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Sentenza 31 luglio 2025
Sentenza 31 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 31/07/2025, n. 2462 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 2462 |
| Data del deposito : | 31 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Nocera Inferiore, Sezione civile in persona del giudice monocratico Dr. FLAVIO CUSANI ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 2613/2019 del R.G.A.C., avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo – adempimento contratti di noleggio e assistenza TRA
, rappresentata e difesa dagli avv.ti Parte_1
Fabio Sorrento e Francesco Pecoraro, come da procura in atti;
OPPONENTE E
, rappresentata e difesa dagli avv.ti Guglielmo Controparte_1
Guarracino e Andrea Moscariello, come da procura in atti;
OPPOSTA CONCLUSIONI Quelle di cui alle note scritte in sostituzione dell'udienza del 18.06.2025, ove le parti costituite hanno concluso riportandosi a tutti i propri atti e scritti difensivi ed alle conclusioni ivi rassegnate, insistendo per il loro accoglimento ed il rigetto di quelle avverse. MOTIVI DELLA DECISIONE Con atto di citazione ritualmente notificato , quale Parte_1 titolare della ditta individuale , faceva opposizione Parte_1 al decreto ingiuntivo n. 326/19 notificatogli in data 25.03.2019 dalla per il pagamento della somma di euro 24.986,60 Controparte_1 oltre accessori, a saldo della concessione in nolo di due macchine fotocopiatrici digitali multifunzionali, unitamente a interventi tecnici, contabilizzazione copie effettuate e relativi costi, come da fatture prodotte in monitorio. Esponeva che la pretesa creditoria si fondava, secondo l'opposta, oltre che sulle fatture anche e soprattutto sui contratti sottoscritti dalle parti, ovvero: a) un contratto sottoscritto in data 10.05.2013, avente ad oggetto la fornitura di una macchina fotocopiatrice digitale Konica Minolta modello BI C280; b) un contratto sottoscritto in data 28.05.2014, avente ad oggetto la fornitura di una macchina fotocopiatrice digitale Konica Minolta
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 1/6 modello BI C280 e che l'importo complessivo richiesto atteneva per euro 7.414,14 al contratto indicato alla lettera a) e la restante somma di euro 17.267,98 al contratto indicato alla lettera b). In relazione al contratto indicato alla lettera a) (macchina fotocopiatrice BI C280) rilevava che euro 1.460,86 erano stati richiesti per interventi tecnici effettuati sul macchinario e canoni di noleggio ed euro 5.780,04 per l'opzione costo copie in b/n effettuate durante il periodo 10.05.2013- 28.05.2014, come da fattura n. 1009/1 del 23.06.2014. Opponeva che il contratto non prevedeva un “costo copia”, in quanto era un opzione attivabile su richiesta del cliente in ragione della quale i toner e gli interventi tecnici sono gratuiti ed il cliente paga un costo base per ogni copia effettuata, registrata da un contatore posto sul macchinario. Tale opzione, però, non era mai stata attivata e la prova della mancata attivazione, risultava fornita dalla stessa società opposta, che nelle fatture relative agli interventi tecnici, nelle note espressamente specifica “Il cliente non ha il costo copia”, come si evinceva dalle fatture n. 750/1 del 14.05.2014 e n. 749/1 del 14.05.2014, nonché dalle quietanze di pagamento per la fornitura toner, assolutamente inconciliabili con l'opzione “conteggio copie”. Aggiungeva che parimenti nulla era dovuto per le somme richieste a titolo di intervento e canone di noleggio per i mesi febbraio, marzo, aprile e maggio 2014, per complessivi euro 1.633,20, avendo la ditta opponente saldato tutto quanto dovuto con il pagamento di euro 2.000,00 a mezzo assegno n. 0905454935-08 di euro 1.000,00 del 31.07.2017 ed assegno n. 0905454936-09 di euro 1.000,00 del 27.02.2017. Contestava in ogni caso le fatture n. 749\1 e 750\1, aventi ammontare rispettivamente di euro 475,80 ed euro 268,40, in quanto oltre a non essere mai pervenute all'opponente, facevano riferimento a somme per interventi tecnici effettuati sulla macchina summenzionata, anche se dalla lettura del punto 1) del contratto sottoscritto dalle parti era dato scorgere una palese contrapposizione, in quanto espressamente in esso era scritto: “sostituzioni dei ricambi esclusivamente da Voi forniti e per il quale il costo resta incluso” (…)“gli interventi tecnici ed i consumabili qualora l'opzione “costo copia” non venisse attivata saranno fatturati a parte al prezzo di euro 40,00 più IVA per ogni intervento (durata massima 2 ore), i prezzi dei consumabili saranno comunicati al cliente volta per volta a causa della volatilità del mercato”. Pertanto, rilevava l'opponente, relativamente al contratto indicato alla lettera a), la ditta aveva Pt_1 correttamente pagato il proprio debito. In relazione al contratto indicato alla lettera b) (macchina fotocopiatrice BI C224) deduceva che la macchina fotocopiatrice digitale KONICA MINOLTA modello BIZHUB C224,
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 2/6 presentava, sin dal momento della consegna, dei malfunzionamenti alla meccanica ed alla produzione copie, per cui ogni singola copia risultava illeggibile e danneggiata, tanto da impossibilitarne l'utilizzo e spingere esso
, in qualità di titolare della , a numerosi solleciti Parte_1 Pt_1 telefonici per il ripristino della stessa. Nonostante la macchina fotocopiatrice fosse stata più volte sottoposta a revisione ed a riparazione, previo ritiro dalla i problemi erano continuati al punto che l'opponente Controparte_1 era stato costretto ad affidarsi a terzi per l'espletamento dei lavori di fotocopiatura, presso la “Editrice Gaia s.r.l.” corrente in Angri, alla via T. Manniello, n. 3 o alla società “Centro Stampa s.r.l.” con sede in Pagani (SA), alla via A. De Gasperi n. 60, come si evince dalla documentazione prodotta in atti, con ulteriore aggravio di spese. Esso noleggiante, stante la grave inadempienza contrattuale e in attesa di un intervento atto al ripristino del corretto funzionamento del macchinario, aveva così sospeso la controprestazione su di esso gravante e aveva considerato risolto il contratto ai sensi dell'art. 1453 c.c., con effetto ex tunc, così come altresì espressamente sottoscritto e prescritto al punto 2. del contratto intercorso fra le parti: “detta locazione non potrà essere disdetta da nessuna delle parti per il periodo indicato a meno che non vi siano colpe gravi o inadempienze contrattuali”. Infatti, l'opponente, per mezzo degli svariati solleciti telefonici, dapprima invitò la società noleggiatrice ad un celere intervento e poi, alla luce di un atteggiamento inerte e protratto nel tempo, aveva posto all'attenzione della stessa l'eventualità di una risoluzione contrattuale. La stessa società noleggiatrice formulava sì una prima fattura - di cui l'opponente non ebbe conoscenza se non al momento della notifica del decreto ingiuntivo, in quanto allegata agli atti del ricorso - concernente il periodo Giugno\Luglio 2014 che, però, forse alla presa di coscienza della impossibilità del cliente di godere del bene oggetto del noleggio a seguito degli svariati solleciti telefonici, l'opposta aveva omesso di inoltrare alla ditta noleggiante. Nessuna altra fattura avente ad oggetto i successivi canoni periodici pattuiti veniva posta all'attenzione della e solo ed inspiegabilmente il 22.08.2016, in assenza di un Pt_1 significativo mutamento dello status quo ante (la macchina era rimasta imballata e non funzionante) l'opposta aveva emesso svariate fatture, concernenti il periodo che va da giugno 2014 ad agosto 2016 e contenenti i canoni arretrati dovuti (v. fatture nn. 1\1038 in cui è evincibile una netta duplicazione di quanto annoverato alla fattura n. 1008\1, mai presentata;
1\1039; 1\1040; 1\1041; 1\1042; 1\1043; 1\1044; 1\1045; 1\1046, tutte avete un importo pari ad € 519,72). Rilevava che per queste ragioni non avevano
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 3/6 giustificazione le somme richieste per “copie effettuate” con la fatturazione nn. 1\1047 del 22.08.2016 avente un importo pari ad euro 8010,14; 1\1435 del 25.11.2016 avente un importo pari ad euro 1.488,85; 1\33 del 04.01.2017 avente un importo parti ad euro 606,55; 1\541 del 17.05.2017 avente un importo pari ad euro 925,80. Inoltre evidenziava che esso opponente vantava un credito di euro 2.196,00, iva compresa, in virtù dei lavori di stampa di materiale pubblicitario, opuscoli, con copertina, come da fattura n. 155/17 del 30.12.2017, somma più volte richiesta il pagamento, ma invano. Infine rilevava che l'importo richiesto dall'opposta alla luce delle fatture azionate non ammontava ad euro 24.986,60, bensì ad euro 24.682,12 tuttavia, in considerazione delle incongruenze mosse circa la macchina fotocopiatrice C280 le somme richieste a titolo di forniture di consumabili e per gli interventi tecnici al costo di euro 40,00 + IVA erano state saldate con i pagamenti indicati in atti, mentre nulla era dovuto circa la contabilizzazione delle copie, in quanto mancava la sottoscrizione della relativa opzione. Riguardo la macchina C280, evidenziava che dato l'inutilizzo per malfunzionamento, nulla era dovuto, ed in via gradata andrebbe comunque compensato il credito vantato di euro 2.196,00 per le prestazioni effettuate. Per tali motivi chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo ed in via riconvenzionale accertare il credito di euro 2.196,00 vantato dalla opponente nei confronti della condannando la opposta al pagamento Controparte_1 della suindicata somma o in via gradata ridurre la somma ingiunta a quella effettivamente dovuta. Costituitasi in giudizio, l' deduceva che l'opzione Controparte_1 costo copia era stata attivata e ciò si evinceva chiaramente dal comportamento concludente dell'opponente, atteso che non solo non aveva mai contestato le forniture ed i servizi di volta in volta ricevuti, quanto e soprattutto aveva sempre regolarmente sottoscritto i documenti relativi al rapporto intercorso con la società opposta (contratti di noleggio delle macchine, documenti di trasporto, singole fatture emesse durante l'intero arco contrattuale e finanche sui rapporti di intervento tecnico). A nulla rilevava quindi che n. 2 fatture riportassero una dicitura del tipo “il cliente non ha il costo copia”, atteso che da tutti gli altri documenti risultava palesemente come il cliente fosse destinatario di forniture a “costo copia”. Riguardo poi ai pagamenti effettuati dall'opponente per il periodo febbraio-maggio 2014, deduceva che di tali pagamenti si era già tenuto conto e gli stessi, pertanto, non avevano concorso alla determinazione dell'ammontare del credito azionato in monitorio. In relazione alle eccezioni mosse sul contratto indicato alla lettera b), contestava
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 4/6 i lamentati malfunzionamenti della macchina oggetto del contratto, rilevando che degli stessi l'opponente non aveva fornito alcuna prova;
anzi essa aveva sempre effettuato gli interventi richiesti, garantendo il CP_1 regolare funzionamento della macchina. ne era la cospicua quantità CP_2 di copie effettuate dal macchinario durante il periodo contrattuale, puntualmente contabilizzate e, sino all'opposizione a decreto ingiuntivo, mai contestate. Quanto al credito asseritamente vantato dall'opponente, contestava la pretesa creditoria e disconosceva la fattura indicata. Per tali motivi chiedeva il rigetto dell'opposizione e della domanda riconvenzionale e, in subordine, nella denegata ipotesi di revoca del d.i. opposto, chiedeva di condannare l'opponente in ogni caso al pagamento in favore di essa opposta della somma di euro 24.986,60 o della somma che risulterà di giustizia oltre interessi al tasso di cui al D.L. 231/2002 dalle singole scadenze delle fatture al saldo per i titoli dedotti in causa. In data 24.05.2022 l'opposta produceva atto di transazione intercorso tra le parti, deducendo che esso non era stato regolarmente adempiuto dall'opponente. In particolare, l'opponente si era impegnato al pagamento in favore dell'opposta della somma di euro 14.000,00 versando contestualmente alla sottoscrizione dell'accordo una somma di euro 6.000,00 e rilasciando ai fini del pagamento della somma residua, n. 8 effetti cambiari dell'importo di euro 1.000,00 cadauno. Rilevava che l'opponente non aveva corrisposto le somme di cui ai richiamati effetti cambiari, andati tutti in protesto e cui sui quali erano maturate spese ed interessi, perdendo pertanto il beneficio del termine. Deduceva che stante il non completo adempimento dell'atto di transazione l'opponente era ancora debitore dell'originario importo ingiunto tenuto conto dell'efficacia non novativa della scrittura di transazione e che essa società opposta era rimasta creditrice della somma complessiva di euro 18.986,60 oltre spese di protesto e successive maturate, somma per la quale chiedeva concedersi la provvisoria esecutività. Non accolta la richiesta ex art. 648 c.p.c., il giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, faceva precisare le conclusioni e all'esito dell'udienza, il nuovo giudice assegnatario riservava la causa in decisione con i termini ridotti di cui all'art. 190 comma 2 c.p.c. Va dichiarata l'estinzione del giudizio di opposizione per intervenuta transazione tra le parti. Invero con la transazione sottoscritta dalle parti, anche con l'assistenza dei propri rispettivi difensori, esse hanno voluto porre fine al presente giudizio avente ad oggetto l'opposizione al decreto ingiuntivo, con rinuncia
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 5/6 formale dell'opponente al giudizio di opposizione e dando ai rapporti intercorsi tra le parti un nuovo regolamento contrattuale, in relazione al quale
“esso non potrà formare oggetto di rinuncia, modifica o risoluzione se non a mezzo di atto scritto firmato dalle parti nei cui confronti tale rinuncia modifica o risoluzione venga invocata”. Il nuovo accordo prevede peraltro anche la sottoscrizione e consegna di n. 8 cambiali, la restituzione di una macchina fotocopiatrice digitale, il pagamento al 50% delle spese di registrazione del decreto ingiuntivo opposto, il governo delle spese legali, con possibilità, in caso di inadempimento, di promuovere un nuovo giudizio a tutela dei propri rispettivi diritti e obblighi derivanti dalla transazione. Va dunque dichiarata l'estinzione del presente giudizio per cessata materia del contendere, atteso che il rapporto controverso tra le parti è stato regolato da un titolo contrattuale transattivo, diverso da quello posto a fondamento dell'ingiunzione e della relativa opposizione, in relazione al quale non sono consentite nel presente giudizio nuove domande. Sussistono evidenti motivi per compensare tra le parti le spese di giudizio.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, difesa, eccezione e conclusione disattesa, così provvede:
1) Dichiara l'estinzione del processo per cessazione della materia del contendere a seguito dell'atto di transazione sottoscritto tra le parti e prodotto in giudizio in data 24.05.2022
2) Compensa tra le parti le spese di giudizio. Così deciso in data 30.07.2025
Il Giudice
Dott. Flavio Cusani
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 6/6
, rappresentata e difesa dagli avv.ti Parte_1
Fabio Sorrento e Francesco Pecoraro, come da procura in atti;
OPPONENTE E
, rappresentata e difesa dagli avv.ti Guglielmo Controparte_1
Guarracino e Andrea Moscariello, come da procura in atti;
OPPOSTA CONCLUSIONI Quelle di cui alle note scritte in sostituzione dell'udienza del 18.06.2025, ove le parti costituite hanno concluso riportandosi a tutti i propri atti e scritti difensivi ed alle conclusioni ivi rassegnate, insistendo per il loro accoglimento ed il rigetto di quelle avverse. MOTIVI DELLA DECISIONE Con atto di citazione ritualmente notificato , quale Parte_1 titolare della ditta individuale , faceva opposizione Parte_1 al decreto ingiuntivo n. 326/19 notificatogli in data 25.03.2019 dalla per il pagamento della somma di euro 24.986,60 Controparte_1 oltre accessori, a saldo della concessione in nolo di due macchine fotocopiatrici digitali multifunzionali, unitamente a interventi tecnici, contabilizzazione copie effettuate e relativi costi, come da fatture prodotte in monitorio. Esponeva che la pretesa creditoria si fondava, secondo l'opposta, oltre che sulle fatture anche e soprattutto sui contratti sottoscritti dalle parti, ovvero: a) un contratto sottoscritto in data 10.05.2013, avente ad oggetto la fornitura di una macchina fotocopiatrice digitale Konica Minolta modello BI C280; b) un contratto sottoscritto in data 28.05.2014, avente ad oggetto la fornitura di una macchina fotocopiatrice digitale Konica Minolta
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 1/6 modello BI C280 e che l'importo complessivo richiesto atteneva per euro 7.414,14 al contratto indicato alla lettera a) e la restante somma di euro 17.267,98 al contratto indicato alla lettera b). In relazione al contratto indicato alla lettera a) (macchina fotocopiatrice BI C280) rilevava che euro 1.460,86 erano stati richiesti per interventi tecnici effettuati sul macchinario e canoni di noleggio ed euro 5.780,04 per l'opzione costo copie in b/n effettuate durante il periodo 10.05.2013- 28.05.2014, come da fattura n. 1009/1 del 23.06.2014. Opponeva che il contratto non prevedeva un “costo copia”, in quanto era un opzione attivabile su richiesta del cliente in ragione della quale i toner e gli interventi tecnici sono gratuiti ed il cliente paga un costo base per ogni copia effettuata, registrata da un contatore posto sul macchinario. Tale opzione, però, non era mai stata attivata e la prova della mancata attivazione, risultava fornita dalla stessa società opposta, che nelle fatture relative agli interventi tecnici, nelle note espressamente specifica “Il cliente non ha il costo copia”, come si evinceva dalle fatture n. 750/1 del 14.05.2014 e n. 749/1 del 14.05.2014, nonché dalle quietanze di pagamento per la fornitura toner, assolutamente inconciliabili con l'opzione “conteggio copie”. Aggiungeva che parimenti nulla era dovuto per le somme richieste a titolo di intervento e canone di noleggio per i mesi febbraio, marzo, aprile e maggio 2014, per complessivi euro 1.633,20, avendo la ditta opponente saldato tutto quanto dovuto con il pagamento di euro 2.000,00 a mezzo assegno n. 0905454935-08 di euro 1.000,00 del 31.07.2017 ed assegno n. 0905454936-09 di euro 1.000,00 del 27.02.2017. Contestava in ogni caso le fatture n. 749\1 e 750\1, aventi ammontare rispettivamente di euro 475,80 ed euro 268,40, in quanto oltre a non essere mai pervenute all'opponente, facevano riferimento a somme per interventi tecnici effettuati sulla macchina summenzionata, anche se dalla lettura del punto 1) del contratto sottoscritto dalle parti era dato scorgere una palese contrapposizione, in quanto espressamente in esso era scritto: “sostituzioni dei ricambi esclusivamente da Voi forniti e per il quale il costo resta incluso” (…)“gli interventi tecnici ed i consumabili qualora l'opzione “costo copia” non venisse attivata saranno fatturati a parte al prezzo di euro 40,00 più IVA per ogni intervento (durata massima 2 ore), i prezzi dei consumabili saranno comunicati al cliente volta per volta a causa della volatilità del mercato”. Pertanto, rilevava l'opponente, relativamente al contratto indicato alla lettera a), la ditta aveva Pt_1 correttamente pagato il proprio debito. In relazione al contratto indicato alla lettera b) (macchina fotocopiatrice BI C224) deduceva che la macchina fotocopiatrice digitale KONICA MINOLTA modello BIZHUB C224,
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 2/6 presentava, sin dal momento della consegna, dei malfunzionamenti alla meccanica ed alla produzione copie, per cui ogni singola copia risultava illeggibile e danneggiata, tanto da impossibilitarne l'utilizzo e spingere esso
, in qualità di titolare della , a numerosi solleciti Parte_1 Pt_1 telefonici per il ripristino della stessa. Nonostante la macchina fotocopiatrice fosse stata più volte sottoposta a revisione ed a riparazione, previo ritiro dalla i problemi erano continuati al punto che l'opponente Controparte_1 era stato costretto ad affidarsi a terzi per l'espletamento dei lavori di fotocopiatura, presso la “Editrice Gaia s.r.l.” corrente in Angri, alla via T. Manniello, n. 3 o alla società “Centro Stampa s.r.l.” con sede in Pagani (SA), alla via A. De Gasperi n. 60, come si evince dalla documentazione prodotta in atti, con ulteriore aggravio di spese. Esso noleggiante, stante la grave inadempienza contrattuale e in attesa di un intervento atto al ripristino del corretto funzionamento del macchinario, aveva così sospeso la controprestazione su di esso gravante e aveva considerato risolto il contratto ai sensi dell'art. 1453 c.c., con effetto ex tunc, così come altresì espressamente sottoscritto e prescritto al punto 2. del contratto intercorso fra le parti: “detta locazione non potrà essere disdetta da nessuna delle parti per il periodo indicato a meno che non vi siano colpe gravi o inadempienze contrattuali”. Infatti, l'opponente, per mezzo degli svariati solleciti telefonici, dapprima invitò la società noleggiatrice ad un celere intervento e poi, alla luce di un atteggiamento inerte e protratto nel tempo, aveva posto all'attenzione della stessa l'eventualità di una risoluzione contrattuale. La stessa società noleggiatrice formulava sì una prima fattura - di cui l'opponente non ebbe conoscenza se non al momento della notifica del decreto ingiuntivo, in quanto allegata agli atti del ricorso - concernente il periodo Giugno\Luglio 2014 che, però, forse alla presa di coscienza della impossibilità del cliente di godere del bene oggetto del noleggio a seguito degli svariati solleciti telefonici, l'opposta aveva omesso di inoltrare alla ditta noleggiante. Nessuna altra fattura avente ad oggetto i successivi canoni periodici pattuiti veniva posta all'attenzione della e solo ed inspiegabilmente il 22.08.2016, in assenza di un Pt_1 significativo mutamento dello status quo ante (la macchina era rimasta imballata e non funzionante) l'opposta aveva emesso svariate fatture, concernenti il periodo che va da giugno 2014 ad agosto 2016 e contenenti i canoni arretrati dovuti (v. fatture nn. 1\1038 in cui è evincibile una netta duplicazione di quanto annoverato alla fattura n. 1008\1, mai presentata;
1\1039; 1\1040; 1\1041; 1\1042; 1\1043; 1\1044; 1\1045; 1\1046, tutte avete un importo pari ad € 519,72). Rilevava che per queste ragioni non avevano
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 3/6 giustificazione le somme richieste per “copie effettuate” con la fatturazione nn. 1\1047 del 22.08.2016 avente un importo pari ad euro 8010,14; 1\1435 del 25.11.2016 avente un importo pari ad euro 1.488,85; 1\33 del 04.01.2017 avente un importo parti ad euro 606,55; 1\541 del 17.05.2017 avente un importo pari ad euro 925,80. Inoltre evidenziava che esso opponente vantava un credito di euro 2.196,00, iva compresa, in virtù dei lavori di stampa di materiale pubblicitario, opuscoli, con copertina, come da fattura n. 155/17 del 30.12.2017, somma più volte richiesta il pagamento, ma invano. Infine rilevava che l'importo richiesto dall'opposta alla luce delle fatture azionate non ammontava ad euro 24.986,60, bensì ad euro 24.682,12 tuttavia, in considerazione delle incongruenze mosse circa la macchina fotocopiatrice C280 le somme richieste a titolo di forniture di consumabili e per gli interventi tecnici al costo di euro 40,00 + IVA erano state saldate con i pagamenti indicati in atti, mentre nulla era dovuto circa la contabilizzazione delle copie, in quanto mancava la sottoscrizione della relativa opzione. Riguardo la macchina C280, evidenziava che dato l'inutilizzo per malfunzionamento, nulla era dovuto, ed in via gradata andrebbe comunque compensato il credito vantato di euro 2.196,00 per le prestazioni effettuate. Per tali motivi chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo ed in via riconvenzionale accertare il credito di euro 2.196,00 vantato dalla opponente nei confronti della condannando la opposta al pagamento Controparte_1 della suindicata somma o in via gradata ridurre la somma ingiunta a quella effettivamente dovuta. Costituitasi in giudizio, l' deduceva che l'opzione Controparte_1 costo copia era stata attivata e ciò si evinceva chiaramente dal comportamento concludente dell'opponente, atteso che non solo non aveva mai contestato le forniture ed i servizi di volta in volta ricevuti, quanto e soprattutto aveva sempre regolarmente sottoscritto i documenti relativi al rapporto intercorso con la società opposta (contratti di noleggio delle macchine, documenti di trasporto, singole fatture emesse durante l'intero arco contrattuale e finanche sui rapporti di intervento tecnico). A nulla rilevava quindi che n. 2 fatture riportassero una dicitura del tipo “il cliente non ha il costo copia”, atteso che da tutti gli altri documenti risultava palesemente come il cliente fosse destinatario di forniture a “costo copia”. Riguardo poi ai pagamenti effettuati dall'opponente per il periodo febbraio-maggio 2014, deduceva che di tali pagamenti si era già tenuto conto e gli stessi, pertanto, non avevano concorso alla determinazione dell'ammontare del credito azionato in monitorio. In relazione alle eccezioni mosse sul contratto indicato alla lettera b), contestava
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 4/6 i lamentati malfunzionamenti della macchina oggetto del contratto, rilevando che degli stessi l'opponente non aveva fornito alcuna prova;
anzi essa aveva sempre effettuato gli interventi richiesti, garantendo il CP_1 regolare funzionamento della macchina. ne era la cospicua quantità CP_2 di copie effettuate dal macchinario durante il periodo contrattuale, puntualmente contabilizzate e, sino all'opposizione a decreto ingiuntivo, mai contestate. Quanto al credito asseritamente vantato dall'opponente, contestava la pretesa creditoria e disconosceva la fattura indicata. Per tali motivi chiedeva il rigetto dell'opposizione e della domanda riconvenzionale e, in subordine, nella denegata ipotesi di revoca del d.i. opposto, chiedeva di condannare l'opponente in ogni caso al pagamento in favore di essa opposta della somma di euro 24.986,60 o della somma che risulterà di giustizia oltre interessi al tasso di cui al D.L. 231/2002 dalle singole scadenze delle fatture al saldo per i titoli dedotti in causa. In data 24.05.2022 l'opposta produceva atto di transazione intercorso tra le parti, deducendo che esso non era stato regolarmente adempiuto dall'opponente. In particolare, l'opponente si era impegnato al pagamento in favore dell'opposta della somma di euro 14.000,00 versando contestualmente alla sottoscrizione dell'accordo una somma di euro 6.000,00 e rilasciando ai fini del pagamento della somma residua, n. 8 effetti cambiari dell'importo di euro 1.000,00 cadauno. Rilevava che l'opponente non aveva corrisposto le somme di cui ai richiamati effetti cambiari, andati tutti in protesto e cui sui quali erano maturate spese ed interessi, perdendo pertanto il beneficio del termine. Deduceva che stante il non completo adempimento dell'atto di transazione l'opponente era ancora debitore dell'originario importo ingiunto tenuto conto dell'efficacia non novativa della scrittura di transazione e che essa società opposta era rimasta creditrice della somma complessiva di euro 18.986,60 oltre spese di protesto e successive maturate, somma per la quale chiedeva concedersi la provvisoria esecutività. Non accolta la richiesta ex art. 648 c.p.c., il giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, faceva precisare le conclusioni e all'esito dell'udienza, il nuovo giudice assegnatario riservava la causa in decisione con i termini ridotti di cui all'art. 190 comma 2 c.p.c. Va dichiarata l'estinzione del giudizio di opposizione per intervenuta transazione tra le parti. Invero con la transazione sottoscritta dalle parti, anche con l'assistenza dei propri rispettivi difensori, esse hanno voluto porre fine al presente giudizio avente ad oggetto l'opposizione al decreto ingiuntivo, con rinuncia
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 5/6 formale dell'opponente al giudizio di opposizione e dando ai rapporti intercorsi tra le parti un nuovo regolamento contrattuale, in relazione al quale
“esso non potrà formare oggetto di rinuncia, modifica o risoluzione se non a mezzo di atto scritto firmato dalle parti nei cui confronti tale rinuncia modifica o risoluzione venga invocata”. Il nuovo accordo prevede peraltro anche la sottoscrizione e consegna di n. 8 cambiali, la restituzione di una macchina fotocopiatrice digitale, il pagamento al 50% delle spese di registrazione del decreto ingiuntivo opposto, il governo delle spese legali, con possibilità, in caso di inadempimento, di promuovere un nuovo giudizio a tutela dei propri rispettivi diritti e obblighi derivanti dalla transazione. Va dunque dichiarata l'estinzione del presente giudizio per cessata materia del contendere, atteso che il rapporto controverso tra le parti è stato regolato da un titolo contrattuale transattivo, diverso da quello posto a fondamento dell'ingiunzione e della relativa opposizione, in relazione al quale non sono consentite nel presente giudizio nuove domande. Sussistono evidenti motivi per compensare tra le parti le spese di giudizio.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, difesa, eccezione e conclusione disattesa, così provvede:
1) Dichiara l'estinzione del processo per cessazione della materia del contendere a seguito dell'atto di transazione sottoscritto tra le parti e prodotto in giudizio in data 24.05.2022
2) Compensa tra le parti le spese di giudizio. Così deciso in data 30.07.2025
Il Giudice
Dott. Flavio Cusani
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