Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 01/04/2025, n. 1049 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1049 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Lecce R.G.2021 /5479
FRACASSO OS /COMUNE DI OTRANTO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCE
Il Tribunale di Lecce, I Sezione Civile, in persona del G.O.P. avv. Giuseppe Quaranta in funzione di Giudice unico, all'udienza del 1.4.2025, fatte precisare le conclusioni, ha ordinato la discussione orale della causa nella stessa udienza, a norma dell'art 281 sexies cpc ed ha pronunciato, al termine, la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 5479/2021 R.G.C., avente ad oggetto: responsabilità ex art
2049 – 2051 – 2052 c.c. e vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'Avv. Elisa Seclì, Parte_1 elettivamente domiciliato presso il suo studio in virtù di mandato in atti
Attore
E
, in persona del sindaco pro tempore rappresentato e difeso Controparte_1 dall'Avv. Andrea Conte in virtù di mandato in atti, elettivamente domiciliato presso il suo studio
Convenuto
Conclusioni come da verbale in data odierna.
Visto l'art. 132 c.p.c., così come modificato dalla Legge 18 giugno 2009 n. 69, non si riporta lo svolgimento del processo.
La domanda è fondata e viene pertanto accolta.
La fattispecie dedotta in causa va ricondotta a quella disciplinata dall'art.2051 c.c., come richiesto dall' attore ed affermato dalla Suprema Corte con la sentenza n.15383/06, a seguito della quale risulta per lo più abbandonato, anche dalla giurisprudenza di merito, il precedente orientamento.
I profili di detto istituto sono stati delineati nella detta sentenza, secondo la quale si tratta di responsabilità oggettiva che trova il suo fondamento nella mera relazione intercorrente tra la cosa e colui che esercita l'effettivo potere su di essa: in altri termini, il fondamento della responsabilità è costituito dal rischio che grava sul custode per i danni prodotti dalla cosa che non dipendano da fortuito, (cfr Cass. n. 2563/07 e Cass.
25243/06; nello stesso senso cfr Cass. 2430/04; Cass. n. 2075/02; Cass. n.584/01).
La responsabilità del custode è, peraltro, esclusa " allorché la cosa svolge solo il ruolo di occasione dell'evento ed è svilita a mero tramite del danno in effetti provocato da una causa ad essa estranea, che ben può essere integrata dallo stesso comportamento del danneggiato;
si verifica in questo caso il cosiddetto fortuito incidentale, idoneo ad interrompere il collegamento causale tra la cosa ed il danno". "Il giudizio sull'autonoma idoneità causale del fattore esterno, estraneo alla cosa, va ovviamente adeguato alla natura della cosa ed alla sua pericolosità, nel senso che tanto meno essa è intrinsecamente pericolosa e quanto più la situazione di possibile pericolo è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione delle normali cautele da parte dello stesso danneggiato, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo (costituente fattore esterno) nel dinamismo causale del danno, fino ad interrompere il nesso eziologico tra cosa e danno e ad escludere dunque la responsabilità del custode ai sensi dell'art. 2051 cod. civ."( v. Cass.
584/01).
Quanto detto si riflette in punto di onere probatorio attribuendo al danneggiato la prova del pregiudizio subito e del nesso di causalità tra questo ed il dinamismo connaturato alla cosa, mentre compete custode dimostrare la sussistenza del caso fortuito, nei termini sopra precisati, tale da interrompere il nesso causale tra la cosa e l'evento dannoso. Poiché anche il comportamento colposo del danneggiato rileva sotto il profilo eziologico, non si tratta tuttavia di eccezione in senso proprio, ma di semplice difesa che compete al custode sollevare mediante la mera allegazione degli elementi di fatto su cui si fonda il concorso colposo ex art.1227, I co. c.c. (cfr. Cass. N. 4799/01; Cass.
N. 13403/00; Cass. N. 13460/99).
Nel caso concreto, le dichiarazioni rese dai testimoni avv. , la quale Testimone_1 riferiva “ero in macchina con il sig. …..ricordo che nella circostanza per cui è Pt_1 causa il dissuasore era abbassato e vi era cartello che consentiva il transito ai disabili nella zona ztl” ed ancora “ricordo perfettamente che per attraversare il detto varco non vi era indicazione circa la necessità di tale autorizzazione”; dal sig. , Testimone_2 dipendente del che confermava la titolarità del permesso disabili da CP_1 CP_1 parte dell'odierno attore e da hanno confermato Parte_1 CP_2 integralmente la ricostruzione dei fatti prospettata dall'attore.
Non v' è dubbio, pertanto, che l'evento dannoso sia la conseguenza dell'insita pericolosità della cosa del . Controparte_1
L'eccepita mancata comunicazione da parte dell'attore al Comune di della targa CP_1 del veicolo e che la presentazione della domanda sarebbe presupposto inderogabile per il rilascio, del permesso di transito in zona ZTL, è destituita di ogni fondamento giuridico.
Sul punto la Suprema Corte di Cassazione, con Ordinanza n. 28144 del 27 Settembre
2022 ha confermato il costante orientamento consolidato secondo il quale “
l'autorizzazione alla circolazione dei disabili, comprovata dal rilascio del “contrassegno invalidi”, (unico requisito necessario e pacificamente in possesso del come Pt_1 confermato da parte convenuta) diretta a ridurre il più possibile impedimenti deambulatori, non può trovare ostacoli generati dalle difficoltà organizzative dell'ente territoriale. La mancata comunicazione preventiva della targa dei veicoli utilizzati per il trasporto della persona invalida non può configurare la violazione dell'articolo 7 C.d.S., comma 14; la piena effettività del diritto alla circolazione delle persone affette da disabilità motorie non tollera dunque limiti o obblighi non previsti dalla legge ma imposti con ordinanze degli enti locali, che – lungi dal ridursi, come ha statuito la sentenza impugnata, a una “modalità informativa, di natura preventiva”, diretta al conseguimento delle finalità pubbliche di controllo delle aree a traffico limitato e di prevenzione dell'inquinamento in queste zone – finiscono per introdurre illegittimi condizionamenti a questo diritto.” Conformi anche (Cass. n. 8226/2022 e Cass. n.
24015/20229).
In ordina al quantum l'attore ha lamentato danni alla carrozzeria e alle parti meccaniche per un totale di € 5.651,88 iva esclusa allegando un preventivo di spesa, nonché spese di soccorso stradale e traino per € 389,55 iva inclusa, per un totale di € 6.041,43”.
Stante il valore del veicolo dell'attore al momento del sinistro, data la sua vetustà, si ritiene antieconomica la sua riparazione e si liquida equitativamente in favore dello stesso la somma di €. 2.389,55, di cui €.2.000,00 quale valore del veicolo rinvenibile dai mercuriali ed €. 389,55 per spese di soccorso stradale sostenute, oltre interessi legali dal fatto illecito.
Rigetta le ulteriori domande in mancanza di prova.
Le spese del giudizio liquidate come da dispositivo sono poste a carico del convenuto soccombente.
P. Q. M.
Il Tribunale di Lecce, Prima Sezione Civile, in persona del G.O.T. avv Giuseppe Quaranta in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta da , disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, così Parte_1 provvede:
1) Dichiara la responsabilità del convenuto nella causazione del Controparte_1 sinistro oggetto del presente giudizio;
2) Conseguentemente lo condanna al pagamento in favore dell'attore della complessiva somma di €. 2.389,55 per titoli e ragioni di cui in narrativa, oltre interessi legali dalla data del sinistro;
3) Condanna il al pagamento in favore dell'Erario delle spese e Controparte_1 competenze di giudizio che liquida in complessivi €. 1.500,00 altre al rimborso forfettario del 15% iva e cap come per legge.
Così deciso in Lecce il 1 aprile 2025
Il G.O.P.
Avv Giuseppe Quaranta