Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 7 maggio 1995 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 4 aprile 2012 |
Commentari • 3
- 1. Costituzione italianaAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 2 giugno 2025
Giurisprudenza • 25
- 1. Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Ferrara, sentenza 24/06/2021, n. 158Provvedimento: Sentenza n. 158/2021 Depositato il 24/06/2021 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Commissione Tributaria Provinciale di Ferrara riunita in udienza il 15/04/2021 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale: BORRELLI ANNA MARIA, Presidente FEGGI ALESSANDRO, Relatore RUSSO LUCIA, Giudice in data 15/04/2021 ha pronunciato la seguente SENTENZA - sul ricorso n. 95/2020 depositato il 11/05/2020. proposto da Ricorrente_1 SRL Difeso da Difensore_1 Difensore_2 ed elettivamente domiciliato presso Indirizzo_1 contro AG. ENT. DIREZIONE PROVINCIALE FERRARA elettivamente domiciliato presso '. VIA MAVERNA 8/10 44122 FERRARA Avente ad oggetto l'impugnazione …Leggi di più...
- credito d'imposta·
- atto di recupero·
- giurisdizione tributaria·
- accertamento con adesione·
- mancata formulazione invito art. 5 ter D.Lgs n. 218/97·
- interpretazione normativa agevolazioni·
- ricerca e sviluppo·
- investimenti in beni strumentali·
- mancata redazione PVC·
- principio di legittimo affidamento
Versioni del testo
- Art. 1. (Rapporti tra Stato ed UCEBI) 1. I rapporti tra lo Stato e l'Unione Cristiana Evangelica Battista d'Italia (UCEBI) sono regolati dalle disposizioni degli articoli che seguono, sulla base dell'intesa stipulata il 29 marzo 1993, allegata alla presente legge.
2. Con l'entrata in vigore della presente legge cessano di avere efficacia ed applicabilita' nei confronti dell'UCEBI, delle Chiese da essa rappresentate e degli enti, istituzioni, associazioni, organismi e delle persone che in essa hanno parte, le disposizioni della legge 24 giugno 1929, n. 1159 , e del regio decreto 28 febbraio 1930, n. 289 . - Art. 2. (Liberta' religiosa) 1. La Repubblica italiana da' atto dell'autonomia dell'UCEBI, liberamente organizzata secondo il proprio ordinamento. La Repubblica italiana, richiamandosi ai diritti di liberta' garantiti dalla Costituzione, riconosce che le nomine dei ministri, l'organizzazione dell'UCEBI, delle Chiese da essa rappresentate, degli enti, delle istituzioni, delle associazioni e degli organismi in essa aventi parte, le relazioni fra essi intercorrenti e gli atti in materia disciplinare e spirituale si svolgono senza alcuna ingerenza da parte dello Stato.
- Art. 3. (Ministri dell'UCEBI) 1. L'UCEBI, attesa l'esistenza di una pluralita' di ministeri al suo interno, comunica agli organi competenti i nominativi dei ministri designati per i compiti previsti negli articoli 5, 6, 7 e 10.