Sentenza 10 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Palermo, sez. II, sentenza 10/02/2025, n. 325 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Palermo |
| Numero : | 325 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00325/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01271/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1271 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Salvatore Ficili, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Menfi, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
della nota prot. -OMISSIS- del 14/5/2021, notificata in pari data, mediante la quale è stata comminata al ricorrente una sanzione di € 464,00 per “ritardata presentazione entro i termini previsti dall'art. 24 DPR 380 del 6/6/2001 e del D.Lgs. n. 222 del 25/11/2016”
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 11 novembre 2024 il dott. Nicola Bardino e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Nel 2010, il Comune di Menfi ha rilasciato alla ricorrente una concessione in sanatoria per un immobile situato a Menfi, località -OMISSIS-. In tale contesto, la ricorrente ha chiesto e ottenuto un permesso di costruire in sanatoria per la chiusura di una veranda posta al primo piano.
2. Il 31 marzo 2021, la ricorrente ha quindi presentato al Comune una segnalazione certificata di agibilità (SCA) per l'intero immobile, dichiarando che i lavori erano stati ultimati nel 1986.
3. Il 14 maggio 2021, il Comune ha notificato alla ricorrente il provvedimento descritto in epigrafe, con il quale irrogava una sanzione di 464,00 € per la ritardata presentazione della SCA, oltre a 77,47 € per diritti di segreteria. La sanzione è stata applicata perché la presentazione della SCA era avvenuta oltre i termini previsti dall'art. 24 del d.P.R. 380 del 2001 e dal d. lgs. n. 222 del 2016.
Il ricorrente formula i seguenti motivi di ricorso:
(1) Violazione dell’art. 28 della legge 24/11/1981, n. 689 – Prescrizione . La sanzione amministrativa pecuniaria è soggetta a un termine di prescrizione quinquennale, che nel caso specifico sarebbe decorso.
(2) Eccesso di potere per illogicità manifesta – Precetto inesistente al tempo del rilascio della concessione. Nel 2010, quando è stata rilasciata la concessione in sanatoria, non esisteva l'obbligo di presentare la SCA, introdotto solo nel 2016.
(3) Violazione dell’art. 24, comma 3, del D.P.R. 380/2001 – Insussistenza dei presupposti per l’irrogazione della sanzione. La ricorrente deduce l’insussistenza dei presupposti per l’irrogazione della sanzione. La sua applicazione sarebbe prevista soltanto laddove la segnalazione non venga affatto presentata e non anche nel caso di presentazione della stessa in ritardo.
Rileva altresì che allorquando, come nel caso di specie, non ci siano lavori da effettuare dopo il rilascio del titolo, essendo lo stesso rilasciato in sanatoria, non si potrà applicare il comma 2 bensì il comma 7-bis dello stesso art. 24, aggiunto dal D.Lgs. 76/2020, il quale si riferisce alle segnalazioni certificate “in assenza di lavori”, per la cui disciplina di dettaglio si è ancora in attesa dell’emanazione di decreto ministeriale.
4. L’Amministrazione, pur ritualmente intimata, non si è costituita in giudizio.
5. All’udienza straordinaria dell’11 novembre 2024, la causa è stata trattenuta in decisione.
6. Il ricorso è infondato.
Quanto al primo e al secondo motivo, si deve innanzitutto precisare che alla data di irrogazione della sanzione non risultava in effetti decorso il termine quinquennale di prescrizione, decorrente dalla commissione della violazione, poiché detto termine deve essere ragionevolmente computato dal momento in cui l’obbligo di presentazione della SCA è stato introdotto, per gli immobili oggetto di lavori e privi di agibilità, con decorrenza 11/12/2016 in forza delle modifiche apportate all’art. 24 del d.P.R. 380/2001 ad opera del d. lgs. 25/11/2016, n. 222. Benché, dunque, al momento del rilascio della sanatoria non sussistesse l’obbligo di presentazione della SCA, quando quest’ultima sia stata formulata al fine di ottenere la formazione del titolo di agibilità sulla base della nuova disciplina, deve anche trovare applicazione lo specifico regime sanzionatorio ivi previsto inteso a sanzionare il ritardato adempimento, da computarsi rispetto alla data in cui il correlato obbligo è stato introdotto dal legislatore.
Non può essere, infine, invocato (3° motivo) il regime previsto per il rilascio dell’autorizzazione di agibilità in assenza di lavori, introdotto dall’art. 24, comma 7- bis del d.P.R. n. 380/2001, posto che al momento di presentazione della SCA non risultavano adottati i presupposti attuativi della norma e definiti, in particolare, i requisiti dell’agibilità, per così dire, “ postuma ”, da parte “ del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro della salute, con il Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo e con il Ministro per la pubblica amministrazione, [con decreto] da adottarsi, previa intesa in Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 ”.
7. Per quanto precede, il ricorso deve essere respinto.
Non v’è luogo a provvedere alla regolazione delle spese di lite, non essendosi costituita in giudizio l’Amministrazione.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Nulla per le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 11 novembre 2024 con l'intervento dei magistrati:
Nicola Bardino, Presidente, Estensore
Antonino Scianna, Primo Referendario
Giovanni Caputi, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Nicola Bardino |
IL SEGRETARIO