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Sentenza 5 gennaio 2026
Sentenza 5 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Latina, sez. I, sentenza 05/01/2026, n. 9 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Latina |
| Numero : | 9 |
| Data del deposito : | 5 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 9/2026
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di LATINA Sezione 1, riunita in udienza il 01/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
FERRARA COSTANTINO, Presidente e Relatore
MATTEI FABIO, Giudice
AQUINO VINCENZO, Giudice
in data 01/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 732/2025 depositato il 17/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Tre Esse Italia Srl - 01625840606
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 539 TARI 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1089/2025 depositato il
10/12/2025 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: si riporta al ricorso ed insiste per l'accoglimento dello stesso
Resistente/Appellato: nel riportarsi ai propri scritti difensivi si oppone
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La ricorrente società Ricorrente_1 Srl conviene in giudizio la Tre Esse Italia Spa, concessionaria del Comune di Ponza, proponendo ricorso all'avviso di accertamento n. 539 (a.i. 2019) relativo al mancato pagamento della Tari per il suddetto ente comunale, notificato il 25/03/2025.
La ricorrente premette di svolgere attività stagionale di ormeggio e custodia di imbarcazioni, attività che svolge per soli 5 mesi l'anno (da maggio a settembre), per un totale di 153 giorni. Rappresenta che l'atto, recuperante un totale di euro 47.777,00, si riferisce a tre utenze alla stessa intestate e così distinte: un ufficio con ubicazione in Indirizzo_1, con mq 2 di superficie, una durata di 365 gg, applicando la tariffa di € 4,76 per la parte fissa e di € 2,23 per la parte variabile, per un totale così di
€ 14,70, uno specchio d'acqua con ubicazione in Indirizzo_1, con mq 2.500 di superficie, una durata di 153 gg, applicando la tariffa di € 7,73 per la parte fissa e di € 3,61 per la parte variabile, per un totale così di € 12.489,18 ed uno specchio d'acqua e annessi pontili e altre superfici con ubicazione in Indirizzo_1, con mq 3.034 di superficie, una durata di 153 gg, applicando la tariffa di € 10,30 per la parte fissa e di € 4,82 per la parte variabile, per un totale così di € 20.207,49.
Ciò posto, la ricorrente affida l'impugnativa in primis alla censura volta a sostenere il mancato rispetto dell'obbligo del contraddittorio preliminare all'avviso di accertamento, che avrebbe dovuto essere osservato dall'ente anche nel caso di accertamento tributi locali come quello di specie.
In secondo luogo la parte invoca la violazione del principio “chi inquina paga” di cui all'art. 1 comma 652
Legge 147/2013, in quanto la tariffa applicata sarebbe eccessiva e sproporzionata rispetto alla produttività dei rifiuti nel caso di specie, da cui la richiesta al Giudice adito di disapplicazione di quella tariffa in forza di quanto previsto dall'art. 7 D. Lvo 546/92. Conclude riferendo, altresì, la illegittimità dell'atto anche alla mancata considerazione dei versamenti eseguiti dalla società in adempimento del tributo preteso.
Risulta costituito il concessionario Resistente_1 che ci tiene in primis a rappresentare di aver comunque parzialmente sgravato l'atto impugnato a seguito di riesame della posizione della contribuente rispetto ai versamenti nelle more eseguiti per i quali procedeva, dunque, alla rettifica degli importi portati dall'Avviso di accertamento n. 539 con Provvedimento Prot. n. U25/4393 del 28.07.2025. Nel merito, chiede tuttavia il rigetto del ricorso ritenendo infondate le doglianze di parte tese sia all'eccepito difetto di un contraddittorio preventivo e sia relative alla errata quantificazione delle superfici assoggettabili, chiedendo, quindi, la conferma dell'atto impugnato.
Deposita memoria, in replica alle deduzioni della Tre Esse, la ricorrente, insistendo per l'accoglimento del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso merita l'accoglimento, anche sulla scorta di quanto illustrato dall'ente costituito nelle proprie controdeduzioni. A ben vedere, proprio rispetto al primo motivo di ricorso, relativo alla omessa attivazione del contraddittorio preventivo rispetto alla emanazione dell'atto opposto, è la stessa concessionaria ad affermare che “nelle more del presente giudizio” e solo “a seguito del ricorso introduttivo” e “in sede di riesame della posizione ed ulteriori verifiche e riscontri” essa procedeva alla rettifica degli importi portati dall'Avviso di accertamento n. 539.
Orbene, a parere di questa Corte, tale condotta si espone evidentemente a quanto censurato dalla ricorrente proprio nel principale motivo di ricorso: sostanzialmente, laddove un contraddittorio fosse stato garantito, l'ufficio avrebbe senz'altro considerato quanto meno i versamenti del tributo poi revisionati solo a contenzioso ormai instaurato.
La diretta emanazione dell'avviso, quindi, ha visto la parte costretta ad instaurare il presente giudizio, solo nel corso del quale venivano effettuate dall'ente impositore le quanto mai rilevanti verifiche volte proprio a controllare degli avvenuti pagamenti che, difatti, portavano la Tre Esse a delle rettifiche sull'avviso.
Coglie quindi nel segno, ed in via assorbente rispetto all'accoglimento del ricorso, l'eccepita illegittimità dell'atto per omessa attivazione del contraddittorio preventivo.
Vero è, come sostenuto da parte resistente, che il tributo locale di specie non è un tributo armonizzato per il quale, in ossequio ai dettami eurounionali, debbe essere garantito il contraddittorio endoprocedimentale, eppure non viene in tale tesi considerata la nuova normativa, ben illustrata nelle memorie di parte ricorrente, relativa alla introduzione nel nostro stesso ordinamento di un generalizzato obbligo al contraddittorio.
L'art. 6 dello Statuto dei diritti del contribuente (legge 212/2000) è volto a garantire al contribuente la piena conoscenza degli atti fiscali che lo riguardano e a semplificare il rapporto con l'amministrazione finanziaria.
L'art. 6 bis legge 212/2000, poi, introdotto dal D. Lvo 219/2023 prevede che “Salvo quanto previsto dal comma 2, tutti gli atti autonomamente impugnabili dinanzi agli organi della giurisdizione tributaria sono preceduti, a pena di annullabilità, da un contraddittorio informato ed effettivo ai sensi del presente articolo”.
Con il secondo comma (dell'art. 6 bis citato) erano previsti quel tipo di atti per i quali non scattava tale obbligo generalizzato.
Considerata l'entrata in vigore del principio del contraddittorio endoprocedimentale sin dal 2024, è evidente che l'atto odierno, notificato nel 2025, avrebbe dovuto attenervisi, a prescindere da quanto sostenuto dal resistente in merito all'armonizzazione tributaria che non coinvolgerebbe il tributo locale de quo, poiché, tale posizione non considera l'entrata in vigore la riforma fiscale introdotta in proposito dal D.
Lvo 219/2023 che dal 18/01/2024 introduceva dunque l'obbligo generalizzato del contraddittorio preventivo, per il quale l'avviso di accertamento oggi impugnato neppure rientrava tra gli atti ex lege dallo stesso esclusi. Spese a carico della parte soccombente liquidate in euro 1.500,00 oltre accessori di legge
P.Q.M.
La Corte di Giustizia di I grado di Latina accoglie il ricorso, come da motivazione, e condanna l'ente resistente alle spese di lite, liquidate in euro 1.500 oltre oneri di legge. Il Giudice relatore Costantino
Ferrara
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di LATINA Sezione 1, riunita in udienza il 01/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
FERRARA COSTANTINO, Presidente e Relatore
MATTEI FABIO, Giudice
AQUINO VINCENZO, Giudice
in data 01/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 732/2025 depositato il 17/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Tre Esse Italia Srl - 01625840606
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 539 TARI 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1089/2025 depositato il
10/12/2025 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: si riporta al ricorso ed insiste per l'accoglimento dello stesso
Resistente/Appellato: nel riportarsi ai propri scritti difensivi si oppone
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La ricorrente società Ricorrente_1 Srl conviene in giudizio la Tre Esse Italia Spa, concessionaria del Comune di Ponza, proponendo ricorso all'avviso di accertamento n. 539 (a.i. 2019) relativo al mancato pagamento della Tari per il suddetto ente comunale, notificato il 25/03/2025.
La ricorrente premette di svolgere attività stagionale di ormeggio e custodia di imbarcazioni, attività che svolge per soli 5 mesi l'anno (da maggio a settembre), per un totale di 153 giorni. Rappresenta che l'atto, recuperante un totale di euro 47.777,00, si riferisce a tre utenze alla stessa intestate e così distinte: un ufficio con ubicazione in Indirizzo_1, con mq 2 di superficie, una durata di 365 gg, applicando la tariffa di € 4,76 per la parte fissa e di € 2,23 per la parte variabile, per un totale così di
€ 14,70, uno specchio d'acqua con ubicazione in Indirizzo_1, con mq 2.500 di superficie, una durata di 153 gg, applicando la tariffa di € 7,73 per la parte fissa e di € 3,61 per la parte variabile, per un totale così di € 12.489,18 ed uno specchio d'acqua e annessi pontili e altre superfici con ubicazione in Indirizzo_1, con mq 3.034 di superficie, una durata di 153 gg, applicando la tariffa di € 10,30 per la parte fissa e di € 4,82 per la parte variabile, per un totale così di € 20.207,49.
Ciò posto, la ricorrente affida l'impugnativa in primis alla censura volta a sostenere il mancato rispetto dell'obbligo del contraddittorio preliminare all'avviso di accertamento, che avrebbe dovuto essere osservato dall'ente anche nel caso di accertamento tributi locali come quello di specie.
In secondo luogo la parte invoca la violazione del principio “chi inquina paga” di cui all'art. 1 comma 652
Legge 147/2013, in quanto la tariffa applicata sarebbe eccessiva e sproporzionata rispetto alla produttività dei rifiuti nel caso di specie, da cui la richiesta al Giudice adito di disapplicazione di quella tariffa in forza di quanto previsto dall'art. 7 D. Lvo 546/92. Conclude riferendo, altresì, la illegittimità dell'atto anche alla mancata considerazione dei versamenti eseguiti dalla società in adempimento del tributo preteso.
Risulta costituito il concessionario Resistente_1 che ci tiene in primis a rappresentare di aver comunque parzialmente sgravato l'atto impugnato a seguito di riesame della posizione della contribuente rispetto ai versamenti nelle more eseguiti per i quali procedeva, dunque, alla rettifica degli importi portati dall'Avviso di accertamento n. 539 con Provvedimento Prot. n. U25/4393 del 28.07.2025. Nel merito, chiede tuttavia il rigetto del ricorso ritenendo infondate le doglianze di parte tese sia all'eccepito difetto di un contraddittorio preventivo e sia relative alla errata quantificazione delle superfici assoggettabili, chiedendo, quindi, la conferma dell'atto impugnato.
Deposita memoria, in replica alle deduzioni della Tre Esse, la ricorrente, insistendo per l'accoglimento del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso merita l'accoglimento, anche sulla scorta di quanto illustrato dall'ente costituito nelle proprie controdeduzioni. A ben vedere, proprio rispetto al primo motivo di ricorso, relativo alla omessa attivazione del contraddittorio preventivo rispetto alla emanazione dell'atto opposto, è la stessa concessionaria ad affermare che “nelle more del presente giudizio” e solo “a seguito del ricorso introduttivo” e “in sede di riesame della posizione ed ulteriori verifiche e riscontri” essa procedeva alla rettifica degli importi portati dall'Avviso di accertamento n. 539.
Orbene, a parere di questa Corte, tale condotta si espone evidentemente a quanto censurato dalla ricorrente proprio nel principale motivo di ricorso: sostanzialmente, laddove un contraddittorio fosse stato garantito, l'ufficio avrebbe senz'altro considerato quanto meno i versamenti del tributo poi revisionati solo a contenzioso ormai instaurato.
La diretta emanazione dell'avviso, quindi, ha visto la parte costretta ad instaurare il presente giudizio, solo nel corso del quale venivano effettuate dall'ente impositore le quanto mai rilevanti verifiche volte proprio a controllare degli avvenuti pagamenti che, difatti, portavano la Tre Esse a delle rettifiche sull'avviso.
Coglie quindi nel segno, ed in via assorbente rispetto all'accoglimento del ricorso, l'eccepita illegittimità dell'atto per omessa attivazione del contraddittorio preventivo.
Vero è, come sostenuto da parte resistente, che il tributo locale di specie non è un tributo armonizzato per il quale, in ossequio ai dettami eurounionali, debbe essere garantito il contraddittorio endoprocedimentale, eppure non viene in tale tesi considerata la nuova normativa, ben illustrata nelle memorie di parte ricorrente, relativa alla introduzione nel nostro stesso ordinamento di un generalizzato obbligo al contraddittorio.
L'art. 6 dello Statuto dei diritti del contribuente (legge 212/2000) è volto a garantire al contribuente la piena conoscenza degli atti fiscali che lo riguardano e a semplificare il rapporto con l'amministrazione finanziaria.
L'art. 6 bis legge 212/2000, poi, introdotto dal D. Lvo 219/2023 prevede che “Salvo quanto previsto dal comma 2, tutti gli atti autonomamente impugnabili dinanzi agli organi della giurisdizione tributaria sono preceduti, a pena di annullabilità, da un contraddittorio informato ed effettivo ai sensi del presente articolo”.
Con il secondo comma (dell'art. 6 bis citato) erano previsti quel tipo di atti per i quali non scattava tale obbligo generalizzato.
Considerata l'entrata in vigore del principio del contraddittorio endoprocedimentale sin dal 2024, è evidente che l'atto odierno, notificato nel 2025, avrebbe dovuto attenervisi, a prescindere da quanto sostenuto dal resistente in merito all'armonizzazione tributaria che non coinvolgerebbe il tributo locale de quo, poiché, tale posizione non considera l'entrata in vigore la riforma fiscale introdotta in proposito dal D.
Lvo 219/2023 che dal 18/01/2024 introduceva dunque l'obbligo generalizzato del contraddittorio preventivo, per il quale l'avviso di accertamento oggi impugnato neppure rientrava tra gli atti ex lege dallo stesso esclusi. Spese a carico della parte soccombente liquidate in euro 1.500,00 oltre accessori di legge
P.Q.M.
La Corte di Giustizia di I grado di Latina accoglie il ricorso, come da motivazione, e condanna l'ente resistente alle spese di lite, liquidate in euro 1.500 oltre oneri di legge. Il Giudice relatore Costantino
Ferrara