Sentenza 12 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 12/02/2025, n. 164 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 164 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI BENEVENTO
IL Giudice del Lavoro Dott.ssa Claudia Chiariotti, all'esito del deposito delle note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art. 3, comma 10, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.2222 del ruolo generale contenzioso dell'anno 2024, vertente TRA
, nato [...] elettivamente domiciliato\a in Parte_1
Via Europa 82018 San Giorgio del Sannio ITALIA presso lo studio dell'Avv.VINCENZO BOCCHINO e che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
Ricorrente E
Controparte_1 rappresentato\a e difeso\a giusta procura in atti dall'Avv. PARISI TOMMASO, ed elettivamente domiciliato\a in VIA FOSCHINI 28 BENEVENTO
c.f. e p.iva. Controparte_2
con sede in Roma, alla via G. Grazer, n. 14, in persona P.IVA_1 del procuratore p.t., dott. , giusti poteri conferiti Controparte_3 con atto per Notaio -Roma repertorio180134 Persona_1 raccolta nr 12348 del22/06/2023, rappresentata e difesa, giusto mandato in calce al presente atto, dall'avv. Stefano Carnevale (c.f.
– P.I. ed elettivamente C.F._1 P.IVA_2 domiciliata presso il suo studio in Napoli, alla Via M. Morgantini, n. 3
Resistente
CONCLUSIONI Le parti hanno concluso come da note che qui si intendano integralmente riportate e trascritte
1
1989, 1993, 1994, 1995 e 1996 per un importo (comprensivo di interessi e sanzioni) pari ad €92.865,68 e n.01720070006882686000 asseritamente notificata in data 06 ottobre 2007 e relativa ad omesso pagamento di contributi previdenziali relativi agli anni 1987, 1989,
1990, 1991, 1992, 1993, 1994 e 1995 per un importo (comprensivo di interessi e sanzioni) pari ad €695.232,76 Esponeva che il credito relativo alle suddette cartelle si era prescritto, come accertato dalla sentenza 1150/2021 del 26 ottobre 2021, passata in giudicato Concludeva chiedendo “accerti e dichiari il Giudice la illegittimità delle pretese oggetto di impugnazione per i motivi tutti dedotti al presente ricorso da intendersi interamente trascritti nelle conclusioni con ogni ulteriore consequenziale provvedimento teso a vedere dichiarata illegittima la pretesa contestata;
in linea gradata considerati i motivi tutti di cui al presente ricorso riduca la pretesa alla giusta misura di legge;
con vittoria di spese diritti ed onorari con distrazione a favore del sottoscritto procuratore ex articolo 93 codice procedura civile”. Si costituivano rilevando il proprio difetto di legittimazione con CP_4 riferimento a circostanze concernenti lattività di riscossione. Concludeva chiedendo il rigetto “le domande tutte formulate nei confronti dell' . Vittoria di spese ed onorari di giudizio”. CP_4
Si costituiva Controparte_5 rilevando l'inammissibilità dell'opposizione atteso il fatto che, in epoca antecedente, veniva notificata l'intimazione di pagamento n. 017.2019.90000122.85.000, non opposta;
il proprio difetto di legittimazione per vizi propri dell'atività dell'Ente impositore, l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione. Concludeva chiedendo “rigettare il ricorso poiché inammissibile e/o improcedibile, anche tardività e per carenza di interesse, con ogni conseguenza di legge;
c) in ogni caso, dichiarare il difetto di
2 legittimazione passiva di , con ogni Controparte_2 conseguenza di legge. Con salvezza di spese e competenze di lite”. Acquisita la documentazione, la causa, di natura documentale, veniva decisa con sentenza depositata telematicamente.
Preliminarmente, deve chiarirsi che parte ricorrente impugna l'intimazione di pagamento n. 01720249001152254000, limitatamente a due sole cartelle, evidenziando come il relativo credito sia stato dichiarato prescritto con sentenza passata in giudicato. Effettivamente, con sentenza n.1150\2021 del 26.10.2021, veniva dichiarato prescritto il credito portato, tra le altre, dalle cartelle n.01720040004711502000 e n.01720070006882686000. Irrilevante la circostanza che in data 23.01.2019 sia stata notificata altra intimazione, la n. 01720199000012285000 contenente le medesime cartelle e non opposta. Difatti la sentenza che dichiarava la prescrizione del è Pt_2 intervenuta in epoca successiva alla suddetta notifica, notifica che, deve ritenersi, non veniva prodotta nel corso di tale giudizio, di talchè i crediti venivano dichiarati prescritti. Né la sentenza risulta essere stata impugnata, con la conseguenza che detta sentenza è divenuta definitiva. Da tanto consegue che l'intimazione oggi opposta, dev'essere annullata limitatamente alle due cartelle n.01720040004711502000 e n.01720070006882686000, perché relative a crediti dichiarati prescritti in via definitiva. Alla soccombenza segue la condanna di , in qualità di soggetto CP_6 responsabile dell'emissione dell'intimazione pur se consapevole della sentenza che dichiarava la prescrizione in quanto parte di tale giudizio, al pagamento delle spese processuali liquidate in dispositivo in favore del , nella misura minima attesa la ridotta attività Pt_1 processuale e l'istruzione solo documentale, ridotte del 30% per assenza di particolari questioni di fatto o di diritto. Ricorrono gravi motivi per dichiarare interamente compensate le spese di lite nei confronti dell' . CP_4
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro Dott.ssa Claudia Chiariotti definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da nei Parte_1 confronti di e Controparte_1
ogni contraria Controparte_5 istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede: 1) Accoglie l'opposizione e, per l'effetto, annulla l'intimazione di pagamento n. 01720249001152254000 limitatamente alle due
3 cartelle n.01720040004711502000 e n.01720070006882686000, 2) Condanna Controparte_5
al pagamento delle spese processuali in favore di
[...]
che liquida in complessivi €4.280 oltre Parte_1 rimb.forf., rimb. C.U. €49,00 IVA e CPA, con distrazione;
3) Dichiara interamente compensate le spese processuali nei confronti dell' . CP_4
Benevento 12.02.2025 Il Giudice (Dott.ssa Claudia Chiariotti)
4