Ordinanza cautelare 27 febbraio 2025
Sentenza 23 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 2B, sentenza 23/06/2025, n. 12316 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 12316 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 23/06/2025
N. 12316/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01931/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1931 del 2025, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS- S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Massimiliano Brugnoletti e Giorgia Mento, con domicilio eletto presso lo studio Massimiliano Brugnoletti in Roma, via Antonio Bertoloni 26/B;
contro
Comune di Artena, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Carlo Contaldi La Grotteria e Paolo Pittori, con domicilio eletto presso lo studio Carlo Contaldi La Grotteria in Roma, Lungotevere dei Mellini, 24;
-OMISSIS- “-OMISSIS-”, in persona de legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Carlo Contaldi La Grotteria e Paolo Pittori, con domicilio eletto presso lo studio Carlo Contaldi La Grotteria in Roma, Lungotevere dei Mellini, 24;
nei confronti
-OMISSIS- S.r.l., in proprio e quale mandataria del costituendo -OMISSIS-con -OMISSIS-S.p.a. (mandante), in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato Pietro Referza, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’annullamento,
per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- della determinazione n.-OMISSIS- Registro Generale e n. -OMISSIS-Registro Servizio del -OMISSIS-, comunicata con nota Prot. -OMISSIS-del -OMISSIS-, con cui il Comune di Artena ha aggiudicato al -OMISSIS- -OMISSIS- S.r.l. (Mandataria/Capogruppo) – -OMISSIS-S.p.A. (Mandante) la: “ procedura di gara aperta per l’affidamento del servizio di igiene urbana, raccolta R.U. differenziati con il metodo porta a porta, previa applicazione della tariffazione puntuale, spazzamento stradale e servizi complementari nel Comune di Artena ”;
- della determinazione della -OMISSIS-, “-OMISSIS-”, -OMISSIS- del -OMISSIS-, con cui il relativo responsabile propone l’aggiudicazione della procedura de qua al predetto -OMISSIS-;
- di ogni altro atto presupposto, conseguente e/o comunque connesso ancorché non conosciuto dalla Società ricorrente nonché, ove occorrer possa, di tutti i verbali di gara ivi inclusi quelli di ammissione alla gara del -OMISSIS- aggiudicatario;
nonché per la declaratoria d’inefficacia e/o nullità del contratto ove medio tempore stipulato, oltre che per il risarcimento del danno in forma specifica o, in subordine, per equivalente monetario;
e per l’annullamento del diniego opposto dalla Stazione appaltante all’ostensione integrale dell’offerta tecnica e delle giustificazioni prodotte dal -OMISSIS- aggiudicatario, per l’accertamento del diritto della Società ricorrente ad accedere alla predetta documentazione solo parzialmente ostesa dalla S.A. e per il conseguente ordine rivolto a quest’ultima all’esibizione e al rilascio di copia integrale della medesima documentazione;
per quanto riguarda i motivi aggiunti notificati alle controparti il 29 aprile 2025 e depositati in giudizio in pari data, la Società ricorrente articola ulteriori motivi di doglianza avverso i provvedimenti già gravati con il ricorso introduttivo;
per quanto riguarda il ricorso incidentale notificato dal -OMISSIS- controinteressato alle controparti in data 25 febbraio 2025 e depositato in giudizio in pari data:
- dei verbali di gara e, segnatamente, del -OMISSIS-, nelle parti in cui non è stata disposta l’esclusione dalla gara della Società ricorrente principale;
- nonché della determinazione della -OMISSIS-, “-OMISSIS-”, -OMISSIS- del 19 dicembre 2024, limitatamente alla mancata esclusione dalla gara della predetta Società;
- della legge speciale della gara, per quanto possa impedire l’esclusione della medesima Società;
- nonché degli atti rispetto a questi presupposti, connessi, conseguenti.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Artena, della -OMISSIS- “-OMISSIS-” e della -OMISSIS- S.r.l., in proprio e quale mandataria del costituendo -OMISSIS- con -OMISSIS-S.p.A.;
Visto il ricorso incidentale proposto dalla controinteressata -OMISSIS- S.r.l.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 4 giugno 2025 la dott.ssa Vincenza Caldarola e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La Società ricorrente principale si è classificata al secondo posto - riportando un punteggio complessivo di 90,184 punti su 100 (70,53 per l’offerta tecnica e 19,65 per l’offerta economica) - nella graduatoria formata all’esito della: “ procedura di gara aperta per l’affidamento del servizio di igiene urbana, raccolta R.U. differenziati con il metodo porta a porta, previa applicazione della tariffazione puntuale, spazzamento stradale e servizi complementari nel Comune di Artena ”, da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa; laddove il -OMISSIS- -OMISSIS- S.r.l. – -OMISSIS-S.p.a., controinteressato aggiudicatario, si è classificato al primo posto con 98,451 punti (79,87 per l’offerta tecnica e 18,58 al prezzo).
Il valore complessivo dell’appalto (per la durata di 6 anni) è di € 14.817.063,12; il -OMISSIS- aggiudicatario ha offerto un ribasso del 5,302%.
La ricorrente principale riferisce di avere avanzato “immediatamente” istanza di accesso alla documentazione del -OMISSIS- aggiudicatario, chiedendo la consegna dei verbali, dell’offerta tecnica integrale ed economica, della busta amministrativa e delle giustificazioni, ai fini dell’esercizio del proprio diritto di difesa.
Siffatta istanza è stata riscontrata dalla S.A. con l’ostensione dell’offerta tecnica dell’aggiudicataria, mancante però di alcune pagine rimosse ai sensi dell’art. 35, comma 4, del D. Lgs. n. 36/2023, nonchè della relazione giustificativa sui costi della manodopera integralmente oscurata ai sensi dell’art. 35, comma 4, del D. Lgs. n. 36/2023.
1.1 In data 10 gennaio 2025 risulta pubblicata sulla piattaforma della gara la comunicazione dell’aggiudicazione definitiva dell’affidamento di che trattasi, nella quale, peraltro, si comunica che sono state respinte le richieste di oscuramento dei predetti documenti (offerta tecnica e giustificativi dei costi della manodopera) presentate in sede di gara dalla -OMISSIS- S.r.l. Su questo presupposto, la odierna ricorrente principale ha, quindi, inoltrato (a mezzo p.e.c. del 10 gennaio 2025) una nuova istanza di accesso alla S.A., chiedendo l’esibizione integrale dei documenti de quibus , in precedenza solo parzialmente ostesi. Siffatta ulteriore istanza di accesso risulta riscontrata dalla S.A. con propria p.e.c. del 13 gennaio 2025, nella quale si precisa che: “ ciò che è riportato nel provvedimento di aggiudicazione, circa il rifiuto della valutazione della documentazione prodotta in caso di accesso agli atti, è da intendersi quale mero refuso generato automaticamente dalla piattaforma ”. Conseguentemente, la S.A. ha pubblicato sulla piattaforma della gara una rettifica della precedente comunicazione la quale dà atto che le richieste di oscuramento dei documenti prodotti dalla -OMISSIS- S.r.l. sono state accettate.
Conclude, pertanto, la Società ricorrente principale affermando che: “ ad oggi, la Stazione appaltante non ha concesso la versione integrale dell’offerta tecnica, né dei giustificativi, pregiudicando gravemente il diritto di difesa dell’esponente. ”, e costringendola a proporre un ricorso c.d. al buio.
2. Conseguentemente, con atto di gravame notificato alle controparti in data 6 febbraio 2025 e depositato in giudizio il 7 febbraio 2025, la Società ricorrente principale impugna la determinazione di aggiudicazione, unitamente agli atti presupposti, meglio specificati in epigrafe, rassegnando le censure di seguito sintetizzate.
2.1. Violazione degli artt. 95, comma 1, lett. e), e 98, comma 3, lett. b), del D. Lgs. n. 36/2023. Violazione del principio della fiducia posto nell’art. 2 del D. Lgs. n. 36/2023. Violazione dell’art. 97 della Costituzione. Violazione dell’art. 57, par. 4 della Direttiva 2014/24 U.E. Eccesso di potere per carenza di istruttoria.
Con questo primo gruppo di motivi di censura, la Società ricorrente principale deduce che il -OMISSIS- aggiudicatario avrebbe dovuto: “ essere escluso per aver omesso di dichiarare eventi rilevanti ai sensi degli artt. 95, comma 1 lett. e), e 98, comma 3 lett. b), del d.lgs. 36/2023, idonei a minarne l’affidabilità. Risulta infatti che nel 2017 -OMISSIS-– Amministratore Unico e rappresentante legale della -OMISSIS- S.r.l. (doc. 18 – visura -OMISSIS-) – sia stato: a) rinviato al giudizio con l’accusa di turbata libertà degli incanti finalizzata ad “influenzare” le aggiudicazioni delle gare sui rifiuti indette dai Comuni di -OMISSIS- e -OMISSIS- tra il 2011 e il 2014 (doc. 19 – articoli di giornale Provincia di -OMISSIS-); b) indagato per lo stesso reato (turbata libertà degli incanti) dalla Procura di -OMISSIS- sempre per un appalto sulla gestione del ciclo dei rifiuti del Comune di -OMISSIS- (doc. 20 – articoli di giornale -OMISSIS-). ”. La Società ricorrente principale, in sostanza, sostiene che la -OMISSIS- S.r.l. avrebbe del tutto omesso di indicare detti fatti nelle dichiarazioni rese in sede di partecipazione alla gara, impedendo, in tal modo, alla Stazione appaltante di apprezzarne la rilevanza ai fini della verifica della sussistenza in capo alla medesima concorrente: “ dei requisiti di moralità professionale e affidabilità richiesti ”.
In particolare, la ricorrente principale afferma che: “ l’omissione delle citate informazioni è in grado di fuorviare e di influenzare le decisioni della Stazione appaltante, assurgendo in tal guisa ad illecito professionale, ” secondo il combinato disposto degli artt. 95, comma 1, lett. e), e 98, comma 3, lett. b), del D. Lgs. n. 36/2023, “ suscettibile di sanzione espulsiva dalla gara .” E a questo proposito richiama, altresì, l’art. 96, comma 14, del D. Lgs. n. 36/2023, a tenore del quale: “ L’operatore economico ha l’obbligo di comunicare alla stazione appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95, ove non menzionati nel proprio fascicolo virtuale. L’omissione di tale comunicazione o la non veridicità della medesima, pur non costituendo di per sé causa di esclusione, può rilevare ai sensi del comma 4 dell’articolo 98 ”.
2.2 Violazione degli artt. 95, comma 1, lett. e), e 98, comma 3, lett. c), del D. Lgs. n. 36/2023. Violazione del principio della fiducia posto nell’art. 2 del D. Lgs. n. 36/2023. Violazione dell’art. 97 della Costituzione. Violazione dell’art. 57, par. 4 della Direttiva 2014/24 UE. Eccesso di potere per carenza di istruttoria.
Con questo secondo fascio di motivi di gravame, la Società ricorrente principale deduce che: “ Il -OMISSIS-aggiudicatario doveva essere escluso anche per aver omesso di dichiarare gravi inadempimenti nell’esecuzione di un precedente contratto ai sensi degli artt. 95, comma 1, lett. e), e 98, comma 3 lett. c), del d.lgs. 36/2023, idonei a minarne l’affidabilità. ” E a questo proposito la medesima ricorrente ha depositato gli atti ostesi dal Comune di -OMISSIS- (in accoglimento dell’istanza di accesso documentale da essa presentata), costituiti dalle plurime contestazioni, formalmente sollevate dal predetto Comune nei confronti dell’A.T.I. -OMISSIS- S.r.l. – -OMISSIS- Soc. Coop. per mancata esecuzione delle prestazioni dedotte nel contratto di gestione servizi di igiene urbana – Rep. -OMISSIS-del -OMISSIS-, concluso tra il medesimo Comune e il predetto A.T.I., per effetto delle quali a quest’ultima risultano irrogate penalità per un importo complessivo di € 365.800,00 (a fronte di un valore dell’appalto di € 21.806.370,00) al 12/9/2023, cioè già durante i primi mesi di esecuzione del prefato contratto. Il che, secondo la ricorrente principale, sarebbe spia della: “ sussistenza di una esecuzione gravemente inadempiente dell’operatore economico -OMISSIS-, plasticamente dimostrata da significative e persistenti carenze che hanno comportato l’irrogazione di sanzioni particolarmente gravi che ammontano ad € 365.800,00 per i soli primi tre mesi di esecuzione, inconfutabile indice di una persistente carenza professionale che, ai sensi degli artt. 95, comma 1 lett. e), e 98, comma 3 lett. c), del d.lgs. n. 36/2023 doveva essere dichiarata .” Tuttavia: “ Anche in questo caso la controinteressata ha taciuto fatti rilevanti che la Stazione appaltante è stata privata della possibilità di vagliare ex artt. 94 e ss. con conseguente illegittimità dell’aggiudicazione della gara al -OMISSIS-controinteressato ”.
La ricorrente principale ha, quindi, reiterato la propria istanza ex art. 116 c.p.a. di accesso alla documentazione integrale del -OMISSIS- aggiudicatario, a valere anche come istanza di esibizione ex art. 64, comma 3 c.p.a.
3. Il 24 febbraio 2025 la controinteressata aggiudicataria -OMISSIS- S.r.l., già costituitasi in giudizio l’11 febbraio 2025, ha depositato una memoria difensiva con cui ha reso note le seguenti circostanze: 1) per quanto riguarda la prima vicenda penale (rinvio a giudizio del proprio legale rappresentante per i fatti di -OMISSIS- e -OMISSIS- tra il 2011 e il 2014), il processo è stato definito con sentenza del Tribunale di -OMISSIS- in data 15 settembre 2023, non impugnata e divenuta irrevocabile il 1° dicembre 2023, che ha dichiarato non doversi procedere nei confronti del Signor -OMISSIS-, per estinzione dei reati ipotizzati a seguito di maturata prescrizione. E a questo proposito la Società controinteressata afferma che non era tenuta a dichiarare in sede di gara: “ l’esistenza di un procedimento penale che si è definitivamente concluso, con un esito sostanzialmente liberatorio, molto tempo prima della determina di indizione della gara, e molto tempo prima della scadenza del termine di presentazione delle domande ” e che: “ In ogni caso, opererebbe la clausola di salvezza posta dall’art. 96, comma 10 lett. c) n. 3 del codice: i fatti sarebbero stati commessi […] molto prima del triennio dall’indizione della gara ” (dal giugno 2011 al settembre 2014); 2) per quanto riguarda, invece, il secondo procedimento (per i fatti occorsi nel Comune di -OMISSIS-), il -OMISSIS- controinteressato dichiara che: “ La Stazione Appaltante è stata informata dell’esistenza del procedimento penale e delle relative ipotesi di reato. Di tale vicenda si fa infatti esplicita menzione nella dichiarazione resa dal sig. -OMISSIS-ex artt. 94, 95 e 98 d.lgs. 36/2023 e allegata alla domanda di partecipazione (doc. 2, pag. 3, terzo capoverso) ”: quindi non vi è stata omissione dichiarativa; 3) infine, eccepisce che le penali contrattuali – che comunque il -OMISSIS- controinteressato ritiene non fosse proprio obbligo dichiarare in sede di gara – sono state “utilizzate” dal Comune di -OMISSIS- in sede di opposizione al decreto ingiuntivo -OMISSIS-del -OMISSIS-con cui il Tribunale di -OMISSIS- ha ingiunto al medesimo Ente locale di pagare alla -OMISSIS- S.r.l. la somma di €399.783,45, corrispondente: “ al canone per i servizi di igiene urbana integrati eseguiti nel mese di gennaio 2024 ,” che il medesimo Comune aveva rifiutato di pagare opponendo in compensazione le penali contrattuali de quibus .
Il -OMISSIS- controinteressato ha, quindi, concluso chiedendo la reiezione sia del ricorso sia della domanda di ostensione dei documenti oscurati ex adverso proposte.
4. Il 24 febbraio 2024 il Comune di Artena, già costituitasi in giudizio il 20 febbraio 2024, ha depositato una memoria difensiva in cui ha chiarito di non essere stata a conoscenza della pendenza di due procedimenti penali a carico del legale rappresentante della -OMISSIS-S.r.l. né che questa fosse incorsa in gravi inadempimenti nell’esecuzione di un contratto con il Comune di -OMISSIS-, sostanziatesi nell’irrogazione di penali e per questo di avere riaperto: “ l’istruttoria e di avere ricevuto dal Comune di -OMISSIS- una comunicazione, al momento in cui scriviamo solo telefonica, con la quale tale Ente ha dichiarato che il procedimento di irrogazione delle penali è ancora in itinere e, pertanto, non vi sarebbe alcun accertamento in ordine a inadempimenti della -OMISSIS- nel corso dell’esecuzione. Il RUP ha richiesto conferma scritta di tale dichiarazione, nonché «copia della documentazione relativa all’applicazione delle penali relative ai servizi di cui al contratto in oggetto, comprensiva dell’eventuale dichiarazione sulla pendenza dei procedimenti di che trattasi, e, nel caso gli stessi siano stati conclusi, dell’avvenuta comunicazione all’NA così come previsto dalla norma» (doc.3), in modo da poter effettuare le doverose valutazioni, di competenza della S.A .” Conclude, pertanto, il Comune resistente che: “ La riapertura del procedimento di valutazione della sussistenza dei requisiti di ordine generale dell’aggiudicataria fa venir meno l’interesse all’azione caducatoria ”, e che, in ogni caso: “ le omissioni dichiarative intorno alle quali si fonda il merito dell’azione della -OMISSIS-, non comportano un automatismo espulsivo della -OMISSIS- e l’accertamento della spettanza dell’aggiudicazione in capo alla ricorrente, bensì “solo” l’obbligo per la PA di esprimersi in merito alla gravità e rilevanza delle condotte dell’aggiudicataria .”
5. Il 25 febbraio 2025 la -OMISSIS-S.r.l. ha notificato alle controparti e depositato in giudizio in pari data ricorso incidentale con il quale impugna, chiedendone l’annullamento, gli atti riportati in epigrafe, avverso i quali deduce un unico, articolato, motivo di gravame, rubricato: “ violazione di legge; violazione dell’art. 95, co. 1 lett. a) del d.lgs. 36/2023; violazione degli artt. 95, co. 1 lett. e), e 98, comma 3 lett. c), del d.lgs. 36/2023; violazione del principio posto dall’art. 2 del d.lgs. 36/2023; violazione dell’art. 97 della costituzione; violazione dell’art. 57, par. 4 della direttiva 2014/24 U.E. Eccesso di potere. difetto di istruttoria ”.
Con siffatto mezzo di gravame la Società ricorrente incidentale, dopo avere premesso che: “ Nella memoria difensiva del 24 febbraio 2025, questa difesa ha illustrato le ragioni per le quali ritiene che l’eventuale violazione dell’obbligo delle concorrenti di riferire fatti che ne potrebbero determinare l’esclusione, almeno con riferimento alle fattispecie previste dall’art. 95 d.lgs. 36/2023, non costituisce, di per sé, ragione di esclusione ma può soltanto imporre, semmai, alla stazione appaltante di rivalutare i fatti (assunti come) sintomatici della non integrità ed affidabilità dell’operatore economico quanto all’esecuzione del contratto di appalto (Cons. Stato V, 27 settembre 2022 n. 8336) ”, afferma di impugnare: “ gli atti di gara, nelle parti in cui non è stata disposta l’esclusione dalla gara di -OMISSIS- s.r.l., per avere a sua volta violato obblighi dichiarativi simmetrici rispetto a quelli dedotti nel ricorso principale. ”, solo per la denegata: “ ipotesi che si ritenesse invece fondata la tesi avversaria, secondo cui la violazione dell’obbligo dichiarativo, anche nei casi detti, costituirebbe sufficiente motivo di esclusione automatica ”.
5.2 E a questo proposito la Società ricorrente incidentale produce una serie di articoli di giornale e rivendicazioni di una sigla sindacale che mettono in luce una pluralità di inefficienze e inadempienze, oltre che d’infrazioni alla disciplina in tema di salute e sicurezza dei lavoratori, in cui sarebbe incorsa la Società ricorrente principale, tra il 2023 e il 2024, nell’effettuazione dei servizi di igiene urbana per il Comune di -OMISSIS-, reputandole: “ rilevanti quali ragioni di esclusione dalla gara ai sensi dell’art. 95 co. 1 lett. a e 95 co. 1 lett. e). ”
Infine, la Società ricorrente riferisce di avere: “ formulato istanza di accesso agli atti presso il Comune di -OMISSIS- e presso l’Azienda Sanitaria Locale competente, al fine di acquisire la documentazione relativa alle circostanze indicate; riserva di produrre copia delle istanze e dei documenti che saranno rilasciati. ”
6. Ad esito della Camera di Consiglio del 26 febbraio 2025, questa Sezione ha adottato l’ordinanza cautelare n. 1301 del 27/2/2025, con la quale: “ Rilevato che tutte le parti, costituite e presenti, hanno rinunciato ai rispettivi termini a difesa;
Rilevato che il difensore di parte ricorrente, con dichiarazione a verbale resa nella odierna Camera di Consiglio, ha rinunciato all’istanza cautelare richiesta a corredo del gravame introduttivo del presente giudizio, invocando una sollecita definizione, nel merito, del presente giudizio;
Rilevato che anche il difensore di parte controinteressata, ricorrente incidentale, ha rinunciato all’istanza cautelare richiesta a corredo del gravame incidentale, invocando una sollecita definizione, nel merito, del presente giudizio;
Rilevato che la resistente A.C., costituita e presente, ha prestato adesione alle predette rinunce nonchè alla compensazione delle spese di lite della presente fase cautelare;
Ritenuto di dovere dare atto delle suddette rinunce e della adesione a esse prestata dalla resistente A.C.;
Ritenuto necessario fissare la pubblica udienza ex art. 120 c.p.a. come indicata in dispositivo, al fine della definizione, nel merito, del presente giudizio;
Ritenuto, altresì, che:
- ai sensi dell’art. 120, co. 6, c.p.a. (“[i]n caso di istanza cautelare, all'esito dell'udienza in camera di consiglio e anche in caso di rigetto dell'istanza, il giudice provvede ai necessari approfondimenti istruttori”), deve essere ordinato alle Amministrazioni resistenti, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, di depositare in giudizio copia integrale dell’offerta tecnica e delle giustificazioni presentate dal -OMISSIS- odierna controinteressata, non risultando in atti circostanziate e comprovate dichiarazioni circa la sussistenza di segreti tecnici o commerciali (cfr. Cons. Stato, sez. V, 29.11.2022, n. 10498), nonché ogni altro atto e documento (ove non già prodotti in giudizio) sulla base dei quali sono stati emanati i provvedimenti impugnati, entro il termine indicato in dispositivo;
- di ordinare alle Amministrazioni resistenti di partecipare tempestivamente al Collegio tutti gli sviluppi, che dovranno essere formalizzati con apposita documentazione che dovrà essere versata agli atti del presente giudizio, conseguenti: a) sia alla nota prot. -OMISSIS-, e alle plurime contestazioni, formalmente sollevate dal Comune di -OMISSIS- nei confronti dell’A.T.I. -OMISSIS- S.r.l. – -OMISSIS- Soc. Coop. per mancata esecuzione delle prestazioni dedotte nel Contratto di gestione servizi di igiene urbana – Rep. -OMISSIS-del -OMISSIS-, concluso tra il medesimo Comune e l’A.T.I. (odierna controinteressata), per effetto delle quali a quest’ultima risultano irrogate penalità per un importo complessivo di € 365.800,00 al 12/9/2023; b) sia agli addebiti/precedenti di cui alle dichiarazioni ex art. 94 e 95 del D. Lgs. n. 36/2023, allegate alla domanda di partecipazione e al DGUE dalla Società controinteressata;[…]. ”, ha dato atto “ delle intervenute rinunce alle istanze cautelari richieste a corredo sia del gravame introduttivo del presente giudizio sia del ricorso incidentale nonché ai termini a difesa; ” e disposto: “ che le resistenti Amministrazioni depositino copia integrale dell’offerta tecnica e delle giustificazioni presentate dal -OMISSIS- controinteressato, nonché ogni altro atto e documento (ove non già prodotti in giudizio) sulla base dei quali sono stati emanati i provvedimenti impugnati entro 20 giorni dalla comunicazione della presente ordinanza, e che comunichino senza ritardo tutti gli aggiornamenti subendi dalla controversia di cui è causa secondo le modalità indicate in motivazione; ”.
7. Con ricorso per motivi aggiunti notificato alle controparti il 29 aprile 2025 e depositato in giudizio in pari data la Società ricorrente principale articola i seguenti, ulteriori, motivi di doglianza avverso i provvedimenti già gravati con il ricorso introduttivo.
7.1 Violazione dell’art. 17 del Disciplinare di gara. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 110, comma 5, lett. a) e d) del D. Lgs. n. 36/2023. Violazione degli artt. 19 e 20 del CCNL Servizi Ambientali. Violazione degli artt. 35 e 36 della Costituzione (violazione dei minimi salariali).
Con questo primo mezzo di gravame, la ricorrente principale lamenta che il -OMISSIS- controinteressato avrebbe sottostimato, quantificandolo in 5.000 euro annui, il costo della manodopera impiegata durante i giorni festivi, e in tal modo violato i minimi salariali con riferimento alle maggiorazioni prescritte dalla legge per il lavoro festivo.
In particolare, il -OMISSIS- controinteressato ha proposto come miglioria l’apertura al pubblico del “centro di raccolta” comunale (anche detto ECOCENTRO) (punto 3.7 dell’offerta tecnica) tutti i giorni dell’anno, comprese la domenica per 4 ore, quindi per 208 ore l’anno (52*4) e, considerato che a tale attività è previsto sia preposto un operatore di livello 2A, per il quale il totale costo orario domenicale è pari a €23,31, ne deriva che l’impiego di tale unità per 208 ore l’anno (cioè 4 ore ogni domenica) importa un costo complessivo pari a € 4.848,00.
Inoltre, il -OMISSIS- controinteressato ha previsto (pag. 25 dell’offerta tecnica) per lo “spazzamento manuale” 3 operatori di livello 2B, uno dei quali impiegato in orario mattutino con frequenza 7 giorni su 7 e, in particolare, la domenica per 4 ore (per una spesa complessiva pari a h 208*€ 21,09, quindi di € 4.386,70), l’altro solo nel periodo estivo (15 giugno-15 settembre) 7 giorni 7 durante il turno pomeridiano, anche la domenica per 3 ore (per una spesa complessiva pari a h 36 *€ 21,09, quindi di € 759,24).
Sommando le due predette cifre alla precedente (€ 4.848,00+€ 4.386,70+€ 759,24), si ha il costo complessivo annuo per i servizi migliorativi offerti dal -OMISSIS- controinteressato (€ 9.993,96*6 anni), pari a € 59.963,76, con una sottostima, conclude la ricorrente principale, di quasi € 30.000,00 per l’intera commessa.
A ciò, poi, vanno aggiunte le maggiorazioni previste dal CCNL Servizi Ambientali per i 12 giorni festivi nel corso dell’anno, che ammontano secondo la valutazione della ricorrente principale: a € 1.118,888 (h 48*€ 23,31), per il servizio di gestione dell’Ecocentro; a € 2.024,64 [(h 48*€ 21,09) *2] per il servizio di spazzamento nel centro storico e nelle vie del centro urbano; e ad € 63,27 (h 3*€ 21,09). Quindi, secondo l’impostazione della ricorrente principale, il -OMISSIS- controinteressato avrebbe omesso di considerare € 3.206,51 annui che portano la sottostima del costo della manodopera a complessivi € 13.200,55 annui (=€ 9.993,96+€ 3.206,51) per un totale di € 79.203,00, sull’intera commessa.
E secondo la Società ricorrente principale il mancato rispetto dei trattamenti minimi salariali inderogabili stabiliti dalla contrattazione collettiva non può mai essere giustificato: “ radicando, pertanto, non già un potere discrezionale della S.A. di valutare l’eventuale giustificazione dell’anomalia dell’offerta, bensì un potere vincolato di esclusione automatica dalla gara ”.
7.2 In subordine, la ricorrente principale lamenta che: “ la rilevante sottostima suindicata (quasi 80.000 euro/anno) consente di dubitare, in ogni caso, anche della congruità dell’offerta sebbene non sia possibile dimostrare con certezza che la stessa sia in perdita (e dunque meritevole di esclusione anche per tale motivo) perché il -OMISSIS--OMISSIS- ha omesso di indicare l’utile della commessa che ha, inspiegabilmente, inserito nella generica voce “Spese generali, imprevisti e utili d’impresa” , complessivamente quantificata in € 355.131,00, e nell’ambito della quale, quindi, è impossibile identificare l’esatto ammontare dell’utile aspettato, l’omessa indicazione del quale: “ non consente una reale valutazione della congruità dell’offerta.. ”. Con la conseguenza che: “ laddove l’utile complessivo fosse inferiore alla sottostima indicata ”, id est € 355.131,00, “ l’offerta sarebbe ex inattendibile e, dunque, da escludere ”.
7.2 In subordine. Violazione degli artt. 17 e 24 del Disciplinare di gara. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 110, comma 5, lett. c) del D.lgs. n. 36/2023. Violazione degli artt. 19 e 20 del CCNL Servizi Ambientali. Violazione degli artt. 35 e 36 della Costituzione. Carenza di istruttoria. Incongruità della motivazione.
Con questo secondo fascio di motivi di censura, la Società ricorrente principale deduce che il -OMISSIS- controinteressato avrebbe sottostimato gli oneri per la sicurezza in una misura pari a € 2.828 annui (complessivamente pari a € 16.968=€ 2.828 *6 anni, cioè la durata dell’appalto), derivante dalla differenza tra gli € 15.580,00 dichiarati dal medesimo -OMISSIS- e gli € 18.408,00 calcolati dalla ricorrente principale moltiplicando il costo annuo quantificato (luglio 2024) per i predetti oneri dalle Tabelle ministeriali di cui al Decreto Direttoriale -OMISSIS-in € 708,00, per il numero di operai impiegati dal -OMISSIS- pari a 26.
Peraltro, afferma la Società ricorrente principale: “ l’ammanco potrebbe anche essere maggiore poiché dalle giustificazioni (giustificazioni, pag. 5 – doc. 32) si evince che gli addetti impiegati nel servizio siano addirittura 28, sicchè l’importo congruo annuo sarebbe di € 19.824,00 e la sottostima complessiva sarebbe pari a totali € 22.968,00 (=€ 19.408-€ 15.580=€ 3.828*6 anni).
La Stazione appaltante avrebbe pertanto dovuto verificare la congruità del costo indicato dal -OMISSIS-aggiudicatario […]. Viceversa, incorrendo in una grave lacuna istruttoria l’Amministrazione non ha richiesto ulteriori chiarimenti in ordine ai suddetti costi che, evidentemente, ha implicitamente giudicato congrui sebbene il -OMISSIS-aggiudicatario non abbia allegato un prezziario o almeno un preventivo da cui desumere la congruità degli stessi sebbene inferiori a quelli tabellare che devono essere presi a riferimento. ”
7.3 In subordine. Violazione degli artt. 17 e 24 del Disciplinare. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 110, comma 5, lett. c) del D. Lgs. n. 36/2023. Violazione degli artt. 19 e 20 del CCNL Servizi Ambientali. Violazione degli artt. 35 e 36 della Costituzione. Carenza di istruttoria. Incongruità della motivazione (mancata comprova dei giustificativi).
Con quest’ultimo fascio di motivi di gravame, la Società ricorrente principale lamenta che: “ Il -OMISSIS-aggiudicatario ha dichiarato di godere di una serie di “benefici” che, se applicati, genererebbero una “riduzione del costo della manodopera quantificabile in circa € 60.000/anno”, derivante i) dal possesso della Certificazione di Qualità ISO 45001 (che consentirebbe una riduzione della tariffa INAIL) e ii) dalla applicazione del costo orario, almeno per i primi due anni, riservato ai “neoassunti” (giustificazioni, pag. 3 – doc. 32). Tali “benefici”, però, sono stati solo declamati senza allegare alcun documento a supporto. Lo stesso dicasi per le altre voci di costo (“Costo medio degli automezzi (A2) € 272.470,00; Costo attrezzature (A3) € 84.538,34; Oneri interni aziendali per la sicurezza (A4) € 15.580,00; Costo medio campagna di comunicazione(A5) € 25.000,00; Animali da soma (A6) € 12.000,00; Smaltimenti e ricavi CONAI (A7) € 362.720,00; Spese generali, imprevisti e utili d’impresa (A8) € 355.131,00”) non quantificate né corredate da documentazione, quali preventivi e/o prezziari. Da qui la grave carenza di istruttoria che affligge il sub-procedimento di verifica della congruità dell’offerta, posto che, a quanto pare, il RUP si è esclusivamente limitato a “recepire” acriticamente le apodittiche giustificazioni rese, fondate su mere dichiarazioni unilaterali, sfornite di qualsivoglia supporto documentale. ” E, secondo la prospettazione della Società ricorrente principale, la circostanza che il -OMISSIS- controinteressato non abbia comprovato né i benefici economici né le altre voci di costo indicate, gli e gli altri solo allegati, sarebbe tanto più grave se si considera che: “ come visto, nelle giustificazioni non viene quantificato alcun “utile”, irritualmente inserito nell’ultima maxi-voce di costo in cui sono indistintamente ricompresi anche “Spese generali e imprevisti”. Tale modalità di redazione delle giustificazioni non è però plausibile perché le spiegazioni fornite dall’operatore aggiudicatario devono dare conto, in concreto, di come l’offerta economica sia stata costruita e devono pertanto essere una “radiografia” del prezzo offerto pena la loro inutilità. In questa logica l’indicazione di un “utile” (anche se solo figurativo) è essenziale, poiché, in caso di margine pari a zero o inferiore, “l’offerta va considerata anomala … (cfr. Cons. Stato, sez. III, 13 luglio 2021, n. 5283; sez. V, 22 marzo 2021, n. 2437)” (Consiglio di Stato, Sez. VII, 11 marzo 2025, n. 1998) e dunque esclusa. ”
8. In prossimità dell’udienza di trattazione del merito della controversia, i difensori delle parti hanno depositato memorie a sostegno delle rispettive posizioni.
9. All’udienza pubblica del 4 giugno 2025, all’esito della discussione orale, la causa è stata trattenuta in decisione.
10. Il ricorso principale introduttivo del presente giudizio è fondato in parte e, pertanto, deve essere parzialmente accolto alla stregua dei motivi e nei limiti di seguito indicati.
11. Il primo motivo di gravame è infondato, posto che non vi era alcun obbligo della -OMISSIS- S.r.l. di dichiarare l’esistenza di un procedimento penale a carico del proprio legale rappresentante per un reato dichiarato estinto per sopravvenuta prescrizione in epoca anteriore alla scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione alla gara di cui è causa (come risulta dalla sentenza del Tribunale di -OMISSIS- – Sezione penale, nr. 1517/2023, versata in atti).
11.1 Il Collegio, infatti, ritiene di dover dare continuità al costante orientamento giurisprudenziale secondo il quale nelle procedure indette per l’aggiudicazione di appalti pubblici i reati commessi in passato dal partecipante e dichiarati estinti dalla competente Autorità giudiziaria sono ininfluenti in sede di valutazione della sua moralità professionale e non devono neppure essere dichiarati (cfr., per tutte, Consiglio di Stato, Sezione V, 19/11/2009, n. 7257; T.A.R. Lombardia, Milano, Sezione I, 17/5/2010, n. 1524; T.A.R. Campania, Napoli, 30/6/2017, n. 3518).
In termini, da ultimo, T.A.R. Campania, Salerno, Sezione I, 23/4/2021, n. 1037, a tenore della quale: “ la successiva estinzione dei reati ascritti determina in ogni caso l'irrilevanza degli stessi ai fini della partecipazione alla procedura di gara: "Infatti, sebbene nel d.lgs. n. 50/2016 non sia contenuta una previsione analoga all'art. 38, comma 1, lett. c), del d.lgs n. 163/2006, tuttavia l'art. 80, comma 3, del primo sancisce l'irrilevanza dei reati elencati al comma 1 del medesimo articolo ove dichiarati estinti; di conseguenza, ben si può ritenere l'irrilevanza anche dei fatti di reato che, pur non rientrando tra quelli di cui all'art. 80, comma 1, ma potendo integrare la fattispecie dei gravi illeciti professionali di cui al medesimo art. 80, comma 5, lett. c) del d.lgs. n. 50/2016, siano stati dichiarati estinti. Infatti a seguito della dichiarazione di estinzione, che può ritenersi pertanto essenziale, la stazione appaltante perde il potere di valutare i fatti, ormai privi di rilevanza, venendo meno anche il relativo obbligo dichiarativo. Ha affermato il TAR Molise nella sentenza-OMISSIS-: "Ed invero, se pure il nuovo codice non riproduce la previsione contenuta nell'art. 38 del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, che, ai fini degli obblighi dichiarativi dei reati incidenti sulla moralità professionale, precisava che "il concorrente non è tenuto ad indicare nella dichiarazione le condanne per reati depenalizzati ovvero dichiarati estinti dopo la condanna stessa, né le condanne revocate, né quelle per le quali è intervenuta la riabilitazione" (art. 38, comma 2, d.lgs. n. 163/2006), è anche vero che esso non contiene un'espressa imposizione di una dichiarazione generalizzata estesa a questi ultimi. Al contrario, l'art. 80 comma 3 del vigente Codice dei Contratti prevede espressamente, all'ultimo periodo, che l'esclusione dalla gara per uno dei reati previsti dal comma 1 non può essere disposta allorquando sia intervenuta la dichiarazione della loro estinzione: l'effetto estintivo del fatto di reato in tali evenienze, cioè, priva di per sé e per espressa disposizione normativa, la stazione appaltante del potere di apprezzarne la relativa incidenza ai fini partecipativi (Cons. Stato, V, 25 febbraio 2016, n. 761; VI, 3 settembre 2013, n. 4392)" (T.A.R. Campania, Salerno, sez. I, 17 agosto 2020, n. 1019).”
11.2 E siffatto orientamento giurisprudenziale, benchè formatosi nella vigenza dei precedenti codici dei contratti pubblici, deve reputarsi ancora valido, posto che l’art. 94, comma 7, del D. Lgs. n. 36/2023, riproduce pedissequamente la previsione del predetto art. 80, comma 3, del D. Lgs. n. 50/2016, disponendo che: “ L’esclusione non è disposta e il divieto di aggiudicare non si applica quando [..] il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna oppure in caso di revoca della condanna medesima. ”
12. Del pari infondato è il secondo mezzo di gravame articolato con il ricorso principale.
12.1 Osserva, infatti, il Collegio che alla pagina 11, sub Sezione Cause di Esclusione, della domanda di partecipazione presentata dalla -OMISSIS- S.r.l., quest’ultima, pur dichiarando: “ di non trovarsi in una delle cause di esclusione non automatica di cui all’art. 95 del D. Lgs. n. 36/2023 ”, cionondimeno aggiunge una postilla con cui: “ per mera cautela si invita l’intestata Centrale di Committenza a prendere visione di quanto evidenziato nella dichiarazione ex art. 94,95 d.lgs. 36/2023 presentata da -OMISSIS-allegata agli atti di gara ”. Del pari, alla pagina 26 del DGUE, alla voce “Altri motivi di esclusione previsti esclusivamente dalla legislazione nazionale”, la medesima Società appone la crocetta su SI e aggiunge la postilla: “ per completezza si rimanda alle dichiarazioni ex artt.94 e 95 d.lgs. 36/2023 allegate agli atti di gara ”, a tenore delle quali: “ A tal uopo si vuole precisare che, in data 18/09/2023 è stata notificata al -OMISSIS- -OMISSIS-avviso di conclusione delle indagini, ex art. 415 c.p.p., per le ipotesi di reato di cui agli artt. 61, co. 9, 112 co. 1 e 2 e 356 c.p. Il procedimento si trova tuttora in una fase embrionale e non si è in presenza di alcun rinvio a giudizio; pertanto, attualmente non si è in presenza di alcuna contestazione di reato ”.
12.2 Tanto premesso, il Collegio ritiene utile un breve inquadramento normativo della questione.
L’art. 95, comma 1, lett. e), del D. Lgs. n. 36/2023, invocato dalla ricorrente principale, contempla quale causa di esclusione non “automatica” la circostanza: “ e) che l’offerente abbia commesso un illecito professionale grave, tale da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità, dimostrato dalla stazione appaltante con mezzi adeguati. All’articolo 98 sono indicati, in modo tassativo, i gravi illeciti professionali, nonché i mezzi adeguati a dimostrare i medesimi. ”
La predetta disposizione, pertanto, va letta in combinato disposto con l’art. 98, comma 3, del D. Lgs. n. 36/2023, il quale prevede che: “ L’illecito professionale si può desumere al verificarsi di almeno uno dei seguenti elementi: [..] g) contestata commissione da parte dell’operatore economico, ovvero dei soggetti di cui al comma 3 dell’articolo 94 di taluno dei reati consumati o tentati di cui al comma 1 del medesimo articolo 94; ”, tra i quali compare il reato di cui al predetto 356 c.p.
Il comma 6 dell’art. 98, lett. g), del D. Lgs. n. 36/2023, a sua volta, prevede che: “ 6. Costituiscono mezzi di prova adeguati, in relazione al comma 3: […] g) quanto alla lettera g), gli atti di cui all’articolo 407-bis, comma 1, del codice di procedura penale, il decreto che dispone il giudizio ai sensi dell’articolo 429 del codice di procedura penale, o eventuali provvedimenti cautelari reali o personali emessi dal giudice penale, la sentenza di condanna non definitiva, il decreto penale di condanna non irrevocabile, la sentenza non irrevocabile di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale; ”.
L’art. 98, comma 7, del D. Lgs. n. 36/2023, infine, impone alla Stazione appaltante di valutare i provvedimenti sanzionatori e giurisdizionali di cui al predetto sesto comma: “ motivando sulla ritenuta idoneità dei medesimi a incidere sull’affidabilità e sull’integrità dell'offerente ”, e precisando che: “ l’eventuale impugnazione dei medesimi è considerata nell’ambito della valutazione volta a verificare la sussistenza della causa escludente. ”
12.3 Ne deriva che, poiché l’avviso di conclusione delle indagini preliminari è ricompreso nel comma 2 dell’art. 407-bis c.p.p., mentre l’illecito professionale in questione può essere provato esclusivamente dagli atti di esercizio dell’azione penale ex art. 407-bis, comma 1, c.p.p. (ossia dalla richiesta di rinvio a giudizio o dalla formulazione dell’imputazione nei procedimenti speciali diversi dal giudizio abbreviato), la notifica del predetto avviso di conclusione delle indagini preliminari all’operatore economico concorrente, come nella fattispecie di cui è causa, non rileva ai sensi del citato art. 98, comma 6, lett. g) e, quindi, non costituisce un mezzo di prova (dell’illecito professionale) in linea di principio adeguato, che debba essere valutato dalla Stazione appaltante ai sensi del successivo settimo comma.
13. Deve reputarsi fondato, invece, il terzo mezzo di gravame - il quale, quindi, deve essere accolto, sia pure nei termini di seguito indicati -, con cui la Società ricorrente principale lamenta che la -OMISSIS- S.r.l. non ha dichiarato in sede di gara di essere stata destinataria, peraltro già durante i primi mesi di esecuzione del contratto, di un numero elevato di penali contrattuali applicate dal Comune di -OMISSIS- e aventi un importo complessivamente significativo (di € 365.800,00) pari all’1,67% del valore dell’appalto (€ 21.806.370,00).
13. Giova una sintetica ricognizione del quadro normativo di riferimento.
13.1 Come anticipato, l’art. 95, comma 1, lett. e), del D. Lgs. n. 36/2023, va letto in combinato disposto con l’art. 98 cit., il cui comma 2 dispone che: “ 2. L’esclusione di un operatore economico ai sensi dell’articolo 95, comma 1, lettera e) è disposta e comunicata dalla stazione appaltante quando ricorrono tutte le seguenti condizioni:
a) elementi sufficienti ad integrare il grave illecito professionale;
b) idoneità del grave illecito professionale ad incidere sull’affidabilità e integrità dell’operatore;
c) adeguati mezzi di prova di cui al comma 6.”
L’art. 98, comma 3, lett. c), del D. Lgs. n. 36/2023, invocato dalla ricorrente principale, prevede - riproducendo essenzialmente il previgente art. 80, comma 5, lett. c-ter), del D. Lgs. n. 50/2016 - che: “ 3. L’illecito professionale si può desumere al verificarsi di almeno uno dei seguenti elementi: [..] c) condotta dell'operatore economico che abbia dimostrato significative o persistenti carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione per inadempimento oppure la condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili, derivanti da inadempienze particolarmente gravi o la cui ripetizione sia indice di una persistente carenza professionale; ”.
Il comma 6 dell’art. 98, lett. c), del D. Lgs. n. 36/2023, a sua volta, prevede che: “ 6. Costituiscono mezzi di prova adeguati, in relazione al comma 3: […] c) quanto alla lettera c), l’intervenuta risoluzione per inadempimento o la condanna al risarcimento del danno o ad altre conseguenze comparabili;”.
Quanto, poi, ai parametri cui si deve attenere la S.A. nel valutare la gravità dell’illecito professionale e il suo eventuale effetto espulsivo dalla gara, bisogna avere riguardo ai commi 4, 5 (alla stregua del quale una spia della gravità dell’illecito è proprio l’omissione dichiarativa) e 7 dell’art. 98 cit.
13.2 Tanto premesso, la -OMISSIS- S.r.l. afferma che: “ nel caso di specie, non vi è stata risoluzione per inadempimento, né la condanna al risarcimento del danno o altre conseguenze comparabili, oggetto di pronuncia giudiziale; la dichiarazione avrebbe dovuto essere resa – per consentire all’Amministrazione l’esercizio del potere di esclusione non automatica con esiti, pertanto, legati ad apprezzamenti discrezionali – soltanto nel caso di emanazione di un provvedimento ascrivibile alla lett. c), comma 6 dell’art. 98. ”
13.3 Il Collegio, invece, ritiene, che nella fattispecie di cui è causa, la prefata Società, odierna controinteressata, avesse un preciso obbligo di dichiarare in sede di gara le penali contrattuali subite in un’analoga commessa, proprio alla luce del consolidato e condivisibile orientamento formatosi nella materia de qua nella giurisprudenza amministrativa.
E a questi fini è utile richiamare la perspicua e condivisibile pronuncia del T.A.R. Sardegna, Cagliari, Sezione II, 7/07/2022, n. 482, a mente della quale: “ 12. In primo luogo, deve essere valutata la sussistenza, in termini generali, di un obbligo dichiarativo concernente le penali applicate in relazione ad altri contratti in capo all'operatore economico partecipante alla gara ed alla sua eventuale latitudine.
In merito, come noto, l'art. 80, comma 5, lett. c-ter) del Codice dei Contratti incentra la fattispecie escludente sull'ipotesi che "l'operatore economico abbia dimostrato significative o persistenti carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione per inadempimento ovvero la condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili; su tali circostanze la stazione appaltante motiva anche con riferimento al tempo trascorso dalla violazione e alla gravità della stessa".
Ad avviso del Collegio risultano fondate le argomentazioni proposte dalla parte ricorrente in merito alla sussistenza di un obbligo dichiarativo esteso anche alle penali applicate da altra stazione appaltante in altro rapporto contrattuale, se esse risultino di ammontare superiore all'1% del valore di tale contratto, condividendosi gli assunti della giurisprudenza emersa di recente sulla questione.
In tal senso, la giurisprudenza, successiva alla nota sentenza dell'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 16/2020, che è intervenuta in merito all'ampiezza degli obblighi dichiarativi dei concorrenti ed alle conseguenze delle omesse dichiarazioni, ha avuto modo di rilevare che "l'applicazione di una penale non costituisce da sola indizio del fatto che l'inadempienza all'origine della stessa è espressiva di una "significativa o persistente carenza" nell'esecuzione di un precedente contratto, non possedendo - per la natura dell'atto irrogativo e per la pregnanza degli elementi costitutivi della relativa fattispecie applicativa - la valenza sintomatica della "risoluzione per inadempimento" o della "condanna al risarcimento del danno".
Solo a titolo esemplificativo, basti osservare che, anche quando promana dall'Amministrazione (e non gode quindi delle garanzie proprie della pronuncia giurisdizionale), la decisione risolutoria scaturisce dal contraddittorio con l'appaltatore (art. 103, comma 3, d.lvo n. 50/2016), atta a conferire alla stessa un peculiare grado di attendibilità, mentre, dal punto di vista dei presupposti legittimanti, essa richiede l'accertamento di un "grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore, tale da comprometterne (sic!) la buona riuscita delle prestazioni", che non ricorre necessariamente nell'ipotesi delle penali (le quali, anzi, assolvono normalmente alla funzione di sanzionare le fattispecie di inadempimento di carattere "residuale", che cioè, rispetto a quelle giustificative della risoluzione, si collocano ad un livello di "gravità" inferiore)" (Cons. Stato, Sez. III, 22 dicembre 2020, n. 8236).
Nel definire la possibile rilevanza dunque delle penali riferite a tali gravi inadempimenti, la medesima giurisprudenza considera che "in tale ottica si iscrivono le già citate Linee Guida NA n. 6/2017, laddove (punto 4.1) prevedono che "le stazioni appaltanti sono tenute a comunicare tempestivamente all'Autorità, ai fini dell'iscrizione nel Casellario Informatico di cui all'art. 213, comma 10, del codice: (...) c. i provvedimenti di applicazione delle penali di importo superiore, singolarmente o cumulativamente con riferimento al medesimo contratto, all'1% dell'importo del contratto": invero, sebbene il provvedimento non abbia immediata rilevanza ai fini della delimitazione degli obblighi dichiarativi dei partecipanti alla gara (tenuto conto della sua finalità di disciplinare - anche dal punto di vista del materiale informativo destinato a confluirvi - il funzionamento del Casellario), esso risponde utilmente all'esigenza di fissare i requisiti necessari al fine di attribuire alle penali la valenza di strumento di emersione dei comportamenti rilevanti ai sensi dell'art. 80, comma 5, lett. c) e c-ter) d.lvo n. 50/2016 (facendo sorgere, in capo al concorrente, un corrispondente obbligo dichiarativo) (...) Può quindi affermarsi, sulla scorta dei rilievi che precedono, che se, in linea generale, le pertinenti disposizioni di legge non consentono, da sole, di imputare al concorrente un obbligo dichiarativo avente ad oggetto le penali, a diversa conclusione deve pervenirsi in presenza di particolari circostanze caratterizzanti (come, appunto, l'importo delle penali, che è onere della parte ricorrente allegare) e/o di specifiche disposizioni della lex specialis" (ancora Cons. Stato, Sez. III, n. 8236/2020).
12.2. La giurisprudenza ora richiamata si premura altresì di evidenziare come tale posizione risulti invero conforme a quella di altra giurisprudenza, coincidente anche con quella richiamata dalla controinteressata a sostegno della tesi dell'insussistenza dell'obbligo dichiarativo tout court delle penali, laddove evidenzia che "nel tracciato solco interpretativo si colloca la pregressa giurisprudenza del Consiglio di Stato, sebbene al fine di negare (ciò che, ormai, è stato sancito in via generale dall'Adunanza Plenaria, per tutte le omissioni dichiarative) rilievo escludente alla mera mancata dichiarazione delle penali, in mancanza di ulteriori elementi qualificanti, come ad esempio l'importo della sanzione".
Sotto questo profilo, anche altra giurisprudenza ha ben messo in evidenza come la tesi dell'insussistenza dell'obbligo dichiarativo in relazione alle penali relative ad altri contratti, affermata da diverse sentenze del Consiglio di Stato (Cons. Stato, sez III, 5 marzo 2020, n. 1609; V, 30 aprile 2019, n. 2794; V, 5 marzo 2018, n. 1346), sia sempre stata riferita a penali non espressive di inadempimenti rilevanti siccome inferiori ad un certo valore, utilizzando proprio il parametro dell'1% del valore dell'appalto di cui alle Linee Guida NA (Cons. Stato, Sez. V, 29 ottobre 2020, n. 6615; 12 febbraio 2020, n. 1071).
13.4 Sul punto, è pacifico che la -OMISSIS- S.r.l. nell’esecuzione del contratto d’appalto, analogo a quello per cui è causa, sia stata destinataria di penali da parte del Comune di -OMISSIS- per euro 365.800,00 in relazione ad un appalto del valore di euro € 21.806.370,00, con conseguente sicuro superamento della soglia dell’1% del valore dell’appalto (1,67%).
E che la -OMISSIS- S.r.l. fosse ben consapevole dell’esistenza delle predette contestazioni e conseguenti penali è dimostrato proprio dalla documentazione da essa versata in atti e, in particolare, dalla “ diffida pagamento canone Gennaio 2024 ” del 22 maggio 2024 (quindi ben prima della data del 18 luglio 2024, dies ad quem per la presentazione delle domande di partecipazione alla gara de qua ), inoltrata al Comune di -OMISSIS- a fronte del rifiuto di quest’ultimo di pagare il predetto canone di importo corrispondente (€ 363.439,50) a quello delle penali complessivamente inflitte.
13.5 Né può avere rilevanza, come dedotto dalla Società controinteressata, la circostanza che l’applicazione delle penali de quibus sia attualmente sub iudice .
“ Invero, in senso contrario, già la Corte di giustizia dell'Unione europea, sezione IV, 19 giugno 2019, nella causa C-41/18, ha riconosciuto che l'articolo 57, paragrafo 4, lettere c) e g), della direttiva 2014/24/UE "deve essere interpretato nel senso che osta a una normativa nazionale in forza della quale la contestazione in giudizio della decisione di risolvere un contratto di appalto pubblico, assunta da un'amministrazione aggiudicatrice per via di significative carenze verificatesi nella sua esecuzione, impedisce all'amministrazione aggiudicatrice che indice una nuova gara d'appalto di effettuare una qualsiasi valutazione, nella fase della selezione degli offerenti, sull'affidabilità dell'operatore cui la suddetta risoluzione si riferisce".
D'altronde, in dottrina si è altresì rilevato che il fatto che la pendenza del giudizio civile, avente ad oggetto un provvedimento di risoluzione, non impedisca alla stazione appaltante di effettuare la valutazione sull'affidabilità dell'operatore cui si riferisce e di disporne l'esclusione, sembra oramai certo alla luce della attuale formulazione dell'art. 80, comma 5, che, tra l'altro, ha eliminato la connotazione della risoluzione contrattuale rilevante come "non contestata in giudizio, ovvero confermata all'esito di un giudizio"., al pari del vigente art. 98, comma 3, lett. c), del D. Lgs. n. 36/2023.
In tal senso peraltro, anche la più recente giurisprudenza del Consiglio di Stato ha ritenuto che "nessun rilievo esimente nei sensi invocati in appello assume, inoltre, la circostanza che alcune delle risoluzioni oggetto di contestazione siano sub iudice" (Cons. Stato, Sez. VI, 16 febbraio 2022, n. 1153) e che, rispetto ad altro orientamento di segno contrario, "è prevalso quello che ha ritenuto incondizionatamente doverosa la dichiarazione di episodi risolutivi di precedenti rapporti contrattuali, ancorché sub iudice" (Cons. Stato, Sez. V, 10 gennaio 2022, n. 166).
Tali principi di diritto, applicati al caso di specie, escludono che assuma rilievo esimente rispetto all'obbligo dichiarativo in capo all'operatore economico la circostanza della contestazione giudiziale delle penali da parte della controinteressata [..] ” (T.A.R. Sardegna, Cagliari, n. 482/2022 cit.).
13.6 Quanto sopra, peraltro, trova conferma nella disposizione di cui all’art. 98, comma 7, del D. Lgs. n. 36/2023, a tenore del quale: “ La stazione appaltante valuta i provvedimenti sanzionatori e giurisdizionali di cui al comma 6 motivando sulla ritenuta idoneità dei medesimi a incidere sull’affidabilità e sull’integrità dell’offerente; l’eventuale impugnazione dei medesimi è considerata nell’ambito della valutazione volta a verificare la sussistenza della causa escludente .”. La S.A., pertanto, nel valutare l’idoneità dei provvedimenti sanzionatori o giurisdizionali di cui al comma 6 (ossia i mezzi di prova degli illeciti professionali) a incidere sull’affidabilità e integrità del concorrente, deve prendere in considerazione anche l’eventuale impugnazione dei predetti provvedimenti, dal che deriva, evidentemente, che la sottoposizione a giudizio degli stessi non ne impedisce la valutazione da parte della S.A.
13.7 Conseguentemente, alla luce delle superiori argomentazioni, risulta fondato, in parte qua , il ricorso principale introduttivo del giudizio, con esclusivo riferimento all’omessa dichiarazione delle precedenti penali applicate dal Comune di -OMISSIS-, siccome di valore superiore all’1% del contratto, nel relativo appalto. L’accoglimento di tale motivo non importa, tuttavia, di per sé, l’esclusione del -OMISSIS- controinteressato, bensì esclusivamente la sussistenza di un dovere di riesame da parte della Stazione appaltante in merito alla possibilità che dette circostanze, non conosciute dalla Stazione appaltante siccome non dichiarate, siano idonee ad incidere sull’integrità e affidabilità del medesimo -OMISSIS- (cfr. T.A.R Sardegna, Cagliari, Sez. I, 27 gennaio 2022, n. 59).
13.7 Su tale valutazione poi, come chiarito dalla citata sentenza dell’Adunanza Plenaria n. 16/2020: “ operano i consolidati limiti del sindacato di legittimità rispetto a valutazioni di carattere discrezionale in cui l’amministrazione sola è chiamata a fissare “il punto di rottura dell’affidamento nel pregresso e/o futuro contraente” [Cassazione, sezioni unite civili, nella sentenza del 17 febbraio 2012, n. 2312, che ha annullato per eccesso di potere giurisdizionale una sentenza di questo Consiglio di Stato che aveva a sua volta ritenuto illegittimo il giudizio di affidabilità professionale espresso dall'amministrazione in relazione all'allora vigente art. 38, comma 1, lett. f), dell'abrogato codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163]; limiti che non escludono in radice, ovviamente, il sindacato della discrezionalità amministrativa, ma che impongono al giudice una valutazione della correttezza dell'esercizio del potere informato ai princìpi di ragionevolezza e proporzionalità e all'attendibilità della scelta effettuata dall'amministrazione ”.
13.8 Il motivo di ricorso deve, perciò, essere accolto nei limiti indicati, dovendo pertanto il Comune di Artena unicamente rideterminarsi in merito all’affidabilità e integrità del -OMISSIS- controinteressato, alla luce della valutazione discrezionale che dovrà compiere sulla base delle informazioni dal medesimo concorrente omesse.
14. Il ricorso per motivi aggiunti, di contro, è integralmente infondato nel merito e, pertanto, deve essere respinto alla stregua delle ragioni di seguito indicate.
14.1 Sicuramente privo di pregio è il primo motivo di doglianza, poiché la Società ricorrente principale, pur imputando al -OMISSIS- controinteressato di non aver calcolato le maggiorazioni retributive dovute per le prestazioni lavorative nel giorno della domenica e nei 12 giorni festivi (1 nel caso dello “spazzamento a mano” durante il periodo festivo), tuttavia, nei calcoli proposti, non si limita a computare le sole maggiorazioni (cioè il 50%) della retribuzione individuale oraria dovuta (art. 19 del CCNL Servizi Ambientali), ma considera l’intera retribuzione (comprensiva, cioè, sia della retribuzione oraria “base” sia della maggiorazione) spettante per tali giorni.
14.2 Il -OMISSIS- controinteressato, infatti, ha calcolato il costo della manodopera il cui impiego ha previsto per l’espletamento del servizio oggetto di gara (operai di livello 2B e 2A), utilizzando quale costo orario quello risultante (al luglio 2024) dalle Tabelle ministeriali di cui alla D. D. n. 14/2024, pari rispettivamente a € 25,51 ed € 27,96, con la conseguenza che, al massimo, la Società ricorrente avrebbe dovuto quantificare le maggiorazioni dovute (per le prestazioni lavorative rese la domenica e gli altri giorni festivi) calcolando esclusivamente il 50% di tali importi (rispettivamente € 12,605 ed € 13,96) e non già, come fatto, l’intera retribuzione oraria dovuta.
14.3 Né può condividersi quanto affermato dalla ricorrente principale (peraltro, esclusivamente nella memoria difensiva depositata il 24 maggio 2025) secondo cui gli importi da essa indicati (peraltro di fonte ignota), pari, come visto, a € 21,09 (per gli operari di livello 2B) e ad € 23,31 (per quelli di livello 2A), devono: “ sommarsi alla paga oraria standard indicata all’operatore economico in ossequio ai citati articoli del CCNL Ambiente ”, id est l’art. 19, “ che, come visto, già prevedono una maggiorazione di detta paga oraria ”, perché se davvero così fosse allora il costo orario della manodopera nei giorni festivi ammonterebbe a ben € 46,60 (per gli operari di livello 2B) e ad € 51,27 (per quelli di livello 2A), cioè a poco meno del doppio della retribuzione oraria base (cioè non maggiorata) prevista dalle predette Tabelle, il che, però, non trova fondamento in alcuna pertinente disposizione e, anzi, risulta smentito proprio dall’art. 19 cit. richiamato dalla ricorrente principale.
14.4 Osserva, invece, il Collegio che il calcolo della c.d. maggiorazione per lavoro festivo nella fattispecie di cui è causa va effettuato secondo la disposizione di cui all’art. 27, comma 3, CCNL dei Servizi Ambientali, a tenore del quale: “ la base di calcolo ai fini del trattamento per lavoro straordinario, festivo, notturno (art. 19) è rappresentata dalla retribuzione individuale mensile costituita dai seguenti elementi tassativi: a) la retribuzione base parametrale mensile; b) gli aumenti periodici di anzianità di cui all’art. 30; c) l’eventuale aumento di merito o superminimo, a carattere individuale; d) l’eventuale assegno ad personam”.
La retribuzione base parametrale mensile, a sua volta, è stabilita dalla tabella in calce al predetto articolo art. 27 (comma 2), e per quel che qui interessa quantificata in € 1879,37, per il livello 2A, e in € 1690,71, per il livello 2A.
La retribuzione oraria (art. 28 del CCNL), utile ai fini della corresponsione degli elementi eventuali della retribuzione quali maggiorazioni a carattere orario contrattualmente previste, si determina convenzionalmente dividendo la retribuzione base, nella specie, parametrale per 169, per modo che, nella fattispecie di cui è causa, la retribuzione oraria è uguale a € 11,12 per il livello A2 ed € 10,004 per il livello 2B (che corrisponde a quella che la Società ricorrente principale chiama “paga oraria standard”), che costituisce la somma (ancorchè al netto degli aumenti periodici di anzianità di cui all’art. 30 del CCNL cit., i quali, comunque, non possono superare la somma complessiva di € 176,66, peraltro calcolata in trentaseiesimi) su cui va computato il 50% a titolo di maggiorazione dovuta per il lavoro prestato nei giorni festivi. È evidente, dunque, che si tratterà di una somma assai inferiore agli € 21,09 ed € 23,31 quantificati dalla ricorrente principale, i quali, quindi, devono essere correttamente considerati comprensivi anche della retribuzione oraria ordinaria. Come del resto provato dallo stesso prospetto prodotto dalla ricorrente principale, che, con riferimento al livello 2B (ma le considerazioni sono identiche, mutatis mutandis , con riferimento al livello 2A) quantifica la paga mensile in € 1796,67, quella oraria in € 10,63118343, e la paga domenicale in € 15,95 (comprensiva, cioè, della “paga oraria standard” e della relativa maggiorazione, di poco superiore a € 5,33), su cui sono calcolati contributi Inps e versamenti Inail, per un ammontare complessivo di € 21,09 che, con tutta evidenza, corrisponde (appunto) al “ totale costo orario domenicale ” e non già alla mera maggiorazione dovuta sulla retribuzione oraria ordinaria per il lavoro reso nei giorni festivi.
14.5 Inoltre, come correttamente eccepito dalla Società controinteressato: “ la ricorrente trascura innanzitutto la circostanza che la domenica è considerata giorno festivo ex art. 20 del CCNL (doc. 11) soltanto se non sia compensato da una differente giornata di riposo settimanale, poiché in tal caso anche la domenica sarà invece considerato come ordinario giorno feriale lavorativo e non sarà pertanto dovuta alcuna maggiorazione retributiva per il lavoro eseguito in tale giorno, come previsto dall’art. 25 commi 3 e 4 del CCNL ”, a tenore dei quali: “ 3. il riposo settimanale dei lavoratori, come stabilito dalla legge, cade di norma di domenica; per i lavoratori addetti, anche in servizio di reperibilità, ai servizi ambientali di cui all’art. 3 del presente CCNL, per i quali è ammesso a norma di legge il lavoro nel giorno di domenica, il riposo settimanale può essere fissato in altro giorno della settimana. 4. Qualora il riposto settimanale cada in un giorno feriale, la domenica è considerata giorno feriale lavorativo, mentre è considerato giorno festivo quello stabilito per il riposo settimanale. In altri termini, se il lavoratore presta attività lavorativa nel giorno della domenica, ma usufruisce di una giornata di riposo in un altro giorno della settimana, come nel nostro caso, la retribuzione per la prestazione domenicale resta quella ordinaria, senza alcuna maggiorazione, e il relativo costo risulta dunque pienamente coerente con la valutazione eseguita dal -OMISSIS-controinteressato; sono pertanto inesistenti i maggiori oneri stimati da -OMISSIS- per il lavoro nelle giornate di domenica (pagg. 7-12 del ricorso per motivi aggiunti). ”
14.6 Tutte le predette considerazioni, pertanto, evidenziano come le censure sollevate dalla ricorrente principale con il primo mezzo di gravame articolato con i motivi aggiunti non sono idonee a dimostrare l’insufficienza della somma di € 5.000,00 annui indicata dal -OMISSIS- controinteressato quale importo destinato: “ alle attività lavorative espletate in orario festivo ”.
15. Del pari destituito di fondamento è il secondo mezzo di gravame articolato con il ricorso per motivi aggiunti, posto che gli € 708,00 indicati dalla ricorrente principale quali oneri per la sicurezza non ribassabili, in realtà, sono già ricompresi nel computo nel costo medio orario annuo della manodopera come agevolmente evincibile dalla lettura delle prefate Tabelle ministeriali sotto la voce “ Oneri vari ” e, come tali, già necessariamente considerati dal -OMISSIS- controinteressato nella stima del costo della manodopera.
15.1 Peraltro, il Disciplinare di gara ha quantificato l’importo degli oneri per la sicurezza da interferenze, non soggetti a ribasso, in misura pari a € 10.000,00 annui, pari a complessivi € 60.000,00 per il periodo di durata del contratto d’appalto di 6 anni; e, per l’effetto, ha indicato l’importo del servizio soggetto a ribasso in € 2.459.510,52, di cui il costo della manodopera (non ribassabile) pari ad € 1.166.090,58 annui, per un valore complessivo dell’appalto di € 2.469.510,52. Coerentemente con tali indicazioni, il -OMISSIS- aggiudicatario ha offerto un prezzo di € 2.329.100,00 (dei quali € 1.201.660,66 per costo della manodopera), che sottratto a € 2.459.510,52 (cioè al valore dell’appalto al netto degli oneri per la sicurezza da interferenze non ribassabili), dà la misura del ribasso offerto, pari ad €130.410,52, cioè al 5,302% di € 2.459.510,52.
15.2 Gli €15.580,00 censurati dalla Società ricorrente principale, invece, rappresentano gli oneri aziendali per la sicurezza interna che legittimamente sono entrati a far parte del prezzo offerto dal-OMISSIS-controinteressato, calcolato: “ al netto degli oneri per la sicurezza non soggetto[i] a ribasso quantificati annualmente dalla Stazione Appaltante in € 10.000,00. ”, e connessi alla presenza nell’ambiente dell’appalto di soggetti estranei all’impresa appaltatrice.
16. Inammissibile per eccesso di genericità e, comunque, infondato è, infine, il terzo mezzo di gravame, con cui la Società ricorrente principale lamenta, in maniera affatto generica, l’inattendibilità sia delle economie sia dei costi diversi da quelli per la manodopera indicati dal -OMISSIS- aggiudicatario nell’offerta economica, senza, tuttavia, muovere censure puntuali e motivate a sostegno delle proprie asserzioni.
16.1 Osserva, in ogni caso, il Collegio che, quanto ai “benefici” dichiarati dal -OMISSIS- controinteressato è agevole osservare che gli stessi sono stati esplicitamente indicati come un risparmio di spesa meramente potenziale che, infatti, non ha inciso sulla quantificazione del costo della manodopera avvenuto sulla base del costo medio orario annuo indicato per i livelli considerati (2A e 2B) dalle più volte citate Tabelle ministeriali.
16.2 Quanto, infine, ai costi connessi all’esecuzione del servizio oggetto dell’appalto de quo diversi da quelli per la manodopera, il Collegio osserva che la Società ricorrente principale non fornisce alcun elemento che possa fare dubitare della relativa attendibilità.
16.3 Inoltre, l’infondatezza della somma di € 79.203,00, stimata dalla ricorrente principale quale costo non dichiarato dal -OMISSIS- controinteressato, che, come tale, avrebbe finito per erodere in misura corrispondente l’utile d’impresa promiscuamente indicato con le spese generali e gli imprevisti, inficia la principale argomentazione utilizzata dalla -OMISSIS- S.r.l. per affermare la mancanza di attendibilità, serietà e sostenibilità della offerta economica del predetto -OMISSIS- complessivamente considerata.
17. Del pari infondato per carenza probatoria è, infine, il ricorso incidentale proposto dal -OMISSIS- controinteressato, che, pertanto, deve essere respinto, in quanto proposto sulla scorta di meri articoli di giornale e rivendicazioni sindacali a fronte dei quali non è neppure in ipotesi configurabile un illecito professionale oggetto di un obbligo dichiarativo a carico della Società ricorrente principale.
18. In conclusione, sulla scorta delle precedenti considerazioni:
- il ricorso principale introduttivo del giudizio deve essere accolto in parte, nei sensi sopra esposti, con conseguente annullamento degli atti e dei provvedimenti impugnati e regressione della procedura di gara alla fase in cui la Stazione appaltante deve effettuare le sue valutazioni discrezionali sulla affidabilità e integrità del -OMISSIS- controinteressato alla luce delle informazioni omesse da parte dello stesso controinteressato;
- i motivi aggiunti proposti dalla Società ricorrente principale devono essere respinti;
- il ricorso incidentale proposto dal -OMISSIS- controinteressato deve essere respinto.
18. Sussistono giusti motivi, avuto riguardo alla peculiarità e complessità delle questioni giuridiche trattate e alla parziale soccombenza reciproca, per disporre la compensazione integrale delle spese di lite tra tutte le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, integrato dai motivi aggiunti, come in epigrafe proposto, e sul ricorso incidentale proposto dal -OMISSIS- controinteressato, così dispone:
- accoglie parzialmente, nei soli termini e limiti di cui in motivazione, il ricorso principale introduttivo del giudizio e, per l’effetto, annulla il provvedimento di aggiudicazione disposto dal Comune di Artena in favore del -OMISSIS- -OMISSIS- S.r.l.– -OMISSIS-S.p.A. in uno con gli ulteriori atti e provvedimenti impugnati, al solo fine della rideterminazione da parte del Comune di Artena in merito all’affidabilità e integrità del -OMISSIS- controinteressato;
- dichiara inefficace il contratto d’appalto stipulato dal Comune di Artena con il predetto -OMISSIS-;
- respinge la domanda di subentro nel contratto d’appalto avanzata dalla Società ricorrente principale;
- respinge i motivi aggiunti proposti in corso di causa dalla Società ricorrente principale;
- respinge il ricorso incidentale proposto dal -OMISSIS- controinteressato.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare le generalità del legale rappresentate della -OMISSIS- S.r.l.
Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del giorno 4 giugno 2025 con l’intervento dei magistrati:
Giuseppe Licheri, Presidente FF
Vincenza Caldarola, Referendario, Estensore
Christian Corbi, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Vincenza Caldarola | Giuseppe Licheri |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.