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Sentenza 21 febbraio 2025
Sentenza 21 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 21/02/2025, n. 1178 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 1178 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
Sezione Persona e Famiglia - Minorenni
La Corte, composta dai magistrati: dott. Sofia Rotunno Presidente dott. Francesca Romana Salvadori Consigliere dott. Gabriele Sordi Consigliere rel. riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di secondo grado iscritta al n. 4774 del ruolo generale dell'anno 2023, vertente tra nato a [...] il [...] ( ) e residente Parte_1 C.F._1
a Bellegra in Contrada Cerquetta n.20, rapp.to e difeso dall' Avv. Massimo Pizzuti
e dall' Avv. Patrizia Cola ed elett.te do.to presso il loro studio in via San Martino
Annunziata n. 16; appellante e nata a [...] il [...], residente in [...]Controparte_1
Romano (Rm), Via Ara De' Santi n. 48, c.f. elettivamente C.F._2
domiciliata in 00154 Roma, Piazza Giovanni da Verrazzano 46, presso lo studio dell'Avv. Gianluca Simeoni che la rappresenta e difende;
appellata con la partecipazione del Procuratore Generale.
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 1058/23 emessa dal Tribunale di Tivoli il 3.8.23 a definizione del procedimento di separazione coniugale n. 5959/16.
Conclusioni
: Dichiarare, in accoglimento della riconvenzionale di addebito Parte_1
proposta dal marito nei confronti della moglie, la separazione coniugale dei coniugi
e per colpa della moglie, disponendo che ognuno Parte_1 Controparte_1
provveda autonomamente al proprio mantenimento con decorrenza dalla domanda ovvero dalla data di deposito del ricorso per separazione.
1 In via subordinata:
Nella remota ipotesi di conferma del capo della sentenza nella parte in cui rigetta
l'istanza di addebito della separazione, richiesta dal marito a carico della moglie, disporre che ognuno provveda al proprio mantenimento o comunque ridurre
l'importo attribuito dal Tribunale per l'assegno di mantenimento ad euro 100,00 o al diverso importo che sarà ritenuto di giustizia, dalla domanda o dal deposito del ricorso di separazione.
In ogni caso: Con vittoria di spese e compensi di lite oltre accessori di entrambi i gradi di giudizio.
Voglia l'On.le Corte adita, respinta ogni contraria istanza, Controparte_1
confermare integralmente la sentenza impugnata, con vittoria delle spese di lite.
_ _ _
Con proprio ricorso depositato il 22.11.2026 adiva il Tribunale Controparte_1
di Tivoli chiedendo la separazione dal coniuge con il quale aveva contratto Pt_1
matrimonio in Olevano Romano il 25.7.2009 (la coppia non ha avuto prole) chiedendo l'assegnazione della casa coniugale e l'attribuzione di un assegno di mantenimento di euro 500,00 mensili.
All'udienza Presidenziale il marito non si presentava (di seguito egli avrebbe lamentato che la notifica del ricorso introduttivo era stata effettuata nelle mani di persona dichiaratasi con lui convivente mentre egli viveva da solo).
All'esito di detta udienza il Presidente f.f. poneva a carico del marito un assegno di mantenimento a favore della moglie di euro 300 mensili, stante il riferito stato di disoccupazione della stessa.
All'udienza di comparizione si costituiva il il quale, non opponendosi alla Pt_1
domanda di separazione, chiedeva la revoca dei provvedimenti temporanei assunti, contestava di avere allontanato la moglie dalla casa coniugale per avere lei abbandonato il tetto coniugale avendo intessuto una relazione extra coniugale con il suo attuale compagno, contestava altresì l'assenza di redditi dalla stessa sostenuta per avere invece sempre svolto attività lavorative. Concludeva, dunque, chiedendo dichiararsi la separazione coniugale con addebito alla moglie e che ognuno provvedesse al proprio mantenimento.
La a seguito della domanda riconvenzionale formulata dal marito per l' CP_1 addebito a lei della separazione, all'udienza del 14.3.2018 avanzava una reconventio
2 reconventionis di addebito della separazione al marito alla quale il resistente si opponeva per la tardività della sua proposizione.
Il Giudice istruttore, non ritenendo di dover apportare modifiche ai provvedimenti presidenziali, procedeva a raccogliere la prova orale, per interpello e per testi, e il
Tribunale, con la sentenza definitiva, dichiarava la separazione personale dei coniugi, respingeva la domanda di addebito avanzata dal e poneva a suo Pt_1
carico un assegno di mantenimento in favore della moglie di euro 350,oo mensili.
Ha proposto appello il lamentando che le prove raccolte, se correttamente Pt_1
scrutinate, avrebbero dovuto indurre il Tribunale a pronunciare l'addebito della separazione a carico della moglie. In ogni caso, aggiungeva, costei non era meritevole dell'assegno pur riconosciutole considerato che ella, essendo in età lavorativa, non aveva dimostrato di essersi attivata per reperire un'occupazione.
Formulava, pertanto, le su esposte conclusioni.
Costituitasi in giudizio, la ha invocato il rigetto dell'avversa CP_1
impugnazione replicando che il primo Giudice aveva correttamente riscontrato la mancata prova delle tesi prospettate dal coniuge, in realtà essendo stato quest'ultimo ad intessere una relazione extraconiugale durante le sue assenza da casa, perché impegnata ad accudire la madre poi deceduta nel settembre 2017, e a intraprendere la convivenza con la sua attuale compagna non appena allontanata la moglie da casa: quest'ultima, non a caso, aveva ricevuto la notifica del di lei ricorso introduttivo del procedimento in primo grado qualificandosi convivente del destinatario. Ella, aggiungeva, aveva subito le costanti angherie del marito, il quale l'aveva esclusa sia dall'acquisto (per usucapione) della casa familiare, sia dal conto corrente bancario.
Avendo conseguito solo la licenza elementare, ella, dopo otto anni di convivenza prematrimoniale, anche dopo il matrimonio era rimasta in casa (come desiderava il ed aveva provveduto ad accudire anche la suocera malata;
oggi era priva Pt_1
di occupazione lavorativa.
Gli atti erano inoltrati in visione alla Procura Generale.
La Presidente della Sezione ha disposto la “cartolarizzazione” dell'udienza del
6.2.25.
* * *
La sentenza di primo grado merita integrale conferma.
Il primo giudice ha correttamente valutato, in termini di insufficienza, gli elementi di prova raccolti nelle due udienze celebratesi il 19.1.2021 (interrogatorio formale
3 della sig.ra la quale ha negato di aver mai abbandonato il tetto CP_1
coniugale), il 6.5.2021 (escussione dei testi e , il Testimone_1 Testimone_2
23.9.2021 (escussione di fratello della parte in causa). Testimone_3
Effettivamente, nessuno di detti testi ha riferito di aver avuto diretta percezione dell'asserita relazione extraconiugale della durante il ménage CP_1 matrimoniale, tutti avendo piuttosto asserito che “circolavano voci in tal senso”, per altro anche riguardo il Pt_1
Anche la previsione di un assegno di mantenimento in favore della moglie, per come quantificato nell'importo di euro 350,oo, deve esser confermata.
L'art 156 c.c. prevede che il giudice, pronunciando la separazione, stabilisce a vantaggio del coniuge cui non sia addebitabile la separazione il diritto di ricevere dall'altro coniuge quanto è necessario al suo mantenimento, qualora egli non abbia redditi adeguati a conservare il regime di vita condotto durante la convivenza.
Ebbene, nel nostro caso la sig.ra munita solo della licenza elementare, CP_1
aveva vissuto come casalinga già a partire dai numerosi anni di convivenza prematrimoniale, essendosi impegnata nell'accudimento della propria anziana madre e della suocera. Essendo, quindi, priva di qualsiasi esperienza lavorativa e competenza professionale, non può certo ipotizzarsi che, a seguito della intervenuta separazione dal coniuge, ella abbia i mezzi e le capacità per sostenersi autonomamente senza necessitare di alcun aiuto da parte del marito. Considerato, dunque, che quest'ultimo riscuote stipendio mensile di euro 1.414,oo per tredici ratei annui (equivalente ad euro 1.532 per dodici mensilità) ed abita nella casa paterna, la quantificazione operata dal Tribunale appare equa e meritevole di conferma.
Segue, al rigetto dell'impugnazione, la condanna del l rimborso delle spese Pt_1
di lite in favore dell'Erario ai sensi dell'art 133 del d.P.R. n. 115/02 essendo la
[...]
ammessa al gratuito patrocinio, per come si liquidano in dispositivo nel CP_1
rispetto del d.m. n. 55/14, aggiornato dal d.m. n.147/22.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, con l'intervento del Procuratore Generale:
- rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza n. 1058/23 Parte_1
emessa dal Tribunale di Tivoli il 3.8.23 a definizione del procedimento di separazione coniugale n. 5959/16.
- condanna lo stesso a rimborsare all' Erario le spese anticipate Parte_1
per la rappresentanze e difesa in giudizio di che si liquidano Controparte_1
4 in euro 3.000,oo per compensi professionali, oltre r.f. al 15%, Iva e Cna come per legge;
- dichiara la ricorrenza degli estremi di legge per applicare allo stesso ricorrente in appello la sanzione di cui all'art 13 co. 1° quater del d.P.R. n. 115/02.
Roma, così deciso il 18.2.2025.
Il Consigliere est. La Presidente
Dr Gabriele Sordi Dr.ssa Sofia Rotunno
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