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29 aprile 2006
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17 luglio 2020
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1 giugno 2021
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Art. 20. (Consultazione preventiva) 1. Il proponente ha la facolta' di richiedere, prima di presentare il progetto di cui all'articolo 5, comma 1, lettera g), una fase di confronto con l'autorita' competente al fine di definire la portata e il livello di dettaglio delle informazioni necessarie da considerare per la redazione dello studio di impatto ambientale. A tal fine, il proponente trasmette, in formato elettronico, una proposta di elaborati progettuali. Sulla base della documentazione trasmessa dal proponente, l'autorita' competente trasmette al proponente il proprio parere ((entro trenta giorni dalla presentazione della proposta. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai progetti di cui all'articolo 8, comma 2-bis.)) .
(134)
--------------- AGGIORNAMENTO (112)
Il D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 104 ha disposto (con l'art. 23, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto si applicano ai procedimenti di verifica di assoggettabilita' a VIA e ai procedimenti di VIA avviati dal 16 maggio 2017".
Ha inoltre disposto (con l'art. 23, comma 2) che "I procedimenti di verifica di assoggettabilita' a VIA pendenti alla data del 16 maggio 2017, nonche' i procedimenti di VIA per i progetti per i quali alla medesima data risulti avviata la fase di consultazione di cui all' articolo 21 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 , ovvero sia stata presentata l'istanza di cui all'articolo 23 del medesimo decreto legislativo, restano disciplinati dalla normativa previgente". -------------- AGGIORNAMENTO (134)
Il D.L. 16 luglio 2020, n. 76 ha disposto (con l'art. 50, comma 3) che la presente modifica si applica alle istanze presentate a partire dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del medesimo D.L.
(134)
--------------- AGGIORNAMENTO (112)
Il D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 104 ha disposto (con l'art. 23, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto si applicano ai procedimenti di verifica di assoggettabilita' a VIA e ai procedimenti di VIA avviati dal 16 maggio 2017".
Ha inoltre disposto (con l'art. 23, comma 2) che "I procedimenti di verifica di assoggettabilita' a VIA pendenti alla data del 16 maggio 2017, nonche' i procedimenti di VIA per i progetti per i quali alla medesima data risulti avviata la fase di consultazione di cui all' articolo 21 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 , ovvero sia stata presentata l'istanza di cui all'articolo 23 del medesimo decreto legislativo, restano disciplinati dalla normativa previgente". -------------- AGGIORNAMENTO (134)
Il D.L. 16 luglio 2020, n. 76 ha disposto (con l'art. 50, comma 3) che la presente modifica si applica alle istanze presentate a partire dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del medesimo D.L.
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- 1. P.A.: Gratis il rilascio dei duplicati informatici di un documento amministrativo.Di Redazione · https://www.quotidianolegale.it/ambientediritto-20-anni/ · 1
Agenzia delle Entrate – Risposta n.323 OGGETTO: Articolo 11,comma 1, lett. a),legge 27 luglio 2000, n. 212. Applicazione dell'imposta di bollo sul duplicato informatico di un documento amministrativo informatico prodotto in conformità alle disposizioni del Codice dell'Amministrazione Digitale. Articolo 1, comma 1, della tariffa, parte prima, allegata al d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642. Con l'interpello specificato in oggetto, é stato esposto il seguente QUESITO La Regione XXX fa presente di avere avviato un processo di dematerializzazione degli atti monocratici e collegiali degli uffici e degli organi della giunta regionale, in adempimento degli obblighi previsti dal D.Lgs. 7 marzo 2005 …
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