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Sentenza 26 febbraio 2025
Sentenza 26 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 26/02/2025, n. 378 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 378 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2025 |
Testo completo
N.V.G. 29744/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, composto dagli Ill.mi Signori:
Dott. Alberto Tetamo Presidente
Dott. Daniela Culotta Giudice
Dott. Chantal Dameglio Giudice Rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento ex artt. 473bis.51 comma 5 c.p.c. iscritto al n. r.g. 29744/2024 promossa da:
Parte_1
e
Parte_2 entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. CUCINOTTA ALESSANDRA che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTI
e con l'intervento del Pubblico Ministero,
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente
Per il P.M.: non ha rassegnato le sue conclusioni
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con sentenza n. 385/2023 del 25/05/2023 pubblicata il 30/05/2023, il Tribunale di Asti ha pronunciato lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti.
Con ricorso congiuntamente depositato il 19/12/2024, i ricorrenti hanno domandato al
Tribunale la modifica delle condizioni di divorzio.
Ai sensi dell'art. 473bis.51 comma 5 c.p.c., nominato il Giudice Relatore, in assenza di richiesta delle parti di disporre la comparizione personale delle stesse o di necessità di acquisire chiarimenti in merito alle nuove condizioni, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
*** Il Collegio ritiene di aderire ai termini dell'accordo, alle condizioni tutte riportate nelle conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti, atteso che esso appare adeguato alle loro condizioni economiche, nonché aderente ai loro interessi ed a quelli del figlio, non ostando altre circostanze di fatto o di diritto, atteso quanto documentato in atti.
Proprio per tali ragioni, il Tribunale ritiene l'ascolto della prole minorenne manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c. non sussistendo contrasto tra i genitori sulle decisioni che lo riguardano in punto modalità di affidamento e determinazione della dimora abituale e del regime di visita con l'altro genitore. Nulla sulle spese, attesa la natura del procedimento.
P.Q.M.
Visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.,
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, preso atto dell'accordo delle parti, in modifica delle condizioni previste dalla sentenza di divorzio, dispone in conformità alle condizioni di seguito riportate:
DISPONE che il figlio minore viene affidato congiuntamente ad entrambi i genitori con Per_1 collocazione principale e residenza presso la madre, che gestirà in maniera autonoma tutto quanto riguarda l'ordinaria amministrazione del minore;
DISPONE che il padre potrà vedere e tenere con sé un week end ogni due mesi, allorquando Per_1 il ragazzo si recherà in Italia, prelevandolo dall'aeroporto di arrivo e riaccompagnandolo all'aeroporto di partenza per il rientro al domicilio materno;
sempre con le modalità di cui sopra: per metà delle festività scolastiche infra annuali e ponti, per una settimana durante le vacanze di Natale, comprendenti ad anni alterni o il Natale o il Capodanno;
da un minimo di 3 ad un massimo di 5 giorni durante le vacanze di Pasqua, da un minimo di due settimane ad un massimo di 4 settimane nelle festività scolastiche estive del ragazzo, da fruirsi anche in maniera non consecutiva e da concordarsi con la sig.ra entro e non oltre il 31 maggio precedente;
Parte_1
DISPONE che il padre versi per il contributo al mantenimento del figlio l'assegno mensile di €
270,00 da corrispondere alla sig.ra entro il giorno 25 di ogni mese e da rivalutare ogni Parte_1 anno secondo ISTAT
DISPONE che il padre concorra altresì nella misura del 50% alle spese scolastiche e mediche non coperte dal Servizio sanitario, secondo quanto disposto dal Protocollo d'Intesa Magistrati Avvocati del Tribunale di Torino del 15.03.2016
DÀ ATTO che la madre s'impegna ad effettuare le prenotazioni dei voli del figlio ed a Per_1 pagarne i relativi costi per un numero di 8 biglietti andata e ritorno per ciascun anno, mentre il sig. si accolla gli spostamenti da e per gli aeroporti, garantendo sempre di accompagnare il Pt_2 minore personalmente;
DÀ ATTO che il sig. s'impegna, inoltre, a garantire la propria disponibilità a prendere Pt_2 con sé il figlio una volta concordati i voli e pagati da parte della madre i biglietti aerei. In caso contrario e qualsiasi sia la motivazione del proprio impedimento, il sig. si obbliga a Pt_2 rimborsare il costo dei predetti biglietti alla madre;
DÀ ATTO che il padre, inoltre, potrà recarsi dal minore liberamente in periodo non scolastico, ma a sua cura e spese
DÀ ATTO che tutte le altre condizioni di divorzio rimarranno invariate, compreso l'assegno di concorso nel mantenimento del minore, quantificato in Euro 270,00 oltre rivalutazione annuale Istat
a partire da maggio 2023;
DÀ ATTO che il padre dia il consenso per il rinnovo o per il rilascio del passaporto anche del figlio minore sulle spese. Per_2
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
18.2.2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dr. Chantal Dameglio Dr. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, composto dagli Ill.mi Signori:
Dott. Alberto Tetamo Presidente
Dott. Daniela Culotta Giudice
Dott. Chantal Dameglio Giudice Rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento ex artt. 473bis.51 comma 5 c.p.c. iscritto al n. r.g. 29744/2024 promossa da:
Parte_1
e
Parte_2 entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. CUCINOTTA ALESSANDRA che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTI
e con l'intervento del Pubblico Ministero,
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente
Per il P.M.: non ha rassegnato le sue conclusioni
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con sentenza n. 385/2023 del 25/05/2023 pubblicata il 30/05/2023, il Tribunale di Asti ha pronunciato lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti.
Con ricorso congiuntamente depositato il 19/12/2024, i ricorrenti hanno domandato al
Tribunale la modifica delle condizioni di divorzio.
Ai sensi dell'art. 473bis.51 comma 5 c.p.c., nominato il Giudice Relatore, in assenza di richiesta delle parti di disporre la comparizione personale delle stesse o di necessità di acquisire chiarimenti in merito alle nuove condizioni, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
*** Il Collegio ritiene di aderire ai termini dell'accordo, alle condizioni tutte riportate nelle conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti, atteso che esso appare adeguato alle loro condizioni economiche, nonché aderente ai loro interessi ed a quelli del figlio, non ostando altre circostanze di fatto o di diritto, atteso quanto documentato in atti.
Proprio per tali ragioni, il Tribunale ritiene l'ascolto della prole minorenne manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c. non sussistendo contrasto tra i genitori sulle decisioni che lo riguardano in punto modalità di affidamento e determinazione della dimora abituale e del regime di visita con l'altro genitore. Nulla sulle spese, attesa la natura del procedimento.
P.Q.M.
Visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.,
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, preso atto dell'accordo delle parti, in modifica delle condizioni previste dalla sentenza di divorzio, dispone in conformità alle condizioni di seguito riportate:
DISPONE che il figlio minore viene affidato congiuntamente ad entrambi i genitori con Per_1 collocazione principale e residenza presso la madre, che gestirà in maniera autonoma tutto quanto riguarda l'ordinaria amministrazione del minore;
DISPONE che il padre potrà vedere e tenere con sé un week end ogni due mesi, allorquando Per_1 il ragazzo si recherà in Italia, prelevandolo dall'aeroporto di arrivo e riaccompagnandolo all'aeroporto di partenza per il rientro al domicilio materno;
sempre con le modalità di cui sopra: per metà delle festività scolastiche infra annuali e ponti, per una settimana durante le vacanze di Natale, comprendenti ad anni alterni o il Natale o il Capodanno;
da un minimo di 3 ad un massimo di 5 giorni durante le vacanze di Pasqua, da un minimo di due settimane ad un massimo di 4 settimane nelle festività scolastiche estive del ragazzo, da fruirsi anche in maniera non consecutiva e da concordarsi con la sig.ra entro e non oltre il 31 maggio precedente;
Parte_1
DISPONE che il padre versi per il contributo al mantenimento del figlio l'assegno mensile di €
270,00 da corrispondere alla sig.ra entro il giorno 25 di ogni mese e da rivalutare ogni Parte_1 anno secondo ISTAT
DISPONE che il padre concorra altresì nella misura del 50% alle spese scolastiche e mediche non coperte dal Servizio sanitario, secondo quanto disposto dal Protocollo d'Intesa Magistrati Avvocati del Tribunale di Torino del 15.03.2016
DÀ ATTO che la madre s'impegna ad effettuare le prenotazioni dei voli del figlio ed a Per_1 pagarne i relativi costi per un numero di 8 biglietti andata e ritorno per ciascun anno, mentre il sig. si accolla gli spostamenti da e per gli aeroporti, garantendo sempre di accompagnare il Pt_2 minore personalmente;
DÀ ATTO che il sig. s'impegna, inoltre, a garantire la propria disponibilità a prendere Pt_2 con sé il figlio una volta concordati i voli e pagati da parte della madre i biglietti aerei. In caso contrario e qualsiasi sia la motivazione del proprio impedimento, il sig. si obbliga a Pt_2 rimborsare il costo dei predetti biglietti alla madre;
DÀ ATTO che il padre, inoltre, potrà recarsi dal minore liberamente in periodo non scolastico, ma a sua cura e spese
DÀ ATTO che tutte le altre condizioni di divorzio rimarranno invariate, compreso l'assegno di concorso nel mantenimento del minore, quantificato in Euro 270,00 oltre rivalutazione annuale Istat
a partire da maggio 2023;
DÀ ATTO che il padre dia il consenso per il rinnovo o per il rilascio del passaporto anche del figlio minore sulle spese. Per_2
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
18.2.2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dr. Chantal Dameglio Dr. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.