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Sentenza 11 luglio 2025
Sentenza 11 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 11/07/2025, n. 6989 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 6989 |
| Data del deposito : | 11 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE NAPOLI XI SEZIONE CIVILE REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Giudice monocratico, dott.ssa Carla Sorrentini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 25798/2019, avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo, e vertente
TRA
(P. VA , in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rapp.te p.t., rapp.ta e difesa dall'avv. Fabio Gagliardi, in virtù di procura in calce all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo.
OPPONENTE-ATTRICE IN RICONVENZIONALE
E
(c.f. e P. VA ), rapp.ta e difesa dagli avv.ti Gennaro Tedesco ed CP_1 P.IVA_2
Edoardo Forgione, in virtù di procura in calce al ricorso per decreto ingiuntivo
OPPOSTA-CONVENUTA IN RICONVENZIONALE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di udienza depositate ai sensi dell'art. 127ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 13/3/2025.
FATTO E DIRITTO
La società (di seguito, per brevità, ) Parte_1 Parte_1 proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 4964/2019, emesso da questo Tribunale in data
1/7/2019, con il quale le era stato ingiunto il pagamento, in favore della (di seguito, per Controparte_2 brevità, ), della somma di € 78.239,82, oltre interessi e spese di procedura, quale corrispettivo per CP_1 la fornitura di 7 apparecchiature ventilanti.
A sostegno dell'opposizione, la deduceva: Pt_1
- che il rapporto tra le parti si era instaurato nell'ambito del più ampio rapporto di appalto per lavori di restyling e rifunzionalizzazione dell'edificio centrale G (denominato Lotto 2) del complesso immobiliare
Sito in Cassina de Pecchi (MI) alla via Roma n. 108, commissionati alla dalla Pt_1 [...]
Controparte_3
- che, all'esito di una trattativa iniziata nel febbraio del 2018, nel corso della quale era già stata presentata una precedente offerta relativa alla fornitura di n. 7 apparecchiature ventilanti, in data 26/7/18, con il benestare della committente , essa esponente aveva accettato l'offerta del 12/7/18 ed inviato CP_3
l'ordine n. 2127/181/2017;
-che detto ordine, corredato dalle specifiche tecniche corrispondenti all'offerta ricevuta ed alle indicazioni del committente, aveva ad oggetto (capo 1) “…la fornitura di Unità di trattamento aria comprensiva del montaggio delle apparecchiature di regolazione della società Sauter, che saranno fornite da in Pt_1 conto lavorazione e del relativo trasporto franco cantiere”;
- che la si era, altresì, obbligata a fornire la documentazione tecnica analiticamente indicata (capo CP_1
2);
- che, come risultava dal contratto, la si era obbligata a fornire tutti i materiali ed i singoli CP_1 componenti di ogni U.T.A. (acronimo di unità di trattamento aria), nonché a procedere all'assemblaggio in cantiere degli stessi, onde consegnare le unità complete e perfettamente funzionanti secondo le prescrizioni normative e tecniche vigenti;
- che a norma del capo 6) dell'accordo, le forniture dovevano essere consegnate in due gruppi entro la quarantesima settimana successiva all'accettazione dell'offerta, salvo l'applicazione di una penale pari all'1% dell'importo contrattuale per ogni settimana di ritardo, entro un valore massimo del 5% e salvo comunque il maggior danno;
-che la non aveva provveduto alla consegna dei materiali e dei componenti nei termini previsti, Pt_2 come sollecitato il 6/11/18 e con successiva comunicazione dell'11/12/18;
- che, a pochi giorni dalla scadenza del termine per la consegna del cantiere alla committente, essa esponente aveva reclamato il mancato funzionamento dei macchinari, stante il mancato montaggio degli accessori di regolazione e dei quadri di potenza;
- che, di conseguenza, si era vista costretta ad affidarsi ad altri fornitori, affrontando ulteriori costi per l'acquisto dei materiali ed il montaggio delle apparecchiature, come da missiva del 24/1/19;
- che in data 29/7/19, la committente aveva denunciato ad essa opponente il cedimento della CP_3
Pt_ ventola di areazione della UTA del valore di € 38.086,00, con conseguente arresto dell'impianto, chiedendo l'immediata risoluzione del problema;
- che essa esponente aveva richiesto l'intervento in garanzia della provvedendo al pagamento, sul CP_1 prezzo dovuto, della somma di € 39.119,91, al solo scopo di sollecitare tale azione e pur non ritenendo dovuto l'importo, con espressa riserva di chiederne la restituzione;
- che la tuttavia, si era rifiutava di intervenire, come comunicato il 30/7/19; CP_1
- che, pertanto, la predetta si era resa inadempiente alle proprie obbligazioni, avendo eseguito solo parzialmente le proprie prestazioni ed avendo consegnato, quanto alla un prodotto difettoso, Pt_4 con conseguente diritto di essa opponente alla risoluzione del contratto;
- che, inoltre, il comportamento della Trane aveva reso necessaria una spesa pari ad € 9.976,00, per completare la fornitura dei materiali mancanti e di € 10.700,00 per la posa in opera e le linee di alimentazione, oltre ad un ulteriore danno dovuto alle ripercussioni negative sull'andamento dell'intero cantiere.
Chiedeva, pertanto, revocarsi e/o annullarsi il decreto ingiuntivo opposto e, in via riconvenzionale, dichiararsi la risoluzione del contratto di subappalto per colpa esclusiva della con condanna della CP_1 stessa alla restituzione, in tutto o in parte, dell'importo già versato di € 39.119,91, oltre rivalutazione ed interessi come per legge;
in ogni caso, chiedeva condannarsi la predetta al risarcimento dei danni subiti di qualunque natura e genere, ivi compresi gli importi di cui alle penali pattuite, nella misura da determinarsi in corso di causa, oltre IVA, rivalutazione ed interessi, con vittoria di spese e compensi professionali.
Instauratosi il contradditorio, si costituiva in giudizio la la quale chiedeva rigettarsi CP_1
l'opposizione in ragione della sua infondatezza, deducendo di aver correttamente adempiuto le proprie obbligazioni. In particolare, evidenziava di essersi obbligata alla sola consegna dei macchinari, il cui ritardo era dipeso dalla stessa e dal ritardo nella consegna dei dispositivi di regolazione da parte Pt_1 della terza fornitrice Sauter S.p.A.. Eccepiva, inoltre, l'inoperatività del contratto del 26/7/18 esibito dall'opponente, poiché mai accettato o sottoscritto, precisando, altresì, che il rifiuto dell'intervento in garanzia era dipeso dall'ingiustificato omesso pagamento del prezzo da parte dell'opponente. Infine, lamentava l'assoluta infondatezza della domanda di risoluzione del contratto ex art. 1454 c.c. in ragione della scarsa importanza dell'inadempimento lamentato, tenuto conto che la sostituzione della componente danneggiata aveva un costo di € 450,00.
Pertanto, chiedeva rigettarsi l'opposizione, ovvero, in subordine, condannarsi la Parte_1 al pagamento, in favore di essa esponente, della somma di € 78.239,82, detratto l'importo
[...] già versato di € 39.119,91 ovvero della diversa somma risultante all'esito del giudizio, oltre interessi di mora ex D.lgs. n. 231/02 dalla scadenza delle fatture al saldo;
in caso di accoglimento della domanda di risoluzione del contratto, chiedeva condannarsi la alla restituzione di tutti i macchinari Pt_1 forniti e a corrispondere l'importo relativo al minor valore conseguito dall'utilizzo di quelli immuni da vizi o difetti, in ogni caso con vittoria di spese e compensi professionali.
Con ordinanza in data 12/2/2019, veniva concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e rigettata, invece, l'istanza di chiamata in causa della terza Sauter S.p.A.
Indi, assunte le prove testimoniali ammesse, ammessa ed espletata CTU, la causa veniva assegnata in decisione con provvedimento del 13/3/25, reso all'esito della sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica. Così riassunti i termini della controversia, preliminarmente, va dato atto che la Parte_1 ha rinunciato alla domanda di risoluzione del contratto e di restituzione della somma di € 39.119,91, come si evince dalle conclusioni rassegnate con la prima memoria ex art. 183 comma 6° c.p.c.
Successivamente, con le note di udienza del 14/2/2025, la predetta ha rinunciato anche alla domanda di risarcimento dei danni per ritardo nell'esecuzione della fornitura, avendo limitato le proprie richieste all'accertamento dei vizi e dei difetti relativi all' e, dunque, al risarcimento dei danni Pt_4
“consistenti nei costi sostenuti per la riparazione della , quantificati nell'importo di € 12.954,87 Pt_4
o in via gradata di quello diverso pari ad € 12.260,00 indicato dal CTU, oltre interessi ex art. 1284 comma 4 cpc dalla domanda e sino all'effettivo soddisfo”.
Ne deriva, di conseguenza, che, essendo ormai il thema decidendum circoscritto al solo accertamento della fondatezza della domanda di pagamento avanzata dalla e della domanda CP_1 risarcitoria formulata dalla nei termini suindicati, non assume più alcuna rilevanza Parte_1 accertare la sussistenza dei dedotti ritardi nella consegna dei macchinari e la loro imputabilità a colpa della ovvero della società terza, incaricata della fornitura delle apparecchiature di regolazione, con Pt_1 conseguente irrilevanza anche dell'attività istruttoria svolta in corso di causa.
Neppure ha più rilevanza accertare l'effettivo svolgimento dei rapporti intercorsi tra le parti, molto controverso alla stregua dei rispettivi atti di costituzione in giudizio, in quanto ciò che interessa ai fini della presente decisione è che, a fronte della fornitura ricevuta, l'opponente non ha provveduto al tempestivo versamento del prezzo pattuito, ma solo dopo l'emanazione del decreto ingiuntivo e dopo che si era verificata, nel mese di luglio 2019, la rottura di una delle quattro unità di trattamento dell'aria oggetto di acquisto, ha versato il 50% della somma dovuta.
Ebbene, l'avvenuto pagamento, sia pure parziale, della somma ingiunta implica, come conseguenza, che il decreto ingiuntivo opposto deve essere revocato. Infatti, in tema di opposizione a decreto ingiuntivo ogni pagamento, anche parziale, intervenuto nel corso del relativo giudizio, impone la revoca del decreto opposto e l'emissione di una sentenza che, sostituendosi al decreto, pronuncia nel merito con eventuale condanna per la parte residua del debito non estinto, ove il diritto del creditore risulti provato.
Nel caso di specie, peraltro, deve darsi atto che, a seguito della concessa provvisoria esecuzione,
l'opponente ha provveduto al pagamento anche del residuo 50%, oltre gli interessi e le spese di procedura, sicchè alcuna pronuncia di condanna va adottata, fermo restando l'accertamento del diritto di credito azionato con la domanda monitoria.
Infatti, rispetto alla pretesa creditoria azionata in via monitoria, ritiene il Giudicante che non abbia alcuna efficacia paralizzante l'eccepita rottura dell'unità n. 4), fondante l'azione risarcitoria proposta dall'opponente. Infatti, una volta che è stata rinunciata la domanda di risoluzione del contratto, la parte venditrice ha diritto al corrispettivo per la prestazione eseguita, anche in presenza di difetti non invalidanti l'utilità del bene, trovando le ragioni dell'acquirente adeguata tutela proprio nella domanda di risarcimento dei danni (cfr. Cass. 6/12/2017, n. 29218).
Venendo, pertanto, alla domanda riconvenzionale di danni, va innanzitutto evidenziato che il contratto concluso tra le parti deve inquadrarsi nell'ambito della vendita piuttosto che dell'appalto, avendo ad oggetto la fornitura di macchinari prodotti in serie dalla come si evince dall'estratto del CP_1 catalogo allegato alla produzione di quest'ultima. Né le modifiche apportate su richiesta della si Pt_1 può dire che abbiano dato luogo ad un prodotto diverso nella sua essenza, avendo le parti concordato che solo alcune componenti e, specificamente, le apparecchiature di regolazione dell'aria sarebbero state fornite da una terza società. Dunque, rientrando la fattispecie nell'ambito della vendita, deve escludersi Parte che la società venditrice fosse obbligata ad intervenire per la riparazione dell' n. 4). Infatti, a differenza dell'appalto, nella vendita non è contemplata un'azione "di esatto adempimento" per ottenere dal venditore l'eliminazione dei vizi della cosa venduta, rimedio che all'acquirente compete soltanto in particolari ipotesi di legge (garanzia di buon funzionamento, vendita dei beni di consumo) o qualora il venditore si sia specificamente impegnato alla riparazione del bene, e ciò in quanto le obbligazioni principali del venditore non hanno per oggetto, neppure in via sussidiaria, un facere relativo alla materiale struttura della cosa venduta (cfr. Cass. 6/11/2015, n. 22690).
Ciò posto, dalla CTU espletata, le cui conclusioni appaiono pienamente condivisibili in quanto basate su corretti canoni logici e tecnici, è emerso che il guasto che interessò, nel luglio del 2019, l Pt_4
fu determinato dalla rottura del gruppo di ventilazione collocato all'interno della sezione n.6 e,
[...] precisamente, dalla rottura “della flangia in acciaio che collegava la girante all'albero motore, con conseguente danneggiamento di tutti gli altri componenti del gruppo di ventilazione”. In particolare, come evidenziato dal CTU, tale rottura si verificò in conseguenza di un fenomeno che in ingegneria meccanica è definito “fatica”, consistente nel danneggiamento fino alla rottura di un componente meccanico sottoposto a carichi variabili nel tempo di intensità massima inferiore a quella di rottura. Il
Consulente ha, inoltre, sottolineato che la rottura della flangia non è certamente dipesa dal sistema di regolazione fornito dalla società Sauter, come è dimostrato dal fatto che, un volta sostituito il gruppo di ventilazione, il macchinario ha ripreso a funzionare regolarmente, utilizzando la stessa apparecchiatura di regolazione fornita dalla suindicata società.
Per quanto concerne la quantificazione del danno subito dalla società opponente, esso deve essere commisurato alla spesa sostenuta dalla stessa per la riparazione del macchinario, la quale, sulla base delle fatture prodotte in atti, risulta pari ad € 12.954,87. Tale importo, peraltro, risulta del tutto congruo anche alla luce della stima dei danni come operata dal CTU, il quale ha quantificato in una somma (€ 12.260,00) del tutto aderente a quella suindicata il costo dell'intervento di riparazione. Trattandosi di credito risarcitorio, all'opponente vanno, inoltre riconosciuti gli interessi legali, calcolati, secondo l'ormai costante orientamento giurisprudenziale, con decorrenza dal fatto, non già sulle somme valutate all'attualità, bensì su quelle originarie, rivalutate anno per anno (v. Cass. Sez. Un.
17/2/95, n. 1712). Nella specie, l'importo di € 12.954,87, “devalutato” alla data del fatto – 29/7/2019 - risulta pari ad € 10.978,70 (indice a quo: 121,2; indice ad quem: 102,7; raccordo indici 1), con la conseguenza che su detto importo, rivalutato anno per anno secondo le variazioni ISTAT relative al costo della vita, vanno calcolati gli interessi legali, fino alla data di deposito della presente sentenza, i quali, alla data odierna, risultano pari ad € 1.264,90, senza ulteriori interessi (stante la non operatività dell'anatocismo riguardo ai crediti di valore: v. sul punto, v. Cass. 15/7/2005, n. 15023). Sulla somma dovuta a titolo di sorta capitale sono, invece, dovuti gli interessi legali a decorrere dalla presente sentenza al saldo.
Al pagamento dei suindicati importi deve, pertanto, essere condannata la società opposta.
Per quanto concerne le spese del giudizio, le stesse, ivi comprese quelle della fase monitoria, vanno compensate in ragione di un 1/5 in ragione della reciproca soccombenza delle parti;
quanto alla residua parte, vanno poste a carico della società opponente in base al principio di soccombenza, nella misura liquidata come in dispositivo sulla base dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014 e successivi aggiornamenti. Va evidenziato in proposito che, sebbene il pagamento parziale della somma ingiunta sia avvenuto dopo l'emissione del decreto ingiuntivo e prima della sua notifica, ciò non toglie che l'onere delle spese vada regolato tenendo conto che il processo - da valutare avendo riguardo al suo complessivo svolgimento e all'esito del giudizio di opposizione - è unico, con conseguente esclusione di un'autonoma pronuncia sulla legittimità dell'ingiunzione per regolare quelle della fase monitoria. In sostanza, la valutazione di soccombenza, ai fini della condanna alle spese, va comunque rapportata all'esito finale della lite, anche nell'ipotesi di giudizio seguito a opposizione ex articolo 645 c.p.c., sicché il creditore opposto, che veda conclusivamente riconosciuto il proprio credito, se legittimamente subisce la revoca integrale del decreto ingiuntivo per effetto del pagamento ottenuto in corso di opposizione non può tuttavia qualificarsi soccombente ai fini delle spese afferenti il segmento processuale caratterizzante il monitorio, proprio in quanto la sorte delle spese è definita sempre secondo il criterio di globalità (cfr.
Cass. 13/9/2022, n. 26922).
Le spese di CTU, invece, tenuto conto dell'accertata sussistenza dei vizi del macchinario n. 4, come dedotti dall'opponente, sono poste definitivamente a carico della nella misura indicata nel CP_1 decreto emesso in data odierna.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, pronunciando sull'opposizione proposta dalla
[...]
con atto di citazione notificato in data 6/9/2019, nei confronti della società Parte_1 avverso il decreto ingiuntivo n. 4964/2019, emanato da questo Tribunale in data Controparte_2
1/7/2019, nonché sulla domanda riconvenzionale formulata nell'atto di opposizione, così provvede:
a) revoca il decreto ingiuntivo;
b) accerta il credito azionato dalla dando atto dell'avvenuto integrale pagamento dello Controparte_2 stesso da parte della società opponente;
b) accoglie la domanda riconvenzionale e, per l'effetto, condanna la al pagamento, in Controparte_2 favore dell' della somma di € 12.954,87, oltre interessi legali dalla Parte_1 presente sentenza al saldo, nonché della somma di € 1.264,90, senza ulteriori interessi;
c) dichiara compensate fra le parti le spese di lite, in ragione di 1/5 e condanna la Parte_1 al pagamento, in favore della della residua quota - comprensiva di quelle
[...] Controparte_2 relative alla fase monitoria - che liquida in € 325,00 per spese ed € 10.977,00 per compensi professionali, oltre rimborso per rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge;
d) pone le spese di CTU definitivamente a carico dell'opposta nella misura liquidata con decreto pronunciato in data odierna.
Napoli, 10/7/2025.
IL GIUDICE MONOCRATICO
(dott.ssa Carla Sorrentini)
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 25798/2019, avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo, e vertente
TRA
(P. VA , in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rapp.te p.t., rapp.ta e difesa dall'avv. Fabio Gagliardi, in virtù di procura in calce all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo.
OPPONENTE-ATTRICE IN RICONVENZIONALE
E
(c.f. e P. VA ), rapp.ta e difesa dagli avv.ti Gennaro Tedesco ed CP_1 P.IVA_2
Edoardo Forgione, in virtù di procura in calce al ricorso per decreto ingiuntivo
OPPOSTA-CONVENUTA IN RICONVENZIONALE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di udienza depositate ai sensi dell'art. 127ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 13/3/2025.
FATTO E DIRITTO
La società (di seguito, per brevità, ) Parte_1 Parte_1 proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 4964/2019, emesso da questo Tribunale in data
1/7/2019, con il quale le era stato ingiunto il pagamento, in favore della (di seguito, per Controparte_2 brevità, ), della somma di € 78.239,82, oltre interessi e spese di procedura, quale corrispettivo per CP_1 la fornitura di 7 apparecchiature ventilanti.
A sostegno dell'opposizione, la deduceva: Pt_1
- che il rapporto tra le parti si era instaurato nell'ambito del più ampio rapporto di appalto per lavori di restyling e rifunzionalizzazione dell'edificio centrale G (denominato Lotto 2) del complesso immobiliare
Sito in Cassina de Pecchi (MI) alla via Roma n. 108, commissionati alla dalla Pt_1 [...]
Controparte_3
- che, all'esito di una trattativa iniziata nel febbraio del 2018, nel corso della quale era già stata presentata una precedente offerta relativa alla fornitura di n. 7 apparecchiature ventilanti, in data 26/7/18, con il benestare della committente , essa esponente aveva accettato l'offerta del 12/7/18 ed inviato CP_3
l'ordine n. 2127/181/2017;
-che detto ordine, corredato dalle specifiche tecniche corrispondenti all'offerta ricevuta ed alle indicazioni del committente, aveva ad oggetto (capo 1) “…la fornitura di Unità di trattamento aria comprensiva del montaggio delle apparecchiature di regolazione della società Sauter, che saranno fornite da in Pt_1 conto lavorazione e del relativo trasporto franco cantiere”;
- che la si era, altresì, obbligata a fornire la documentazione tecnica analiticamente indicata (capo CP_1
2);
- che, come risultava dal contratto, la si era obbligata a fornire tutti i materiali ed i singoli CP_1 componenti di ogni U.T.A. (acronimo di unità di trattamento aria), nonché a procedere all'assemblaggio in cantiere degli stessi, onde consegnare le unità complete e perfettamente funzionanti secondo le prescrizioni normative e tecniche vigenti;
- che a norma del capo 6) dell'accordo, le forniture dovevano essere consegnate in due gruppi entro la quarantesima settimana successiva all'accettazione dell'offerta, salvo l'applicazione di una penale pari all'1% dell'importo contrattuale per ogni settimana di ritardo, entro un valore massimo del 5% e salvo comunque il maggior danno;
-che la non aveva provveduto alla consegna dei materiali e dei componenti nei termini previsti, Pt_2 come sollecitato il 6/11/18 e con successiva comunicazione dell'11/12/18;
- che, a pochi giorni dalla scadenza del termine per la consegna del cantiere alla committente, essa esponente aveva reclamato il mancato funzionamento dei macchinari, stante il mancato montaggio degli accessori di regolazione e dei quadri di potenza;
- che, di conseguenza, si era vista costretta ad affidarsi ad altri fornitori, affrontando ulteriori costi per l'acquisto dei materiali ed il montaggio delle apparecchiature, come da missiva del 24/1/19;
- che in data 29/7/19, la committente aveva denunciato ad essa opponente il cedimento della CP_3
Pt_ ventola di areazione della UTA del valore di € 38.086,00, con conseguente arresto dell'impianto, chiedendo l'immediata risoluzione del problema;
- che essa esponente aveva richiesto l'intervento in garanzia della provvedendo al pagamento, sul CP_1 prezzo dovuto, della somma di € 39.119,91, al solo scopo di sollecitare tale azione e pur non ritenendo dovuto l'importo, con espressa riserva di chiederne la restituzione;
- che la tuttavia, si era rifiutava di intervenire, come comunicato il 30/7/19; CP_1
- che, pertanto, la predetta si era resa inadempiente alle proprie obbligazioni, avendo eseguito solo parzialmente le proprie prestazioni ed avendo consegnato, quanto alla un prodotto difettoso, Pt_4 con conseguente diritto di essa opponente alla risoluzione del contratto;
- che, inoltre, il comportamento della Trane aveva reso necessaria una spesa pari ad € 9.976,00, per completare la fornitura dei materiali mancanti e di € 10.700,00 per la posa in opera e le linee di alimentazione, oltre ad un ulteriore danno dovuto alle ripercussioni negative sull'andamento dell'intero cantiere.
Chiedeva, pertanto, revocarsi e/o annullarsi il decreto ingiuntivo opposto e, in via riconvenzionale, dichiararsi la risoluzione del contratto di subappalto per colpa esclusiva della con condanna della CP_1 stessa alla restituzione, in tutto o in parte, dell'importo già versato di € 39.119,91, oltre rivalutazione ed interessi come per legge;
in ogni caso, chiedeva condannarsi la predetta al risarcimento dei danni subiti di qualunque natura e genere, ivi compresi gli importi di cui alle penali pattuite, nella misura da determinarsi in corso di causa, oltre IVA, rivalutazione ed interessi, con vittoria di spese e compensi professionali.
Instauratosi il contradditorio, si costituiva in giudizio la la quale chiedeva rigettarsi CP_1
l'opposizione in ragione della sua infondatezza, deducendo di aver correttamente adempiuto le proprie obbligazioni. In particolare, evidenziava di essersi obbligata alla sola consegna dei macchinari, il cui ritardo era dipeso dalla stessa e dal ritardo nella consegna dei dispositivi di regolazione da parte Pt_1 della terza fornitrice Sauter S.p.A.. Eccepiva, inoltre, l'inoperatività del contratto del 26/7/18 esibito dall'opponente, poiché mai accettato o sottoscritto, precisando, altresì, che il rifiuto dell'intervento in garanzia era dipeso dall'ingiustificato omesso pagamento del prezzo da parte dell'opponente. Infine, lamentava l'assoluta infondatezza della domanda di risoluzione del contratto ex art. 1454 c.c. in ragione della scarsa importanza dell'inadempimento lamentato, tenuto conto che la sostituzione della componente danneggiata aveva un costo di € 450,00.
Pertanto, chiedeva rigettarsi l'opposizione, ovvero, in subordine, condannarsi la Parte_1 al pagamento, in favore di essa esponente, della somma di € 78.239,82, detratto l'importo
[...] già versato di € 39.119,91 ovvero della diversa somma risultante all'esito del giudizio, oltre interessi di mora ex D.lgs. n. 231/02 dalla scadenza delle fatture al saldo;
in caso di accoglimento della domanda di risoluzione del contratto, chiedeva condannarsi la alla restituzione di tutti i macchinari Pt_1 forniti e a corrispondere l'importo relativo al minor valore conseguito dall'utilizzo di quelli immuni da vizi o difetti, in ogni caso con vittoria di spese e compensi professionali.
Con ordinanza in data 12/2/2019, veniva concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e rigettata, invece, l'istanza di chiamata in causa della terza Sauter S.p.A.
Indi, assunte le prove testimoniali ammesse, ammessa ed espletata CTU, la causa veniva assegnata in decisione con provvedimento del 13/3/25, reso all'esito della sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica. Così riassunti i termini della controversia, preliminarmente, va dato atto che la Parte_1 ha rinunciato alla domanda di risoluzione del contratto e di restituzione della somma di € 39.119,91, come si evince dalle conclusioni rassegnate con la prima memoria ex art. 183 comma 6° c.p.c.
Successivamente, con le note di udienza del 14/2/2025, la predetta ha rinunciato anche alla domanda di risarcimento dei danni per ritardo nell'esecuzione della fornitura, avendo limitato le proprie richieste all'accertamento dei vizi e dei difetti relativi all' e, dunque, al risarcimento dei danni Pt_4
“consistenti nei costi sostenuti per la riparazione della , quantificati nell'importo di € 12.954,87 Pt_4
o in via gradata di quello diverso pari ad € 12.260,00 indicato dal CTU, oltre interessi ex art. 1284 comma 4 cpc dalla domanda e sino all'effettivo soddisfo”.
Ne deriva, di conseguenza, che, essendo ormai il thema decidendum circoscritto al solo accertamento della fondatezza della domanda di pagamento avanzata dalla e della domanda CP_1 risarcitoria formulata dalla nei termini suindicati, non assume più alcuna rilevanza Parte_1 accertare la sussistenza dei dedotti ritardi nella consegna dei macchinari e la loro imputabilità a colpa della ovvero della società terza, incaricata della fornitura delle apparecchiature di regolazione, con Pt_1 conseguente irrilevanza anche dell'attività istruttoria svolta in corso di causa.
Neppure ha più rilevanza accertare l'effettivo svolgimento dei rapporti intercorsi tra le parti, molto controverso alla stregua dei rispettivi atti di costituzione in giudizio, in quanto ciò che interessa ai fini della presente decisione è che, a fronte della fornitura ricevuta, l'opponente non ha provveduto al tempestivo versamento del prezzo pattuito, ma solo dopo l'emanazione del decreto ingiuntivo e dopo che si era verificata, nel mese di luglio 2019, la rottura di una delle quattro unità di trattamento dell'aria oggetto di acquisto, ha versato il 50% della somma dovuta.
Ebbene, l'avvenuto pagamento, sia pure parziale, della somma ingiunta implica, come conseguenza, che il decreto ingiuntivo opposto deve essere revocato. Infatti, in tema di opposizione a decreto ingiuntivo ogni pagamento, anche parziale, intervenuto nel corso del relativo giudizio, impone la revoca del decreto opposto e l'emissione di una sentenza che, sostituendosi al decreto, pronuncia nel merito con eventuale condanna per la parte residua del debito non estinto, ove il diritto del creditore risulti provato.
Nel caso di specie, peraltro, deve darsi atto che, a seguito della concessa provvisoria esecuzione,
l'opponente ha provveduto al pagamento anche del residuo 50%, oltre gli interessi e le spese di procedura, sicchè alcuna pronuncia di condanna va adottata, fermo restando l'accertamento del diritto di credito azionato con la domanda monitoria.
Infatti, rispetto alla pretesa creditoria azionata in via monitoria, ritiene il Giudicante che non abbia alcuna efficacia paralizzante l'eccepita rottura dell'unità n. 4), fondante l'azione risarcitoria proposta dall'opponente. Infatti, una volta che è stata rinunciata la domanda di risoluzione del contratto, la parte venditrice ha diritto al corrispettivo per la prestazione eseguita, anche in presenza di difetti non invalidanti l'utilità del bene, trovando le ragioni dell'acquirente adeguata tutela proprio nella domanda di risarcimento dei danni (cfr. Cass. 6/12/2017, n. 29218).
Venendo, pertanto, alla domanda riconvenzionale di danni, va innanzitutto evidenziato che il contratto concluso tra le parti deve inquadrarsi nell'ambito della vendita piuttosto che dell'appalto, avendo ad oggetto la fornitura di macchinari prodotti in serie dalla come si evince dall'estratto del CP_1 catalogo allegato alla produzione di quest'ultima. Né le modifiche apportate su richiesta della si Pt_1 può dire che abbiano dato luogo ad un prodotto diverso nella sua essenza, avendo le parti concordato che solo alcune componenti e, specificamente, le apparecchiature di regolazione dell'aria sarebbero state fornite da una terza società. Dunque, rientrando la fattispecie nell'ambito della vendita, deve escludersi Parte che la società venditrice fosse obbligata ad intervenire per la riparazione dell' n. 4). Infatti, a differenza dell'appalto, nella vendita non è contemplata un'azione "di esatto adempimento" per ottenere dal venditore l'eliminazione dei vizi della cosa venduta, rimedio che all'acquirente compete soltanto in particolari ipotesi di legge (garanzia di buon funzionamento, vendita dei beni di consumo) o qualora il venditore si sia specificamente impegnato alla riparazione del bene, e ciò in quanto le obbligazioni principali del venditore non hanno per oggetto, neppure in via sussidiaria, un facere relativo alla materiale struttura della cosa venduta (cfr. Cass. 6/11/2015, n. 22690).
Ciò posto, dalla CTU espletata, le cui conclusioni appaiono pienamente condivisibili in quanto basate su corretti canoni logici e tecnici, è emerso che il guasto che interessò, nel luglio del 2019, l Pt_4
fu determinato dalla rottura del gruppo di ventilazione collocato all'interno della sezione n.6 e,
[...] precisamente, dalla rottura “della flangia in acciaio che collegava la girante all'albero motore, con conseguente danneggiamento di tutti gli altri componenti del gruppo di ventilazione”. In particolare, come evidenziato dal CTU, tale rottura si verificò in conseguenza di un fenomeno che in ingegneria meccanica è definito “fatica”, consistente nel danneggiamento fino alla rottura di un componente meccanico sottoposto a carichi variabili nel tempo di intensità massima inferiore a quella di rottura. Il
Consulente ha, inoltre, sottolineato che la rottura della flangia non è certamente dipesa dal sistema di regolazione fornito dalla società Sauter, come è dimostrato dal fatto che, un volta sostituito il gruppo di ventilazione, il macchinario ha ripreso a funzionare regolarmente, utilizzando la stessa apparecchiatura di regolazione fornita dalla suindicata società.
Per quanto concerne la quantificazione del danno subito dalla società opponente, esso deve essere commisurato alla spesa sostenuta dalla stessa per la riparazione del macchinario, la quale, sulla base delle fatture prodotte in atti, risulta pari ad € 12.954,87. Tale importo, peraltro, risulta del tutto congruo anche alla luce della stima dei danni come operata dal CTU, il quale ha quantificato in una somma (€ 12.260,00) del tutto aderente a quella suindicata il costo dell'intervento di riparazione. Trattandosi di credito risarcitorio, all'opponente vanno, inoltre riconosciuti gli interessi legali, calcolati, secondo l'ormai costante orientamento giurisprudenziale, con decorrenza dal fatto, non già sulle somme valutate all'attualità, bensì su quelle originarie, rivalutate anno per anno (v. Cass. Sez. Un.
17/2/95, n. 1712). Nella specie, l'importo di € 12.954,87, “devalutato” alla data del fatto – 29/7/2019 - risulta pari ad € 10.978,70 (indice a quo: 121,2; indice ad quem: 102,7; raccordo indici 1), con la conseguenza che su detto importo, rivalutato anno per anno secondo le variazioni ISTAT relative al costo della vita, vanno calcolati gli interessi legali, fino alla data di deposito della presente sentenza, i quali, alla data odierna, risultano pari ad € 1.264,90, senza ulteriori interessi (stante la non operatività dell'anatocismo riguardo ai crediti di valore: v. sul punto, v. Cass. 15/7/2005, n. 15023). Sulla somma dovuta a titolo di sorta capitale sono, invece, dovuti gli interessi legali a decorrere dalla presente sentenza al saldo.
Al pagamento dei suindicati importi deve, pertanto, essere condannata la società opposta.
Per quanto concerne le spese del giudizio, le stesse, ivi comprese quelle della fase monitoria, vanno compensate in ragione di un 1/5 in ragione della reciproca soccombenza delle parti;
quanto alla residua parte, vanno poste a carico della società opponente in base al principio di soccombenza, nella misura liquidata come in dispositivo sulla base dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014 e successivi aggiornamenti. Va evidenziato in proposito che, sebbene il pagamento parziale della somma ingiunta sia avvenuto dopo l'emissione del decreto ingiuntivo e prima della sua notifica, ciò non toglie che l'onere delle spese vada regolato tenendo conto che il processo - da valutare avendo riguardo al suo complessivo svolgimento e all'esito del giudizio di opposizione - è unico, con conseguente esclusione di un'autonoma pronuncia sulla legittimità dell'ingiunzione per regolare quelle della fase monitoria. In sostanza, la valutazione di soccombenza, ai fini della condanna alle spese, va comunque rapportata all'esito finale della lite, anche nell'ipotesi di giudizio seguito a opposizione ex articolo 645 c.p.c., sicché il creditore opposto, che veda conclusivamente riconosciuto il proprio credito, se legittimamente subisce la revoca integrale del decreto ingiuntivo per effetto del pagamento ottenuto in corso di opposizione non può tuttavia qualificarsi soccombente ai fini delle spese afferenti il segmento processuale caratterizzante il monitorio, proprio in quanto la sorte delle spese è definita sempre secondo il criterio di globalità (cfr.
Cass. 13/9/2022, n. 26922).
Le spese di CTU, invece, tenuto conto dell'accertata sussistenza dei vizi del macchinario n. 4, come dedotti dall'opponente, sono poste definitivamente a carico della nella misura indicata nel CP_1 decreto emesso in data odierna.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, pronunciando sull'opposizione proposta dalla
[...]
con atto di citazione notificato in data 6/9/2019, nei confronti della società Parte_1 avverso il decreto ingiuntivo n. 4964/2019, emanato da questo Tribunale in data Controparte_2
1/7/2019, nonché sulla domanda riconvenzionale formulata nell'atto di opposizione, così provvede:
a) revoca il decreto ingiuntivo;
b) accerta il credito azionato dalla dando atto dell'avvenuto integrale pagamento dello Controparte_2 stesso da parte della società opponente;
b) accoglie la domanda riconvenzionale e, per l'effetto, condanna la al pagamento, in Controparte_2 favore dell' della somma di € 12.954,87, oltre interessi legali dalla Parte_1 presente sentenza al saldo, nonché della somma di € 1.264,90, senza ulteriori interessi;
c) dichiara compensate fra le parti le spese di lite, in ragione di 1/5 e condanna la Parte_1 al pagamento, in favore della della residua quota - comprensiva di quelle
[...] Controparte_2 relative alla fase monitoria - che liquida in € 325,00 per spese ed € 10.977,00 per compensi professionali, oltre rimborso per rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge;
d) pone le spese di CTU definitivamente a carico dell'opposta nella misura liquidata con decreto pronunciato in data odierna.
Napoli, 10/7/2025.
IL GIUDICE MONOCRATICO
(dott.ssa Carla Sorrentini)