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Sentenza 21 novembre 2025
Sentenza 21 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, sentenza 21/11/2025, n. 942 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto |
| Numero : | 942 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO in funzione di Giudice del lavoro ed in persona del giudice dott.ssa DI NA
SI ha pronunciato, all'esito del deposito di note effettuato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 276 /2023 R.G.L. a cui è riunito il procedimento iscritto al n.
428/2023 RGL promossa da
Parte_1
(c.f. ) e da ,
[...] P.IVA_1 Parte_2 C.F._1 rappresentati e difesi dall'Avv. PAGANO FILIPPO, per procura in atti, ricorrente, contro
(c.f. ), rappresentata e difesa Controparte_1 C.F._2 dall'Avv. PANCALDO TRIFIRO' ELISA, per procura in atti, resistente,
Oggetto: retribuzione
MOTIVI DELLA DECISIONE
FATTO E DIRITTO
1- Con ricorso depositato il 13/02/2023 in proprio e quale legale Parte_2 rappresentante dell' , ha Parte_1 Parte_1 proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 231/2022 emesso dal Tribunale di
Barcellona P.G., Sezione Lavoro, su istanza di con cui è stato Controparte_1 ingiunto all'Unione Coltivatori Italiani Zonale Barcellona P.G. e a , in Parte_2 solido tra loro, di pagare la somma di € 1.935,74 oltre rivalutazione monetaria, interessi legali fino al soddisfo e spese, inerente le mensilità di maggio e giugno 2021, nonché il
TFR.
L'opponente ha chiesto la revoca del decreto ingiuntivo, deducendo che nulla è dovuto alla lavoratrice, poiché le somme richieste devono essere compensate con quelle che la stessa avrebbe indebitamente trattenuto durante il rapporto di lavoro. Ha esposto che, nel periodo compreso tra marzo e luglio 2021, la dipendente, incaricata di gestire pratiche di patronato e CAF, avrebbe incassato somme dai clienti senza autorizzazione e senza rilasciare ricevute, trattenendole per sé. A seguito di contestazione disciplinare del 9 agosto 2021, la lavoratrice non forniva giustificazioni e veniva licenziata per giusta causa il 20 agosto 2021, senza che il recesso fosse impugnato. Successivamente, il datore di lavoro sporgeva denuncia querela per i fatti contestati. L'opponente ha sostenuto che la mancata impugnazione del licenziamento rende incontestabile la legittimità del recesso e che risultano provati i comportamenti addebitati alla lavoratrice, consistenti nell'incasso di somme per pratiche ATA e modelli
730, nello svolgimento di attività in concorrenza sleale, nello sviamento di clientela e nella sottrazione di documenti. Ha dedotto che la lavoratrice avrebbe percepito circa €
5.000,00 per pratiche ATA e ulteriori somme per modelli 730, oltre ad aver causato danni stimati in € 15.000,00 per sviamento di clientela e violazione dell'obbligo di fedeltà. Ha chiesto, pertanto, in via riconvenzionale, la condanna della lavoratrice al pagamento di € 25.000,00, comprensivi delle somme indebitamente incassate e del risarcimento dei danni, nonché la restituzione di quanto corrisposto in esecuzione del decreto ingiuntivo opposto.
costituendosi, ha contestato integralmente le deduzioni avversarie, Controparte_1 sostenendo la legittimità del decreto ingiuntivo e l'infondatezza delle eccezioni di compensazione e della domanda riconvenzionale. Ha ribadito che il credito azionato è certo, liquido ed esigibile, derivando da spettanze maturate al momento della cessazione del rapporto. Ha chiesto il rigetto della opposizione con conferma del provvedimento monitorio.
Con ricorso depositato il 27.02.2023 in proprio e quale legale Parte_2 rappresentante dell' , ha Parte_1 Parte_1 proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 259/2022 emesso dal Tribunale di
Barcellona P.G., Sezione Lavoro, su istanza della sig.ra Con tale Controparte_1 provvedimento, immediatamente esecutivo, era stato ingiunto il pagamento della somma di € 1.245,85 oltre accessori, a titolo di retribuzioni residue per il mese di aprile 2021 e per la mensilità di luglio 2021.
L'opponente ha chiesto la revoca del decreto ingiuntivo, deducendo l'improcedibilità della domanda per illegittimo frazionamento del credito, l'abuso del processo e l'inesistenza del credito. Ha sostenuto che la lavoratrice aveva già agito in via monitoria per le medesime spettanze con il precedente ricorso conclusosi con il decreto ingiuntivo n. 231/2022 del 27 ottobre 2022, relativo alle mensilità di maggio e giugno 2021 e al
TFR, e che, al momento del primo ricorso, era in possesso della busta paga di luglio, trasmessale via mail, sicché la proposizione di un secondo ricorso integrava un uso distorto dello strumento processuale, aggravando la posizione del datore di lavoro con ulteriori spese.
costituendosi, ha contestato integralmente le deduzioni avversarie, Controparte_1 sottolineando che, alla cessazione del rapporto, il datore non aveva corrisposto parte delle retribuzioni e il TFR. Dopo infruttuose diffide, la lavoratrice ha ottenuto due decreti ingiuntivi: il primo, n. 231/2022, per le mensilità di maggio e giugno e il TFR;
il secondo, n. 259/2022, per il residuo di aprile e la mensilità di luglio, rimaste escluse dal primo provvedimento per mancata indicazione dell'importo e mancata allegazione della busta paga. La resistente ha evidenziato che non vi era alcun intento di parcellizzare il credito, ma la necessità di ricorrere a un secondo ricorso quale unico strumento per ottenere il pagamento delle somme dovute. Ha concluso chiedendo la conferma del decreto ingiuntivo opposto, il rigetto dell'opposizione e la condanna dell'opponente alle spese, formulando altresì istanza di riunione del presente giudizio con quello pendente relativo all'opposizione al decreto n. 231/2022, stante l'identità soggettiva e la connessione oggettiva.
I giudizi n. 276/2023 e n. 428/2023 sono stati riuniti con ordinanza in data 18.10.2023.
2- Le opposizioni sono infondate.
Parte opponente ha svolto domanda riconvenzionale per euro 25.000,00 a titolo di risarcimento del danno per aver violato i canoni di correttezza e buona fede, i doveri di fedeltà ed aver posto in essere atti di concorrenza sleale, determinato lo sviamento della clientela, oltre a contestare la indebita sottrazione di somme da parte della CP_1 eccependo in compensazione tali importi con quanto ingiunto.
Preliminarmente si osserva che nessuna contestazione è stata svolta dall'opponente in ordine alla debenza delle somme azionate con i decreti ingiuntivi: l'opponente non ha mai negato che le retribuzioni e il TFR fossero dovuti, limitandosi a dedurre eccezioni estranee al titolo monitorio.
Le prove orali articolate dall'opponente volte a dimostrate la sussistenza di un controcredito da portare in compensazione sono estremamente generiche e per tale ragione non sono state ammesse, giusta ordinanza del 04.03.2024. Si osserva, infatti, che i capitoli di prova per l'interrogatorio e per i testi si limitano a formule stereotipate come “vero che ha curato pratiche ATA” o “vero che ha incassato somme”, senza indicare date precise, importi, luoghi o circostanze concrete.
Mancano, infatti, dettagli specifici che possano trasformare tali allegazioni in fatti storici circostanziati, come richiesto dall'art. 244 c.p.c. per l'ammissibilità della prova testimoniale.
Va aggiunto che la richiesta di acquisizione degli atti di indagine relativi alla querela è formulata in modo altrettanto generico, senza indicare quali documenti si intendano acquisire, né la loro rilevanza ai fini della decisione.
Ciò posto, la compensazione eccepita dall'opponente non risulta supportata da prova idonea a dimostrare l'esistenza di un controcredito certo, liquido ed esigibile.
La domanda di risarcimento danni proposta dall'opponente si fonda sull'assunto che la lavoratrice, durante il rapporto, avrebbe posto in essere condotte illecite quali l'incasso di somme dai clienti senza autorizzazione, lo svolgimento di attività in concorrenza sleale, lo sviamento di clientela e la sottrazione di documenti. Per tali fatti, l'opponente ha chiesto la condanna al pagamento di € 25.000,00, comprensivi delle somme asseritamente trattenute e del danno patrimoniale.
L'opponente ha invocato la compensazione tra il credito azionato dalla lavoratrice e il controcredito per danni, ma il controcredito non è certo, liquido ed esigibile, come richiesto dall'art. 1243 c.c e le allegazioni e le prove articolate, a sostegno della domanda, sono estremamente generiche: i capitoli di prova non indicano elementi specifici quali date, importi o circostanze concrete, e la richiesta di acquisizione di atti di indagine è priva di indicazioni precise.
Il riferimento, nella indicazione dei testi da escutere, a “ , utente del Testimone_1 datore di lavoro, nonché gli altri utenti, in corso di identificazione” conferma ulteriormente la genericità delle prove articolate dall'opponente. L'indicazione di un solo nominativo certo e di altri utenti da identificare non soddisfa il requisito di specificità richiesto dall'art. 244 c.p.c., che impone di indicare i testimoni e i fatti in modo preciso e circostanziato.
Ne consegue il rigetto delle domande svolte da parte opponente.
L'eccezione di improcedibilità del secondo provvedimento monitorio è infondata.
Il profilo dell'improcedibilità del secondo decreto ingiuntivo si collega alla questione del frazionamento del credito e all'eventuale abuso del processo. L'opponente sostiene che la lavoratrice, avendo già agito con un primo ricorso monitorio per le mensilità di maggio e giugno 2021 e per il TFR, non avrebbe potuto proporre un secondo ricorso per il residuo di aprile e la mensilità di luglio, poiché al momento del primo ricorso era in possesso della busta paga di luglio e quindi avrebbe potuto cumulare tutte le pretese in un'unica domanda.
Nel caso di specie, ritiene il Tribunale che non si assista ad un abusivo frazionamento del credito, posto che con il primo ricorso monitorio (iscritto al n. 2268/2022 RG) la aveva chiesto il pagamento di tutte le spettanze (cfr ricorso depositato il CP_1
26.10.22, con cui ha chiesto il pagamento della complessiva somma di euro 2.550,00, risultante dalla sommatoria della retribuzione non corrisposta (maggio, giugno, luglio
e agosto 2021 integralmente ed il residuo per la mensilità di aprile 2021), nonché del
TFR pari ad € 239,83 rimasto in azienda e non corrisposto alla data di cessazione del rapporto di lavoro).
Con il decreto ingiuntivo n. 231/2022 del 27.10.2022 (cfr decreto) il credito è stato però limitato dal Tribunale alle mensilità dei mesi di maggio 2021 e giugno 2021 giacchè, per un verso, per i mesi di luglio e agosto 2021 nulla consta in atti e, per altro verso, non è stato indicato a quanto ammonta il residuo del mese di aprile 2021 di guisa da non essere possibile la relativa quantificazione.
Ciò posto, la mancata inclusione nel decreto ingiuntivo originario anche di quanto richiesto nel secondo giudizio monitorio (Rg. n. 2656/2022) non appare dettata da una scelta dolosa della parte di parcellizzare il credito, posto che, in conseguenza dell'omesso riconoscimento dell'intero credito preteso, la proposizione di un nuovo ricorso monitorio, rappresentava l'unico strumento per ottenere il pagamento di somme non riconosciute con il primo decreto ingiuntivo
Ne consegue che non ricorrono i presupposti per dichiarare improcedibile il secondo ricorso.
2- Le spese di lite di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo
P.Q.M.
Il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 276/2023 a cui è riunito il giudizio iscritto al n. 428/2023 RG, così provvede:
1) Rigetta le opposizioni ai decreti ingiuntivi n. 231/2022 e n. 259/2022 e conferma i decreti ingiuntivi opposti;
2) Rigetta le domande svolte dall'opponente; 3) condanna parte opponente-ricorrente al pagamento, in favore della parte opposta- resistente, delle spese del giudizio, liquidate in € 2.626,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Barcellona Pozzo di Gotto il 20/11/2025
Il Giudice
DI NA SI