapiede.
La Corte, con propria sentenza parziale, ha ritenuto che la buca, dello stesso colore grigio chiaro dell'intera pavimentazione, la rendesse oggetti- vamente non visibile e, quindi, non evitabile soprattutto per le condizioni di tempo (una giornata estiva assolata, con un sole abbagliante che rendeva difficilmente distinguere il colore ed i contorni della buca e quello della pa- vimentazione del marciapiede).
Questa Corte, tuttavia, nell'esaminare tutti gli elementi emersi dall'istruttoria di primo grado, ha ritenuto che il sig. avrebbe potuto Pt_1 adottare un comportamento più accorto e diligente, in considerazione del fatto che è stato accertato che l'appellante risiedeva, per lo meno alla data dei fatti di causa, nelle vicinanze dei luoghi del sinistro.
Il danneggiato, pertanto, pur essendo inciampato in una buca resa in- sidiosa dalla sua omogeneità cromatica con il marciapiede e resa ancor più indistinguibile nel contesto dal chiarore solare di una giornata estiva, avreb- be dovuto prestare maggiore attenzione allo stato dei luoghi, a lui ben noti.
La decisione è stata adottata conformemente al regime probatorio, che caratterizza la responsabilità oggettiva ex art. 2051 c.c., la quale com- porta che ceda a carico della P.A. custode la prova di aver adottato tutte le misure idonee a prevenire che la grata presentasse una situazione di perico- lo occulto.
Anche la visibilità a distanza della buca, e la pericolosità insita nella omogeneità cromatica, determinano per il custode l'obbligo di evitare che dalla res custodita derivino danni a terzi.
pag. 2/5 Dalla disamina dei luoghi di causa mediante le foto versate in atti, e dalle prove orali, questa Corte ha ritenuto che il sig. abbia dimo- Pt_1 strato che la buca abbia rappresentato un'insidia non visibile e fornito la prova del nesso di causalità con la caduta.
Il onerato della relativa prova, ha, a sua volta, di- CP_1 mostrato che la condotta del sig. abbia integrato un'ipotesi di caso Pt_1 fortuito e che sia stata, cioè, idonea ad interrompere, ancorché solo in par- te, il nesso di causalità all'interno del rapporto di custodia tra la P.A. e la res.
In virtù di tali valutazioni, questa Corte ha accolto l'appello dichiaran- do la responsabilità concorrente e paritetica del sig. e del Parte_1 nella determinazione dell'occorso, ai sensi dell'art. 2051 CP_1
c.c.-
Con ordinanza in data 23.1.2024, la controversia è stata rimessa sul ruolo ed è stata disposta una C.T.U. medico legale, al fine del completamen- to della fase istruttoria.
La C.T.U. medico-legale sulla persona della danneggiata, espletata dal dott. , ha accertato che il sig. , a segui- Persona_1 Parte_1 to dell'occorso, ha riportato un danno biologico permanente del 2%, un pe- riodo di inabilità temporanea con I.T.P. al 75% di giorni 20, I.T.P. al 50% di giorni 60, I.T.P. al 25% di 40 giorni.
L'ausiliario del Tribunale ha, altresì, riconosciuto la congruità di spese mediche documentate per € 594,45.
Orbene, richiamando quale parametro di valutazione equitativa i pa- rametri di cui alle tabelle in uso dal Tribunale di Milano per l'anno 2024, il danno complessivamente subito dal sig. , che all'epoca del sinistro Pt_1 aveva 40 anni, risulta di € 9.302,45 (di cui € 2.383,00 per i due punti di danno biologico;
€ 1.725,00 per ITP al 75% con punto base di € 115,00, €
3.450,00 per ITP al 50%; € 1.150,00 per ITP al 25%; € 594,45 per spese mediche documentate).
Suddetta somma, già rivalutata all'attualità, va ridotta percentual- mente del 50%, in ragione della pari concorsualità nella determinazione pag. 3/5 dell'evento lesivo, in € 4.651,23.
L'importo così ottenuto va devalutato alla data del sinistro e sul me- desimo, di anno in anno rivalutato, vanno riconosciuti gli interessi legali fino alla data di pubblicazione della presente decisione.
Sulla somma così ottenuta, vanno aggiunti gli ulteriori interessi legali, dalla pubblicazione della presente decisione sino al soddisfo.
Nulla è dovuto a titolo di ulteriore personalizzazione del danno, non avendo l'appellante allegato alcun elemento suscettibile di analisi e valuta- zione economica che prescinda dal danno, ex se considerato.
La Suprema Corte ha, al riguardo, chiarito che “(…) al riconoscimento dei danni biologici di lieve entità, corrisponde un maggior rigore nell'allegazione e nella prova delle conseguenze dannose concretamente ri- vendicate, dovendo ritenersi normalmente assorbite, nel riscontrato danno biologico di lieve entità (salva la rigorosa prova contraria) anche le conse- guenze astrattamente considerabili sul piano del c.d. danno morale” (Cass. civ., sez. III, 1.3.2024, n°5547).
L'appello va conclusivamente accolto e l'appellato va CP_1 condannato anche al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio che, compensate per la metà in ragione della pari concorsualità nella de- terminazione dell'evento lesivo, seguono la soccombenza e che sono liqui- date come da dispositivo, sulla base dei valori medi, ex D.M. n°55/2014, at- teso il tenore e la complessità delle questioni trattate, nello scaglione di va- lore corrispondente alla condanna.
Le spese di C.T.U. vanno, parimenti, poste a carico delle parti in cau- sa in solido tra loro.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Bari, definitivamente pronunciando sull'appello propo- sto da nei confronti di ogni diversa istanza Parte_1 CP_1 ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. accoglie l'appello per quanto di ragione e, in parziale riforma della sen- tenza di primo grado, condanna il a risarcire al sig. CP_1 [...]
l'importo complessivo di € 4.651,23, come sopra liquidato. Sud- Pt_1
pag. 4/5 detta somma, già rivalutata all'attualità, va devalutata alla data del sini- stro e sulla medesima, di anno in anno rivalutata, vanno riconosciuti gli interessi legali fino alla data di pubblicazione della presente decisione, a far data dalla quale, sull'importo totale così ottenuto, andranno calcolati gli ulteriori interessi legali sino al soddisfo.
2. condanna l'appellato al pagamento delle spese del doppio CP_1 grado di giudizi che, compensate per la metà in ragione della pari concor- sualità nella determinazione dell'evento, sono liquidate, in tale misura ri- dotta, per il primo grado in € 118,50 per esborsi ed € 1.726,00 per com- pensi e, per il presente grado, in € 177,55 per esborsi ed € 1.457,50 per compensi, oltre al rimborso forfettario, Cassa e IVA (se dovuta) come per legge, con attribuzione all'avv. Fabio Bagnulo, dichiaratosi antistatario;
3. pone le spese di C.T.U., come liquidate con separato decreto, solidalmen- te a carico di entrambe le parti in causa.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio del 26.2.2025.
Il Presidente dott.ssa Paola BARRACCHIA
Il Consigliere Relatore avv. Michele TROISI
pag. 5/5