Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Latina, sez. I, sentenza 05/01/2026, n. 9
CGT1
Sentenza 5 gennaio 2026

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  • Accolto
    Mancato rispetto del contraddittorio preliminare

    La Corte ha accolto il ricorso, ritenendo che la condotta della concessionaria, che ha rettificato l'avviso solo a seguito dell'instaurazione del giudizio e in sede di riesame, dimostra il mancato rispetto del contraddittorio preventivo. La Corte ha inoltre richiamato l'art. 6 bis della legge 212/2000, introdotto dal D. Lvo 219/2023, che prevede un generalizzato obbligo al contraddittorio preventivo a pena di annullabilità degli atti impugnabili, entrato in vigore prima della notifica dell'atto impugnato.

  • Altro
    Violazione del principio "chi inquina paga"

    La Corte ha ritenuto assorbito questo motivo di ricorso dall'accoglimento del primo motivo relativo al mancato contraddittorio preventivo.

  • Altro
    Illegittimità dell'atto per mancata considerazione dei versamenti eseguiti

    La Corte ha ritenuto che questo motivo sia stato assorbito dall'accoglimento del primo motivo relativo al mancato contraddittorio preventivo.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Latina, sez. I, sentenza 05/01/2026, n. 9
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Latina
    Numero : 9
    Data del deposito : 5 gennaio 2026

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