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Sentenza 12 marzo 2025
Sentenza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lamezia Terme, sentenza 12/03/2025, n. 91 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lamezia Terme |
| Numero : | 91 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
N. 382/2019 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
Controversie di Lavoro e Previdenza Sociale
La Giudice del Lavoro, Dott.ssa Valeria Salatino, all'esito del deposito delle note scritte in sostituzione dell'udienza del 21.01.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 382/2019 R.G., promossa da
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Lamezia Parte_1 C.F._1
Terme al Viale Della Libertà n. 8 presso lo studio dell'Avv. Francesco Mario Caglioti, che lo rappresenta e difende come da mandato in atti
Ricorrente contro
(C.F. ), in Controparte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti Silvia Parisi, Francesco Muscari Tomaioli, Maria Teresa Pugliano e
Giacinto Greco, in virtù di procura generale alle liti, ed elettivamente domiciliato presso l'Ufficio
Legale in Lamezia Terme alla Via Saverio D'Ippolito n. 5 CP_1
Resistente
avente ad oggetto: verbale unico di accertamento e notificazione n. 2018008008609 del 31.01.2019
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 22.03.2019 proponeva opposizione avverso il verbale Parte_1 unico di accertamento e notificazione n. 2018008008609 del 31.01.2019, notificato il 7.02.2019, con il quale l' , a seguito degli accertamenti ispettivi svolti, aveva proceduto a rideterminare la CP_1 contribuzione obbligatoria dovuta dallo stesso alla gestione speciale dei commercianti, con decorrenza dall'anno 2013, sulla parte di reddito eccedente i minimali di legge, calcolata sull'ammontare complessivo dei redditi di partecipazione conseguiti a decorrere dall'anno di imposta
2012 fino all'anno di imposta 2017, nonché al calcolo delle somme aggiuntive, intimandogli il pagamento dell'importo complessivo di € 121.904,39, eccependo l'insussistenza dell'obbligo contributivo accertato poiché egli non aveva mai svolto alcuna attività lavorativa per conto della “Fipan s.r.l.” e della “Framag Re s.r.l.”, società di cui era socio per una partecipazione pari al 50% del rispettivo capitale sociale.
Deduceva, inoltre, di essersi limitato a svolgere le funzioni di socio-amministratore della “L.P. Wood
s.r.l.”, ovverosia un ruolo di rappresentanza legale della società senza svolgere mansioni lavorative, nonché l'illegittimità del verbale impugnato in quanto erano stati erroneamente considerati anche gli utili non distribuiti ai soci, dei quali egli non aveva goduto e che, pertanto, non erano stati indicati neppure nelle dichiarazioni dei redditi presentate all'Agenzia delle Entrate;
contestava, infine, la quantificazione dell'obbligo contributivo integrativo poiché non calcolata sull'importo della quota societaria posseduta.
Concludeva per la revoca, annullamento, nullità o inefficacia del verbale di accertamento e di ogni altro atto presupposto e conseguente, chiedendo che venisse accertato e dichiarato il mancato svolgimento di attività lavorativa abituale e prevalente per conto di “Fipan s.r.l.”, “Framag Re s.r.l.”
e “L.P. Wood s.r.l.”, società in ordine alle quali non erano stati distribuiti gli utili relativi agli esercizi
2012, 2013, 2014, 2015, 2016 e 2017, con conseguente declaratoria di insussistenza dell'inadempimento ascrittogli in merito al pagamento dei contributi previdenziali ex art. 3 bis L. n.
438/1992 e di insussistenza, illegittimità ed infondatezza del credito di cui al verbale di accertamento;
in via subordinata, chiedeva che, nell'ipotesi di rigetto della domanda, venisse ridotto l'importo intimato nel verbale di accertamento in quanto erroneamente determinato.
2. Integrato il contraddittorio, l' richiamava le risultanze del verbale unico di accertamento e CP_1 notificazione n. 2018008008609 del 31.01.2019, insistendo per il rigetto del ricorso o, in via subordinata, per la conferma degli addebiti aventi ad oggetto la contribuzione a percentuale dovuta sui redditi da partecipazione prodotti dalla SUD LEGNO s.a.s. e della LP WOOD s.r.l., rispetto ai quali non vi era stata alcuna contestazione in ordine all'inclusione dei reddito nella base contributiva ed alla qualità di socio lavoratore, nonché di tutti gli altri confermati in corso di causa.
3. Espletata la prova testimoniale richiesta dalle parti ed autorizzato il deposito di note conclusive, con ordinanza del 3.04.2024 è stata disposta la sostituzione dell'udienza del 21.01.2025, fissata per la discussione, con il deposito telematico di note scritte, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.
Constatato che le parti hanno proceduto al tempestivo deposito delle note di trattazione scritta, la causa è stata decisa come dalla presente sentenza.
4. In termini generali, occorre premettere che l'ipotesi dell'iscrizione del socio-amministratore di una società di capitali anche alla gestione commercianti trova fondamento nell'art. 1, comma 203 L. n.
662/1996, che sancisce l'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali di cui alla legge 22 luglio 1966, n. 613, e s.m.i. per i soggetti che: a) siano titolari o gestori in proprio di imprese che, a prescindere dal numero dei dipendenti, siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti della famiglia;
b) abbiano la piena responsabilità dell'impresa ed assumano tutti gli oneri ed i rischi relativi alla sua gestione;
c) partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;
d) siano in possesso, ove previsto da leggi o regolamenti, di licenze o autorizzazioni e/o siano iscritti in albi, registri o ruoli. Il successivo comma 208 della citata L. n. 662/1996 prevede che “qualora i soggetti di cui ai precedenti commi esercitino contemporaneamente, anche in un'unica impresa, varie attività̀ autonome assoggettabili a diverse forme di assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia
e i superstiti, sono iscritti nell'assicurazione prevista per l'attività alla quale gli stessi dedicano personalmente la loro opera professionale in misura prevalente. Spetta all Controparte_1
decidere sulla iscrizione nell'assicurazione corrispondente all'attività prevalente.
[...]
Avverso tale decisione, il soggetto interessato può proporre ricorso, entro 90 giorni dalla notifica del provvedimento, al consiglio di amministrazione dell , il quale decide in via definitiva, CP_1 sentiti i comitati amministratori delle rispettive gestioni pensionistiche.”.
Sul piano previdenziale, occorre rilevare che la partecipazione al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza da parte del socio-amministratore è diretta alla concreta realizzazione dello scopo sociale, attraverso il concorso dell'opera prestata dai soci e dagli altri lavoratori;
mentre, qualora si limiti a svolgere la funzione di amministratore, tale attività deve intendersi diretta alla esecuzione del contratto di società sulla base di una relazione di immedesimazione organica volta, a seconda della concreta delega, alla partecipazione alle attività di gestione, di impulso e di rappresentanza (cfr. Cass. Civ. n. 10426 del 2018; Cass. Civ. n. 18281 del 2018; Cass. Civ. n. 23782 del 2019).
Sul punto, deve richiamarsi l'orientamento giurisprudenziale consolidato secondo cui tale carattere di abitualità e prevalenza deve essere inteso “con riferimento all'attività lavorativa espletata dal soggetto stesso in seno all'impresa, al netto dell'attività eventualmente esercitata in quanto amministratore, indipendentemente dal fatto che il suo apporto sia prevalente rispetto agli altri fattori produttivi (naturali, materiali e personali); tale accezione del requisito della prevalenza meglio si attaglia alla lettera dell'art. 1, comma 203, della legge n. 662 del 1996, volto a valorizzare
l'elemento del lavoro personale, ed alla sua ratio, includendo nell'area di applicazione della norma tutti i casi in cui l'attività del socio, ancorché abituale e prevalente rispetto al resto delle sue attività, non possa essere ritenuta preponderante rispetto agli altri fattori produttivi dell'impresa” (cfr. Cass.
Civ. n. 4440 del 2017; Cass. Civ. n. 3637 del 2020).
Ne consegue che non può farsi discendere l'obbligo di iscrizione alla gestione commercianti da elementi di carattere meramente presuntivo - che non rilevano, dunque, sul piano previdenziale -, ma deve essere effettivamente provato lo svolgimento di un'attività commerciale da parte del socio della società di capitali, come ribadito dall'orientamento più volte espresso dalla Corte di legittimità (ex multis Cass. Sez. Lav. n. 3835 del 26.2.2016; Cass. Civ. n. 5210 del 28/02/2017; Cass. Sez. Lav. n.
10087 del 24/04/2018).
Deve, quindi, escludersi l'obbligo di iscrizione alla predetta gestione allorquando l'attività dell'amministratore, che rivesta anche la qualifica di socio, si concretizzi in un “facere sostanzialmente gestorio” e non vi sia prova dell'esercizio abituale e prevalente dell'attività
d'impresa oggetto della società (Cass. Sez. Lav. n. 18281 del 08/07/2019).
Più recentemente, l'Organo nomofilattico è nuovamente intervenuto sul tema della doppia posizione previdenziale, specificando ulteriormente che neppure l'espletamento dell'attività organizzativa e direttiva di natura intellettuale è in grado di determinare l'obbligatorietà dell'iscrizione alla gestione commercianti, in quanto riconducibile comunque all'attività di amministratore (cfr. Cass. Civ. n. 1759 del 27/01/2021).
Sul piano probatorio, l'onere di dimostrare la sussistenza degli elementi costitutivi della pretesa impositiva e, dunque, dei requisiti congiunti di abitualità e prevalenza, è posto in capo all'ente previdenziale (cfr. Cass. Civ. n. 5763 del 2002; Cass. Civ. n. 23600 del 2009; Cass. Civ. n. 18814 del
2019).
7. Ebbene, la pretesa contributiva per cui è causa trae origine dal verbale unico di accertamento e notificazione n. 2018008008609 del 31.01.2019, notificato il 7.02.2019, con il quale l' , a seguito CP_1 degli accertamenti ispettivi svolti, ha proceduto a determinare la contribuzione obbligatoria dovuta dal ricorrente alla gestione speciale dei commercianti – iscrizione risalente alla data dell'1.09.2012, per avere dichiarato di esercitare abitualmente e prevalentemente attività Parte_1 lavorative all'interno della società “Lp Wood s.r.l.” -, con decorrenza dall'anno 2013, sulla parte di reddito eccedente i minimali di legge, calcolata sull'ammontare complessivo dei redditi di partecipazione afferenti alle società “Lp Wood s.r.l.”, “Fipan s.r.l.” e “Framag Re s.r.l.”, redditi conseguiti a decorrere dall'anno di imposta 2012 fino all'anno di imposta 2017, nonché al calcolo delle somme aggiuntive.
Parte opponente ha contestato la fondatezza del verbale unico di accertamento e l'insussistenza dell'obbligo contributivo accertato, motivando che: a) non aveva mai svolto, in maniera continuativa e prevalente, alcuna attività di natura commerciale all'interno della “Fipan s.r.l.” e della “Framag Re
s.r.l.”, società di cui era socio con una quota pari al 50% del rispettivo capitale sociale;
b) l'ente aveva erroneamente considerato, ai fini del ricalcolo contributivo, anche gli utili non distribuiti ai soci delle società “Fipan s.r.l.”, “Framag Re s.r.l.” e “Lp Wood s.r.l.” – utili, dunque, di cui il ricorrente non aveva goduto e che, pertanto, non erano stati indicati neppure nelle dichiarazioni di redditi presentate all'Agenzia delle Entrate.
Com'è noto, è posto in capo all'ente previdenziale l'onere di dimostrare la sussistenza degli elementi costitutivi della pretesa impositiva e, dunque, dei requisiti congiunti di abitualità e di prevalenza nell'esercizio dell'attività svolta dal socio all'interno delle società “Fipan s.r.l.” e “Framag Re s.r.l.”, ai cui fini assumono rilevanza la complessità dell'attività, la presenza di dipendenti o collaboratori, la loro qualifica e le mansioni svolte, quale sia l'attiva partecipazione del socio a quelle attività operative che caratterizzano l'oggetto sociale, in misura prevalente rispetto ai fattori produttivi che - evidentemente - variano, a seconda dell'attività dell'impresa.
8. All'esito dell'istruttoria compiuta, deve concludersi che tale onere probatorio non è stato assolto dall' , né attraverso la prova per testi, né attraverso la produzione documentale. CP_1
Ed invero, (ispettore ), escusso all'udienza dell'11.11.2021, ha dichiarato: Testimone_1 CP_1
“Abbiamo accertato, insieme al collega , che il ricorrente oltre ad essere iscritto nella Per_1 gestione separata, si era iscritto di sua iniziativa anche nella gestione commercianti, come a dire di svolgere all'interno della società dove svolgeva le mansioni di amministratore, e di cui era anche socio al 50%, anche un'attività lavorativa. Non abbiamo svolto attività d'indagine riguardo all'attività lavorativa del ricorrente all'interno della società considerato che si era iscritto autonomamente nell'elenco dei commercianti e che sia nel verbale di primo accesso che in quello interlocutorio ed in quello finale non è mai stato mai fatto rilevare che fossimo in errore, considerato che gli accertamenti riguardavano solo ed esclusivamente la posizione del ricorrente come lavoratore autonomo come si evince dai verbali ed ai quali mi riporto integralmente.”.
(ispettore ), escusso anch'egli all'udienza dell'11.11.2021, ha dichiarato: “Abbiamo Per_1 CP_1 accertato, insieme al collega che il ricorrente oltre ad essere iscritto nella gestione Testimone_1 separata, si era iscritto di sua iniziativa anche nella gestione commercianti, come abbiamo verificato dalle dichiarazioni reddituali fatte al fisco, dove aveva sbarrato la parte riguardante lo svolgimento di attività lavorativa abituale e prevalente nella società dove svolgeva le mansioni di amministratore,
e di cui era anche socio al 50%. Non abbiamo svolto attività d'indagine riguardo all'attività lavorativa del ricorrente all'interno della società considerato che si era iscritto autonomamente nell'elenco dei commercianti, quindi si è autodenunciato;
il tutto per come si evince dal verbale di ispezione al quale mi riporto integralmente.”
Ebbene, tali dichiarazioni non consentono di ritenere provata la partecipazione di , Parte_1 soprattutto in termini di abitualità e di prevalenza della presunta attività lavorativa svolta nell'ambito delle società “Fipan s.r.l.” e “Framag Re s.r.l.”, né gli ispettori hanno chiarito le ragioni poste alla base del ricalcolo contributivo operato dall' . CP_1
Di contro, la teste di parte opponente, escussa all'udienza dell'11.11.2021, ha Testimone_2 dichiarato: “conosco il ricorrente perché è socio della società FIPAN srl, di cui sono
l'amministratore. Confermo le circostanze dei punti C) e D) del ricorso che mi vengono lette;
Il ricorrente non ha mai lavorato per le società che mi sono state indicate, ha solo partecipato alle assemblee societarie. Preciso che sono a conoscenza del fatto che il ricorrente non ha svolto alcuna attività lavorativa, poiché all'interno della società ogni dipendente è predisposto a determinate funzioni e tra questi non vi è il ricorrente. Sono anche a conoscenza che il ricorrente non è stato dipendente della soc. Framag RE srl, perché io oltre ad essere l'amministratore della Soc. Fipan srl ero anche dipendente della Framag Re srl, ed il ricorrente non era tra i dipendenti della società.”.
L'altro teste di parte opponente, , ha riferito: “Conosco il ricorrente perché Testimone_3 sono il Commercialista esclusivo delle società L.P. Wood Srl, FIPAN srl e Framag Re Srl, che ho seguito sin dalla loro costituzione e sino ad oggi. Confermo le circostanze dei punti A), B), C) e D) del ricorso che mi vengono lette. Il ricorrente non ha mai lavorato per le società che mi sono state indicate, ha solo partecipato alle assemblee societarie ed è stato solo amministratore e rappresentante legale della L.P. Wood srl per gli anni dal 2012 al 2017. Preciso che il ricorrente non ha svolto alcun tipo di attività lavorativa per dette società, poiché ognuna di esse aveva un numero di dipendenti specifico rapportato al tipo di lavoro da svolgere o di commessa da adempiere, per cui anche il numero variava e tra questi non vi è stato mai il ricorrente. Preciso che si tratta di società con grossi volumi d'affari per cui ognuno ricopre il compito che gli viene dato. Il ricorrente risulta essere iscritto nella gestione separata, perché quale amministratore della società riceveva dei compensi per questa funzione svolta.”. Il teste di parte opponente, , escusso all'udienza del 20.12.2022, ha reso le seguenti Tes_4 dichiarazioni: “Sono dipendente della LP WOOD s.r.l. dal 2012 e svolgo le mansioni di impiegato amministrativo e commerciale. Non ho contenziosi pendenti con la società. Il ricorrente è amministratore unico della LP WOOD s.r.l. e, da quando ho iniziato a prestare attività lavorativa per la società, l'amministratore unico è sempre stato . Il non svolge Parte_1 Pt_1 alcuna attività lavorativa all'interno della società, non si occupa personalmente di alcun settore ma viene occasionalmente presso la sede della società per controllare l'andamento dell'attività ed il nostro lavoro. La gestione dell'attività amministrativa, commerciale, contabile e tecnica della società
è sempre stata affidata ai dipendenti, me compreso. Io mio occupo dell'attività commerciale e, in parte, di quella amministrativa. L'attività tecnica e contabile è svolta da alcune colleghe. CP_2
si occupava dei trasporti. Nel settore amministrativo lavora anche la sorella di
[...] [...]
, , ma non so dire se la stessa sia una dipendente della LP WOOD s.r.l. Parte_1 Persona_2
Del settore commerciale si occupava il collega , tuttora in forza. La collega Persona_3 Tes_5
lavora in amministrazione e si occupa della parte contabile.”.
[...]
Ed ancora, , teste di parte ricorrente, ha dichiarato: “Sono dipendente della FIPAN Testimone_6
s.r.l. da settembre 2014 e sono impiegato addetto al settore commerciale in archivio. So che
è socio della FIPAN s.r.l. ma non sono in grado di riferire se sia lui Parte_1
l'amministratore. Conosco e confermo che è stata l'amministratrice della società Testimone_2
FIPAN fino al 2021. Il non ha svolto alcuna attività a livello operativo. Della gestione Pt_1 amministrativa e commerciale si occupano i dipendenti. Preciso meglio che la si occupava Tes_2 della gestione amministrativa;
io mi occupavo della gestione commerciale;
l'attività di carico e scarico merci era affidata al dipendente Nulla so riferire in merito alla FRAMAG RE CP_3
s.r.l. perché non ho mai lavorato presso questa società.”.
Infine, la teste di parte ricorrente ha riferito: “sono la sorella del ricorrente;
non Persona_2 siamo conviventi. Confermo il capitolo c) del ricorso. Mio fratello non ha assunto alcun ruolo gestorio nell'ambito delle società Fipan s.r.l. e Framag Re s.r.l. negli anni dal 2012 al 2017 ma è stato solo socio. Confermo il capitolo d) del ricorso. Nella Framag Re s.r.l. si occupavano della gestione amministrativa, commerciale, tecnica e contabile della società le dipendenti Tes_2
, e Per la Fipan s.r.l. si occupavano dei vari settori
[...] Persona_4 Persona_5
, ed altri dipendenti di cui non ricordo il nome in quanto erano Testimone_6 Controparte_4 stranieri.”.
9. Ne consegue, dunque, che gli assunti dell' si sostanziano in mere argomentazioni e deduzioni, CP_1 basate sul solo dato certo che, all'epoca dei fatti, l'odierno opponente possedeva delle partecipazioni societarie nell'ambito della “Lp Wood s.r.l.”, della “Fipan s.r.l.” e della “Framag Re s.r.l.” e che le predette società avevano conseguito dei redditi nel periodo di riferimento (ovverosia a decorrere dall'anno di imposta 2012 fino all'anno di imposta 2017), pur non essendo stata fornita alcuna prova circa la distribuzione dei relativi utili tra i soci delle varie società (circostanza che non emerge dai bilanci societari depositati in atti dalla parte ricorrente). In ogni caso, L' non ha dimostrato che l'opponente avrebbe fornito, con carattere di abitualità e CP_1 prevalenza, il proprio contributo personale al lavoro aziendale, sicché il ricalcolo contributivo operato mediante il verbale di accertamento opposto deve ritenersi illegittimo.
10. Quanto, infine, alla determinazione del reddito previdenziale, la norma di riferimento è l'art.
3- bis del D.L. n. 384/1992, convertito in Legge n. 438/1992, che dispone: “...l'ammontare del contributo annuo dovuto per í soggetti di cui all'articolo 1 della legge 2 agosto 1990, n. 233, è rapportato alla totalità dei redditi d'impresa denunciati ai fini IRPEF per l'anno al quale i contributi stessi si riferiscono”.
Orbene, posto che per i soci di società commerciali la condizione essenziale per far scattare l'obbligo contributivo nella gestione è quella della “partecipazione personale al lavoro Parte_2 aziendale”, è d'uopo specificare che la sola percezione di utili derivanti da una mera partecipazione
(senza la prestazione di attività di lavoro) non può far scattare il rapporto giuridico previdenziale;
tanto perché il reddito di capitale non rientra tra quelli costituzionalmente protetti, per il quale la collettività deve farsi carico della libertà dai bisogni (tra i quali rientra il diritto alla pensione al termine dell'attività lavorativa) (cfr. Cass. Sez. Lav. n. 23790 del 2019).
In sostanza, la sola partecipazione a società di capitali, non accompagnata dalla relativa iscrizione contributiva da parte del socio e senza che emerga lo svolgimento di attività prevalente ed abituale all'interno dell'azienda, non può giustificare il meccanismo di imposizione contributiva prefigurato dall' . CP_1
Con la recente ordinanza n. 22901 del 19.08.2024 la Suprema Corte ha ribadito che “il lavoratore autonomo, iscritto alla gestione previdenziale in quanto svolgente un'attività lavorativa per la quale sussistono i requisiti per il sorgere della tutela previdenziale obbligatoria, deve includere nella base imponibile sulla quale calcolare i contributi la totalità dei redditi d'impresa così come definita dalla disciplina fiscale, vale a dire quelli che derivano dall'esercizio di attività imprenditoriale (art. 55 del
d.P.R. n. 917 del 1986), restando esclusi i redditi di capitale, quali quelli derivanti dalla mera partecipazione a società di capitali, senza prestazione di attività lavorativa (art. 44, lett. e, del d.P.R.
n. 917 del 1986).”.
Sulla scorta del principio di diritto sopra richiamato, non può trovare accoglimento neanche la richiesta formulata dall' in via subordinata, avente ad oggetto la conferma degli addebiti riferiti CP_1 alla contribuzione a percentuale dovuta sui redditi da partecipazione prodotti dalla Sud Legno s.a.s.
e dalla Lp Wood s.r.l.
11. L'opposizione va, pertanto, accolta con conseguente annullamento del verbale unico di accertamento e notificazione n. 2018008008609 del 31.01.2019.
12. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, con distrazione in favore del procuratore costituito di parte opponente ex art. 93 c.p.c., tenuto conto del valore della causa, della non particolare complessità della controversia e dell'attività istruttoria svolta.
P.Q.M.
La Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, così provvede: - accoglie l'opposizione e, per l'effetto, annulla il verbale unico di accertamento e notificazione n.
2018008008609 del 31.01.2019;
- condanna l' al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in complessivi € 6.157,00 per CP_1 compensi professionali e per spese sostenute e documentate, oltre accessori di legge, con distrazione in favore del procuratore costituito dell'opponente ex art. 93 c.p.c.
Lamezia Terme, 12.03.2025
LA GIUDICE DEL LAVORO
Dott.ssa Valeria Salatino
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
Controversie di Lavoro e Previdenza Sociale
La Giudice del Lavoro, Dott.ssa Valeria Salatino, all'esito del deposito delle note scritte in sostituzione dell'udienza del 21.01.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 382/2019 R.G., promossa da
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Lamezia Parte_1 C.F._1
Terme al Viale Della Libertà n. 8 presso lo studio dell'Avv. Francesco Mario Caglioti, che lo rappresenta e difende come da mandato in atti
Ricorrente contro
(C.F. ), in Controparte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti Silvia Parisi, Francesco Muscari Tomaioli, Maria Teresa Pugliano e
Giacinto Greco, in virtù di procura generale alle liti, ed elettivamente domiciliato presso l'Ufficio
Legale in Lamezia Terme alla Via Saverio D'Ippolito n. 5 CP_1
Resistente
avente ad oggetto: verbale unico di accertamento e notificazione n. 2018008008609 del 31.01.2019
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 22.03.2019 proponeva opposizione avverso il verbale Parte_1 unico di accertamento e notificazione n. 2018008008609 del 31.01.2019, notificato il 7.02.2019, con il quale l' , a seguito degli accertamenti ispettivi svolti, aveva proceduto a rideterminare la CP_1 contribuzione obbligatoria dovuta dallo stesso alla gestione speciale dei commercianti, con decorrenza dall'anno 2013, sulla parte di reddito eccedente i minimali di legge, calcolata sull'ammontare complessivo dei redditi di partecipazione conseguiti a decorrere dall'anno di imposta
2012 fino all'anno di imposta 2017, nonché al calcolo delle somme aggiuntive, intimandogli il pagamento dell'importo complessivo di € 121.904,39, eccependo l'insussistenza dell'obbligo contributivo accertato poiché egli non aveva mai svolto alcuna attività lavorativa per conto della “Fipan s.r.l.” e della “Framag Re s.r.l.”, società di cui era socio per una partecipazione pari al 50% del rispettivo capitale sociale.
Deduceva, inoltre, di essersi limitato a svolgere le funzioni di socio-amministratore della “L.P. Wood
s.r.l.”, ovverosia un ruolo di rappresentanza legale della società senza svolgere mansioni lavorative, nonché l'illegittimità del verbale impugnato in quanto erano stati erroneamente considerati anche gli utili non distribuiti ai soci, dei quali egli non aveva goduto e che, pertanto, non erano stati indicati neppure nelle dichiarazioni dei redditi presentate all'Agenzia delle Entrate;
contestava, infine, la quantificazione dell'obbligo contributivo integrativo poiché non calcolata sull'importo della quota societaria posseduta.
Concludeva per la revoca, annullamento, nullità o inefficacia del verbale di accertamento e di ogni altro atto presupposto e conseguente, chiedendo che venisse accertato e dichiarato il mancato svolgimento di attività lavorativa abituale e prevalente per conto di “Fipan s.r.l.”, “Framag Re s.r.l.”
e “L.P. Wood s.r.l.”, società in ordine alle quali non erano stati distribuiti gli utili relativi agli esercizi
2012, 2013, 2014, 2015, 2016 e 2017, con conseguente declaratoria di insussistenza dell'inadempimento ascrittogli in merito al pagamento dei contributi previdenziali ex art. 3 bis L. n.
438/1992 e di insussistenza, illegittimità ed infondatezza del credito di cui al verbale di accertamento;
in via subordinata, chiedeva che, nell'ipotesi di rigetto della domanda, venisse ridotto l'importo intimato nel verbale di accertamento in quanto erroneamente determinato.
2. Integrato il contraddittorio, l' richiamava le risultanze del verbale unico di accertamento e CP_1 notificazione n. 2018008008609 del 31.01.2019, insistendo per il rigetto del ricorso o, in via subordinata, per la conferma degli addebiti aventi ad oggetto la contribuzione a percentuale dovuta sui redditi da partecipazione prodotti dalla SUD LEGNO s.a.s. e della LP WOOD s.r.l., rispetto ai quali non vi era stata alcuna contestazione in ordine all'inclusione dei reddito nella base contributiva ed alla qualità di socio lavoratore, nonché di tutti gli altri confermati in corso di causa.
3. Espletata la prova testimoniale richiesta dalle parti ed autorizzato il deposito di note conclusive, con ordinanza del 3.04.2024 è stata disposta la sostituzione dell'udienza del 21.01.2025, fissata per la discussione, con il deposito telematico di note scritte, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.
Constatato che le parti hanno proceduto al tempestivo deposito delle note di trattazione scritta, la causa è stata decisa come dalla presente sentenza.
4. In termini generali, occorre premettere che l'ipotesi dell'iscrizione del socio-amministratore di una società di capitali anche alla gestione commercianti trova fondamento nell'art. 1, comma 203 L. n.
662/1996, che sancisce l'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali di cui alla legge 22 luglio 1966, n. 613, e s.m.i. per i soggetti che: a) siano titolari o gestori in proprio di imprese che, a prescindere dal numero dei dipendenti, siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti della famiglia;
b) abbiano la piena responsabilità dell'impresa ed assumano tutti gli oneri ed i rischi relativi alla sua gestione;
c) partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;
d) siano in possesso, ove previsto da leggi o regolamenti, di licenze o autorizzazioni e/o siano iscritti in albi, registri o ruoli. Il successivo comma 208 della citata L. n. 662/1996 prevede che “qualora i soggetti di cui ai precedenti commi esercitino contemporaneamente, anche in un'unica impresa, varie attività̀ autonome assoggettabili a diverse forme di assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia
e i superstiti, sono iscritti nell'assicurazione prevista per l'attività alla quale gli stessi dedicano personalmente la loro opera professionale in misura prevalente. Spetta all Controparte_1
decidere sulla iscrizione nell'assicurazione corrispondente all'attività prevalente.
[...]
Avverso tale decisione, il soggetto interessato può proporre ricorso, entro 90 giorni dalla notifica del provvedimento, al consiglio di amministrazione dell , il quale decide in via definitiva, CP_1 sentiti i comitati amministratori delle rispettive gestioni pensionistiche.”.
Sul piano previdenziale, occorre rilevare che la partecipazione al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza da parte del socio-amministratore è diretta alla concreta realizzazione dello scopo sociale, attraverso il concorso dell'opera prestata dai soci e dagli altri lavoratori;
mentre, qualora si limiti a svolgere la funzione di amministratore, tale attività deve intendersi diretta alla esecuzione del contratto di società sulla base di una relazione di immedesimazione organica volta, a seconda della concreta delega, alla partecipazione alle attività di gestione, di impulso e di rappresentanza (cfr. Cass. Civ. n. 10426 del 2018; Cass. Civ. n. 18281 del 2018; Cass. Civ. n. 23782 del 2019).
Sul punto, deve richiamarsi l'orientamento giurisprudenziale consolidato secondo cui tale carattere di abitualità e prevalenza deve essere inteso “con riferimento all'attività lavorativa espletata dal soggetto stesso in seno all'impresa, al netto dell'attività eventualmente esercitata in quanto amministratore, indipendentemente dal fatto che il suo apporto sia prevalente rispetto agli altri fattori produttivi (naturali, materiali e personali); tale accezione del requisito della prevalenza meglio si attaglia alla lettera dell'art. 1, comma 203, della legge n. 662 del 1996, volto a valorizzare
l'elemento del lavoro personale, ed alla sua ratio, includendo nell'area di applicazione della norma tutti i casi in cui l'attività del socio, ancorché abituale e prevalente rispetto al resto delle sue attività, non possa essere ritenuta preponderante rispetto agli altri fattori produttivi dell'impresa” (cfr. Cass.
Civ. n. 4440 del 2017; Cass. Civ. n. 3637 del 2020).
Ne consegue che non può farsi discendere l'obbligo di iscrizione alla gestione commercianti da elementi di carattere meramente presuntivo - che non rilevano, dunque, sul piano previdenziale -, ma deve essere effettivamente provato lo svolgimento di un'attività commerciale da parte del socio della società di capitali, come ribadito dall'orientamento più volte espresso dalla Corte di legittimità (ex multis Cass. Sez. Lav. n. 3835 del 26.2.2016; Cass. Civ. n. 5210 del 28/02/2017; Cass. Sez. Lav. n.
10087 del 24/04/2018).
Deve, quindi, escludersi l'obbligo di iscrizione alla predetta gestione allorquando l'attività dell'amministratore, che rivesta anche la qualifica di socio, si concretizzi in un “facere sostanzialmente gestorio” e non vi sia prova dell'esercizio abituale e prevalente dell'attività
d'impresa oggetto della società (Cass. Sez. Lav. n. 18281 del 08/07/2019).
Più recentemente, l'Organo nomofilattico è nuovamente intervenuto sul tema della doppia posizione previdenziale, specificando ulteriormente che neppure l'espletamento dell'attività organizzativa e direttiva di natura intellettuale è in grado di determinare l'obbligatorietà dell'iscrizione alla gestione commercianti, in quanto riconducibile comunque all'attività di amministratore (cfr. Cass. Civ. n. 1759 del 27/01/2021).
Sul piano probatorio, l'onere di dimostrare la sussistenza degli elementi costitutivi della pretesa impositiva e, dunque, dei requisiti congiunti di abitualità e prevalenza, è posto in capo all'ente previdenziale (cfr. Cass. Civ. n. 5763 del 2002; Cass. Civ. n. 23600 del 2009; Cass. Civ. n. 18814 del
2019).
7. Ebbene, la pretesa contributiva per cui è causa trae origine dal verbale unico di accertamento e notificazione n. 2018008008609 del 31.01.2019, notificato il 7.02.2019, con il quale l' , a seguito CP_1 degli accertamenti ispettivi svolti, ha proceduto a determinare la contribuzione obbligatoria dovuta dal ricorrente alla gestione speciale dei commercianti – iscrizione risalente alla data dell'1.09.2012, per avere dichiarato di esercitare abitualmente e prevalentemente attività Parte_1 lavorative all'interno della società “Lp Wood s.r.l.” -, con decorrenza dall'anno 2013, sulla parte di reddito eccedente i minimali di legge, calcolata sull'ammontare complessivo dei redditi di partecipazione afferenti alle società “Lp Wood s.r.l.”, “Fipan s.r.l.” e “Framag Re s.r.l.”, redditi conseguiti a decorrere dall'anno di imposta 2012 fino all'anno di imposta 2017, nonché al calcolo delle somme aggiuntive.
Parte opponente ha contestato la fondatezza del verbale unico di accertamento e l'insussistenza dell'obbligo contributivo accertato, motivando che: a) non aveva mai svolto, in maniera continuativa e prevalente, alcuna attività di natura commerciale all'interno della “Fipan s.r.l.” e della “Framag Re
s.r.l.”, società di cui era socio con una quota pari al 50% del rispettivo capitale sociale;
b) l'ente aveva erroneamente considerato, ai fini del ricalcolo contributivo, anche gli utili non distribuiti ai soci delle società “Fipan s.r.l.”, “Framag Re s.r.l.” e “Lp Wood s.r.l.” – utili, dunque, di cui il ricorrente non aveva goduto e che, pertanto, non erano stati indicati neppure nelle dichiarazioni di redditi presentate all'Agenzia delle Entrate.
Com'è noto, è posto in capo all'ente previdenziale l'onere di dimostrare la sussistenza degli elementi costitutivi della pretesa impositiva e, dunque, dei requisiti congiunti di abitualità e di prevalenza nell'esercizio dell'attività svolta dal socio all'interno delle società “Fipan s.r.l.” e “Framag Re s.r.l.”, ai cui fini assumono rilevanza la complessità dell'attività, la presenza di dipendenti o collaboratori, la loro qualifica e le mansioni svolte, quale sia l'attiva partecipazione del socio a quelle attività operative che caratterizzano l'oggetto sociale, in misura prevalente rispetto ai fattori produttivi che - evidentemente - variano, a seconda dell'attività dell'impresa.
8. All'esito dell'istruttoria compiuta, deve concludersi che tale onere probatorio non è stato assolto dall' , né attraverso la prova per testi, né attraverso la produzione documentale. CP_1
Ed invero, (ispettore ), escusso all'udienza dell'11.11.2021, ha dichiarato: Testimone_1 CP_1
“Abbiamo accertato, insieme al collega , che il ricorrente oltre ad essere iscritto nella Per_1 gestione separata, si era iscritto di sua iniziativa anche nella gestione commercianti, come a dire di svolgere all'interno della società dove svolgeva le mansioni di amministratore, e di cui era anche socio al 50%, anche un'attività lavorativa. Non abbiamo svolto attività d'indagine riguardo all'attività lavorativa del ricorrente all'interno della società considerato che si era iscritto autonomamente nell'elenco dei commercianti e che sia nel verbale di primo accesso che in quello interlocutorio ed in quello finale non è mai stato mai fatto rilevare che fossimo in errore, considerato che gli accertamenti riguardavano solo ed esclusivamente la posizione del ricorrente come lavoratore autonomo come si evince dai verbali ed ai quali mi riporto integralmente.”.
(ispettore ), escusso anch'egli all'udienza dell'11.11.2021, ha dichiarato: “Abbiamo Per_1 CP_1 accertato, insieme al collega che il ricorrente oltre ad essere iscritto nella gestione Testimone_1 separata, si era iscritto di sua iniziativa anche nella gestione commercianti, come abbiamo verificato dalle dichiarazioni reddituali fatte al fisco, dove aveva sbarrato la parte riguardante lo svolgimento di attività lavorativa abituale e prevalente nella società dove svolgeva le mansioni di amministratore,
e di cui era anche socio al 50%. Non abbiamo svolto attività d'indagine riguardo all'attività lavorativa del ricorrente all'interno della società considerato che si era iscritto autonomamente nell'elenco dei commercianti, quindi si è autodenunciato;
il tutto per come si evince dal verbale di ispezione al quale mi riporto integralmente.”
Ebbene, tali dichiarazioni non consentono di ritenere provata la partecipazione di , Parte_1 soprattutto in termini di abitualità e di prevalenza della presunta attività lavorativa svolta nell'ambito delle società “Fipan s.r.l.” e “Framag Re s.r.l.”, né gli ispettori hanno chiarito le ragioni poste alla base del ricalcolo contributivo operato dall' . CP_1
Di contro, la teste di parte opponente, escussa all'udienza dell'11.11.2021, ha Testimone_2 dichiarato: “conosco il ricorrente perché è socio della società FIPAN srl, di cui sono
l'amministratore. Confermo le circostanze dei punti C) e D) del ricorso che mi vengono lette;
Il ricorrente non ha mai lavorato per le società che mi sono state indicate, ha solo partecipato alle assemblee societarie. Preciso che sono a conoscenza del fatto che il ricorrente non ha svolto alcuna attività lavorativa, poiché all'interno della società ogni dipendente è predisposto a determinate funzioni e tra questi non vi è il ricorrente. Sono anche a conoscenza che il ricorrente non è stato dipendente della soc. Framag RE srl, perché io oltre ad essere l'amministratore della Soc. Fipan srl ero anche dipendente della Framag Re srl, ed il ricorrente non era tra i dipendenti della società.”.
L'altro teste di parte opponente, , ha riferito: “Conosco il ricorrente perché Testimone_3 sono il Commercialista esclusivo delle società L.P. Wood Srl, FIPAN srl e Framag Re Srl, che ho seguito sin dalla loro costituzione e sino ad oggi. Confermo le circostanze dei punti A), B), C) e D) del ricorso che mi vengono lette. Il ricorrente non ha mai lavorato per le società che mi sono state indicate, ha solo partecipato alle assemblee societarie ed è stato solo amministratore e rappresentante legale della L.P. Wood srl per gli anni dal 2012 al 2017. Preciso che il ricorrente non ha svolto alcun tipo di attività lavorativa per dette società, poiché ognuna di esse aveva un numero di dipendenti specifico rapportato al tipo di lavoro da svolgere o di commessa da adempiere, per cui anche il numero variava e tra questi non vi è stato mai il ricorrente. Preciso che si tratta di società con grossi volumi d'affari per cui ognuno ricopre il compito che gli viene dato. Il ricorrente risulta essere iscritto nella gestione separata, perché quale amministratore della società riceveva dei compensi per questa funzione svolta.”. Il teste di parte opponente, , escusso all'udienza del 20.12.2022, ha reso le seguenti Tes_4 dichiarazioni: “Sono dipendente della LP WOOD s.r.l. dal 2012 e svolgo le mansioni di impiegato amministrativo e commerciale. Non ho contenziosi pendenti con la società. Il ricorrente è amministratore unico della LP WOOD s.r.l. e, da quando ho iniziato a prestare attività lavorativa per la società, l'amministratore unico è sempre stato . Il non svolge Parte_1 Pt_1 alcuna attività lavorativa all'interno della società, non si occupa personalmente di alcun settore ma viene occasionalmente presso la sede della società per controllare l'andamento dell'attività ed il nostro lavoro. La gestione dell'attività amministrativa, commerciale, contabile e tecnica della società
è sempre stata affidata ai dipendenti, me compreso. Io mio occupo dell'attività commerciale e, in parte, di quella amministrativa. L'attività tecnica e contabile è svolta da alcune colleghe. CP_2
si occupava dei trasporti. Nel settore amministrativo lavora anche la sorella di
[...] [...]
, , ma non so dire se la stessa sia una dipendente della LP WOOD s.r.l. Parte_1 Persona_2
Del settore commerciale si occupava il collega , tuttora in forza. La collega Persona_3 Tes_5
lavora in amministrazione e si occupa della parte contabile.”.
[...]
Ed ancora, , teste di parte ricorrente, ha dichiarato: “Sono dipendente della FIPAN Testimone_6
s.r.l. da settembre 2014 e sono impiegato addetto al settore commerciale in archivio. So che
è socio della FIPAN s.r.l. ma non sono in grado di riferire se sia lui Parte_1
l'amministratore. Conosco e confermo che è stata l'amministratrice della società Testimone_2
FIPAN fino al 2021. Il non ha svolto alcuna attività a livello operativo. Della gestione Pt_1 amministrativa e commerciale si occupano i dipendenti. Preciso meglio che la si occupava Tes_2 della gestione amministrativa;
io mi occupavo della gestione commerciale;
l'attività di carico e scarico merci era affidata al dipendente Nulla so riferire in merito alla FRAMAG RE CP_3
s.r.l. perché non ho mai lavorato presso questa società.”.
Infine, la teste di parte ricorrente ha riferito: “sono la sorella del ricorrente;
non Persona_2 siamo conviventi. Confermo il capitolo c) del ricorso. Mio fratello non ha assunto alcun ruolo gestorio nell'ambito delle società Fipan s.r.l. e Framag Re s.r.l. negli anni dal 2012 al 2017 ma è stato solo socio. Confermo il capitolo d) del ricorso. Nella Framag Re s.r.l. si occupavano della gestione amministrativa, commerciale, tecnica e contabile della società le dipendenti Tes_2
, e Per la Fipan s.r.l. si occupavano dei vari settori
[...] Persona_4 Persona_5
, ed altri dipendenti di cui non ricordo il nome in quanto erano Testimone_6 Controparte_4 stranieri.”.
9. Ne consegue, dunque, che gli assunti dell' si sostanziano in mere argomentazioni e deduzioni, CP_1 basate sul solo dato certo che, all'epoca dei fatti, l'odierno opponente possedeva delle partecipazioni societarie nell'ambito della “Lp Wood s.r.l.”, della “Fipan s.r.l.” e della “Framag Re s.r.l.” e che le predette società avevano conseguito dei redditi nel periodo di riferimento (ovverosia a decorrere dall'anno di imposta 2012 fino all'anno di imposta 2017), pur non essendo stata fornita alcuna prova circa la distribuzione dei relativi utili tra i soci delle varie società (circostanza che non emerge dai bilanci societari depositati in atti dalla parte ricorrente). In ogni caso, L' non ha dimostrato che l'opponente avrebbe fornito, con carattere di abitualità e CP_1 prevalenza, il proprio contributo personale al lavoro aziendale, sicché il ricalcolo contributivo operato mediante il verbale di accertamento opposto deve ritenersi illegittimo.
10. Quanto, infine, alla determinazione del reddito previdenziale, la norma di riferimento è l'art.
3- bis del D.L. n. 384/1992, convertito in Legge n. 438/1992, che dispone: “...l'ammontare del contributo annuo dovuto per í soggetti di cui all'articolo 1 della legge 2 agosto 1990, n. 233, è rapportato alla totalità dei redditi d'impresa denunciati ai fini IRPEF per l'anno al quale i contributi stessi si riferiscono”.
Orbene, posto che per i soci di società commerciali la condizione essenziale per far scattare l'obbligo contributivo nella gestione è quella della “partecipazione personale al lavoro Parte_2 aziendale”, è d'uopo specificare che la sola percezione di utili derivanti da una mera partecipazione
(senza la prestazione di attività di lavoro) non può far scattare il rapporto giuridico previdenziale;
tanto perché il reddito di capitale non rientra tra quelli costituzionalmente protetti, per il quale la collettività deve farsi carico della libertà dai bisogni (tra i quali rientra il diritto alla pensione al termine dell'attività lavorativa) (cfr. Cass. Sez. Lav. n. 23790 del 2019).
In sostanza, la sola partecipazione a società di capitali, non accompagnata dalla relativa iscrizione contributiva da parte del socio e senza che emerga lo svolgimento di attività prevalente ed abituale all'interno dell'azienda, non può giustificare il meccanismo di imposizione contributiva prefigurato dall' . CP_1
Con la recente ordinanza n. 22901 del 19.08.2024 la Suprema Corte ha ribadito che “il lavoratore autonomo, iscritto alla gestione previdenziale in quanto svolgente un'attività lavorativa per la quale sussistono i requisiti per il sorgere della tutela previdenziale obbligatoria, deve includere nella base imponibile sulla quale calcolare i contributi la totalità dei redditi d'impresa così come definita dalla disciplina fiscale, vale a dire quelli che derivano dall'esercizio di attività imprenditoriale (art. 55 del
d.P.R. n. 917 del 1986), restando esclusi i redditi di capitale, quali quelli derivanti dalla mera partecipazione a società di capitali, senza prestazione di attività lavorativa (art. 44, lett. e, del d.P.R.
n. 917 del 1986).”.
Sulla scorta del principio di diritto sopra richiamato, non può trovare accoglimento neanche la richiesta formulata dall' in via subordinata, avente ad oggetto la conferma degli addebiti riferiti CP_1 alla contribuzione a percentuale dovuta sui redditi da partecipazione prodotti dalla Sud Legno s.a.s.
e dalla Lp Wood s.r.l.
11. L'opposizione va, pertanto, accolta con conseguente annullamento del verbale unico di accertamento e notificazione n. 2018008008609 del 31.01.2019.
12. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, con distrazione in favore del procuratore costituito di parte opponente ex art. 93 c.p.c., tenuto conto del valore della causa, della non particolare complessità della controversia e dell'attività istruttoria svolta.
P.Q.M.
La Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, così provvede: - accoglie l'opposizione e, per l'effetto, annulla il verbale unico di accertamento e notificazione n.
2018008008609 del 31.01.2019;
- condanna l' al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in complessivi € 6.157,00 per CP_1 compensi professionali e per spese sostenute e documentate, oltre accessori di legge, con distrazione in favore del procuratore costituito dell'opponente ex art. 93 c.p.c.
Lamezia Terme, 12.03.2025
LA GIUDICE DEL LAVORO
Dott.ssa Valeria Salatino