Articolo 3 della Legge 23 giugno 1964, n. 433
Articolo 2Articolo 4
Versione
1 luglio 1964
Art. 3.
Agli operai dipendenti dalle aziende industriali che, alla data di entrata in vigore della presente legge, siano sospesi dal lavoro ovvero lavorino ad orario ridotto per un numero di ore settimanali comprese tra zero e 24, ed agli operai che vengano a trovarsi in tali condizioni entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, compete il trattamento di integrazione salariale di cui all' articolo 1 del decreto legislativo luogotenenziale 9 novembre 1945, numero 788 , a carico della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria nella misura e per i periodi seguenti:
per mesi tre, nella misura di due terzi della retribuzione globale che sarebbe spettata ai lavoratori per le ore di lavoro non prestate comprese fra zero e 40 settimanali;
per altri tre mesi, nella misura di due terzi della stessa retribuzione per le ore di lavoro non prestate da zero a 36 ore settimanali;
per un successivo periodo di tre mesi, nella misura di due terzi della stessa retribuzione per le ore di lavoro non prestate da zero a 32 ore settimanali;
per un ulteriore periodo di tre mesi, nella misura di due terzi della stessa retribuzione per le ore di lavoro non prestate da zero a 24 settimanali.
Agli operai dipendenti dalle aziende industriali che alla data di entrata in vigore della presente legge lavorino ad orario ridotto per un numero di ore settimanali oltre le 24 e fino a 40 ed agli operai che vengano a trovarsi in tali condizioni entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge stessa, la misura dell'integrazione rimane quella prevista dall' articolo 1 del decreto legislativo luogotenenziale 9 novembre 1945, n. 788 , per i primi due periodi trimestrali di cui al comma precedente; per il terzo e il quarto trimestre l'integrazione sara' corrisposta nella misura di due terzi della retribuzione per la meta' delle ore di lavoro non prestate.
Trascorso il periodo complessivo di tempo sopra indicato, sara' corrisposto, ove spetti, il trattamento previsto dalle vigenti norme sull'assicurazione contro la disoccupazione involontaria.
Agli operai ammessi all'integrazione ai sensi delle precedenti disposizioni spettano gli assegni familiari nella misura intera, nonche' l'assistenza in caso di malattia secondo le modalita' delle norme vigenti.
Entrata in vigore il 1 luglio 1964
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