Articolo 22 bis del Codice del consumo
Articolo 21Articolo 23
Versione
15 agosto 2009
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Versione
11 agosto 2023
Art. 22-bis. (( (Pubblicita' ingannevole delle tariffe marittime).

1. E' considerata ingannevole la pubblicita' che, riguardando le tariffe praticate da compagnie marittime che operano sul territorio italiano direttamente o in code- sharing, reclamizzi il prezzo del biglietto dovuto alla compagnia marittima separatamente dagli oneri accessori, dalle tasse portuali e da tutti gli oneri comunque destinati a gravare sul consumatore, dovendo la compagnia marittima pubblicizzare un unico prezzo che includa tutte queste voci))
Entrata in vigore il 11 agosto 2023
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