CA
Sentenza 7 maggio 2025
Sentenza 7 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 07/05/2025, n. 2830 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2830 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
In Nome Del Popolo Italiano
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
- Sez. III Civile - così composta: dott. Silvia Di Matteo - Presidente dott. Paolo Andrea Taviano – Consigliere rel.
dott. Renato Castaldo - Consigliere riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in secondo grado iscritta al n. 3475/2022 posta in deliberazione all'udienza collegiale del 23 aprile 2025, vertente tra
C.F. in persona del Dott. Parte_1 P.IVA_1
(C.F. , in qualità di Team Leader nell'organico della Parte_2 C.F._1
rappresentata e difesa dall'Avv. Marika Miceli (C.F. Controparte_1
), ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Roma, Via Cola di C.F._2
Rienzo n. 252, giusta procura in atti;
appellante;
Contro
L'Avv. (P.I. , res.te in Roma e quivi elett.te dom.to al Largo Controparte_2 P.IVA_2
Alessandria del Carretto n. 18, presso lo studio dell'Avv. Simona Marchisella (Pec:
, fax: 06/72671257 – C.F. , Email_1 C.F._3
che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti;
Appellata; nonché
Controparte_3
1
[...] Appellata contumace
OGGETTO: Opposizione a precetto
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato roponevano Parte_1
appello avverso la sent. 19213/2021 pronunciata dal Tribunale civile di Roma che aveva accolto l'opposizione e per l'effetto dichiarato l'inesistenza del diritto di procedere ad esecuzione forzata di in danno di per l'importo di € 50.412,40 richiesto Parte_1 Controparte_3 nell'atto di precetto ad essa notificato il 24.09.20 e condannato la stessa al pagamento delle Pt_1
spese di lite.
Si costituiva nel presente grado di giudizio , il quale domandava di dichiarare la Controparte_2 carenza di legittimazione di e, comunque, di respingere l'appello con conseguente conferma Pt_1
della sentenza impugnata.
La parte appellata rimaneva invece contumace. Controparte_3
In data 28 febbraio 2025, parte appellante depositava atto di rinuncia al presente giudizio, che veniva accettata dalla parte appellata costituita in data 13 marzo 2025.
Rileva la Corte che avendo l'appellante rinunciato agli atti del giudizio ed avendo correttamente notificato la rinuncia all'appellata, rimasta contumace, va dichiarato estinto il presente giudizio.
Le spese di lite vanno interamente compensate come richiesto dalle parti.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
nei confronti di e avverso la sentenza del
[...] Controparte_2 Controparte_3
Tribunale di Roma n. 19213/2021 così provvede: dichiara l'estinzione del presente giudizio per rinuncia agli atti del giudizio ex art. 306 c.p.c. spese di lite del presente grado di giudizio compensate.
Così deciso in Roma il 23 aprile 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Paolo Andrea Taviano Silvia Di Matteo
2