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29 aprile 2006
29 aprile 2006
Art. 122. (informazione e consultazione pubblica) 1. Le regioni promuovono la partecipazione attiva di tutte le parti interessate all'attuazione della parte terza del presente decreto, in particolare all'elaborazione, al riesame e all'aggiornamento dei Piani di tutela. Su richiesta motivata, le regioni autorizzano l'accesso ai documenti di riferimento e alle informazioni in base ai quali e' stato elaborato il progetto del Piano di tutela. Le regioni provvedono affinche', per il territorio di competenza ricadente nel distretto idrografico di appartenenza, siano pubblicati e resi disponibili per eventuali osservazioni da parte del pubblico:
a) il calendario e il programma di lavoro per la presentazione del Piano, inclusa una dichiarazione delle misure consultive che devono essere prese almeno tre anni prima dell'inizio del periodo cui il Piano si riferisce;
b) una valutazione globale provvisoria dei problemi prioritari per la gestione delle acque nell'ambito del bacino idrografico di appartenenza, almeno due anni prima dell'inizio del periodo cui il Piano si riferisce;
c) copia del progetto del Piano di tutela, almeno un anno prima dell'inizio del periodo cui il piano si riferisce.
2. Per garantire l'attiva partecipazione e la consultazione, le regioni concedono un periodo minimo di sei mesi per la presentazione di osservazioni scritte sui documenti di cui al comma 1.
3. I commi 1 e 2 si applicano anche agli aggiornamenti dei Piani di tutela.
a) il calendario e il programma di lavoro per la presentazione del Piano, inclusa una dichiarazione delle misure consultive che devono essere prese almeno tre anni prima dell'inizio del periodo cui il Piano si riferisce;
b) una valutazione globale provvisoria dei problemi prioritari per la gestione delle acque nell'ambito del bacino idrografico di appartenenza, almeno due anni prima dell'inizio del periodo cui il Piano si riferisce;
c) copia del progetto del Piano di tutela, almeno un anno prima dell'inizio del periodo cui il piano si riferisce.
2. Per garantire l'attiva partecipazione e la consultazione, le regioni concedono un periodo minimo di sei mesi per la presentazione di osservazioni scritte sui documenti di cui al comma 1.
3. I commi 1 e 2 si applicano anche agli aggiornamenti dei Piani di tutela.
Commentari • 2
- 1. Delle obbligazioni alternativehttps://www.brocardi.it/ · 1
Relazione al Libro delle Obbligazioni (Relazione del Guardasigilli al Progetto Ministeriale - Libro delle Obbligazioni 1941) 41 La disciplina delle obbligazioni alternative mantiene quasi inalterata la sostanza dei principi accolti nel codice civile e riprodotti dalla Commissione reale. Si è operata nelle varie norme una generalizzazione di formule, non solo per far sì che esse si adeguassero al principio che una obbligazione alternativa può derivare anche all'infuori del contratto (ed all'uopo, nelle norme corrispondenti agli articoli 1177, 1179 e 1181 cod. civ. e all' art. 123 progetto del 1936, si è soppressa la dizione "obbligazione contratta"), ma anche per rendere più …
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Giurisprudenza • 13
- 1. Cass. civ., SS.UU., sentenza 28/12/2018, n. 33663Provvedimento: unciato la seguente SENTENZA sul ricorso 9730-2017 proposto da: ELETTROCONSULT S.R.L., in persona del legale rappresentante non tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA E.Q. VISCONTI 99, presso lo studio dell'avvocato GIOVANNI BATTISTA CONTE, che la rappresenta e difende; - ricorrente - W.W.F. - ASSOCIAZIONE ITALIANA PER IL WORLD WIDE FUND FOR NATURE - 0.N.L.U.S., COMITATO BELLUNESE ACQUA BENE COMUNE, MOUNTAIN WILDERNESS ITALIA ONLUS, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEGLI SCIPIONI 268-A, presso lo studio dell'avvocato ALESSIO PETRETTI, che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato MATTEO CERUTI; …Leggi di più...
- iscrizione registro incentivi·
- monitoraggio portate·
- concessione derivazione acqua·
- principio di precauzione·
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- eccesso di potere·
- principio di non deterioramento·
- Direttiva Quadro Acque 2000/60/CE·
- interesse legittimo·
- carenza istruttoria