Sentenza 12 giugno 2018
Massime • 1
In tema di espropriazione per pubblica utilità, ove si discuta unicamente della quantificazione dell'importo dovuto in applicazione dell'art. 42 bis del d.P.R. n. 327 del 2001, sussiste la giurisdizione del giudice ordinario e le relative controversie sulla determinazione e corresponsione dell'indennizzo, globalmente inteso, previsto per la cd. acquisizione sanante, sono devolute, in unico grado, alla corte di appello, secondo una regola generale dell'ordinamento di settore per la determinazione giudiziale delle indennità, dovendosi interpretare in via estensiva l'art. 29 del d.lgs. n. 150 del 2011, tanto più che tale norma non avrebbe potuto fare espresso riferimento a un istituto – quale quello della acquisizione sanante – introdotto nell'ordinamento solo in epoca successiva.
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FATTO E DIRITTO 1. Il Fallimento dell'Impresa Contardi s.r.l. in Liquidazione (di seguito solo "Fallimento Contardi"), odierno ricorrente, espone in fatto le circostanze che possono riassumersi nei loro tratti essenziali come segue: - con delibera del Consiglio comunale n. 81/2015 del 26 novembre 2015, il Comune di Codogno stabiliva di acquisire al patrimonio comunale indisponibile ai sensi dell'art. 42-bis del d.P.R. n. 327/2001 la porzione dell'ex Collegio Ognissanti, facente parte del complesso edilizio della Scuola Media Ognissanti sita nel medesimo Comune, di proprietà dell'Impresa Contardi s.r.l., determinando altresì l'importo da corrispondere, comprensivo di indennizzo per il …
Leggi di più… - 2. TAR Lombardia, sezione IV, sentenza 9 giugno 2025, n. 2067https://www.eius.it/articoli/
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., sentenza 12/06/2018, n. 15343 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15343 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2018 |
Testo completo
15343-18 R.G. n. 15120/16 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE CIVILI Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Oggetto GIOVANNI MAMMONE - Primo Presidente - RIC.
CONTRO
DECISIONI DI -- Presidente Aggiunto - AURELIO CAPPABIANCA GIUDICI SPECIALI Ud. 13/03/2018 - PIETRO CAMPANILE - Presidente Sezione - PU R.G.N. 15120/2016 ANTONIO MANNA - Rel. Pres. Sezione - Ron 15343 Rep. ANTONIO GRECO - Consigliere - LUCIA TRIA - Consigliere - ERNESTINO LUIGI BRUSCHETTA - Consigliere - e.u. ALBERTO GIUSTI - Consigliere - ANGELINA MAA PERRINO - Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 15120-2016 proposto da: COMUNE DI ROSOLINI, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FRANCESCO DENZA 20, presso lo studio dell'avvocato ANTONELLA D'ANDREA, rappresentato e difeso dagli avvocati GIUSEPPE INNOCENTI e BATTISTA PIAZZESE;
- ricorrente -
5 1 1 8 1 R.G. n. 15120/16
contro
DI MA AD, AN ZO, NN EL, AB RO, PUGLISI ES, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA PAOLA FALCONIERI 110, presso lo studio dell'avvocato SETTIMIO CATALISANO, rappresentati e difesi dall'avvocato GIUSEPPE GENNARO;
- controricorrenti -
avverso la sentenza n. 47/2016 del CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA - PALERMO, depositata il 18/02/2016. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13/03/2018 dal Presidente ANTONIO MANNA;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale RENATO FINOCCHI GHERSI, che ha concluso per l'inammissibilità, in subordine rigetto del ricorso;
uditi gli avvocati Battista Piazzese, Giuseppe Innocenti e Giuseppe Gennaro.
FATTI DI CAUSA
1. Con sentenza pubblicata il 18.2.2016 il Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione siciliana, pronunciando in sede di ottemperanza sull'appello proposto dal Comune di Rosolini (SR) nei confronti di DA Di RI, CE NE, LA SO, RO AL e SC SI contro la sentenza n. 2602/14 del TAR Catania, stabiliva che l'indennità di occupazione dei fondi (di proprietà dei suddetti) oggetto di acquisizione ai sensi dell'art. 42-bis d.P.R. n. 327/01 da parte del suddetto Comune dovesse decorrere 2 R.G. n. 15120/16 dalla data di scadenza del termine di efficacia della dichiarazione di pubblica utilità (contenuta nell'ordinanza n. 40/09, sempre del Comune di Rosolini, che aveva disposto l'espropriazione dei terreni degli interessati) anziché da quella di immissione in possesso intervenuta in forza del decreto di occupazione d'urgenza delle aree.
2. Ciò i giudici del gravame statuivano previo rigetto dell'eccepita carenza di giurisdizione del giudice amministrativo.
3. Per la cassazione della sentenza ricorre il Comune di Rosolini affidandosi a due motivi.
4. DA Di RI, CE NE, LA SO, RO AL e SC SI resistono con unico controricorso.
5. Le parti depositano memoria ex art. 378 cod. proc. civ. RAGIONI DELLA DECISIONE 1.1. Il primo motivo di ricorso denuncia eccesso di potere giurisdizionale, violazione dei limiti esterni della giurisdizione del giudice amministrativo, nonché violazione degli artt. 112, 113, 114 e 133, comma 1, lett. g), d.lgs. n. 104 del 2010 e dell'art. 53 d.P.R. n. 327/01, per avere la sentenza impugnata ravvisato la giurisdizione del giudice amministrativo nonostante che, non essendovi contestazione alcuna circa la scelta dell'amministrazione di procedere ad acquisizione sanante ex art. 42-bis d.P.R. n. 327/01, ma soltanto contestazione sul quantum delle indennità offerte dal Comune di Rosolini, la controversia appartenesse alla cognizione del giudice ordinario ex art. 53 cit., in forza del quale Resta ferma la giurisdizione del giudice ordinario per le controversie riguardanti la 3 R.G. n. 15120/16 determinazione e la corresponsione delle indennità in conseguenza dell'adozione di atti di natura espropriativa o ablativa.>>.
1.2. Il secondo motivo denuncia eccesso di potere giurisdizionale per sconfinamento dai limiti esterni della giurisdizione del giudice amministrativo per invasione della sfera di attività riservata alla pubblica amministrazione, nonché violazione degli artt. 112, 113, 114 e 133, comma 1, lett. g), d.lgs. n. 104 del 2010 e dell'art. 53 d.P.R. n. 327/01, per avere la sentenza impugnata ecceduto dai margini della giurisdizione di ottemperanza nel momento in cui ha ordinato al Comune di Rosolini di eseguire la sentenza ottemperata (vale a dire la sentenza n. 1462/12 del Tar Catania che, annullata l'ordinanza n. 40/09 del Comune di Rosolini, aveva ordinato all'amministrazione di restituire ai legittimi proprietari i beni occupati e a risarcire loro il danno da occupazione illegittima o, in alternativa, di procedere all'acquisizione sanante delle aree ai sensi dell'art. 42-bis) secondo le indicazioni contenute nella relazione di verificazione: in tal modo sostiene l'amministrazione ricorrente il giudice amministrativo ha inciso sul contenuto stesso dei provvedimenti ex art. 42-bis cit., di fatto modificandoli senza, però, disporne l'annullamento.
2.1. Preliminarmente va respinta l'eccezione di tardività dell'impugnazione sollevata in controricorso, dovendosi dare continuità all'indirizzo interpretativo di queste S.U. secondo cui, in tema di impugnazioni delle sentenze del giudice amministrativo, nei giudizi aventi ad oggetto le controversie di cui all'art. 119, comma 1, del d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, il dimezzamento dei termini previsti dall'art. 92, comma 3, come desumibile dallo specifico tenore 4 R.G. n. 15120/16 letterale del combinato disposto dei commi 2 e 7 dell'art. 119, non è applicabile al ricorso per cassazione di cui all'art. 91 del medesimo decreto;
tali norme non fanno riferimento al dimezzamento dei termini, né sussiste una ragione di celerità del rito che consenta di derogare ai fondamentali principi di uguaglianza e difesa nel processo di cassazione. Quindi, la proposizione del ricorso per cassazione resta assoggettata agli ordinari e generali termini sanciti dal codice di procedura civile (cfr. Cass. S.U. n. 8568/15; Cass. S.U. n. 9688/13).
3.1. Il primo motivo di ricorso è fondato. Secondo quanto già statuito da queste S.U. con sentenza n. 15283/16, in tema di espropriazione per pubblica utilità, la controversia relativa alla determinazione e alla corresponsione dell'indennizzo, globalmente inteso, previsto per la c.d. acquisizione sanante di cui all'art. 42-bis del d.P.R. n. 327 del 2001 è devoluta, in unico grado, alla Corte di appello, secondo una regola generale dell'ordinamento di settore per la determinazione giudiziale delle I indennità dovute, nell'ambito di un procedimento espropriativo, a fronte della privazione o compressione del diritto dominicale dell'espropriato, dovendosi interpretare in via estensiva l'art. 29 del d.lgs. n. 150 del 2011, tanto più che tale norma non avrebbe potuto fare espresso riferimento a un istituto - quale quello della acquisizione sanante introdotto nell'ordinamento solo in epoca - successiva. In senso conforme queste S.U. si erano già pronunciate con ordinanza n. 22096/15. 5 R.G. n. 15120/16 Il presupposto di tale orientamento è che si discuta unicamente della quantificazione dell'importo dovuto in applicazione dell'art. 42- bis cit.: tale è l'oggetto della controversia in esame. È pur vero che inizialmente gli odierni controricorrenti avevano agito in ottemperanza, nel senso che dapprima avevano chiesto l'esecuzione della sentenza del TAR Catania n. 1462/2012 (che aveva disposto che i beni occupati fossero restituiti ai legittimi proprietari e che fossero risarciti i danni per l'occupazione illegittima o, in alternativa, che il Comune acquisisse uno o più dei beni occupati e risarcisse il danno derivante dall'occupazione illegittima ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 42-bis d.P.R. n. 327/2001). Con motivi aggiunti, sempre gli odierni controricorrenti avevano impugnato le delibere di Giunta del Comune di Rosolini n. 12, 13, 14, 15 e 16 in data 24 gennaio 2012, con cui erano state approvate le perizie estimative predisposte dal responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale per la determinazione del ristoro loro dovuto nella prospettiva di un'acquisizione dei beni de quibus ai sensi dell'art. 42- bis d.P.R. n. 327/2001. Con i secondi motivi aggiunti essi avevano, poi, impugnato le ordinanze n. 38, 39, 41, 42 e 43 in data 25 marzo 2013, con cui il Comune aveva disposto l'acquisizione dei beni dei ricorrenti ai sensi del citato art. 42-bis. Ma con detti motivi aggiunti gli odierni controricorrenti avevano lamentato soltanto l'inadeguatezza del quantum degli indennizzi in relazione al valore venale dei beni, senza investire la legittimità dei provvedimenti di acquisizione sanante, la cui emanazione costituisce una delle modalità con cui l'amministrazione poteva dare esecuzione al giudicato, come espressamente previsto dalla citata sentenza n. 1462/12 del Tar Catania. 6 R.G. n. 15120/16 Ciò conferma che nella vicenda in esame non si denuncia una mancata od elusa ottemperanza (il che avrebbe radicato la giurisdizione innanzi al giudice amministrativo), ma soltanto un'incongrua liquidazione degli indennizzi, su cui la cognizione permane ex artt. 133, comma 1, lett. g), d.lgs. n. 104 del 2010 e - 53 d.P.R. n. 327/01 - in capo al giudice ordinario. Né può dirsi che l'asserita incongrua liquidazione degli indennizzi dovuti in relazione alle delibere di acquisizione sanante costituisca di per sé una sostanziale elusione della cosa giudicata (che radicherebbe la giurisdizione del giudice amministrativo in sede di ottemperanza) formatasi grazie alla citata sentenza n. 1462/12 del Tar Catania perché essa avrebbe disposto di seguire le indicazioni contenute nella relazione di verificazione in ordine alla corretta applicazione dei criteri di determinazione del risarcimento stabiliti nel titolo esecutivo (come si sostiene nella memoria ex art. 378 cod. proc. civ. depositata dai controricorrenti). In realtà la summenzionata sentenza n. 1462/12 del Tar Catania si limita ad ordinare al Comune di Rosolini, in alternativa alla restituzione dei beni occupati ai legittimi proprietari e al risarcimento del danno per l'occupazione illegittima, l'acquisizione di uno o più dei beni occupati e il risarcimento del danno ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 42-bis d.P.R. n. 327 del 2001, senza nulla statuire in ordine al concreto valore venale dei beni e alle modalità della relativa stima. Da ultimo, non appare conferente il richiamo a Cass. S.U. n. 6018/2016 operato dai controricorrenti, versandosi in quella occasione in un'ipotesi di impugnazione della delibera di acquisizione sanante per asserita violazione del comma 4 dell'art. 42-bis cit. 7 R.G. n. 15120/16 4.1. L'accoglimento del primo motivo assorbe la disamina del secondo e comporta la dichiarazione della giurisdizione del giudice ordinario, con cassazione in parte qua della sentenza impugnata e rimessione delle parti - anche per le spese - davanti alla Corte d'appello di Catania, previa riassunzione nei termini di legge.
P.Q.M.
accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, dichiara la giurisdizione del giudice ordinario, cassa la sentenza impugnata in parte qua e rimette le parti, anche per le spese, davanti alla Corte d'appello di Catania, previa riassunzione nei termini di legge. L'estensore Dott. Antonio Manna Авто Маши Il Presidente Dott. Giovanni Mammone Ein em шаш DEPOSITATO IN CANCELLERIA oggi, 12 GIU. 2018 Funzionario Giudiziario Solve Petti Sabrina PAGITTI Il Funzionario Giudiziario Dott.ssa Sabrina Pacitti 8