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Sentenza 15 gennaio 2025
Sentenza 15 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 15/01/2025, n. 35 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 35 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce, sezione prima civile, composta dai magistrati:
1) Dott. Riccardo Mele Presidente
2) Dott. Maurizio Petrelli Consigliere
3) Dott.ssa Patrizia Ingravallo Giudice onorario ausiliario ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 376 del ruolo generale delle cause dell'anno 2020, trattata e passata in decisione all'udienza collegiale del 21.09.22
TRA
(c.f. elettivamente domiciliato in Lecce, alla via G. Leopardi Parte_1 C.F._1
n.4, presso lo studio dell'avv. Luigi Capone che lo rappresenta e difende, come da procura in calce all'atto di citazione in appello;
APPELLANTE
CONTRO
(p.i. ) nella sua qualità di procuratrice di in persona del CP_1 P.IVA_1 CP_2
legale rappresentante pro tempore, giusta procura speciale autenticata nella firma dal Notaio Per_1
da Milano il 18.9.2014 al n. 238716 Rep., n. 50947 Racc., e reg.ta a Milano il 25.9.2014 al
[...]
n. 21769 Serie 1T, rappresentata e difesa dall'avv. Alessandro Barbaro del foro di Messina, giusta procura generale alle liti, autenticata nella firma dal Notaio da Messina il 9.07.2010 Persona_2
al n. 27259 Rep., n. 10274 Racc., ed elettivamente domiciliata in Lecce, alla via Piemonte n. 8, presso lo studio dell'avv. Elisa Gatto;
APPELLATA
E
(p.i. – già ) e per essa, quale mandataria, Controparte_3 P.IVA_2 CP_3
giusta procura del notaio di ME (rep. 42351; racc. 15678) Persona_3 [...]
(p.i. ) (già ), elettivamente domiciliata in Verona, al CP_4 P.IVA_3 CP_5
v.lo S. Bernardino 5°, presso lo studio dell'avv. Marco Rossi da cui è rappresentata e difesa, come da mandato in atti
INTERVENTORE EX ART.111 c.p.c.
1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Lo svolgimento del giudizio di primo grado è così riportato nella sentenza impugnata: “Con atto di citazione si è opposto al decreto ingiuntivo n.2949/2017 del 24.10.2017, notificato il Parte_1
21.11.2017, con cui il Tribunale di Lecce, su ricorso di nella sua dichiarata qualità di CP_1
procuratrice di ha intimato a di pagare in favore della ricorrente Controparte_2 Parte_1
nella sua espressa qualità la somma di € 41.610, 73 oltre interessi convenzionali, nonché CP_1 le spese di procedura liquidate in € 286,00 per spese ed in € 1.200,00 per competenze, oltre 15% per rimborso spese forfettarie ed accessori di legge.
Segnatamente ha contestato e disconosciuto, nel contenuto e nelle sottoscrizioni a lui Parte_1 riferite, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.214 c.p.c., tutti gli atti, negoziali e non, specificamente il contratto di finanziamento n.3175594200, nonché tutti i documenti a lui stesso opponente riconducibili, prodotti dalla intimante per il tramite della di lei procuratrice Controparte_2 [...]
nel procedimento monitorio oggetto della presente opposizione. CP_1
Ha sostenuto di aver avuto conoscenza del finanziamento che Prestitempo – Gruppo Parte_1
Deutsche Banck S.p.A.- in data 6.11.2007 avrebbe concesso a con la garanzia fideiussoria Parte_2
dello stesso , soltanto in seguito alla notificazione del decreto ingiuntivo e dell'annesso Parte_1
ricorso per ingiunzione.
Per questi motivi
ha chiesto che venisse accertata e dichiarata l'apocrifia delle sottoscrizioni attribuite all'opponente e, quindi, la conseguente insussistenza della condizione di Parte_1
ammissibilità prevista dall'art.633 c.p.c. che presuppone un valido rapporto giuridico costituito tra le stesse parti processuali. Per l'effetto, in accoglimento dell'opposizione, ha chiesto dichiararsi, a favore dell'opponente , l'infondatezza del ricorso e, quindi, la nullità del decreto Parte_1
ingiuntivo opposto. Con vittoria di spese e competenze di causa da distrarsi in favore del procuratore costituito anticipatario.
Si è costituita la in qualità di procuratrice speciale della rappresentata CP_1 CP_2
in persona del legale rappresentante pro tempore, contestando tutto l'ex adverso dedotto ed
[...] eccepito evidenziando che l'unico motivo di opposizione di è inammissibile poiché Parte_1
articolato in maniera del tutto generica.
Chiedeva, pertanto, preliminarmente, concedersi la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto ricorrendone i presupposti di legge e, nel merito, il rigetto dell'opposizione perché infondata, con vittoria di spese e competenze di causa.
Istauratosi il contraddittorio tra le parti, con ordinanza resa all'udienza del 5.6.2018, che qui si abbia per integralmente trascritta e confermata, questo giudice rigettava la richiesta di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto avanzata da parte opposta alla luce del disconoscimento
2 delle firme apparentemente riconducibili a quale fideiussore, apposte sul contratto di Parte_1
finanziamento. Nella stessa ordinanza questo giudice disponeva che fosse esperito il tentativo di mediazione obbligatoria, che successivamente, dava esito negativo.
Dopo la concessione dei termini istruttori di cui all'art. 183, 6 comma c.p.c. con ordinanza emessa all'udienza del 17.1.2019 che qui si abbia per integralmente trascritta e confermata, sulla base del disconoscimento operato dall'opponente e sulla richiesta di istanza di verificazione avanzata dall'opposta, questo giudice disponeva consulenza grafologica d'ufficio, nominando il Prof. Dott.
. Persona_4
Dopo il deposito dell'elaborato peritale e di chiarimenti resi in udienza, all'udienza del 18.6.2019 venivano precisate le conclusioni e la causa veniva rinviata per la discussione orale ex art.281 sexies
c.p.c., all'udienza del 2.7.2019 con termini alle parti per note conclusive…”
Con sentenza n. 2823/19 il tribunale di Lecce, così provvedeva: “1. Preliminarmente, rigetta le eccezioni sollevate dall'opponente sulla consulenza grafologica per i motivi di cui in premessa. 2.
Nel merito, rigetta l'opposizione confermando il decreto ingiuntivo n. 2949/2017 emesso dal
Tribunale di Lecce il 24.10.2017 e notificato il 21.11.2017 con il quale veniva ingiunto a Parte_1
il pagamento della somma di € 41.610,73, oltre interessi come da domanda e spese del procedimento monitorio.
3. Le spese sono compensate per il 50% unitamente alle spese di c.t.u. per i motivi spiegati in premessa;
per il restante 50% seguono la soccombenza e si liquidano in € 2.000,00 in favore dell'opposta, oltre alle spese generali, IVA e CAP come per legge”.
Alla predetta sentenza interponeva appello il sig. per i motivi che saranno di seguito Parte_1
esaminati.
Resisteva al gravame nella qualità di procuratrice di CP_1 Controparte_2
Con atto di intervento ex art.111 c.p.c. si costituiva in giudizio e per essa, Controparte_3
quale mandataria, , dichiaratasi titolare del credito in contestazione in virtù Controparte_4
CP_ di contratto di cessione dei crediti intercorso tra e producendo in giudizio anche il CP_2
relativo avviso in G.U. e l'estratto dell'elenco dei crediti ceduti.
Precisate le conclusioni, all'udienza del 21.9.2022 la causa veniva introitata per la decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e di eventuali memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In ordine logico va esaminata preliminarmente l'eccezione di inammissibilità dell'atto di appello per violazione degli artt. 342 c.p.c. sollevata da parte appellata.
La doglianza è infondata per i motivi che seguono.
3 La Suprema Corte con sentenza n. 27199/17 resa a Sezioni Unite ha enunciato sul punto il seguente principio di diritto: “Gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata”.
Applicando tale principio alla fattispecie in esame può concludersi che l'impugnazione non presenta profili di inammissibilità, in quanto i motivi di censura sono esposti in modo sufficientemente specifico e l'atto soddisfa i requisiti indicati dall'art. 342 c.p.c. come novellato dall'art. 54 D.L.
n.83/2012, convertito nella legge n.134/12 c.p.c., mettendo la Corte nelle condizioni di comprendere le censure mosse.
Nel merito, lamenta in primo luogo la violazione del combinato disposto di cui agli artt. 16 Pt_3
– decies e 16 undecies D.L.n.179/2012 per avere la nella qualità di procuratrice di CP_1 [...]
depositato i documenti allegati alla comparsa di costituzione del giudizio di opposizione a CP_2
decreto ingiuntivo privi della prescritta certificazione di conformità. Secondo l'appellante tale violazione determinerebbe l'illegittimità della sentenza impugnata avendo il tribunale fondato il proprio convincimento su atti privi della prescritta certificazione di conformità.
La censura è infondata.
In disparte la questione della tempestività dell'eccezione non formulata nel giudizio di primo grado, la Corte osserva che le disposizioni che il assume essere state violate fanno riferimento agli atti Pt_1
processuali di parte oppure o a provvedimenti del giudice.
L'attestazione di conformità non è richiesta per ogni deposito di documenti ma solo relativamente alla copia informatica, anche per immagine, degli atti processuali di parte o di quelli del giudice.
Invece per le copie degli altri atti che siano destinati a provare o negare fatti posti a fondamento di domande ed eccezioni operano le regole ordinarie del processo civile e ciò a prescindere dal fatto che siano allegate in versione analogica o telematica.
L'appellante deduce poi un ulteriore motivo di illegittimità della sentenza impugnata affermando che la stessa sarebbe basata unicamente sulla perizia grafologica la quale però non costituisce mezzo di prova.
Deduce di aver disconosciuto l'atto negoziale a lui attribuito e di aver eccepito la nullità della perizia grafologica, reiterata in questa sede, per essere stata eseguita su fotocopia non risultando in atti
4 l'esistenza dell'originale dell'atto periziato. Oltre ad ulteriori rilievi in ordine alla perizia grafologica sostanzialmente afferma che non avrebbe provato il rapporto fideiussorio dedotto in CP_1
giudizio.
Le censure sono infondate sotto tutti i profili.
Il ha fondato l'opposizione in primo grado sull'assunto che le firme apposte sul contratto di Pt_1
finanziamento n.3175594200 e su tutti i documenti a lui riconducibili e prodotti dall'intimante
[...]
nel procedimento monitorio fossero apocrife e le ha formalmente disconosciute nel CP_2
contenuto e nelle sottoscrizioni.
Orbene il consulente grafologico incaricato dal giudice, Prof. nella relazione Persona_4
peritale a sua firma, ha accertato che tutte le sottoscrizioni apposte sul contratto di finanziamento e sugli altri documenti disconosciuti fossero riconducibili alla mano di . Parte_1
Dall'atto di appello non si evincono ragioni per discostarsi dalle persuasive risultanze della perizia grafologica in quanto frutto di accertamenti approfonditi e di cui il consulente ha fornito articolata e diffusa motivazione nella sua relazione peritale.
In particolare, non è fondata l'eccezione di nullità della perizia grafologica per non essere stata eseguita sull'originale del contratto bensì su fotocopia.
Sul punto lo stesso c.t.u. ha precisato che “l'indagine tecnica … è stata svolta sull'originale del contratto di finanziamento la cui acquisizione è stata autorizzata specificamente dall'Ill.mo Giudice al momento del conferimento dell'incarico. Tutti i rilievi e gli accertamenti sono stati effettuati sull'originale e le immagini che corredano la presente CTU sono state tratte dall'originale, come le stesse figure dimostrano;
la disponibilità dell'originale ha consentito di svolgere appieno tutti i rilevamenti e le conseguenti valutazioni, prima autonomamente sulle firme disconosciute, secondariamente attraverso una fase comparativa con le sottoscrizioni certamente autografe reperite. A pag.12 della bozza di c.t.u., confermata in sede di c.t.u. definitiva, l'ausiliario ha riportato le analisi riportate sul documento in verifica concludendo che “Tutti i rilevamenti sono stati possibili dalla disponibilità del documento in originale;
se fosse stata una riproduzione fotostatica non si sarebbe potuto procedere ad effettuare le analisi riferite e non sarebbe stato possibile raggiungere un giudizio tecnico attendibile e fondato”.
Deve dunque ritenersi accertato che abbia sottoscritto il contratto di finanziamento di Parte_1
cui trattasi e gli altri documenti disconosciuti. Il rapporto fideiussorio è, quindi, allo stesso riferibile ed i rilievi alla c.t.u. sono privi di fondamento.
Ne consegue che in assenza di ulteriori contestazioni al contratto ed in considerazione della circostanza che l'odierno appellante non ha neppure allegato di avervi adempiuto, avendo impostato
5 la propria difesa unicamente sulla propria estraneità al rapporto fideiussorio di cui trattasi, l'appello
è infondato e va rigettato.
In conclusione la Corte condivide e fa proprio l'iter logico giuridico seguito dal tribunale di prime cure per giungere alla decisione adottata.
Va invece dichiarato inammissibile l'intervento ex art.111 c.p.c. effettuato da Controparte_3
(già in persona del legale rappresentante pro tempore e per essa, quale
[...] Controparte_3
mandataria, , in qualità di titolare del credito oggetto di causa in virtù di Controparte_4
CP contratto di cessione intercorso tra e CP_2
La cessionaria, onde giustificare la propria legittimazione ad intervenire perché subentrata nella titolarità del credito di cui si discute, avrebbe dovuto non soltanto allegare, ma anche fornire la dimostrazione della relativa circostanza, la cui mancanza, attenendo alla regolare instaurazione del contraddittorio nella fase della impugnazione, è, anche rilevabile d'ufficio.
Osserva la Corte che la menzionata società non ha dimostrato adeguatamente la propria qualità di successore a titolo particolare nel diritto controverso, posto che la documentazione prodotta si rivela inidonea a provare il contratto di cessione in suo favore del credito vantato nei confronti del Pt_1
unitamente all'intervento ha depositato, oltre alla visura camerale, alla proposta Controparte_4
ed alla accettazione, quest'ultime redatte interamente in lingua inglese e con interi periodi cancellati ed illeggibili, un documento denominato estratto dell'elenco dei crediti ceduti costituito da fogli bianchi da cui comunque non si evince alcunché nonché l'avviso in G.U. del 17/03/2022 dal quale risulta la cessione in blocco di cui trattasi ma mancante della "individuazione", del singolo, specifico contratto di cessione "de quo" e quindi la prova, incombente sul cessionario, del contenuto di tale contratto, ergo la prova della sua legittimazione a intervenire nel presente giudizio (in tal senso anche
Cass. n. 22268/2018).
Dall'avviso di "cessione in blocco ex art. 58 TUB" pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale si trae certezza della insufficienza dello stesso a provare la titolarità in capo a del credito Controparte_3
azionato da difettando nel predetto avviso, la "individuazione", del singolo, Controparte_2
specifico contratto di cessione e quindi la prova della sua legittimazione a intervenire nel presente giudizio.
Sul punto consolidata giurisprudenza del supremo giudice di legittimità (tra le tante Cass. n.
24798/20; Cass. n.34373/2023) afferma che la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare della creditrice in virtù di un'operazione di cessione in blocco ex art. 58 T.U.B. ha l'onere di dimostrare l'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione in blocco, fornendo la prova documentale.
6 In mancanza di tale prova l'intervento proposto da e, per essa, quale mandataria Controparte_4
deve essere dichiarato inammissibile. Controparte_4
Le spese di giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono il principio della soccombenza.
Si dà atto che ricorrono le condizioni di cui all'art.13 comma 1 quater d.p.r. 155/02 per il pagamento di un'ulteriore somma pari a quella dovuta a titolo di contributo unificato per l'impugnazione, a carico dell'appellante.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Lecce, sezione prima civile, definitivamente pronunciando sull'appello in epigrafe avverso la sentenza n. 2823/19 del tribunale di Lecce, così provvede:
- rigetta l'appello proposto da e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
Parte_1
- condanna al pagamento delle spese del presente grado di giudizio, in favore di Parte_1 [...]
nella sua qualità di procuratrice di in persona del legale rappresentante pro CP_1 CP_2
tempore, che si liquidano in € 3.800,00 per compensi professionali oltre al 15% spese generali ed Iva
e Cap come per legge;
- dichiara inammissibile l'intervento proposto da in persona del legale Controparte_3
rappresentante pro tempore e per essa, quale mandataria, Controparte_4
- condanna in persona del legale rappresentante pro tempore e per essa, quale Controparte_3
mandataria, al pagamento delle spese del presente grado di giudizio, in Controparte_4
favore di , che si liquidano in complessivi € 2.300,00 per compensi professionali oltre al Parte_1
15% spese generali ed Iva e Cap come per legge, da distrarsi in favore del difensore, dichiaratosi anticipatario;
Si dà atto che ricorrono le condizioni di cui all'art.13 comma 1 quater d.p.r. 155/02 per il pagamento di un'ulteriore somma pari a quella dovuta a titolo di contributo unificato per l'impugnazione, a carico dell'appellante.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del 22 novembre 2024.
Il Giudice Onorario Ausiliario Il Presidente
Avv. Patrizia Ingravallo Dott. Riccardo Mele
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