Ordinanza collegiale 6 settembre 2024
Sentenza 18 novembre 2024
Rigetto
Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 11/03/2025, n. 1998 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 1998 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01998/2025REG.PROV.COLL.
N. 09377/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9377 del 2024, proposto da:
Consorzio Stabile I.T.M. - Infrastrutture Terrestri e Marittime, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Lorenzo Lentini e Italo Rocco, con domicilio digitale pec in registri di giustizia;
contro
Università di Pisa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Sandra Bernardini, con domicilio digitale pec in registri di giustizia;
nei confronti
Consorzio Stabile SI s.c.ar.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco Mollica, con domicilio digitale pec in registri di giustizia;
LI S.r.l. e MI Home S.r.l., non costituiti in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Toscana, sezione seconda, n. 1325/2024.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Consorzio Stabile SI s.c.ar.l. e dell’Università di Pisa;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli artt. 74 e 120 c.p.a.;
Relatore il Consigliere Laura Marzano;
Uditi, nell'udienza pubblica del giorno 4 marzo 2025, gli avvocati Lorenzo Lentini e Italo Rocco per l’appellante principale, l’avvocato Laura Marras in delega dell'avvocato Sandra Bernardini per l’Università di Pisa, nonché l’avvocato Francesco Mollica per l’appellante incidentale;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il Consorzio Stabile I.T.M. – Infrastrutture Terrestri e Marittime (ITM), ha impugnato la sentenza del Tar Toscana, sezione seconda, n. 1325 del 18 novembre 2024, con la quale è stato respinto il ricorso proposto per l’annullamento della determinazione della Direzione edilizia dell’Università di Pisa n. 916/2024 di aggiudicazione, in favore del Consorzio Stabile SI (SI), della procedura aperta per l’affidamento dei lavori di realizzazione del nuovo Dipartimento di biologia e polo didattico in località San Cataldo e successiva manutenzione, nonché per l’accertamento del diritto di ITM alla aggiudicazione dell’appalto, con declaratoria di inefficacia del contratto eventualmente stipulato.
Si sono costituiti in appello sia l’Università sia il controinteressato SI per resistere all’appello.
Alla camera di consiglio del 14 gennaio 2025 la causa è stata rinviata al merito sull’accordo delle parti.
In vista della trattazione tutte le parti hanno depositato memorie conclusive e repliche.
Con atto depositato il 28 febbraio 2025 l’Università ha chiesto la decisione della causa sugli scritti.
All’udienza pubblica del 4 marzo 2025, sentiti a lungo i difensori presenti, la causa è stata trattenuta in decisione.
2. ITM ha impugnato dinanzi al Tar Toscana gli esiti della procedura aperta, bandita dall’Università di Pisa, per l’affidamento dei lavori di realizzazione del nuovo Dipartimento di biologia e polo didattico in via Moruzzi, località San Cataldo (Pisa), e per successiva manutenzione ordinaria riparativa e conservativa, manutenzione programmata, conduzione e gestione quinquennale e manutenzione straordinaria.
La gara era da aggiudicare con il criterio del prezzo più basso, ai sensi dell’art. 108 comma 1 del d.lgs. 36/2023, con corrispettivo parziale di contratto costituito dal trasferimento di un bene immobile, ai sensi dell’art. 202 dello stesso codice dei contratti.
ITM, con un ribasso offerto del 13,37%, si classificava terzo in graduatoria, dopo SI, che si classificava secondo con un ribasso del 22,62%, e il R.T.I. Fenix, primo classificato con il 25,53%.
All’esito delle verifiche di anomalia il primo classificato veniva escluso, mentre veniva ritenuta congrua l’offerta del secondo classificato con relazione del responsabile unico del procedimento (Rup) del 24 maggio 2024. La gara veniva quindi aggiudicata a SI.
In primo grado ITM ha dedotto:
- che i costi che SI ha esposto nelle giustificazioni iniziali avrebbero tralasciato due rilevanti voci di costo (utile e spese generali) che, nei successivi chiarimenti, sarebbero state recuperate artificiosamente all’interno del valore delle originarie voci di costo (manodopera e fornitura) per colmare tale lacuna;
- che tale espediente contabile fotograferebbe una manifesta illogicità del giudizio di congruità dell’Università di Pisa;
- che non sarebbe stata considerata l’incidenza anche di costi accessori alle forniture (pompaggio del calcestruzzo), di sfridi e di attrezzature;
- che il notevole ribasso surrettiziamente sarebbe stato giustificato con un inattendibile rinvio generalizzato al “subappalto”, attraverso un ulteriore espediente elusivo del procedimento di verifica di anomalia;
- che la promessa di vendita non era stipulata dal concorrente, ma da una consorziata esecutrice, disvelando un ulteriore profilo di non idoneità dell’offerta a garantire l’investimento.
3. Con la sentenza n. 1325 del 18 novembre 2024 il Tar Toscana, dopo aver rilevato come l’offerta di SI fosse completa in ogni sua parte, ne ha escluso l’anomalia osservando:
- che nelle giustificazioni SI ha esplicitato le scelte imprenditoriali in ordine alla sostenibilità economica in modo puntuale, sì da consentire di valutare l’offerta in termini di congruità;
- che ITM non ha fornito alcun indice di inattendibilità dell’operato della stazione appaltante e non ha considerato che il prezzo dell’opera o del servizio e il ribasso unico vengono calibrati sull’intero importo a base di gara (e non sui singoli prezzi unitari), perciò possono esservi economie (per alcune voci) e diseconomie (per altre) che, solo ove considerate nel loro complesso e nella loro interazione, possono gettar luce sulla sostenibilità/affidabilità o meno dell’offerta;
- che il contratto relativo all’immobile, stipulato da LI s.r.l., va considerato idoneo a giustificare il corrispettivo offerto da SI, atteso che LI s.r.l. è una consorziata di SI ed è indicata come impresa esecutrice, per cui era possibile stabilire l’importo indicato in atti per acquistare il bene dall’Università, nell’ambito dei rapporti tra consorziate.
4. L’appellante critica la sentenza riproponendo sostanzialmente le censure sull’anomalia svolte in primo grado.
4.1. Con il primo motivo sostiene:
- che la sentenza del Tar si sarebbe sottratta all’analisi delle censure, avendo a suo dire sommariamente richiamato la ricostruzione formale della relazione del Rup in data 24 maggio 2024;
- di aver dettagliatamente esposto le censure, per cui sarebbe erronea la sentenza nella parte in cui afferma che non è stata offerta alcuna prova di inattendibilità del giudizio di anomalia;
- che il Tar avrebbe “accettato” ulteriori giustificazioni in corso di giudizio atte, a suo dire, a colmare il vuoto risultante dagli atti, e così si sarebbe spinto a valutare la congruità delle ulteriori giustificazioni sostituendosi alla stazione appaltante, nell’esercizio di un potere ad essa riservato, in violazione dell’art. 34, comma 2, c.p.a.;
- che il Tar non solo avrebbe valutato ammissibile una offerta sulla base di nuove giustificazioni “c.d. giudiziarie” ma non avrebbe rilevato: - la parzialità delle voci giustificate (poche su tutto l’elenco); - il sistematico rinvio ai subappaltatori mediante offerte postume (cfr. preventivo Mitshubishi); - l’inconsistenza dell’offerta che ha ribaltato tutti i costi sui subappaltatori;
- che sarebbe erronea la statuizione secondo cui il motivo formulato per la voce TOS23/1-01.B04.304.005 non sarebbe estensibile alle altre voci della offerta di SI, atteso che l’appellante avrebbe dimostrato che l’intero Allegato 1.1 della Relazione Tecnica conteneva lo stesso errore metodologico della voce in questione, fermo restando che eventuali possibili economie non avrebbero potuto formare oggetto di valutazione giudiziaria ma avrebbero richiesto un riesame da parte della stazione appaltante.
4.2. Con il secondo motivo sostiene che la decisione impugnata avrebbe omesso di delibare autonomi motivi di anomalia, decisivi sulla valutazione complessiva di congruità, che pertanto ripropone:
- la ditta aggiudicataria avrebbe giustificato un rilevantissimo ribasso (offerto), limitandosi ad invocare un generico ricorso ai subappaltatori, che in tesi garantirebbero la esecuzione delle lavorazioni, a prezzi di particolare favore, ma si tratterebbe di giustificazione apparente supinamente accettata dalla stazione appaltante;
- l’aggiudicataria avrebbe tralasciato di considerare i costi relativi ai noli di mezzi ed attrezzatture che, in un appalto di oltre 50 milioni di euro, avrebbero una incidenza di almeno 3 milioni di euro, evidenziando un ulteriore profilo di inattendibilità.
4.3. La sentenza sarebbe errata anche nella parte in cui ha ritenuto infondato il rilievo di indeterminatezza della offerta di SI quanto alla promessa di vendita dell’immobile:
- SI, infatti, ha giustificato la congruità e serietà del corrispettivo di acquisto dell’immobile che l’Università trasferirà all’aggiudicatario, da scomputare dal corrispettivo complessivo dei lavori (art. 202 del d.lgs. 36/2023) allegando una promessa di compravendita di cui il Consorzio concorrente non è parte, essendo la promessa di compravendita sottoscritta tra Società MI Home s.r.l. e LI s.r.l., consorziata designata per la esecuzione lavori da parte di SI. Tale negozio giuridico, a contenuto obbligatorio, non garantirebbe serietà e affidabilità di offerta e di corrispettivo. L’obbligo di vendita è stato assunto da un soggetto “terzo” rispetto al Consorzio ed alla stazione appaltante e, pertanto, non sarebbe vincolante per SI e per l’Università (art. 1372 c.c.).
5. L’Università nelle proprie difese, dopo aver narrato i fatti, ha eccepito l’inammissibilità del ricorso di primo grado:
- in quanto teso a censurare l’attività di verifica dell’affidabilità dell’offerta della stazione appaltante, connotata da ampia discrezionalità;
- in quanto ha necessitato di fare ricorso a una perizia tecnica di parte, tuttavia sottoscritta e depositata in primo grado solo in vista dell’udienza pubblica, e che, presupponendo accertamenti tecnici e competenze specialistiche, sarebbe incompatibile con la tesi secondo cui siano riscontrabili manifeste e macroscopiche erroneità o illogicità nell'operato dell’amministrazione;
- in quanto formulato solo mediante rinvio alla consulenza di parte.
Nel merito contesta comunque la validità della citata consulenza di parte in quanto:
- non si limiterebbe ad analizzare le relazioni giustificative presentate da SI in sede di verifica di anomalia, ma si spingerebbe a contestare anche la difesa svolta dall’aggiudicatario nel corso del giudizio;
- replicando alle difese avversarie la consulenza non potrebbe essere considerata documentazione a supporto dell’originario ricorso essendo piuttosto una vera e propria memoria, a mezzo della quale si contestano le difese avverse mediante l’assistenza di un professionista (ingegnere) privo dello ius postulandi.
5.1. Con riferimento all’appello osserva, sul primo motivo, che, contrariamente a quanto sostenuto dall’appellante, il Tar Toscana non si sia sottratto all’esame delle censure formulate da ITM, avendo ritenuto coerente l’operato della commissione nell’ambito di una valutazione che va svolta in modo complessivo e non sulle singole voci.
Correttamente il Tar avrebbe affermato che ITM non ha fornito alcuna prova in ordine alla presunta macroscopica inattendibilità del giudizio di anomalia, essendo stato semmai il ricorrente, come evidenziato sin dal primo giudizio, ad aver, non solo svolto censure tutt’altro che chiare e specifiche, ma anche omesso di considerare che l’attività richiesta alla stazione appaltante non consiste nella verifica puntuale per ogni singola voce di costo.
Quanto alla censura secondo cui il Tar avrebbe illegittimamente giudicato l’offerta di SI congrua sulla base di giustificazioni postume rese dal controinteressato nel corso di causa, osserva che il primo giudice, in realtà, ha preso atto di come a seguito della trasmissione della relazione giustificativa del 19 marzo 2024, e delle successive integrazioni giustificative del 20 maggio 2024, la stazione appaltante ha potuto valutare l’offerta in termini di congruità.
L’unico passaggio in cui la sentenza richiama le difese del controinteressato è circoscritto a un principio largamente condiviso dalla giurisprudenza amministrativa e dall’Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) secondo cui il prezzo dell’opera o del servizio ed il ribasso unico vengono calibrati sull’intero importo a base di gara (e non sui singoli prezzi unitari, principio dal quale il Tar ha ragionevolmente ricavato che possono esservi economie (per alcune voci) e diseconomie (per altre) che, solo ove considerate nel loro complesso e nella loro interazione, possono gettar luce sulla sostenibilità/affidabilità o meno dell’offerta.
5.2. Sul secondo motivo, il rilievo mosso da ITM, secondo cui SI farebbe ricorso al subappalto, con ribassi rilevanti, al fine di giustificare la propria offerta, non troverebbe riscontro nelle giustificazioni, né l’appellante indica quali sarebbero i prezzi delle forniture e i costi delle lavorazioni per cui sarebbe stato presentato un preventivo da parte dei subappaltatori fidelizzati da considerarsi non congruo, confermandosi la censura, ancora una volta, palesemente inammissibile per estrema genericità.
La censura sarebbe anche infondata dato che nessun ricorso al subappalto è stato invocato di per sé quale elemento di giustificazione del ribasso offerto, né dall’aggiudicatario né dalla commissione di supporto al Rup incaricata delle operazioni di verifica delle offerte anomale.
5.3. Sul terzo motivo evidenzia come la contestata promessa di compravendita tra MI Home s.r.l. e LI s.r.l. (consorziata esecutrice) fosse esclusivamente finalizzata ad attestare la congruità del prezzo offerto per l’immobile da SI in sede di gara, dovendosi notare peraltro come l’importo indicato dall’aggiudicatario, pari a € 4.005.000,00, superi di soli € 1.000 il prezzo posto a base d’asta dell’immobile.
Sarebbe palese l’irrilevanza della censura ai fini dell’accertamento della legittimità dell’aggiudicazione, ben assolvendo la citata promessa di compravendita allo scopo cui detto documento era deputato, ossia la verifica di congruità del prezzo offerto per l’immobile. Anzi, l’esibizione del predetto atto sarebbe idonea ad attestare che il prezzo offerto da SI per l’immobile, costituente corrispettivo parziale di contratto (euro 4.005.000), sia un prezzo di mercato.
6. SI ha eccepito l’inammissibilità per genericità del ricorso introduttivo evidenziando che la valutazione di congruità sarebbe stata correttamente effettuata e che il controllo giurisdizionale sul relativo giudizio deve essere limitato alla verifica della ragionevolezza, non potendo tradursi in una sostituzione del proprio al giudizio tecnico dell’amministrazione, salvo che non emergano profili di manifesta illogicità, irragionevolezza o travisamento dei fatti.
Osserva che l’appellante, nel corso dell’intero giudizio, avrebbe insistito unicamente su una voce di costo (quella relativa al calcestruzzo, neppure significativa) e sulle modalità “speditive” con cui SI ha inizialmente redatto le proprie giustificazioni (ovvero la suddivisione del tabellone rappresentativo dei costi in sole due colonne), senza tuttavia riuscire a fornire alcuna prova concreta circa la presunta incongruità dell’offerta.
ITM, nel formulare la censura sull’anomalia dell’offerta, avrebbe omesso di considerare che:
(i) l’appalto in questione è un appalto a corpo, in cui il prezzo dell’opera o del servizio ed il ribasso unico vengono calibrati sull’intero importo a base di gara (e non sui singoli prezzi unitari) e, quindi, sono determinato globalmente ed indipendentemente dalle singole voci di costo;
(ii) l’offerta, proprio perché determinata da un ribasso unico sull’intero elenco prezzi (e non dal ribasso operato di volta in volta sui singoli prezzi unitari), è caratterizzata da economie (per alcune voci) e diseconomie (per altre) che, solo ove considerate nel loro complesso e nella loro interazione, possono gettar luce sulla sostenibilità/affidabilità o meno dell’offerta;
(iii) SI ha fornito in sede di verifica elementi chiari e documentati che dimostrano la piena sostenibilità della propria offerta, inclusi preventivi e offerte commerciali recanti valori di gran lunga inferiori rispetto ai dati inseriti nella tabella contestata da controparte, evidenziandosi già solo con ciò un ampio margine da destinare a copertura dell’utile e delle spese generali;
(iv) le generiche, apodittiche e pretestuose contestazioni sollevate da ITM si fonderebbero su un’unica e strumentale “voce” (quella relativa al calcestruzzo), in alcun modo indicativa dell’inaffidabilità dell’offerta nel suo complesso, atteso che, da una parte la quasi totalità delle voci (tra cui rientra ad esempio quella relativa all’acciaio) risulterebbe completa e, quindi, comprensiva tanto dell’utile d’impresa, quanto delle spese generali; dall’altra le modalità di dimostrazione adoperate da SI sarebbero funzionali alla tipologia di appalto “a corpo” che consentirebbe di operare una compensazione tra le diverse voci.
La perizia tecnica versata in atti dall’appellante in data 15 ottobre non assumerebbe alcun rilievo, avendo un contenuto autoreferenziale e per nulla idoneo a dimostrare la fondatezza delle censure avversarie che, anzi, si limita a ricalcare e richiamare.
Quanto ai motivi di appello li contesta partitamente con difese analoghe a quelle svolte dall’Università.
7. L’appello è infondato.
Con il primo motivo l’appellante sostiene che la sentenza del Tar non avrebbe esaminato puntualmente tutte le censure con le quali in primo grado era stata contestata l’attendibilità dell’offerta di SI sotto plurimi profili, “ essendosi schermata dietro i limiti del sindacato di legittimità della verifica di anomalia ” (così a pag. 9 dell’appello).
Premesso che una affermazione del tipo innanzi riportato (che pur sarebbe stata condivisibile) non è rinvenibile nella sentenza impugnata, osserva il Collegio che la censura, così come formulata, è manifestamente infondata.
È sufficiente, in proposito, leggere la sentenza per avvedersi come, diversamente da quanto opina l’appellante, la stessa abbia esaminato tutti i profili di asserita criticità dell’offerta di SI, prospettati da ITM.
Ciò che piuttosto emerge, anche dagli ulteriori motivi di appello, è che l’appellante manifesta di non condividere le valutazioni operate dalla commissione di supporto al Rup quanto al giudizio di congruità dell’offerta di Sinergca, valutazioni che il Tar ha invece ritenuto persuasive.
In proposito va osservato che la commissione, in prima battuta, ha chiesto giustificazioni:
1) sia per quanto concerne l’offerta in ribasso sull’esecuzione dei lavori;
2) sia per quanto concerne l’offerta in rialzo sull’acquisizione dell’immobile di via Derna (Pisa).
Analizzando la prima documentazione di giustificazioni presentata da SI il 19 marzo 2024, la commissione ha verificato:
- la congruità degli oneri della sicurezza aziendali dichiarati in fase di redazione dell’offerta e riportati nell’allegato “Tabella oneri aziendali della sicurezza” della relazione di giustificazioni, pari a € 200.750,60, effettuando una stima analitica dei costi aziendali per tutta la durata dell’appalto (DPI, visite mediche, corsi di formazione e aggiornamento, ecc.), con riferimento ai lavoratori previsti dal concorrente per l’esecuzione dei lavori;
- il costo complessivo della manodopera sostenuto per l’intero periodo dell’appalto corrispondente al valore della manodopera indicata dalla stazione appaltante (€ 11.452.723,73), come riportato nel paragrafo “Stima della manodopera da impiegare nell’esecuzione dei lavori” della relazione di giustificazioni;
- la congruità del valore offerto per l’immobile di via Derna, in quanto superiore di soli € 1.000,00, rispetto a quello stimato dalla stazione appaltante.
All’esito di tale primo esame, la commissione ha chiesto integrazioni mediante documentazione atta a dimostrare:
a) la sostenibilità economica dei lavori, con specifico riferimento alla quantificazione dell’utile di impresa. A titolo esemplificativo e non esaustivo ha richiesto la presentazione del conto economico della commessa e/o un quadro economico dell’opera da realizzare e della sostenibilità dell’intera operazione finanziaria comprensiva dell’acquisizione dell’immobile;
b) l’incidenza, sul quadro economico dell’opera, e dunque, sul prezzo offerto in ribasso, dei costi per il trasporto di mezzi d’opera, attrezzature e materiali necessari all’esecuzione dei lavori, considerato che:
- le sedi operative di SI sono poste a notevole distanza dal cantiere in programma (Roma e Macerata);
- i materiali di cui l’impresa consorziata, indicata come esecutrice, dispone in zona per effettuare i lavori di riqualificazione immobili e di pavimentazione stradale nel quartiere Stazione a Livorno sono soltanto in minima parte omogenei a quelli richiesti per l’opera in oggetto;
- l’elencazione completa dei macchinari e attrezzature che sono nella disponibilità di SI in proprietà e/o leasing , e quali invece, nello specifico, sono stati quotati dai fornitori di fiducia al fine di stipularne il noleggio, fornendo la necessaria documentazione al riguardo (a mero titolo esemplificativo: estratto libro cespiti, contratti di acquisto e/o di noleggio);
- la quotazione dei materiali, nello specifico, quali sono stati quotati dai fornitori di fiducia (fornendo i preventivi acquisiti riferiti alla specifica commessa) e quali, invece, dai listini prezzi ufficiali di altri fornitori.
Ricevuta la documentazione integrativa la commissione ha potuto verificare la sostenibilità dell’intera operazione finanziaria, analizzando:
- il ribasso del 22,62% rispetto al differenziale a base di gara offerto sull’intero appalto (che, al netto della manodopera, corrisponde al 26,45%); tale ribasso è stato ritenuto sostenibile per l’acquisto di materiali necessari all’esecuzione dei lavori e per i costi di trasporto, di mezzi d’opera e delle attrezzature;
- le tabelle allegate alla relazione integrativa del 20 maggio 2024 di quantificazione economica della commessa (allegati 1.1, parte 1 e parte 2, e 1.3), contenenti le lavorazioni suddivise in base ai computi di cui al progetto a base gara, nelle quali è riportato l’importo della manodopera, l’incidenza della fornitura, con evidenziate le categorie di lavori per i quali la fornitura è comprensiva di trasporto a pie’ d’opera, le spese generali e l’utile d’impresa, oltre che il costo totale della commessa e l’utile derivante dall’intera operazione finanziaria; nello specifico, con riferimento alla tabella di sintesi di cui all’allegato 1.3, la commissione ha eseguito un controllo sulle categorie di lavorazioni per le quali l’impresa aveva fornito i preventivi offerti a corpo, riscontrando che il totale offerto garantiva un margine per la copertura delle spese e per un utile di impresa;
- i macchinari e le attrezzature, attraverso l’estratto libro cespiti e l’elenco mezzi in leasing , dai quali si evince la piena disponibilità di mezzi e attrezzature (autocarri, dumper , miniescavatori, minipala, motopompe, betoniere, gru, ecc.), nonché degli apprestamenti di sicurezza (ponteggi, baracche di cantiere, ecc.);
- la quotazione dei materiali, attraverso i preventivi inviati e attraverso i listini prezzi.
La valutazione di complessiva congruità dell’offerta cui è pervenuta la commissione sulla base di quanto specificamente richiesto, come innanzi riportato e, quindi, la conclusione che SI è in grado di garantire l’esecuzione dei lavori in appalto, non solo non appare incongrua ma è scaturita da un’analisi piuttosto dettagliata nella quale la commissione ha espressamente ritenuto che il totale offerto garantisce un margine per la copertura delle spese e per un utile di impresa.
Detta analisi non risulta scalfita dalle censure del ricorrente in primo grado, replicate in appello, le quali, viceversa, come osservato dal Tar, non forniscono alcun indice di inattendibilità dell’operato della stazione appaltante. Dette censure, inoltre, risultano manifestamente infondate quanto alla tesi, più volte ribadita anche nel corso della discussione orale, secondo cui la valutazione di congruità presenterebbe un vizio motivazionale per non avere la commissione detto nulla circa le spese generali e l’utile di impresa.
Risultano infondate anche le ulteriori doglianze formulate con il primo motivo, dovendosi considerare che quello per cui è causa è un appalto “a corpo” nel quale elemento essenziale della proposta del concorrente è soltanto l'importo finale offerto, mentre i prezzi unitari indicati nell'elenco prezzi hanno un valore meramente indicativo delle voci di costo che concorrono a formarlo; ciò a differenza di un appalto compensato a misura, in cui i singoli prezzi unitari offerti divengono parte integrante ed essenziale dell'offerta economica, anche in mancanza di un'esplicita previsione della legge di gara (Cons. Stato, sez. V, 5 aprile 2022, n. 2529).
Dunque la valutazione di congruità dell'offerta che la stazione appaltante è chiamata a svolgere deve essere eseguita in modo complessivo, sintetico, e non parcellizzato o atomistico (cfr. Cons. Stato, sez. III, 16 settembre 2024, n. 7582; sez. V, 28 marzo 2023, n. 3196), in maniera da valorizzare nell'insieme le singole voci di cui si compone la proposta contrattuale formulata dall'operatore economico, poiché questione essenziale del giudizio di verifica della congruità dell'offerta è se quest'ultima, nonostante le imprecisioni o le manchevolezze nella quantificazione di alcune voci di costo, sia comunque complessivamente affidabile (giudizio che, come noto, ha natura necessariamente globale e sintetica, non potendo risolversi in una parcellizzazione delle singole voci di costo e costituisce frutto di apprezzamento tecnico riservato all'amministrazione appaltante, non sindacabile in giustizia se non per illogicità, manifesta irragionevolezza, arbitrarietà (cfr. Cons. Stato, sez. V, 22 marzo 2021, n. 2437).
Tale risultato si ottiene, secondo i principi appena richiamati, solo se si accerti che gli eventuali scostamenti o errori di valutazione non trovino compensazione, o copertura sotto il profilo economico-finanziario, in altre voci, quali quelle per spese generali, fondi accantonamenti rischi, utile d'impresa (cfr. Cons. Stato, sez. III, 27 novembre 2024, n. 9514; sez. V, 14 aprile 2023, n. 3857).
Fermo restando che salvo il caso in cui il margine positivo risulti pari a zero, non è dato stabilire una soglia di utile al di sotto della quale l'offerta va considerata anomala, potendo anche un utile modesto comportare un vantaggio significativo (cfr. Cons. Stato, sez. III, 13 luglio 2021, n. 5283; sez. V, 22 marzo 2021, n. 2437).
Dai suesposti principi deriva dunque l’infondatezza dell’affermazione dell’appellante secondo cui quanto considerato “a titolo esemplificativo, per la Tariffa TOS23/1_01.B04.304.005” sarebbe stato replicato per tutte le altre voci che compongono l’offerta di SI: si ricavano infatti già dalle predette voci relative alle lavorazioni a corpo, che costituiscono circa il 35% dell’importo a base gara, adeguati margini per la copertura delle spese generali e degli utili.
Non risulta, infine, che il Tar abbia fondato la sua decisione su presunte giustificazioni ulteriori, rese in giudizio da SI, sia perché il giudizio del Tar è ancorato a dati ricavabili esclusivamente dalla documentazione versata in atti, della quale sono trascritti interi passaggi, sia perché, in generale, non è censurabile la tecnica redazionale della sentenza nella quale il giudice faccia riferimento alle tesi dell’una o dell’altra parte, motivando le ragioni della condivisione.
Né coglie nel segno la censura secondo cui SI avrebbe giustificato ribassi rilevanti con il ricorso al subappalto, dal momento che tale opzione non trova riscontro nelle giustificazioni; risulta infatti che, solo nelle seconde giustificazioni, SI ha spiegato che all’interno della tabella ivi allegata, recante l’analisi di voci contenenti le lavorazioni maggiormente rappresentative, corredate da preventivi, ci sono alcune caselle (con il testo in rosso), le quali indicano che il preventivo ricevuto da subappaltatori fidelizzati è comprensivo di fornitura e posa in opera.
Si tratta, a ben vedere, di prezzi delle forniture e di costi delle lavorazioni che, comunque, l’appellante non censura nello specifico, non indicando quali sarebbero i prezzi e i costi in ipotesi non congrui risultanti dai preventivi dei subappaltatori, tenuto conto che, quand’anche il costo del calcestruzzo non sia ex sé corretto, come insistentemente opina l’appellante, ciò non inficia la tenuta dell’offerta proprio in ragione della valutazione complessiva e non parcellizzata che va data della stessa.
Quanto al terzo ed ultimo motivo di appello, con cui si sostiene che il contratto relativo all’immobile, stipulato da LI s.r.l., non sarebbe utile a giustificare il corrispettivo offerto da SI per l’acquisto dell’immobile, va confermata la sentenza nella parte in cui afferma che essendo LI s.r.l. una consorziata di SI per di più indicata come impresa esecutrice, poteva ben essere stabilito l’importo indicato in atti per acquistare il bene dall’Università, incidendo tale operazione esclusivamente sui rapporti tra consorziate.
Conclusivamente, per quanto precede, l’appello deve essere respinto.
8. Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, sezione settima, definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna l’appellante alla rifusione, in favore delle parti appellate, delle spese e competenze del presente grado di giudizio, che liquida in € 4.000,00 (quattromila) per ciascuna parte costituita, oltre oneri di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 4 marzo 2025, con l'intervento dei magistrati:
Roberto Chieppa, Presidente
Angela Rotondano, Consigliere
Raffaello Sestini, Consigliere
Pietro De Berardinis, Consigliere
Laura Marzano, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Laura Marzano | Roberto Chieppa |
IL SEGRETARIO