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Sentenza 13 marzo 2025
Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 13/03/2025, n. 860 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 860 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
N. 6259/2023 R.G.A.C.
Tribunale Ordinario di Santa Maria Capua Vetere
Contenzioso Fallimentare CIVILE
Verbale di udienza
Il giorno 12/03/2025 UDIENZA CARTOLARE
TRA
Parte_1
- ATTORE
E
CP_1
- CONVENUTO
Il Giudice
Lette le note di discussione
Letti gli atti decide la causa dando lettura, ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c., del seguente dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione redatti sul presente verbale nella parte che segue.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice, dott. Rita Di Salvo, pronunzia la seguente
S E N T E N Z A ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c. nella causa iscritta al n. 6259/2023
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TRA
(c.f.: ), elett.te dom.to alla presso Parte_1 P.IVA_1
lo studio dell'Avv. FREZZA ENRICO (c.f.: ) C.F._1
dal quale è rappr.to/a e difeso/a in virtù di procura a margine dell'atto di citazione
- ATTORE/RICE
E
(c.f.: , elett.te dom.to alla presso lo CP_1 P.IVA_2
studio dell'Avv. SORIO ALESSIA (c.f.: ) dal C.F._2
quale è rappr.to e difeso in virtù di procura a margine della compar- sa di costituzione e risposta/in calce alla copia notificata dell'atto di citazione
- CONVENUTO/A
CONCLUSIONI: come in atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Parte attrice cpn ricorso ex art. 281 decies c.p.c. conveniva Parte_1
innanzi al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere al fine di CP_1
sentir accertato e dichiarato l'inadempimento contrattuale di CP_1
per violazione della clausola di esclusiva, con conseguente condanna della convenuta al pagamento della somma di € 5.000,00 maggiora- ta di interessi dalla messa in mora al saldo.
Si è costituita contestando integralmente la domanda ed, in CP_1
paricolare, eccependo l'incompetenza dell'adito Tribunale sotto il duplice profilo del valore della controversia e del Foro territoriale
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(CASERTA ) in quanto la causa, come espressa- CP_2
mente dichiarato da a pag. 3 del Ricorso, è stata incardi- Parte_1
nata per un valore di euro 5.000,00, rientrando quindi nella sfera di competenza esclusiva del Giudice di Pace, unico organo competente ad assumere la decisione ex art. 7 c.p.c.
Codesto giudicante ritiene fondata l'eccezione preliminare di incom- petenza per valore del giudice adito, tenuto conto che, a seguito della riforma Cartabia, la competenza del Giudice di Pace è aumentata per le cause relative a beni mobili fino ad € 30.000,00. Sul punto va precisato che, secondo la giurisprudenza di Cassazione, le cause rela- tive a beni mobili sono quelle in cui il diritto fatto valere in giudizio,
e sul quale il giudice si pronuncia con efficacia di giudicato, non ha per oggetto nessuno dei beni qualificati immobili dall'art. 812 c.c., per cui, in mancanza di espressa esclusione, rientrano anche le cause aventi ad oggetto la contestazione della violazione della clausola di esclusiva.
Con riferimento al foro, invece, si ritiene applicabile quello conven- zionale, in quanto, in riferimento alla mancanza di doppia sottoscri- zione della clausola contenente la deroga del foro, va osservato che tale rilievo appare inconferente nel caso specifico, tenuto conto che il contratto di servizi allegato non è un contratto stipulato con un con- sumatore e non rientra tra i contratti per adesione, per cui deve rite- nersi escluso l'obbligo di specifica sottoscrizione ex art. 1341 c.c.: la disciplina dell'art. 1341 co. 2 c.c., infatti, ha come presupposto di ap-
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plicabilità l'inserimento di detta clausola in un contratto c.d. per adesionem (destinato a regolare una serie indefinita di rapporti) che, per sua natura, è esposto al rischio di una minor consapevolezza del suo contenuto da parte del contraente debole.
Per pacifica giurisprudenza possono qualificarsi contratti per ade- sionem soltanto quelli destinati a regolare una serie indefinita di rapporti, mentre non possono ritenersi tali i contratti, come quello de quo, predisposti da uno dei due contraenti in previsione e con ri- ferimento ad una singola, specifica vicenda negoziale ed a cui l'altro contraente possa, del tutto legittimamente, richiedere ed apportare le necessarie modifiche, dopo averne liberamente apprezzato il con- tenuto (Cass. sent. n. 2208/2002; Cass. Sent. n. 17073/2013).
Chiarito che non è necessaria un'apposita sottoscrizione della clau- sola in oggetto, quindi, deve ritenersi valida ed efficace la deroga al foro competente.
Le spese di lite sono poste a carico del ricorrente, avendo lo stesso instaurato un giudizio innanzi ad un Tribunale incompetente e sono liquidate come da dispositivo, tenendo conto dei valori minimi e dell'attività processuale in concreto svolta.
PQM
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronun- ciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
Dichiara l'incompetenza per valore del Tribunale di Santa Maria Ca- pua Vetere in favore del Giudice di Pace di Santa Mari Capua Vetere;
Rimette le parti dinanzi al GdP di Santa Mari Capua Vetere, fissando
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per la riassunzione del giudizio il termine perentorio di mesi tre dal- la comunicazione della presente ordinanza, ex art. 50 c.p.c.;
Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese e competenze del presente giudizio, che liquida in complessivi € 752,00, oltre il
15% di rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge
Così deciso, 12.3.2025
Il Giudice
(dott. Rita Di Salvo )
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