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Sentenza 26 maggio 2025
Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ivrea, sentenza 26/05/2025, n. 762 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ivrea |
| Numero : | 762 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 717/2021
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI IVREA Il Tribunale di Ivrea riunito in camera di consiglio con l'intervento dai Sig.ri Magistrati: Dott. Alessandro SCIALABBA PRESIDENTE Dott.ssa Rossella MASTROPIETRO GIUDICE Dott. Alberto Angelo BALZANI GIUDICE REL. Ha pronunciato la seguente: S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 717/2021 R.G./F avente per oggetto dichiarazione giudiziale di paternità promossa da:
Parte_1 nata a [...] il [...] residente in [...] Bis CF:
, rappresentata e difesa congiuntamente e disgiuntamente per C.F._1 delega in atti dall'Abogada Antonia Morrone e dall'Avv. Salvatore Morrone ed elettivamente domiciliata in Torino Via Cibrario 38 PARTE RICORRENTE contro
_1
(c.f. , residente in [...] ed CodiceFiscale_2 elettivamente domiciliato in Venaria Reale – viale Buridani n. 30, presso lo studio dell'Avvocato Luca Bidoggia che lo rappresenta e difende per delega in atti, PARTE RESISTENTE e con l'intervento del Pubblico Ministero Collegio delli 24.5.2025 Conclusioni delle Parti
- Per Parte ricorrente come da note depositate in PCT in data 18.12.2024 del seguente letterale tenore:
“(…) Voglia il Tribunale Ill.mo; Respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione;
Dichiarare giudizialmente che la sig.ra è figlia naturale del sig. Parte_1 _1 disponendo le relative annotazioni a margine dell'atto di nascita ed ogni altro provvedimento consequenziale;
pagina 1 di 4 Porre definitivamente a carico del convenuto le spese di Consulenza Tecnica d'Ufficio esperita nel presente procedimento;
Con vittoria di spese e compensi professionali del presente giudizio”
- Per parte resistente come da note depositate in PCT in data 23.12.2024 del seguente letterale tenore: “(…) CONCLUSIONI ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattesa, voglia il Tribunale, previe le necessarie declaratorie di legge e quant'altro d'uopo, in via principale e nel merito, preso atto dell'esito delle indagini peritali, accertare e dichiarare che il signor sia il padre dell'attrice. Con _1 compensazione integrale delle spese del presente giudizio.”
- Per il PM: V° Il PM conclude per l'accoglimento del ricorso 22/01/2025 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
- Con atto di citazione introduttivo ex artt. 269 ss cc parte attrice nata a [...] il [...] (atto di nascita n. 1631 Uff. 4 Parte 1, Serie A anno 1971 sub doc. 1 di parte convenuta) ha rappresentato di esser “(…) figlia naturale del Sig. nato a [...]
Cerignola (FG) il 10.3.1943 in quanto nell'anno 1970 la sig.ra nata a [...]_1
(BA) il 30.9.1942, madre della Sig.ra aveva avuto una relazione extraconiugale con il Parte_1 sig. Da tale relazione in data 15.3.1971 nacque la sig.ra ”, e _1 Parte_1 concludeva come sopra visto.
- Si è costituito in giudizio il convenuto rilevando come era coniugata Persona_1 con tal e – terminata la pregiudiziale fase rescindente del giudizio Persona_2 afferente la non paternità tra e (con sentenza definitiva del Persona_2 Parte_1
Tribunale di Torino n. 1625/2023 pubblicata il 17.4.2023 in causa RG 4185/2023 del 17.4.2023) – le Parti si son sottoposte a CTU genetica nel corso del processo avanti al Tribunale di Ivrea, dopo aver in precedenza eseguito indagini genetiche privatamente (dalle quali era già emersa la paternità del convenuto sull'attrice).
- Il CTU incaricato dal Tribunale di Ivrea – dott. – ha depositato in Persona_3 data 24.6.2024 la relazione peritale in PCT, in cui si legge: “(…) In base alle analisi molecolari e biostatistiche effettuate sul DNA estratto dai tamponi buccali del sig. e _1 della sig.ra è così possibile rispondere al quesito posto dal Giudice: Il profilo STR Parte_1 autosomico di è biologicamente compatibile con l'assetto allelico di in _1 Parte_1 quanto tutti gli alleli della parte attrice si ritrovano nelle rispettive regioni autosomiche esaminate per il convenuto, con LR = 310710140.2 (tasso di mutazione fissato a 0.001) oppure con LR = 298610458.8 (tasso di mutazione fissato a 0.004) oppure con LR = 314857912.5 (tasso di mutazione non considerato per l'analisi). Ciò significa che l'ipotesi che sia il padre _1 biologico di è almeno 298610458.8 (2,99 x 108) volte più probabile dell'ipotesi di Parte_1 non paternità, con probabilità associata del 99,99999967%. Ne consegue che il sig. _1 sia il padre biologico della sig.ra Parte_1
- Le parti han poi concluso come sopra visto e la causa viene ora a decisione, il Collegio ritenendo accoglibili le – comuni – richieste delle Parti in punto status filiationis, siccome peraltro recettive delle chiare, articolate e scientificamente motivate indagini genetiche eseguite in sede peritale. Con riferimento alle spese di CTU le pagina 2 di 4 spese vanno poste a carico della parte resistente che all'udienza del 7.12.2023 ha insistito espressamente per il relativo svolgimento. Infine, le spese di lite. L'esito della lite ha visto disvelarsi un quadro entro il quale appare univoco (sin dallo svolgimento delle indagini genetiche che le parti svolsero privatamente) che il convenuto è padre dell'attrice di talché il collegio ritiene corretto – in applicazione dell'art. 92 cpc – disporre la compensazione di un mezzo delle spese di lite (essendosi comunque rivelato necessario – come rappresentato dal convenuto – il preventivo svolgimento della fase del giudizio rescindente la paternità di su nonché tenuto conto della comune richiesta svolta Persona_2 Parte_1 dalle Parti in punto status) da liquidarsi a valori minimi DM 55/2014 – scaglione di valore indeterminabile tra € 26.000,01 e € 52.000,00 valori minimi (per manifesta non complessità dell'affare) nei seguenti valori: Fase di studio della controversia, valore minimo: € 850,50 Fase introduttiva del giudizio, valore minimo: € 602,00 Fase istruttoria e/o di trattazione, valore minimo: € 903,00 Fase decisionale, valore minimo: € 1.452,50 Per un valore ammontante al compenso tabellare (valori minimi) in totali € 3.808,00, dunque per € 1.904,00 da porsi a carico del convenuto prevalentemente soccombente, ed oltre al rimborso spese forfettarie nella misura del 15% ex art. 2, c.2 D.M. 55/2014, IVA e CPA come per legge, oltre esposti per € 518,00 oltre le spese di CTU già liquidate con separato e precedente provvedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ivrea, in contraddittorio tra le Parti, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 717/2021 R.G. FA, ogni contraria domanda, istanza, eccezione e deduzione rigettate, su conforme parere del P.M., così provvede:
- Dichiara che nato a [...] il [...] è il padre di _1
, nata a [...] il [...]; Parte_1
- Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del comune di Torino di procedere all'annotazione della sentenza nell'atto di nascita di – atto di nascita n. Parte_1
1631 Uff. 4 Parte 1, Serie A anno 1971 – Registro di Stato Civile del Comune di Torino;
- Dichiara tenuto e condanna parte resistente a rifondere le spese di lite alla parte ricorrente nella misura di € 1.904,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese forfettarie 15% come per legge IVA e CPA come per legge oltre esposti per totali € 518,00;
- Dichiara le spese di CTU definitivamente a carico solidale delle parti nei confronti esterni del CTU e pone per quanto di ragione in parte motiva in via definiva le spese di CTU a carico integrale di parte resistente prevalentemente soccombente nei rapporti interni tra le Parti.
pagina 3 di 4 Manda la Cancelleria per le comunicazioni e incombenze tutte di competenza. Così deciso nella camera di consiglio del Tribunale di Ivrea in data 24.4.2025 IL PRESIDENTE dott. Alessandro Scialabba IL GIUDICE ESTENSORE dott. Alberto Angelo Balzani Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI IVREA Il Tribunale di Ivrea riunito in camera di consiglio con l'intervento dai Sig.ri Magistrati: Dott. Alessandro SCIALABBA PRESIDENTE Dott.ssa Rossella MASTROPIETRO GIUDICE Dott. Alberto Angelo BALZANI GIUDICE REL. Ha pronunciato la seguente: S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 717/2021 R.G./F avente per oggetto dichiarazione giudiziale di paternità promossa da:
Parte_1 nata a [...] il [...] residente in [...] Bis CF:
, rappresentata e difesa congiuntamente e disgiuntamente per C.F._1 delega in atti dall'Abogada Antonia Morrone e dall'Avv. Salvatore Morrone ed elettivamente domiciliata in Torino Via Cibrario 38 PARTE RICORRENTE contro
_1
(c.f. , residente in [...] ed CodiceFiscale_2 elettivamente domiciliato in Venaria Reale – viale Buridani n. 30, presso lo studio dell'Avvocato Luca Bidoggia che lo rappresenta e difende per delega in atti, PARTE RESISTENTE e con l'intervento del Pubblico Ministero Collegio delli 24.5.2025 Conclusioni delle Parti
- Per Parte ricorrente come da note depositate in PCT in data 18.12.2024 del seguente letterale tenore:
“(…) Voglia il Tribunale Ill.mo; Respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione;
Dichiarare giudizialmente che la sig.ra è figlia naturale del sig. Parte_1 _1 disponendo le relative annotazioni a margine dell'atto di nascita ed ogni altro provvedimento consequenziale;
pagina 1 di 4 Porre definitivamente a carico del convenuto le spese di Consulenza Tecnica d'Ufficio esperita nel presente procedimento;
Con vittoria di spese e compensi professionali del presente giudizio”
- Per parte resistente come da note depositate in PCT in data 23.12.2024 del seguente letterale tenore: “(…) CONCLUSIONI ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattesa, voglia il Tribunale, previe le necessarie declaratorie di legge e quant'altro d'uopo, in via principale e nel merito, preso atto dell'esito delle indagini peritali, accertare e dichiarare che il signor sia il padre dell'attrice. Con _1 compensazione integrale delle spese del presente giudizio.”
- Per il PM: V° Il PM conclude per l'accoglimento del ricorso 22/01/2025 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
- Con atto di citazione introduttivo ex artt. 269 ss cc parte attrice nata a [...] il [...] (atto di nascita n. 1631 Uff. 4 Parte 1, Serie A anno 1971 sub doc. 1 di parte convenuta) ha rappresentato di esser “(…) figlia naturale del Sig. nato a [...]
Cerignola (FG) il 10.3.1943 in quanto nell'anno 1970 la sig.ra nata a [...]_1
(BA) il 30.9.1942, madre della Sig.ra aveva avuto una relazione extraconiugale con il Parte_1 sig. Da tale relazione in data 15.3.1971 nacque la sig.ra ”, e _1 Parte_1 concludeva come sopra visto.
- Si è costituito in giudizio il convenuto rilevando come era coniugata Persona_1 con tal e – terminata la pregiudiziale fase rescindente del giudizio Persona_2 afferente la non paternità tra e (con sentenza definitiva del Persona_2 Parte_1
Tribunale di Torino n. 1625/2023 pubblicata il 17.4.2023 in causa RG 4185/2023 del 17.4.2023) – le Parti si son sottoposte a CTU genetica nel corso del processo avanti al Tribunale di Ivrea, dopo aver in precedenza eseguito indagini genetiche privatamente (dalle quali era già emersa la paternità del convenuto sull'attrice).
- Il CTU incaricato dal Tribunale di Ivrea – dott. – ha depositato in Persona_3 data 24.6.2024 la relazione peritale in PCT, in cui si legge: “(…) In base alle analisi molecolari e biostatistiche effettuate sul DNA estratto dai tamponi buccali del sig. e _1 della sig.ra è così possibile rispondere al quesito posto dal Giudice: Il profilo STR Parte_1 autosomico di è biologicamente compatibile con l'assetto allelico di in _1 Parte_1 quanto tutti gli alleli della parte attrice si ritrovano nelle rispettive regioni autosomiche esaminate per il convenuto, con LR = 310710140.2 (tasso di mutazione fissato a 0.001) oppure con LR = 298610458.8 (tasso di mutazione fissato a 0.004) oppure con LR = 314857912.5 (tasso di mutazione non considerato per l'analisi). Ciò significa che l'ipotesi che sia il padre _1 biologico di è almeno 298610458.8 (2,99 x 108) volte più probabile dell'ipotesi di Parte_1 non paternità, con probabilità associata del 99,99999967%. Ne consegue che il sig. _1 sia il padre biologico della sig.ra Parte_1
- Le parti han poi concluso come sopra visto e la causa viene ora a decisione, il Collegio ritenendo accoglibili le – comuni – richieste delle Parti in punto status filiationis, siccome peraltro recettive delle chiare, articolate e scientificamente motivate indagini genetiche eseguite in sede peritale. Con riferimento alle spese di CTU le pagina 2 di 4 spese vanno poste a carico della parte resistente che all'udienza del 7.12.2023 ha insistito espressamente per il relativo svolgimento. Infine, le spese di lite. L'esito della lite ha visto disvelarsi un quadro entro il quale appare univoco (sin dallo svolgimento delle indagini genetiche che le parti svolsero privatamente) che il convenuto è padre dell'attrice di talché il collegio ritiene corretto – in applicazione dell'art. 92 cpc – disporre la compensazione di un mezzo delle spese di lite (essendosi comunque rivelato necessario – come rappresentato dal convenuto – il preventivo svolgimento della fase del giudizio rescindente la paternità di su nonché tenuto conto della comune richiesta svolta Persona_2 Parte_1 dalle Parti in punto status) da liquidarsi a valori minimi DM 55/2014 – scaglione di valore indeterminabile tra € 26.000,01 e € 52.000,00 valori minimi (per manifesta non complessità dell'affare) nei seguenti valori: Fase di studio della controversia, valore minimo: € 850,50 Fase introduttiva del giudizio, valore minimo: € 602,00 Fase istruttoria e/o di trattazione, valore minimo: € 903,00 Fase decisionale, valore minimo: € 1.452,50 Per un valore ammontante al compenso tabellare (valori minimi) in totali € 3.808,00, dunque per € 1.904,00 da porsi a carico del convenuto prevalentemente soccombente, ed oltre al rimborso spese forfettarie nella misura del 15% ex art. 2, c.2 D.M. 55/2014, IVA e CPA come per legge, oltre esposti per € 518,00 oltre le spese di CTU già liquidate con separato e precedente provvedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ivrea, in contraddittorio tra le Parti, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 717/2021 R.G. FA, ogni contraria domanda, istanza, eccezione e deduzione rigettate, su conforme parere del P.M., così provvede:
- Dichiara che nato a [...] il [...] è il padre di _1
, nata a [...] il [...]; Parte_1
- Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del comune di Torino di procedere all'annotazione della sentenza nell'atto di nascita di – atto di nascita n. Parte_1
1631 Uff. 4 Parte 1, Serie A anno 1971 – Registro di Stato Civile del Comune di Torino;
- Dichiara tenuto e condanna parte resistente a rifondere le spese di lite alla parte ricorrente nella misura di € 1.904,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese forfettarie 15% come per legge IVA e CPA come per legge oltre esposti per totali € 518,00;
- Dichiara le spese di CTU definitivamente a carico solidale delle parti nei confronti esterni del CTU e pone per quanto di ragione in parte motiva in via definiva le spese di CTU a carico integrale di parte resistente prevalentemente soccombente nei rapporti interni tra le Parti.
pagina 3 di 4 Manda la Cancelleria per le comunicazioni e incombenze tutte di competenza. Così deciso nella camera di consiglio del Tribunale di Ivrea in data 24.4.2025 IL PRESIDENTE dott. Alessandro Scialabba IL GIUDICE ESTENSORE dott. Alberto Angelo Balzani Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
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