Sentenza 16 febbraio 2021
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. I, sentenza 16/02/2021, n. 216 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 216 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 16/02/2021
N. 00216/2021 REG.PROV.COLL.
N. 01005/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1005 del 2020, proposto da
Costruzioni Stradali Martini Silvestro s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Michele Greggio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Etra s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Francesca Mazzonetto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Fallimento di Co.I.Pas s.r.l., non costituito in giudizio;
per l'annullamento
- della comunicazione di ETRA s.p.a., a firma del RUP Geom. Giancarlo Baldan, del 5 agosto 2020 prot. 0098195 di diniego dell'istanza di accesso agli atti presentata dalla ricorrente via pec in data 23 luglio 2020, in cui ETRA afferma che non ritiene più sussistente l'interesse della ricorrente all'accesso, del tutto contraddittoriamente dopo aver accolto le due precedenti istanze di accesso presentate dalla ricorrente aventi ad oggetto identici atti e documenti, ossia atti e documenti relativi alla contabilità dell'appalto, a tutela del diritto di credito del subappaltatore;
nonché
per l'esibizione dei documenti richiesti ai sensi dell'art. 116, comma 4, cod. proc. amm..
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Etra s.p.a.;
Visto l'art. 34, comma 5, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 13 gennaio 2021, tenutasi da remoto, il dott. Filippo Dallari;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
Considerato:
- che con il riscorso in esame la ricorrente ha agito per l’esibizione, ai sensi dell’art. 116 cod. proc. amm., dei documenti di cui all’istanza presentata ad Etra s.p.a. in data 23 luglio 2020;
- che in data 20 ottobre 2020 si è costituita in giudizio Etra s.p.a.;
- che con atto depositato in data 17 dicembre 2020, la ricorrente ha rilevato di avere ricevuto da Etra s.p.a., successivamente alla proposizione del ricorso, tutti gli atti di cui alla sopra menzionata istanza e ha chiesto che venga dichiarata la sopravvenuta carenza di interesse al ricorso, con compensazione delle spese;
- che in data 28 dicembre 2020 Etra s.p.a. ha depositato atto di accettazione della rinuncia a spese compensate;
- che ai sensi dell’art. 34, comma 5, cod. proc. amm., “ Qualora nel corso del giudizio la pretesa del ricorrente risulti pienamente soddisfatta, il giudice dichiara cessata la materia del contendere”;
- che sussistono i presupposti per disporre la compensazione delle spese, anche in considerazione di quanto concordemente richiesto dalle parti costituite;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 13 gennaio 2021, tenutasi da remoto in modalità videoconferenza, con l'intervento dei magistrati:
Maddalena Filippi, Presidente
Nicola Bardino, Referendario
Filippo Dallari, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Filippo Dallari | Maddalena Filippi |
IL SEGRETARIO