Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 14/03/2025, n. 1138 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1138 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE
riunito in camera di consiglio e composto dai sig.ri Magistrati dr.ssa Gabriella Giammona Presidente dr.ssa Monica Montante Giudice dr.ssa Donata D'Agostino Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 768 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi dell'anno
2024 vertente
TRA
, nato a [...] il [...] e , nata a Parte_1 Parte_2
PALERMO il 05/05/1959, elettivamente domiciliati in Palermo, via Segesta, 6, presso lo studio dell'Avv. PUSATERI ANNA, che li rappresenta e difende per mandato in atti;
– parti ricorrenti –
CONTRO
, nato a [...] il [...], residente in Controparte_1
Palermo, via Chirone, 87;
– parte resistente contumace –
Oggetto: Altri istituti di diritto di famiglia (es.: mantenimento figli naturali e legitt.)
Conclusioni delle parti: vedi note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del
26/02/2025 alle quali si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso depositato il 20/01/2024, e Parte_1 Parte_2 esponevano di essere i nonni materni di , nata a [...] il [...], Persona_1 affidata agli stessi giusti decreti del TM dei 09-22/09/2022 e 21/12/2022, emessi in seno al procedimento R.G. N. 958/2022 VG.
Rappresentavano che la bambina era nata dalla relazione sentimentale intrattenuta dalla loro figlia adottiva con l'odierno convenuto Persona_2 CP_1
e che quest'ultimo aveva abbandonato la compagna quando la figlia aveva due
[...] anni, mostrando totale disinteresse per la bambina tanto da non avere mai contribuito alle spese per il mantenimento della stessa.
Dichiaravano, infine, che la madre della bambina aveva sempre svolto lavori saltuari
Sulla base di quanto esposto, chiedevano, di porre a carico del resistente l'obbligo di contribuire al mantenimento della minore nella misura di € 500,00 mensili, oltre al 70% delle spese straordinarie.
Il resistente, seppur regolarmente citato, non si costitutiva in giudizio.
All'udienza del 26/02/2025, svoltasi a trattazione scritta, sulla base delle conclusioni formulate dalle parti ricorrenti e della documentazione acquisita ancor prima dell'esito delle indagini disposte a mezzo di polizia tributaria, divenuta superflua, la causa veniva posta in decisione.
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Va, anzitutto, dichiarata la contumacia di , il quale, Controparte_1 sebbene destinatario di regolare notifica del ricorso e del decreto di fissazione udienza, non si è costituito in giudizio.
1. PROVVEDIMENTI DI NATURA ECONOMICA
Relativamente alle statuizioni di natura economica, va ricordato che l'art. 147 c.c. include tra i doveri dei genitori verso i figli quello di provvedere al loro mantenimento, oltre alla loro educazione ed istruzione. Il concorso al mantenimento è disciplinato dall'art. 316 bis c.c., il quale dispone che i genitori debbano adempiere ai loro obblighi, nei confronti dei figli, in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo. Una più completa specificazione del dovere in oggetto viene poi fornita dall'art. 337 ter c.c., secondo il quale il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità da determinare considerando: 1) le attuali esigenze del figlio;
2) il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori;
3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore;
4) le risorse economiche di entrambi i genitori;
5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunta da ciascun genitore.
Ebbene, dalla documentazione reddituale relativa alla posizione economica del resistente, è emerso che questi è docente e titolare di una scuola di inglese: tenuto conto dell'età della minore e del totale disinteresse del padre per la vita della figlia, integralmente gestita dai nonni affidatari, ritiene il collegio congruo porre a carico di CP_1
l'obbligo di contribuire al mantenimento ordinario della figlia nella misura di
[...]
€ 400,00 mensili, somma da corrispondere ai ricorrenti e Parte_1 [...]
entro il giorno 5 di ogni mese e soggetta a rivalutazione annuale secondo gli Pt_2 indici ISTAT, oltre al 60% delle spese extra-assegno sostenute nell'interesse della minore secondo il protocollo del 2/7/2019 in vigore presso il Tribunale di Palermo.
La decorrenza di tale assegno va individuata in quella della data della presente decisione, essendo la presente pronunzia fondata su emergenze probatorie relative a redditi maturati in corso di causa.
In ordine alla richiesta di ordine diretto al datore di lavoro, sufficiente appare il richiamo all'art. 473 bis 37 c.p.c. e alla procedura stragiudiziale da attivare sulla base del presente titolo.
Quanto alla richiesta che “sia ordinato al di iscrivere presso l'Istituto CP_1 Per_1
Gonzaga o CEI di Palermo che frequentano i fratelli consanguinei della minore ed i figli della moglie del , anche al fine di attenuare il senso di inadeguatezza di ed CP_1 Per_1 aiutare il suo complesso e lungo percorso psicologico”, la domanda è inammissibile: atteso che per disposizione dell'autorità giudiziaria minorile ai nonni affidatari è stato conferito di esercitare poteri connessi con la responsabilità genitoriale in relazione ai rapporti con l'istituzione scolastica, con le autorità sanitarie (compreso il rilascio del consenso informato per prestazioni sanitarie), a provvedere a tutte le necessità della minore ivi comprese quelle sanitarie, scolastiche, educative, ricreative, ludiche e sportive, ad essi spetta la scelta dell'istituto scolastico.
Per quanto concerne le spese di lite, tenuto conto della natura del giudizio e rilevata la contumacia del resistente, le stesse vanno lasciate a carico dei ricorrenti.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, definitivamente pronunciando, così provvede:
• dichiara la contumacia di;
Controparte_1
• preso atto del decreto n. 12622/2022 emesso dal Tribunale per i Minorenni di
Palermo il 21/12/2022, pone a carico di l'obbligo di Controparte_1 corrispondere a e , n.q. di affidatari della minore Parte_1 Parte_2
, la somma mensile di € 400,00 a titolo di contributo al mantenimento Persona_1 ordinario della stessa, entro il giorno 5 di ogni mese e soggetta a rivalutazione annuale secondo gli indici Istat, a far data dalla mensilità successiva alla data di pubblicazione della presente decisione, nonché il 60% delle spese extra assegno secondo il protocollo del
02/7/2019 in vigore presso il Tribunale di Palermo;
• lascia le spese del giudizio a carico dei ricorrenti.
Così deciso a Palermo nella camera di consiglio del 13/03/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente dott.ssa Gabriella Giammona e dal Giudice relatore dott.ssa Donata D'Agostino, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del D.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.