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Sentenza 25 febbraio 2025
Sentenza 25 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 25/02/2025, n. 335 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 335 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
composta dai magistrati dott.ssa Caterina Passarelli Presidente dott. Federico Bressan COsigliere rel./est dott. Francesco Petrucco Toffolo COsigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di II° grado n. 1866/2022 R.G., promossa con atto di citazione d'appello notificato il 3.10.2022, vertente
TRA
(già Parte_1
, C.F. e P.I. con sede legale in Parte_2 P.IVA_1
, Via Battaglione Framarin, n. 18, in persona dei Commissari Liquidatori, dott. Pt_1
, dott. avv. Giustino Di Cecco, Persona_1 Persona_2 rappresentata e difesa dagli avvocati Manuela Malavasi, Roberta Moretti e Giacomo
Ricciardi, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Silvia Rosina, in Venezia
(VE), via Mestrina n. 6, appellante/convenuta in primo grado
E
C.F. e P.I. in persona del legale rappresentante pro CP_1 P.IVA_2 tempore, con sede legale in Pesaro (PU), via della Meccanica n. 16, CP_2 società incorporante (c.f. e p.i. a seguito di fusione CP_3 P.IVA_3 per incorporazione, rappresentata e difesa dagli avv.ti Mario Azzarita e Cristina
Martini, elettivamente domiciliata presso quest'ultima, in Venezia-Mestre (VE), via
San Pio X n. 3, appellata/attrice in primo grado
1 avente ad oggetto: appello avverso le seguenti sentenze del Tribunale di Venezia,
Sezione Specializzata in Materia di Impresa: A) sentenza non definitiva n. 248/2021, pubblicata il 16.2.2021; B) sentenza definitiva n. 371/2022, pubblicata il 3.3.2022; causa trattenuta in decisione in relazione alle seguenti conclusioni delle parti costituite: conclusioni di parte appellante [ : Parte_3
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, respinta ogni contraria domanda, eccezione
e deduzione, ivi comprese quelle ex adverso riproposte ai sensi dell'art. 346 c.p.c., in riforma della sentenza n. 371/2022, pronunciata dal Tribunale di Venezia, Sezione
Specializzata in materia di impresa, nel procedimento sub RG 5187/2016, in data 9 febbraio 2022, pubblicata il 3 marzo 2022 (rep. n. 1137/2022), nonché in riforma della sentenza non definitiva n. 248/2021, pronunciata dal Tribunale di Venezia,
Sezione Specializzata in materia di impresa, nel procedimento sub RG 5187/2016 in data 3 febbraio 2021, pubblicata in data 16 febbraio 2021 (rep. 784/2021), oggetto di riserva d'appello da parte di non notificata, ed in accoglimento dei motivi di CP_4 impugnazione di cui in narrativa: - in via preliminare, in rito, dichiarare
l'inammissibilità delle domande tardivamente proposte in atti da parte attrice odierna appellata e, comunque, della memoria di replica depositata da parte attrice odierna appellata in seguito alla rimessione in istruttoria della causa con ordinanza n.
2520/2019 del 7 ottobre 2019; - sempre in via preliminare, in rito, dichiarare
l'inammissibilità, improcedibilità, delle domande avversarie, e conseguentemente dell'intero giudizio, ai sensi e per gli effetti dell'art. 83 TUB;
- in subordine, in rito, dichiarare l'incompetenza, in favore del Tribunale di Vicenza, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 83 e 87 TUB;
- in ulteriore subordine, in rito, dichiarare l'inammissibilità delle domande avversarie volte alla compensazione degli asseriti crediti vantati da controparte con i crediti vantati dalla spiegate in Pt_1 violazione dell'art. 83, comma 3-bis TUB;
- nel merito, rigettare tutte le domande avversarie per i motivi esposti in atti ed in occasione delle udienze tenutesi;
- in subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande avversarie, determinare il quantum debeatur secondo quanto esposto in atti ed in occasione delle udienze tenutesi e quanto verrà esposto e provato in corso di giudizio;
- in via istruttoria, anche previa occorrenda revoca/modifica dei provvedimenti istruttori assunti in corso di giudizio: (a) rigettare tutte le istanze istruttorie formulate dall'attrice odierna appellata e dichiarare l'inammissibilità dei documenti prodotti dall'attrice con la seconda memoria ex art. 183 c.p.c.; (b) ammettere tutte le istanze
2 di prova testimoniale formulate dall'esponente con le proprie memorie ex art. 183
c.p.c., anche a prova contraria rispetto a quelle avversarie, da intendersi qui integralmente ritrascritte;
(c) dichiarare l'inammissibilità/inutilizzabilità/nullità della prova testimoniale assunta in giudizio nei termini e per le ragioni esposte in atti ed in occasione delle udienze tenutesi e per quelle che verranno esposte in corso di giudizio;
- in ogni caso, sulle spese, previo annullamento del capo della Sentenza
Definitiva impugnata che ha liquidato le spese di lite in favore di parte attrice odierna appellata: (a) in via principale, in conseguenza dell'accoglimento dei motivi di impugnazione oggi formulati, con integrale condanna di parte attrice, odierna appellata, al pagamento delle spese di lite del doppio grado di giudizio, nonché alla restituzione di quanto già ricevuto dall'esponente (importi che sono stati spontaneamente versati, ovviamente senza acquiescenza alcuna e con riserva di ripetizione); (b) in via subordinata, in caso di accoglimento parziale dei motivi di impugnazione, comunque con compensazione integrale delle spese di lite del doppio grado di giudizio, e condanna di controparte alla restituzione di quanto già ricevuto dall'esponente (importi che sono stati spontaneamente versati, ovviamente senza acquiescenza alcuna e con riserva di ripetizione); (c) in ulteriore subordine, anche in caso di rigetto dei superiori motivi di impugnazione, con compensazione delle spese del primo grado di giudizio e condanna di controparte alla restituzione di quanto già ricevuto dall'esponente in relazione a tale grado di giudizio (importi che sono stati spontaneamente versati, ovviamente senza acquiescenza alcuna e con riserva di ripetizione); (d) in ulteriore subordine, nella denegata ipotesi di rigetto dei precedenti motivi di riforma, con corretta applicazione della compensazione delle spese di lite per come disposta nel primo grado di giudizio (1/4) anche con riferimento agli importi corrisposti per COtributo Unificato, e condanna di controparte alla restituzione di quanto già ricevuto dall'esponente a tale titolo (importi che sono stati spontaneamente versati, ovviamente senza acquiescenza alcuna e con riserva di ripetizione)”; conclusioni di parte appellata e appellante incidentale [ : CP_1
“Rigettarsi l'appello avversario, con conferma delle statuizioni di primo grado e condanna dell'appellante alla refusione delle spese legali. In ogni caso, accogliersi le eccezioni e le domande assorbite nella sentenza di primo grado ed espressamente riproposte nella presente sede d'appello ex art. 346 c.p.c. (cfr. paragrafo IX) e dichiararsi comunque la nullità dell'operazione di acquisto azioni per cui è causa e dei correlati finanziamenti e accertarsi che nulla deve l'odierna convenuta appellata alla
3 banca appellante in relazione a tali rapporti. CO vittoria di spese e onorari di causa di entrambi i gradi di giudizio”.
I
Fatti di causa e svolgimento del processo.
1. Il giudizio prende le mosse dall'iniziativa processuale assunta da CP_3
(in seguito incorporata in per contestare la validità (sub specie di CP_1 nullità) dell'operazione “baciata” predisposta dalla Parte_2
(poi e quindi liquidazione coatta Parte_1 CP_5 amministrativa) consistita nell'erogazione di un finanziamento di complessivi 200.000
€ (operato attraverso due mutui chirografari di 100.000 € ciascuno) e nel suo CO immediato utilizzo per l'acquisto di 2.400 azioni su indicazione della stessa banca finanziatrice, che aveva condizionato all'adesione della cliente a tale operazione la disponibilità a rinnovare i finanziamenti alla medesima già concessi e in scadenza nell'agosto del 2014.
2. Nello specifico, con atto di citazione notificato il 13 maggio 2016, CP_3 conveniva in giudizio avanti al Tribunale di Venezia, Sezione Specializzata in Materia di Impresa, la deducendo, in sintesi: Parte_1
i) che nel 2014 era già cliente della , che le aveva Parte_2 concesso i finanziamenti necessari per l'esercizio e la crescita della propria attività
d'impresa, ed in particolare due affidamenti, entrambi in scadenza nell'agosto del
2014: il primo, di 150.000 €, concesso mediante scoperto di conto corrente;
il secondo, di 600.000 €, concesso per anticipi salvo buon fine su fatture italiane ed export (doc. 10 del fascicolo primo grado di ); CP_3
ii) che alla fine di giugno 2014, in occasione del rinnovo di detti finanziamenti, CO
, rappresentando la possibilità che le linee di credito non venissero ulteriormente rinnovate, le aveva proposto di chiedere un ulteriore finanziamento di 200.000 € con scadenza a sei mesi e rinnovabile e di investirlo quasi integralmente (segnatamente per 150.000 €) nell'acquisto di 2.400 azioni della stessa , Parte_2 precisando che l'operazione sarebbe stata nella sostanza “neutra” posto che le azioni sarebbero state riacquistate dallo stesso istituto di credito nel giro di tre anni, senza alcuna perdita per l'acquirente;
iii) che l'operazione veniva effettivamente eseguita come previsto dalla banca. In dettaglio, l'11 e il 22 agosto 2014 venivano accesi due mutui chirografari di 100.000 euro l'uno, con scadenza a sei mesi e rinnovabili (doc. 12, 13 del fascicolo di primo grado ); contestualmente, il successivo 27 agosto 2014, venivano vendute, CP_3
4 e quindi intestate, alla società 2.400 azioni, per un controvalore di acquisto di
150.000 euro, appoggiate sul conto deposito titoli n. 00026/00225446653/001 (doc.
14 del fascicolo di primo grado ); CP_3 iv) che in seguito i due mutui venivano a più riprese rinnovati: in particolare:
A) l'11 e il 20 febbraio 2015, in prossimità della scadenza di quelli accordati nell'agosto 2014, venivano sottoscritti due nuovi mutui chirografari di 100.000 €
l'uno, con scadenza a sei mesi e rinnovabili (doc. 15, 16 del fascicolo di primo grado di parte attrice);
B) l'11 agosto 2015 veniva concesso un mutuo chirografario di 200.000 euro, con scadenza a sei mesi (cfr. doc. 17 del fascicolo di primo grado di p.a.);
C) infine, l'11 febbraio 2016 veniva sottoscritto l'ultimo contratto di mutuo, ancora una volta per 200.000 €, con scadenza 30 aprile 2016 (doc. 18 del fascicolo di primo grado di p.a.);
v) che l'acquisto delle azioni e il corrispondente finanziamento, da leggersi in maniera unitaria, dovevano ritenersi viziati da nullità, per violazione: i) degli artt.
1418 e 2358 c.c. in materia di assistenza finanziaria;
ii) dell'art. 1418 c.c. per illiceità della causa. In subordine, la banca risultava in ogni caso inadempiente alle proprie obbligazioni per violazione degli artt. 21 TUF, 40 e 42 del Regolamento Intermediari, suscettibile di determinare la risoluzione, con i conseguenti obblighi risarcitori;
vi) che proprio perché in larga parte correlata a un'operazione di acquisto di azioni che non avrebbe dovuto comportare, né rischi, né esborsi effettivi per , la CP_3 somma mutuata nel 2014 (poi oggetto di successivi rinnovi) non era mai stata rimborsata, neppure in parte, dalla società alla banca,
e quindi chiedendo, sulla base di tali premesse: a) la declaratoria di nullità dei CO collegati contratti di acquisto delle 2400 azioni e di corrispondente finanziamento;
b) in subordine, la risoluzione dei medesimi contratti, con la condanna della banca al risarcimento del danno, e quindi, conclusivamente, la dichiarazione di illegittimità degli addebiti sui conti correnti presso “a titolo di capitale finanziato, CP_4 interessi, imposte e quant'altro posto a carico” dell'attrice.
3. si costituiva il 20 settembre 2016 contestando le pretese avversarie CP_5 in quanto inammissibili e infondate.
4. Dichiarata l'interruzione del processo per effetto della comunicazione della sottoposizione di alla procedura di liquidazione coatta amministrativa, il CP_5 processo veniva riassunto dall'attrice, mantenendo ferme le domande volte ad accertare la nullità e, in subordine, la risoluzione dei contratti di riferimento;
5 rinunciando alle domande di condanna;
introducendo nuove domande volte ad accertare “che nulla deve Uniteam a in liquidazione coatta Parte_2 amministrativa in relazione alle operazioni di finanziamento ed acquisto di azioni”; rinunciando alle domande di condanna al risarcimento dei danni.
5. si costituiva eccependo: i) l'inammissibilità/improcedibilità COtroparte_6 CO delle domande attoree volte ad accertare un credito nei confronti di ai sensi dell'art. 83, commi 1 e 3, TUB, e comunque l'inammissibilità per violazione delle norme sul rito applicabile all'accertamento del passivo della procedura di liquidazione coatta amministrativa ai sensi degli artt. 87 e ss. TUB;
ii) l'infondatezza, nel merito, delle domande attoree.
6. CO la sentenza (non definitiva) n. 248/2021, il Tribunale ha dichiarato improcedibili le domande di accertamento del saldo dare/avere, di risoluzione e compensazione, così argomentando: “L'eccezione di improcedibilità svolta da parte convenuta è solo in parte fondata. Secondo quanto disposto dall'art. 83 del TUB, dalla data di insediamento degli organi liquidatori ai sensi dell'articolo 85 e, comunque, dal sesto giorno lavorativo successivo alla data di adozione del provvedimento che dispone la liquidazione coatta, "contro la banca in liquidazione non può essere promossa né proseguita alcuna azione, salvo quanto disposto dagli articoli 87, 88, 89
e 92, comma 3, né, per qualsiasi titolo, può essere parimenti promosso né proseguito alcun atto di esecuzione forzata o cautelare". Tanto ciò premesso, la ratio dell'art. 83
TUB è quella di devolvere al Giudice della procedura l'accertamento delle poste di credito vantate nei confronti della liquidazione, nel rispetto della par condicio creditorum. In tal senso, si rammenta l'insegnamento secondo il quale: "qualsiasi credito nei confronti di un'impresa posta in liquidazione coatta amministrativa dev'essere fatto valere in sede concorsuale, nell'ambito del procedimento di verifica affidato al commissario liquidatore, mentre il giudice può conoscerne in sede ordinaria solo in un momento successivo, sulle opposizioni od impugnazioni dello stato passivo formato in detta sede, così determinandosi una situazione di improponibilità, o, se proposta, di improseguibilità della domanda, che concerne sia le domande di condanna che quelle di mero accertamento del credito, sicchè la domanda formulata in sede di cognizione ordinaria diventa improcedibile in virtù di norme inderogabilmente poste a tutela del principio della par condicio creditorum" (Cass. civ. n. 7037/2017, Cass civ. 9/3/2010, n. 5662). Debbono, quindi, ritenersi improcedibili non solo le domande di ripetizione e di condanna, ma anche le azioni di accertamento e costitutive, quando le stesse rappresentino l'antecedente logico
6 giuridico e siano strumentali rispetto alla ulteriore domanda volta all'ottenimento del credito. Applicando i principi poc'anzi illustrati al caso in esame, devono, quindi, essere dichiarate improcedibili le domande di accertamento del saldo dare - avere relative al conto corrente n. 00026/057/0008791, nonché la domanda di risoluzione dell'acquisto azionario in quanto, ab origine, correlata alla domanda di compensazione del prezzo percepito per la vendita delle azioni con le somme a debito di in forza dei finanziamenti erogati dalla banca (si veda pag. 27 dell'atto di CP_3 citazione). A tal proposito si rammenta che l'art 56 l.f. consente ai creditori del fallimento di compensare con i loro debiti i crediti che essi vantano verso lo stesso.
Il TUB, all'art. 83, comma 3 bis, statuisce che “in deroga all'articolo 56, primo comma, della Legge Fallimentare, la compensazione ha luogo solo se i relativi effetti siano stati fatti valere da una delle parti prima che sia disposta la liquidazione coatta amministrativa”. La ratio delle norme succitate è quella di consentire al creditore di ottenere l'estinzione della relativa obbligazione invocando un controcredito nei confronti della procedura, così evitando di essere condannato a pagare interamente un debito, per poi riscuotere un controcredito sottoposto alle regole della falcidia fallimentare. Tali disposizioni, derogando in maniera significativa alla regola generale sancita dall'art. 52 l.f., richiamato dall'art. 86 TUB, devono essere fatte oggetto di stretta interpretazione e applicazione, pena il sovvertimento della regola generale.
L'eccezione di compensazione può, quindi, essere efficacemente sollevata solo se, e nella misura in cui, la stessa si ponga quale reazione ad una domanda di condanna proposta dal fallimento nei confronti del proprio debitore in bonis e ciò al fine di evitare che il debitore sia costretto a pagare integralmente un proprio debito nei confronti della procedura, rischiando invece di trovare soddisfazione del proprio controcredito in moneta fallimentare. La compensazione non può, invece, essere utilizzata quale rimedio preventivo, che non sia diretto a paralizzare la pretesa di pagamento del soggetto sottoposto a procedura concorsuale. Non avendo, tuttavia, la Procedura introdotto alcuna domanda di condanna, non sussistono i presupposti per derogare la regola secondo cui i crediti vantati dall'attrice debbano essere accertati secondo le regole della formazione dello stato passivo, per cui le predette domande devono ritenersi improcedibili. Applicando, dunque, i principi poc'anzi illustrati al caso in esame, si rileva che la domanda di compensazione del prezzo percepito per la vendita delle azioni pari ad € 150.000,00 con le somme a debito di
in forza dei finanziamenti erogati, nonché la correlativa domanda di CP_3 risoluzione, sottendono una domanda di accertamento di un credito di parte attrice
7 nei confronti della massa le quali devono essere dichiarate improcedibili. A diverse conclusioni deve, invece, giungersi in ordine alla domanda di accertamento che
nulla deve alla liquidatela con riferimento alla dedotta nullità del CP_3 finanziamento e dell'acquisto azionario, non trattandosi di domanda di accertamento prodromica rispetto a una richiesta di restituzione somme nei confronti della procedura e avendo quale unica finalità quella di stabilire che parte attrice nulla deve nei confronti della procedura. Si rileva, inoltre, che tale domanda, pur non esplicitata nelle conclusioni formulate da parte attrice con l'atto di citazione, risulta in modo inequivoco dalla lettura dell'atto. Si veda in particolare pag. 23 dell'atto di citazione ove specifica che il finanziamento erogato andrà dichiarato nullo e, per CP_3
l'effetto, nulla dovrà a in relazione al finanziamento erogato per CP_3 CP_4
l'acquisto dei titoli azionari di cui alla presente causa. In merito all'interpretazione della domanda giudiziale, tenendo conto della reale volontà dell'attore risultante dall'intero contenuto dell'atto e dallo scopo pratico perseguito, si segnala Cass. n.
5743/2008 secondo cui “L'omessa indicazione degli elementi di fatto e di diritto posti
a fondamento della domanda postula la totale omissione o l'assoluta incertezza della causa petendi, che non ricorre quando la sua individuazione sia comunque possibile attraverso un esame complessivo dell'atto introduttivo del giudizio, non limitato alla parte di esso destinata a contenere le conclusioni, ma esteso anche alla parte espositiva, e l'apprezzamento della possibilità della sua identificazione costituisce una valutazione di fatto riservata al giudice di merito che, oltre ad essere sanata dall'eventuale omessa impugnazione sul punto della decisione di primo grado, è censurabile in sede di legittimità soltanto sotto il profilo della congruità o correttezza della motivazione”. Nello stesso senso, tra le altre, Cass. S.U. n. 3041/2007, Cass.
n. 8107/2006. Tanto ciò premesso per le cause ancora procedibili deve essere disposta con separata ordinanza la rimessione sul ruolo”.
7. Rimessa la causa sul ruolo e assunte le prove orali, la causa è stata decisa in via definitiva con la sentenza n. 371/2022 in relazione alle seguenti conclusioni delle parti costituite: A) per parte attrice: “Nel merito in via principale, domanda di nullità.
Accertare e dichiarare la nullità dell'acquisto di azioni e correlato finanziamento erogato all'attrice per i motivi meglio esposti in atti. In particolare, dichiarare nullo
l'acquisto di con riferimento al deposito titoli n. CP_3
00026/002254653/001 del 19 aprile 2013 (cfr. all. 14), di complessive 2.400 azioni al prezzo di euro 150.000,00 (62,50 ad azione - cfr. all. 14). Andrà altresì dichiarato nullo il finanziamento erogato a sotto forma di mutuo chirografario da CP_3 Pt_1
8 per l'acquisto delle azioni sopra specificate, per Parte_2 complessivi euro 200.000,00. COseguentemente, andrà accertata
l'illegittimità/inefficacia di tutti i relativi addebiti sui rapporti di conto corrente intestati a presso a titolo di CP_3 Parte_2 capitale finanziato, interessi, imposte e quant'altro posto a carico dell'attore, in particolare sul conto corrente identificato con il numero n. 00026/057/0008791, di cui si dovrà accertare il saldo dare/avere una volta epurati gli addebiti. Accertarsi che nulla deve a liquidazione coatta amministrativa CP_3 Parte_1 in relazione alle operazioni di finanziamento e acquisto di azioni collegate sopra meglio descritte. Nel merito, in via subordinata, domanda di risoluzione. Accertati i gravi inadempimenti della Banca convenuta descritti in narrativa, dichiararsi risolti gli acquisti di azioni della eseguiti da Parte_2 CP_3 mediante finanziamenti, e in particolare, con riferimento al deposito titoli n.
[...]
00026/002254653/001 del 19 aprile 2013 (cfr. all. 14), gli acquisti di complessive
2.400 azioni al prezzo di euro 150.000,00 (62,50 ad azione – cfr. all. 14).
COseguentemente compensarsi il prezzo percepito per la vendita delle suddette azioni, pari a euro 150.000,00, con le somme a debito dell'odierna esponente in forza dei finanziamenti erogati dall'istituto per l'acquisto delle azioni medesime e addebitati sul conto corrente n. 00026/057/0008791. Accertarsi che nulla deve a CP_3 [...]
liquidazione coatta amministrativa in relazione alle operazioni Parte_1 di finanziamento e acquisto di azioni collegate sopra meglio descritte. CO vittoria di spese e onorari di causa”; B) per parte convenuta: “Richiamate integralmente le domande, eccezioni, istanze e difese tutte formulate nei precedenti atti difensivi e verbali d'udienza, dichiarato di non accettare il contraddittorio su eventuali domande nuove o modificate da parte attrice, voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria domanda, eccezione e deduzione, previa ogni più opportuna declaratoria, ferma l'inammissibilità della memoria di replica depositata dall'attrice in seguito alla rimessione in istruttoria della causa con ordinanza n. 2520/2019 del 7 ottobre 2019
e ferme altresì la riserva d'appello formulata dall'esponente avverso la sentenza non definitiva n. 248/2021 (pronunciata in data 3 febbraio 2021 e pubblicata in data 16 febbraio 2021), nonché le istanze istruttorie formulate in atti dall'esponente, da intendersi ritrascritte: - in via preliminare, in rito, dichiarare l'inammissibilità delle domande tardivamente proposte in atti da parte attrice;
- sempre in via preliminare, in rito, dichiarare l'inammissibilità/improcedibilità delle domande attoree, e conseguentemente dell'intero giudizio, ai sensi e per gli effetti dell'art. 83 TUB;
- in
9 subordine, in rito, dichiarare la propria incompetenza, in favore del Tribunale di
Vicenza, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 83 e 87 TUB;
- in ulteriore subordine, in rito, dichiarare l'inammissibilità delle domande avversarie volte alla compensazione degli asseriti crediti vantati da controparte con i crediti vantati dalla spiegate in violazione dell'art. 83, comma 3-bis TUB;
- nel Pt_1 merito, rigettare tutte le domande avversarie per i motivi esposti in atti ed in occasione delle udienze tenutesi;
- in subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande avversarie, determinare il quantum debeatur secondo quanto esposto in atti ed in occasione delle udienze tenutesi e quanto verrà esposto
e provato in corso di giudizio;
- in via istruttoria, anche previa occorrenda revoca/modifica dei provvedimenti istruttori assunti in corso di giudizio: (a) rigettare tutte le istanze istruttorie formulate dall'attrice e dichiarare l'inammissibilità dei documenti prodotti dall'attrice con la seconda memoria ex art. 183 c.p.c.; (b) ammettere tutte le istanze di prova testimoniale formulate dalla con le proprie Pt_1 memorie ex art. 183 c.p.c., anche a prova contraria rispetto a quelle avversarie, da intendersi qui integralmente ritrascritte;
(c) dichiarare
l'inammissibilità/inutilizzabilità/nullità della prova testimoniale assunta in giudizio nei termini e per le ragioni esposte in atti ed in occasione delle udienze tenutesi e per quelle che verranno esposte in corso di giudizio. CO vittoria di spese, compensi, e rimborso forfettario ex art. 2 D.M. 55/2014 del presente giudizio. CO riserva di ogni ulteriore deduzione e produzione nelle successive difese”. Nello specifico, il Tribunale ha: i) ritenuto sussistente il contestato collegamento negoziale tra i finanziamenti CO erogati da e l'acquisto delle 2400 azioni della stessa banca;
ii) dichiarato l'illegittimità, sub specie di nullità ex art. 2358 c.c., dell'acquisto azionario sottoscritto in data 5.8.2014 e del finanziamento sottoscritto in data 11.8.2015; iii) dichiarato, per l'effetto, che nulla è dovuto dagli attori a titolo di adempimento degli obblighi contrattuali derivanti dal finanziamento oggetto di lite;
iv) compensato per la frazione di un quarto le spese di lite e condannato la convenuta a pagare in favore della Pt_1 società attrice la residua frazione di ¾ delle spese di lite, così argomentando:
“Dirimente, ai fini del decidere, è l'accertamento dell'unitarietà dell'operazione di concessione del credito bancario e acquisto delle azioni da parte di . CP_3
Dall'esame degli elementi documentali emersi nel corso del giudizio emerge: - che in data 5.7.2014 è stato rinnovato il finanziamento per Euro 700.000,00; - che
l'amministratore delegato di , in data 5.8.2014 ha aderito all'aumento di CP_3 capitale 2014 sottoscrivendo azioni per euro 150.000,00 regolate sul cc
10 00026/057/0008791 aperto presso la filiale di Thiene;
- che, successivamente, sono stati sottoscritti altri due finanziamenti per Euro 100.000,00 ciascuno: mutuo chirografario n. 70/05076074 del 11.8.2014 (doc. 12 parte attrice) e mutuo chirografario n. 70/05076602 del 22.8.2014 (doc. 13 parte attrice); - che l'acquisto delle azioni è stato formalmente contabilizzato in data 27.8.2014 come risulta dagli estratti conto in atti (doc. 32 parte attrice attrice); - che tali finanziamenti sono stati successivamente rinnovati in data 11.2.2015 e 22.2.2015 e, infine, in data 11.8.2015 con erogazione unitaria di Euro 200.000,00. Già solo tali elementi documentali evidenziano la sussistenza di un'operazione di finanziamento strettamente connessa, dal punto di vista temporale, all'acquisto azionario, reso possibile proprio in ragione del finanziamento medesimo. Tale unitarietà tra l'erogazione del credito e l'acquisto delle azioni emerge, altresì, in modo evidente dalle deposizioni dei testimoni escussi in giudizio. In particolare, il teste , socio e amministratore delegato Testimone_1 di al tempo della sottoscrizione delle azioni ma oggi privo di qualifiche CP_3 all'interno della società come è emerso dalla visura aggiornata prodotta dal difensore di parte attrice, ha rappresentato che prima che la società si impegnasse all'acquisto delle azioni il rinnovo del finanziamento di Euro 700.000,00 aveva subito uno CP_4 stallo, l'operazione in oggetto è stata prospettata dalla Banca e che “… solo all'esito dell'acquisto delle azioni della banca potemmo ottenere il rinnovo dei finanziamenti.
Prima di tale momento vi era stato uno stallo, una sospensione di cui non si capiva la causa. Ci proposero di sottoscrivere delle azioni della banca al fine di ottenere il rinnovo dei finanziamenti. L'impegno per l'acquisto delle azioni venne assunto a luglio, così come il rinnovo del finanziamento. La formalizzazione dell'acquisto avvenne ad agosto”. Del medesimo tenore sono le dichiarazioni di , Testimone_2 legale rappresentante di all'epoca dei fatti e oggi privo di qualifiche. CP_3
Dichiarazioni non smentite da , ex funzionario della banca che però ha Tes_3 anche specificato di occuparsi solo della gestione finanziaria dell'operazione e non anche della divisione acquisto strumenti partecipativi, il quale ha dichiarato di non ricordare se l'acquisto fosse finanziato e “La richiesta di finanziamenti era in piedi già da tempo e vi era un'operazione che doveva andare in porto, si era cercato di sostenere l'azienda, non credo che l'acquisto delle azioni fosse vincolata al rinnovo dei finanziamenti. In quel periodo anche la banca aveva bisogno di sostegno economico e quindi si richiedeva uno sforzo a tutti i clienti della banca ma questo non era vincolato al rinnovo del finanziamento”. Deve dunque ritenersi provato il collegamento negoziale tra l'acquisto azionario e il finanziamento erogato. In punto
11 di diritto si rileva che l'art. 2358 c.c. prevede il divieto per la società per azioni di accordare prestiti e fornire garanzie per l'acquisto o la sottoscrizione di proprie azioni, se non alle condizioni indicate dalla norma. Tenuto conto delle difese della convenuta, si pone il problema di stabilire se il divieto di assistenza finanziaria comporti una mera violazione di norme di comportamento, tali da non comportare la nullità degli atti negoziali inerenti all'operazione, oppure se si tratti di nullità inerente un vizio genetico del contratto e la violazione riguardi i suoi elementi costitutivi. A tal proposito si rileva come, seppure il legislatore ha previsto a talune condizioni l'assistenza finanziaria, è pur vero che la natura imperativa del divieto si può desumere dalla ratio sottesa a tale disposizione con la quale il legislatore ha voluto escludere il rischio della non effettività, totale o parziale, del conferimento dei nuovi soci, con ricaduta sul patrimonio netto. (Cass. n. 25005/2006). Così qualificato il divieto di assistenza finanziaria, deve altresì escludersi che le norme imperative la cui violazione comporta la nullità del contratto siano solo quelle che si riferiscano alla struttura o al contenuto del negozio, dovendosi ritenere tali anche le norme che - in assoluto, oppure in presenza o in difetto di determinate condizioni - vietano la conclusione stessa del contratto, sicché ove il contratto venga stipulato, nonostante il divieto imposto dalla legge, è la stessa sua esistenza a porsi in contrasto con la norma imperativa. In tal senso si sono espresse le SU della Corte di Cassazione con la sentenza n. 26724 del
19/12/2007 secondo la quale “…tanto l'impugnata sentenza della corte d'appello di
Torino, quanto la più volte menzionata sentenza di questa Corte n. 19024 del 2005, sembrano individuare le norme imperative la cui violazione determina la nullità del contratto essenzialmente in quelle che si riferiscono alla struttura o al contenuto del regolamento negoziale delineato dalle parti. Ma … l'area delle norme inderogabili, la cui violazione può determinare la nullità del contratto in conformità al disposto dell'art. 1418 c.c., comma 1, è in effetti più ampia di quanto parrebbe a prima vista suggerire il riferimento al solo contenuto del contratto medesimo. Vi sono ricomprese sicuramente anche le norme che, in assoluto, oppure in presenza o in difetto di determinate condizioni oggettive o soggettive, direttamente o indirettamente, vietano la stipulazione stessa del contratto: come è il caso dei contratti conclusi in assenza di una particolare autorizzazione al riguardo richiesta dalle legge, o in mancanza dell'iscrizione di uno dei contraenti in albi o registri cui la legge eventualmente condiziona la loro legittimazione a stipulare quel genere di contratto,
e simili. Se il legislatore vieta, in determinate circostanze, di stipulare il contratto e, nondimeno, il contratto viene stipulato, è la sua stessa esistenza a porsi in contrasto
12 con la norma imperativa;
e non par dubbio che ne discenda la nullità dell'atto per ragioni - se così può dirsi - ancor più radicali di quelle dipendenti dalla contrarietà a norma imperativa del contenuto dell'atto medesimo. Neppure in tali casi, tuttavia, si tratta di norme di comportamento afferenti alla concreta modalità delle trattative prenegoziali o al modo in cui è stata data di volta in volta attuazione agli obblighi contrattuali gravanti su una delle parti, bensì del fatto che il contratto è stato stipulato in situazioni che lo avrebbero dovuto impedire”. Ne consegue che, ove la vendita delle azioni avvenga in violazione del disposto dell'art. 2358 c.c., la sanzione comminata dall'ordinamento sarà quella della nullità. Quanto, invece, all'applicabilità della disposizione in commento alle società cooperative, si rileva che l'interesse preminente tutelato dal legislatore - l'integrità del capitale sociale – deve essere ritenuto rilevante anche per le società cooperative per azioni, quale era
[...]
all'epoca dei fatti di causa. Le società cooperative, pur connotate Parte_2 dallo scopo di fornire beni e servizi ai soci a condizioni più vantaggiose rispetto a quelle di mercato, operano mediante una struttura imprenditoriale, più o meno complessa, secondo criteri di economicità, razionalità e quindi, in primo luogo, con salvaguardia del capitale mediante il quale lo scopo mutualistico può realizzarsi. Del resto, la disciplina di cui all'art. 2358 c.c., che limita le operazioni che possano mettere a rischio il capitale, non può dirsi incompatibile con la finalità mutualistica propria delle cooperative, tanto che l'art. 2529 cc, prevede una regolamentazione specifica in tema di acquisto di azioni proprie, pur non derogando espressamente alla disciplina delle altre operazioni vietate, quali quelle di assistenza finanziaria. Si rileva, infine, che il nuovo TUB, introdotto con il d.lgs. n. 310/2004, all'art. 150 bis indica espressamente quali siano le norme del codice civile che non si applicano alle banche popolari e in particolare gli artt. 2346 comma 6, 2349 comma 2, 2513, 2514 comma
2, nonché gli artt. 2512, 2514 e 2530 comma 1, sicché si deve ritenere che il legislatore non ha ritenuto di escludere l'applicabilità alle popolari dell'art. 2358 c.c.
Nel caso di specie, l'operazione di acquisto delle azioni da parte attrice con collegato finanziamento erogato dalla stessa banca popolare in bonis è intervenuta al di fuori di qualsivoglia unitaria programmazione mediante delibera dell'assemblea straordinaria a ciò deputata e con formalità riconducibili all'art. 2358 cc. Solo nella relazione finanziaria semestrale 2015 e nel bilancio 2015, gli amministratori di CP_4 hanno provveduto ad iscrivere al patrimonio netto le riserve indisponibili ex art. 2358 comma 6 c.c., con ciò confermandosi che, al momento dell'operazione, non era stata adottata alcuna formalità necessaria per il compimento dell'operazione di assistenza
13 finanziaria. COsegue che i contratti collegati nell'operazione vietata, debbono considerarsi affetti da nullità per violazione di norma imperativa, dovendosi dichiarare che parte attrice nulla deve a titolo di adempimento degli obblighi contrattuali derivanti dal finanziamento oggetto di lite, utilizzato per l'acquisto azionario assistito.
Le spese di lite debbono compensarsi per la frazione di un quarto, considerato che parte delle domande attoree sono state dichiarate improcedibili con la sentenza non definitiva, dovendo, invece, condannarsi la convenuta al pagamento della residua frazione”.
8. Avverso la sentenza non definitiva (in relazione alla quale era stata ritualmente formulata riserva d'appello) e la sentenza definitiva ha proposto appello CP_6 sulla base di undici motivi, contestando le decisioni assunte dal Tribunale, sia
[...] in rito (con riferimento all'inammissibilità e all'improcedibilità delle domande proposte dall'attrice nei confronti di alla incompetenza del Tribunale di Venezia;
CP_6 alla violazione delle norme sul rito applicabile;
alla pretesa insanabile contraddittorietà delle statuizioni assunte), sia nel merito (con riferimento alla pretesa violazione del divieto di assistenza finanziaria di cui all'art. 2358 c.c. e alle conseguenti statuizioni contenute nella sentenza definitiva), sia, infine, in punto di spese, nello specifico deducendo:
i) con il primo motivo, che le sentenze (non definitiva e definitiva) sono errate, e vanno per l'effetto riformate, nella parte in cui non hanno rilevato e dichiarato l'inammissibilità delle domande tardivamente proposte, e segnatamente quella di
“nulla dovere” alla Procedura, siccome inizialmente non proposta;
ii) con il secondo motivo, che le sentenze (non definitiva e definitiva) sono errate nella parte in cui hanno ritenuto che l'art. 83, comma 3, del T.U.B. non precluda la proposizione di ogni tipo di azione nei confronti della banca in liquidazione coatta amministrativa, considerato che i criteri di interpretazione della legge non consentono una lettura restrittiva dell'art. 83, commi 1 e 3, T.U.B. e che la giurisprudenza di merito formatasi in materia di liquidazione coatta amministrativa delle cc.dd. “banche venete” rigetta l'interpretazione restrittiva dell'art. 83, comma 3, T.U.B.;
iii) con il terzo motivo, che le sentenze (non definitiva e definitiva) sono errate nella parte in cui hanno ritenuto procedibili parte delle domande proposte da CP_3 sulla base dell'errato presupposto che le stesse fossero di mero accertamento
[...] negativo;
14 iv) con il quarto motivo, che le sentenze (non definitiva e definitiva) sono errate nella parte in cui hanno ritenuto sussistente la competenza del Tribunale di Venezia
e hanno conseguentemente statuito sul merito delle domande attoree;
v) con il quinto motivo, che la sentenza non definitiva è nulla per contraddittorietà insanabile della motivazione;
vi) con il sesto motivo, che la sentenza definitiva è nulla perché contraddittoria con la sentenza non definitiva;
vii) con il settimo motivo, che la sentenza definitiva è errata nella parte in cui ha ritenuto, con motivazione in ogni caso non adeguata, assolto l'onere della prova gravante sull'attrice in relazione alla presunta sussistenza di un collegamento negoziale;
viii) con l'ottavo motivo, che la sentenza definitiva è errata nella parte in cui ha ritenuto applicabile l'art. 2358 c.c. alle società cooperative, considerato che: - la condizione di “non incompatibilità” non è soddisfatta dall'art. 2358 c.c., né tantomeno dall'art. 2529 c.c.; - il disposto dell'art. 150-bis T.U.B. non consente di affermare che l'art. 2358 c.c. trovi applicazione alle banche popolari;
- l'applicabilità dell'art. 2358
c.c. alle società cooperative e alle banche popolari è stata esclusa da un recentissimo precedente di merito;
ix) con il nono motivo, che la sentenza definitiva è errata nella parte in cui ha dichiarato la nullità del contratto di acquisto delle azioni e quella parziale del finanziamento per violazione dell'art. 2358 c.c., considerato che: a) non sussiste alcuna violazione dell'art. 2358 c.c.; b) è infondata la tesi della nullità per violazione dell'art. 2358 c.c., che in sé considerato, non comporta la nullità dei contratti posti in essere dalla banca con il socio;
c) la giurisprudenza invocata in materia di nullità del contratto per violazione di norme imperative c.d. “di validità” è stata fraintesa ed
è inconferente nel caso di specie;
d) la tardiva iscrizione della riserva indisponibile ex art. 2358, comma 6, c.c., non incide, né direttamente, né indirettamente, sulla validità dell'acquisto; e) in ogni caso, la violazione dell'art. 2358 c.c. non comporta la nullità dell'acquisto azionario;
x) con il decimo motivo, che la sentenza definitiva è errata nella parte in cui ha dichiarato che nulla è dovuto per la quota parte del finanziamento ritenuta correlata all'investimento in azioni di CP_4 xi) con l'undicesimo motivo, che le sentenze sono errate in punto di spese di lite, concludendo nei termini trascritti in epigrafe.
15 9. L'originaria attrice ( , ora si è costituita nel presente CP_3 CP_1 secondo grado prendendo posizione sui motivi di impugnazione, di cui ha chiesto il rigetto, concludendo a propria volta come trascritto in epigrafe.
10. Fissata per la precisazione delle conclusioni l'udienza del 27.6.2024, le parti hanno concluso come sopra e la Corte ha riservato la causa in decisione alla scadenza dei termini ordinari di legge concessi per il deposito degli scritti conclusivi, poi effettivamente depositati da entrambe le parti, e l'ha quindi decisa come di seguito esposto, assorbita ogni diversa considerazione.
II
Ragioni della decisione.
1. Il primo motivo denuncia l'erroneità delle sentenze (non definitiva e definitiva) per non aver rilevato (e quindi dichiarato) l'inammissibilità di tutte le domande tardivamente proposte in giudizio dalla società attrice, trascurando in tal modo di considerare che lo scopo da questa effettivamente perseguito con l'atto introduttivo del giudizio non era (e non è comunque mai stato) quello ritenuto dal Tribunale (i.e. liberarsi dai propri debiti), quanto piuttosto quello di ottenere l'accertamento del
“saldo dare/avere” del conto corrente intestato alla società “una volta epurati gli addebiti” a titolo di capitale finanziamento, interessi, imposte e quant'altro e la condanna dell'istituto a pagare il saldo attivo accertato. Per effetto di tale rilievo dovrebbe necessariamente conseguire la caducazione di tutti gli ulteriori capi delle sentenze impugnate, connessi, dipendenti e consequenziali alle statuizioni in parola, nonché di tutti gli atti processuali successivi all'adozione della sentenza non definitiva, compresa la condanna alle spese secondo il principio di soccombenza.
1.1 Il motivo presenta concorrenti profili di inammissibilità (per difetto di specificità, non confrontandosi, a ben vedere, con la ragione decisoria posta a fondamento della decisione assunta dal Tribunale in parte qua) e di infondatezza, e va pertanto respinto.
1.2 Il Tribunale (v. sentenza non definitiva, pag. 8 – 9) ha, invero, esattamente colto il dato che la domanda di accertamento negativo di qualsivoglia credito (vantato o vantabile) dalla nei confronti di in relazione al Parte_2 CP_3 finanziamento di riferimento (e alle sue proroghe) era già contenuta nell'atto introduttivo del giudizio notificato nel 2016, essendo presente nel corpo dell'atto e nella spiegazione delle singole domande proposte che la pretesa esercitata in causa da era, in buona sostanza, quella di veder accertato che in ragione CP_3 della nullità della complessiva operazione nulla era dalla stessa dovuto a CP_5
16 Tale domanda era peraltro ricompresa anche nella richiesta di accertamento del saldo del dare/avere del conto corrente di appoggio, epurato dagli addebiti per le operazioni contestate, la cui rideterminazione era appunto collegata all'accertamento della “non debenza” delle somme erogate a titolo di finanziamento per essere state CO (immediatamente) impiegate nell'acquisto delle azioni della stessa in violazione di quanto previsto dall'art. 2358 c.c.
Pertanto, nel giudizio riassunto non vi è stata alcuna effettiva novità della domanda, essendosi solo esplicitato quanto già chiaramente dedotto nell'atto di citazione introduttivo, e cioè che l'acquisto delle azioni e il corrispondente finanziamento CO erogato da andava dichiarato nullo e che, per l'effetto, quale naturale conseguenza di tale nullità, nulla doveva alla banca (cfr. atto di citazione, CP_3 pag. 23 – 24: “(omissis) Alla luce di quanto si è sopra esposto ai punti 4.1 e 4.2.
l'acquisto di azioni effettuato da sulla base del finanziamento andrà CP_3 dichiarato nullo, assieme al relativo contratto di finanziamento, con azzeramento dell'esposizione debitoria dell'attrice maturata per far fronte a tali acquisti e accertamento che l'attrice nulla deve a per il Parte_1 finanziamento meglio descritto al punto 4, a titolo di capitale, interessi, spese e imposte addebitate sui conti correnti di riferimento” e ricorso in riassunzione, pag. 3,
5: “(omissis) Permane tuttavia l'interesse dell'attrice a coltivare, nei confronti della procedura concorsuale e dei suoi commissari liquidatori, le domande finalizzate ad accertare la nullità dell'atto di acquisto di azioni e del correlato contratto di finanziamento e la conseguente insussistenza del proprio debito nei confronti della banca in relazione a tali operazioni. A tale proposito si evidenzia che non sussiste, nel caso di specie, la competenza del foro fallimentare ex art. 24 L.F., in quanto non si tratta di domande ed azioni finalizzate ad avanzare pretese restitutorie o recuperatorie nei confronti della procedura, ma semplicemente tese a negare la sussistenza di un credito della procedura nei confronti dell'attrice. In particolare,
l'azione finalizzata a far dichiarare la nullità di contratti rimane di competenza del giudice ordinario laddove la stessa non sia anche finalizzata a fungere da presupposto per una condanna della massa al pagamento di somme o alla restituzione di beni (cfr.
Cassazione Civile, n. 17279/2010). Nel caso di specie le domande che la società attrice intende coltivare nei confronti della procedura convenuta sono solo quelle concernenti l'annullamento e la risoluzione dell'acquisto delle azioni, l'accertamento della nullità/inefficacia dei relativi addebiti sul proprio conto corrente e l'accertamento negativo del credito della procedura nei propri confronti, in relazione a tali operazioni.
17 La causa è altresì finalizzata ad accertare che la società attrice nulla deve alla liquidazione coatta amministrativa per finanziamenti correlati all'acquisto di azioni.
Tutto ciò premesso, la sopra emarginata società attrice ricorre all'intestato Tribunale, affinché, ai sensi dell'art. 303 c.p.c., venga fissata una nuova udienza per consentire la riassunzione della causa n. 5187/2016 R.G. del Tribunale di Venezia, sezione specializzata imprese, G.I. dott.ssa Lisa Torresan, nei confronti della liquidazione coatta amministrativa di e dei suoi commissari Parte_1 liquidatori. Alla luce di quanto sopra l'attrice in ogni caso già sin d'ora insiste, nel merito, affinché, nei confronti della liquidazione coatta amministrativa di
[...]
siano accolte le seguenti conclusioni: Nel merito in via Parte_1 principale, domanda di nullità Accertare e dichiarare la nullità dell'acquisto di azioni
e correlato finanziamento erogato all'attrice per i motivi meglio esposti in atti. In particolare, dichiarare nullo l'acquisto di con riferimento al deposito CP_3 titoli n. 00026/002254653/001 del 19 aprile 2013 (cfr. all. 14), di complessive 2.400 azioni al prezzo di euro 150.000,00 (62,50 ad azione - cfr. all. 14). Andrà altresì dichiarato nullo il finanziamento erogato ad sotto forma di mutuo CP_3 chirografario da per l'acquisto delle azioni sopra Parte_2 specificate, per complessivi euro 200.000,00. COseguentemente, andrà accertata
l'illegittimità/inefficacia di tutti i relativi addebiti sui rapporti di conto corrente intestati a presso a titolo di capitale CP_3 Parte_2 finanziato, interessi, imposte e quant'altro posto a carico dell'attore, in particolare sul conto corrente identificato con il numero n. 00026/057/0008791, di cui si dovrà accertare il saldo dare/avere una volta epurati gli addebiti. Accertarsi che nulla deve
a liquidazione coatta amministrativa in CP_3 Parte_1 relazione alle operazioni di finanziamento ed acquisto di azioni collegate sopra meglio descritte”).
La soluzione data dal Tribunale è peraltro coerente con la giurisprudenza della
Suprema Corte secondo cui, per interpretare le domande giudiziali, si deve considerare la reale volontà dell'attore risultante dall'intero contenuto dell'atto e dallo scopo pratico perseguito, senza limitarsi a valutare le sole conclusioni formalizzate
(v., in particolare: Cass. civ. n. 5743/2008: “L'omessa indicazione degli elementi di fatto e di diritto posti a fondamento della domanda postula la totale omissione o
l'assoluta incertezza della causa petendi, che non ricorre quando la sua individuazione sia comunque possibile attraverso un esame complessivo dell'atto introduttivo del giudizio, non limitato alla parte di esso destinata a contenere le conclusioni, ma
18 esteso anche alla parte espositiva”; nello stesso senso, tra le altre, Cass. SS.UU. civ.,
n. 3041/2007 e Cass. civ. n. 8107/2006).
CO l'ulteriore considerazione che anche laddove non fosse stata chiaramente proposta ab origine – ma come si è detto, così non è – la domanda di accertamento della nullità dell'operazione e di affermazione dell'inesistenza del corrispondente debito da finanziamento integrerebbe una domanda teleologicamente complanare, atteso che il diritto così introdotto in giudizio (di ottenere la “liberatoria” da ogni e ciascun obbligo inerente all'operazione di acquisto/finanziamento) attiene alla medesima vicenda sostanziale dedotta in causa, corre tra le stesse parti e tende alla realizzazione dell'utilità finale già avuta di mira dall'attrice con la sua iniziativa giudiziale, risultando perfettamente compatibile con il diritto originariamente dedotto in giudizio.
2. Il secondo motivo denuncia l'erroneità della sentenza non definitiva e della sentenza definitiva nella parte in cui, male interpretando l'art. 83, comma 3, T.U.B., hanno ritenuto che tale previsione normativa lasci ambiti “residui” di procedibilità con riferimento a domande giudiziali non finalizzate all'accertamento di crediti nei confronti della banca in l.c.a., mentre le norme applicabili alla liquidazione coatta amministrativa delle banche escludono la proponibilità e la procedibilità di qualsiasi tipo di domanda “individuale”. Quanto all'interesse all'impugnazione in parte qua, questo risiederebbe nel fatto che la richiesta riforma della sentenza non definitiva comporta la necessaria declaratoria di improcedibilità di tutte le domande attoree e, per effetto espansivo, la conseguente nullità di tutti gli atti processuali successivi alla sentenza medesima, ivi inclusa la sentenza definitiva, in tesi inammissibilmente pronunciatasi sul merito delle domande attoree così come definitivamente precisate.
2.1 La soluzione offerta dal Tribunale (v. sentenza non definitiva, pag. 6 – 8) è corretta e va confermata. Non è per contro condivisibile – e ne va pertanto ribadito il rigetto – la tesi sostenuta dalla banca in primo grado, qui riproposta.
2.2 L'art. 83, co. 3, del T.U.B. (secondo cui “Dal termine previsto nel comma 1 contro la banca in liquidazione non può essere promossa né proseguita alcuna azione, salvo quanto disposto dagli articoli 87, 88, 89 e 92, comma 3, né, per qualsiasi titolo, può essere parimenti promosso né proseguito alcun atto di esecuzione forzata o cautelare. Per le azioni civili di qualsiasi natura derivanti dalla liquidazione è competente esclusivamente il tribunale del luogo in cui la banca ha il centro degli interessi principali”) dev'essere interpretato conformemente al disposto dell'art. 52 della legge fallimentare, ossia nel senso che solo le pretese creditorie, o restitutorie,
19 esercitate in giudizio divengono improcedibili a seguito dell'apertura della procedura concorsuale. Non divengono viceversa improcedibili le domande di mero accertamento della nullità di contratti, o le domande di annullamento degli stessi, con cui non si faccia contestualmente valere un diritto alla restituzione di somme di denaro, ovvero al risarcimento del danno (c.d. azioni “debt sensitive”), da esercitarsi
– queste sì – solo in sede concorsuale.
Sarebbe d'altra parte incoerente sostenere che, mentre le azioni derivanti dalla liquidazione coatta amministrativa sarebbero comunque esercitabili (dagli organi della Liquidazione), per quanto davanti al Tribunale ordinario (v. l'ultima parte del richiamato terzo comma dell'art. 83), le azioni che non riguardano il passivo dell'impresa bancaria insolvente, né comunque derivano dalla procedura concorsuale, non potrebbero essere a loro volta liberamente esercitate davanti all'autorità giudiziaria e, se esercitate precedentemente alla dichiarazione di insolvenza, diverrebbero inevitabilmente improcedibili.
Tale assunto, sul quale insiste la banca appellante, sostanziandosi in una sorta di immunità giudiziaria, si pone, d'altra parte, in evidente contrasto con l'art. 3 e con l'art. 24, primo comma, della Costituzione.
Invero, da un lato, la banca insolvente, sottratta ad ogni azione civile, verrebbe trattata, senza alcuna giustificazione, in modo diverso dalle altre imprese sottoposte a fallimento o a liquidazione coatta amministrativa;
dall'altro, e per contro, resterebbe preclusa “sine die”, per chi ha intrattenuto rapporti con la banca, la tutela giurisdizionale dei propri diritti, atteso che la verificazione dello stato passivo ha esclusivamente ad oggetto l'accertamento dei crediti nei confronti dell'impresa insolvente e non anche l'accertamento dei crediti dell'impresa già in bonis nei confronti dei terzi (o, per l'appunto, l'accertamento negativo di tali crediti), né, tantomeno, l'accertamento di invalidità negoziali. Il Testo Unico Bancario non prevede, infatti, la possibilità di esaminare, in sede amministrativa, domande diverse dalle pretese creditorie o restitutorie nei confronti della banca insolvente, disciplinando esclusivamente, nell'art. 86, la verifica dello stato passivo (in cui “i creditori e i titolari dei diritti indicati nel comma 2 possono presentare o inviare i loro reclami ai commissari, allegando i documenti giustificativi” e possono domandare “il riconoscimento dei propri crediti e la restituzione dei propri beni, presentando i documenti atti a provare l'esistenza, la specie e l'entità dei propri diritti”), e nell'art. 87, l'eventuale giudizio di opposizione.
20 In altri termini, la locuzione normativa secondo cui contro la banca in liquidazione non può essere promossa, né proseguita, alcuna azione, va letta valorizzando il richiamo a quanto disposto dagli artt. 87, 88, 89 e 92.3, rispettivamente relativi alle opposizioni allo stato passivo, all'esecutività delle sentenze, alle insinuazioni tardive dei crediti e alle opposizioni al piano di riparto. Sono tutti richiami normativi accomunati dall'inerenza a pretese creditorie che vanno “ordinate” secondo la logica concorsuale, e la loro inclusione nella norma significa logicamente che la disciplina dell'improcedibilità coinvolge esclusivamente pretese creditorie, sicchè la lettura combinata della locuzione (apparentemente preclusiva di ogni azione) e dei richiami normativi – valorizzandosi la connessione tra le parole quale criterio interpretativo ex art. 12.1 delle preleggi – porta a concludere che la regola dell'improcedibilità è posta e illustrata in funzione delle sole azioni idonee ad incidere sulla formazione dello stato passivo, e tali sono solamente quelle inerenti alla deduzione in giudizio di crediti.
La conseguenza dell'accoglimento della tesi sostenuta dalla difesa della l.c.a. sarebbe d'altra parte, nella sostanza, incongrua, in quanto colui che ha interesse all'accertamento dell'invalidità di un negozio giuridico senza che da tale accertamento ne discenda una pretesa restitutoria o risarcitoria non potrebbe esercitare il proprio diritto, ovvero dovrebbe attendere (magari per anni) che la banca in l.c.a. (o l'eventuale cessionario del credito) si determini a richiedergli il pagamento (del finanziamento illecito in quanto collegato all'acquisto azionario effettuato in violazione dell'art. 2358 c.c.), ben potendo invece avere un interesse attuale e concreto ad ottenere in via immediata una statuizione che rimuova in via definitiva lo stato di incertezza derivante dalla (per quanto solo apparente) esistenza del debito, interesse da ritenersi certamente meritevole di tutela: si pensi, ad es., ad un'impresa costretta a mantenere l'annotazione al passivo della posta debitoria e che necessiti pertanto di “ripulire” il proprio bilancio in termini coerenti con l'effettiva realtà economica e giuridica, ovvero, più in generale, a un qualsiasi soggetto che necessiti di un finanziamento e si trovi tuttavia nell'impossibilità di ottenerlo risultando a suo carico l'esistenza di un previo finanziamento (magari, come nella specie, ingente) da ritenersi invece inesistente, siccome, appunto “nullo” per violazione della richiamata disposizione societaria.
In tale prospettiva non può, pertanto, ritenersi condivisibile la tesi secondo cui la generalizzata improcedibilità di qualsiasi domanda verso la l.c.a. della banca non comporterebbe un'illegittima compressione del diritto di agire in giudizio a tutela dei propri diritti sancito dall'art. 24 della Costituzione, perché la possibilità di far
21 accertare l'inesistenza di debiti a carico dell'interessato sarebbe solo differita, se, e al momento in cui, gli organi della procedura decideranno di far valere nei suoi confronti il credito risultante dalle scritture contabili della banca assoggettata a liquidazione coatta amministrativa. Così ritenendo, infatti, si finisce inevitabilmente col lasciare il (solo apparente) debitore in una (per lui diversamente irrisolvibile) situazione di incertezza, non solo potenzialmente, ma anche concretamente, pregiudizievole per i suoi interessi.
Deve quindi confermarsi la decisione per cui sono procedibili, non potendo trovare legittima cognizione in altra sede e non incidendo comunque sullo stato passivo della banca insolvente, le domande proposte dall'attrice volte all'accertamento negativo dei crediti vantati nei suoi confronti da scaturiti dalla complessiva COtroparte_6 operazione in esame, previa dichiarazione della nullità dei contratti da cui tali crediti apparentemente scaturiscono: contratto di investimento azionario e collegato contratto di affidamento complessivamente inteso, comprensivo, quindi, sia del negozio iniziale, che di tutte le sue successive proroghe, disposte dalla stessa banca per evitare di “chiudere” l'operazione i cui effetti sul proprio patrimonio di vigilanza aveva invece interesse a mantenere (cfr. in questo senso, tra le altre, Appello
Venezia, sentenza n. 1817/2023; Appello Venezia, sentenza n. 1922/2023, peraltro espressive di un orientamento che, in consapevole modifica di quello in precedenza seguito, deve ritenersi ormai costante in questa Corte veneta).
2.3 E' poi da escludere – con ciò anticipandosi l'esame del terzo motivo – che nel caso di specie l'accertamento negativo richiesto dall'attrice presupponga un fenomeno compensativo (il credito restitutorio ex art. 2033 c.c. del cliente andrebbe a compensare il debito dello stesso nei confronti della banca) che attrarrebbe la fattispecie alla cognizione del tribunale concorsuale (e cioè a quella del Tribunale di
Vicenza), poiché, da un lato, la compensazione non è stata dichiarata dal Tribunale di Venezia e, dall'altro, il venire meno del debito dell'istante è conseguenza della nullità, non del solo contratto di affidamento, ma, in ragione del rilevato collegamento negoziale, dell'intera operazione. In altri termini, una volta travolto l'acquisto dei titoli, il finanziamento deve considerarsi come mai utilizzato, con la conseguenza che:
i) non è sorta un'obbligazione restitutoria in capo al cliente;
ii) le azioni apparentemente acquistate dal correntista sono rimaste nella titolarità della banca, sicché solo in senso a-tecnico si potrebbe discorrere di compensazione per indicare che sono contabilmente elise tutte le reciproche obbligazioni dell'unitaria operazione di cui viene accertata la nullità.
22 Così stando le cose, non può negarsi l'interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. in capo all'attrice, la cui domanda di accertamento della nullità dell'operazione non rimane priva “di effetto utile”, ma comporta l'accertamento negativo del debito.
2.4 In definitiva, può dunque ribadirsi che l'improponibilità, o la improseguibilità, delle domande verso la liquidazione coatta amministrativa dell'impresa bancaria riguarda tutte le domande funzionali all'accertamento di un credito verso l'impresa in liquidazione, che “incidono”, cioè, sull'accertamento del “passivo” anche qualora dette domande siano costitutive, o di accertamento, ma vengano invocate quali presupposto del credito risarcitorio, o restitutorio, da far valere verso la Procedura, non potendosi in tali casi derogare all'accertamento del credito e dei suoi presupposti secondo le regole del concorso. Rimangono, per contro, escluse dalle regole dell'accertamento concorsuale e della formazione dello stato passivo quelle domande che non hanno la suddetta valenza e che sono volte a conseguire un “quid” ulteriore e diverso, che non è nei poteri e nella competenza della procedura Fallimentare o della Liquidazione giudiziale di riconoscere alla parte.
3. Il terzo denuncia l'erroneità della sentenza non definitiva e della sentenza definitiva nella parte in cui hanno ritenuto procedibili le domande proposte dall'attrice sul presupposto che questa avrebbe conclusivamente proposto solo domande di mero accertamento negativo del credito vantato nei suoi confronti dalla banca in l.c.a. e non anche domande comunque incidenti sulla distribuzione concorsuale del patrimonio della banca. Risulterebbe, in particolare, trascurato il dato che le domande attoree non sarebbero volte solo al mero accertamento negativo del credito vantato dalla banca nei suoi confronti, posto che le domande volte alla caducazione dell'acquisto delle azioni di non possono in realtà produrre alcun CP_7
“accertamento negativo” del credito della banca, che deriva, piuttosto, dal finanziamento. L'effetto tipico della caducazione dell'acquisto delle azioni (che si produce peraltro ope legis) è, infatti, la perdita dell'efficacia (o della “apparente efficacia”) del titolo giuridico in forza del quale la banca ha trasferito le azioni e ricevuto, in contropartita, il relativo “pretium”, donde, ai sensi degli artt. 2033 e ss.
c.c., l'obbligo della banca di restituire il prezzo. Poiché non potrebbe dubitarsi del fatto che un simile obbligo restitutorio si traduca in una passività in capo alla banca, ne conseguirebbe l'inammissibilità delle domande volte ad ottenere la caducazione dell'acquisto delle azioni, e questo perché: i) da un lato, tali domande producono l'effetto di far sorgere, ope legis, un obbligo restitutorio (i.e. un debito pecuniario) in capo alla banca (effetto che peraltro si produrrebbe comunque, a prescindere dalla
23 “concreta volontà” dell'attrice, poiché gli effetti della nullità di un contratto non sono nella disponibilità della parte che formula la domanda); ii) dall'altro, se anche si volesse ipotizzare l'ammissibilità di una pronuncia di nullità che non comporti al contempo l'insorgere di obblighi restitutori (ma il nostro ordinamento non prevede in realtà tale possibilità), le domande attoree sarebbero comunque inammissibili per carenza di interesse ad agire, in quanto dall'accoglimento delle stesse non potrebbe derivarne alcun effetto in concreto utile in capo all'attrice.
3.1 L'appellante sostiene, in buona sostanza, che il Tribunale avrebbe errato nel considerare le domande dalla stessa formulate come domande di mero accertamento negativo del credito vantato dalla banca nei suoi confronti, discendendo inevitabilmente dal loro accoglimento ulteriori conseguenze potenzialmente incidenti sulle regole del concorso, la cui sola possibilità renderebbe inammissibile l'intera pretesa esercitata in causa.
3.2 La tesi è infondata e non può essere accolta. Invero, ciò che rileva nella prospettiva in esame è quello che la parte istante ha chiesto al giudice e che questi ha ritenuto ammissibile, e quindi accoglibile, discendendo da ciò la delimitazione del perimetro della statuizione, e quindi la valutazione della sua correttezza.
Ora, di tutte le domande proposte dall'attrice, quelle in concreto accolte dal Tribunale lo sono state in quanto previamente ritenute ammissibili, siccome di accertamento della nullità dei contratti di riferimento e di mero accertamento negativo (senza ulteriori implicazioni) di qualsiasi obbligo verso la banca in l.c.a. gravante sulla medesima società attrice.
Così stando le cose, le sentenze impugnate non potrebbero mai essere utilizzate, o anche solo interpretate, al fine di far insorgere una passività in capo alla banca, e questo proprio in quanto “ontologicamente” inidonee a tale fine, dovendo ribadirsi che la regola del concorso non può trovare applicazione quando la domanda abbia finalità estranee alla partecipazione al concorso stesso, o quando non sia strumentale all'ammissione al passivo del credito che ne discende, ma sia volta ad ottenere (solo,
o anche) ulteriori declaratorie o adempimenti che esorbitano dai poteri, e/o dalla competenza, della Procedura di l.c.a e che la parte non può in alcun modo ottenere dalla Procedura stessa, tra cui, in primis – come nella specie – le domande finalizzate a provocare la liberazione della parte dagli obblighi contrattuali verso la banca in l.c.a., posto che la relativa declaratoria non può essere ottenuta nell'ambito concorsuale.
24 Va inoltre sottolineato, come già anticipato, che l'accertamento negativo del credito richiesto dall'attrice non presuppone alcuna compensazione. Il venire meno del debito
è, invero, la conseguenza diretta della nullità del contratto di affidamento e, in ragione del collegamento negoziale, dell'intera operazione oggetto di causa. Ed infatti, una volta travolto l'acquisto dei titoli, il finanziamento deve considerarsi come non mai utilizzato, con la conseguenza che non è sorta alcuna obbligazione restitutoria in capo al cliente e le azioni ed obbligazioni apparentemente da questi acquistate sono rimaste nella titolarità della banca. Ne deriva, per l'effetto, che non essendosi verificato alcun fenomeno compensativo l'accoglimento della domanda attorea non può incidere sullo stato passivo della procedura di liquidazione coatta amministrativa, donde l'insussistenza delle condizioni determinanti l'attrazione al foro concorsuale del presente procedimento.
4. Il quarto motivo denuncia l'erroneità di entrambe le sentenze (non definitiva e definitiva) nella parte in cui hanno ritenuto sussistente la competenza del Tribunale di Venezia (Sezione Specializzata in Materia di Impresa) in luogo di quella del
Tribunale di Vicenza (foro concorsuale), escludendo (la sentenza non definitiva) la violazione delle norme di rito applicabili al procedimento di formazione dello stato passivo, e conseguentemente statuendo (la sentenza definitiva) sul merito delle domande attoree. Nello specifico, viene censurato che il Tribunale non avrebbe adeguatamente considerato il fatto che le domande attoree, anche se precisate e limitate dopo l'avvio della procedura di liquidazione coatta amministrativa: i) avrebbero l'effetto di incidere sul patrimonio della banca, effetto che si produrrebbe inammissibilmente in una sede diversa da quella concorsuale e per effetto della pronuncia di un foro diverso da quello competente per la Procedura;
ii) andrebbero comunque lette come propositive di una domanda di compensazione, per la quale pure varrebbe la competenza del foro della procedura, i.e. del Tribunale di Vicenza.
4.1 Il motivo presenta concorrenti profili di inammissibilità e di infondatezza e va pertanto respinto.
4.2 Va innanzitutto sottolineato che l'art. 38 c.p.c. preclude l'esame della questione se la Sezione Specializzata in Materia di Impresa del Tribunale di Venezia fosse o meno competente per materia ai sensi dell'art. 3, co. 2, lett. a) e lett. b), del D.L.gs n. 168 del 2003, come sostituito dall'art. 2, comma 1, lett. d), del D.L. n. 1 del 2012, conv., con modif., dalla L. n. 27 del 2012.
Tale questione, infatti, non è stata sollevata d'ufficio, e neppure eccepita dalla banca originaria convenuta (le cui conclusioni nell'atto di costituzione in primo grado erano
25 state le seguenti: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria domanda, eccezione e deduzione, previa ogni più opportuna declaratoria, rigettare tutte le domande avversarie, poiché prescritte e infondate in fatto e diritto. CO vittoria di spese, compensi, e rimborso forfettario ex art. 2 D.M. 55/2014 del presente giudizio.
CO riserva di ogni ulteriore deduzione e produzione nelle successive difese, e di agire, anche in sede autonoma, a tutela dei diritti della Banca. Ai sensi del D.P.R. n.
115/ 2002, si dichiara che le domande svolte non comportano alcuna variazione del valore della controversia e che, quindi, nulla è dovuto a titolo di integrazione del contributo unificato”), sicché la competenza si è definitivamente radicata in capo al giudice adito (Tribunale di Venezia, Sezione Specializzata in Materia di Impresa) e non può più essere rimessa in discussione per il fatto che, a seguito dell'interruzione CO della causa in conseguenza della sottoposizione di alla procedura di liquidazione coatta amministrativa e della successiva costituzione della Liquidazione coatta in persona dei suoi commissari, la competenza del Tribunale di Venezia sia stata contestata sotto il diverso profilo dell'attrazione di tutte le azioni derivanti dalla liquidazione concorsuale (art. 83, co. 3, del TUB) al tribunale del luogo in cui la banca ha il centro degli interessi principali.
In ogni caso, alla luce di quanto si è osservato esaminando i primi tre motivi,
l'eccezione di incompetenza funzionale del Tribunale di Venezia, Sezione Imprese, in favore del Tribunale di Vicenza quale giudice del concorso deve ritenersi infondata, non trovando applicazione l'art. 83, co. 3, T.U.B., secondo cui “Per le azioni civili di qualsiasi natura derivanti dalla liquidazione è competente esclusivamente il tribunale del luogo in cui la banca ha il centro degli interessi principali”.
La domanda proposta da in questa sede non si può infatti Parte_4 considerare come azione “derivante dalla liquidazione”, atteso che il presunto diritto di credito di cui è stato chiesto l'accertamento negativo si trovava già nel patrimonio della banca in bonis e che la domanda di accertamento della nullità delle operazioni contestate, e di conseguente accertamento negativo del corrispondente credito (della banca), non è idonea ad incidere sulla formazione dello stato passivo, con la conseguenza che la norma citata non è applicabile alla fattispecie in esame.
CO l'ulteriore considerazione che l'eventuale azione della banca in l.c.a. per ottenere il pagamento del credito di cui l'attrice ha negato l'esistenza sarebbe devoluta alla competenza del tribunale ordinario, e non già a quello del concorso.
Va in definitiva affermato, con riguardo all'eccezione di incompetenza del Tribunale di Venezia, Sezione Specializzata in Materia di Impresa, per essere (in tesi)
26 competente in via funzionale ed inderogabile il Tribunale di Vicenza quale giudice del luogo in cui ha sede la banca in liquidazione, a norma dell'art. 83, comma 3, ultima parte, che le domande ritenute proseguibili, e quindi esaminate nel merito dal Pt_5
Tribunale, non traggono origine, né sono derivanti, dalla liquidazione coatta amministrativa della banca, sicché non può trovare per esse applicazione la regola di competenza invocata dalla convenuta.
5. Il quinto motivo denuncia la nullità della sentenza non definitiva in quanto intrinsecamente contraddittoria nella parte in cui ha ritenuto che, non solo le domande volte alla caducazione del finanziamento, ma anche quelle volte alla caducazione dell'acquisto delle azioni fossero procedibili. Si sostiene che laddove l'attrice avesse chiesto il mero accertamento negativo del credito di fonte contrattuale vantato dalla banca in forza del finanziamento concesso, tale risultato sarebbe stato ottenibile attraverso la caducazione del solo finanziamento, mentre, per contro, la caducazione dell'acquisto delle azioni non produce alcun effetto sul debito contrattuale di e determina semmai l'insorgere di un credito Parte_4 restitutorio ex indebito in capo alla stessa (in relazione al prezzo di acquisto delle azioni), che lo stesso Tribunale di Venezia ha dichiarato, però, di non poter accertare in quanto riservato alla sede concorsuale. La sentenza non definitiva sarebbe pertanto nulla perché contraddittoria nella parte in cui, dopo aver premesso chiaramente che le sole domande di accertamento negativo del credito sono procedibili, ha poi fatto salva la procedibilità delle domande di impugnativa negoziale aventi ad oggetto l'acquisto delle azioni. Ne consegue la nullità anche della stessa sentenza definitiva poiché la cognizione in merito alla validità dell'acquisto delle azioni doveva ritenersi esclusa.
6. Il sesto motivo denuncia invece l'erroneità della sentenza definitiva nella parte in cui ha – in tesi inammissibilmente – pronunciato sul merito della domanda di nullità dell'acquisto delle azioni di Nello specifico, per il caso in cui la sentenza non CP_4 definitiva non dovesse essere ritenuta intrinsecamente contraddittoria, come indicato nel quinto motivo, l'unica possibile interpretazione alternativa sarebbe quella di ritenere che la sentenza non definitiva, nel fare salve le domande attoree, abbia in realtà inteso “salvare” la procedibilità solo di quelle riferite al finanziamento. Ove tale lettura della sentenza non definitiva fosse ritenuta corretta la sentenza definitiva sarebbe in ogni caso nulla nella parte in cui ha comunque deciso la domanda di accertamento della nullità dell'acquisto delle azioni di Infatti, laddove la CP_5 sentenza non definitiva avesse escluso la procedibilità delle domande caducatorie
27 CO aventi ad oggetto l'acquisto delle azioni da parte di (reputando CP_3
“procedibili” le sole domande relative al finanziamento), il Tribunale di Venezia non sarebbe potuto tornare sulla questione nella sentenza definitiva, essendosi ormai esaurita la sua potestas iudicandi sul punto. Ne consegue, necessariamente, la caducazione di tutti gli ulteriori capi delle sentenze impugnate, connessi, dipendenti e/o consequenziali alle predette statuizioni.
6.1 I due motivi, da esaminarsi congiuntamente in quanto strettamente connessi, presentano concorrenti profili di inammissibilità e di infondatezza – siccome, nella sostanza, basati su un'interpretazione dei fatti distonica rispetto alla realtà di quanto effettivamente avvenuto e accertato in causa – e vanno pertanto respinti.
6.2 Sostiene la banca che la sentenza non definitiva sarebbe nulla in quanto intrinsecamente contraddittoria nella sua motivazione ed altresì, in una prospettiva relazionale, che sarebbe ravvisabile un'ulteriore contraddittorietà tra la sentenza definitiva e quella non definitiva. Tali distonie risiederebbero nel fatto che la sentenza definitiva avrebbe dichiarato procedibili le sole domande relative alla caducazione del finanziamento, mentre poi la stessa sentenza non definitiva, ed altresì la sentenza definitiva, avrebbero deciso anche le domande di impugnativa negoziale aventi ad oggetto l'acquisto delle azioni.
6.2.1 Va in primo luogo rilevato il difetto di specificità di entrambi i motivi.
L'appellante deduce, invero, un profilo di nullità della sentenza non definitiva, e in via derivata di quella definitiva, senza però in alcun modo specificarne la fonte, né le ragioni e i limiti dell'affermato effetto espansivo.
6.2.2 La tesi è comunque infondata, basandosi su una (peraltro ingiustificata) considerazione e valutazione atomistica (incompatibile con le evidenze di causa) dei contratti di riferimento (e cioè quello di assistenza finanziaria, sub specie di mutuo CO chirografario, e quello di acquisto delle azioni di pagate con la provvista oggetto CO dei finanziamenti a tal fine appositamente concessi dalla stessa ), che vanno invece considerati unitariamente come un'unica operazione negoziale, atteso che il risultato perseguito è unitario sul piano economico-funzionale, come emerge dalla previsione normativa ex art. 2358.1 c.c., sicché l'invalidità colpisce inevitabilmente l'operazione negoziale nel suo complesso, e quindi, sia nella parte relativa all'assistenza finanziaria, che a quella dell'acquisto dei titoli azionari della stessa banca in funzione del quale l'assistenza venne prestata (v., ex multis: Cass. n.
20726/2014; Cass. n. 21417/2014; Cass. n. 7255/2013).
28 L'art. 2358 c.c. prevede, invero, il divieto per le società per azioni di accordare prestiti e fornire garanzie per l'acquisto o la sottoscrizione di proprie azioni, se non alle condizioni indicate dalla norma.
Tenuto conto delle difese della banca si pone il problema di stabilire se il divieto di assistenza finanziaria comporti una mera violazione di norme di comportamento, tali da non comportare la nullità degli atti negoziali inerenti all'operazione, oppure se si tratti di nullità inerente un vizio genetico del contratto e la violazione riguardi i suoi elementi costitutivi.
A tale proposito va sottolineato che seppure il legislatore abbia previsto a talune condizioni l'assistenza finanziaria, è pur vero che la natura imperativa del divieto si può desumere dalla ratio sottesa a tale disposizione, con la quale il legislatore ha voluto escludere il rischio della non effettività, totale o parziale, del conferimento dei nuovi soci, con ricaduta sul patrimonio netto. (Cass. n. 25005/2006).
Così qualificato il divieto di assistenza finanziaria, deve altresì escludersi che le norme imperative la cui violazione comporta la nullità del contratto siano solo quelle che si riferiscono alla struttura o al contenuto del negozio, dovendosi ritenere tali anche le norme che, in assoluto, oppure in presenza, o in difetto, di determinate condizioni, vietano la conclusione stessa del contratto, sicché laddove il contratto venga stipulato nonostante il divieto imposto dalla legge è la stessa sua esistenza a porsi in contrasto con la norma imperativa. In tal senso si sono espresse le SS.UU. della Corte di
Cassazione con la sentenza n. 26724 del 19.12.2007, secondo cui “l'area delle norme inderogabili, la cui violazione può determinare la nullità del contratto in conformità al disposto dell'art. 1418 c.c., comma 1, è in effetti più ampia di quanto parrebbe a prima vista suggerire il riferimento al solo contenuto del contratto medesimo. Vi sono ricomprese sicuramente anche le norme che, in assoluto, oppure in presenza o in difetto di determinate condizioni oggettive o soggettive, direttamente o indirettamente, vietano la stipulazione stessa del contratto: come è il caso dei contratti conclusi in assenza di una particolare autorizzazione al riguardo richiesta dalle legge, o in mancanza dell'iscrizione di uno dei contraenti in albi o registri cui la legge eventualmente condiziona la loro legittimazione a stipulare quel genere di contratto, e simili. Se il legislatore vieta, in determinate circostanze, di stipulare il contratto e, nondimeno, il contratto viene stipulato, è la sua stessa esistenza a porsi in contrasto con la norma imperativa;
e non par dubbio che ne discenda la nullità dell'atto per ragioni - se così può dirsi - ancor più radicali di quelle dipendenti dalla contrarietà a norma imperativa del contenuto dell'atto medesimo. Neppure in tali
29 casi, tuttavia, si tratta di norme di comportamento afferenti alla concreta modalità delle trattative prenegoziali o al modo in cui è stata data di volta in volta attuazione agli obblighi contrattuali gravanti su una delle parti, bensì del fatto che il contratto è stato stipulato in situazioni che lo avrebbero dovuto impedire”. Ne consegue che, ove la vendita delle azioni avvenga, come nella specie, in violazione del disposto dell'art. 2358 c.c., la sanzione comminata dall'ordinamento è quella della nullità.
6.2.3 In definitiva, deve ritenersi corretta la valutazione fatta dal Tribunale (cfr. sentenza definitiva, pag. 6 – 9) nella parte in cui ha ritenuto sussistente, nei termini rappresentati dall'attrice, il dedotto collegamento negoziale tra la concessione del finanziamento (operato per il tramite dei contratti n. 7005076074, con provvista di
100.000 € erogata l'11.8.2014, e n. 7005076602, con provvista di ulteriori 100.000 CO
€ erogata il 22.8.2014) e l'acquisto delle (2.400) azioni , e conseguentemente viziati da nullità per violazione di norma imperativa i contratti collegati nell'operazione vietata, e conseguentemente dichiarato che nulla deve a titolo di CP_3 adempimento degli obblighi contrattuali derivanti dal finanziamento oggetto di lite nei limiti di quanto in concreto utilizzato per l'acquisto azionario assistito in sorte capitale e relativi accessori.
7. Il settimo motivo denuncia l'erroneità della sentenza definitiva nella parte in cui ha ritenuto assolto l'onere della prova gravante sull'attrice in relazione alla affermata sussistenza di un collegamento negoziale rilevante ex art. 2358 c.c. tra il finanziamento erogato dalla banca e l'acquisto delle azioni del medesimo istituto di credito sulla base: A) di elementi presuntivi di fonte documentale (costituiti: - dalla sostanziale coincidenza temporale tra la data di stipulazione del finanziamento e quella dell'acquisto delle azioni (tutti i contratti risultano stipulati nel mese di agosto
2014); - dalla data in cui le somme concesse a mutuo mediante la stipula del finanziamento sono state erogate sul conto corrente di riferimento, n. 0008791, CO intestato a presso la filiale di Thiene di;
- dalle movimentazioni CP_3 occorse su detto conto corrente n. 711/570009320; - dalla data di stipula del
COtratto Quadro n. 2303640 in forza del quale è stato effettuato l'investimento sub iudice), da ritenersi in realtà privi dell'efficacia probatoria necessaria per potersi ritenere provato lo specifico nesso giuridicamente rilevante tra i negozi in parola, sia sotto il profilo soggettivo della comune volontà delle parti, sia sotto il profilo oggettivo, e, B) delle risultanze delle prove orali assunte in causa, da ritenersi, da un lato inammissibili, e dall'altro lato comunque inconferenti, in quanto relative ad incontri preliminari che hanno preceduto la sottoscrizione dei contratti oggetti di
30 causa, e come tali prive di una reale portata di convincimento del fatto rilevante, e cioè l'esistenza di uno specifico nesso giuridicamente rilevante tra i negozi giuridici in parola.
7.1 Il motivo – incentrato su una lettura critica delle evidenze probatorie esaminate dal Tribunale e ritenute rilevanti al fine del decidere e sulla conseguente erroneità della sentenza per aver posto a fondamento della decisione le risultanze di un'attività istruttoria inammissibilmente espletata e per aver ritenuto assolto (con motivazione, in tesi, comunque inadeguata) l'onere della prova gravante sull'attrice in relazione alla presunta sussistenza di un collegamento negoziale tra i contratti oggetto di causa
– presenta concorrenti profili di inammissibilità e di infondatezza e va quindi respinto.
7.2 Nello specifico, quanto al primo aspetto, va preliminarmente osservato che la valutazione della rilevanza al fine del decidere delle prove testimoniali poi ammesse costituisce il frutto di una determinazione discrezionale spettante al giudice, nella specie al Collegio (v. ordinanza in data 3.2.2021), il quale ne ha evidentemente ritenuto la necessità al fine di implementare in termini conclusivi il quadro probatorio già emergente dai documenti prodotti al fine di verificare la piena fondatezza della tesi attorea (“ritenuta l'ammissibilità e la rilevanza della prova testimoniale richiesta da parte attrice in memoria ex art. 183 comma 6 n. 2) c.p.c., fatta eccezione per il capitolo n. 1; ritenuta l'ammissibilità e la rilevanza della prova testimoniale richiesta da parte convenuta in memoria ex art. 183, comma 6, n. 2), c.p.c., limitatamente ai capitoli lett. f) e g);
P.Q.M.
ammette le prove orali indicate in premessa, abilitando alla prova contraria la parte che ne abbia fatto richiesta”).
Deve in ogni caso escludersi che le prove orali dedotte da potessero CP_3 ritenersi inammissibili e fossero comunque, una volta assunte, non valutabili dal
Collegio, tanto più considerato che la specifica indicazione dei fatti non attiene al piano di validità della prova, ma a quello preliminare del giudizio di rilevanza (invero, la mancata specificazione dei fatti impedisce al giudice di apprezzare se il mezzo istruttorio sia concludente e/o pertinente, e quindi di esercitare il potere di direzione del processo, con la conseguenza che l'apprezzamento della rilevanza della prova ha carattere ordinatorio processuale corrispondente all'esigenza di evitare un'attività che, in quanto relativa al mezzo di prova rilevante, contrasta con le esigenze di economia e di ragionevole durata del processo) e che oggetto delle deposizioni non era l'esistenza di patti aggiunti o contrari a quelli stipulati, e risultanti per iscritto, ma la compiuta illustrazione di quella che era stata l'effettiva dinamica economica e giuridica dell'operazione congegnata dalla banca in vista e in funzione di un interesse
31 suo proprio al quale la società cliente, per il tramite del proprio direttore amministrativo, prima, e poi del presidente del C.d.A., suo legale rappresentante, si era prestata per ragioni strettamente attinenti alla rappresentata convenienza dell'operazione e della sua sostanziale neutralità. Invero, i testi non sono stati chiamati a deporre su patti aggiunti o contrari ai contratti, anteriori agli stessi, bensì sul contenuto delle trattative, sul comportamento dei funzionari della banca e sulle loro richieste, e cioè su elementi fattuali esterni ai negozi giuridici, idonei tuttavia a dimostrare il loro collegamento e il significato della complessiva operazione economica.
7.3 Quanto all'eccezione (di merito) di insufficienza delle prove (documentali, testimoniali e presuntive) raccolte nel processo a fornire la dimostrazione del collegamento negoziale rilevante ex art. 2358 c.c. – ritenuto sussistente dal Tribunale
(cfr. sentenza definitiva, pag. 5 – 10) e qui ancora contestato dalla difesa della banca, ripetendo peraltro considerazioni già svolte in primo grado – ne va esclusa la fondatezza e per contro confermata la loro idoneità dimostrativa per le stesse ragioni già valorizzate dalla Sezione Specializzata.
La prova del collegamento è infatti piena e discende dalle risultanze della espletata istruttoria.
In tale prospettiva va in primo luogo valorizzata la stretta contiguità temporale e la strumentalità tra i contratti di riferimento. In particolare:
a) in data 5.7.2014 veniva rinnovato il finanziamento di 700.000,00 € di cui già disponeva e il cui rinnovo, nella rappresentazione attorea, risultava CP_3 condizionato all'adesione di all'operazione “baciata” di cui si tratta;
CP_3 CO b) in data 5.8.2014 aderiva all'aumento di capitale 2014 di per CP_3
l'importo corrispettivo 150.000 € (corrispondente a 2400 azioni), regolato sul c/c societario n. 00026/057/0008791 aperto presso la filiale di Thiene;
c) in data 11 e 22 agosto 2014 venivano sottoscritti due finanziamenti di euro
100.000 ciascuno, e segnatamente: il mutuo chirografario n. 70/05076074 e il mutuo chirografario n. 70/05076602. Si tratta di due facilitazioni creditizie all'evidenza strumentali alla creazione della provvista necessaria per il pagamento delle 2.400 azioni, in difetto della quale la società ( ) non avrebbe avuto la disponibilità CP_3 finanziaria necessaria per poter effettuare l'acquisto;
d) in data 27.8.2014 l'acquisto delle azioni veniva formalmente contabilizzato, con addebito del relativo corrispettivo sullo stesso c/c sul quale erano state accredite le provviste dei predetti contratti di mutuo (100.000 € + 100.000 €);
32 e) i finanziamenti strumentali all'acquisto delle azioni e al pagamento dei relativi accessori (interessi e spese) vennero successivamente rinnovati, e segnatamente in data 11.2.2015 e 22.2.2015 e infine in data 11.8.2015, con erogazione unitaria, in tale ultima occasione, della somma di 200.000,00 €.
Oltre a tali evidenze documentali – che peraltro non hanno trovato una coerente controdeduzione da parte della difesa della banca – risulta significativo, nel senso della allegata (e quindi ritenuta) connessione teleologica tra il finanziamento e l'acquisto dei titoli azionari, l'apporto delle deposizioni testimoniali raccolte nel primo grado.
In particolare, i testi di riferimento di parte attrice hanno confermato la tesi attorea per cui nell'imminenza della scadenza di un rilevante finanziamento già in essere tra CO e , i funzionari della banca proposero alla società (in termini CP_3
“velatamente coercitivi” e comunque rappresentandone l'opportunità essendo già socia della banca e come tale, in una prospettiva mutualistica, tenuta al CP_3 suo sostegno) l'adesione all'operazione “baciata” di cui si tratta, da attuarsi mediante l'adesione all'aumento di capitale 2014 per un importo complessivo di 150.000 €, con l'intesa che la necessaria provvista finanziaria non sarebbe stata sborsata direttamente dalla aderente, ma fornita dalla stessa banca delle cui azioni si tratta attraverso la stipulazione di due mutui chirografari di 100.000 € ciascuno, importo maggiore della sorte capitale relativa ai titoli azionari, ma tuttavia necessario in quanto il differenziale (di 50.000€) sarebbe dovuto servire per pagare gli accessori
(interessi e spese) contrattualmente previsti (v. doc. 12 e 13 del fascicolo di parte convenuta), di guisa che l'operazione, all'esito, sarebbe risultata finanziariamente
“neutra” per . CP_3
Nello specifico, in questo senso sono le deposizioni testimoniali rese da:
- , ex amministratore di , ma privo di cariche nella Testimone_1 CP_3 società alla data della deposizione (e quindi teste non incompatibile):
D. sub 2: “Vero che, per la concessione del rinnovo dei finanziamenti di cui al precedente capitolo 1, i dipendenti di richiedevano a Parte_2 di acquistare 2.400 azioni dell'istituto di credito?”, CP_3
R.: “sì lo confermo, solo all'esito dell'acquisto delle azioni della banca potemmo ottenere il rinnovo dei finanziamenti. Prima di tale momento vi era stato uno stallo, una sospensione di cui non si capiva la causa. Ci proposero di sottoscrivere delle azioni della banca al fine di ottenere il rinnovo dei finanziamenti. L'impegno per
33 l'acquisto delle azioni venne assunto a luglio, così come il rinnovo del finanziamento.
La formalizzazione dell'acquisto avvenne ad agosto”;
D. sub 3: “3. Vero che l'acquisto delle azioni di Parte_2 rappresentava la condizione a cui l'istituto di credito avrebbe concesso a CP_3 il rinnovo dei finanziamenti già in essere di cui al doc. 10 del fascicolo di parte
[...] attrice?”,
R.: “ho già risposto, sì”;
D. sub 4: “4. Vero che i dipendenti della Parte_2 rappresentavano la possibilità di acquistare le azioni della di cui al precedente Pt_1 capitolo 2, senza sostenere alcun esborso, in quanto le somme necessarie sarebbero state fornite dall'istituto?”,
R.: “4 si lo confermo mi hanno messo a disposizione un finanziamento di €
200.000,00 che avrebbe dovuto coprire l'esborso per le azioni e per 50.000,00 spese ed interessi connessi all'operazione di finanziamento”;
D. sub 5: “5. Vero che al fine di acquistare le azioni di CP_3 [...]
sottoscriveva due mutui chirografari, per complessivi Euro Parte_1
200.000,00, di cui ai documenti 12 e 13 che si rammostrano?”,
R.: “5 a memoria mi sembra che i contratti sottoscritti fossero più di due in quanto i finanziamenti avevano scadenza semestrale e dovevano essere rinnovati”;
D. sub 6: “6. Vero che, su indicazione dei dipendenti della Parte_2
i finanziamenti di cui al precedente capitolo dovevano essere utilizzati per l'acquisto di 2.400 azioni dell'istituto di credito?”,
R.: “per quanto riguarda il finanziamento di € 200.000,00 vero”;
D. sub 7: “7. Vero che i dipendenti dell'istituto precisavano che l'operazione di acquisto delle azioni non avrebbe comportato alcun rischio, in quanto le stesse sarebbero state riacquistate dall'istituto, allo stesso prezzo, senza alcuna possibilità di perdita?”,
R.: “a memoria vero”;
D. sub 8: “8. Vero che i dipendenti di rappresentavano che la Parte_2 banca avrebbe provveduto a coprire anche gli interessi e le spese?”,
R.: “vero, ciò è dimostrato dall'importo del finanziamento”,
- e , già dipendente di in qualità di responsabile Testimone_2 CP_3 amministrativo, membro del CDA, nonché rappresentante della società, privo di cariche alla data della deposizione (e quindi a sua volta non incompatibile alla deposizione quale teste), che in relazione alle medesime circostanze ha così risposto:
34 D.: 2. Vero che, per la concessione del rinnovo dei finanziamenti di cui al precedente capitolo 1, i dipendenti di richiedevano a Parte_2 CP_3 di acquistare 2.400 azioni dell'istituto di credito?
R.: “Sì, in occasione del rinnovo dei finanziamenti i funzionari proposero di rinnovare
i finanziamenti a condizione che la società prestasse aiuto alla banca tramite
l'acquisto delle sue azioni”.
D.: 3. Vero che l'acquisto delle azioni di rappresentava la Parte_2 condizione a cui l'istituto di credito avrebbe concesso a il rinnovo dei CP_3 finanziamenti già in essere di cui al doc. 10 del fascicolo di parte attrice?
R.: “Sì. Come avevo detto era stata prospettata la necessità di darsi una mano reciprocamente”.
D.: 4. Vero che i dipendenti della rappresentavano Parte_2 la possibilità di acquistare le azioni della di cui al precedente capitolo 2, senza Pt_1 sostenere alcun esborso, in quanto le somme necessarie sarebbero state fornite dall'istituto?
R.: “Sì, lo confermo la provvista per l'acquisto delle azioni venne data dalla banca”.
D.: 5. Vero che al fine di acquistare le azioni di CP_3 Parte_1
sottoscriveva due mutui chirografari, per complessivi euro
[...]
200.000,00, di cui ai documenti 12 e 13 che si rammostrano?
R.: “Sì, presumo che siano questi i contratti che sono stati sottoscritti”.
D.: 6. Vero che, su indicazione dei dipendenti della i Parte_2 finanziamenti di cui al precedente capitolo dovevano essere utilizzati per l'acquisto di
2.400 azioni dell'istituto di credito?
R.: “Sì, lo confermo”.
D.: 7. Vero che i dipendenti dell'istituto precisavano che l'operazione di acquisto delle azioni non avrebbe comportato alcun rischio, in quanto le stesse sarebbero state riacquistate dall'istituto, allo stesso prezzo, senza alcuna possibilità di perdita?
R.: “Sì, anzi era stato prospettato anche una sorta di premio fedeltà di tre anni con un ulteriore guadagno”.
Anche il teste introdotto dalla difesa della banca, , già dipendente della Tes_3
, incaricato della gestione imprese presso la sede di Thiene, Parte_2 ha confermato che l'operazione di cui si tratta si inquadrava nell'ambito della politica aziendale di rafforzamento patrimoniale da attuarsi con la disponibilità dei clienti a sostenere la banca, sostegno che alla luce delle risultanze documentali, delle richiamate deposizioni testimoniali, della Relazione e della sentenza n. CP_8
35 348/2021 emessa dal Tribunale di Vicenza all'esito del processo penale celebratosi a CO carico degli organi amministrativi apicali di , non era né spontaneo, né comunque avrebbe dovuto essere a carico dei clienti della banca, bensì della banca stessa, risolvendosi l'apporto dei primi nella sola disponibilità a rendersi acquirenti, sul CO mercato primario o secondario, e quindi intestatari, delle azioni di , a condizione
(ovviamente) che l'operazione risultasse per gli stessi neutra, se non vantaggiosa.
Alla luce delle evidenze di causa risulta irrilevante che fosse già azionista di CP_3 CO
e conoscesse (del tutto verosimilmente) la natura non liquida delle azioni di
[...]
atteso che ciò che rileva nella prospettiva qui in esame è che l'acquisto delle CP_7 azioni di riferimento (nella specie attuato mediante l'adesione di all'aumento CP_3 COt di capitale 2014 di ) sia stato finanziato al di fuori, e a prescindere, dalla ricorrenza delle condizioni di legge dalla stessa banca delle cui azioni si tratta, circostanza che, per quanto detto, nel caso in esame certamente ricorre.
In definitiva, il fenomeno delle c.d. “operazioni baciate” (ricomprendendosi in tale nozione ogni operazione che in qualche maniera, anche parzialmente, avesse finanziato, in tutto o in parte, l'acquisto di azioni della stessa banca finanziatrice) era, non solo noto ai vertici della banca, ma era stato dagli stessi ideato, promosso e organizzato e il caso oggetto di causa si colloca esattamente in tale contesto, di cui risulta attuazione, in termini, appunto standard, secondo la metodica (illecita) che la banca aveva congegnato per superare le criticità patrimoniali in cui versava e che avrebbe di seguito condotto alle contestazioni della , della Banca d'Italia, della CP_8
BCE e quindi alla sua sottoposizione alla procedura di liquidazione coatta amministrativa.
Pur trattandosi di fatti che possono ritenersi ormai notori, è al riguardo opportuno richiamare l'attenzione, per la loro portata “illuminante”, su alcune circostanze emerse nell'ambito del richiamato processo penale, nel quale dibattimento sono state raccolte deposizioni significative in merito alla predetta strategia operativa volta alla implementazione del patrimonio sociale di CP_4
In particolare, sono state acquisite le seguenti evidenze:
a) le operazioni c.d. “baciate” (ricomprendendosi in tale nozione ogni «operazione che in qualche maniera, anche parzialmente, avesse finanziato l'acquisto di azioni) potevano avere una copertura totale o anche solo parziale (così il teste – Tes_4 doc. 101, pagg. 29). Più precisamente, nella maggior parte dei casi, le «azioni immesse nel deposito del cliente» avevano «un controvalore leggermente inferiore» all'importo dell'affidamento, «in modo tale che ci fosse la possibilità da parte della
36 banca di addebitare gli interessi passivi» (teste – doc. 107, pag. 30). Talvolta Tes_5 le operazioni erano anche baciate c.d. parziali, nelle quali «la banca ha ampliato i finanziamenti richiesti dai clienti/soci, dirottando parte della liquidità erogata all'acquisto di azioni proprie» (doc. 112, pag. 320), quale quella oggetto della presente causa;
b) l'ideazione delle operazioni baciate ad opera degli organi di vertice della Banca
(quali, tra gli altri, il direttore generale, il vice direttore generale e il direttore dell'area mercati: cfr. doc. 112, pag. 315 e ss.), che avevano poi impartito specifiche istruzioni all'intera rete di nel corso delle riunioni periodiche, al fine di dare corso alle CP_4 stesse (cfr. ad esempio le dichiarazioni dei testi: – doc. 101, pagg. 26 e ss. Tes_4
e pag. 40; – doc. 102, pagg. 39 e ss.; – doc. 102, pag. 96; CP_9 Parte_6 [...]
– doc. 106, pagg. 46 e 50-51; – doc. 107, pagg. 31-32; – Parte_7 Tes_5 Tes_6 doc. 108, pagg. 38 e 43), tanto che le organizzazioni sindacali, ponendo in dubbio la legittimità delle operazioni richieste ai funzionari della Banca, denunciarono la condotta alla direzione generale di nell'ottobre 2012 (teste – doc. 103, CP_4 Tes_7 pagg. 124-125; teste – doc. 104, pag. 16), nonché l'intensificarsi di tali Tes_8 operazioni in particolare nel settembre/ottobre 2014 (cfr. 34 doc. 112, pag. 319), ossia il periodo della sottoscrizione dei contratti oggetto della presente causa;
c) le richieste dei vertici della di individuare i nominativi dei clienti ai quali Pt_1 proporre tali operazioni, proponendo loro di «sostenere la , di farle un Pt_1
«favore» (testi: – doc. 101, pagg. 27 e 32; – doc. 104, pag. 36; Tes_4 CP_10
– doc. 104, pagg. 64 e 85; – doc. 106, pag. 16; – doc. CP_11 CP_12 CP_13
108, pag. 10), «un piacere» (teste – doc. 107, pag. 30 e pag. 85), di darle «un Tes_5
“aiuto”, un contributo (…) di sostenere l'attività della banca acquistando azioni proprio perché le azioni erano come benzina» (teste – doc. 102, pag. 17; Tes_9 si vedano anche i testi: – doc. 107, pag. 17; – doc. 108, pag. 47), CP_14 Tes_6 nonché di chiedere ai medesimi che «dessero appunto una mano alla banca attraverso la sottoscrizione di capitale, che poteva essere non comprato direttamente dal sottoscrittore, ma magari attraverso un affidamento che gli veniva concesso» Tes_ (teste – doc. 102, pag. 40. In senso conforme teste – doc. 106, pag. CP_9
85);
d) l'esistenza di plurimi accorgimenti volti ad occultare l'esistenza delle operazioni baciate, quali: il divieto per i funzionari della Banca di indicare, nelle richieste di finanziamento relative alle operazioni baciate, la reale finalità del finanziamento medesimo (testi: – doc. 101, pag. 60; – doc. 102, pag. 50; Tes_4 CP_9
37 – doc. 102, pag. 99), mentre la natura dell'operazione veniva comunicata Parte_6 Tes_ «per le vie brevi» alla direzione della Banca (teste – doc. 106, pag. 88); il divieto per i medesimi funzionari di inviare alla direzione di contestualmente la richiesta CP_4 di affidamento e il modulo di sottoscrizione delle azioni, nonché la veemente reazione del responsabile dell'ufficio crediti quando ciò non avveniva («“Non voglio vedere queste cose qua, mandi su la pratica fatta in maniera corretta, e le azioni le acquisti quando la pratica è stata deliberata. Io non ne voglio sapere”»: teste Parte_7
– doc. 106, pagg. 52-53); l'apertura di conti correnti e depositi titoli ad hoc per la gestione delle operazioni baciate, distinti da quelli ordinariamente utilizzati dal cliente
(testi: – doc. 104, pag. 25; – doc. 107, pag. 30; – CP_10 Tes_5 Parte_8 doc. 108, pag. 104); la necessità che l'importo del finanziamento non fosse esattamente pari al controvalore delle azioni acquistate «per evitare che si capisse certamente che la cosa fosse coincidente ed esclusivamente finalizzata all'acquisto delle azioni» (teste – doc. 108, pag. 64). Allorquando il responsabile Tes_6 dell'internal audit di dott. , espresse al direttore generale la CP_4 Per_3 Pt_9 propria preoccupazione per l'incremento esponenziale del fenomeno “baciate” e gli sottopose un documento in tal senso, « gli rispose “Accartoccia questa carta e Pt_9 mangiatela!”» (teste – doc. 107, pag. 55); Tes_5
e) il fatto che le operazioni baciate – come nel caso in esame che vede coinvolta
– fossero presentate come neutre per il cliente, nel senso che il CP_3 rendimento dei titoli avrebbe dovuto parificare il costo del finanziamento concesso per il loro acquisto (testi: – doc. 101, pag. 31; – doc. 108, pagg. Tes_4 Tes_6
47-48) e prive di rischi (testi: – doc. 107, pagg. 12 e 14; Boer – doc. 107, CP_14 pag. 95);
f) il carattere temporaneo delle operazioni baciate, le quali «dovevano avere una durata limitata nel tempo» (testi: – doc. 101, pag. 33 e pag. 65; Tes_4 Parte_6
– doc. 102, pag. 95) e, alla scadenza del periodo previsto, la avrebbe Pt_1 riacquistato le azioni dal cliente, con destinazione del corrispettivo della cessione all'estinzione del finanziamento, come veniva da subito assicurato al cliente (testi:
– doc. 102, pag. 18; – doc. 102, pag. 42; – doc. 102, Tes_9 CP_9 Parte_6 Tes_ pagg. 103-104; – doc. 104, pag. 71; – doc. 106, pag. 19; – doc. CP_11 CP_12
106, pag. 77; – doc. 107, pag. 18; – 36 doc. 107, pag. 30; CP_14 Tes_5 [...]
– doc. 108, pag. 102). Tecnicamente tale chiusura dell'operazione veniva Parte_8 definita “smontare” la baciata (teste – doc. 102, pag. 44). Gli impegni al CP_9 riacquisto delle azioni, a scadenza, da parte di venivano generalmente assunti CP_4
38 mediante «accordi verbali» e più raramente con apposite lettere (testi: – Tes_4 doc. 101, pag. 71; – doc. 104, pag. 82; – doc. 106, pag. 24; CP_11 CP_12 CP_14
– doc. 107, pag. 12; cfr. doc. 112, pag. 453 e ss.);
g) il fatto che, per come erano strutturate le operazioni baciate e la loro chiusura, al cliente fosse richiesto di rendersi intestatario formale delle azioni, di occuparsi della
«temporanea custodia» dei titoli (teste – doc. 108, pagg. 10 e 12, pag. CP_13
27), che però, nella sostanza, rimanevano di proprietà della Banca (testi: – CP_11 doc. 104, pag. 65; – doc. 108, pagg. 101-102). Ai clienti dunque Parte_8 veniva richiesto «di fare da prestanome per l'intestazione di un pacchetto di azioni»
(teste – doc. 108, pag. 11); CP_13
h) l'esistenza di precisi obiettivi assegnati dalla Banca ai propri funzionari in merito alla conclusione delle operazioni baciate, con forti pressioni per il loro raggiungimento
(testi: – doc. 101, pagg. 39 e ss. e 48-49; – doc. 102, pag. 135); Tes_4 Parte_6
i) la prassi per cui i funzionari di si recavano presso il cliente – e dunque le CP_4 operazioni venivano perfezionate fuori sede – a proporre le operazioni baciate, portando con loro la documentazione precompilata per la richiesta di affidamento, con «le crocette dove i clienti dovevano firmare» (teste – doc. 107, pagg. 40- Tes_5
41). Ed anche «i questionari MiFID erano prestampati (…) venivano precompilati e poi fatti firmare al cliente» (ibidem, pag. 70).
Quanto descritto è accaduto esattamente anche nella vicenda oggetto di causa, nel CO senso che a è stato offerto da il rinnovo dei finanziamenti di cui CP_3 già disponeva, e che diversamente, essendo in scadenza, avrebbe dovuto rimborsare, nonché richiesta la disponibilità a rendersi acquirente di 2.400 azioni della stessa
[...]
per un controvalore di 150.000 €, con l'intesa – in assenza della quale, del CP_7 tutto evidentemente, non avrebbe dato la propria disponibilità, essendo già gravata di debiti per finanziamenti funzionali alla propria attività di impresa e non essendo in CO quel momento storico le azioni di uno strumento nel quale potesse ritenersi logico allocare risorse finanziarie, stante, appunto, la loro natura “illiquida” – che l'acquisto dei titoli e il correlato finanziamento sarebbero stati per essa “neutri”, nel senso che la provvista necessaria per l'adesione all'aumento di capitale sarebbe stata messa a disposizione dalla banca stessa sotto forma di mutuo non garantito e che nessun aggravio per interessi e spese sarebbe stato comunque sopportato dalla sottoscrittrice, atteso che la provvista complessivamente mutuata (superiore di
50.000€ rispetto alla sorte capitale) andava a coprire integralmente anche gli accessori (accessori e spese) dei due mutui.
39 Da ultimo, è appena il caso di sottolineare come risulti del tutto irrilevante la circostanza che in epoca coeva al pagamento delle azioni avesse CP_3 ricevuto da propri clienti pagamenti rilevanti confluiti nel proprio conto corrente e comunque che la stessa fosse titolare di un'impresa “solida”, atteso che ciò che rileva, stante la natura di bene infungibile del denaro, è che la banca abbia erogato alla società il finanziamento di riferimento (di complessivi 200.000 €) alla specifica condizione (per quanto, ovviamente, non formalizzata nei contratti) che questo fosse subito destinato all'acquisto di proprie azioni, condizione di fatto che si è poi pacificamente verificata nei termini dedotti dalla società attrice.
8. L'ottavo motivo denuncia l'erroneità della sentenza definitiva nella parte in cui ha ritenuto che l'art. 2358 c.c., dettato in tema di società per azioni, sia applicabile anche alle società cooperative, e specificamente a quella particolare categoria di società cooperative costituita dalle banche popolari, quale era la Parte_2 all'epoca dei fatti, e quindi, per l'effetto, di tutti gli ulteriori capi della
[...] sentenza definitiva, connessi, dipendenti, e/o consequenziali. Si sostiene, nello specifico, che non sarebbe stato adeguatamente considerato e valutato: i) che l'art. 2358 c.c. non è applicabile alle società cooperative, e in particolare alle banche popolari, perché non rientra tra le norme dettate in materia di società per azioni richiamate dalla disciplina in materia di società cooperative;
inoltre, in quanto detta disposizione non supera il vaglio di compatibilità “tipologica”, sotto il profilo: a) della finalità mutualistica delle società cooperative, non compatibile con una disciplina che, invece, precluda l'adozione di meccanismi di incentivo all'acquisto di azioni da parte di nuovi soci;
b) della razionalità complessiva del sistema normativo, che nelle società cooperative, a differenza di quanto previsto per le società per azioni, consente l'attribuzione diretta agli amministratori delle società di competenze proprie in materia di operazioni sul capitale sociale senza necessità di autorizzazione assembleari (laddove l'art. 2358 c.c. postula una competenza esclusiva e diretta dell'assemblea ad autorizzare operazioni di financial assistance); ii) che anche laddove si ravvisassero profili di compatibilità tipologica tra l'art. 2358 c.c. e la disciplina delle operazioni sul capitale nelle società cooperative, le uniche parti
“compatibili” della prima disposizione sarebbero quelle relative ai limiti quantitativi: aspetto, questo, sul quale, tuttavia, il Tribunale di Venezia non avrebbe condotto alcuna analisi.
8.1 Il Tribunale si è al riguardo pronunciato in senso favorevole all'applicazione dell'art. 2358 c.c. alle società cooperative, e quindi alle banche popolari, qual era la
40 all'epoca dei fatti, affermando: “Quanto, invece, Parte_2 all'applicabilità della disposizione in commento alle società cooperative, si rileva che
l'interesse preminente tutelato dal legislatore - l'integrità del capitale sociale – deve essere ritenuto rilevante anche per le società cooperative per azioni, quale era
[...]
all'epoca dei fatti di causa. Le società cooperative, pur connotate Parte_2 dallo scopo di fornire beni e servizi ai soci a condizioni più vantaggiose rispetto a quelle di mercato, operano mediante una struttura imprenditoriale, più o meno complessa, secondo criteri di economicità, razionalità e quindi, in primo luogo, con salvaguardia del capitale mediante il quale lo scopo mutualistico può realizzarsi. Del resto, la disciplina di cui all'art. 2358 c.c., che limita le operazioni che possano mettere a rischio il capitale, non può dirsi incompatibile con la finalità mutualistica propria delle cooperative, tanto che l'art. 2529 cc, prevede una regolamentazione specifica in tema di acquisto di azioni proprie, pur non derogando espressamente alla disciplina delle altre operazioni vietate, quali quelle di assistenza finanziaria. Si rileva, infine, che il nuovo TUB, introdotto con il d.lgs. n. 310/2004, all'art. 150 bis indica espressamente quali siano le norme del codice civile che non si applicano alle banche popolari e in particolare gli artt. 2346 comma 6, 2349 comma 2, 2513, 2514 comma
2, nonché gli artt. 2512, 2514 e 2530 comma 1, sicché si deve ritenere che il legislatore non ha ritenuto di escludere l'applicabilità alle popolari dell'art. 2358 c.c.”.
8.2 La decisione è corretta e va confermata. Il motivo di impugnazione è per contro infondato e non merita accoglimento.
Depone invero nel senso dell'applicazione dell'art. 2358 c.c. anche alle società cooperative, e alle banche popolari in particolare (qual era l'odierna appellante, che all'epoca dei fatti rivestiva tale forma societaria), innanzitutto il dato letterale, e segnatamente il richiamo “aperto” dell'art. 2519 c.c., il quale, stabilendo che “Alle società cooperative, per quanto non previsto dal presente titolo, si applicano in quanto compatibili le disposizioni sulla società per azioni”, induce a ritenere che l'art. 2358 c.c. debba trovare diretta applicazione anche nei riguardi delle società cooperative in quanto non in contrasto con la natura e le finalità delle medesime. Non si ritrova, infatti, nella norma in esame, volta a tutelare il capitale sociale nell'interesse della società, oltre che dei soci e dei creditori, alcuna specifica ragione di incompatibilità con la natura e la finalità delle società cooperative.
A favore dell'applicabilità dell'art. 2358 c.c. a quella particolare categoria di società cooperative costituita dalle banche popolari opera inoltre (come correttamente osservato dal Tribunale) la disciplina del TUB.
41 Nello specifico, prima della riforma operata al diritto societario dal T.U.B. vi era una norma (l'art. 9 del D.L.gs. 10 febbraio 1948, n. 105) contenente disposizioni sull'ordinamento delle banche popolari, che in deroga al divieto vigente per le società per azioni di prestare assistenza finanziaria per l'acquisto di azioni proprie, consentiva espressamente alle banche popolari (e solo ad esse) di “accordare anticipazioni ai soci sulle proprie azioni entro i limiti stabiliti caso per caso dall'organo cui per legge
è demandata la vigilanza sulle aziende di credito, limiti che non potranno in ogni caso eccedere il 40% delle riserve legali”. Ebbene, l'art. 161 T.U.B. ha soppresso tale deroga (norma speciale), sicché la regola generale che impone il divieto di cd. assistenza finanziaria deve ritenersi ora senza margini di dubbio operante senza limiti differenziali anche per le cooperative, e tra esse anche alle banche popolari.
Va poi richiamato l'art. 150-bis, comma 2, del T.U.B., che elenca quali norme dettate dal codice civile non si applicano alle banche popolari, tra cui l'art. 2349, comma 2,
c.c., dettato in tema di società per azioni.
Ora, appare evidente che qualora il legislatore avesse inteso escludere l'applicazione alle banche popolari costituite in forma di società cooperative anche dell'art. 2358
c.c. lo avrebbe previsto esplicitamente. Il fatto, invece, che l'elenco inizi con un articolo antecedente l'art. 2358 e continui con articoli ad esso susseguenti, senza includere la norma in esame [“Art. 150-bis Disposizioni in tema di banche cooperative.
2. Alle banche popolari non si applicano le seguenti disposizioni del codice civile: 2349, secondo comma, 2512, 2513, 2514, 2519, secondo comma,
2522, 2525, primo, secondo, terzo e quarto comma, 2527, secondo e terzo comma,
2528, terzo e quarto comma, 2530, primo, secondo, terzo, quarto e quinto comma,
((2534, 2535, secondo comma, primo periodo,)) 2538, secondo comma, secondo periodo, e quarto comma, 2540, secondo comma, 2542, secondo e quarto comma,
2543, primo e secondo comma, 2545-bis, 2545-quater, 2545-quinquies, 2545- octies, 2545-decies, 2545-undecies, terzo comma, 2545-terdecies, 2545- quinquiesdecies, 2545-sexiesdecies, 2545-septiesdecies e 2545-octiesdecies”], conferma indirettamente l'applicabilità di essa alle banche popolari.
A ciò si aggiunga che l'attuale formulazione dell'art. 2358 c.c. è il risultato dell'intervento operato dal D.L.gs n. 142/2008, attuativo della direttiva comunitaria
2006/68/CE, che ha attenuato il divieto di operazioni di concessione di prestiti o di garanzie per l'acquisto e la sottoscrizione delle proprie azioni, aprendo un'esenzione dal divieto purché vengano rispettate specifiche condizioni ed effettuati gli adempimenti previsti dalla norma. Il descritto intervento di modifica del 2008 ha
42 ulteriormente privato di capacità di convincimento la tesi dell'incompatibilità della norma de quo alle cooperative, che si fondava per lo più sull'inadeguatezza per le società cooperative del carattere ineludibile del divieto.
La compatibilità della disciplina dettata dall'art. 2358 c.c. con la normativa delle banche popolari è stata riconosciuta, e ripetutamente affermata, dalla giurisprudenza di merito in vicende analoghe a quella oggetto del presente giudizio (cfr. Tribunale
Venezia, sentenza n. 175/2022 del 7.2.2022; Tribunale Venezia, sentenza n.
2430/2021 del 28.12.2021; Tribunale Venezia, sentenza n. 1786/2021 del
20.9.2021; Tribunale Venezia, sentenza n. 541/2021 del 6.5.2021; Tribunale
Venezia, sentenza n. 797/2021 del 3.5.2021; Tribunale Venezia, sentenza n. 1359/21 del 2.7.2021; Tribunale Venezia, sentenza n. 834/2021 del 5.5.2021; Corte d'Appello
Venezia, sentenza n. 505/2023 del 6.3.2023), nonché, proprio con riferimento alla posizione della , dalla , che nella propria relazione Parte_2 CP_8 del 23.12.2016 ha affermato: “Le operazioni di finanziamento correlate alla sottoscrizione/acquisto di azioni proprie sono espressamente vietate dall'ordinamento se non poste in essere in osservanza delle condizioni stabilite dall'art. 2358 del cod. civ. (omissis) Quanto all'applicabilità di tale disposizione alle società cooperative, è sufficiente rilevare che l'art. 2519 c.c. prevede che alle società cooperative si applichino, in quanto compatibili, le disposizioni sulle società per azioni
e che in giurisprudenza e dottrina non si rinvengono convincenti argomenti volti a far ritenere che il divieto in questioni non si applichi alle predette società cooperative.
Del resto, la stessa scelta di fondo del legislatore in materia di banche cooperative, quale risulta dall'art. 150-bis del D.L.gs 1 settembre 1993, n. 385 (Testo Unico
Bancario) è nel senso di una loro assimilazione alle società per azioni in misura anche maggiore rispetto a quella che può aversi per società cooperative di diritto comune in forza del rinvio operato dall'art. 2519 c.c.”.
Deve in ogni caso rilevarsi che il divieto di cui all'art. 2358 c.c. nella versione vigente a partire dal 2008, e quindi, al momento dell'esecuzione dell'operazione oggetto di causa [“La società non può, direttamente o indirettamente, accordare prestiti, né fornire garanzie per l'acquisto o la sottoscrizione delle proprie azioni, se non alle condizioni previste dal presente articolo. Tali operazioni sono preventivamente autorizzate dall'assemblea straordinaria. Gli amministratori della società predispongono una relazione che illustri, sotto il profilo giuridico ed economico,
l'operazione, descrivendone le condizioni, evidenziando le ragioni e gli obiettivi imprenditoriali che la giustificano, lo specifico interesse che l'operazione presenta per
43 la società, i rischi che essa comporta per la liquidità e la solvibilità della società ed indicando il prezzo al quale il terzo acquisirà le azioni. Nella relazione gli amministratori attestano altresì che l'operazione ha luogo a condizioni di mercato, in particolare per quanto riguarda le garanzie prestate e il tasso di interesse praticato per il rimborso del finanziamento, e che il merito di credito della controparte è stato debitamente valutato. La relazione è depositata presso la sede della società durante
i trenta giorni che precedono l'assemblea. Il verbale dell'assemblea, corredato dalla relazione degli amministratori, è depositato entro trenta giorni per l'iscrizione nel registro delle imprese”] avrebbe potuto essere superato solo se fossero state rispettate specifiche condizioni (regole procedimentali e pubblicitarie e limiti patrimoniali), non sussistenti, però, nel caso di specie. In disparte la notazione che l'onere della prova circa il rispetto delle condizioni prescritte dall'art. 2358 c.c. grava sulla banca e non già sull'acquirente (cfr. artt. 1218 e 2697 c.c.).
La violazione dell'art. 2358 c.c. per avere la banca operato l'assistenza finanziaria all'acquisto delle proprie azioni in violazione dell'art. 2358 c.c., e senza il rispetto delle condizioni e degli adempimenti previsti dalla norma, è comunque circostanza ammessa dalla stessa banca, che ne ha dato atto nella sua Relazione Finanziaria
COsolidata al 30 giugno 2015, nella quale risulta nella sostanza ammesso che in violazione della previsione dell'art. 2358 c.c. l'assemblea dei soci della banca non ebbe mai ad autorizzare i finanziamenti finalizzati all'acquisto di azioni proprie dell'istituto e che gli amministratori non provvidero mai a redigere la relazione prescritta dal terzo comma della medesima disposizione.
La banca, quindi, ha riconosciuto che solo a seguito degli accertamenti ispettivi della
Banca AL UR (e pertanto successivamente al perfezionamento della transazione di cui è causa) e delle gravi censure in merito alle operazioni di acquisto e finanziamento dei titoli della banca, si è vista costretta, seppur tardivamente, all'iscrizione della riserva indisponibile obbligatoria ai sensi dell'art. 2358, comma 6,
c.c., inserita per la prima volta nella semestrale al 30 giugno 2015 e mai appostata nei bilanci precedenti.
In definitiva, non vi sono ragioni di incompatibilità tra le disposizioni dell'art. 2358
c.c. e la struttura cooperativa della banca, ed anzi l'esigenza di salvaguardia del patrimonio sociale, sottesa al suddetto divieto, permane immutata anche con riferimento alle cooperative. Anche per questa tipologia di società vi è infatti la necessità di assicurare, a tutela dei terzi creditori, l'effettiva consistenza del capitale, il cui accrescimento, mediante il collocamento di nuove azioni, rimane solo fittizio se
44 le azioni stesse sono sottoscritte con il denaro messo a disposizione dalla stessa cooperativa.
In altre parole, la disciplina che assicura la tutela del capitale sociale non è incompatibile con la struttura di tali società, che nel perseguire il proprio scopo mutualistico, svolgono la loro attività secondo criteri di economicità e razionalità.
Il divieto di assistenza finanziaria per l'acquisto di azioni proprie stabilito dall'art. 2358 c.c., in quanto diretto alla tutela dell'effettività del patrimonio sociale, ha carattere assoluto e va inteso in senso ampio, di talché è vietata qualsiasi forma di agevolazione finanziaria, avvenga essa prima, o dopo, l'acquisto, qualora assuma rilevanza il nesso strumentale tra il prestito o la garanzia e l'acquisto di azioni proprie, funzionale al raggiungimento da parte della società dello scopo vietato.
9. Il nono motivo denuncia l'erroneità della sentenza definitiva nella parte in cui CO ha dichiarato la nullità dell'acquisto di azioni effettuato da e del CP_3 relativo finanziamento (di complessivi 200.000 €) per violazione dell'art. 2358 c.c.; nello specifico viene contestato che: i) non può sostenersi, in relazione alle operazioni oggetto di causa, alcuna violazione dell'art. 2358 c.c., la cui applicazione sarebbe comunque limitata alla sola mancanza dell'autorizzazione assembleare e della previa relazione degli amministratori;
ii) la pretesa violazione dell'art. 2358 cc. (a maggior ragione nell'ipotesi in cui, come nel caso di specie, sia dovuta alla sola mancanza dell'autorizzazione assembleare e della previa relazione degli amministratori) non comporta comunque la nullità dei contratti;
iii) in ogni caso, l'eventuale nullità per violazione dell'art. 2358 c.c. non potrebbe estendersi anche al contratto di acquisto delle azioni, che resterebbe comunque valido ed efficace.
9.1 Il motivo è infondato.
9.2 CO il D.L.gs n. 142/2008, che ha attuato la direttiva comunitaria 2006/68/CE
e novellato l'art. 2358 c.c., il divieto del primo comma dell'articolo non è più assoluto.
Tuttavia, le eccezioni sono puntualmente disciplinate. La necessità di salvaguardia del patrimonio sociale impone che la concessione di finanziamenti per l'acquisto di azioni della società sia deliberata dall'assemblea e sia altresì giustificata da specifiche esigenze imprenditoriali che gli amministratori hanno l'onere di illustrare all'assemblea.
Dunque, il divieto può essere superato solo alle condizioni specificamente indicate nei commi successivi al primo, ossia a seguito di autorizzazione dell'assemblea straordinaria adottata sulla base di una dettagliata relazione depositata dagli amministratori prima dell'adunanza e per importi che complessivamente devono
45 attenersi entro il limite degli utili distribuibili e delle risorse disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato, con contestuale iscrizione al passivo del bilancio di una riserva indisponibile pari all'importo complessivo delle somme impiegate e delle garanzie fornite.
È perciò irrilevante il fatto, asserito dall'appellante, che la banca disponesse al tempo di riserve disponibili sufficienti per coprire gli acquisiti finanziati, perché, a parte la mancanza di autorizzazione, gli amministratori hanno omesso di rendere tali riserve
(la cui sorte negli esercizi successivi, che hanno preceduto la messa in liquidazione, non è indicata) indisponibili, iscrivendo parimenti al passivo dello stato patrimoniale l'importo complessivo dei finanziamenti concessi.
In assenza delle condizioni previste dall'art. 2358, co. 2, c.c., il divieto permane efficace e comporta, ai sensi dell'art. 1418, co. 1, c.c., la nullità del contratto di finanziamento e, in forza del collegamento negoziale, delle operazioni di sottoscrizione o acquisto delle azioni della banca finanziante, e ciò a prescindere dalla diversa questione circa l'eventuale responsabilità risarcitoria degli amministratori.
Quanto all'argomento per cui la nullità pregiudicherebbe quello stesso patrimonio sociale che l'art. 2358 c.c. è diretto a proteggere, perché determinerebbe l'estinzione per compensazione del credito vantato verso il socio per il rimborso del finanziamento, ovvero di un asset rilevato nel bilancio, con il debito per la restituzione del prezzo ricevuto al momento dell'acquisto delle azioni, ricevendo invece la società in contropartita la retrocessione di azioni proprie, che però dal punto di vista della società non hanno alcun valore intrinseco, fermo quanto già precisato circa l'assenza di un fenomeno compensativo, si osserva che il pregiudizio non consegue dalla nullità causata dalla violazione del divieto in esame, bensì dal finanziamento che la banca ebbe a concedere per la sottoscrizione e l'acquisto di azioni proprie. L'argomento dell'appellante contiene, pertanto, un'inversione logica, laddove vorrebbe escludere la nullità perché pregiudizievole, trascurando che essa rappresenta la sanzione di una condotta illegittima.
Nel caso di specie è certo che l'assemblea dei soci di non ebbe mai ad CP_7 autorizzare concessioni di credito finalizzate all'acquisto di azioni della stessa banca e che nulla gli amministratori ebbero ad illustrare a questo proposito all'assemblea. CO Vi è dunque stata da parte degli amministratori di la violazione dell'art. 2358 c.c.
Deve perciò concludersi che l'attività di assistenza finanziaria compiuta dalla banca in bonis al di fuori dei limiti stabiliti dall'art. 2358 c.c. – comportante il rischio della non effettività, totale o parziale, dei nuovi conferimenti, e al tempo stesso
46 dell'aumento del capitale sociale, con ricaduta sul patrimonio netto della società (cfr.
Cass. n. 25005/2006) – è nulla per violazione della norma imperativa.
Ciò comporta, a sua volta, in ragione del collegamento negoziale, la nullità dell'operazione unitariamente considerata, ossia del contratto di finanziamento e del correlato acquisto di azioni della banca, come correttamente affermato dal Tribunale
(cfr. sentenza definitiva, pag. 9: “(omissis) Nel caso di specie, l'operazione di acquisto delle azioni da parte attrice con collegato finanziamento erogato dalla stessa banca popolare in bonis è intervenuta al di fuori di qualsivoglia unitaria programmazione mediante delibera dell'assemblea straordinaria a ciò deputata e con formalità riconducibili all'art. 2358 cc. Solo nella relazione finanziaria semestrale 2015 e nel bilancio 2015, gli amministratori di hanno provveduto ad iscrivere al patrimonio CP_4 netto le riserve indisponibili ex art. 2358 comma 6 c.c., con ciò confermandosi che, al momento dell'operazione, non era stata adottata alcuna formalità necessaria per il compimento dell'operazione di assistenza finanziaria. COsegue che i contratti collegati nell'operazione vietata, debbono considerarsi affetti da nullità per violazione di norma imperativa, dovendosi dichiarare che parte attrice nulla deve a titolo di adempimento degli obblighi contrattuali derivanti dal finanziamento oggetto di lite, utilizzato per l'acquisto azionario assistito”).
10. Il decimo motivo denuncia l'erroneità della sentenza definitiva nella parte in cui ha dichiarato che nulla è dovuto dalla società attrice a titolo di adempimento degli obblighi contrattuali derivanti dal finanziamento oggetto di lite per la parte utilizzata per l'acquisto azionario assistito (cfr. sentenza, pag. 9). In tesi, tale conclusione, oltre ad essere stata dedotta in termini immotivati e in contrasto con quanto argomentato nei precedenti motivi, presuppone necessariamente l'implicita compensazione tra asseriti crediti e controcrediti (altrimenti, la stessa sarebbe del tutto priva di un concreto ed effettivo interesse ad agire ex art. 100 c.p.c.), compensazione da ritenersi tuttavia preclusa (tra poste attive e passive) perché la banca non ha fatto valere propri crediti verso la controparte, sicché non potevano neppure ritenersi sussistenti i presupposti per derogare alla regola secondo cui i crediti vantati dall'attore devono essere accertati secondo le regole della formazione dello stato passivo e nel rispetto del principio della par condicio creditorum. Risulterebbe, inoltre, del tutto omessa la valutazione del comportamento tenuto dal cliente successivamente alla sottoscrizione dei contratti per cui è causa, di per sé idoneo a comportare il rigetto delle relative pretese. Infine, non adeguatamente considerato
47 sarebbe pure il profilo dell'assenza di colpa della banca nella perdita di valore delle sue azioni.
10.1 Il motivo è infondato.
10.2 Richiamato quanto si è detto in merito al fatto che solo nella relazione finanziaria consolidata al 30.6.2015 gli amministratori della Parte_2
avevano provveduto ad iscrivere al patrimonio netto le riserve indisponibili
[...] ex art. 2358, comma 6, c.c., risulta evidente che al momento dell'operazione di cui si tratta (realizzata nel mese di agosto 2014) non era stata certamente attuata alcuna formalità necessaria per il legittimo compimento dell'operazione di assistenza finanziaria.
Per l'effetto, i contratti collegati oggetto di causa, per quanto si è detto, integrano un'operazione ex lege vietata, donde la correttezza della sentenza impugnata che ne ha dichiarato la nullità per violazione della norma imperativa di ordine generale di cui all'art. 2358 c.c., con la conseguenza della nullità dell'acquisto dei titoli azionari e la liberazione della società (acquirente finanziata) dagli obblighi che non siano stati ancora adempiuti discendenti dal contratto di finanziamento oggetto di lite utilizzato per l'acquisto azionario assistito, posto che ciò che è nullo non è idoneo a produrre effetti.
Invero, proprio perché riferita all'intera operazione di assistenza finanziaria la sanzione di nullità si propaga necessariamente anche al contratto di acquisto delle azioni. Nell'operazione restano, cioè, avvinti entrambi gli atti, di finanziamento e di cessione delle azioni, giacché evidente ne è la connessione funzionale, essendo entrambi tesi al perseguimento dell'unico risultato economico integrato dall'acquisto della partecipazione. Il rischio tutelato è peraltro anche quello della non effettività del conferimento dei nuovi soci e del conseguente aumento del capitale societario, con le già considerate ricadute sul patrimonio netto in ipotesi di inadempimento dell'obbligazione di rimborso del finanziamento, per cui non è sostenibile che la violazione del divieto possa portare alla invalidazione del solo contratto di finanziamento e non anche di quello relativo all'acquisto delle azioni (cfr. Cassazione, sez. 1, ordinanza n. 28148 del 6.10.2023, Rv. 669287 - 01)
Va inoltre considerato, in relazione a quanto dedotto dalla banca a pag. 109 dell'atto d'appello, sub §§ 245 – 249:
a) che la statuizione del Tribunale per cui nulla è dovuto dall'attrice a titolo di adempimento degli obblighi contrattuali derivanti dal finanziamento oggetto di lite è chiaramente parametrata al collegato contratto di acquisto delle azioni di
[...]
[...]
[...] [...]
sicché, con riguardo ai contratti di mutuo chirografario dell'agosto del 2014 CP_15
e alle loro successive proroghe, nulla deve ritenersi dovuto nei limiti dell'importo finanziato di 150.000 € e degli accessori (interessi e spese) contrattualmente previsti in relazione a detto importo. La corrispondente statuizione contenuta nella sentenza definitiva è peraltro chiara in tal senso e pertanto non necessita di alcuna riforma;
b) che la censura per cui il Tribunale non avrebbe tenuto adeguatamente conto del comportamento tenuto da successivamente alla sottoscrizione dei CP_3 contratti di riferimento – e segnatamente il non aver contestato la nullità CO dell'operazione se non quando le azioni avevano ormai perso quasi totalmente il loro valore – ne va esclusa la fondatezza, facendo a ben vedere riferimento ad eventi e comportamenti successivi alla stipulazione dei negozi di cui si tratta (di adesione all'aucap 2014 e di corrispondente finanziamento oggetto di causa) e che pertanto non incidono sulla loro invalidità ex art. 2358 c.c.;
c) che parimenti irrilevanti, oltre che non corrette, sono le ulteriori deduzioni circa l'assenza di colpa della banca per la perdita di valore delle sue azioni, bastando al riguardo richiamare le risultanze contrarie degli accertamenti svolti dall'Autorità di
Vigilanza, dalla e dal giudice penale nell'ambito del richiamato processo CP_8 svoltosi a carico del management della banca;
11. L'undicesimo motivo, infine, denuncia l'erroneità della sentenza definitiva in punto di regolamentazione delle spese di lite sul presupposto che non sarebbe stata adeguatamente valorizzata: - la circostanza che l'attrice è risultata totalmente soccombente in relazione a tutte le domande non accolte indicate nella sentenza non definitiva e in quella definitiva;
- l'assoluta novità delle questioni e la notevole complessità in fatto e in diritto del giudizio, resa palese dal fatto che per addivenire all'accoglimento delle domande attoree il Tribunale ha fondato la motivazione su prove orali inammissibili (ed indebitamente ammesse) volte a provare l'esistenza di un preteso “patto aggiunto” volto a stabilire un collegamento negoziale non altrimenti evincibile dall'esame dei contratti per cui è causa e proceduto ad una (pure inammissibile) applicazione analogica di norme (applicazione alle banche popolari di norme dettate per le società per azioni e incompatibili con le società cooperative).
Il motivo è infondato.
Va innanzitutto sottolineato che il Tribunale ha preso in considerazione il fatto che l'attrice non è risultata vincitrice in relazione a tutte le domande proposte, valorizzando la circostanza compensando le spese di lite nella misura di un quarto.
49 Si tratta di una valutazione, che oltre ad essere ampiamente discrezionale, non risulta irragionevole, tenuto conto che la domanda principale dell'attrice (di accertamento CO della nullità dei contratti di adesione all'aucap 2014 e di finanziamento ad esso strumentale) ha trovato accoglimento.
Quanto alle ulteriori questioni, che secondo l'appellante giustificherebbero un trattamento diverso delle spese, neppure queste risultano in concreto valorizzabili per la variazione dell'imputazione, e comunque del carico, delle spese processuali rispetto a quanto già deciso in merito dal Tribunale, in particolare considerato che nella specie hanno assunto rilievo quali problematiche significative solo quelle dell'interpretazione degli artt. 83 T.U.B. e 2358 c.c. e del collegamento negoziale, che non presentano tuttavia alcun apprezzabile elemento di novità inserendosi la vertenza oggetto di causa in un filone che conta ormai decine e decine di precedenti
(non a caso citati anche dal patrocinio della banca in l.c.a.), in cui è sempre parte in causa la , aventi Parte_1 analogo oggetto e involgenti questioni sostanzialmente sovrapponibili a quelle dedotte nel presente giudizio.
Alla luce delle evidenze di causa e della decisione assunta risulta pertanto corretta la statuizione adottata in parte qua dal Tribunale di compensare le spese di lite per un quarto e di porre a carico della in l.c.a. i restanti tre quarti (cfr. sentenza Pt_1 definitiva, pag. 10).
III
Le spese di lite.
Le spese di lite del secondo grado seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo a carico della appellante Parte_1
e a favore della appellata (già con
[...] CP_1 CP_3 riferimento al D.M. n. 55/2014 e succ. mod. e int. [parametro normativo di riferimento da utilizzare per tutte le liquidazioni successive alla sua entrata in vigore, così come previsto dall'art. 28], tenendo a mente il valore medio per ciascuna delle tre fasi (di studio, di introduzione e decisoria) in cui si è concreto sviluppato il giudizio d'appello nell'ambito dello scaglione di riferimento: “da € 52.001 a € 260.000”.
Poiché l'impugnazione è stata proposta successivamente al 30 gennaio 2013 ed è integralmente rigettata, sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi dell'art. 13, co.
1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte della appellante l.c.a. Parte_1
50 dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione a norma del comma 1-bis.
P.Q.M.
la Corte, definitivamente pronunciando sulla causa di II° grado n. 1866/2022 R.G., disattesa e/o comunque assorbita ogni contraria domanda, deduzione ed eccezione, così provvede:
a) rigetta, per le ragioni di cui in motivazione, l'appello proposto da
[...]
e, per l'effetto, conferma le impugnate sentenze (non Parte_3 definitiva e definitiva) del Tribunale di Venezia, Sezione Specializzata in Materia di Impresa;
b) condanna l'appellante, Parte_1
, a rimborsare all'appellata le spese di lite del
[...] CP_1 secondo grado, che liquida, per compensi, in € 9.991, oltre al rimborso forfetario spese generali al 15%, iva, se dovuta e c.p.a. come per legge;
c) dà atto della sussistenza a carico della appellante Parte_2 dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. COtroparte_6
30.5.2002, n. 115, per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione a norma del comma 1-bis.
Così deciso nella camera di consiglio del 18.10.2024
Il COsigliere estensore dott. Federico Bressan
Il Presidente
dott.ssa Caterina Passarelli
51
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
composta dai magistrati dott.ssa Caterina Passarelli Presidente dott. Federico Bressan COsigliere rel./est dott. Francesco Petrucco Toffolo COsigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di II° grado n. 1866/2022 R.G., promossa con atto di citazione d'appello notificato il 3.10.2022, vertente
TRA
(già Parte_1
, C.F. e P.I. con sede legale in Parte_2 P.IVA_1
, Via Battaglione Framarin, n. 18, in persona dei Commissari Liquidatori, dott. Pt_1
, dott. avv. Giustino Di Cecco, Persona_1 Persona_2 rappresentata e difesa dagli avvocati Manuela Malavasi, Roberta Moretti e Giacomo
Ricciardi, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Silvia Rosina, in Venezia
(VE), via Mestrina n. 6, appellante/convenuta in primo grado
E
C.F. e P.I. in persona del legale rappresentante pro CP_1 P.IVA_2 tempore, con sede legale in Pesaro (PU), via della Meccanica n. 16, CP_2 società incorporante (c.f. e p.i. a seguito di fusione CP_3 P.IVA_3 per incorporazione, rappresentata e difesa dagli avv.ti Mario Azzarita e Cristina
Martini, elettivamente domiciliata presso quest'ultima, in Venezia-Mestre (VE), via
San Pio X n. 3, appellata/attrice in primo grado
1 avente ad oggetto: appello avverso le seguenti sentenze del Tribunale di Venezia,
Sezione Specializzata in Materia di Impresa: A) sentenza non definitiva n. 248/2021, pubblicata il 16.2.2021; B) sentenza definitiva n. 371/2022, pubblicata il 3.3.2022; causa trattenuta in decisione in relazione alle seguenti conclusioni delle parti costituite: conclusioni di parte appellante [ : Parte_3
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, respinta ogni contraria domanda, eccezione
e deduzione, ivi comprese quelle ex adverso riproposte ai sensi dell'art. 346 c.p.c., in riforma della sentenza n. 371/2022, pronunciata dal Tribunale di Venezia, Sezione
Specializzata in materia di impresa, nel procedimento sub RG 5187/2016, in data 9 febbraio 2022, pubblicata il 3 marzo 2022 (rep. n. 1137/2022), nonché in riforma della sentenza non definitiva n. 248/2021, pronunciata dal Tribunale di Venezia,
Sezione Specializzata in materia di impresa, nel procedimento sub RG 5187/2016 in data 3 febbraio 2021, pubblicata in data 16 febbraio 2021 (rep. 784/2021), oggetto di riserva d'appello da parte di non notificata, ed in accoglimento dei motivi di CP_4 impugnazione di cui in narrativa: - in via preliminare, in rito, dichiarare
l'inammissibilità delle domande tardivamente proposte in atti da parte attrice odierna appellata e, comunque, della memoria di replica depositata da parte attrice odierna appellata in seguito alla rimessione in istruttoria della causa con ordinanza n.
2520/2019 del 7 ottobre 2019; - sempre in via preliminare, in rito, dichiarare
l'inammissibilità, improcedibilità, delle domande avversarie, e conseguentemente dell'intero giudizio, ai sensi e per gli effetti dell'art. 83 TUB;
- in subordine, in rito, dichiarare l'incompetenza, in favore del Tribunale di Vicenza, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 83 e 87 TUB;
- in ulteriore subordine, in rito, dichiarare l'inammissibilità delle domande avversarie volte alla compensazione degli asseriti crediti vantati da controparte con i crediti vantati dalla spiegate in Pt_1 violazione dell'art. 83, comma 3-bis TUB;
- nel merito, rigettare tutte le domande avversarie per i motivi esposti in atti ed in occasione delle udienze tenutesi;
- in subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande avversarie, determinare il quantum debeatur secondo quanto esposto in atti ed in occasione delle udienze tenutesi e quanto verrà esposto e provato in corso di giudizio;
- in via istruttoria, anche previa occorrenda revoca/modifica dei provvedimenti istruttori assunti in corso di giudizio: (a) rigettare tutte le istanze istruttorie formulate dall'attrice odierna appellata e dichiarare l'inammissibilità dei documenti prodotti dall'attrice con la seconda memoria ex art. 183 c.p.c.; (b) ammettere tutte le istanze
2 di prova testimoniale formulate dall'esponente con le proprie memorie ex art. 183
c.p.c., anche a prova contraria rispetto a quelle avversarie, da intendersi qui integralmente ritrascritte;
(c) dichiarare l'inammissibilità/inutilizzabilità/nullità della prova testimoniale assunta in giudizio nei termini e per le ragioni esposte in atti ed in occasione delle udienze tenutesi e per quelle che verranno esposte in corso di giudizio;
- in ogni caso, sulle spese, previo annullamento del capo della Sentenza
Definitiva impugnata che ha liquidato le spese di lite in favore di parte attrice odierna appellata: (a) in via principale, in conseguenza dell'accoglimento dei motivi di impugnazione oggi formulati, con integrale condanna di parte attrice, odierna appellata, al pagamento delle spese di lite del doppio grado di giudizio, nonché alla restituzione di quanto già ricevuto dall'esponente (importi che sono stati spontaneamente versati, ovviamente senza acquiescenza alcuna e con riserva di ripetizione); (b) in via subordinata, in caso di accoglimento parziale dei motivi di impugnazione, comunque con compensazione integrale delle spese di lite del doppio grado di giudizio, e condanna di controparte alla restituzione di quanto già ricevuto dall'esponente (importi che sono stati spontaneamente versati, ovviamente senza acquiescenza alcuna e con riserva di ripetizione); (c) in ulteriore subordine, anche in caso di rigetto dei superiori motivi di impugnazione, con compensazione delle spese del primo grado di giudizio e condanna di controparte alla restituzione di quanto già ricevuto dall'esponente in relazione a tale grado di giudizio (importi che sono stati spontaneamente versati, ovviamente senza acquiescenza alcuna e con riserva di ripetizione); (d) in ulteriore subordine, nella denegata ipotesi di rigetto dei precedenti motivi di riforma, con corretta applicazione della compensazione delle spese di lite per come disposta nel primo grado di giudizio (1/4) anche con riferimento agli importi corrisposti per COtributo Unificato, e condanna di controparte alla restituzione di quanto già ricevuto dall'esponente a tale titolo (importi che sono stati spontaneamente versati, ovviamente senza acquiescenza alcuna e con riserva di ripetizione)”; conclusioni di parte appellata e appellante incidentale [ : CP_1
“Rigettarsi l'appello avversario, con conferma delle statuizioni di primo grado e condanna dell'appellante alla refusione delle spese legali. In ogni caso, accogliersi le eccezioni e le domande assorbite nella sentenza di primo grado ed espressamente riproposte nella presente sede d'appello ex art. 346 c.p.c. (cfr. paragrafo IX) e dichiararsi comunque la nullità dell'operazione di acquisto azioni per cui è causa e dei correlati finanziamenti e accertarsi che nulla deve l'odierna convenuta appellata alla
3 banca appellante in relazione a tali rapporti. CO vittoria di spese e onorari di causa di entrambi i gradi di giudizio”.
I
Fatti di causa e svolgimento del processo.
1. Il giudizio prende le mosse dall'iniziativa processuale assunta da CP_3
(in seguito incorporata in per contestare la validità (sub specie di CP_1 nullità) dell'operazione “baciata” predisposta dalla Parte_2
(poi e quindi liquidazione coatta Parte_1 CP_5 amministrativa) consistita nell'erogazione di un finanziamento di complessivi 200.000
€ (operato attraverso due mutui chirografari di 100.000 € ciascuno) e nel suo CO immediato utilizzo per l'acquisto di 2.400 azioni su indicazione della stessa banca finanziatrice, che aveva condizionato all'adesione della cliente a tale operazione la disponibilità a rinnovare i finanziamenti alla medesima già concessi e in scadenza nell'agosto del 2014.
2. Nello specifico, con atto di citazione notificato il 13 maggio 2016, CP_3 conveniva in giudizio avanti al Tribunale di Venezia, Sezione Specializzata in Materia di Impresa, la deducendo, in sintesi: Parte_1
i) che nel 2014 era già cliente della , che le aveva Parte_2 concesso i finanziamenti necessari per l'esercizio e la crescita della propria attività
d'impresa, ed in particolare due affidamenti, entrambi in scadenza nell'agosto del
2014: il primo, di 150.000 €, concesso mediante scoperto di conto corrente;
il secondo, di 600.000 €, concesso per anticipi salvo buon fine su fatture italiane ed export (doc. 10 del fascicolo primo grado di ); CP_3
ii) che alla fine di giugno 2014, in occasione del rinnovo di detti finanziamenti, CO
, rappresentando la possibilità che le linee di credito non venissero ulteriormente rinnovate, le aveva proposto di chiedere un ulteriore finanziamento di 200.000 € con scadenza a sei mesi e rinnovabile e di investirlo quasi integralmente (segnatamente per 150.000 €) nell'acquisto di 2.400 azioni della stessa , Parte_2 precisando che l'operazione sarebbe stata nella sostanza “neutra” posto che le azioni sarebbero state riacquistate dallo stesso istituto di credito nel giro di tre anni, senza alcuna perdita per l'acquirente;
iii) che l'operazione veniva effettivamente eseguita come previsto dalla banca. In dettaglio, l'11 e il 22 agosto 2014 venivano accesi due mutui chirografari di 100.000 euro l'uno, con scadenza a sei mesi e rinnovabili (doc. 12, 13 del fascicolo di primo grado ); contestualmente, il successivo 27 agosto 2014, venivano vendute, CP_3
4 e quindi intestate, alla società 2.400 azioni, per un controvalore di acquisto di
150.000 euro, appoggiate sul conto deposito titoli n. 00026/00225446653/001 (doc.
14 del fascicolo di primo grado ); CP_3 iv) che in seguito i due mutui venivano a più riprese rinnovati: in particolare:
A) l'11 e il 20 febbraio 2015, in prossimità della scadenza di quelli accordati nell'agosto 2014, venivano sottoscritti due nuovi mutui chirografari di 100.000 €
l'uno, con scadenza a sei mesi e rinnovabili (doc. 15, 16 del fascicolo di primo grado di parte attrice);
B) l'11 agosto 2015 veniva concesso un mutuo chirografario di 200.000 euro, con scadenza a sei mesi (cfr. doc. 17 del fascicolo di primo grado di p.a.);
C) infine, l'11 febbraio 2016 veniva sottoscritto l'ultimo contratto di mutuo, ancora una volta per 200.000 €, con scadenza 30 aprile 2016 (doc. 18 del fascicolo di primo grado di p.a.);
v) che l'acquisto delle azioni e il corrispondente finanziamento, da leggersi in maniera unitaria, dovevano ritenersi viziati da nullità, per violazione: i) degli artt.
1418 e 2358 c.c. in materia di assistenza finanziaria;
ii) dell'art. 1418 c.c. per illiceità della causa. In subordine, la banca risultava in ogni caso inadempiente alle proprie obbligazioni per violazione degli artt. 21 TUF, 40 e 42 del Regolamento Intermediari, suscettibile di determinare la risoluzione, con i conseguenti obblighi risarcitori;
vi) che proprio perché in larga parte correlata a un'operazione di acquisto di azioni che non avrebbe dovuto comportare, né rischi, né esborsi effettivi per , la CP_3 somma mutuata nel 2014 (poi oggetto di successivi rinnovi) non era mai stata rimborsata, neppure in parte, dalla società alla banca,
e quindi chiedendo, sulla base di tali premesse: a) la declaratoria di nullità dei CO collegati contratti di acquisto delle 2400 azioni e di corrispondente finanziamento;
b) in subordine, la risoluzione dei medesimi contratti, con la condanna della banca al risarcimento del danno, e quindi, conclusivamente, la dichiarazione di illegittimità degli addebiti sui conti correnti presso “a titolo di capitale finanziato, CP_4 interessi, imposte e quant'altro posto a carico” dell'attrice.
3. si costituiva il 20 settembre 2016 contestando le pretese avversarie CP_5 in quanto inammissibili e infondate.
4. Dichiarata l'interruzione del processo per effetto della comunicazione della sottoposizione di alla procedura di liquidazione coatta amministrativa, il CP_5 processo veniva riassunto dall'attrice, mantenendo ferme le domande volte ad accertare la nullità e, in subordine, la risoluzione dei contratti di riferimento;
5 rinunciando alle domande di condanna;
introducendo nuove domande volte ad accertare “che nulla deve Uniteam a in liquidazione coatta Parte_2 amministrativa in relazione alle operazioni di finanziamento ed acquisto di azioni”; rinunciando alle domande di condanna al risarcimento dei danni.
5. si costituiva eccependo: i) l'inammissibilità/improcedibilità COtroparte_6 CO delle domande attoree volte ad accertare un credito nei confronti di ai sensi dell'art. 83, commi 1 e 3, TUB, e comunque l'inammissibilità per violazione delle norme sul rito applicabile all'accertamento del passivo della procedura di liquidazione coatta amministrativa ai sensi degli artt. 87 e ss. TUB;
ii) l'infondatezza, nel merito, delle domande attoree.
6. CO la sentenza (non definitiva) n. 248/2021, il Tribunale ha dichiarato improcedibili le domande di accertamento del saldo dare/avere, di risoluzione e compensazione, così argomentando: “L'eccezione di improcedibilità svolta da parte convenuta è solo in parte fondata. Secondo quanto disposto dall'art. 83 del TUB, dalla data di insediamento degli organi liquidatori ai sensi dell'articolo 85 e, comunque, dal sesto giorno lavorativo successivo alla data di adozione del provvedimento che dispone la liquidazione coatta, "contro la banca in liquidazione non può essere promossa né proseguita alcuna azione, salvo quanto disposto dagli articoli 87, 88, 89
e 92, comma 3, né, per qualsiasi titolo, può essere parimenti promosso né proseguito alcun atto di esecuzione forzata o cautelare". Tanto ciò premesso, la ratio dell'art. 83
TUB è quella di devolvere al Giudice della procedura l'accertamento delle poste di credito vantate nei confronti della liquidazione, nel rispetto della par condicio creditorum. In tal senso, si rammenta l'insegnamento secondo il quale: "qualsiasi credito nei confronti di un'impresa posta in liquidazione coatta amministrativa dev'essere fatto valere in sede concorsuale, nell'ambito del procedimento di verifica affidato al commissario liquidatore, mentre il giudice può conoscerne in sede ordinaria solo in un momento successivo, sulle opposizioni od impugnazioni dello stato passivo formato in detta sede, così determinandosi una situazione di improponibilità, o, se proposta, di improseguibilità della domanda, che concerne sia le domande di condanna che quelle di mero accertamento del credito, sicchè la domanda formulata in sede di cognizione ordinaria diventa improcedibile in virtù di norme inderogabilmente poste a tutela del principio della par condicio creditorum" (Cass. civ. n. 7037/2017, Cass civ. 9/3/2010, n. 5662). Debbono, quindi, ritenersi improcedibili non solo le domande di ripetizione e di condanna, ma anche le azioni di accertamento e costitutive, quando le stesse rappresentino l'antecedente logico
6 giuridico e siano strumentali rispetto alla ulteriore domanda volta all'ottenimento del credito. Applicando i principi poc'anzi illustrati al caso in esame, devono, quindi, essere dichiarate improcedibili le domande di accertamento del saldo dare - avere relative al conto corrente n. 00026/057/0008791, nonché la domanda di risoluzione dell'acquisto azionario in quanto, ab origine, correlata alla domanda di compensazione del prezzo percepito per la vendita delle azioni con le somme a debito di in forza dei finanziamenti erogati dalla banca (si veda pag. 27 dell'atto di CP_3 citazione). A tal proposito si rammenta che l'art 56 l.f. consente ai creditori del fallimento di compensare con i loro debiti i crediti che essi vantano verso lo stesso.
Il TUB, all'art. 83, comma 3 bis, statuisce che “in deroga all'articolo 56, primo comma, della Legge Fallimentare, la compensazione ha luogo solo se i relativi effetti siano stati fatti valere da una delle parti prima che sia disposta la liquidazione coatta amministrativa”. La ratio delle norme succitate è quella di consentire al creditore di ottenere l'estinzione della relativa obbligazione invocando un controcredito nei confronti della procedura, così evitando di essere condannato a pagare interamente un debito, per poi riscuotere un controcredito sottoposto alle regole della falcidia fallimentare. Tali disposizioni, derogando in maniera significativa alla regola generale sancita dall'art. 52 l.f., richiamato dall'art. 86 TUB, devono essere fatte oggetto di stretta interpretazione e applicazione, pena il sovvertimento della regola generale.
L'eccezione di compensazione può, quindi, essere efficacemente sollevata solo se, e nella misura in cui, la stessa si ponga quale reazione ad una domanda di condanna proposta dal fallimento nei confronti del proprio debitore in bonis e ciò al fine di evitare che il debitore sia costretto a pagare integralmente un proprio debito nei confronti della procedura, rischiando invece di trovare soddisfazione del proprio controcredito in moneta fallimentare. La compensazione non può, invece, essere utilizzata quale rimedio preventivo, che non sia diretto a paralizzare la pretesa di pagamento del soggetto sottoposto a procedura concorsuale. Non avendo, tuttavia, la Procedura introdotto alcuna domanda di condanna, non sussistono i presupposti per derogare la regola secondo cui i crediti vantati dall'attrice debbano essere accertati secondo le regole della formazione dello stato passivo, per cui le predette domande devono ritenersi improcedibili. Applicando, dunque, i principi poc'anzi illustrati al caso in esame, si rileva che la domanda di compensazione del prezzo percepito per la vendita delle azioni pari ad € 150.000,00 con le somme a debito di
in forza dei finanziamenti erogati, nonché la correlativa domanda di CP_3 risoluzione, sottendono una domanda di accertamento di un credito di parte attrice
7 nei confronti della massa le quali devono essere dichiarate improcedibili. A diverse conclusioni deve, invece, giungersi in ordine alla domanda di accertamento che
nulla deve alla liquidatela con riferimento alla dedotta nullità del CP_3 finanziamento e dell'acquisto azionario, non trattandosi di domanda di accertamento prodromica rispetto a una richiesta di restituzione somme nei confronti della procedura e avendo quale unica finalità quella di stabilire che parte attrice nulla deve nei confronti della procedura. Si rileva, inoltre, che tale domanda, pur non esplicitata nelle conclusioni formulate da parte attrice con l'atto di citazione, risulta in modo inequivoco dalla lettura dell'atto. Si veda in particolare pag. 23 dell'atto di citazione ove specifica che il finanziamento erogato andrà dichiarato nullo e, per CP_3
l'effetto, nulla dovrà a in relazione al finanziamento erogato per CP_3 CP_4
l'acquisto dei titoli azionari di cui alla presente causa. In merito all'interpretazione della domanda giudiziale, tenendo conto della reale volontà dell'attore risultante dall'intero contenuto dell'atto e dallo scopo pratico perseguito, si segnala Cass. n.
5743/2008 secondo cui “L'omessa indicazione degli elementi di fatto e di diritto posti
a fondamento della domanda postula la totale omissione o l'assoluta incertezza della causa petendi, che non ricorre quando la sua individuazione sia comunque possibile attraverso un esame complessivo dell'atto introduttivo del giudizio, non limitato alla parte di esso destinata a contenere le conclusioni, ma esteso anche alla parte espositiva, e l'apprezzamento della possibilità della sua identificazione costituisce una valutazione di fatto riservata al giudice di merito che, oltre ad essere sanata dall'eventuale omessa impugnazione sul punto della decisione di primo grado, è censurabile in sede di legittimità soltanto sotto il profilo della congruità o correttezza della motivazione”. Nello stesso senso, tra le altre, Cass. S.U. n. 3041/2007, Cass.
n. 8107/2006. Tanto ciò premesso per le cause ancora procedibili deve essere disposta con separata ordinanza la rimessione sul ruolo”.
7. Rimessa la causa sul ruolo e assunte le prove orali, la causa è stata decisa in via definitiva con la sentenza n. 371/2022 in relazione alle seguenti conclusioni delle parti costituite: A) per parte attrice: “Nel merito in via principale, domanda di nullità.
Accertare e dichiarare la nullità dell'acquisto di azioni e correlato finanziamento erogato all'attrice per i motivi meglio esposti in atti. In particolare, dichiarare nullo
l'acquisto di con riferimento al deposito titoli n. CP_3
00026/002254653/001 del 19 aprile 2013 (cfr. all. 14), di complessive 2.400 azioni al prezzo di euro 150.000,00 (62,50 ad azione - cfr. all. 14). Andrà altresì dichiarato nullo il finanziamento erogato a sotto forma di mutuo chirografario da CP_3 Pt_1
8 per l'acquisto delle azioni sopra specificate, per Parte_2 complessivi euro 200.000,00. COseguentemente, andrà accertata
l'illegittimità/inefficacia di tutti i relativi addebiti sui rapporti di conto corrente intestati a presso a titolo di CP_3 Parte_2 capitale finanziato, interessi, imposte e quant'altro posto a carico dell'attore, in particolare sul conto corrente identificato con il numero n. 00026/057/0008791, di cui si dovrà accertare il saldo dare/avere una volta epurati gli addebiti. Accertarsi che nulla deve a liquidazione coatta amministrativa CP_3 Parte_1 in relazione alle operazioni di finanziamento e acquisto di azioni collegate sopra meglio descritte. Nel merito, in via subordinata, domanda di risoluzione. Accertati i gravi inadempimenti della Banca convenuta descritti in narrativa, dichiararsi risolti gli acquisti di azioni della eseguiti da Parte_2 CP_3 mediante finanziamenti, e in particolare, con riferimento al deposito titoli n.
[...]
00026/002254653/001 del 19 aprile 2013 (cfr. all. 14), gli acquisti di complessive
2.400 azioni al prezzo di euro 150.000,00 (62,50 ad azione – cfr. all. 14).
COseguentemente compensarsi il prezzo percepito per la vendita delle suddette azioni, pari a euro 150.000,00, con le somme a debito dell'odierna esponente in forza dei finanziamenti erogati dall'istituto per l'acquisto delle azioni medesime e addebitati sul conto corrente n. 00026/057/0008791. Accertarsi che nulla deve a CP_3 [...]
liquidazione coatta amministrativa in relazione alle operazioni Parte_1 di finanziamento e acquisto di azioni collegate sopra meglio descritte. CO vittoria di spese e onorari di causa”; B) per parte convenuta: “Richiamate integralmente le domande, eccezioni, istanze e difese tutte formulate nei precedenti atti difensivi e verbali d'udienza, dichiarato di non accettare il contraddittorio su eventuali domande nuove o modificate da parte attrice, voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria domanda, eccezione e deduzione, previa ogni più opportuna declaratoria, ferma l'inammissibilità della memoria di replica depositata dall'attrice in seguito alla rimessione in istruttoria della causa con ordinanza n. 2520/2019 del 7 ottobre 2019
e ferme altresì la riserva d'appello formulata dall'esponente avverso la sentenza non definitiva n. 248/2021 (pronunciata in data 3 febbraio 2021 e pubblicata in data 16 febbraio 2021), nonché le istanze istruttorie formulate in atti dall'esponente, da intendersi ritrascritte: - in via preliminare, in rito, dichiarare l'inammissibilità delle domande tardivamente proposte in atti da parte attrice;
- sempre in via preliminare, in rito, dichiarare l'inammissibilità/improcedibilità delle domande attoree, e conseguentemente dell'intero giudizio, ai sensi e per gli effetti dell'art. 83 TUB;
- in
9 subordine, in rito, dichiarare la propria incompetenza, in favore del Tribunale di
Vicenza, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 83 e 87 TUB;
- in ulteriore subordine, in rito, dichiarare l'inammissibilità delle domande avversarie volte alla compensazione degli asseriti crediti vantati da controparte con i crediti vantati dalla spiegate in violazione dell'art. 83, comma 3-bis TUB;
- nel Pt_1 merito, rigettare tutte le domande avversarie per i motivi esposti in atti ed in occasione delle udienze tenutesi;
- in subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande avversarie, determinare il quantum debeatur secondo quanto esposto in atti ed in occasione delle udienze tenutesi e quanto verrà esposto
e provato in corso di giudizio;
- in via istruttoria, anche previa occorrenda revoca/modifica dei provvedimenti istruttori assunti in corso di giudizio: (a) rigettare tutte le istanze istruttorie formulate dall'attrice e dichiarare l'inammissibilità dei documenti prodotti dall'attrice con la seconda memoria ex art. 183 c.p.c.; (b) ammettere tutte le istanze di prova testimoniale formulate dalla con le proprie Pt_1 memorie ex art. 183 c.p.c., anche a prova contraria rispetto a quelle avversarie, da intendersi qui integralmente ritrascritte;
(c) dichiarare
l'inammissibilità/inutilizzabilità/nullità della prova testimoniale assunta in giudizio nei termini e per le ragioni esposte in atti ed in occasione delle udienze tenutesi e per quelle che verranno esposte in corso di giudizio. CO vittoria di spese, compensi, e rimborso forfettario ex art. 2 D.M. 55/2014 del presente giudizio. CO riserva di ogni ulteriore deduzione e produzione nelle successive difese”. Nello specifico, il Tribunale ha: i) ritenuto sussistente il contestato collegamento negoziale tra i finanziamenti CO erogati da e l'acquisto delle 2400 azioni della stessa banca;
ii) dichiarato l'illegittimità, sub specie di nullità ex art. 2358 c.c., dell'acquisto azionario sottoscritto in data 5.8.2014 e del finanziamento sottoscritto in data 11.8.2015; iii) dichiarato, per l'effetto, che nulla è dovuto dagli attori a titolo di adempimento degli obblighi contrattuali derivanti dal finanziamento oggetto di lite;
iv) compensato per la frazione di un quarto le spese di lite e condannato la convenuta a pagare in favore della Pt_1 società attrice la residua frazione di ¾ delle spese di lite, così argomentando:
“Dirimente, ai fini del decidere, è l'accertamento dell'unitarietà dell'operazione di concessione del credito bancario e acquisto delle azioni da parte di . CP_3
Dall'esame degli elementi documentali emersi nel corso del giudizio emerge: - che in data 5.7.2014 è stato rinnovato il finanziamento per Euro 700.000,00; - che
l'amministratore delegato di , in data 5.8.2014 ha aderito all'aumento di CP_3 capitale 2014 sottoscrivendo azioni per euro 150.000,00 regolate sul cc
10 00026/057/0008791 aperto presso la filiale di Thiene;
- che, successivamente, sono stati sottoscritti altri due finanziamenti per Euro 100.000,00 ciascuno: mutuo chirografario n. 70/05076074 del 11.8.2014 (doc. 12 parte attrice) e mutuo chirografario n. 70/05076602 del 22.8.2014 (doc. 13 parte attrice); - che l'acquisto delle azioni è stato formalmente contabilizzato in data 27.8.2014 come risulta dagli estratti conto in atti (doc. 32 parte attrice attrice); - che tali finanziamenti sono stati successivamente rinnovati in data 11.2.2015 e 22.2.2015 e, infine, in data 11.8.2015 con erogazione unitaria di Euro 200.000,00. Già solo tali elementi documentali evidenziano la sussistenza di un'operazione di finanziamento strettamente connessa, dal punto di vista temporale, all'acquisto azionario, reso possibile proprio in ragione del finanziamento medesimo. Tale unitarietà tra l'erogazione del credito e l'acquisto delle azioni emerge, altresì, in modo evidente dalle deposizioni dei testimoni escussi in giudizio. In particolare, il teste , socio e amministratore delegato Testimone_1 di al tempo della sottoscrizione delle azioni ma oggi privo di qualifiche CP_3 all'interno della società come è emerso dalla visura aggiornata prodotta dal difensore di parte attrice, ha rappresentato che prima che la società si impegnasse all'acquisto delle azioni il rinnovo del finanziamento di Euro 700.000,00 aveva subito uno CP_4 stallo, l'operazione in oggetto è stata prospettata dalla Banca e che “… solo all'esito dell'acquisto delle azioni della banca potemmo ottenere il rinnovo dei finanziamenti.
Prima di tale momento vi era stato uno stallo, una sospensione di cui non si capiva la causa. Ci proposero di sottoscrivere delle azioni della banca al fine di ottenere il rinnovo dei finanziamenti. L'impegno per l'acquisto delle azioni venne assunto a luglio, così come il rinnovo del finanziamento. La formalizzazione dell'acquisto avvenne ad agosto”. Del medesimo tenore sono le dichiarazioni di , Testimone_2 legale rappresentante di all'epoca dei fatti e oggi privo di qualifiche. CP_3
Dichiarazioni non smentite da , ex funzionario della banca che però ha Tes_3 anche specificato di occuparsi solo della gestione finanziaria dell'operazione e non anche della divisione acquisto strumenti partecipativi, il quale ha dichiarato di non ricordare se l'acquisto fosse finanziato e “La richiesta di finanziamenti era in piedi già da tempo e vi era un'operazione che doveva andare in porto, si era cercato di sostenere l'azienda, non credo che l'acquisto delle azioni fosse vincolata al rinnovo dei finanziamenti. In quel periodo anche la banca aveva bisogno di sostegno economico e quindi si richiedeva uno sforzo a tutti i clienti della banca ma questo non era vincolato al rinnovo del finanziamento”. Deve dunque ritenersi provato il collegamento negoziale tra l'acquisto azionario e il finanziamento erogato. In punto
11 di diritto si rileva che l'art. 2358 c.c. prevede il divieto per la società per azioni di accordare prestiti e fornire garanzie per l'acquisto o la sottoscrizione di proprie azioni, se non alle condizioni indicate dalla norma. Tenuto conto delle difese della convenuta, si pone il problema di stabilire se il divieto di assistenza finanziaria comporti una mera violazione di norme di comportamento, tali da non comportare la nullità degli atti negoziali inerenti all'operazione, oppure se si tratti di nullità inerente un vizio genetico del contratto e la violazione riguardi i suoi elementi costitutivi. A tal proposito si rileva come, seppure il legislatore ha previsto a talune condizioni l'assistenza finanziaria, è pur vero che la natura imperativa del divieto si può desumere dalla ratio sottesa a tale disposizione con la quale il legislatore ha voluto escludere il rischio della non effettività, totale o parziale, del conferimento dei nuovi soci, con ricaduta sul patrimonio netto. (Cass. n. 25005/2006). Così qualificato il divieto di assistenza finanziaria, deve altresì escludersi che le norme imperative la cui violazione comporta la nullità del contratto siano solo quelle che si riferiscano alla struttura o al contenuto del negozio, dovendosi ritenere tali anche le norme che - in assoluto, oppure in presenza o in difetto di determinate condizioni - vietano la conclusione stessa del contratto, sicché ove il contratto venga stipulato, nonostante il divieto imposto dalla legge, è la stessa sua esistenza a porsi in contrasto con la norma imperativa. In tal senso si sono espresse le SU della Corte di Cassazione con la sentenza n. 26724 del
19/12/2007 secondo la quale “…tanto l'impugnata sentenza della corte d'appello di
Torino, quanto la più volte menzionata sentenza di questa Corte n. 19024 del 2005, sembrano individuare le norme imperative la cui violazione determina la nullità del contratto essenzialmente in quelle che si riferiscono alla struttura o al contenuto del regolamento negoziale delineato dalle parti. Ma … l'area delle norme inderogabili, la cui violazione può determinare la nullità del contratto in conformità al disposto dell'art. 1418 c.c., comma 1, è in effetti più ampia di quanto parrebbe a prima vista suggerire il riferimento al solo contenuto del contratto medesimo. Vi sono ricomprese sicuramente anche le norme che, in assoluto, oppure in presenza o in difetto di determinate condizioni oggettive o soggettive, direttamente o indirettamente, vietano la stipulazione stessa del contratto: come è il caso dei contratti conclusi in assenza di una particolare autorizzazione al riguardo richiesta dalle legge, o in mancanza dell'iscrizione di uno dei contraenti in albi o registri cui la legge eventualmente condiziona la loro legittimazione a stipulare quel genere di contratto,
e simili. Se il legislatore vieta, in determinate circostanze, di stipulare il contratto e, nondimeno, il contratto viene stipulato, è la sua stessa esistenza a porsi in contrasto
12 con la norma imperativa;
e non par dubbio che ne discenda la nullità dell'atto per ragioni - se così può dirsi - ancor più radicali di quelle dipendenti dalla contrarietà a norma imperativa del contenuto dell'atto medesimo. Neppure in tali casi, tuttavia, si tratta di norme di comportamento afferenti alla concreta modalità delle trattative prenegoziali o al modo in cui è stata data di volta in volta attuazione agli obblighi contrattuali gravanti su una delle parti, bensì del fatto che il contratto è stato stipulato in situazioni che lo avrebbero dovuto impedire”. Ne consegue che, ove la vendita delle azioni avvenga in violazione del disposto dell'art. 2358 c.c., la sanzione comminata dall'ordinamento sarà quella della nullità. Quanto, invece, all'applicabilità della disposizione in commento alle società cooperative, si rileva che l'interesse preminente tutelato dal legislatore - l'integrità del capitale sociale – deve essere ritenuto rilevante anche per le società cooperative per azioni, quale era
[...]
all'epoca dei fatti di causa. Le società cooperative, pur connotate Parte_2 dallo scopo di fornire beni e servizi ai soci a condizioni più vantaggiose rispetto a quelle di mercato, operano mediante una struttura imprenditoriale, più o meno complessa, secondo criteri di economicità, razionalità e quindi, in primo luogo, con salvaguardia del capitale mediante il quale lo scopo mutualistico può realizzarsi. Del resto, la disciplina di cui all'art. 2358 c.c., che limita le operazioni che possano mettere a rischio il capitale, non può dirsi incompatibile con la finalità mutualistica propria delle cooperative, tanto che l'art. 2529 cc, prevede una regolamentazione specifica in tema di acquisto di azioni proprie, pur non derogando espressamente alla disciplina delle altre operazioni vietate, quali quelle di assistenza finanziaria. Si rileva, infine, che il nuovo TUB, introdotto con il d.lgs. n. 310/2004, all'art. 150 bis indica espressamente quali siano le norme del codice civile che non si applicano alle banche popolari e in particolare gli artt. 2346 comma 6, 2349 comma 2, 2513, 2514 comma
2, nonché gli artt. 2512, 2514 e 2530 comma 1, sicché si deve ritenere che il legislatore non ha ritenuto di escludere l'applicabilità alle popolari dell'art. 2358 c.c.
Nel caso di specie, l'operazione di acquisto delle azioni da parte attrice con collegato finanziamento erogato dalla stessa banca popolare in bonis è intervenuta al di fuori di qualsivoglia unitaria programmazione mediante delibera dell'assemblea straordinaria a ciò deputata e con formalità riconducibili all'art. 2358 cc. Solo nella relazione finanziaria semestrale 2015 e nel bilancio 2015, gli amministratori di CP_4 hanno provveduto ad iscrivere al patrimonio netto le riserve indisponibili ex art. 2358 comma 6 c.c., con ciò confermandosi che, al momento dell'operazione, non era stata adottata alcuna formalità necessaria per il compimento dell'operazione di assistenza
13 finanziaria. COsegue che i contratti collegati nell'operazione vietata, debbono considerarsi affetti da nullità per violazione di norma imperativa, dovendosi dichiarare che parte attrice nulla deve a titolo di adempimento degli obblighi contrattuali derivanti dal finanziamento oggetto di lite, utilizzato per l'acquisto azionario assistito.
Le spese di lite debbono compensarsi per la frazione di un quarto, considerato che parte delle domande attoree sono state dichiarate improcedibili con la sentenza non definitiva, dovendo, invece, condannarsi la convenuta al pagamento della residua frazione”.
8. Avverso la sentenza non definitiva (in relazione alla quale era stata ritualmente formulata riserva d'appello) e la sentenza definitiva ha proposto appello CP_6 sulla base di undici motivi, contestando le decisioni assunte dal Tribunale, sia
[...] in rito (con riferimento all'inammissibilità e all'improcedibilità delle domande proposte dall'attrice nei confronti di alla incompetenza del Tribunale di Venezia;
CP_6 alla violazione delle norme sul rito applicabile;
alla pretesa insanabile contraddittorietà delle statuizioni assunte), sia nel merito (con riferimento alla pretesa violazione del divieto di assistenza finanziaria di cui all'art. 2358 c.c. e alle conseguenti statuizioni contenute nella sentenza definitiva), sia, infine, in punto di spese, nello specifico deducendo:
i) con il primo motivo, che le sentenze (non definitiva e definitiva) sono errate, e vanno per l'effetto riformate, nella parte in cui non hanno rilevato e dichiarato l'inammissibilità delle domande tardivamente proposte, e segnatamente quella di
“nulla dovere” alla Procedura, siccome inizialmente non proposta;
ii) con il secondo motivo, che le sentenze (non definitiva e definitiva) sono errate nella parte in cui hanno ritenuto che l'art. 83, comma 3, del T.U.B. non precluda la proposizione di ogni tipo di azione nei confronti della banca in liquidazione coatta amministrativa, considerato che i criteri di interpretazione della legge non consentono una lettura restrittiva dell'art. 83, commi 1 e 3, T.U.B. e che la giurisprudenza di merito formatasi in materia di liquidazione coatta amministrativa delle cc.dd. “banche venete” rigetta l'interpretazione restrittiva dell'art. 83, comma 3, T.U.B.;
iii) con il terzo motivo, che le sentenze (non definitiva e definitiva) sono errate nella parte in cui hanno ritenuto procedibili parte delle domande proposte da CP_3 sulla base dell'errato presupposto che le stesse fossero di mero accertamento
[...] negativo;
14 iv) con il quarto motivo, che le sentenze (non definitiva e definitiva) sono errate nella parte in cui hanno ritenuto sussistente la competenza del Tribunale di Venezia
e hanno conseguentemente statuito sul merito delle domande attoree;
v) con il quinto motivo, che la sentenza non definitiva è nulla per contraddittorietà insanabile della motivazione;
vi) con il sesto motivo, che la sentenza definitiva è nulla perché contraddittoria con la sentenza non definitiva;
vii) con il settimo motivo, che la sentenza definitiva è errata nella parte in cui ha ritenuto, con motivazione in ogni caso non adeguata, assolto l'onere della prova gravante sull'attrice in relazione alla presunta sussistenza di un collegamento negoziale;
viii) con l'ottavo motivo, che la sentenza definitiva è errata nella parte in cui ha ritenuto applicabile l'art. 2358 c.c. alle società cooperative, considerato che: - la condizione di “non incompatibilità” non è soddisfatta dall'art. 2358 c.c., né tantomeno dall'art. 2529 c.c.; - il disposto dell'art. 150-bis T.U.B. non consente di affermare che l'art. 2358 c.c. trovi applicazione alle banche popolari;
- l'applicabilità dell'art. 2358
c.c. alle società cooperative e alle banche popolari è stata esclusa da un recentissimo precedente di merito;
ix) con il nono motivo, che la sentenza definitiva è errata nella parte in cui ha dichiarato la nullità del contratto di acquisto delle azioni e quella parziale del finanziamento per violazione dell'art. 2358 c.c., considerato che: a) non sussiste alcuna violazione dell'art. 2358 c.c.; b) è infondata la tesi della nullità per violazione dell'art. 2358 c.c., che in sé considerato, non comporta la nullità dei contratti posti in essere dalla banca con il socio;
c) la giurisprudenza invocata in materia di nullità del contratto per violazione di norme imperative c.d. “di validità” è stata fraintesa ed
è inconferente nel caso di specie;
d) la tardiva iscrizione della riserva indisponibile ex art. 2358, comma 6, c.c., non incide, né direttamente, né indirettamente, sulla validità dell'acquisto; e) in ogni caso, la violazione dell'art. 2358 c.c. non comporta la nullità dell'acquisto azionario;
x) con il decimo motivo, che la sentenza definitiva è errata nella parte in cui ha dichiarato che nulla è dovuto per la quota parte del finanziamento ritenuta correlata all'investimento in azioni di CP_4 xi) con l'undicesimo motivo, che le sentenze sono errate in punto di spese di lite, concludendo nei termini trascritti in epigrafe.
15 9. L'originaria attrice ( , ora si è costituita nel presente CP_3 CP_1 secondo grado prendendo posizione sui motivi di impugnazione, di cui ha chiesto il rigetto, concludendo a propria volta come trascritto in epigrafe.
10. Fissata per la precisazione delle conclusioni l'udienza del 27.6.2024, le parti hanno concluso come sopra e la Corte ha riservato la causa in decisione alla scadenza dei termini ordinari di legge concessi per il deposito degli scritti conclusivi, poi effettivamente depositati da entrambe le parti, e l'ha quindi decisa come di seguito esposto, assorbita ogni diversa considerazione.
II
Ragioni della decisione.
1. Il primo motivo denuncia l'erroneità delle sentenze (non definitiva e definitiva) per non aver rilevato (e quindi dichiarato) l'inammissibilità di tutte le domande tardivamente proposte in giudizio dalla società attrice, trascurando in tal modo di considerare che lo scopo da questa effettivamente perseguito con l'atto introduttivo del giudizio non era (e non è comunque mai stato) quello ritenuto dal Tribunale (i.e. liberarsi dai propri debiti), quanto piuttosto quello di ottenere l'accertamento del
“saldo dare/avere” del conto corrente intestato alla società “una volta epurati gli addebiti” a titolo di capitale finanziamento, interessi, imposte e quant'altro e la condanna dell'istituto a pagare il saldo attivo accertato. Per effetto di tale rilievo dovrebbe necessariamente conseguire la caducazione di tutti gli ulteriori capi delle sentenze impugnate, connessi, dipendenti e consequenziali alle statuizioni in parola, nonché di tutti gli atti processuali successivi all'adozione della sentenza non definitiva, compresa la condanna alle spese secondo il principio di soccombenza.
1.1 Il motivo presenta concorrenti profili di inammissibilità (per difetto di specificità, non confrontandosi, a ben vedere, con la ragione decisoria posta a fondamento della decisione assunta dal Tribunale in parte qua) e di infondatezza, e va pertanto respinto.
1.2 Il Tribunale (v. sentenza non definitiva, pag. 8 – 9) ha, invero, esattamente colto il dato che la domanda di accertamento negativo di qualsivoglia credito (vantato o vantabile) dalla nei confronti di in relazione al Parte_2 CP_3 finanziamento di riferimento (e alle sue proroghe) era già contenuta nell'atto introduttivo del giudizio notificato nel 2016, essendo presente nel corpo dell'atto e nella spiegazione delle singole domande proposte che la pretesa esercitata in causa da era, in buona sostanza, quella di veder accertato che in ragione CP_3 della nullità della complessiva operazione nulla era dalla stessa dovuto a CP_5
16 Tale domanda era peraltro ricompresa anche nella richiesta di accertamento del saldo del dare/avere del conto corrente di appoggio, epurato dagli addebiti per le operazioni contestate, la cui rideterminazione era appunto collegata all'accertamento della “non debenza” delle somme erogate a titolo di finanziamento per essere state CO (immediatamente) impiegate nell'acquisto delle azioni della stessa in violazione di quanto previsto dall'art. 2358 c.c.
Pertanto, nel giudizio riassunto non vi è stata alcuna effettiva novità della domanda, essendosi solo esplicitato quanto già chiaramente dedotto nell'atto di citazione introduttivo, e cioè che l'acquisto delle azioni e il corrispondente finanziamento CO erogato da andava dichiarato nullo e che, per l'effetto, quale naturale conseguenza di tale nullità, nulla doveva alla banca (cfr. atto di citazione, CP_3 pag. 23 – 24: “(omissis) Alla luce di quanto si è sopra esposto ai punti 4.1 e 4.2.
l'acquisto di azioni effettuato da sulla base del finanziamento andrà CP_3 dichiarato nullo, assieme al relativo contratto di finanziamento, con azzeramento dell'esposizione debitoria dell'attrice maturata per far fronte a tali acquisti e accertamento che l'attrice nulla deve a per il Parte_1 finanziamento meglio descritto al punto 4, a titolo di capitale, interessi, spese e imposte addebitate sui conti correnti di riferimento” e ricorso in riassunzione, pag. 3,
5: “(omissis) Permane tuttavia l'interesse dell'attrice a coltivare, nei confronti della procedura concorsuale e dei suoi commissari liquidatori, le domande finalizzate ad accertare la nullità dell'atto di acquisto di azioni e del correlato contratto di finanziamento e la conseguente insussistenza del proprio debito nei confronti della banca in relazione a tali operazioni. A tale proposito si evidenzia che non sussiste, nel caso di specie, la competenza del foro fallimentare ex art. 24 L.F., in quanto non si tratta di domande ed azioni finalizzate ad avanzare pretese restitutorie o recuperatorie nei confronti della procedura, ma semplicemente tese a negare la sussistenza di un credito della procedura nei confronti dell'attrice. In particolare,
l'azione finalizzata a far dichiarare la nullità di contratti rimane di competenza del giudice ordinario laddove la stessa non sia anche finalizzata a fungere da presupposto per una condanna della massa al pagamento di somme o alla restituzione di beni (cfr.
Cassazione Civile, n. 17279/2010). Nel caso di specie le domande che la società attrice intende coltivare nei confronti della procedura convenuta sono solo quelle concernenti l'annullamento e la risoluzione dell'acquisto delle azioni, l'accertamento della nullità/inefficacia dei relativi addebiti sul proprio conto corrente e l'accertamento negativo del credito della procedura nei propri confronti, in relazione a tali operazioni.
17 La causa è altresì finalizzata ad accertare che la società attrice nulla deve alla liquidazione coatta amministrativa per finanziamenti correlati all'acquisto di azioni.
Tutto ciò premesso, la sopra emarginata società attrice ricorre all'intestato Tribunale, affinché, ai sensi dell'art. 303 c.p.c., venga fissata una nuova udienza per consentire la riassunzione della causa n. 5187/2016 R.G. del Tribunale di Venezia, sezione specializzata imprese, G.I. dott.ssa Lisa Torresan, nei confronti della liquidazione coatta amministrativa di e dei suoi commissari Parte_1 liquidatori. Alla luce di quanto sopra l'attrice in ogni caso già sin d'ora insiste, nel merito, affinché, nei confronti della liquidazione coatta amministrativa di
[...]
siano accolte le seguenti conclusioni: Nel merito in via Parte_1 principale, domanda di nullità Accertare e dichiarare la nullità dell'acquisto di azioni
e correlato finanziamento erogato all'attrice per i motivi meglio esposti in atti. In particolare, dichiarare nullo l'acquisto di con riferimento al deposito CP_3 titoli n. 00026/002254653/001 del 19 aprile 2013 (cfr. all. 14), di complessive 2.400 azioni al prezzo di euro 150.000,00 (62,50 ad azione - cfr. all. 14). Andrà altresì dichiarato nullo il finanziamento erogato ad sotto forma di mutuo CP_3 chirografario da per l'acquisto delle azioni sopra Parte_2 specificate, per complessivi euro 200.000,00. COseguentemente, andrà accertata
l'illegittimità/inefficacia di tutti i relativi addebiti sui rapporti di conto corrente intestati a presso a titolo di capitale CP_3 Parte_2 finanziato, interessi, imposte e quant'altro posto a carico dell'attore, in particolare sul conto corrente identificato con il numero n. 00026/057/0008791, di cui si dovrà accertare il saldo dare/avere una volta epurati gli addebiti. Accertarsi che nulla deve
a liquidazione coatta amministrativa in CP_3 Parte_1 relazione alle operazioni di finanziamento ed acquisto di azioni collegate sopra meglio descritte”).
La soluzione data dal Tribunale è peraltro coerente con la giurisprudenza della
Suprema Corte secondo cui, per interpretare le domande giudiziali, si deve considerare la reale volontà dell'attore risultante dall'intero contenuto dell'atto e dallo scopo pratico perseguito, senza limitarsi a valutare le sole conclusioni formalizzate
(v., in particolare: Cass. civ. n. 5743/2008: “L'omessa indicazione degli elementi di fatto e di diritto posti a fondamento della domanda postula la totale omissione o
l'assoluta incertezza della causa petendi, che non ricorre quando la sua individuazione sia comunque possibile attraverso un esame complessivo dell'atto introduttivo del giudizio, non limitato alla parte di esso destinata a contenere le conclusioni, ma
18 esteso anche alla parte espositiva”; nello stesso senso, tra le altre, Cass. SS.UU. civ.,
n. 3041/2007 e Cass. civ. n. 8107/2006).
CO l'ulteriore considerazione che anche laddove non fosse stata chiaramente proposta ab origine – ma come si è detto, così non è – la domanda di accertamento della nullità dell'operazione e di affermazione dell'inesistenza del corrispondente debito da finanziamento integrerebbe una domanda teleologicamente complanare, atteso che il diritto così introdotto in giudizio (di ottenere la “liberatoria” da ogni e ciascun obbligo inerente all'operazione di acquisto/finanziamento) attiene alla medesima vicenda sostanziale dedotta in causa, corre tra le stesse parti e tende alla realizzazione dell'utilità finale già avuta di mira dall'attrice con la sua iniziativa giudiziale, risultando perfettamente compatibile con il diritto originariamente dedotto in giudizio.
2. Il secondo motivo denuncia l'erroneità della sentenza non definitiva e della sentenza definitiva nella parte in cui, male interpretando l'art. 83, comma 3, T.U.B., hanno ritenuto che tale previsione normativa lasci ambiti “residui” di procedibilità con riferimento a domande giudiziali non finalizzate all'accertamento di crediti nei confronti della banca in l.c.a., mentre le norme applicabili alla liquidazione coatta amministrativa delle banche escludono la proponibilità e la procedibilità di qualsiasi tipo di domanda “individuale”. Quanto all'interesse all'impugnazione in parte qua, questo risiederebbe nel fatto che la richiesta riforma della sentenza non definitiva comporta la necessaria declaratoria di improcedibilità di tutte le domande attoree e, per effetto espansivo, la conseguente nullità di tutti gli atti processuali successivi alla sentenza medesima, ivi inclusa la sentenza definitiva, in tesi inammissibilmente pronunciatasi sul merito delle domande attoree così come definitivamente precisate.
2.1 La soluzione offerta dal Tribunale (v. sentenza non definitiva, pag. 6 – 8) è corretta e va confermata. Non è per contro condivisibile – e ne va pertanto ribadito il rigetto – la tesi sostenuta dalla banca in primo grado, qui riproposta.
2.2 L'art. 83, co. 3, del T.U.B. (secondo cui “Dal termine previsto nel comma 1 contro la banca in liquidazione non può essere promossa né proseguita alcuna azione, salvo quanto disposto dagli articoli 87, 88, 89 e 92, comma 3, né, per qualsiasi titolo, può essere parimenti promosso né proseguito alcun atto di esecuzione forzata o cautelare. Per le azioni civili di qualsiasi natura derivanti dalla liquidazione è competente esclusivamente il tribunale del luogo in cui la banca ha il centro degli interessi principali”) dev'essere interpretato conformemente al disposto dell'art. 52 della legge fallimentare, ossia nel senso che solo le pretese creditorie, o restitutorie,
19 esercitate in giudizio divengono improcedibili a seguito dell'apertura della procedura concorsuale. Non divengono viceversa improcedibili le domande di mero accertamento della nullità di contratti, o le domande di annullamento degli stessi, con cui non si faccia contestualmente valere un diritto alla restituzione di somme di denaro, ovvero al risarcimento del danno (c.d. azioni “debt sensitive”), da esercitarsi
– queste sì – solo in sede concorsuale.
Sarebbe d'altra parte incoerente sostenere che, mentre le azioni derivanti dalla liquidazione coatta amministrativa sarebbero comunque esercitabili (dagli organi della Liquidazione), per quanto davanti al Tribunale ordinario (v. l'ultima parte del richiamato terzo comma dell'art. 83), le azioni che non riguardano il passivo dell'impresa bancaria insolvente, né comunque derivano dalla procedura concorsuale, non potrebbero essere a loro volta liberamente esercitate davanti all'autorità giudiziaria e, se esercitate precedentemente alla dichiarazione di insolvenza, diverrebbero inevitabilmente improcedibili.
Tale assunto, sul quale insiste la banca appellante, sostanziandosi in una sorta di immunità giudiziaria, si pone, d'altra parte, in evidente contrasto con l'art. 3 e con l'art. 24, primo comma, della Costituzione.
Invero, da un lato, la banca insolvente, sottratta ad ogni azione civile, verrebbe trattata, senza alcuna giustificazione, in modo diverso dalle altre imprese sottoposte a fallimento o a liquidazione coatta amministrativa;
dall'altro, e per contro, resterebbe preclusa “sine die”, per chi ha intrattenuto rapporti con la banca, la tutela giurisdizionale dei propri diritti, atteso che la verificazione dello stato passivo ha esclusivamente ad oggetto l'accertamento dei crediti nei confronti dell'impresa insolvente e non anche l'accertamento dei crediti dell'impresa già in bonis nei confronti dei terzi (o, per l'appunto, l'accertamento negativo di tali crediti), né, tantomeno, l'accertamento di invalidità negoziali. Il Testo Unico Bancario non prevede, infatti, la possibilità di esaminare, in sede amministrativa, domande diverse dalle pretese creditorie o restitutorie nei confronti della banca insolvente, disciplinando esclusivamente, nell'art. 86, la verifica dello stato passivo (in cui “i creditori e i titolari dei diritti indicati nel comma 2 possono presentare o inviare i loro reclami ai commissari, allegando i documenti giustificativi” e possono domandare “il riconoscimento dei propri crediti e la restituzione dei propri beni, presentando i documenti atti a provare l'esistenza, la specie e l'entità dei propri diritti”), e nell'art. 87, l'eventuale giudizio di opposizione.
20 In altri termini, la locuzione normativa secondo cui contro la banca in liquidazione non può essere promossa, né proseguita, alcuna azione, va letta valorizzando il richiamo a quanto disposto dagli artt. 87, 88, 89 e 92.3, rispettivamente relativi alle opposizioni allo stato passivo, all'esecutività delle sentenze, alle insinuazioni tardive dei crediti e alle opposizioni al piano di riparto. Sono tutti richiami normativi accomunati dall'inerenza a pretese creditorie che vanno “ordinate” secondo la logica concorsuale, e la loro inclusione nella norma significa logicamente che la disciplina dell'improcedibilità coinvolge esclusivamente pretese creditorie, sicchè la lettura combinata della locuzione (apparentemente preclusiva di ogni azione) e dei richiami normativi – valorizzandosi la connessione tra le parole quale criterio interpretativo ex art. 12.1 delle preleggi – porta a concludere che la regola dell'improcedibilità è posta e illustrata in funzione delle sole azioni idonee ad incidere sulla formazione dello stato passivo, e tali sono solamente quelle inerenti alla deduzione in giudizio di crediti.
La conseguenza dell'accoglimento della tesi sostenuta dalla difesa della l.c.a. sarebbe d'altra parte, nella sostanza, incongrua, in quanto colui che ha interesse all'accertamento dell'invalidità di un negozio giuridico senza che da tale accertamento ne discenda una pretesa restitutoria o risarcitoria non potrebbe esercitare il proprio diritto, ovvero dovrebbe attendere (magari per anni) che la banca in l.c.a. (o l'eventuale cessionario del credito) si determini a richiedergli il pagamento (del finanziamento illecito in quanto collegato all'acquisto azionario effettuato in violazione dell'art. 2358 c.c.), ben potendo invece avere un interesse attuale e concreto ad ottenere in via immediata una statuizione che rimuova in via definitiva lo stato di incertezza derivante dalla (per quanto solo apparente) esistenza del debito, interesse da ritenersi certamente meritevole di tutela: si pensi, ad es., ad un'impresa costretta a mantenere l'annotazione al passivo della posta debitoria e che necessiti pertanto di “ripulire” il proprio bilancio in termini coerenti con l'effettiva realtà economica e giuridica, ovvero, più in generale, a un qualsiasi soggetto che necessiti di un finanziamento e si trovi tuttavia nell'impossibilità di ottenerlo risultando a suo carico l'esistenza di un previo finanziamento (magari, come nella specie, ingente) da ritenersi invece inesistente, siccome, appunto “nullo” per violazione della richiamata disposizione societaria.
In tale prospettiva non può, pertanto, ritenersi condivisibile la tesi secondo cui la generalizzata improcedibilità di qualsiasi domanda verso la l.c.a. della banca non comporterebbe un'illegittima compressione del diritto di agire in giudizio a tutela dei propri diritti sancito dall'art. 24 della Costituzione, perché la possibilità di far
21 accertare l'inesistenza di debiti a carico dell'interessato sarebbe solo differita, se, e al momento in cui, gli organi della procedura decideranno di far valere nei suoi confronti il credito risultante dalle scritture contabili della banca assoggettata a liquidazione coatta amministrativa. Così ritenendo, infatti, si finisce inevitabilmente col lasciare il (solo apparente) debitore in una (per lui diversamente irrisolvibile) situazione di incertezza, non solo potenzialmente, ma anche concretamente, pregiudizievole per i suoi interessi.
Deve quindi confermarsi la decisione per cui sono procedibili, non potendo trovare legittima cognizione in altra sede e non incidendo comunque sullo stato passivo della banca insolvente, le domande proposte dall'attrice volte all'accertamento negativo dei crediti vantati nei suoi confronti da scaturiti dalla complessiva COtroparte_6 operazione in esame, previa dichiarazione della nullità dei contratti da cui tali crediti apparentemente scaturiscono: contratto di investimento azionario e collegato contratto di affidamento complessivamente inteso, comprensivo, quindi, sia del negozio iniziale, che di tutte le sue successive proroghe, disposte dalla stessa banca per evitare di “chiudere” l'operazione i cui effetti sul proprio patrimonio di vigilanza aveva invece interesse a mantenere (cfr. in questo senso, tra le altre, Appello
Venezia, sentenza n. 1817/2023; Appello Venezia, sentenza n. 1922/2023, peraltro espressive di un orientamento che, in consapevole modifica di quello in precedenza seguito, deve ritenersi ormai costante in questa Corte veneta).
2.3 E' poi da escludere – con ciò anticipandosi l'esame del terzo motivo – che nel caso di specie l'accertamento negativo richiesto dall'attrice presupponga un fenomeno compensativo (il credito restitutorio ex art. 2033 c.c. del cliente andrebbe a compensare il debito dello stesso nei confronti della banca) che attrarrebbe la fattispecie alla cognizione del tribunale concorsuale (e cioè a quella del Tribunale di
Vicenza), poiché, da un lato, la compensazione non è stata dichiarata dal Tribunale di Venezia e, dall'altro, il venire meno del debito dell'istante è conseguenza della nullità, non del solo contratto di affidamento, ma, in ragione del rilevato collegamento negoziale, dell'intera operazione. In altri termini, una volta travolto l'acquisto dei titoli, il finanziamento deve considerarsi come mai utilizzato, con la conseguenza che:
i) non è sorta un'obbligazione restitutoria in capo al cliente;
ii) le azioni apparentemente acquistate dal correntista sono rimaste nella titolarità della banca, sicché solo in senso a-tecnico si potrebbe discorrere di compensazione per indicare che sono contabilmente elise tutte le reciproche obbligazioni dell'unitaria operazione di cui viene accertata la nullità.
22 Così stando le cose, non può negarsi l'interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. in capo all'attrice, la cui domanda di accertamento della nullità dell'operazione non rimane priva “di effetto utile”, ma comporta l'accertamento negativo del debito.
2.4 In definitiva, può dunque ribadirsi che l'improponibilità, o la improseguibilità, delle domande verso la liquidazione coatta amministrativa dell'impresa bancaria riguarda tutte le domande funzionali all'accertamento di un credito verso l'impresa in liquidazione, che “incidono”, cioè, sull'accertamento del “passivo” anche qualora dette domande siano costitutive, o di accertamento, ma vengano invocate quali presupposto del credito risarcitorio, o restitutorio, da far valere verso la Procedura, non potendosi in tali casi derogare all'accertamento del credito e dei suoi presupposti secondo le regole del concorso. Rimangono, per contro, escluse dalle regole dell'accertamento concorsuale e della formazione dello stato passivo quelle domande che non hanno la suddetta valenza e che sono volte a conseguire un “quid” ulteriore e diverso, che non è nei poteri e nella competenza della procedura Fallimentare o della Liquidazione giudiziale di riconoscere alla parte.
3. Il terzo denuncia l'erroneità della sentenza non definitiva e della sentenza definitiva nella parte in cui hanno ritenuto procedibili le domande proposte dall'attrice sul presupposto che questa avrebbe conclusivamente proposto solo domande di mero accertamento negativo del credito vantato nei suoi confronti dalla banca in l.c.a. e non anche domande comunque incidenti sulla distribuzione concorsuale del patrimonio della banca. Risulterebbe, in particolare, trascurato il dato che le domande attoree non sarebbero volte solo al mero accertamento negativo del credito vantato dalla banca nei suoi confronti, posto che le domande volte alla caducazione dell'acquisto delle azioni di non possono in realtà produrre alcun CP_7
“accertamento negativo” del credito della banca, che deriva, piuttosto, dal finanziamento. L'effetto tipico della caducazione dell'acquisto delle azioni (che si produce peraltro ope legis) è, infatti, la perdita dell'efficacia (o della “apparente efficacia”) del titolo giuridico in forza del quale la banca ha trasferito le azioni e ricevuto, in contropartita, il relativo “pretium”, donde, ai sensi degli artt. 2033 e ss.
c.c., l'obbligo della banca di restituire il prezzo. Poiché non potrebbe dubitarsi del fatto che un simile obbligo restitutorio si traduca in una passività in capo alla banca, ne conseguirebbe l'inammissibilità delle domande volte ad ottenere la caducazione dell'acquisto delle azioni, e questo perché: i) da un lato, tali domande producono l'effetto di far sorgere, ope legis, un obbligo restitutorio (i.e. un debito pecuniario) in capo alla banca (effetto che peraltro si produrrebbe comunque, a prescindere dalla
23 “concreta volontà” dell'attrice, poiché gli effetti della nullità di un contratto non sono nella disponibilità della parte che formula la domanda); ii) dall'altro, se anche si volesse ipotizzare l'ammissibilità di una pronuncia di nullità che non comporti al contempo l'insorgere di obblighi restitutori (ma il nostro ordinamento non prevede in realtà tale possibilità), le domande attoree sarebbero comunque inammissibili per carenza di interesse ad agire, in quanto dall'accoglimento delle stesse non potrebbe derivarne alcun effetto in concreto utile in capo all'attrice.
3.1 L'appellante sostiene, in buona sostanza, che il Tribunale avrebbe errato nel considerare le domande dalla stessa formulate come domande di mero accertamento negativo del credito vantato dalla banca nei suoi confronti, discendendo inevitabilmente dal loro accoglimento ulteriori conseguenze potenzialmente incidenti sulle regole del concorso, la cui sola possibilità renderebbe inammissibile l'intera pretesa esercitata in causa.
3.2 La tesi è infondata e non può essere accolta. Invero, ciò che rileva nella prospettiva in esame è quello che la parte istante ha chiesto al giudice e che questi ha ritenuto ammissibile, e quindi accoglibile, discendendo da ciò la delimitazione del perimetro della statuizione, e quindi la valutazione della sua correttezza.
Ora, di tutte le domande proposte dall'attrice, quelle in concreto accolte dal Tribunale lo sono state in quanto previamente ritenute ammissibili, siccome di accertamento della nullità dei contratti di riferimento e di mero accertamento negativo (senza ulteriori implicazioni) di qualsiasi obbligo verso la banca in l.c.a. gravante sulla medesima società attrice.
Così stando le cose, le sentenze impugnate non potrebbero mai essere utilizzate, o anche solo interpretate, al fine di far insorgere una passività in capo alla banca, e questo proprio in quanto “ontologicamente” inidonee a tale fine, dovendo ribadirsi che la regola del concorso non può trovare applicazione quando la domanda abbia finalità estranee alla partecipazione al concorso stesso, o quando non sia strumentale all'ammissione al passivo del credito che ne discende, ma sia volta ad ottenere (solo,
o anche) ulteriori declaratorie o adempimenti che esorbitano dai poteri, e/o dalla competenza, della Procedura di l.c.a e che la parte non può in alcun modo ottenere dalla Procedura stessa, tra cui, in primis – come nella specie – le domande finalizzate a provocare la liberazione della parte dagli obblighi contrattuali verso la banca in l.c.a., posto che la relativa declaratoria non può essere ottenuta nell'ambito concorsuale.
24 Va inoltre sottolineato, come già anticipato, che l'accertamento negativo del credito richiesto dall'attrice non presuppone alcuna compensazione. Il venire meno del debito
è, invero, la conseguenza diretta della nullità del contratto di affidamento e, in ragione del collegamento negoziale, dell'intera operazione oggetto di causa. Ed infatti, una volta travolto l'acquisto dei titoli, il finanziamento deve considerarsi come non mai utilizzato, con la conseguenza che non è sorta alcuna obbligazione restitutoria in capo al cliente e le azioni ed obbligazioni apparentemente da questi acquistate sono rimaste nella titolarità della banca. Ne deriva, per l'effetto, che non essendosi verificato alcun fenomeno compensativo l'accoglimento della domanda attorea non può incidere sullo stato passivo della procedura di liquidazione coatta amministrativa, donde l'insussistenza delle condizioni determinanti l'attrazione al foro concorsuale del presente procedimento.
4. Il quarto motivo denuncia l'erroneità di entrambe le sentenze (non definitiva e definitiva) nella parte in cui hanno ritenuto sussistente la competenza del Tribunale di Venezia (Sezione Specializzata in Materia di Impresa) in luogo di quella del
Tribunale di Vicenza (foro concorsuale), escludendo (la sentenza non definitiva) la violazione delle norme di rito applicabili al procedimento di formazione dello stato passivo, e conseguentemente statuendo (la sentenza definitiva) sul merito delle domande attoree. Nello specifico, viene censurato che il Tribunale non avrebbe adeguatamente considerato il fatto che le domande attoree, anche se precisate e limitate dopo l'avvio della procedura di liquidazione coatta amministrativa: i) avrebbero l'effetto di incidere sul patrimonio della banca, effetto che si produrrebbe inammissibilmente in una sede diversa da quella concorsuale e per effetto della pronuncia di un foro diverso da quello competente per la Procedura;
ii) andrebbero comunque lette come propositive di una domanda di compensazione, per la quale pure varrebbe la competenza del foro della procedura, i.e. del Tribunale di Vicenza.
4.1 Il motivo presenta concorrenti profili di inammissibilità e di infondatezza e va pertanto respinto.
4.2 Va innanzitutto sottolineato che l'art. 38 c.p.c. preclude l'esame della questione se la Sezione Specializzata in Materia di Impresa del Tribunale di Venezia fosse o meno competente per materia ai sensi dell'art. 3, co. 2, lett. a) e lett. b), del D.L.gs n. 168 del 2003, come sostituito dall'art. 2, comma 1, lett. d), del D.L. n. 1 del 2012, conv., con modif., dalla L. n. 27 del 2012.
Tale questione, infatti, non è stata sollevata d'ufficio, e neppure eccepita dalla banca originaria convenuta (le cui conclusioni nell'atto di costituzione in primo grado erano
25 state le seguenti: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria domanda, eccezione e deduzione, previa ogni più opportuna declaratoria, rigettare tutte le domande avversarie, poiché prescritte e infondate in fatto e diritto. CO vittoria di spese, compensi, e rimborso forfettario ex art. 2 D.M. 55/2014 del presente giudizio.
CO riserva di ogni ulteriore deduzione e produzione nelle successive difese, e di agire, anche in sede autonoma, a tutela dei diritti della Banca. Ai sensi del D.P.R. n.
115/ 2002, si dichiara che le domande svolte non comportano alcuna variazione del valore della controversia e che, quindi, nulla è dovuto a titolo di integrazione del contributo unificato”), sicché la competenza si è definitivamente radicata in capo al giudice adito (Tribunale di Venezia, Sezione Specializzata in Materia di Impresa) e non può più essere rimessa in discussione per il fatto che, a seguito dell'interruzione CO della causa in conseguenza della sottoposizione di alla procedura di liquidazione coatta amministrativa e della successiva costituzione della Liquidazione coatta in persona dei suoi commissari, la competenza del Tribunale di Venezia sia stata contestata sotto il diverso profilo dell'attrazione di tutte le azioni derivanti dalla liquidazione concorsuale (art. 83, co. 3, del TUB) al tribunale del luogo in cui la banca ha il centro degli interessi principali.
In ogni caso, alla luce di quanto si è osservato esaminando i primi tre motivi,
l'eccezione di incompetenza funzionale del Tribunale di Venezia, Sezione Imprese, in favore del Tribunale di Vicenza quale giudice del concorso deve ritenersi infondata, non trovando applicazione l'art. 83, co. 3, T.U.B., secondo cui “Per le azioni civili di qualsiasi natura derivanti dalla liquidazione è competente esclusivamente il tribunale del luogo in cui la banca ha il centro degli interessi principali”.
La domanda proposta da in questa sede non si può infatti Parte_4 considerare come azione “derivante dalla liquidazione”, atteso che il presunto diritto di credito di cui è stato chiesto l'accertamento negativo si trovava già nel patrimonio della banca in bonis e che la domanda di accertamento della nullità delle operazioni contestate, e di conseguente accertamento negativo del corrispondente credito (della banca), non è idonea ad incidere sulla formazione dello stato passivo, con la conseguenza che la norma citata non è applicabile alla fattispecie in esame.
CO l'ulteriore considerazione che l'eventuale azione della banca in l.c.a. per ottenere il pagamento del credito di cui l'attrice ha negato l'esistenza sarebbe devoluta alla competenza del tribunale ordinario, e non già a quello del concorso.
Va in definitiva affermato, con riguardo all'eccezione di incompetenza del Tribunale di Venezia, Sezione Specializzata in Materia di Impresa, per essere (in tesi)
26 competente in via funzionale ed inderogabile il Tribunale di Vicenza quale giudice del luogo in cui ha sede la banca in liquidazione, a norma dell'art. 83, comma 3, ultima parte, che le domande ritenute proseguibili, e quindi esaminate nel merito dal Pt_5
Tribunale, non traggono origine, né sono derivanti, dalla liquidazione coatta amministrativa della banca, sicché non può trovare per esse applicazione la regola di competenza invocata dalla convenuta.
5. Il quinto motivo denuncia la nullità della sentenza non definitiva in quanto intrinsecamente contraddittoria nella parte in cui ha ritenuto che, non solo le domande volte alla caducazione del finanziamento, ma anche quelle volte alla caducazione dell'acquisto delle azioni fossero procedibili. Si sostiene che laddove l'attrice avesse chiesto il mero accertamento negativo del credito di fonte contrattuale vantato dalla banca in forza del finanziamento concesso, tale risultato sarebbe stato ottenibile attraverso la caducazione del solo finanziamento, mentre, per contro, la caducazione dell'acquisto delle azioni non produce alcun effetto sul debito contrattuale di e determina semmai l'insorgere di un credito Parte_4 restitutorio ex indebito in capo alla stessa (in relazione al prezzo di acquisto delle azioni), che lo stesso Tribunale di Venezia ha dichiarato, però, di non poter accertare in quanto riservato alla sede concorsuale. La sentenza non definitiva sarebbe pertanto nulla perché contraddittoria nella parte in cui, dopo aver premesso chiaramente che le sole domande di accertamento negativo del credito sono procedibili, ha poi fatto salva la procedibilità delle domande di impugnativa negoziale aventi ad oggetto l'acquisto delle azioni. Ne consegue la nullità anche della stessa sentenza definitiva poiché la cognizione in merito alla validità dell'acquisto delle azioni doveva ritenersi esclusa.
6. Il sesto motivo denuncia invece l'erroneità della sentenza definitiva nella parte in cui ha – in tesi inammissibilmente – pronunciato sul merito della domanda di nullità dell'acquisto delle azioni di Nello specifico, per il caso in cui la sentenza non CP_4 definitiva non dovesse essere ritenuta intrinsecamente contraddittoria, come indicato nel quinto motivo, l'unica possibile interpretazione alternativa sarebbe quella di ritenere che la sentenza non definitiva, nel fare salve le domande attoree, abbia in realtà inteso “salvare” la procedibilità solo di quelle riferite al finanziamento. Ove tale lettura della sentenza non definitiva fosse ritenuta corretta la sentenza definitiva sarebbe in ogni caso nulla nella parte in cui ha comunque deciso la domanda di accertamento della nullità dell'acquisto delle azioni di Infatti, laddove la CP_5 sentenza non definitiva avesse escluso la procedibilità delle domande caducatorie
27 CO aventi ad oggetto l'acquisto delle azioni da parte di (reputando CP_3
“procedibili” le sole domande relative al finanziamento), il Tribunale di Venezia non sarebbe potuto tornare sulla questione nella sentenza definitiva, essendosi ormai esaurita la sua potestas iudicandi sul punto. Ne consegue, necessariamente, la caducazione di tutti gli ulteriori capi delle sentenze impugnate, connessi, dipendenti e/o consequenziali alle predette statuizioni.
6.1 I due motivi, da esaminarsi congiuntamente in quanto strettamente connessi, presentano concorrenti profili di inammissibilità e di infondatezza – siccome, nella sostanza, basati su un'interpretazione dei fatti distonica rispetto alla realtà di quanto effettivamente avvenuto e accertato in causa – e vanno pertanto respinti.
6.2 Sostiene la banca che la sentenza non definitiva sarebbe nulla in quanto intrinsecamente contraddittoria nella sua motivazione ed altresì, in una prospettiva relazionale, che sarebbe ravvisabile un'ulteriore contraddittorietà tra la sentenza definitiva e quella non definitiva. Tali distonie risiederebbero nel fatto che la sentenza definitiva avrebbe dichiarato procedibili le sole domande relative alla caducazione del finanziamento, mentre poi la stessa sentenza non definitiva, ed altresì la sentenza definitiva, avrebbero deciso anche le domande di impugnativa negoziale aventi ad oggetto l'acquisto delle azioni.
6.2.1 Va in primo luogo rilevato il difetto di specificità di entrambi i motivi.
L'appellante deduce, invero, un profilo di nullità della sentenza non definitiva, e in via derivata di quella definitiva, senza però in alcun modo specificarne la fonte, né le ragioni e i limiti dell'affermato effetto espansivo.
6.2.2 La tesi è comunque infondata, basandosi su una (peraltro ingiustificata) considerazione e valutazione atomistica (incompatibile con le evidenze di causa) dei contratti di riferimento (e cioè quello di assistenza finanziaria, sub specie di mutuo CO chirografario, e quello di acquisto delle azioni di pagate con la provvista oggetto CO dei finanziamenti a tal fine appositamente concessi dalla stessa ), che vanno invece considerati unitariamente come un'unica operazione negoziale, atteso che il risultato perseguito è unitario sul piano economico-funzionale, come emerge dalla previsione normativa ex art. 2358.1 c.c., sicché l'invalidità colpisce inevitabilmente l'operazione negoziale nel suo complesso, e quindi, sia nella parte relativa all'assistenza finanziaria, che a quella dell'acquisto dei titoli azionari della stessa banca in funzione del quale l'assistenza venne prestata (v., ex multis: Cass. n.
20726/2014; Cass. n. 21417/2014; Cass. n. 7255/2013).
28 L'art. 2358 c.c. prevede, invero, il divieto per le società per azioni di accordare prestiti e fornire garanzie per l'acquisto o la sottoscrizione di proprie azioni, se non alle condizioni indicate dalla norma.
Tenuto conto delle difese della banca si pone il problema di stabilire se il divieto di assistenza finanziaria comporti una mera violazione di norme di comportamento, tali da non comportare la nullità degli atti negoziali inerenti all'operazione, oppure se si tratti di nullità inerente un vizio genetico del contratto e la violazione riguardi i suoi elementi costitutivi.
A tale proposito va sottolineato che seppure il legislatore abbia previsto a talune condizioni l'assistenza finanziaria, è pur vero che la natura imperativa del divieto si può desumere dalla ratio sottesa a tale disposizione, con la quale il legislatore ha voluto escludere il rischio della non effettività, totale o parziale, del conferimento dei nuovi soci, con ricaduta sul patrimonio netto. (Cass. n. 25005/2006).
Così qualificato il divieto di assistenza finanziaria, deve altresì escludersi che le norme imperative la cui violazione comporta la nullità del contratto siano solo quelle che si riferiscono alla struttura o al contenuto del negozio, dovendosi ritenere tali anche le norme che, in assoluto, oppure in presenza, o in difetto, di determinate condizioni, vietano la conclusione stessa del contratto, sicché laddove il contratto venga stipulato nonostante il divieto imposto dalla legge è la stessa sua esistenza a porsi in contrasto con la norma imperativa. In tal senso si sono espresse le SS.UU. della Corte di
Cassazione con la sentenza n. 26724 del 19.12.2007, secondo cui “l'area delle norme inderogabili, la cui violazione può determinare la nullità del contratto in conformità al disposto dell'art. 1418 c.c., comma 1, è in effetti più ampia di quanto parrebbe a prima vista suggerire il riferimento al solo contenuto del contratto medesimo. Vi sono ricomprese sicuramente anche le norme che, in assoluto, oppure in presenza o in difetto di determinate condizioni oggettive o soggettive, direttamente o indirettamente, vietano la stipulazione stessa del contratto: come è il caso dei contratti conclusi in assenza di una particolare autorizzazione al riguardo richiesta dalle legge, o in mancanza dell'iscrizione di uno dei contraenti in albi o registri cui la legge eventualmente condiziona la loro legittimazione a stipulare quel genere di contratto, e simili. Se il legislatore vieta, in determinate circostanze, di stipulare il contratto e, nondimeno, il contratto viene stipulato, è la sua stessa esistenza a porsi in contrasto con la norma imperativa;
e non par dubbio che ne discenda la nullità dell'atto per ragioni - se così può dirsi - ancor più radicali di quelle dipendenti dalla contrarietà a norma imperativa del contenuto dell'atto medesimo. Neppure in tali
29 casi, tuttavia, si tratta di norme di comportamento afferenti alla concreta modalità delle trattative prenegoziali o al modo in cui è stata data di volta in volta attuazione agli obblighi contrattuali gravanti su una delle parti, bensì del fatto che il contratto è stato stipulato in situazioni che lo avrebbero dovuto impedire”. Ne consegue che, ove la vendita delle azioni avvenga, come nella specie, in violazione del disposto dell'art. 2358 c.c., la sanzione comminata dall'ordinamento è quella della nullità.
6.2.3 In definitiva, deve ritenersi corretta la valutazione fatta dal Tribunale (cfr. sentenza definitiva, pag. 6 – 9) nella parte in cui ha ritenuto sussistente, nei termini rappresentati dall'attrice, il dedotto collegamento negoziale tra la concessione del finanziamento (operato per il tramite dei contratti n. 7005076074, con provvista di
100.000 € erogata l'11.8.2014, e n. 7005076602, con provvista di ulteriori 100.000 CO
€ erogata il 22.8.2014) e l'acquisto delle (2.400) azioni , e conseguentemente viziati da nullità per violazione di norma imperativa i contratti collegati nell'operazione vietata, e conseguentemente dichiarato che nulla deve a titolo di CP_3 adempimento degli obblighi contrattuali derivanti dal finanziamento oggetto di lite nei limiti di quanto in concreto utilizzato per l'acquisto azionario assistito in sorte capitale e relativi accessori.
7. Il settimo motivo denuncia l'erroneità della sentenza definitiva nella parte in cui ha ritenuto assolto l'onere della prova gravante sull'attrice in relazione alla affermata sussistenza di un collegamento negoziale rilevante ex art. 2358 c.c. tra il finanziamento erogato dalla banca e l'acquisto delle azioni del medesimo istituto di credito sulla base: A) di elementi presuntivi di fonte documentale (costituiti: - dalla sostanziale coincidenza temporale tra la data di stipulazione del finanziamento e quella dell'acquisto delle azioni (tutti i contratti risultano stipulati nel mese di agosto
2014); - dalla data in cui le somme concesse a mutuo mediante la stipula del finanziamento sono state erogate sul conto corrente di riferimento, n. 0008791, CO intestato a presso la filiale di Thiene di;
- dalle movimentazioni CP_3 occorse su detto conto corrente n. 711/570009320; - dalla data di stipula del
COtratto Quadro n. 2303640 in forza del quale è stato effettuato l'investimento sub iudice), da ritenersi in realtà privi dell'efficacia probatoria necessaria per potersi ritenere provato lo specifico nesso giuridicamente rilevante tra i negozi in parola, sia sotto il profilo soggettivo della comune volontà delle parti, sia sotto il profilo oggettivo, e, B) delle risultanze delle prove orali assunte in causa, da ritenersi, da un lato inammissibili, e dall'altro lato comunque inconferenti, in quanto relative ad incontri preliminari che hanno preceduto la sottoscrizione dei contratti oggetti di
30 causa, e come tali prive di una reale portata di convincimento del fatto rilevante, e cioè l'esistenza di uno specifico nesso giuridicamente rilevante tra i negozi giuridici in parola.
7.1 Il motivo – incentrato su una lettura critica delle evidenze probatorie esaminate dal Tribunale e ritenute rilevanti al fine del decidere e sulla conseguente erroneità della sentenza per aver posto a fondamento della decisione le risultanze di un'attività istruttoria inammissibilmente espletata e per aver ritenuto assolto (con motivazione, in tesi, comunque inadeguata) l'onere della prova gravante sull'attrice in relazione alla presunta sussistenza di un collegamento negoziale tra i contratti oggetto di causa
– presenta concorrenti profili di inammissibilità e di infondatezza e va quindi respinto.
7.2 Nello specifico, quanto al primo aspetto, va preliminarmente osservato che la valutazione della rilevanza al fine del decidere delle prove testimoniali poi ammesse costituisce il frutto di una determinazione discrezionale spettante al giudice, nella specie al Collegio (v. ordinanza in data 3.2.2021), il quale ne ha evidentemente ritenuto la necessità al fine di implementare in termini conclusivi il quadro probatorio già emergente dai documenti prodotti al fine di verificare la piena fondatezza della tesi attorea (“ritenuta l'ammissibilità e la rilevanza della prova testimoniale richiesta da parte attrice in memoria ex art. 183 comma 6 n. 2) c.p.c., fatta eccezione per il capitolo n. 1; ritenuta l'ammissibilità e la rilevanza della prova testimoniale richiesta da parte convenuta in memoria ex art. 183, comma 6, n. 2), c.p.c., limitatamente ai capitoli lett. f) e g);
P.Q.M.
ammette le prove orali indicate in premessa, abilitando alla prova contraria la parte che ne abbia fatto richiesta”).
Deve in ogni caso escludersi che le prove orali dedotte da potessero CP_3 ritenersi inammissibili e fossero comunque, una volta assunte, non valutabili dal
Collegio, tanto più considerato che la specifica indicazione dei fatti non attiene al piano di validità della prova, ma a quello preliminare del giudizio di rilevanza (invero, la mancata specificazione dei fatti impedisce al giudice di apprezzare se il mezzo istruttorio sia concludente e/o pertinente, e quindi di esercitare il potere di direzione del processo, con la conseguenza che l'apprezzamento della rilevanza della prova ha carattere ordinatorio processuale corrispondente all'esigenza di evitare un'attività che, in quanto relativa al mezzo di prova rilevante, contrasta con le esigenze di economia e di ragionevole durata del processo) e che oggetto delle deposizioni non era l'esistenza di patti aggiunti o contrari a quelli stipulati, e risultanti per iscritto, ma la compiuta illustrazione di quella che era stata l'effettiva dinamica economica e giuridica dell'operazione congegnata dalla banca in vista e in funzione di un interesse
31 suo proprio al quale la società cliente, per il tramite del proprio direttore amministrativo, prima, e poi del presidente del C.d.A., suo legale rappresentante, si era prestata per ragioni strettamente attinenti alla rappresentata convenienza dell'operazione e della sua sostanziale neutralità. Invero, i testi non sono stati chiamati a deporre su patti aggiunti o contrari ai contratti, anteriori agli stessi, bensì sul contenuto delle trattative, sul comportamento dei funzionari della banca e sulle loro richieste, e cioè su elementi fattuali esterni ai negozi giuridici, idonei tuttavia a dimostrare il loro collegamento e il significato della complessiva operazione economica.
7.3 Quanto all'eccezione (di merito) di insufficienza delle prove (documentali, testimoniali e presuntive) raccolte nel processo a fornire la dimostrazione del collegamento negoziale rilevante ex art. 2358 c.c. – ritenuto sussistente dal Tribunale
(cfr. sentenza definitiva, pag. 5 – 10) e qui ancora contestato dalla difesa della banca, ripetendo peraltro considerazioni già svolte in primo grado – ne va esclusa la fondatezza e per contro confermata la loro idoneità dimostrativa per le stesse ragioni già valorizzate dalla Sezione Specializzata.
La prova del collegamento è infatti piena e discende dalle risultanze della espletata istruttoria.
In tale prospettiva va in primo luogo valorizzata la stretta contiguità temporale e la strumentalità tra i contratti di riferimento. In particolare:
a) in data 5.7.2014 veniva rinnovato il finanziamento di 700.000,00 € di cui già disponeva e il cui rinnovo, nella rappresentazione attorea, risultava CP_3 condizionato all'adesione di all'operazione “baciata” di cui si tratta;
CP_3 CO b) in data 5.8.2014 aderiva all'aumento di capitale 2014 di per CP_3
l'importo corrispettivo 150.000 € (corrispondente a 2400 azioni), regolato sul c/c societario n. 00026/057/0008791 aperto presso la filiale di Thiene;
c) in data 11 e 22 agosto 2014 venivano sottoscritti due finanziamenti di euro
100.000 ciascuno, e segnatamente: il mutuo chirografario n. 70/05076074 e il mutuo chirografario n. 70/05076602. Si tratta di due facilitazioni creditizie all'evidenza strumentali alla creazione della provvista necessaria per il pagamento delle 2.400 azioni, in difetto della quale la società ( ) non avrebbe avuto la disponibilità CP_3 finanziaria necessaria per poter effettuare l'acquisto;
d) in data 27.8.2014 l'acquisto delle azioni veniva formalmente contabilizzato, con addebito del relativo corrispettivo sullo stesso c/c sul quale erano state accredite le provviste dei predetti contratti di mutuo (100.000 € + 100.000 €);
32 e) i finanziamenti strumentali all'acquisto delle azioni e al pagamento dei relativi accessori (interessi e spese) vennero successivamente rinnovati, e segnatamente in data 11.2.2015 e 22.2.2015 e infine in data 11.8.2015, con erogazione unitaria, in tale ultima occasione, della somma di 200.000,00 €.
Oltre a tali evidenze documentali – che peraltro non hanno trovato una coerente controdeduzione da parte della difesa della banca – risulta significativo, nel senso della allegata (e quindi ritenuta) connessione teleologica tra il finanziamento e l'acquisto dei titoli azionari, l'apporto delle deposizioni testimoniali raccolte nel primo grado.
In particolare, i testi di riferimento di parte attrice hanno confermato la tesi attorea per cui nell'imminenza della scadenza di un rilevante finanziamento già in essere tra CO e , i funzionari della banca proposero alla società (in termini CP_3
“velatamente coercitivi” e comunque rappresentandone l'opportunità essendo già socia della banca e come tale, in una prospettiva mutualistica, tenuta al CP_3 suo sostegno) l'adesione all'operazione “baciata” di cui si tratta, da attuarsi mediante l'adesione all'aumento di capitale 2014 per un importo complessivo di 150.000 €, con l'intesa che la necessaria provvista finanziaria non sarebbe stata sborsata direttamente dalla aderente, ma fornita dalla stessa banca delle cui azioni si tratta attraverso la stipulazione di due mutui chirografari di 100.000 € ciascuno, importo maggiore della sorte capitale relativa ai titoli azionari, ma tuttavia necessario in quanto il differenziale (di 50.000€) sarebbe dovuto servire per pagare gli accessori
(interessi e spese) contrattualmente previsti (v. doc. 12 e 13 del fascicolo di parte convenuta), di guisa che l'operazione, all'esito, sarebbe risultata finanziariamente
“neutra” per . CP_3
Nello specifico, in questo senso sono le deposizioni testimoniali rese da:
- , ex amministratore di , ma privo di cariche nella Testimone_1 CP_3 società alla data della deposizione (e quindi teste non incompatibile):
D. sub 2: “Vero che, per la concessione del rinnovo dei finanziamenti di cui al precedente capitolo 1, i dipendenti di richiedevano a Parte_2 di acquistare 2.400 azioni dell'istituto di credito?”, CP_3
R.: “sì lo confermo, solo all'esito dell'acquisto delle azioni della banca potemmo ottenere il rinnovo dei finanziamenti. Prima di tale momento vi era stato uno stallo, una sospensione di cui non si capiva la causa. Ci proposero di sottoscrivere delle azioni della banca al fine di ottenere il rinnovo dei finanziamenti. L'impegno per
33 l'acquisto delle azioni venne assunto a luglio, così come il rinnovo del finanziamento.
La formalizzazione dell'acquisto avvenne ad agosto”;
D. sub 3: “3. Vero che l'acquisto delle azioni di Parte_2 rappresentava la condizione a cui l'istituto di credito avrebbe concesso a CP_3 il rinnovo dei finanziamenti già in essere di cui al doc. 10 del fascicolo di parte
[...] attrice?”,
R.: “ho già risposto, sì”;
D. sub 4: “4. Vero che i dipendenti della Parte_2 rappresentavano la possibilità di acquistare le azioni della di cui al precedente Pt_1 capitolo 2, senza sostenere alcun esborso, in quanto le somme necessarie sarebbero state fornite dall'istituto?”,
R.: “4 si lo confermo mi hanno messo a disposizione un finanziamento di €
200.000,00 che avrebbe dovuto coprire l'esborso per le azioni e per 50.000,00 spese ed interessi connessi all'operazione di finanziamento”;
D. sub 5: “5. Vero che al fine di acquistare le azioni di CP_3 [...]
sottoscriveva due mutui chirografari, per complessivi Euro Parte_1
200.000,00, di cui ai documenti 12 e 13 che si rammostrano?”,
R.: “5 a memoria mi sembra che i contratti sottoscritti fossero più di due in quanto i finanziamenti avevano scadenza semestrale e dovevano essere rinnovati”;
D. sub 6: “6. Vero che, su indicazione dei dipendenti della Parte_2
i finanziamenti di cui al precedente capitolo dovevano essere utilizzati per l'acquisto di 2.400 azioni dell'istituto di credito?”,
R.: “per quanto riguarda il finanziamento di € 200.000,00 vero”;
D. sub 7: “7. Vero che i dipendenti dell'istituto precisavano che l'operazione di acquisto delle azioni non avrebbe comportato alcun rischio, in quanto le stesse sarebbero state riacquistate dall'istituto, allo stesso prezzo, senza alcuna possibilità di perdita?”,
R.: “a memoria vero”;
D. sub 8: “8. Vero che i dipendenti di rappresentavano che la Parte_2 banca avrebbe provveduto a coprire anche gli interessi e le spese?”,
R.: “vero, ciò è dimostrato dall'importo del finanziamento”,
- e , già dipendente di in qualità di responsabile Testimone_2 CP_3 amministrativo, membro del CDA, nonché rappresentante della società, privo di cariche alla data della deposizione (e quindi a sua volta non incompatibile alla deposizione quale teste), che in relazione alle medesime circostanze ha così risposto:
34 D.: 2. Vero che, per la concessione del rinnovo dei finanziamenti di cui al precedente capitolo 1, i dipendenti di richiedevano a Parte_2 CP_3 di acquistare 2.400 azioni dell'istituto di credito?
R.: “Sì, in occasione del rinnovo dei finanziamenti i funzionari proposero di rinnovare
i finanziamenti a condizione che la società prestasse aiuto alla banca tramite
l'acquisto delle sue azioni”.
D.: 3. Vero che l'acquisto delle azioni di rappresentava la Parte_2 condizione a cui l'istituto di credito avrebbe concesso a il rinnovo dei CP_3 finanziamenti già in essere di cui al doc. 10 del fascicolo di parte attrice?
R.: “Sì. Come avevo detto era stata prospettata la necessità di darsi una mano reciprocamente”.
D.: 4. Vero che i dipendenti della rappresentavano Parte_2 la possibilità di acquistare le azioni della di cui al precedente capitolo 2, senza Pt_1 sostenere alcun esborso, in quanto le somme necessarie sarebbero state fornite dall'istituto?
R.: “Sì, lo confermo la provvista per l'acquisto delle azioni venne data dalla banca”.
D.: 5. Vero che al fine di acquistare le azioni di CP_3 Parte_1
sottoscriveva due mutui chirografari, per complessivi euro
[...]
200.000,00, di cui ai documenti 12 e 13 che si rammostrano?
R.: “Sì, presumo che siano questi i contratti che sono stati sottoscritti”.
D.: 6. Vero che, su indicazione dei dipendenti della i Parte_2 finanziamenti di cui al precedente capitolo dovevano essere utilizzati per l'acquisto di
2.400 azioni dell'istituto di credito?
R.: “Sì, lo confermo”.
D.: 7. Vero che i dipendenti dell'istituto precisavano che l'operazione di acquisto delle azioni non avrebbe comportato alcun rischio, in quanto le stesse sarebbero state riacquistate dall'istituto, allo stesso prezzo, senza alcuna possibilità di perdita?
R.: “Sì, anzi era stato prospettato anche una sorta di premio fedeltà di tre anni con un ulteriore guadagno”.
Anche il teste introdotto dalla difesa della banca, , già dipendente della Tes_3
, incaricato della gestione imprese presso la sede di Thiene, Parte_2 ha confermato che l'operazione di cui si tratta si inquadrava nell'ambito della politica aziendale di rafforzamento patrimoniale da attuarsi con la disponibilità dei clienti a sostenere la banca, sostegno che alla luce delle risultanze documentali, delle richiamate deposizioni testimoniali, della Relazione e della sentenza n. CP_8
35 348/2021 emessa dal Tribunale di Vicenza all'esito del processo penale celebratosi a CO carico degli organi amministrativi apicali di , non era né spontaneo, né comunque avrebbe dovuto essere a carico dei clienti della banca, bensì della banca stessa, risolvendosi l'apporto dei primi nella sola disponibilità a rendersi acquirenti, sul CO mercato primario o secondario, e quindi intestatari, delle azioni di , a condizione
(ovviamente) che l'operazione risultasse per gli stessi neutra, se non vantaggiosa.
Alla luce delle evidenze di causa risulta irrilevante che fosse già azionista di CP_3 CO
e conoscesse (del tutto verosimilmente) la natura non liquida delle azioni di
[...]
atteso che ciò che rileva nella prospettiva qui in esame è che l'acquisto delle CP_7 azioni di riferimento (nella specie attuato mediante l'adesione di all'aumento CP_3 COt di capitale 2014 di ) sia stato finanziato al di fuori, e a prescindere, dalla ricorrenza delle condizioni di legge dalla stessa banca delle cui azioni si tratta, circostanza che, per quanto detto, nel caso in esame certamente ricorre.
In definitiva, il fenomeno delle c.d. “operazioni baciate” (ricomprendendosi in tale nozione ogni operazione che in qualche maniera, anche parzialmente, avesse finanziato, in tutto o in parte, l'acquisto di azioni della stessa banca finanziatrice) era, non solo noto ai vertici della banca, ma era stato dagli stessi ideato, promosso e organizzato e il caso oggetto di causa si colloca esattamente in tale contesto, di cui risulta attuazione, in termini, appunto standard, secondo la metodica (illecita) che la banca aveva congegnato per superare le criticità patrimoniali in cui versava e che avrebbe di seguito condotto alle contestazioni della , della Banca d'Italia, della CP_8
BCE e quindi alla sua sottoposizione alla procedura di liquidazione coatta amministrativa.
Pur trattandosi di fatti che possono ritenersi ormai notori, è al riguardo opportuno richiamare l'attenzione, per la loro portata “illuminante”, su alcune circostanze emerse nell'ambito del richiamato processo penale, nel quale dibattimento sono state raccolte deposizioni significative in merito alla predetta strategia operativa volta alla implementazione del patrimonio sociale di CP_4
In particolare, sono state acquisite le seguenti evidenze:
a) le operazioni c.d. “baciate” (ricomprendendosi in tale nozione ogni «operazione che in qualche maniera, anche parzialmente, avesse finanziato l'acquisto di azioni) potevano avere una copertura totale o anche solo parziale (così il teste – Tes_4 doc. 101, pagg. 29). Più precisamente, nella maggior parte dei casi, le «azioni immesse nel deposito del cliente» avevano «un controvalore leggermente inferiore» all'importo dell'affidamento, «in modo tale che ci fosse la possibilità da parte della
36 banca di addebitare gli interessi passivi» (teste – doc. 107, pag. 30). Talvolta Tes_5 le operazioni erano anche baciate c.d. parziali, nelle quali «la banca ha ampliato i finanziamenti richiesti dai clienti/soci, dirottando parte della liquidità erogata all'acquisto di azioni proprie» (doc. 112, pag. 320), quale quella oggetto della presente causa;
b) l'ideazione delle operazioni baciate ad opera degli organi di vertice della Banca
(quali, tra gli altri, il direttore generale, il vice direttore generale e il direttore dell'area mercati: cfr. doc. 112, pag. 315 e ss.), che avevano poi impartito specifiche istruzioni all'intera rete di nel corso delle riunioni periodiche, al fine di dare corso alle CP_4 stesse (cfr. ad esempio le dichiarazioni dei testi: – doc. 101, pagg. 26 e ss. Tes_4
e pag. 40; – doc. 102, pagg. 39 e ss.; – doc. 102, pag. 96; CP_9 Parte_6 [...]
– doc. 106, pagg. 46 e 50-51; – doc. 107, pagg. 31-32; – Parte_7 Tes_5 Tes_6 doc. 108, pagg. 38 e 43), tanto che le organizzazioni sindacali, ponendo in dubbio la legittimità delle operazioni richieste ai funzionari della Banca, denunciarono la condotta alla direzione generale di nell'ottobre 2012 (teste – doc. 103, CP_4 Tes_7 pagg. 124-125; teste – doc. 104, pag. 16), nonché l'intensificarsi di tali Tes_8 operazioni in particolare nel settembre/ottobre 2014 (cfr. 34 doc. 112, pag. 319), ossia il periodo della sottoscrizione dei contratti oggetto della presente causa;
c) le richieste dei vertici della di individuare i nominativi dei clienti ai quali Pt_1 proporre tali operazioni, proponendo loro di «sostenere la , di farle un Pt_1
«favore» (testi: – doc. 101, pagg. 27 e 32; – doc. 104, pag. 36; Tes_4 CP_10
– doc. 104, pagg. 64 e 85; – doc. 106, pag. 16; – doc. CP_11 CP_12 CP_13
108, pag. 10), «un piacere» (teste – doc. 107, pag. 30 e pag. 85), di darle «un Tes_5
“aiuto”, un contributo (…) di sostenere l'attività della banca acquistando azioni proprio perché le azioni erano come benzina» (teste – doc. 102, pag. 17; Tes_9 si vedano anche i testi: – doc. 107, pag. 17; – doc. 108, pag. 47), CP_14 Tes_6 nonché di chiedere ai medesimi che «dessero appunto una mano alla banca attraverso la sottoscrizione di capitale, che poteva essere non comprato direttamente dal sottoscrittore, ma magari attraverso un affidamento che gli veniva concesso» Tes_ (teste – doc. 102, pag. 40. In senso conforme teste – doc. 106, pag. CP_9
85);
d) l'esistenza di plurimi accorgimenti volti ad occultare l'esistenza delle operazioni baciate, quali: il divieto per i funzionari della Banca di indicare, nelle richieste di finanziamento relative alle operazioni baciate, la reale finalità del finanziamento medesimo (testi: – doc. 101, pag. 60; – doc. 102, pag. 50; Tes_4 CP_9
37 – doc. 102, pag. 99), mentre la natura dell'operazione veniva comunicata Parte_6 Tes_ «per le vie brevi» alla direzione della Banca (teste – doc. 106, pag. 88); il divieto per i medesimi funzionari di inviare alla direzione di contestualmente la richiesta CP_4 di affidamento e il modulo di sottoscrizione delle azioni, nonché la veemente reazione del responsabile dell'ufficio crediti quando ciò non avveniva («“Non voglio vedere queste cose qua, mandi su la pratica fatta in maniera corretta, e le azioni le acquisti quando la pratica è stata deliberata. Io non ne voglio sapere”»: teste Parte_7
– doc. 106, pagg. 52-53); l'apertura di conti correnti e depositi titoli ad hoc per la gestione delle operazioni baciate, distinti da quelli ordinariamente utilizzati dal cliente
(testi: – doc. 104, pag. 25; – doc. 107, pag. 30; – CP_10 Tes_5 Parte_8 doc. 108, pag. 104); la necessità che l'importo del finanziamento non fosse esattamente pari al controvalore delle azioni acquistate «per evitare che si capisse certamente che la cosa fosse coincidente ed esclusivamente finalizzata all'acquisto delle azioni» (teste – doc. 108, pag. 64). Allorquando il responsabile Tes_6 dell'internal audit di dott. , espresse al direttore generale la CP_4 Per_3 Pt_9 propria preoccupazione per l'incremento esponenziale del fenomeno “baciate” e gli sottopose un documento in tal senso, « gli rispose “Accartoccia questa carta e Pt_9 mangiatela!”» (teste – doc. 107, pag. 55); Tes_5
e) il fatto che le operazioni baciate – come nel caso in esame che vede coinvolta
– fossero presentate come neutre per il cliente, nel senso che il CP_3 rendimento dei titoli avrebbe dovuto parificare il costo del finanziamento concesso per il loro acquisto (testi: – doc. 101, pag. 31; – doc. 108, pagg. Tes_4 Tes_6
47-48) e prive di rischi (testi: – doc. 107, pagg. 12 e 14; Boer – doc. 107, CP_14 pag. 95);
f) il carattere temporaneo delle operazioni baciate, le quali «dovevano avere una durata limitata nel tempo» (testi: – doc. 101, pag. 33 e pag. 65; Tes_4 Parte_6
– doc. 102, pag. 95) e, alla scadenza del periodo previsto, la avrebbe Pt_1 riacquistato le azioni dal cliente, con destinazione del corrispettivo della cessione all'estinzione del finanziamento, come veniva da subito assicurato al cliente (testi:
– doc. 102, pag. 18; – doc. 102, pag. 42; – doc. 102, Tes_9 CP_9 Parte_6 Tes_ pagg. 103-104; – doc. 104, pag. 71; – doc. 106, pag. 19; – doc. CP_11 CP_12
106, pag. 77; – doc. 107, pag. 18; – 36 doc. 107, pag. 30; CP_14 Tes_5 [...]
– doc. 108, pag. 102). Tecnicamente tale chiusura dell'operazione veniva Parte_8 definita “smontare” la baciata (teste – doc. 102, pag. 44). Gli impegni al CP_9 riacquisto delle azioni, a scadenza, da parte di venivano generalmente assunti CP_4
38 mediante «accordi verbali» e più raramente con apposite lettere (testi: – Tes_4 doc. 101, pag. 71; – doc. 104, pag. 82; – doc. 106, pag. 24; CP_11 CP_12 CP_14
– doc. 107, pag. 12; cfr. doc. 112, pag. 453 e ss.);
g) il fatto che, per come erano strutturate le operazioni baciate e la loro chiusura, al cliente fosse richiesto di rendersi intestatario formale delle azioni, di occuparsi della
«temporanea custodia» dei titoli (teste – doc. 108, pagg. 10 e 12, pag. CP_13
27), che però, nella sostanza, rimanevano di proprietà della Banca (testi: – CP_11 doc. 104, pag. 65; – doc. 108, pagg. 101-102). Ai clienti dunque Parte_8 veniva richiesto «di fare da prestanome per l'intestazione di un pacchetto di azioni»
(teste – doc. 108, pag. 11); CP_13
h) l'esistenza di precisi obiettivi assegnati dalla Banca ai propri funzionari in merito alla conclusione delle operazioni baciate, con forti pressioni per il loro raggiungimento
(testi: – doc. 101, pagg. 39 e ss. e 48-49; – doc. 102, pag. 135); Tes_4 Parte_6
i) la prassi per cui i funzionari di si recavano presso il cliente – e dunque le CP_4 operazioni venivano perfezionate fuori sede – a proporre le operazioni baciate, portando con loro la documentazione precompilata per la richiesta di affidamento, con «le crocette dove i clienti dovevano firmare» (teste – doc. 107, pagg. 40- Tes_5
41). Ed anche «i questionari MiFID erano prestampati (…) venivano precompilati e poi fatti firmare al cliente» (ibidem, pag. 70).
Quanto descritto è accaduto esattamente anche nella vicenda oggetto di causa, nel CO senso che a è stato offerto da il rinnovo dei finanziamenti di cui CP_3 già disponeva, e che diversamente, essendo in scadenza, avrebbe dovuto rimborsare, nonché richiesta la disponibilità a rendersi acquirente di 2.400 azioni della stessa
[...]
per un controvalore di 150.000 €, con l'intesa – in assenza della quale, del CP_7 tutto evidentemente, non avrebbe dato la propria disponibilità, essendo già gravata di debiti per finanziamenti funzionali alla propria attività di impresa e non essendo in CO quel momento storico le azioni di uno strumento nel quale potesse ritenersi logico allocare risorse finanziarie, stante, appunto, la loro natura “illiquida” – che l'acquisto dei titoli e il correlato finanziamento sarebbero stati per essa “neutri”, nel senso che la provvista necessaria per l'adesione all'aumento di capitale sarebbe stata messa a disposizione dalla banca stessa sotto forma di mutuo non garantito e che nessun aggravio per interessi e spese sarebbe stato comunque sopportato dalla sottoscrittrice, atteso che la provvista complessivamente mutuata (superiore di
50.000€ rispetto alla sorte capitale) andava a coprire integralmente anche gli accessori (accessori e spese) dei due mutui.
39 Da ultimo, è appena il caso di sottolineare come risulti del tutto irrilevante la circostanza che in epoca coeva al pagamento delle azioni avesse CP_3 ricevuto da propri clienti pagamenti rilevanti confluiti nel proprio conto corrente e comunque che la stessa fosse titolare di un'impresa “solida”, atteso che ciò che rileva, stante la natura di bene infungibile del denaro, è che la banca abbia erogato alla società il finanziamento di riferimento (di complessivi 200.000 €) alla specifica condizione (per quanto, ovviamente, non formalizzata nei contratti) che questo fosse subito destinato all'acquisto di proprie azioni, condizione di fatto che si è poi pacificamente verificata nei termini dedotti dalla società attrice.
8. L'ottavo motivo denuncia l'erroneità della sentenza definitiva nella parte in cui ha ritenuto che l'art. 2358 c.c., dettato in tema di società per azioni, sia applicabile anche alle società cooperative, e specificamente a quella particolare categoria di società cooperative costituita dalle banche popolari, quale era la Parte_2 all'epoca dei fatti, e quindi, per l'effetto, di tutti gli ulteriori capi della
[...] sentenza definitiva, connessi, dipendenti, e/o consequenziali. Si sostiene, nello specifico, che non sarebbe stato adeguatamente considerato e valutato: i) che l'art. 2358 c.c. non è applicabile alle società cooperative, e in particolare alle banche popolari, perché non rientra tra le norme dettate in materia di società per azioni richiamate dalla disciplina in materia di società cooperative;
inoltre, in quanto detta disposizione non supera il vaglio di compatibilità “tipologica”, sotto il profilo: a) della finalità mutualistica delle società cooperative, non compatibile con una disciplina che, invece, precluda l'adozione di meccanismi di incentivo all'acquisto di azioni da parte di nuovi soci;
b) della razionalità complessiva del sistema normativo, che nelle società cooperative, a differenza di quanto previsto per le società per azioni, consente l'attribuzione diretta agli amministratori delle società di competenze proprie in materia di operazioni sul capitale sociale senza necessità di autorizzazione assembleari (laddove l'art. 2358 c.c. postula una competenza esclusiva e diretta dell'assemblea ad autorizzare operazioni di financial assistance); ii) che anche laddove si ravvisassero profili di compatibilità tipologica tra l'art. 2358 c.c. e la disciplina delle operazioni sul capitale nelle società cooperative, le uniche parti
“compatibili” della prima disposizione sarebbero quelle relative ai limiti quantitativi: aspetto, questo, sul quale, tuttavia, il Tribunale di Venezia non avrebbe condotto alcuna analisi.
8.1 Il Tribunale si è al riguardo pronunciato in senso favorevole all'applicazione dell'art. 2358 c.c. alle società cooperative, e quindi alle banche popolari, qual era la
40 all'epoca dei fatti, affermando: “Quanto, invece, Parte_2 all'applicabilità della disposizione in commento alle società cooperative, si rileva che
l'interesse preminente tutelato dal legislatore - l'integrità del capitale sociale – deve essere ritenuto rilevante anche per le società cooperative per azioni, quale era
[...]
all'epoca dei fatti di causa. Le società cooperative, pur connotate Parte_2 dallo scopo di fornire beni e servizi ai soci a condizioni più vantaggiose rispetto a quelle di mercato, operano mediante una struttura imprenditoriale, più o meno complessa, secondo criteri di economicità, razionalità e quindi, in primo luogo, con salvaguardia del capitale mediante il quale lo scopo mutualistico può realizzarsi. Del resto, la disciplina di cui all'art. 2358 c.c., che limita le operazioni che possano mettere a rischio il capitale, non può dirsi incompatibile con la finalità mutualistica propria delle cooperative, tanto che l'art. 2529 cc, prevede una regolamentazione specifica in tema di acquisto di azioni proprie, pur non derogando espressamente alla disciplina delle altre operazioni vietate, quali quelle di assistenza finanziaria. Si rileva, infine, che il nuovo TUB, introdotto con il d.lgs. n. 310/2004, all'art. 150 bis indica espressamente quali siano le norme del codice civile che non si applicano alle banche popolari e in particolare gli artt. 2346 comma 6, 2349 comma 2, 2513, 2514 comma
2, nonché gli artt. 2512, 2514 e 2530 comma 1, sicché si deve ritenere che il legislatore non ha ritenuto di escludere l'applicabilità alle popolari dell'art. 2358 c.c.”.
8.2 La decisione è corretta e va confermata. Il motivo di impugnazione è per contro infondato e non merita accoglimento.
Depone invero nel senso dell'applicazione dell'art. 2358 c.c. anche alle società cooperative, e alle banche popolari in particolare (qual era l'odierna appellante, che all'epoca dei fatti rivestiva tale forma societaria), innanzitutto il dato letterale, e segnatamente il richiamo “aperto” dell'art. 2519 c.c., il quale, stabilendo che “Alle società cooperative, per quanto non previsto dal presente titolo, si applicano in quanto compatibili le disposizioni sulla società per azioni”, induce a ritenere che l'art. 2358 c.c. debba trovare diretta applicazione anche nei riguardi delle società cooperative in quanto non in contrasto con la natura e le finalità delle medesime. Non si ritrova, infatti, nella norma in esame, volta a tutelare il capitale sociale nell'interesse della società, oltre che dei soci e dei creditori, alcuna specifica ragione di incompatibilità con la natura e la finalità delle società cooperative.
A favore dell'applicabilità dell'art. 2358 c.c. a quella particolare categoria di società cooperative costituita dalle banche popolari opera inoltre (come correttamente osservato dal Tribunale) la disciplina del TUB.
41 Nello specifico, prima della riforma operata al diritto societario dal T.U.B. vi era una norma (l'art. 9 del D.L.gs. 10 febbraio 1948, n. 105) contenente disposizioni sull'ordinamento delle banche popolari, che in deroga al divieto vigente per le società per azioni di prestare assistenza finanziaria per l'acquisto di azioni proprie, consentiva espressamente alle banche popolari (e solo ad esse) di “accordare anticipazioni ai soci sulle proprie azioni entro i limiti stabiliti caso per caso dall'organo cui per legge
è demandata la vigilanza sulle aziende di credito, limiti che non potranno in ogni caso eccedere il 40% delle riserve legali”. Ebbene, l'art. 161 T.U.B. ha soppresso tale deroga (norma speciale), sicché la regola generale che impone il divieto di cd. assistenza finanziaria deve ritenersi ora senza margini di dubbio operante senza limiti differenziali anche per le cooperative, e tra esse anche alle banche popolari.
Va poi richiamato l'art. 150-bis, comma 2, del T.U.B., che elenca quali norme dettate dal codice civile non si applicano alle banche popolari, tra cui l'art. 2349, comma 2,
c.c., dettato in tema di società per azioni.
Ora, appare evidente che qualora il legislatore avesse inteso escludere l'applicazione alle banche popolari costituite in forma di società cooperative anche dell'art. 2358
c.c. lo avrebbe previsto esplicitamente. Il fatto, invece, che l'elenco inizi con un articolo antecedente l'art. 2358 e continui con articoli ad esso susseguenti, senza includere la norma in esame [“Art. 150-bis Disposizioni in tema di banche cooperative.
2. Alle banche popolari non si applicano le seguenti disposizioni del codice civile: 2349, secondo comma, 2512, 2513, 2514, 2519, secondo comma,
2522, 2525, primo, secondo, terzo e quarto comma, 2527, secondo e terzo comma,
2528, terzo e quarto comma, 2530, primo, secondo, terzo, quarto e quinto comma,
((2534, 2535, secondo comma, primo periodo,)) 2538, secondo comma, secondo periodo, e quarto comma, 2540, secondo comma, 2542, secondo e quarto comma,
2543, primo e secondo comma, 2545-bis, 2545-quater, 2545-quinquies, 2545- octies, 2545-decies, 2545-undecies, terzo comma, 2545-terdecies, 2545- quinquiesdecies, 2545-sexiesdecies, 2545-septiesdecies e 2545-octiesdecies”], conferma indirettamente l'applicabilità di essa alle banche popolari.
A ciò si aggiunga che l'attuale formulazione dell'art. 2358 c.c. è il risultato dell'intervento operato dal D.L.gs n. 142/2008, attuativo della direttiva comunitaria
2006/68/CE, che ha attenuato il divieto di operazioni di concessione di prestiti o di garanzie per l'acquisto e la sottoscrizione delle proprie azioni, aprendo un'esenzione dal divieto purché vengano rispettate specifiche condizioni ed effettuati gli adempimenti previsti dalla norma. Il descritto intervento di modifica del 2008 ha
42 ulteriormente privato di capacità di convincimento la tesi dell'incompatibilità della norma de quo alle cooperative, che si fondava per lo più sull'inadeguatezza per le società cooperative del carattere ineludibile del divieto.
La compatibilità della disciplina dettata dall'art. 2358 c.c. con la normativa delle banche popolari è stata riconosciuta, e ripetutamente affermata, dalla giurisprudenza di merito in vicende analoghe a quella oggetto del presente giudizio (cfr. Tribunale
Venezia, sentenza n. 175/2022 del 7.2.2022; Tribunale Venezia, sentenza n.
2430/2021 del 28.12.2021; Tribunale Venezia, sentenza n. 1786/2021 del
20.9.2021; Tribunale Venezia, sentenza n. 541/2021 del 6.5.2021; Tribunale
Venezia, sentenza n. 797/2021 del 3.5.2021; Tribunale Venezia, sentenza n. 1359/21 del 2.7.2021; Tribunale Venezia, sentenza n. 834/2021 del 5.5.2021; Corte d'Appello
Venezia, sentenza n. 505/2023 del 6.3.2023), nonché, proprio con riferimento alla posizione della , dalla , che nella propria relazione Parte_2 CP_8 del 23.12.2016 ha affermato: “Le operazioni di finanziamento correlate alla sottoscrizione/acquisto di azioni proprie sono espressamente vietate dall'ordinamento se non poste in essere in osservanza delle condizioni stabilite dall'art. 2358 del cod. civ. (omissis) Quanto all'applicabilità di tale disposizione alle società cooperative, è sufficiente rilevare che l'art. 2519 c.c. prevede che alle società cooperative si applichino, in quanto compatibili, le disposizioni sulle società per azioni
e che in giurisprudenza e dottrina non si rinvengono convincenti argomenti volti a far ritenere che il divieto in questioni non si applichi alle predette società cooperative.
Del resto, la stessa scelta di fondo del legislatore in materia di banche cooperative, quale risulta dall'art. 150-bis del D.L.gs 1 settembre 1993, n. 385 (Testo Unico
Bancario) è nel senso di una loro assimilazione alle società per azioni in misura anche maggiore rispetto a quella che può aversi per società cooperative di diritto comune in forza del rinvio operato dall'art. 2519 c.c.”.
Deve in ogni caso rilevarsi che il divieto di cui all'art. 2358 c.c. nella versione vigente a partire dal 2008, e quindi, al momento dell'esecuzione dell'operazione oggetto di causa [“La società non può, direttamente o indirettamente, accordare prestiti, né fornire garanzie per l'acquisto o la sottoscrizione delle proprie azioni, se non alle condizioni previste dal presente articolo. Tali operazioni sono preventivamente autorizzate dall'assemblea straordinaria. Gli amministratori della società predispongono una relazione che illustri, sotto il profilo giuridico ed economico,
l'operazione, descrivendone le condizioni, evidenziando le ragioni e gli obiettivi imprenditoriali che la giustificano, lo specifico interesse che l'operazione presenta per
43 la società, i rischi che essa comporta per la liquidità e la solvibilità della società ed indicando il prezzo al quale il terzo acquisirà le azioni. Nella relazione gli amministratori attestano altresì che l'operazione ha luogo a condizioni di mercato, in particolare per quanto riguarda le garanzie prestate e il tasso di interesse praticato per il rimborso del finanziamento, e che il merito di credito della controparte è stato debitamente valutato. La relazione è depositata presso la sede della società durante
i trenta giorni che precedono l'assemblea. Il verbale dell'assemblea, corredato dalla relazione degli amministratori, è depositato entro trenta giorni per l'iscrizione nel registro delle imprese”] avrebbe potuto essere superato solo se fossero state rispettate specifiche condizioni (regole procedimentali e pubblicitarie e limiti patrimoniali), non sussistenti, però, nel caso di specie. In disparte la notazione che l'onere della prova circa il rispetto delle condizioni prescritte dall'art. 2358 c.c. grava sulla banca e non già sull'acquirente (cfr. artt. 1218 e 2697 c.c.).
La violazione dell'art. 2358 c.c. per avere la banca operato l'assistenza finanziaria all'acquisto delle proprie azioni in violazione dell'art. 2358 c.c., e senza il rispetto delle condizioni e degli adempimenti previsti dalla norma, è comunque circostanza ammessa dalla stessa banca, che ne ha dato atto nella sua Relazione Finanziaria
COsolidata al 30 giugno 2015, nella quale risulta nella sostanza ammesso che in violazione della previsione dell'art. 2358 c.c. l'assemblea dei soci della banca non ebbe mai ad autorizzare i finanziamenti finalizzati all'acquisto di azioni proprie dell'istituto e che gli amministratori non provvidero mai a redigere la relazione prescritta dal terzo comma della medesima disposizione.
La banca, quindi, ha riconosciuto che solo a seguito degli accertamenti ispettivi della
Banca AL UR (e pertanto successivamente al perfezionamento della transazione di cui è causa) e delle gravi censure in merito alle operazioni di acquisto e finanziamento dei titoli della banca, si è vista costretta, seppur tardivamente, all'iscrizione della riserva indisponibile obbligatoria ai sensi dell'art. 2358, comma 6,
c.c., inserita per la prima volta nella semestrale al 30 giugno 2015 e mai appostata nei bilanci precedenti.
In definitiva, non vi sono ragioni di incompatibilità tra le disposizioni dell'art. 2358
c.c. e la struttura cooperativa della banca, ed anzi l'esigenza di salvaguardia del patrimonio sociale, sottesa al suddetto divieto, permane immutata anche con riferimento alle cooperative. Anche per questa tipologia di società vi è infatti la necessità di assicurare, a tutela dei terzi creditori, l'effettiva consistenza del capitale, il cui accrescimento, mediante il collocamento di nuove azioni, rimane solo fittizio se
44 le azioni stesse sono sottoscritte con il denaro messo a disposizione dalla stessa cooperativa.
In altre parole, la disciplina che assicura la tutela del capitale sociale non è incompatibile con la struttura di tali società, che nel perseguire il proprio scopo mutualistico, svolgono la loro attività secondo criteri di economicità e razionalità.
Il divieto di assistenza finanziaria per l'acquisto di azioni proprie stabilito dall'art. 2358 c.c., in quanto diretto alla tutela dell'effettività del patrimonio sociale, ha carattere assoluto e va inteso in senso ampio, di talché è vietata qualsiasi forma di agevolazione finanziaria, avvenga essa prima, o dopo, l'acquisto, qualora assuma rilevanza il nesso strumentale tra il prestito o la garanzia e l'acquisto di azioni proprie, funzionale al raggiungimento da parte della società dello scopo vietato.
9. Il nono motivo denuncia l'erroneità della sentenza definitiva nella parte in cui CO ha dichiarato la nullità dell'acquisto di azioni effettuato da e del CP_3 relativo finanziamento (di complessivi 200.000 €) per violazione dell'art. 2358 c.c.; nello specifico viene contestato che: i) non può sostenersi, in relazione alle operazioni oggetto di causa, alcuna violazione dell'art. 2358 c.c., la cui applicazione sarebbe comunque limitata alla sola mancanza dell'autorizzazione assembleare e della previa relazione degli amministratori;
ii) la pretesa violazione dell'art. 2358 cc. (a maggior ragione nell'ipotesi in cui, come nel caso di specie, sia dovuta alla sola mancanza dell'autorizzazione assembleare e della previa relazione degli amministratori) non comporta comunque la nullità dei contratti;
iii) in ogni caso, l'eventuale nullità per violazione dell'art. 2358 c.c. non potrebbe estendersi anche al contratto di acquisto delle azioni, che resterebbe comunque valido ed efficace.
9.1 Il motivo è infondato.
9.2 CO il D.L.gs n. 142/2008, che ha attuato la direttiva comunitaria 2006/68/CE
e novellato l'art. 2358 c.c., il divieto del primo comma dell'articolo non è più assoluto.
Tuttavia, le eccezioni sono puntualmente disciplinate. La necessità di salvaguardia del patrimonio sociale impone che la concessione di finanziamenti per l'acquisto di azioni della società sia deliberata dall'assemblea e sia altresì giustificata da specifiche esigenze imprenditoriali che gli amministratori hanno l'onere di illustrare all'assemblea.
Dunque, il divieto può essere superato solo alle condizioni specificamente indicate nei commi successivi al primo, ossia a seguito di autorizzazione dell'assemblea straordinaria adottata sulla base di una dettagliata relazione depositata dagli amministratori prima dell'adunanza e per importi che complessivamente devono
45 attenersi entro il limite degli utili distribuibili e delle risorse disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato, con contestuale iscrizione al passivo del bilancio di una riserva indisponibile pari all'importo complessivo delle somme impiegate e delle garanzie fornite.
È perciò irrilevante il fatto, asserito dall'appellante, che la banca disponesse al tempo di riserve disponibili sufficienti per coprire gli acquisiti finanziati, perché, a parte la mancanza di autorizzazione, gli amministratori hanno omesso di rendere tali riserve
(la cui sorte negli esercizi successivi, che hanno preceduto la messa in liquidazione, non è indicata) indisponibili, iscrivendo parimenti al passivo dello stato patrimoniale l'importo complessivo dei finanziamenti concessi.
In assenza delle condizioni previste dall'art. 2358, co. 2, c.c., il divieto permane efficace e comporta, ai sensi dell'art. 1418, co. 1, c.c., la nullità del contratto di finanziamento e, in forza del collegamento negoziale, delle operazioni di sottoscrizione o acquisto delle azioni della banca finanziante, e ciò a prescindere dalla diversa questione circa l'eventuale responsabilità risarcitoria degli amministratori.
Quanto all'argomento per cui la nullità pregiudicherebbe quello stesso patrimonio sociale che l'art. 2358 c.c. è diretto a proteggere, perché determinerebbe l'estinzione per compensazione del credito vantato verso il socio per il rimborso del finanziamento, ovvero di un asset rilevato nel bilancio, con il debito per la restituzione del prezzo ricevuto al momento dell'acquisto delle azioni, ricevendo invece la società in contropartita la retrocessione di azioni proprie, che però dal punto di vista della società non hanno alcun valore intrinseco, fermo quanto già precisato circa l'assenza di un fenomeno compensativo, si osserva che il pregiudizio non consegue dalla nullità causata dalla violazione del divieto in esame, bensì dal finanziamento che la banca ebbe a concedere per la sottoscrizione e l'acquisto di azioni proprie. L'argomento dell'appellante contiene, pertanto, un'inversione logica, laddove vorrebbe escludere la nullità perché pregiudizievole, trascurando che essa rappresenta la sanzione di una condotta illegittima.
Nel caso di specie è certo che l'assemblea dei soci di non ebbe mai ad CP_7 autorizzare concessioni di credito finalizzate all'acquisto di azioni della stessa banca e che nulla gli amministratori ebbero ad illustrare a questo proposito all'assemblea. CO Vi è dunque stata da parte degli amministratori di la violazione dell'art. 2358 c.c.
Deve perciò concludersi che l'attività di assistenza finanziaria compiuta dalla banca in bonis al di fuori dei limiti stabiliti dall'art. 2358 c.c. – comportante il rischio della non effettività, totale o parziale, dei nuovi conferimenti, e al tempo stesso
46 dell'aumento del capitale sociale, con ricaduta sul patrimonio netto della società (cfr.
Cass. n. 25005/2006) – è nulla per violazione della norma imperativa.
Ciò comporta, a sua volta, in ragione del collegamento negoziale, la nullità dell'operazione unitariamente considerata, ossia del contratto di finanziamento e del correlato acquisto di azioni della banca, come correttamente affermato dal Tribunale
(cfr. sentenza definitiva, pag. 9: “(omissis) Nel caso di specie, l'operazione di acquisto delle azioni da parte attrice con collegato finanziamento erogato dalla stessa banca popolare in bonis è intervenuta al di fuori di qualsivoglia unitaria programmazione mediante delibera dell'assemblea straordinaria a ciò deputata e con formalità riconducibili all'art. 2358 cc. Solo nella relazione finanziaria semestrale 2015 e nel bilancio 2015, gli amministratori di hanno provveduto ad iscrivere al patrimonio CP_4 netto le riserve indisponibili ex art. 2358 comma 6 c.c., con ciò confermandosi che, al momento dell'operazione, non era stata adottata alcuna formalità necessaria per il compimento dell'operazione di assistenza finanziaria. COsegue che i contratti collegati nell'operazione vietata, debbono considerarsi affetti da nullità per violazione di norma imperativa, dovendosi dichiarare che parte attrice nulla deve a titolo di adempimento degli obblighi contrattuali derivanti dal finanziamento oggetto di lite, utilizzato per l'acquisto azionario assistito”).
10. Il decimo motivo denuncia l'erroneità della sentenza definitiva nella parte in cui ha dichiarato che nulla è dovuto dalla società attrice a titolo di adempimento degli obblighi contrattuali derivanti dal finanziamento oggetto di lite per la parte utilizzata per l'acquisto azionario assistito (cfr. sentenza, pag. 9). In tesi, tale conclusione, oltre ad essere stata dedotta in termini immotivati e in contrasto con quanto argomentato nei precedenti motivi, presuppone necessariamente l'implicita compensazione tra asseriti crediti e controcrediti (altrimenti, la stessa sarebbe del tutto priva di un concreto ed effettivo interesse ad agire ex art. 100 c.p.c.), compensazione da ritenersi tuttavia preclusa (tra poste attive e passive) perché la banca non ha fatto valere propri crediti verso la controparte, sicché non potevano neppure ritenersi sussistenti i presupposti per derogare alla regola secondo cui i crediti vantati dall'attore devono essere accertati secondo le regole della formazione dello stato passivo e nel rispetto del principio della par condicio creditorum. Risulterebbe, inoltre, del tutto omessa la valutazione del comportamento tenuto dal cliente successivamente alla sottoscrizione dei contratti per cui è causa, di per sé idoneo a comportare il rigetto delle relative pretese. Infine, non adeguatamente considerato
47 sarebbe pure il profilo dell'assenza di colpa della banca nella perdita di valore delle sue azioni.
10.1 Il motivo è infondato.
10.2 Richiamato quanto si è detto in merito al fatto che solo nella relazione finanziaria consolidata al 30.6.2015 gli amministratori della Parte_2
avevano provveduto ad iscrivere al patrimonio netto le riserve indisponibili
[...] ex art. 2358, comma 6, c.c., risulta evidente che al momento dell'operazione di cui si tratta (realizzata nel mese di agosto 2014) non era stata certamente attuata alcuna formalità necessaria per il legittimo compimento dell'operazione di assistenza finanziaria.
Per l'effetto, i contratti collegati oggetto di causa, per quanto si è detto, integrano un'operazione ex lege vietata, donde la correttezza della sentenza impugnata che ne ha dichiarato la nullità per violazione della norma imperativa di ordine generale di cui all'art. 2358 c.c., con la conseguenza della nullità dell'acquisto dei titoli azionari e la liberazione della società (acquirente finanziata) dagli obblighi che non siano stati ancora adempiuti discendenti dal contratto di finanziamento oggetto di lite utilizzato per l'acquisto azionario assistito, posto che ciò che è nullo non è idoneo a produrre effetti.
Invero, proprio perché riferita all'intera operazione di assistenza finanziaria la sanzione di nullità si propaga necessariamente anche al contratto di acquisto delle azioni. Nell'operazione restano, cioè, avvinti entrambi gli atti, di finanziamento e di cessione delle azioni, giacché evidente ne è la connessione funzionale, essendo entrambi tesi al perseguimento dell'unico risultato economico integrato dall'acquisto della partecipazione. Il rischio tutelato è peraltro anche quello della non effettività del conferimento dei nuovi soci e del conseguente aumento del capitale societario, con le già considerate ricadute sul patrimonio netto in ipotesi di inadempimento dell'obbligazione di rimborso del finanziamento, per cui non è sostenibile che la violazione del divieto possa portare alla invalidazione del solo contratto di finanziamento e non anche di quello relativo all'acquisto delle azioni (cfr. Cassazione, sez. 1, ordinanza n. 28148 del 6.10.2023, Rv. 669287 - 01)
Va inoltre considerato, in relazione a quanto dedotto dalla banca a pag. 109 dell'atto d'appello, sub §§ 245 – 249:
a) che la statuizione del Tribunale per cui nulla è dovuto dall'attrice a titolo di adempimento degli obblighi contrattuali derivanti dal finanziamento oggetto di lite è chiaramente parametrata al collegato contratto di acquisto delle azioni di
[...]
[...]
[...] [...]
sicché, con riguardo ai contratti di mutuo chirografario dell'agosto del 2014 CP_15
e alle loro successive proroghe, nulla deve ritenersi dovuto nei limiti dell'importo finanziato di 150.000 € e degli accessori (interessi e spese) contrattualmente previsti in relazione a detto importo. La corrispondente statuizione contenuta nella sentenza definitiva è peraltro chiara in tal senso e pertanto non necessita di alcuna riforma;
b) che la censura per cui il Tribunale non avrebbe tenuto adeguatamente conto del comportamento tenuto da successivamente alla sottoscrizione dei CP_3 contratti di riferimento – e segnatamente il non aver contestato la nullità CO dell'operazione se non quando le azioni avevano ormai perso quasi totalmente il loro valore – ne va esclusa la fondatezza, facendo a ben vedere riferimento ad eventi e comportamenti successivi alla stipulazione dei negozi di cui si tratta (di adesione all'aucap 2014 e di corrispondente finanziamento oggetto di causa) e che pertanto non incidono sulla loro invalidità ex art. 2358 c.c.;
c) che parimenti irrilevanti, oltre che non corrette, sono le ulteriori deduzioni circa l'assenza di colpa della banca per la perdita di valore delle sue azioni, bastando al riguardo richiamare le risultanze contrarie degli accertamenti svolti dall'Autorità di
Vigilanza, dalla e dal giudice penale nell'ambito del richiamato processo CP_8 svoltosi a carico del management della banca;
11. L'undicesimo motivo, infine, denuncia l'erroneità della sentenza definitiva in punto di regolamentazione delle spese di lite sul presupposto che non sarebbe stata adeguatamente valorizzata: - la circostanza che l'attrice è risultata totalmente soccombente in relazione a tutte le domande non accolte indicate nella sentenza non definitiva e in quella definitiva;
- l'assoluta novità delle questioni e la notevole complessità in fatto e in diritto del giudizio, resa palese dal fatto che per addivenire all'accoglimento delle domande attoree il Tribunale ha fondato la motivazione su prove orali inammissibili (ed indebitamente ammesse) volte a provare l'esistenza di un preteso “patto aggiunto” volto a stabilire un collegamento negoziale non altrimenti evincibile dall'esame dei contratti per cui è causa e proceduto ad una (pure inammissibile) applicazione analogica di norme (applicazione alle banche popolari di norme dettate per le società per azioni e incompatibili con le società cooperative).
Il motivo è infondato.
Va innanzitutto sottolineato che il Tribunale ha preso in considerazione il fatto che l'attrice non è risultata vincitrice in relazione a tutte le domande proposte, valorizzando la circostanza compensando le spese di lite nella misura di un quarto.
49 Si tratta di una valutazione, che oltre ad essere ampiamente discrezionale, non risulta irragionevole, tenuto conto che la domanda principale dell'attrice (di accertamento CO della nullità dei contratti di adesione all'aucap 2014 e di finanziamento ad esso strumentale) ha trovato accoglimento.
Quanto alle ulteriori questioni, che secondo l'appellante giustificherebbero un trattamento diverso delle spese, neppure queste risultano in concreto valorizzabili per la variazione dell'imputazione, e comunque del carico, delle spese processuali rispetto a quanto già deciso in merito dal Tribunale, in particolare considerato che nella specie hanno assunto rilievo quali problematiche significative solo quelle dell'interpretazione degli artt. 83 T.U.B. e 2358 c.c. e del collegamento negoziale, che non presentano tuttavia alcun apprezzabile elemento di novità inserendosi la vertenza oggetto di causa in un filone che conta ormai decine e decine di precedenti
(non a caso citati anche dal patrocinio della banca in l.c.a.), in cui è sempre parte in causa la , aventi Parte_1 analogo oggetto e involgenti questioni sostanzialmente sovrapponibili a quelle dedotte nel presente giudizio.
Alla luce delle evidenze di causa e della decisione assunta risulta pertanto corretta la statuizione adottata in parte qua dal Tribunale di compensare le spese di lite per un quarto e di porre a carico della in l.c.a. i restanti tre quarti (cfr. sentenza Pt_1 definitiva, pag. 10).
III
Le spese di lite.
Le spese di lite del secondo grado seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo a carico della appellante Parte_1
e a favore della appellata (già con
[...] CP_1 CP_3 riferimento al D.M. n. 55/2014 e succ. mod. e int. [parametro normativo di riferimento da utilizzare per tutte le liquidazioni successive alla sua entrata in vigore, così come previsto dall'art. 28], tenendo a mente il valore medio per ciascuna delle tre fasi (di studio, di introduzione e decisoria) in cui si è concreto sviluppato il giudizio d'appello nell'ambito dello scaglione di riferimento: “da € 52.001 a € 260.000”.
Poiché l'impugnazione è stata proposta successivamente al 30 gennaio 2013 ed è integralmente rigettata, sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi dell'art. 13, co.
1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte della appellante l.c.a. Parte_1
50 dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione a norma del comma 1-bis.
P.Q.M.
la Corte, definitivamente pronunciando sulla causa di II° grado n. 1866/2022 R.G., disattesa e/o comunque assorbita ogni contraria domanda, deduzione ed eccezione, così provvede:
a) rigetta, per le ragioni di cui in motivazione, l'appello proposto da
[...]
e, per l'effetto, conferma le impugnate sentenze (non Parte_3 definitiva e definitiva) del Tribunale di Venezia, Sezione Specializzata in Materia di Impresa;
b) condanna l'appellante, Parte_1
, a rimborsare all'appellata le spese di lite del
[...] CP_1 secondo grado, che liquida, per compensi, in € 9.991, oltre al rimborso forfetario spese generali al 15%, iva, se dovuta e c.p.a. come per legge;
c) dà atto della sussistenza a carico della appellante Parte_2 dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. COtroparte_6
30.5.2002, n. 115, per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione a norma del comma 1-bis.
Così deciso nella camera di consiglio del 18.10.2024
Il COsigliere estensore dott. Federico Bressan
Il Presidente
dott.ssa Caterina Passarelli
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