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Sentenza 26 giugno 2025
Sentenza 26 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 26/06/2025, n. 3022 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 3022 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3196/2025
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE LAVORO in persona del giudice Franco Caroleo, ha pronunciato in nome del popolo italiano la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3196 del Ruolo Generale per l'anno 2025
TRA
, con l'avv. Andrea Sirianni. Parte_1
PARTE ATTRICE
E
Controparte_1
PARTE CONVENUTA CONTUMACE
CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato e ritualmente notificato, la parte attrice ha evocato in giudizio la parte convenuta in epigrafe chiedendo al Tribunale:
“- condannare la C.F. e P.IVA.: in persona del suo Controparte_1 P.IVA_1
Amministratore Unico e legale rappresentante, Sig. residente in [...]
Giuseppe Mazzini n. 46, o del diverso legale rappresentante pro tempore, con sede legale in 00186 Roma (RM), alla
Via Di Monte Giordano n. 36, PEC: a pagare al ricorrente, per le ragioni di cui in Email_1 premessa, la somma lorda complessiva di € 6.016,54 di cui € 1.738,92 a titolo di T.F.R., con rivalutazione monetaria dalle scadenze al saldo effettivo e con interessi sul capitale maggiorato di detta rivalutazione.
- Con vittoria di spese e compensi professionali da distrarre a favore dell'Avv. Andrea Sirianni che ha anticipato le prime e non riscosso le altre”.
La parte convenuta non si è costituita in giudizio rimanendo contumace.
***
1. Il ricorso è fondato e, pertanto, deve essere accolto.
1.1. Secondo l'insegnamento ormai consolidato della Suprema Corte in materia di azione di adempimento contrattuale esperita ex art. 1453 c.c., quale quella oggi in decisione, insegnamento consacrato nella nota pronunzia resa dalle Sezioni Unite n. 13533/2001 (cui si è uniformata tutta la
1 giurisprudenza successiva: cfr. a tal proposito Cass. n. 3373/2010), “in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per
l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 cod. civ. (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione).
Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento” (cfr. anche
Cass. n. 6205/2010).
In questo senso, l'attore ha l'onere di provare esclusivamente il titolo e la sopravvenuta scadenza dell'obbligazione (di pagamento), asseritamente rimasta inadempiuta, e di allegare (meramente) il fatto dell'altrui inadempimento, incombendo poi sulla controparte l'onere di eccepire (e dimostrare) eventuali fatti impeditivi, estintivi o modificativi dell'obbligazione in discorso.
1.2. Gli oneri di dimostrazione gravanti sulla parte attrice hanno incontrato sufficiente soddisfazione sulla scorta della documentazione in atti.
1.3. Con riferimento alla posizione allegativa della parte convenuta, spettava invece a questa dar prova di eventuali fatti impeditivi, estintivi o modificativi della prestazione oggetto di controversia.
Tuttavia, la parte datrice di lavoro, nel rimanere contumace, non ha evidentemente assolto al proprio onere.
1.4. Spetta quindi alla parte attrice la somma richiesta in ricorso, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo, per differenze retributive, secondo i conteggi offerti che il Tribunale ritiene di condividere integralmente, in quanto tengono conto delle buste paga nonché delle previsioni del
CCNL.
2. Le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
- condanna la parte convenuta al pagamento, in favore della parte attrice, della somma lorda di euro
6.016,54 (di cui € 1.738,92 a titolo di T.F.R.), oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo;
2 - condanna la parte convenuta al pagamento, in favore della parte attrice, delle spese processuali, che determina in complessivi euro 118,50 ed euro 3.000,00 per compensi di avvocato oltre IVA, CPA e rimborso ex art. 2 d.m. n. 55/2014, da distrarsi in favore del difensore antistatario.
Milano, 26.06.2025
Il giudice
Franco Caroleo
3
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE LAVORO in persona del giudice Franco Caroleo, ha pronunciato in nome del popolo italiano la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3196 del Ruolo Generale per l'anno 2025
TRA
, con l'avv. Andrea Sirianni. Parte_1
PARTE ATTRICE
E
Controparte_1
PARTE CONVENUTA CONTUMACE
CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato e ritualmente notificato, la parte attrice ha evocato in giudizio la parte convenuta in epigrafe chiedendo al Tribunale:
“- condannare la C.F. e P.IVA.: in persona del suo Controparte_1 P.IVA_1
Amministratore Unico e legale rappresentante, Sig. residente in [...]
Giuseppe Mazzini n. 46, o del diverso legale rappresentante pro tempore, con sede legale in 00186 Roma (RM), alla
Via Di Monte Giordano n. 36, PEC: a pagare al ricorrente, per le ragioni di cui in Email_1 premessa, la somma lorda complessiva di € 6.016,54 di cui € 1.738,92 a titolo di T.F.R., con rivalutazione monetaria dalle scadenze al saldo effettivo e con interessi sul capitale maggiorato di detta rivalutazione.
- Con vittoria di spese e compensi professionali da distrarre a favore dell'Avv. Andrea Sirianni che ha anticipato le prime e non riscosso le altre”.
La parte convenuta non si è costituita in giudizio rimanendo contumace.
***
1. Il ricorso è fondato e, pertanto, deve essere accolto.
1.1. Secondo l'insegnamento ormai consolidato della Suprema Corte in materia di azione di adempimento contrattuale esperita ex art. 1453 c.c., quale quella oggi in decisione, insegnamento consacrato nella nota pronunzia resa dalle Sezioni Unite n. 13533/2001 (cui si è uniformata tutta la
1 giurisprudenza successiva: cfr. a tal proposito Cass. n. 3373/2010), “in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per
l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 cod. civ. (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione).
Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento” (cfr. anche
Cass. n. 6205/2010).
In questo senso, l'attore ha l'onere di provare esclusivamente il titolo e la sopravvenuta scadenza dell'obbligazione (di pagamento), asseritamente rimasta inadempiuta, e di allegare (meramente) il fatto dell'altrui inadempimento, incombendo poi sulla controparte l'onere di eccepire (e dimostrare) eventuali fatti impeditivi, estintivi o modificativi dell'obbligazione in discorso.
1.2. Gli oneri di dimostrazione gravanti sulla parte attrice hanno incontrato sufficiente soddisfazione sulla scorta della documentazione in atti.
1.3. Con riferimento alla posizione allegativa della parte convenuta, spettava invece a questa dar prova di eventuali fatti impeditivi, estintivi o modificativi della prestazione oggetto di controversia.
Tuttavia, la parte datrice di lavoro, nel rimanere contumace, non ha evidentemente assolto al proprio onere.
1.4. Spetta quindi alla parte attrice la somma richiesta in ricorso, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo, per differenze retributive, secondo i conteggi offerti che il Tribunale ritiene di condividere integralmente, in quanto tengono conto delle buste paga nonché delle previsioni del
CCNL.
2. Le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
- condanna la parte convenuta al pagamento, in favore della parte attrice, della somma lorda di euro
6.016,54 (di cui € 1.738,92 a titolo di T.F.R.), oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo;
2 - condanna la parte convenuta al pagamento, in favore della parte attrice, delle spese processuali, che determina in complessivi euro 118,50 ed euro 3.000,00 per compensi di avvocato oltre IVA, CPA e rimborso ex art. 2 d.m. n. 55/2014, da distrarsi in favore del difensore antistatario.
Milano, 26.06.2025
Il giudice
Franco Caroleo
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