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Sentenza 27 giugno 2025
Sentenza 27 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 27/06/2025, n. 3038 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 3038 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO
VERBALE DI UDIENZA DI DISCUSSIONE
CON SENTENZA CONTESTUALE
Il giorno 27/06/2025 innanzi al Giudice Onorario, Dott.ssa Carmela Fachile, chiamato il procedimento iscritto al n. 12387/2023 RGL, promosso da
Parte_1 contro
SEDE LEGALE ROMA CP_1
alle ore 10.01 sono presenti l'avv. Canto Leonardo per parte ricorrente nonché l'avv. Abbate
Michele in sostituzione dell'avv. Delia Cernigliaro per la parte resistente.
I procuratori concludono riportandosi alle difese e domande di cui ai rispettivi atti e chiedono che la causa venga decisa
Il Giudice Onorario si ritira in camera di consiglio
*********************
Successivamente, alle ore 16.10 all'esito della camera di consiglio, nessuno presente, ritenuta la causa matura per la decisione, pronuncia la sentenza che allega al presente verbale, quale parte integrante dello stesso, dando lettura del dispositivo e dei motivi in fatto e diritto della decisione
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO in funzione di giudice del lavoro e in persona del Giudice Onorario, Dott.ssa Carmela Fachile
pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 12387 / 2023 del Ruolo Generale Lavoro
TRA
nata a [...] il [...] C.F. C.F. ivi residente in [...]C.F._1
Via Alfano Antonino n.4, rappresentata e difesa dall'avv. Leonardo Canto per mandato in atti
Ricorrente
C O N T R O
in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede legale in Roma, via Ciro il CP_1
Grande 21, rappresentato e difeso dall' avv. Delia Cernigliaro, per mandato in atti.
Resistente
oggetto: assegno sociale conclusioni delle parti: come da verbale d'udienza del 27/06/2025
DISPOSITIVO
Il Giudice, definitivamente pronunciando,
in accoglimento del ricorso
- Dichiara il diritto di a percepire l'assegno sociale a decorrere da gennaio 2023; Parte_1
- Condanna l' al pagamento dei ratei di assegno sociale con predetta decorrenza nella misura CP_1
prevista dalla legge, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria sui singoli ratei dalle rispettive scadenze al saldo;
- Condanna l' alla rifusione delle spese di lite che liquida in complessivi €.2540,00 per compensi CP_1
professionali, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA, con distrazione in favore del procuratore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 14/10/2023, conveniva in giudizio l' per Parte_1 CP_1
chiedere il riconoscimento del diritto all'assegno sociale a decorrere da gennaio 2023, con condanna dell' al pagamento della prestazione. CP_2
A sostegno del ricorso deduceva di aver presentato, in data 12/12/2022, domanda di assegno sociale che l'Istituto aveva respinto con la seguente motivazione “La signora ha donato alla figlia un bene in affitto quindi frutto di reddito che risulta abitato ad oggi dallo stesso inquilino.”
Eccepiva l'illegittimità del provvedimento di reiezione atteso che l'unico reddito di cui godeva era costituito dall'assegno divorzile dell'ammontare di euro 265,00 mensili.
L' , ritualmente costituitosi in giudizio, contestava la domanda chiedendone il rigetto per carenza CP_1
di prova dei requisiti di legge. In particolare eccepiva che in ordine alla domanda di assegno sociale per l'anno 2022, il contratto di locazione stipulato dalla ricorrente per un immobile di sua proprietà
non fosse né cessato, né risultasse modificato il nome del concedente la locazione: “Quanto alle deduzioni avversarie di avvenuta donazione dell'immobile locato alla figlia, si esprimono le seguenti considerazioni, in punto di fatto e di diritto: anzitutto, come già detto e provato, i proventi della locazione, ancora nell'anno 2022, vengono intestati a nome della concedente . In Parte_1
secondo luogo, con l'essersi privata del bene, la donante manifesta una condizione di autosufficienza economica incompatibile con il requisito dello stato di bisogno, che costituisce il fondamento giuridico dell'assegno sociale (cfr. art. 3 comma 6 della legge 8 Agosto 1995 n. 335).
La causa, senza alcuna istruttoria, sulle conclusioni delle parti viene decisa all'odierna udienza.
La domanda è fondata e merita accoglimento. In punto di diritto, va rilevato che la legge istitutiva dell'assegno sociale, L. 335/1995, prevede, all'art. 3 comma 6, che “Con effetto dal 1° gennaio 1996, in luogo della pensione sociale e delle relative maggiorazioni, ai cittadini italiani, residenti in Italia, che abbiano compiuto 65 anni e si trovino nelle condizioni reddituali di cui al presente comma è corrisposto un assegno di base non reversibile fino ad un ammontare annuo netto da imposta pari, per il 1996, a lire 6.240.000,
denominato assegno sociale.
Se il soggetto possiede redditi propri l'assegno è attribuito in misura ridotta fino a concorrenza dell'importo predetto, se non coniugato, ovvero fino al doppio del predetto importo, se coniugato, ivi computando il reddito del coniuge comprensivo dell'eventuale assegno sociale di cui il medesimo sia titolare. I successivi incrementi del reddito oltre il limite massimo danno luogo alla sospensione dell'assegno sociale. Il reddito è costituito dall'ammontare dei redditi coniugali, conseguibili nell'anno solare di riferimento. L'assegno è erogato con carattere di provvisorietà sulla base della dichiarazione rilasciata dal richiedente ed è conguagliato, entro il mese di luglio dell'anno successivo, sulla base della dichiarazione dei redditi effettivamente percepiti. Alla formazione del reddito concorrono i redditi, al netto dell'imposizione fiscale e contributiva, di qualsiasi natura, ivi compresi quelli esenti da imposte e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva, nonché gli assegni alimentari corrisposti a norma del codice civile, Non si computano nel reddito i trattamenti di fine rapporto comunque denominati, le anticipazioni sui trattamenti stessi, le competenze arretrate soggette a tassazione separata, nonché il proprio assegno e il reddito della casa di abitazione. Agli effetti del conferimento dell'assegno non concorre a formare reddito la pensione liquidata secondo il sistema contributivo ai sensi dell'articolo 1, comma 6, a carico di gestioni ed enti previdenziali pubblici e privati che gestiscono forme pensionistiche obbligatorie in misura corrispondente ad un terzo della pensione medesima e comunque non oltre un terzo dell'assegno sociale…”.
Dalla disposizione succitata emerge, pertanto, che l'accesso al beneficio economico è riservato a quei soggetti che dimostrino il possesso congiunto dei requisiti anagrafici e reddituali. Orbene dalla documentazione allegata agli atti, emerge in capo alla ricorrente la sussistenza del requisito anagrafico e la percezione di un reddito complessivo inferiore alla soglia fissata dalla legge.
Invero in ordine alla percezione dei canoni di locazione contestata dall' , risulta, ex actis, CP_2
certificazione della agenzia delle entrate attestante il subentro del nuovo proprietario nel contratto di locazione in oggetto e relativa cessione da parte della ricorrente, alla data del 14.7.2022, risulta altresì che per l'anno 2022 la stessa era titolare di un reddito complessivo pari ad 2.700 ( canoni di affitto per l'immobile da Gennaio a Giugno) e di nessun reddito per l'anno 2023 e 2024 (ad esclusione dell' assegno divorzile di €. 265,00 mensili.)
L' sul punto ha contestato il diritto della ricorrente per carenza dello stato di bisogno, avendo CP_1
donato l'immobile locato alla figlia, privandosi di una fonte di reddito.
La Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con la sentenza 15/09/2021 n° 24954 ha ormai chiarito che il diritto alla corresponsione dell'assegno sociale ex art. 3, comma 6, l. n. 335/1995, prevede come unico requisito lo stato di bisogno effettivo del titolare, desunto dalla condizione oggettiva dell'assenza di redditi o dell'insufficienza di quelli percepiti in misura inferiore al limite massimo stabilito dalla legge, senza che assuma rilevanza che lo stato di bisogno debba essere anche incolpevole “ né nella lettera né nella ratio della L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 6, sussiste alcuna indicazione circa il fatto che lo stato di bisogno, per essere normativamente rilevante, debba essere anche incolpevole: al contrario, la condizione legittimante per l'accesso alla prestazione assistenziale rileva nella sua mera oggettività. La previsione secondo cui il reddito rilevante ai fini del diritto all'assegno "e' costituito dall'ammontare dei redditi (...) conseguibili nell'anno solare di riferimento" dev'essere infatti interpretata in stretta connessione con quella immediatamente successiva, secondo cui, come appena ricordato, l'assegno "e' erogato con carattere di provvisorietà
sulla base della dichiarazione rilasciata dal richiedente ed è conguagliato (...) sulla base della dichiarazione dei redditi effettivamente percepiti": vale a dire che all'assistito è richiesto soltanto di formulare una prognosi riguardante i redditi percepibili in relazione allo stato di fatto e di diritto esistente al momento della domanda, fermo restando che la corresponsione effettiva dell'assegno dovrà essere parametrata a ciò che di tali redditi risulti "effettivamente percepito".
Si deve piuttosto aggiungere che tale conclusione s'impone in ragione del fatto che il sistema di sicurezza sociale delineato dalla Costituzione non consente di ritenere in via generale che l'intervento pubblico a favore dei bisognosi abbia carattere sussidiario, ossia che possa aver luogo solo nel caso in cui manchino obbligati al mantenimento e/o agli alimenti in grado di provvedervi: basti ricordare che l'art. 3 Cost., comma 2, prefigura un generale impegno a rimuovere gli ostacoli che impediscono il pieno sviluppo della persona umana;
che l'art. 38, enuncia il diritto di ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere al mantenimento e all'assistenza sociale;
che l'art. 32, nell'attribuire il diritto alla salute ad ogni individuo, assicura cure gratuite agli indigenti;
che l'art. 34, prevede che il diritto allo studio debba essere assicurato in modo che i capaci e meritevoli,
anche se privi di mezzi, possano raggiungere i più alti gradi dell'istruzione; che gli artt. 31 e 37,
delineano forme ampie e generalizzate di protezione per la maternità, l'infanzia e la gioventù, di aiuto e sostegno alla famiglia, nell'adempimento dei suoi compiti, e di tutela e garanzia per la madre lavoratrice e l'adolescente lavoratore. Ciò vale quanto dire che il rapporto tra prestazioni pubbliche di assistenza e obbligazioni familiari a contenuto latamente alimentare va costruito sempre in relazione alla speciale disciplina che istituisce e regola la prestazione che si considera, alla quale sola bisogna riferirsi per comprendere in che modo sulla sua corresponsione possa incidere la sussistenza di eventuali obbligati al mantenimento e/o agli alimenti: opinare il contrario equivarrebbe appunto a supporre che l'obbligo dello Stato di provvedere ai bisognosi sussiste solo in via sussidiaria, ciò che, escludendo in radice ogni possibilità di libera scelta tra le due forme di protezione, finirebbe per lasciare tali soggetti alla merce' delle vischiosità dei rapporti familiari,
impedendo alla collettività di garantirne la personalità, l'autonomia e la stessa dignità, in spregio alla lettera e all'intonazione dei principi costituzionali dianzi ricordati. Ne' ciò è d'ostacolo all'eventuale accertamento in concreto di condotte fraudolente che, simulando artificiosamente situazioni di bisogno, siano volte a profittare della pubblica assistenza: si deve semmai rimarcare che, in mancanza di prove (anche presuntive) in tal senso, non si può negare la corresponsione dell'assegno sociale a chi, pur avendo astrattamente diritto ad un reddito derivante da un altrui obbligo di mantenimento e/o di alimenti, non l'abbia in concreto e per qualsivoglia motivo percepito;
e ciò, come detto, per ragioni di stretto diritto positivo, correlate alle scelte discrezionalmente operate dal legislatore nel formularne la disciplina. “
La Corte di Cassazione civile, Sez. lav., con la sentenza 13 marzo 2023, n. 7235 ha ribadito che ciò
che rileva, ai fini del riconoscimento della prestazione, è la mera oggettività dello stato bisogno anche quando dipenda da una scelta volontaria avente ad oggetto la donazione di proprietà immobiliari che,
astrattamente, avrebbero potuto essere fonte di reddito. “A sostegno di tale conclusione, si è rilevato che non vi è, né nella lettera né nella ratio dell'art. 3, comma 6, l. n. 335/1995, alcuna indicazione circa il fatto che lo stato di bisogno debba essere anche incolpevole, rilevando al contrario nella sua mera oggettività di impossidenza di redditi al di sotto della soglia prevista dalla legge (così già Cass.
n. 14513 del 2020), e che, non consentendo il sistema di sicurezza sociale delineato dalla Costituzione
di ritenere in via generale che l'intervento pubblico a favore dei bisognosi abbia carattere sussidiario,
ossia che possa aver luogo solo nel caso in cui manchino obbligati al mantenimento e/o agli alimenti in grado di provvedervi, il rapporto tra prestazioni pubbliche di assistenza e obbligazioni familiari a contenuto latamente alimentare va costruito sempre in relazione alla speciale disciplina che istituisce e regola la prestazione che si considera, alla quale sola bisogna riferirsi per comprendere in che modo sulla sua corresponsione possa incidere la sussistenza di eventuali obbligati al mantenimento e/o agli alimenti, salvo ovviamente l'eventuale accertamento in concreto di condotte fraudolente che,
simulando artificiosamente situazioni di bisogno, siano volte a profittare della pubblica assistenza
(così Cass. n. 24954 del 2021, cit., in motivazione).
Tali principi vanno qui ribaditi anche con riferimento al caso di specie, in cui la condizione di impossidenza, invece di essere conseguenza di una rinuncia all'esercizio di un diritto come nel caso deciso da Cass. n. 24954 del 2021, cit., derivi da una scelta volontaria avente ad oggetto la donazione di proprietà immobiliari che, astrattamente, avrebbero potuto essere fonte di reddito. Di talché, non essendo nemmeno in discussione che la condotta dell'odierno ricorrente abbia avuto quei connotati fraudolenti che soli potrebbero rilevare ai fini dell'esclusione del diritto all'assegno, il ricorso va accolto e, cassata la sentenza impugnata, la causa va rinviata alla Corte d'appello di Napoli, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.
Alla luce dei superiori principi che questo decidente intende condividere, anche ai fini della soluzione della presente controversia, in assenza di qualsiasi elemento comprovante il carattere fraudolento della condotta della ricorrente, la circostanza che nell'anno 2022 la stessa abbia donato un immobile alla propria figlia, sia del tutto irrilevante ai fini del suo diritto alla prestazione in contestazione,
ricorrendone gli ulteriori requisiti di legge.
In conclusione, la domanda va accolta dichiarando il diritto della ricorrente a beneficiare dell'assegno sociale nella misura di legge con condanna dell' al pagamento della prestazione a decorrere da CP_1
gennaio 2023, oltre accessori di legge.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo, con distrazione in favore del procuratore di parte ricorrente.
P.Q.M.
Come in epigrafe
Così deciso in Palermo il 27.6.2025
Il Giudice Onorario
Carmela Fachile