Ordinanza cautelare 6 giugno 2018
Sentenza 14 dicembre 2018
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. V, sentenza 14/12/2018, n. 7179 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 7179 |
| Data del deposito : | 14 dicembre 2018 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 14/12/2018
N. 07179/2018 REG.PROV.COLL.
N. 02112/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2112 del 2018, proposto da
Società Gimi Invest S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Francesco Rinaldi e Stefano La Marca, con domicilio digitale PEC stefano.lamarca@avvocatismcv.it; francescorinaldi@avvocatinapoli.legalmail.it e domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Francesco Rinaldi in Napoli, via Tasso, 428 bis;
contro
Comune di San VA ES, non costituito in giudizio;
Snam Rete Gas S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Giulio Gomez D'Ayala e Ugo Nichetti, con domicilio digitale PEC giuliogomezdayala@avvocatinapoli.legalmail.it; ugo.nichetti@pec.snam.it e domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Giulio Gomez D'Ayala, in Napoli, via Stendhal, 23;
nei confronti
F.LL EL S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Matteo Ricchiuti, con domicilio digitale PEC avv.matteoricchiuti@pec.it;
per l'annullamento
- del decreto dirigenziale n. 1 del 15.03.2018, con il quale il SUAP ha approvato, ai sensi dell’art. 52 del D.P.R. n. 327/01, il progetto definitivo dell’opera ed ha dichiarato la pubblica utilità, l’indifferibilità ed urgenza del metanodotto denominato “Allacciamento F.LL EL S.r.l.”;
- ove e per quanto lesiva degli interessi della ricorrente della nota prot. 2126 del 15.3.2018, comunicata il 4.04.2018, con la quale il Comune di San VA ES comunicava l’esistenza del decreto dirigenziale n. 1 del 15.03.2018 senza tuttavia procedere alla sua allegazione;
- del decreto n. 2 del 18.4.2018, reg. gen. N. 2963 del 18.4.2018, successivamente notificato, avente ad oggetto: “D.P.R. 327/2001 - D.lgs. 330/2004 – asservimento coattivo ed occupazione temporanea di aree occorrenti per la realizzazione e l’esercizio del gasdotto denominato “Allacciamento F.LL EL S.r.l.” - DN 100 (4”) - 64 bar, proposto da SNAM RETE GAS SPA”, con disposizione della costituzione del diritto di servitù di metanodotto in favore di Snam Rete Gas e determinazione dell’indennità di servitù come da allegato elenco;
- della nota ivi richiamata DI-SOCC/OL/325 del 29.3.2018, prot. 2640 del 9.04.2018, con la quale la Snam rete Gas ha chiesto l’emissione del decreto di asservimento e occupazione temporanea e urgente, ove e per quanto lesiva degli interessi della ricorrente;
- dell’avviso di avvio del procedimento di asservimento ed occupazione temporanea ed urgente del 24.10.2017, prot. n. 7697, ove e per quanto lesiva degli interessi della ricorrente;
- della nota di Snam Rete Gas del 21.02.2018, prot. n. DI-SOCC/OL/171, successivamente comunicata unitamente alla nota del 1.03.2018, con la quale venivano respinte le osservazioni presentate dalla ricorrente, ove e per quanto lesivo degli interessi della ricorrente;
- della comunicazione di presa di possesso prot. 408/OL del 2 maggio 2018 di SNAM RETE GAS S.p.a.;
- di ogni altro atto connesso, presupposto e/o consequenziale, allo stato non conosciuti, ove e per quanto lesivi degli interessi della ricorrente e che ci si riserva di gravare con eventuali motivi aggiunti;
e per l’accertamento dell’illegittimità/invalidità della procedura di occupazione sine titulo appropriativa effettuata attraverso occupazione temporanea ed urgente ed imposizione di servitù posta in essere dal Comune di San VA ES e dalla Snam Rete Gas spa ai danni della ricorrente sull’area in oggetto, per violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 9, 12, 13, 17, 20, 22 ss., 24, 36, 42, 44, 50, 52 sexies e octies ss. del Testo Unico Espropriazione (D.P.R. 327/2001 smi), per i motivi di cui in atti e con ogni effetto e conseguenza di legge, anche in relazione alla illegittimità della determinazione economica dell’indennità limitata alla sola immissione temporanea in possesso e costituzione di servitù nella misura di euro 1.287,00 una tantum ; indennizzo in ogni caso non remunerativo né proporzionato al danno arrecato; ed in assenza di ogni previsione o indicazione dell’indennità e/o stima del pregiudizio patrimoniale e non patrimoniale nel decreto di occupazione temporanea ed urgente gravato;
e per la declaratoria del diritto soggettivo perfetto della ricorrente al ripristino dello status quo ante ex artt. 1 ss. e 42 bis e norme di riferimento T.U.E., anche attraverso la demolizione integrale delle opere eventualmente effettuate ed esistenti ed ogni atto connesso, conseguente e necessario a tal fine, per tutte le ragioni di cui in narrativa e con ogni effetto e conseguenza di legge; ed in ogni caso, dell’impossibilità asservimento e occupazione temporanea e urgente, ove e per quanto lesiva degli interessi della ricorrente;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della F.LL EL S.r.l. e della Snam Rete Gas S.p.a.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 settembre 2018 la dott.ssa Gabriella Caprini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
I. La società ricorrente impugna, unitamente agli atti presupposti e conseguenti, il decreto dirigenziale n. 1/2018, di approvazione del progetto definitivo, di dichiarazione di pubblica utilità, l’indifferibilità ed urgenza del realizzando metanodotto, e il decreto n. 2/2018, di occupazione temporanea e asservimento coattivo delle aree occorrenti, in proprietà, in favore di Snam Rete Gas, con fissazione dell’indennità spettanti. Chiede l’accertamento dell’illegittimità della procedura e delle determinazioni economiche, come quantificate, con declaratoria del diritto al ripristino dello status quo ante .
II. A sostegno del gravame deduce i seguenti motivi di ricorso:
1) violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 9, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 20, 22, 22 bis, 23, 24, 36, 42, 42 bis, 44, 50 e 52 bis, ter, quater, sexies e octies del D.P.R. n. 327/2000, degli artt. 1, 2, 3, 7, 8, 10 e 10 bis e 21 octies, comma 2, della l. n. 241 del 1990, del principio non discriminazione, di uguaglianza e di buon andamento, imparzialità, efficienza, efficacia ed economicità dell’azione amministrativa (artt. 2, 3 e 97 Cost.), degli artt. 4, 21, 20, 22, 23 e ss. del decreto 152/2006, della direttiva 85/337/CEE per mancata richiesta della V.I.A., degli artt. 42 e 117 Cost., degli artt. 1 e ss. Convenzione Europea Diritti dell’Uomo, degli artt. 1 ss. Carta Diritti Fondamentali U.E, dell’art. 1 del primo protocollo addizionale della CEDU, degli artt. 832 ss., 1027 ss., 1032, 1033, 1322 e 1372 c.c. per violazione del principio del numerus clausus, dell’art. 2043 c.c . ;
2) eccesso di potere per omessa valutazione di elemento rilevante, e, in specie, di tracciati alternativi e della determinazione dell’indennità di occupazione, travisamento dei fatti, carenza dei presupposti di fatto e di diritto, in particolare, dell’urgenza di cui all’art. 22, difetto di istruttoria e di motivazione, illogicità manifesta, irragionevolezza, perplessità, sviamento, disparità di trattamento, contraddittorietà manifesta, incongruenza e ingiustizia manifesta;
3) difetto di attribuzione e di competenza;
4) illegittimità derivata da vizi degli atti presupposti.
III. Si sono costituite le società Snam Rete Gas, soggetto beneficiario procedente, e F.LL EL, controinteressata, entrambe concludendo per il rigetto del ricorso.
IV. All’udienza pubblica del 28.09.2018, fissata per la discussione la causa è stata trattenuta in decisione.
V. Il ricorso è, re melius perpensa , in parte, infondato, in parte, inammissibile.
VI. Occorre premettere in fatto che:
a) la società controinteressata, F.LL EL S.r.l., ha chiesto alla SNAM RETE GAS l’allacciamento alla rete di distribuzione metanifera. In data 6 ottobre 2016, con sottoscrizione dell’offerta ricevuta, ha formalizzato l’accordo con la compagnia per la realizzazione degli impianti;
b) in esecuzione degli obblighi assunti, la predetta società controinteressata ha realizzato le opere necessarie all’allacciamento, predisponendo la piattaforma per l’allocazione dell’impianto di regolazione e misura e la sede per le tubazioni fino al punto c.d. di riconsegna;
c) la società SNAM, appurata l’impossibilità di soddisfare attraverso la rete esistente la richiesta della predetta F.LL EL S.r.l., ha sottoposto al Comune di San VA ES un progetto per la realizzazione del metanodotto denominato “Allacciamento frateLL EL s.r.l. di San VA ES BN DN 100 (4”) – 64 bar”, l’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio e la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza dell’opera;
d) con nota 24.10.2017 prot. 7697, l’ente comunale ha comunicato alla ricorrente, Gimi Invest S.r.l., in qualità di proprietaria dell’area distinta in NCEU al foglio 14, mappale 1320, l’avvio del procedimento per l’asservimento ed occupazione temporanea delle aree occorrenti alla realizzazione della condotta, la possibilità di consultare presso l’ufficio SUAP del Comune gli elaborati progettuali per un periodo di 30 gg., nonché la facoltà di proporre, entro lo stesso termine, eventuali osservazioni od opposizioni;
e) in pari data, il Comune ha indetto e convocato, ex art. 52, quater, comma 1, del T.U., Espropri, una conferenza di servizi per il 9.11.2017;
f) nel corso della stessa sono stati acquisiti i pareri dei soggetti preposti a renderli in relazione ad eventuali interferenze del progetto con le infrastrutture esistenti;
g) in data 25.11.2017 la società ricorrente, Gimi Invest S.r.l., ha formulato delle osservazioni sul tracciato della condotta, proponendo un percorso alternativo rispetto a quello individuato nel progetto;
h) la SNAM resistente, all’esito di dette osservazioni, con nota del 21.02.2018, ha comunicato al Comune di non potere accogliere, per le motivazioni ivi espresse, la proposta della Gimi Invest S.r.l., ricorrente;
i) il responsabile del procedimento dell'ente comunale, con nota del 1.03.2018, ha trasmesso alla ricorrente le controdeduzioni della SNAM;
l) il Comune, a conclusione del procedimento, con decreto dirigenziale n. 1 del 15.03.2018, comunicato in pari data alla società ricorrente, ha approvato il progetto definitivo dichiarando l’opera di pubblica utilità, urgente ed indifferibile con apposizione del vincolo preordinato all’esproprio, rectius , all’asservimento, sugli immobili necessari alla sua realizzazione, tra cui risulta la p.lla in proprietà della medesima ricorrente;
m) emesso il decreto di pubblica utilità, con istanza della SNAM del 29.03.2018 è stata attivata la procedura di asservimento e di contemporanea occupazione urgenza (ex artt. 22 e 52 sexies ed octies del T.U. sulle espropriazioni) nei confronti dei proprietari delle aree da asservire e/o occupare per l’esecuzione dei lavori di costruzione del metanodotto;
n) la medesima SNAM ha, con tale atto, allegato lo stralcio planimetrico delle aree oggetto di asservimento ed ha determinato, in via provvisoria, l’indennità per la servitù;
o) la procedura si è conclusa con l’emanazione da parte del Comune del decreto dirigenziale di asservimento ed occupazione di urgenza, n. 2 del 18.04.2018, della particella, tra le altre, in proprietà della ricorrente, notificatole il 2.05.2018, con il quale sono state, altresì, riportate le indennità provvisorie offerte dalla SNAM.
VI.1. Con il primo motivo di ricorso, la società ricorrente lamenta la violazione degli obblighi di comunicazione e la lesione delle garanzie partecipative, dolendosi, in particolare, dell’assenza di una adeguata comunicazione dell’avvio del procedimento in relazione tanto all’attivazione della procedura ablatoria che alla conseguente disposizione di occupazione di urgenza con imposizione della servitù.
Sostiene, parte ricorrente, di essere venuta effettivamente a conoscenza della procedura espropriativa solo a seguito della ricezione della nota prot. 2126 del 15.03.2018 (pervenuta il 4.04.2018) di comunicazione, da parte del medesimo ente comunale, dell’adozione del decreto n. 1 del 15.03.2018 di approvazione del progetto definitivo dell’opera.
Deduce, nello specifico, la non conformità al dettato normativo di cui agli artt. 11 e seg. del d.P.R. n. 327/2001 dell’avviso di avvio pervenuto, per omessa allegazione, tra gli altri atti, della documentazione tecnica e, in particolare, del progetto dell’opera e del piano particellare grafico e descrittivo di esproprio ( rectius , asservimento).
VI.1.1. Le censure sono prive di pregio.
VI.1.2. Gli atti prodromici all’asservimento sono stati divulgati con opportune forme di conoscenza legale, ovvero mediante affissione all’albo pretorio del comune interessato e notificazione ai diretti destinatari, tra i quali, l’odierna ricorrente.
VI.1.3. Ed, invero, l’atto di avvio del procedimento finalizzato all’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio è stato esaudientemente portato a conoscenza della Gimi Invest S.r.l. con la richiamata nota prot. n. 7696 del 24.10.2017, inviata dall’Amministrazione comunale.
Ora, la validità di tale informativa non può ritenersi inficiata dalla asserzione secondo la quale il predetto avviso “non contenendo il piano particellare di esproprio risulta, di conseguenza, avere un contenuto comunicativo non sufficiente al fine di raggiungere lo scopo informativo e partecipativo”.
Tale atto conteneva, infatti, l’espressa indicazione della libera consultabilità, presso gli uffici comunali, degli elaborati progettuali e di tutta la relativa documentazione, per un adeguato periodo di 30 gg., con specifica previsione della facoltà riconosciuta agli interessati di proporre eventuali osservazioni od opposizioni, entro lo stesso termine.
Le informazioni fornite (numero della particella, foglio del N.C.T. Comune, nominativo dell’intestatario catastale, istanza di approvazione del progetto per la realizzazione del metanodotto, ivi indicato, e comunicazione di avvio della procedura per l’asservimento e l’occupazione temporanea, con termine per visionare la documentazione, indicata per relationem e, comunque, liberamente accessibile) erano, quindi, tali da assicurare lo scopo comunicativo e partecipativo legislativamente richiesto. Ciò è tanto vero che la stessa società ricorrente ha inviato all’ente espropriante, in data 25.11.2017, una nota con osservazioni sul tracciato della condotta del metanodotto unitamente alla proposta di percorsi alternativi rispetto a quello individuato, puntualmente esaminata dalla società SNAM, che ha poi illustrato nel dettaglio le motivazioni del mancato accoglimento.
D’altro canto, lo stesso art. 11, comma 2, invocato, prescrive proprio nei seguenti termini, rispettati: “L’avviso deve precisare dove e con quali modalità può essere consultato il piano o il progetto”.
La Gimi Invest s.r.l., ricorrente, ha, dunque, non solo avuto la possibilità ma ha anche concretamente e partecipato al procedimento preordinato alla dichiarazione di pubblica utilità, senza che sia opponibile alcuna nuLLtà degli atti o provvedimenti per asserita assenza degli elementi essenziali.
Ciò posto, ai fini della corretta conoscibilità della proposta di progettazione per la realizzazione del metanodotto de quo , con quanto ne consegue in termini di assicurazione delle garanzie partecipative, l’ulteriore pubblicazione o meno su un quotidiano nazionale (art. 11, comma 2) è, per parte ricorrente, irrilevante, con conseguente inammissibilità della relativa censura per difetto di un interesse attuale e concreto.
VI.1.4. Contrariamente a quanto asserito, vi è stata, con la sopra citata nota prot. 2126 del 15.03.2018, debita comunicazione personale dell’approvazione del progetto definitivo di cui all’art. 17 del D.P.R. n. 327/2001. Occorre, in proposito, precisarsi che il relativo termine di efficacia va rinvenuto nel decreto medesimo (“Art. 2 - È stabilito il termine di mesi 12 dalla data del presente decreto per l'inizio dei lavori e quello di anni 5, sempre dalla data del presente decreto, per il completamento degli stessi e per l'ultimazione dei relativi procedimenti ablativi”), e che sempre in esso si rinviene espresso rinvio, all’approvando progetto, “come da elaborati grafici e relazione tecnica nelle premesse citati e depositati presso il SUAP di questa Amministrazione Comunale”, con ciò facendosi riferimento a tutta la documentazione tecnica.
VI.1.5. Con riguardo all’omissione dell’avviso di avvio del procedimento preordinato all’emanazione del decreto n. 2 del 18 aprile 2018, con il quale il Comune di San VA ES ha autorizzato l’occupazione temporanea d’urgenza ed imposto l’asservimento del fondo della ricorrente, deve rilevarsi che tale ultimo provvedimento, quale atto vincolato, è meramente attuativo di provvedimenti presupposti.
Ne consegue che, ai fini della relativa emanazione, non vi sia alcuna necessità di ulteriore specifica comunicazione, ritenendosi sufficiente quella anteriormente data ai proprietari delle aree nell’ambito della procedura relativa alla dichiarazione di p.u.. A tal proposito, con la richiamata nota n. 7696/2017, prima, e con nota prot. n. 2126 del 15 marzo 2018, poi, il Comune di San VA ES ha regolarmente comunicato alla ricorrente sia l’avvio della procedura ablatoria di asservimento che l’avvenuta approvazione, con decreto n. 1/2018, del progetto, con contestuale dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza, del metanodotto “Allacciamento F.LL EL s.r.l.”.
Il Collegio non ravvisa valide ragioni per discostarsi dal consolidato orientamento secondo il quale “l'obbligo di dare comunicazione dell'avvio del procedimento amministrativo sussiste solo per il procedimento finalizzato all'approvazione della dichiarazione di pubblica utilità e non ha ragion d'essere per il decreto di occupazione d'urgenza preordinato all'espropriazione, in quanto tale secondo atto è meramente attuativo delle scelte discrezionali, già compiute con l'adozione del provvedimento presupposto di dichiarazione di pubblica utilità” (T.A.R. Potenza, sez. I, 7.12.2017, n. 756).
Invero, “la regola procedimentale dettata dall'art. 7, l. n. 241 del 1990, in tema di comunicazione dell'avvio del procedimento amministrativo al soggetto nei cui confronti il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti (e a queLL che, per legge, devono intervenirvi nonché agli altri soggetti, individuabili o facilmente individuabili, che possano subirne pregiudizio), deve essere correlata alla peculiarità della concreta vicenda procedimentale, tenendo conto dei criteri generali che governano lo svolgimento dell'attività amministrativa ed individuano i contenuti fondamentali del rapporto tra esercizio della potestà pubblica e tutela della posizione delle parti interessate. Ne consegue che, essendo l'occupazione d'urgenza meramente attuativa dei provvedimenti presupposti, l'adozione di essa non richiede il preventivo avviso di inizio del procedimento, allorché l'interessato abbia avuto modo, anche spontaneamente ed indipendentemente da ogni comunicazione di avvio, di introdurre i propri interessi nel precedente momento” (T.A.R. Campania, Napoli, sez. V, 29.08.2017, n. 4173; T.A.R. Umbria, Perugia, sez. I, 29.08.2018, n. 486).
VI.1.6. Con un secondo gruppo di censure, inerenti sempre al primo motivo di ricorso, la parte si duole dell’inesistenza, comunque, dei presupposti per l’attivazione della procedura d’urgenza ex art. 22 bis D.P.R. n. 327/2001, lamentando, altresì, il difetto di istruttoria e di motivazione.
VI.1.7. Il motivo, ad un maggiore approfondimento, risulta parimenti infondato.
VI.1.8. La procedura all’esame attiene alla realizzazione di una infrastruttura lineare energetica, in quanto tale regolata dal d.lgs. n. 164 del 23 maggio 2000, di attuazione della direttiva 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale a norma dell'articolo 41 della L. 17 maggio 1999, n. 144, nonché dagli articoli 52 bis e seg. del T.U. Espropriazioni.
Orbene, ai sensi degli artt. 30 e 31 del d.lgs. n. 164/2000, su istanza del soggetto proponente, SNAM RETE GAS S.p.a., il Comune di San VA ES, quale Amministrazione competente in virtù della rilevanza locale del realizzando metanodotto (art. 52 sexies, comma 2), ha dichiarato la pubblica utilità indifferibilità ed urgenza delle opere.
Il richiamato art. 30 d.lgs. cit. prevede, in particolare, che: “Le opere necessarie per l'importazione, il trasporto, lo stoccaggio … sono dichiarate … a seguito dell'approvazione del relativo progetto, di pubblica utilità, nonché urgenti e indifferibili agli effetti della legge 25 giugno 1865, n. 2359, e successive modifiche e integrazioni”.
Il successivo art. 31, specifica, poi, che “1. Per le opere necessarie al trasporto e alla distribuzione del gas, la dichiarazione di pubblica utilità di cui all'articolo 30 è disposta nel caso in cui non sia possibile effettuare l'attività di trasporto e distribuzione a mezzo delle reti di trasporto e distribuzione esistenti a causa di mancanza di capacità delle stesse…”. “2. Il proponente la realizzazione delle opere di trasporto e distribuzione, ai fini dell'approvazione del progetto di cui al comma 1 dell'articolo 30, trasmette all'Autorità competente una dichiarazione, firmata dal legale rappresentante, attestante le condizioni di cui al comma 1, corredata da idonea documentazione”.
Ora, legittimamente, il Comune di San VA ES, intervenuta la dichiarazione ex art. 31, comma 2, del d.lgs. n. 164/2000 del soggetto proponente, ha dichiarato l’opera approvata di pubblica utilità nonché urgente ed indifferibile, secondo la normativa applicabile, sopra richiamata.
In presenza, poi, dei presupposti procedimentali prescritti dall’art. 22 bis DPR n. 327/2001 per l’emanazione del decreto dell’occupazione d’urgenza, ovvero il vincolo preordinato all’esproprio e la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dell’opera, l’Amministrazione era pertanto legittimata ad autorizzare il soggetto beneficiario ad immettersi nel possesso dell’area per realizzare le opere per le quali vi era stata l’approvazione del progetto.
La formula utilizzata dall’art. 22 bis per descrivere i presupposti dell’occupazione dei beni non implica, peraltro, il carattere eccezionale della procedura accelerata e neppure un aggravio della motivazione: è sufficiente che in concreto vi siano oggettive esigenze di celerità connesse alla natura delle opere.
In altri termini, “l'occupazione d'urgenza preordinata all'espropriazione ha il suo presupposto nella necessità per l'Amministrazione di disporre dell'immobile per eseguirvi lavori relativi ad opere pubbliche dichiarate urgenti ed indifferibili, consentendole di conseguire l'immediato possesso dell'area e di superare, in questo modo, i tempi necessari per conseguirne la disponibilità all'esito del procedimento espropriativo. Pertanto, affinché sia possibile l'occupazione anticipata è sufficiente che in concreto vi siano oggettive esigenze di celerità connesse alla natura delle opere” (T.A.R. Campania Napoli, sez. V, 6.04.2018, n. 2250)
Ed invero, “deve essere considerata sufficiente la motivazione dell'ordinanza di occupazione che si limiti a richiamare espressamente la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza dei lavori, costituente l'unico presupposto della stessa, e che consenta di rilevare l'urgenza della realizzazione delle opere previste nella dichiarazione di pubblica utilità” (T.A.R. Umbria, Perugia, Sez. I, 29.08.2018, n. 486). “Da ciò deriva che è nel sistema che le ragioni a fondamento del decreto di occupazione di urgenza vadano rinvenute negli atti presupposti, ossia nell'approvazione del progetto che legittimamente rinvia alla correlata relazione tecnica” (Cons. di St., sez. IV, 17.07.2018, n. 4346).
A tal proposito, quanto alla natura delle opere, lo stesso d.lgs. n. 164/2000 riconosce il trasporto di gas naturale quale attività di pubblico interesse. Orbene, nell’ambito di tale attività, la realizzazione dell’infrastruttura lineare energetica all’esame è strumentale all’assicurazione del servizio di approvvigionamento GPL alla generalità degli utenti della SS Telesina, importante e trafficato snodo viario, anche in ragione di un vicino centro commerciale. Quanto, invece, alle oggettive esigenze di celerità, con nota del 23 marzo 2018, la SNAM ha illustrato come l’avvio dei lavori rivestisse carattere di urgenza, non potendo la richiesta di fornitura di gas da parte dei clienti finali trovare soddisfazione attraverso la rete esistente. Conseguentemente, la società aveva necessità di ottenere, con urgenza e secondo la normativa sopra richiamata, la disponibilità delle aree necessarie alla realizzazione del metanodotto come da approvato progetto.
Da quanto esposto deriva la legittimità della procedura d’urgenza adottata.
Non appare, altresì, ultroneo sottolineare, confutando una specifica deduzione di parte ricorrente, che: “Ricorre il fenomeno della motivazione c.d. successiva o postuma mediante scritti difensivi o, in genere, atti processuali qualora siano esposti negli atti difensivi di parte (evidentemente della parte pubblica) ragioni ulteriori a giustificazione della decisione assunta dall'amministrazione nel provvedimento impugnato; per tali intendendosi ulteriori presupposti di fatto o altre ragioni giuridiche posto che la motivazione del provvedimento consiste, appunto, nell'indicazione dei "presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione, in relazione alle risultanze dell'istruttoria" (art. 3, comma 1, l. 7 agosto 1990, n. 241); non, invece, nel caso in cui negli scritti difensivi siano meglio esplicitate le circostanze di fatto o le ragioni di diritto già espresse nella motivazione del provvedimento; in questo caso, infatti, non c'è attività procedimentale espletata oltre il tempo massimo consentito (la chiusura del procedimento con l'adozione del provvedimento espresso, cfr. art. 2, comma 1, l. n. 241 del 1990) - chè, in ultima analisi, in ciò consiste l'integrazione postuma della motivazione - ma legittima attività difensiva quale forma di esposizione dei fatti e delle ragioni diretta a incidere sul convincimento del giudice per indurlo a ritenere legittima la decisione assunta dall'amministrazione” (Cons. di St., sez. V, 3.09.2018, n.5155).
Peraltro, “Sebbene nel processo amministrativo, continui a trovare applicazione, con riferimento ai provvedimenti di natura discrezionale, il divieto di integrazione postuma della motivazione mediante gli scritti difensivi dell'Amministrazione, tuttavia tale divieto non risulta violato laddove negli scritti difensivi venga invocata una fonte normativa non menzionata nel provvedimento quando la fonte stessa, per la sua notorietà, ben avrebbe potuto e dovuto essere conosciuta da un operatore professionale” (T.A.R. Trentino-Alto Adige, Trento, sez. I, 28.03.2017, n.103)
Orbene, nel caso di specie, il decreto n° 1 del 15/03/2018, aveva ad oggetto, l’“Approvazione progetto definitivo con dichiarazione di pubblica utilità delle opere con contestuale apposizione del vincolo preordinato all'esproprio del metanodotto denominato "Allacciamento Fili EL S.r.l." - DN 100 (4") - 64 bar, proposto da SNAM RETE GAS S.p.A.” secondo le disposizioni di cui ai “D.Lgs. 164/2000 — D.P.R. 327/2001 - D.Lgs. 330/2004”, specificandosi, poi, nel corpo del provvedimento, che “l'istanza è corredata dalla dichiarazione resa ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 164/2000”, sopra richiamato ed esplicitato.
La difesa della società resistente ha, nel caso all’esame, pertanto, meramente esplicitato le ragioni di diritto già contenute nel decreto gravato.
Più in generale, “Nel processo amministrativo, il divieto di integrazione giudiziale della motivazione dell'atto amministrativo non ha carattere assoluto, in quanto non sempre i chiarimenti resi nel corso del giudizio valgono quale inammissibile integrazione postuma della motivazione; infatti, sebbene il divieto di motivazione postuma meriti di essere confermato, rappresentando l'obbligo di motivazione il presidio essenziale del diritto di difesa, non può ritenersi che l'Amministrazione incorra nel vizio di difetto di motivazione quando le ragioni del provvedimento siano chiaramente intuibili sulla base della parte dispositiva del provvedimento impugnato” (T.A.R. Valle d'Aosta, Aosta, sez. I, 20/07/2018, n. 39).
VI.2. Con il secondo motivo di ricorso, parte ricorrente deduce la violazione dell’art. 23 e sg. del d.lgs. n. 156/2006, per illegittima omissione, da parte della SNAM, resistente, quanto al costruendo metanodotto, della procedura per la valutazione di impatto ambientale (V.I.A.).
VI.2.1. La censura è priva di pregio.
VI.2.2. L’opera de quo non è soggetta a procedura di V.I.A., in conformità a quanto previsto per l’espletamento della procedura di assoggettabilità ex art. 20 del d.lgs. n. 152/2006, D.L. 91/2014 conv. in L. n. 116/14 ed a quanto disposto dal Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare con nota n. 0000052 del 30.03.2015.
VI.2.3. Ora, l’opera per cui è causa (metanodotto) consiste nella posa di una condotta di m. 220 di lunghezza, del diametro nominale DN 100 (4”), diametro esterno 114,3 mm, spessore tubazione 5,2 mm e pressione di progetto 75 bar. Tali caratteristiche escludono la sottoposizione dell’opera a VIA (prevista per gasdotti, oleodotti o condutture per prodotti chimici, di diametro superiore a 800 mm e di lunghezza superiore a 40 km: punto 9), all. II alla parte seconda del d.lgs. n. 152/2006).
Ai sensi, poi, della normativa ratione temporis applicabile (art. 20 del d.lgs. 152/06 e l. n. 116/14 di conv. del d.l. n. 91/14) le dimensioni dell’infrastruttura approvata ne escludono anche la verifica di assoggettabilità a V.I.A., prevista per l’installazione di gasdotti di lunghezza complessiva superiore ai 20 km: lett. b) all. II bis alla parte seconda del d.lgs. n. 152/2006.
Le “Linee Guida per la verifica di assoggettabilità e Valutazione di Impatto Ambientale di competenza delle Regioni e Province autonome (Allegato IV alla Parte Seconda del d.lgs. 152/2006)” (allegato A), infine, prevedono al punto 5, la riduzione del 50% delle soglie relative ad opere o interventi di nuova realizzazione, disponendo la verifica di assoggettabilità a V.I.A. per l’installazione di gasdotti con la lunghezza complessiva superiore a 10 Km, comunque inferiore a quella del metanodotto de quo .
VI.3. Con il terzo e quarto motivo di ricorso la ricorrente deduce l’eccesso di potere nelle figure sintomatiche del difetto di istruttoria, di motivazione, di illogicità, irragionevolezza ed arbitrarietà, per l’omessa motivata valutazione di tracciati alternativi.
I provvedimenti gravati sarebbero stati illegittimamente adottati dalla società resistente, Snam Rete Gas, “per non aver tenuto in alcuna considerazione o valutazione le osservazioni poste all'attenzione dell'ente da parte del ricorrente... per non aver manifestato alcuna motivazione ... in ordine alla proposta di possibili soluzioni alternative, senza neppure alcuna verifica in ordine a specifici aspetti morfologici del terreno, attraverso una relazione geologica per la verifica della fattibilità dello stesso”. Con riferimento al pregiudizio lamentato, “la realizzazione del progetto di metanodotto comporta un inutile taglio della particella di proprietà decretando il deprezzamento del valore del terreno … inoltre rende del tutto impraticabile oltre che estremamente pericoloso ogni movimentazione inerente all'esercizio dell'attività della ricorrente”.
La ricorrente, di contro, avrebbe fornito all'ente espropriante una planimetria con la proposta di un percorso alternativo che, oltre ad essere di minore impatto, non comporterebbe alcun aggravio all'originario tracciato, con salvaguardia dell’attuale destinazione urbanistica, “zona agricola E1N a vocazione artigianale e per insediamenti produttivi”, in conformità della quale la stessa Amministrazione avrebbe consentito la realizzazione di una pensilina per il ricovero degli automezzi.
VI.3.1. Il motivo è infondato.
VI.3.2. Il Comune di San VA ES ha ponderato e condiviso le osservazioni formulate con nota del 21 febbraio 2018 dal soggetto promotore all’alternativa progettuale della Gi Mi Invest srl..
Nel dettaglio, soffermandosi sulla lesività delle modalità proposte dalla ricorrente, la SNAM GAS S.p.a. ha evidenziato che il percorso alternativo proposto si sarebbe sviluppato lungo l’argine dell’esistente fossato in condizioni che non avrebbero garantito la stabilità della condotta e l’esercizio in sicurezza del metanodotto (nota SNAM del 21.02.2018, di rigetto delle osservazioni presentate dall’attuale ricorrente). Conseguentemente, operata la comparazione di interessi, si è preferito il progetto redatto da SNAM, più razionale sotto il profilo della buona tecnica ed in linea con quanto dettato dalla normativa di sicurezza dei metanodotti di cui al D.M. MISE 17 aprile 2018.
Quanto alla doglianza relativa all’enormità ed insopportabilità del sacrificio derivante dall’occupazione d’urgenza e dall’attraversamento del metanodotto nella particella della ricorrente, con quanto ne deriva in termini di servitù, si osserva quanto segue. Assodata la temporaneità dell’occupazione per il tempo strettamente necessario alla esecuzione dei lavori (condizione, come tale, reversibile), l’opera in sé consiste nella posa di una condotta interrata ad un metro di profondità in un manufatto di protezione, il che comporta - quale contenuto evidente della servitù – la sola impossibilità di edificazione ad una distanza inferiore di m. 13,50 dall’asse della tubazione, tale, cioè, da non inibire le ordinarie attività coerenti con la destinazione urbanistica dell’area.
Né è ravvisabile alcun difetto di istruttoria quanto all’esatta qualificazione urbanistica del fondo. Se è vero che la particella n. 1320 ricade in zona agricola E1N a vocazione artigianale e per insediamenti produttivi (cfr. certificato n. 3469 del 10.05.2018), dal certificato di destinazione urbanistica prodotto su richiesta della società SNAM beneficiaria in occasione dell’asservimento, risulta, altresì, che, lo stesso ricadeva anche in “Zona agricola di rispetto ambientale e/o archeologico E5”.
Né parte ricorrente chiarisce come l’attraversamento del metanodotto concretamente incida, quanto alla localizzazione, sulla Comunicazione di Inizio Lavori (CILA), inoltrata al Comune nel mese di Novembre 2017 (prot. n° 8657) e relativa al "progetto per i lavori di realizzazione di una pensilina in acciaio per ricovero mezzi a servizio dell'azienda e relative sistemazioni dell'area esterna”, tanto da desumere una contraddittorietà ovvero una lacuna istruttoria nell’ agere amministrativo.
VI.4. Con il quinto motivo di ricorso, la società ricorrente si duole dell’illegittimità dell’asservimento, deducendo, in particolare la violazione del cd. numerus clausus dei diritti reali sul presupposto che l’ipotesi di servitù all’esame non rientrerebbe nell’ambito della disciplina civilistica, essendo inammissibile ogni interpretazione estensiva dell’art. 1033 c.c., dettata, nella specie, in tema di servitù di acquedotto. In tale senso, i provvedimenti gravati sarebbero illegittimi per difetto di attribuzione e di competenza, difettando la norma attributiva del potere in capo all’Amministrazione espropriante.
VI.4.1. La doglianza è priva di pregio.
VI.4.2. Orbene, in tema di infrastrutture lineari energetiche, la possibilità di imposizione di servitù discende direttamente dalla legge e, nello specifico, dalle previsioni dell’art. 52 octies T.U. Espropri, come introdotto dall’art. 1, d.lgs. n. 330/2004.
Dispone tale ultima norma: “1. Il decreto di imposizione di servitù relativo alle infrastrutture lineari energetiche, oltre ai contenuti previsti dall'articolo 23, dispone l'occupazione temporanea delle aree necessarie alla realizzazione delle opere e la costituzione del diritto di servitù, indica l'ammontare delle relative indennità, e ha esecuzione secondo le disposizioni dell'articolo 24”.
Ora, tale disposizione, rilevando quale norma attributiva del potere in capo all’Amministrazione procedente, sancisce, la possibilità di istituire una tipica servitù coattiva sulle aree occorrenti alla realizzazione delle opere e disciplina il contenuto del relativo decreto impositivo, distinguendo, peraltro, la disposizione dell’occupazione temporanea delle aree necessarie alla realizzazione dell’opera dalla imposizione della servitù.
VI.5. Con il sesto motivo di ricorso parte ricorrente lamenta la mancata previsione, nei provvedimenti impugnati, dell’indennità di occupazione in via d’urgenza, e tanto, in violazione degli artt. 42 (a tutela della proprietà) e 117 (a tutela dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali) della Cost. oltreché delle Convenzioni europee in materia.
VI.5.1. La censura è infondata, prioritariamente, in fatto.
VI.5.2. Invero, la procedura ablatoria si è conclusa con l’emanazione di un provvedimento finale di asservimento che contiene anche la determinazione delle relative indennità, in osservanza del disposto di cui all’art. 52 octies del D.P.R. n. 327/2001.
L’impugnato decreto n. 2/2018, all’art. 6, espressamente dispone che: “L’indennità per l’occupazione temporanea degli immobili, come meglio quantificata nel piano particellare allegato al presente Decreto, è stata determinata ai sensi dell’art. 50 DPR 8 giugno 2001 n. 327 e s.m.i. ed è pari ad un dodicesimo di quanto sarebbe dovuto nel caso di esproprio dell’area e per ogni mese o frazione di mese è pari ad un dodicesimo di quella annua”.
Ebbene, l’indennità dovuta per l’occupazione d’urgenza di beni immobili assolve proprio alla funzione di compensare la perdita reddituale del bene connessa al suo mancato godimento: l’utilizzo del bene è condizionato secondo quanto poi verbalizzato nello stato di consistenza e nel verbale di immissione in possesso.
VI.6. Con il settimo motivo di ricorso, parte ricorrente richiede la condanna della società procedente beneficiaria alla corresponsione dell’indennizzo di cui all’art. 42 bis T.U. Espropriazioni ovvero al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale presuntivamente subito.
VI.6.1. La censura è in parte inammissibile, quanto alla domanda di indennizzo, per come quantificato, e in parte infondata, quanto alla richiesta di risarcimento dei danni.
VI.6.2. Come eccepito dalla stessa società controinteressata, F.LL EL S.r.l., il ristoro previsto dall'art. 42 bis del D.P.R. n. 327/2001 configura un indennizzo da atto lecito, sicché le controversie inerenti alla sua quantificazione devono essere devolute alla giurisdizione ordinaria (Cons. di St., 15 marzo 2012, n. 1438; Cass. Sez. Un. 29 ottobre 2015 n. 22096; TAR Campania, Salerno, sez. II, 19 giugno 2018, n. 974), con conseguente difetto di giurisdizione del presente giudice adito.
Secondo condiviso orientamento giurisprudenziale, infatti, “in materia di espropriazione per pubblica utilità, appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario la controversia relativa alla determinazione e corresponsione dell'indennizzo previsto in relazione alla fattispecie di “acquisizione sanante” ex art. 42-bis, d.P.R. n. 327 del 2001; appartiene al giudice ordinario anche la controversia avente ad oggetto l'interesse del cinque per cento del valore venale del bene, dovuto per il periodo di occupazione senza titolo, ai sensi del comma 3, ultima parte, di detto articolo, “a titolo di risarcimento del danno”, giacché esso, ad onta del tenore letterale della norma, costituisce solo una voce del complessivo “indennizzo per il pregiudizio patrimoniale” di cui al precedente comma 1, secondo un'interpretazione imposta dalla necessità di salvaguardare il principio costituzionale di concentrazione della tutela giurisdizionale avverso i provvedimenti ablatori; dette controversie sono devolute alla competenza, in unico grado, della Corte di appello” (Cons. di St., sez. IV, 29.09.2017, n. 4550)
Ed invero, “In tema di espropriazione per pubblica utilità, ove si discuta unicamente della quantificazione dell'importo dovuto in applicazione dell'art. 42 bis del d.P.R. n. 327 del 2001, sussiste la giurisdizione del giudice ordinario e le relative controversie sulla determinazione e corresponsione dell'indennizzo, globalmente inteso, previsto per la cd. acquisizione sanante, sono devolute, in unico grado, alla corte di appello, secondo una regola generale dell'ordinamento di settore per la determinazione giudiziale delle indennità, dovendosi interpretare in via estensiva l'art. 29 del d.lgs. n. 150 del 2011, tanto più che tale norma non avrebbe potuto fare espresso riferimento a un istituto – quale quello della acquisizione sanante – introdotto nell'ordinamento solo in epoca successiva” (Cassaz. civ., sez. un., 12.06.2018, n.15343).
Non appare ultroneo al Collegio incidentalmente osservare che, peraltro, nel caso all’esame, dichiarata la legittimità della procedura di asservimento, non vi sarebbe spazio, comunque, per l’adozione, come richiesto con l’ultimo motivo di ricorso, per l’indennità riconosciuta in caso di adozione di un provvedimento di cd. “acquisizione sanante”, istituto riferito ad occupazioni sine titulo , ove la valutazione dell’interesse pubblico prevalente al mantenimento dell’opera consente all’Amministrazione detentrice la regolarizzazione della situazione di fatto, con acquisizione postuma della proprietà del bene su cui insiste.
Per quanto, d’interesse, l’art. 53, comma 2, del D.P.R. 8.06.2001, n. 327, prescrive, in generale, quale norma di chiusura, nel senso che: “Resta ferma la giurisdizione del giudice ordinario per le controversie riguardanti la determinazione e la corresponsione delle indennità in conseguenza dell'adozione di atti di natura espropriativa o ablativa”.
Ora, da tale disposizione consegue, altresì, che ove la censura avverso la mancata previsione dell’indennità da occupazione legittima sia intesa come non adeguatezza dell’importo come ivi determinato, in quanto ritenuto non integrante un serio ristoro del danno subito, sussisterebbe anche per tale doglianza il difetto di giurisdizione, con conseguente inammissibilità della relativa censura.
Tanto chiarito e, comunque, declinata, per i sovra esposti motivi, la giurisdizione di questo giudice amministrativo, è consentito alla parte, ai sensi dell'art. 11, comma 2, c.p.a., proseguire il giudizio avanti giudice ordinario, entro il termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato della presente sentenza, con salvezza degli effetti già prodottisi all'atto della proposizione dell'azione avanti a questo giudice, secondo quanto stabilito dalla norma citata.
VI.6.3. Quanto alla domanda di risarcimento dei danni, l’istanza è allo stato, in primo luogo, priva di attualità, concretantesi l’asservimento nella mera imposizione del vincolo di inedificabilità per 13,5 metri dall’asse della condotta interrata ad un metro di profondità, come tale, adeguatamente indennizzato, e, in secondo luogo, infondata, non essendo stato provato l’ulteriore pregiudizio concretamente subito all’attività industriale.
VI.6.4. Invero, quanto al presunto deprezzamento, occorre tenere conto che il terreno oggetto di occupazione temporanea e imposizione di servitù non è iscritto nel Catasto Terreni ma nel N.C.E.U. al foglio 14, particella 1320: è quindi, una pertinenza dell’opificio industriale (produzione del 13.09.2018).
Lo stesso presenta ridotte capacità edificatorie: per quanto concerne, nello specifico, la destinazione urbanistica del fondo, “di tipo agricolo E1N”, il terreno, pur a vocazione artigianale e destinato ad insediamenti produttivi, ricade in "Zona agricola di rispetto ambientale e/o archeologico E5" (certificazione urbanistica prot. n. 476 del 19.01.2017, allegato n. 6, produzione del 31.05.2018).
La diminuzione del valore di mercato è asserita ma non provata.
VI.6.5. Con riferimento al pregiudizio lamentato dalla ricorrente in relazione alla propria attività produttiva (lavorazione e assemblaggio di carroponti) va precisato che la società GIMI INVEST S.r.l. è allo stato, inattiva, risultando in scioglimento, senza liquidazione, a far data dal 10.10.2014 come si evince dalla visura camerale e dai bilanci allegati dalla società controinteressata, F.LL EL S.r.l. (produzione del 13.09.2018).
Non risulta, pertanto, provato dalle allegazioni documentali al ricorso, il concreto pregiudizio per le attività (eventualmente svolte da soggetti terzi) derivante dall’occupazione temporanea e, soprattutto, dal contenuto specifico dell’asservimento, sostanziantesi, come detto, nel divieto di edificazione ad una distanza inferiore di m. 13,50 dalla condotta, interrata ad un metro di profondità, e, comunque indennizzato.
La zona più vicina all’area da asservire è, come dichiarato, di mero passaggio per gli automezzi verso lo stabilimento produttivo e riguarda una zona marginale del fondo: resta, quindi, indimostrato sia l’ an che il quantum del danno lamentato, a fronte della trasformazione del fondo mediante interramento del metanodotto.
VII. Sulla base delle sovra esposte considerazioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, quanto alla richiesta e alla quantificazione delle indennità e/o indennizzi, e infondato quanto ai profili, più propriamente, impugnatori.
VIII. La peculiare complessità della questione all’esame induce, tuttavia, il Collegio, a disporre la compensazione tra le parti delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:
a) in parte lo respinge;
b) in parte lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione, quanto alla determinazione delle indennità e/o indennizzi, indicando quale giudice competente il giudice ordinario.
Compensa tra le parti le spese di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 28 settembre 2018 con l'intervento dei magistrati:
Santino Scudeller, Presidente
Diana Caminiti, Consigliere
Gabriella Caprini, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Gabriella Caprini | Santino Scudeller |
IL SEGRETARIO