Versione
15 agosto 2009
15 agosto 2009
>
Versione
11 agosto 2023
11 agosto 2023
Art. 22-bis. (( (Pubblicita' ingannevole delle tariffe marittime).
1. E' considerata ingannevole la pubblicita' che, riguardando le tariffe praticate da compagnie marittime che operano sul territorio italiano direttamente o in code- sharing, reclamizzi il prezzo del biglietto dovuto alla compagnia marittima separatamente dagli oneri accessori, dalle tasse portuali e da tutti gli oneri comunque destinati a gravare sul consumatore, dovendo la compagnia marittima pubblicizzare un unico prezzo che includa tutte queste voci))
1. E' considerata ingannevole la pubblicita' che, riguardando le tariffe praticate da compagnie marittime che operano sul territorio italiano direttamente o in code- sharing, reclamizzi il prezzo del biglietto dovuto alla compagnia marittima separatamente dagli oneri accessori, dalle tasse portuali e da tutti gli oneri comunque destinati a gravare sul consumatore, dovendo la compagnia marittima pubblicizzare un unico prezzo che includa tutte queste voci))
Commentari • 64
- 1. Emendamento 1.9000https://www.finanzaefisco.com/ · 1
È stata pubblicata la Legge 21 maggio 2021, n. 69 recante la “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19“. In sede di conversione in legge del Decreto Sostegni (D.L. 22 marzo 2021, n. 41), sono state apportate talune modifiche anche nel settore lavoro. Di seguito, le principali novità: – contributo a fondo perduto per le startup, riconoscimento per il 2021 di un contributo nella misura di 1.000 euro ai soggetti titolari di reddito d'impresa che hanno attivato la partita IVA dal 1° gennaio …
Leggi di più…
Giurisprudenza • 447
- 1. TAR Roma, sez. I, sentenza 21/01/2015, n. 994Provvedimento: […] I. Eccesso di potere per sviamento, comunicazione di avvio del procedimento del 2 ottobre 2012, contestazione ex art. 20, 21 e 22 anziché 22 bis del codice del consumo, applicabile al caso di specie. […] La ricorrente rappresenta infine la riconducibilità dei comportamenti sanzionati alla sfera di applicazione dell'art. 22 bis codice consumo. […] Quanto infine all'applicabilità alla fattispecie dell'art. 22 bis del codice del consumo, si rinvia a quanto osservato nell'esame del primo motivo di doglianza del ricorso introduttivo.Leggi di più...
- risarcimento del danno·
- annullamento di provvedimento amministrativo·
- usucapione·
- collaborazione del professionista con l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato·
- pratiche commerciali scorrette·
- violazione del giusto procedimento amministrativo·
- rispetto dei principi normativi in materia di sanzioni amministrative·
- sanzione amministrativa pecuniaria·
- pubblicità ingannevole·
- art. 20, 21, 22 del Codice del Consumo·
- diritti dei consumatori·
- diritto della concorrenza·
- eccesso di potere·
- tardività del provvedimento·
- proporzionalità della sanzione