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1 luglio 2023
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Art. 80. ((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 31 MARZO 2023, N. 36)) ((48)) ----------- AGGIORNAMENTO (48)
Il D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 ha disposto (con l'art. 226, comma 2) che "A decorrere dalla data in cui il codice acquista efficacia ai sensi dell'articolo 229, comma 2, le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016 continuano ad applicarsi esclusivamente ai procedimenti in corso. A tal fine, per procedimenti in corso si intendono: a) le procedure e i contratti per i quali i bandi o avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano stati pubblicati prima della data in cui il codice acquista efficacia; b) in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, le procedure e i contratti in relazione ai quali, alla data in cui il codice acquista efficacia, siano stati gia' inviati gli avvisi a presentare le offerte; c) per le opere di urbanizzazione a scomputo del contributo di costruzione, oggetto di convenzioni urbanistiche o atti assimilati comunque denominati, i procedimenti in cui le predette convenzioni o atti siano stati stipulati prima della data in cui il codice acquista efficacia; d) per le procedure di accordo bonario di cui agli articoli 210 e 211, di transazione e di arbitrato, le procedure relative a controversie aventi a oggetto contratti pubblici, per i quali i bandi o gli avvisi siano stati pubblicati prima della data in cui il codice acquista efficacia, ovvero, in caso di mancanza di pubblicazione di bandi o avvisi, gli avvisi a presentare le offerte siano stati inviati prima della suddetta data".
Il D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 ha disposto (con l'art. 226, comma 2) che "A decorrere dalla data in cui il codice acquista efficacia ai sensi dell'articolo 229, comma 2, le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016 continuano ad applicarsi esclusivamente ai procedimenti in corso. A tal fine, per procedimenti in corso si intendono: a) le procedure e i contratti per i quali i bandi o avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano stati pubblicati prima della data in cui il codice acquista efficacia; b) in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, le procedure e i contratti in relazione ai quali, alla data in cui il codice acquista efficacia, siano stati gia' inviati gli avvisi a presentare le offerte; c) per le opere di urbanizzazione a scomputo del contributo di costruzione, oggetto di convenzioni urbanistiche o atti assimilati comunque denominati, i procedimenti in cui le predette convenzioni o atti siano stati stipulati prima della data in cui il codice acquista efficacia; d) per le procedure di accordo bonario di cui agli articoli 210 e 211, di transazione e di arbitrato, le procedure relative a controversie aventi a oggetto contratti pubblici, per i quali i bandi o gli avvisi siano stati pubblicati prima della data in cui il codice acquista efficacia, ovvero, in caso di mancanza di pubblicazione di bandi o avvisi, gli avvisi a presentare le offerte siano stati inviati prima della suddetta data".
Commentari • +500
- 1. Contrasto tra Consiglio di Stato e Consiglio di giustizia amministrativa: gravi illeciti professionaliPasquale La Selva · https://www.iusinitinere.it/ · 11.859601
A cura di Pasquale La Selva La giustizia amministrativa torna a pronunciarsi sul disposto dell'art. 80 Codice dei contratti pubblici (motivi di esclusione dalla gara), dopo che la sezione V del Consiglio di Stato aveva preso una posizione completamente rivoluzionaria in controtendenza rispetto al vecchio orientamento giurisprudenziale, relativamente alla tassatività dell'elencazione dei motivi di esclusione. […]
Leggi di più…
Giurisprudenza • +500
- 1. Consiglio di Stato, sez. V, sentenza breve 22/08/2022, n. 7362Provvedimento: […] Con il primo motivo, l'appellante lamenta l'erroneità della sentenza, deducendo la violazione degli articoli 21- quinquies e 21- nonies della legge n. 241 del 1990, nonché dell'art. 80 del Codice dei contratti pubblici, per aver dichiarato inammissibile il ricorso senza rilevare che il principio secondo cui l'amministrazione non ha l'obbligo di provvedere sull'istanza di riesame in autotutela non può trovare applicazione alla fattispecie oggetto di giudizio. […]Leggi di più...
- termine decadenziale per impugnazione·
- inammissibilità del ricorso·
- obbligo di provvedere·
- graduatoria di gara·
- autotutela amministrativa·
- silenzio amministrativo·
- art. 21-quinquies e 21-nonies della legge n. 241 del 1990·
- art. 80 del Codice dei contratti pubblici·
- annullamento d'ufficio·
- spese giudiziarie