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Sentenza 30 ottobre 2024
Sentenza 30 ottobre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avezzano, sentenza 30/10/2024, n. 93 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avezzano |
| Numero : | 93 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2024 |
Testo completo
R.G. n. 617/2024 V.G.
Repubblica Italiana In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI AVEZZANO Settore Civile - Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott. Leopoldo Sciarrillo Presidente dott. Paolo Lepidi Giudice dott.ssa Francesca Greco Giudice relatore/estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 617/2024 V.G. iniziato con ricorso congiunto depositato in data 28 agosto 2024 da:
(C.F. ) nato ad [...] il 5 Parte_1 C.F._1
ottobre 1970, ivi residente in [...], rappresentato e difeso dall'avv.
Francesca Angela ROSSI, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio legale in
Avezzano, (AQ) Via Amendola n. 52, giusta procura in calce al ricorso congiunto;
e
(C.F. ) nata ad [...] l'11 giugno Parte_2 C.F._2
1974, ivi residente in [...], rappresentata e difesa dall'avv. Sara DE
SANTIS elettivamente domiciliata presso lo studio legale in Avezzano (AQ), Via XX
Settembre n. 200 giusta procura in calce al ricorso congiunto.
Con l'intervento del pubblico ministero.
Avente ad oggetto: separazione consensuale dei coniugi e divorzio congiunto.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
1 Le parti chiedono dichiararsi la separazione consensuale dei coniugi, cumulativamente al divorzio tra gli stessi, alle condizioni di cui al ricorso dalle stesse sottoscritto e depositato in atti in data 28 agosto 2024.
In particolare, i coniugi hanno domandato l'omologa delle condizioni di separazione di seguito riportate:
“SULL'AFFIDO CONDIVISO ED EDUCAZIONE DEI FIGLI
Per_ I coniugi, preliminarmente, riconoscono il diritto preminente dei figli, e , Persona_1
a mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di essi nonché di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi i genitori. I IG.ri e Parte_1 Pt_2 si impegnano reciprocamente a comunicare tra loro in modo costruttivo nell'interesse dei figli, tracciando in armonia una comune linea educativa degli stessi. I coniugi, pertanto, concordano;
sull'affidamento congiunto, con collocamento prevalente dei figli presso l'abitazione di proprietà della IG.ra , sita in Avezzano (AQ) Via San Martino n.
8. Parte_2
- I coniugi, tenuto conto della professione dagli stessi svolta, che si articola nei seguenti turni:
, dal lunedì al venerdì, dalle ore 7.00 alle ore 14.12, , dal lunedi Parte_2 Parte_1 alla domenica, dalle ore 7.00 alle ore 14.30, pomeriggio, dalle ore 14.00 alle ore 21.30 e notte, dalle ore 21.00 alle ore 7.30, terranno con loro i figli alternativamente, secondo quanto su indicato. Ogni comunicazione in riferimento alla gestione quotidiana degli stessi, dovrà essere concertata esclusivamente tra i coniugi, per le vie brevi.
- Per quanto riguarda le festività, i coniugi concordemente stabiliscono quanto segue: ciascun genitore trascorrerà con i figli il giorno del proprio compleanno e il giorno della festa del papà
e della mamma anche se dovessero capitare in giorni di competenza dell'altro genitore e senza modificare la pregressa alternanza. La medesima previsione vale anche per il giorno di compleanno e onomastico dei figli. Riguardo alle festività natalizie e pasquali, i figli le trascorreranno alternativamente, ogni anno, in base ai turni di lavoro dei coniugi.
- Il padre e la madre, in considerazione dei suindicati turni di lavoro, avranno la possibilità di trascorrere con i figli, week end alternati, dal sabato pomeriggio fino alla domenica sera. I coniugi, in tal caso, potranno accordarsi preventivamente mantenendo una flessibilità legata ai predetti turni lavorativi.
Il padre, , per quanto riguarda le vacanze estive, trascorrerà con i figli giorni Parte_1
15, anche non consecutivi, che comunicherà alla IG.ra nel mese di maggio a seguito Pt_2 della pianificazione del piano ferie aziendale. In caso di scelta di una località estera ove
2 trascorrere le predette vacanze, i coniugi si impegnano a comunicare reciprocamente, i propri recapiti, anche telefonici.
I coniugi si impegnano affinchè i figli conservino rapporti con i parenti di ciascun ramo genitoriale.
SUL MANTENIMENTO DEI FIGLI
- I IGg.ri e rinunciano reciprocamente a ogni forma di Parte_3 Parte_2 mantenimento per sé stessi, essendo entrambi economicamente autosufficienti. Le parti concordemente stabiliscono che si opti per il regime di “mantenimento diretto” della prole, in ossequio ai crinali ermeneutici in argomento e alle direttive chiaramente espresse dalla Suprema
Corte in tema di collocamento paritetico e alternato.
- Il IG. contribuirà al mantenimento dei figli con corresponsione mensile alla Parte_1 moglie, tramite bonifico bancario sul conto corrente intestato alla sig.ra Parte_2
, della somma di Euro 300,00 per la figlia minorenne, , e Euro Parte_2 Persona_3
200,00 per il figlio maggiorenne, entro il 28 di ogni mese, somma che sarà Persona_1 rivalutata annualmente secondo gli indici ISTAT. Le parti concordano altresì nella suddivisione al 50% delle spese cd. straordinarie, sia obbligatorie che non obbligatorie per le quali si fa riferimento al Protocollo del Tribunale di Avezzano allegato al presente ricorso. Resta inteso che le medesime dovranno essere concordemente preventivate tra le parti.
-I ricorrenti danno inoltre sin da ora il reciproco assenso al rilascio dei passaporti personali.”
I coniugi hanno, altresì, chiesto di rimettere la causa sul ruolo e, decorsi i termini di legge, pronunciare sentenza di scioglimento del matrimonio, alle seguenti condizioni:
“Che l'On.le Tribunale adito voglia:
Pronunciare sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, contratto dai coniugi e , in data 08.09.2002 in Avezzano (AQ); Parte_1 Parte_2
-dichiarare che nella proseguita mancanza di convivenza tra i coniugi, sussistono i requisiti, di fatto e di legge, per la richiesta di pronuncia di divorzio, ai sensi dell'art. 3, comma 3
L.898/1970;
-una volta passata in giudicato la sentenza di Omologa della separazione, pronunciare lo scioglimento del matrimonio concordatario, contratto dai coniugi suindicati, in data
08.09.2002 in Avezzano, ordinando al competente Ufficiale di Stato civile, di procedere alle dovute annotazioni.”
3 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso cumulativo ex artt. 473 bis.49 e .51 c.p.c. depositato il 28 agosto 2024 i coniugi, e , deducendo di aver contratto matrimonio in Parte_1 Parte_2
Avezzano (AQ) il giorno 08.09.2002 e che, da tale unione sono nati 2 figli, Per_1
nato ad [...] il [...] e , nata ad [...]
[...] Persona_3
il 25.05.2011, hanno adìto congiuntamente l'intestato Tribunale chiedendo pronunciarsi la separazione personale dei coniugi cumulativamente al divorzio, alle condizioni di cui al ricorso depositato in atti.
All'udienza del 23 ottobre 2024, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., lette le note scritte depositate dalle parti, il giudice ha preso atto della espressa volontà dei coniugi di non conciliarsi e di procedere con la separazione ed il successivo divorzio alle condizioni di cui al ricorso depositato in atti, rimettendo la causa al Collegio per la decisione.
2. La domanda di separazione dei ricorrenti può trovare accoglimento.
Ed invero, sulla base delle allegazioni delle parti, risulta pacifico che la prosecuzione della convivenza coniugale sia divenuta in effetti intollerabile. Devono, pertanto reputarsi sussistenti i presupposti di cui all'art. 151, comma 1, c.c..
Quanto alle condizioni della separazione, il Collegio, preso atto dell'accordo raggiunto dalle parti, ritiene che le condizioni concordate (sopra riportate) siano condivisibili in quanto adeguate e congrue in relazione alle condizioni economiche delle parti nonché alle esigenze del figlio minore e del figlio maggiorenne non economicamente autosufficiente.
3. Quanto alla domanda di pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio, questa non è procedibile prima che sia decorso il termine indicato dall'art. 3 n. 2 lett. b) l. 898/1970.
La causa deve, pertanto, essere rimessa sul ruolo del giudice relatore che – trascorsi sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi ovvero dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter, co. 5, c.p.c. – provvederà a verificare la volontà delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto previsto dall'art. 2 l. 898/1970. Le parti dovranno anche confermare, in tale sede, le condizioni già formulate con riferimento al divorzio.
4 4. La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita alla definizione complessiva dell'intero giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avezzano, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
DICHIARA la separazione personale tra nato ad [...] il 5 Parte_1
ottobre 1970 e nata ad [...] l'[...]. Parte_2
OMOLOGA le seguenti condizioni:
“I coniugi, pertanto, concordano;
sull'affidamento congiunto, con collocamento prevalente dei figli presso l'abitazione di proprietà della IG.ra , sita in Avezzano (AQ) Via San Parte_2
Martino n. 8.
- I coniugi, tenuto conto della professione dagli stessi svolta, che si articola nei seguenti turni:
, dal lunedì al venerdì, dalle ore 7.00 alle ore 14.12, , dal lunedi Parte_2 Parte_1 alla domenica, dalle ore 7.00 alle ore 14.30, pomeriggio, dalle ore 14.00 alle ore 21.30 e notte, dalle ore 21.00 alle ore 7.30, terranno con loro i figli alternativamente, secondo quanto su indicato. Ogni comunicazione in riferimento alla gestione quotidiana degli stessi, dovrà essere concertata esclusivamente tra i coniugi, per le vie brevi.
- Per quanto riguarda le festività, i coniugi concordemente stabiliscono quanto segue: ciascun genitore trascorrerà con i figli il giorno del proprio compleanno e il giorno della festa del papà
e della mamma anche se dovessero capitare in giorni di competenza dell'altro genitore e senza modificare la pregressa alternanza. La medesima previsione vale anche per il giorno di compleanno e onomastico dei figli. Riguardo alle festività natalizie e pasquali, i figli le trascorreranno alternativamente, ogni anno, in base ai turni di lavoro dei coniugi.
- Il padre e la madre, in considerazione dei suindicati turni di lavoro, avranno la possibilità di trascorrere con i figli, week end alternati, dal sabato pomeriggio fino alla domenica sera. I coniugi, in tal caso, potranno accordarsi preventivamente mantenendo una flessibilità legata ai predetti turni lavorativi.
Il padre, , per quanto riguarda le vacanze estive, trascorrerà con i figli giorni Parte_1
15, anche non consecutivi, che comunicherà alla IG.ra nel mese di maggio a seguito Pt_2 della pianificazione del piano ferie aziendale. In caso di scelta di una località estera ove
5 trascorrere le predette vacanze, i coniugi si impegnano a comunicare reciprocamente, i propri recapiti, anche telefonici.
I coniugi si impegnano affinché i figli conservino rapporti con i parenti di ciascun ramo genitoriale.
SUL MANTENIMENTO DEI FIGLI
- I IGg.ri e rinunciano reciprocamente a ogni forma di Parte_1 Parte_2 mantenimento per sé stessi, essendo entrambi economicamente autosufficienti. Le parti concordemente stabiliscono che si opti per il regime di “mantenimento diretto” della prole, in ossequio ai crinali ermeneutici in argomento e alle direttive chiaramente espresse dalla Suprema
Corte in tema di collocamento paritetico e alternato.
- Il IG. contribuirà al mantenimento dei figli con corresponsione mensile alla Parte_1 moglie, tramite bonifico bancario sul conto corrente intestato alla sig.ra Parte_2
, della somma di Euro 300,00 per la figlia minorenne, , e Euro Parte_2 Persona_3
200,00 per il figlio maggiorenne, entro il 28 di ogni mese, somma che sarà Persona_1 rivalutata annualmente secondo gli indici ISTAT. Le parti concordano altresì nella suddivisione al 50% delle spese cd. straordinarie, sia obbligatorie che non obbligatorie per le quali si fa riferimento al Protocollo del Tribunale di Avezzano allegato al presente ricorso. Resta inteso che le medesime dovranno essere concordemente preventivate tra le parti.”
PRENDE ATTO delle restanti condizioni di cui al ricorso, da intendersi integralmente richiamate in questa sede.
DISPONE l'annotazione della presente sentenza negli atti dello stato civile del
Comune di Avezzano (AQ) nell'atto numero 5, parte II, serie A, anno 2002.
SPESE DI LITE all'esito del giudizio.
PROVVEDE come da separata ordinanza alla rimessione della causa sul ruolo del giudice relatore.
Così deciso in Avezzano nella camera di consiglio del 28 ottobre 2024.
Il Giudice estensore Il Presidente dott.ssa Francesca Greco dott. Leopoldo Sciarrillo
6
Repubblica Italiana In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI AVEZZANO Settore Civile - Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott. Leopoldo Sciarrillo Presidente dott. Paolo Lepidi Giudice dott.ssa Francesca Greco Giudice relatore/estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 617/2024 V.G. iniziato con ricorso congiunto depositato in data 28 agosto 2024 da:
(C.F. ) nato ad [...] il 5 Parte_1 C.F._1
ottobre 1970, ivi residente in [...], rappresentato e difeso dall'avv.
Francesca Angela ROSSI, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio legale in
Avezzano, (AQ) Via Amendola n. 52, giusta procura in calce al ricorso congiunto;
e
(C.F. ) nata ad [...] l'11 giugno Parte_2 C.F._2
1974, ivi residente in [...], rappresentata e difesa dall'avv. Sara DE
SANTIS elettivamente domiciliata presso lo studio legale in Avezzano (AQ), Via XX
Settembre n. 200 giusta procura in calce al ricorso congiunto.
Con l'intervento del pubblico ministero.
Avente ad oggetto: separazione consensuale dei coniugi e divorzio congiunto.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
1 Le parti chiedono dichiararsi la separazione consensuale dei coniugi, cumulativamente al divorzio tra gli stessi, alle condizioni di cui al ricorso dalle stesse sottoscritto e depositato in atti in data 28 agosto 2024.
In particolare, i coniugi hanno domandato l'omologa delle condizioni di separazione di seguito riportate:
“SULL'AFFIDO CONDIVISO ED EDUCAZIONE DEI FIGLI
Per_ I coniugi, preliminarmente, riconoscono il diritto preminente dei figli, e , Persona_1
a mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di essi nonché di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi i genitori. I IG.ri e Parte_1 Pt_2 si impegnano reciprocamente a comunicare tra loro in modo costruttivo nell'interesse dei figli, tracciando in armonia una comune linea educativa degli stessi. I coniugi, pertanto, concordano;
sull'affidamento congiunto, con collocamento prevalente dei figli presso l'abitazione di proprietà della IG.ra , sita in Avezzano (AQ) Via San Martino n.
8. Parte_2
- I coniugi, tenuto conto della professione dagli stessi svolta, che si articola nei seguenti turni:
, dal lunedì al venerdì, dalle ore 7.00 alle ore 14.12, , dal lunedi Parte_2 Parte_1 alla domenica, dalle ore 7.00 alle ore 14.30, pomeriggio, dalle ore 14.00 alle ore 21.30 e notte, dalle ore 21.00 alle ore 7.30, terranno con loro i figli alternativamente, secondo quanto su indicato. Ogni comunicazione in riferimento alla gestione quotidiana degli stessi, dovrà essere concertata esclusivamente tra i coniugi, per le vie brevi.
- Per quanto riguarda le festività, i coniugi concordemente stabiliscono quanto segue: ciascun genitore trascorrerà con i figli il giorno del proprio compleanno e il giorno della festa del papà
e della mamma anche se dovessero capitare in giorni di competenza dell'altro genitore e senza modificare la pregressa alternanza. La medesima previsione vale anche per il giorno di compleanno e onomastico dei figli. Riguardo alle festività natalizie e pasquali, i figli le trascorreranno alternativamente, ogni anno, in base ai turni di lavoro dei coniugi.
- Il padre e la madre, in considerazione dei suindicati turni di lavoro, avranno la possibilità di trascorrere con i figli, week end alternati, dal sabato pomeriggio fino alla domenica sera. I coniugi, in tal caso, potranno accordarsi preventivamente mantenendo una flessibilità legata ai predetti turni lavorativi.
Il padre, , per quanto riguarda le vacanze estive, trascorrerà con i figli giorni Parte_1
15, anche non consecutivi, che comunicherà alla IG.ra nel mese di maggio a seguito Pt_2 della pianificazione del piano ferie aziendale. In caso di scelta di una località estera ove
2 trascorrere le predette vacanze, i coniugi si impegnano a comunicare reciprocamente, i propri recapiti, anche telefonici.
I coniugi si impegnano affinchè i figli conservino rapporti con i parenti di ciascun ramo genitoriale.
SUL MANTENIMENTO DEI FIGLI
- I IGg.ri e rinunciano reciprocamente a ogni forma di Parte_3 Parte_2 mantenimento per sé stessi, essendo entrambi economicamente autosufficienti. Le parti concordemente stabiliscono che si opti per il regime di “mantenimento diretto” della prole, in ossequio ai crinali ermeneutici in argomento e alle direttive chiaramente espresse dalla Suprema
Corte in tema di collocamento paritetico e alternato.
- Il IG. contribuirà al mantenimento dei figli con corresponsione mensile alla Parte_1 moglie, tramite bonifico bancario sul conto corrente intestato alla sig.ra Parte_2
, della somma di Euro 300,00 per la figlia minorenne, , e Euro Parte_2 Persona_3
200,00 per il figlio maggiorenne, entro il 28 di ogni mese, somma che sarà Persona_1 rivalutata annualmente secondo gli indici ISTAT. Le parti concordano altresì nella suddivisione al 50% delle spese cd. straordinarie, sia obbligatorie che non obbligatorie per le quali si fa riferimento al Protocollo del Tribunale di Avezzano allegato al presente ricorso. Resta inteso che le medesime dovranno essere concordemente preventivate tra le parti.
-I ricorrenti danno inoltre sin da ora il reciproco assenso al rilascio dei passaporti personali.”
I coniugi hanno, altresì, chiesto di rimettere la causa sul ruolo e, decorsi i termini di legge, pronunciare sentenza di scioglimento del matrimonio, alle seguenti condizioni:
“Che l'On.le Tribunale adito voglia:
Pronunciare sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, contratto dai coniugi e , in data 08.09.2002 in Avezzano (AQ); Parte_1 Parte_2
-dichiarare che nella proseguita mancanza di convivenza tra i coniugi, sussistono i requisiti, di fatto e di legge, per la richiesta di pronuncia di divorzio, ai sensi dell'art. 3, comma 3
L.898/1970;
-una volta passata in giudicato la sentenza di Omologa della separazione, pronunciare lo scioglimento del matrimonio concordatario, contratto dai coniugi suindicati, in data
08.09.2002 in Avezzano, ordinando al competente Ufficiale di Stato civile, di procedere alle dovute annotazioni.”
3 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso cumulativo ex artt. 473 bis.49 e .51 c.p.c. depositato il 28 agosto 2024 i coniugi, e , deducendo di aver contratto matrimonio in Parte_1 Parte_2
Avezzano (AQ) il giorno 08.09.2002 e che, da tale unione sono nati 2 figli, Per_1
nato ad [...] il [...] e , nata ad [...]
[...] Persona_3
il 25.05.2011, hanno adìto congiuntamente l'intestato Tribunale chiedendo pronunciarsi la separazione personale dei coniugi cumulativamente al divorzio, alle condizioni di cui al ricorso depositato in atti.
All'udienza del 23 ottobre 2024, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., lette le note scritte depositate dalle parti, il giudice ha preso atto della espressa volontà dei coniugi di non conciliarsi e di procedere con la separazione ed il successivo divorzio alle condizioni di cui al ricorso depositato in atti, rimettendo la causa al Collegio per la decisione.
2. La domanda di separazione dei ricorrenti può trovare accoglimento.
Ed invero, sulla base delle allegazioni delle parti, risulta pacifico che la prosecuzione della convivenza coniugale sia divenuta in effetti intollerabile. Devono, pertanto reputarsi sussistenti i presupposti di cui all'art. 151, comma 1, c.c..
Quanto alle condizioni della separazione, il Collegio, preso atto dell'accordo raggiunto dalle parti, ritiene che le condizioni concordate (sopra riportate) siano condivisibili in quanto adeguate e congrue in relazione alle condizioni economiche delle parti nonché alle esigenze del figlio minore e del figlio maggiorenne non economicamente autosufficiente.
3. Quanto alla domanda di pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio, questa non è procedibile prima che sia decorso il termine indicato dall'art. 3 n. 2 lett. b) l. 898/1970.
La causa deve, pertanto, essere rimessa sul ruolo del giudice relatore che – trascorsi sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi ovvero dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter, co. 5, c.p.c. – provvederà a verificare la volontà delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto previsto dall'art. 2 l. 898/1970. Le parti dovranno anche confermare, in tale sede, le condizioni già formulate con riferimento al divorzio.
4 4. La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita alla definizione complessiva dell'intero giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avezzano, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
DICHIARA la separazione personale tra nato ad [...] il 5 Parte_1
ottobre 1970 e nata ad [...] l'[...]. Parte_2
OMOLOGA le seguenti condizioni:
“I coniugi, pertanto, concordano;
sull'affidamento congiunto, con collocamento prevalente dei figli presso l'abitazione di proprietà della IG.ra , sita in Avezzano (AQ) Via San Parte_2
Martino n. 8.
- I coniugi, tenuto conto della professione dagli stessi svolta, che si articola nei seguenti turni:
, dal lunedì al venerdì, dalle ore 7.00 alle ore 14.12, , dal lunedi Parte_2 Parte_1 alla domenica, dalle ore 7.00 alle ore 14.30, pomeriggio, dalle ore 14.00 alle ore 21.30 e notte, dalle ore 21.00 alle ore 7.30, terranno con loro i figli alternativamente, secondo quanto su indicato. Ogni comunicazione in riferimento alla gestione quotidiana degli stessi, dovrà essere concertata esclusivamente tra i coniugi, per le vie brevi.
- Per quanto riguarda le festività, i coniugi concordemente stabiliscono quanto segue: ciascun genitore trascorrerà con i figli il giorno del proprio compleanno e il giorno della festa del papà
e della mamma anche se dovessero capitare in giorni di competenza dell'altro genitore e senza modificare la pregressa alternanza. La medesima previsione vale anche per il giorno di compleanno e onomastico dei figli. Riguardo alle festività natalizie e pasquali, i figli le trascorreranno alternativamente, ogni anno, in base ai turni di lavoro dei coniugi.
- Il padre e la madre, in considerazione dei suindicati turni di lavoro, avranno la possibilità di trascorrere con i figli, week end alternati, dal sabato pomeriggio fino alla domenica sera. I coniugi, in tal caso, potranno accordarsi preventivamente mantenendo una flessibilità legata ai predetti turni lavorativi.
Il padre, , per quanto riguarda le vacanze estive, trascorrerà con i figli giorni Parte_1
15, anche non consecutivi, che comunicherà alla IG.ra nel mese di maggio a seguito Pt_2 della pianificazione del piano ferie aziendale. In caso di scelta di una località estera ove
5 trascorrere le predette vacanze, i coniugi si impegnano a comunicare reciprocamente, i propri recapiti, anche telefonici.
I coniugi si impegnano affinché i figli conservino rapporti con i parenti di ciascun ramo genitoriale.
SUL MANTENIMENTO DEI FIGLI
- I IGg.ri e rinunciano reciprocamente a ogni forma di Parte_1 Parte_2 mantenimento per sé stessi, essendo entrambi economicamente autosufficienti. Le parti concordemente stabiliscono che si opti per il regime di “mantenimento diretto” della prole, in ossequio ai crinali ermeneutici in argomento e alle direttive chiaramente espresse dalla Suprema
Corte in tema di collocamento paritetico e alternato.
- Il IG. contribuirà al mantenimento dei figli con corresponsione mensile alla Parte_1 moglie, tramite bonifico bancario sul conto corrente intestato alla sig.ra Parte_2
, della somma di Euro 300,00 per la figlia minorenne, , e Euro Parte_2 Persona_3
200,00 per il figlio maggiorenne, entro il 28 di ogni mese, somma che sarà Persona_1 rivalutata annualmente secondo gli indici ISTAT. Le parti concordano altresì nella suddivisione al 50% delle spese cd. straordinarie, sia obbligatorie che non obbligatorie per le quali si fa riferimento al Protocollo del Tribunale di Avezzano allegato al presente ricorso. Resta inteso che le medesime dovranno essere concordemente preventivate tra le parti.”
PRENDE ATTO delle restanti condizioni di cui al ricorso, da intendersi integralmente richiamate in questa sede.
DISPONE l'annotazione della presente sentenza negli atti dello stato civile del
Comune di Avezzano (AQ) nell'atto numero 5, parte II, serie A, anno 2002.
SPESE DI LITE all'esito del giudizio.
PROVVEDE come da separata ordinanza alla rimessione della causa sul ruolo del giudice relatore.
Così deciso in Avezzano nella camera di consiglio del 28 ottobre 2024.
Il Giudice estensore Il Presidente dott.ssa Francesca Greco dott. Leopoldo Sciarrillo
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