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Sentenza 1 luglio 2025
Sentenza 1 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 01/07/2025, n. 1019 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 1019 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
RG 1210 2025
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
PRIMA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. 1210 2025 r.g. tra
e rappresentati e difesi dall'avv. FRACASSO GUIDO Parte_1 Parte_2
MARIA
E
rappresentata e difesa dall'avv. CORNOLO' ANDREA Controparte_1
Oggi 1 luglio 2025, alle ore 11:06, innanzi alla dott.ssa Stefania Caparello, sono comparsi con le modalità di cui all'art. 83, co. 7, lett. f), DL 18/2020, in videoconferenza mediante l'utilizzo dell'applicativo “Teams”:
e con l'avv. FRACASSO GUIDO MARIA Parte_1 Parte_2
con l'avv. CORNOLO' ANDREA oggi dalla dott.ssa RAMPON Controparte_1 CP_2
VALENTINA
Il giudice procede nel verificare la stabilità della connessione in particolare accertando come tutte le parti abbiano la possibilità di vedere e sentire.
La dott.ssa Rampon sottolinea che l'oggetto di intimazione risulta errato, indeterminato e incerto in quanto l'importo a debito risulta inferiore e pari a € 34.935,00.
L'avv. Fracasso precisa che sul versato non ci sono contestazioni;
l'oggetto della controversia è sul doc. 1 nel quale però si parla del mese di febbraio senza indicazione dell'anno.
Insiste per la condanna al pagamento della morosità che ad oggi ammonta a € 41.784,35, tenuto conto che gli ultimi versamenti sono stati effettuati nei mesi da gennaio - aprile 2025.
I procuratori delle parti discutono la causa riportandosi ai rispettivi atti.
I procuratori delle parti dichiarano di aver partecipato all'udienza nel rispetto del contraddittorio e attestano che l'udienza tenuta secondo l'applicativo si è svolta regolarmente.
Il giudice
Si ritira in camera di consiglio Riaperto il verbale alle ore 14:32, il giudice, in assenza delle parti, dà lettura del provvedimento che segue
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VICENZA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Vicenza – Sezione Prima Civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa Stefania Caparello all'esito della discussione orale, ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta a ruolo il 12/03/2025 al n. 1210 del Ruolo Gen. Aff. Cont. dell'anno 2025 promossa da
) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
) con l'avv. FRACASSO GUIDO MARIA ) C.F._2 C.F._3 elettivamente domiciliati presso lo studio del difensore;
- RICORRENTE- contro
) con l'avv. CORNOLO' ANDREA Controparte_1 C.F._4
, domiciliato presso il difensore C.F._5
- RESISTENTE–
avente ad oggetto: altri istituti del diritto delle locazioni CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da verbale dell'udienza odierna e che si ritrascrivono
Per parte ricorrente: Accertato il mancato pagamento del canone di locazione convenuto da
Gennaio 2020, non pagato per l'importo residuo di € 71,50, sino alla data odierna, condannarsi la convenuta a pagare ai ricorrenti la complessiva somma di € 40.435,85, Controparte_1 ovvero il diverso importo ritenuto di giustizia, oltre ai canoni di locazione mensili di € 674,25 ciascuno scadendi da Maggio 2025 alla liberazione dei locali, da maggiorarsi degli interessi al tasso legale da ogni singola scadenza al saldo.
2. Spese e competenze dell'intimazione di sfratto per morosità e citazione per la convalida e del presente giudizio di accertamento del credito integralmente rifuse, con rimborso forfettario spese generali di studio ed accessori di legge sui compensi.
Per parte resistente: In via principale, per le motivazioni di cui in atti, rigettare la domanda attorea, poiché l'importo intimato non è certo e determinato.
In via subordinata, per le motivazioni di cui in atti, rideterminare la morosità dell'esponente nella misura che risulterà in corso di causa, anche in via equitativa o di giustizia.
In ogni caso, con vittoria di spese e competenza di causa, oltre oneri accessori.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con atto di intimazione di sfratto, i sigg.ri e hanno citato in giudizio la Parte_1 Pt_2 sig.ra al fine di sentir convalidare lo sfratto per morosità ed ordinarsi alla Controparte_1 conduttrice, l'immediata riconsegna dell'immobile locato nonché al fine di sentir emettere d.i. per €
40.438,85 per i canoni non pagati scaduti oltre ai canoni a scadere fino al rilascio.
In particolare, gli intimanti hanno dichiarato che con contratto di locazione di immobile destinato ad uso commerciale stipulato a Schio l'11/6/2015 e registrato il 25/6/2015 alla Serie 3T n. 1865, avevano concesso in locazione alla sig.ra un immobile ad uso commerciale sito Controparte_1 in Via Pasini n. 18, per la durata di 6 (sei) anni dall'1/6/2015 al 30/5/2021, con possibilità di proroga per eguale periodo;
il canone di locazione era stato concordato in € 700,00 mensili per i primi due anni di locazione, in € 750,00 mensili per i successivi due ed in € 800,00 al mese dal quinto anno, oltre oneri accessori di cui all'art. 9 Legge 392/1978, da pagarsi in rate mensili anticipate entro il giorno cinque di ogni mese, con adeguamento all'ISTAT dopo il primo anno;
il canone di locazione era stato, quindi, di € 8.400,00 per i primi due anni, € 9.000,00 per il terzo anno, € 9.027,00 per il quarto ed € 800,00 al mese da Giugno a Ottobre 2019; con scrittura privata del 16/12/2019, le parti avevano concordato di ridurre il canone mensile a quel momento di €
800,00 ad € 600,00 mensili, pari ad 7.200,00 annui, poi aumentato per adeguamento all'ISTAT da
Giugno 2021 ad € 7.264,80, da Giugno 2022 ad € 7.583,40, da Giugno 2023 ad € 8.042,40 e da
Giugno 2024 ad € 8.091,00; la conduttrice non aveva corrisposto quanto dovuto, contraendo un debito di € 40.438,85.
All'udienza del 12/3/25, parte intimata - pur riconoscendo la propria morosità – ha chiesto un breve rinvio per verificare i canoni asseritamente scaduti.
Con ordinanza di pari data, il giudice ha ordinato alla conduttrice il rilascio in favore degli intimanti dell'immobile di causa, fissando la data del 15/07/2025 per l'esecuzione e, concessi i termini per le memorie integrative, ha disposto il mutamento del rito fissando udienza in prosecuzione.
Nelle memorie integrative, parte ricorrente ha precisato il credito frattanto maturato, dando atto dei tre versamenti della conduttrice pari a complessivi € 2.025,00.
Parte resistente ha contestato che la morosità risalisse a partire dal mese di Gennaio 2020, richiamando una email del 24 giugno 2020, ricevuta dalla segretaria dello studio Notai , a Pt_1 mente della quale risultava che la situazione della sig.ra era regolare fino al mese di CP_1 febbraio 2020.
Ha, inoltre, specificato che successivamente al mese di giugno 2020 aveva effettuato pagamenti per
€ 6.600,00 che avrebbero dovuti essere imputati ai canoni maturati successivamente alla mensilità di febbraio 2020 e aveva, altresì, rilasciato n. 4 cambiali dell'importo di € 250,00 ciascuna per il pagamento dei canoni successivi al febbraio 2020.
All'udienza del 1/7/25 le parti hanno discusso le rispettive linee argomentative e la causa è stata trattenuta in decisione.
***
Preliminarmente va dato atto che non vi è contestazione circa la morosità e, quindi,
l'inadempimento da parte della conduttrice rispetto all'obbligo di corrispondere il canone.
Pertanto, il contratto va dichiarato risolto e va confermata la data del rilascio già fissata per il
15/7/25.
Quanto alla morosità, si osserva che grava su parte conduttrice l'onere di aver correttamente adempiuto a tutti i pagamenti, circostanza che non è avvenuta nel caso di specie.
Ed, infatti, la email del 24/6/2020 dà atto che il pagamento è stato fatto fino a febbraio, senza indicare l'anno. I pagamenti allegati dalla conduttrice mostrano pagamenti irregolari già dal 2016 e per il 2020 danno conto dell'avvenuto pagamento di 13 ratei a fronte, tuttavia, di numerose mensilità pregresse scadute e non corrisposte, di talchè l'imputazione che parte conduttrice auspica non trova conferma nelle carte.
Pertanto, la morosità ammonta a quanto dedotto da parte intimante. Sulla somma per come precisata in udienza decorrono gli interessi legali dai singoli ratei al saldo.
Le spese di lite del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate, a carico di
[...]
nella misura di cui in dispositivo, sulla base del DM 10/03/2014, n. 55, come da ultimo CP_1 modificato, tenuto conto della natura della controversia e della sua complessità, con riferimento al valore della causa, parametro minimo, per le fasi studio, introduttiva e decisionale stante l'assenza di attività istruttoria.
Si liquidano pertanto € 2.906,00 senza aumenti per il fatto di aver assistito più parti, data la medesimezza delle argomentazioni giuridiche.
Si liquidano altresì i compensi per la fase sommaria di sfratto per € 1.382,00. Sono poi dovute le spese vive della fase sommaria per €286.
Quanto alla mediazione si liquidano € 268 per compensi e € 211,22 per spese.
Totale compensi € 4.556,00 oltre 497,22 per spese vive.
PQM
Il Tribunale di Vicenza, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando, così provvede:
ACCOGLIE la domanda di parte ricorrente e ACCERTATO l'inadempimento della conduttrice risolto il contratto FISSANDO per il rilascio la data del 15/7/25; CP_3
CONDANNA a versare a e € 41.784,35, oltre Controparte_1 Parte_1 Parte_2 ai canoni scaduti e a scadere nonché agli interessi legali dalle singole scadenze al saldo;
CONDANNA a rifondere a e le spese di lite Controparte_1 Parte_1 Parte_2 che liquida in € 4.556,00 oltre spese generali al 15%, IVA e CPA nonché € 497,22 per spese vive.
Sentenza resa ex articolo 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura ed allegazione al verbale.
Così deciso in Vicenza il 01/07/2025
Il Giudice dott.ssa Stefania Caparello
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
PRIMA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. 1210 2025 r.g. tra
e rappresentati e difesi dall'avv. FRACASSO GUIDO Parte_1 Parte_2
MARIA
E
rappresentata e difesa dall'avv. CORNOLO' ANDREA Controparte_1
Oggi 1 luglio 2025, alle ore 11:06, innanzi alla dott.ssa Stefania Caparello, sono comparsi con le modalità di cui all'art. 83, co. 7, lett. f), DL 18/2020, in videoconferenza mediante l'utilizzo dell'applicativo “Teams”:
e con l'avv. FRACASSO GUIDO MARIA Parte_1 Parte_2
con l'avv. CORNOLO' ANDREA oggi dalla dott.ssa RAMPON Controparte_1 CP_2
VALENTINA
Il giudice procede nel verificare la stabilità della connessione in particolare accertando come tutte le parti abbiano la possibilità di vedere e sentire.
La dott.ssa Rampon sottolinea che l'oggetto di intimazione risulta errato, indeterminato e incerto in quanto l'importo a debito risulta inferiore e pari a € 34.935,00.
L'avv. Fracasso precisa che sul versato non ci sono contestazioni;
l'oggetto della controversia è sul doc. 1 nel quale però si parla del mese di febbraio senza indicazione dell'anno.
Insiste per la condanna al pagamento della morosità che ad oggi ammonta a € 41.784,35, tenuto conto che gli ultimi versamenti sono stati effettuati nei mesi da gennaio - aprile 2025.
I procuratori delle parti discutono la causa riportandosi ai rispettivi atti.
I procuratori delle parti dichiarano di aver partecipato all'udienza nel rispetto del contraddittorio e attestano che l'udienza tenuta secondo l'applicativo si è svolta regolarmente.
Il giudice
Si ritira in camera di consiglio Riaperto il verbale alle ore 14:32, il giudice, in assenza delle parti, dà lettura del provvedimento che segue
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VICENZA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Vicenza – Sezione Prima Civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa Stefania Caparello all'esito della discussione orale, ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta a ruolo il 12/03/2025 al n. 1210 del Ruolo Gen. Aff. Cont. dell'anno 2025 promossa da
) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
) con l'avv. FRACASSO GUIDO MARIA ) C.F._2 C.F._3 elettivamente domiciliati presso lo studio del difensore;
- RICORRENTE- contro
) con l'avv. CORNOLO' ANDREA Controparte_1 C.F._4
, domiciliato presso il difensore C.F._5
- RESISTENTE–
avente ad oggetto: altri istituti del diritto delle locazioni CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da verbale dell'udienza odierna e che si ritrascrivono
Per parte ricorrente: Accertato il mancato pagamento del canone di locazione convenuto da
Gennaio 2020, non pagato per l'importo residuo di € 71,50, sino alla data odierna, condannarsi la convenuta a pagare ai ricorrenti la complessiva somma di € 40.435,85, Controparte_1 ovvero il diverso importo ritenuto di giustizia, oltre ai canoni di locazione mensili di € 674,25 ciascuno scadendi da Maggio 2025 alla liberazione dei locali, da maggiorarsi degli interessi al tasso legale da ogni singola scadenza al saldo.
2. Spese e competenze dell'intimazione di sfratto per morosità e citazione per la convalida e del presente giudizio di accertamento del credito integralmente rifuse, con rimborso forfettario spese generali di studio ed accessori di legge sui compensi.
Per parte resistente: In via principale, per le motivazioni di cui in atti, rigettare la domanda attorea, poiché l'importo intimato non è certo e determinato.
In via subordinata, per le motivazioni di cui in atti, rideterminare la morosità dell'esponente nella misura che risulterà in corso di causa, anche in via equitativa o di giustizia.
In ogni caso, con vittoria di spese e competenza di causa, oltre oneri accessori.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con atto di intimazione di sfratto, i sigg.ri e hanno citato in giudizio la Parte_1 Pt_2 sig.ra al fine di sentir convalidare lo sfratto per morosità ed ordinarsi alla Controparte_1 conduttrice, l'immediata riconsegna dell'immobile locato nonché al fine di sentir emettere d.i. per €
40.438,85 per i canoni non pagati scaduti oltre ai canoni a scadere fino al rilascio.
In particolare, gli intimanti hanno dichiarato che con contratto di locazione di immobile destinato ad uso commerciale stipulato a Schio l'11/6/2015 e registrato il 25/6/2015 alla Serie 3T n. 1865, avevano concesso in locazione alla sig.ra un immobile ad uso commerciale sito Controparte_1 in Via Pasini n. 18, per la durata di 6 (sei) anni dall'1/6/2015 al 30/5/2021, con possibilità di proroga per eguale periodo;
il canone di locazione era stato concordato in € 700,00 mensili per i primi due anni di locazione, in € 750,00 mensili per i successivi due ed in € 800,00 al mese dal quinto anno, oltre oneri accessori di cui all'art. 9 Legge 392/1978, da pagarsi in rate mensili anticipate entro il giorno cinque di ogni mese, con adeguamento all'ISTAT dopo il primo anno;
il canone di locazione era stato, quindi, di € 8.400,00 per i primi due anni, € 9.000,00 per il terzo anno, € 9.027,00 per il quarto ed € 800,00 al mese da Giugno a Ottobre 2019; con scrittura privata del 16/12/2019, le parti avevano concordato di ridurre il canone mensile a quel momento di €
800,00 ad € 600,00 mensili, pari ad 7.200,00 annui, poi aumentato per adeguamento all'ISTAT da
Giugno 2021 ad € 7.264,80, da Giugno 2022 ad € 7.583,40, da Giugno 2023 ad € 8.042,40 e da
Giugno 2024 ad € 8.091,00; la conduttrice non aveva corrisposto quanto dovuto, contraendo un debito di € 40.438,85.
All'udienza del 12/3/25, parte intimata - pur riconoscendo la propria morosità – ha chiesto un breve rinvio per verificare i canoni asseritamente scaduti.
Con ordinanza di pari data, il giudice ha ordinato alla conduttrice il rilascio in favore degli intimanti dell'immobile di causa, fissando la data del 15/07/2025 per l'esecuzione e, concessi i termini per le memorie integrative, ha disposto il mutamento del rito fissando udienza in prosecuzione.
Nelle memorie integrative, parte ricorrente ha precisato il credito frattanto maturato, dando atto dei tre versamenti della conduttrice pari a complessivi € 2.025,00.
Parte resistente ha contestato che la morosità risalisse a partire dal mese di Gennaio 2020, richiamando una email del 24 giugno 2020, ricevuta dalla segretaria dello studio Notai , a Pt_1 mente della quale risultava che la situazione della sig.ra era regolare fino al mese di CP_1 febbraio 2020.
Ha, inoltre, specificato che successivamente al mese di giugno 2020 aveva effettuato pagamenti per
€ 6.600,00 che avrebbero dovuti essere imputati ai canoni maturati successivamente alla mensilità di febbraio 2020 e aveva, altresì, rilasciato n. 4 cambiali dell'importo di € 250,00 ciascuna per il pagamento dei canoni successivi al febbraio 2020.
All'udienza del 1/7/25 le parti hanno discusso le rispettive linee argomentative e la causa è stata trattenuta in decisione.
***
Preliminarmente va dato atto che non vi è contestazione circa la morosità e, quindi,
l'inadempimento da parte della conduttrice rispetto all'obbligo di corrispondere il canone.
Pertanto, il contratto va dichiarato risolto e va confermata la data del rilascio già fissata per il
15/7/25.
Quanto alla morosità, si osserva che grava su parte conduttrice l'onere di aver correttamente adempiuto a tutti i pagamenti, circostanza che non è avvenuta nel caso di specie.
Ed, infatti, la email del 24/6/2020 dà atto che il pagamento è stato fatto fino a febbraio, senza indicare l'anno. I pagamenti allegati dalla conduttrice mostrano pagamenti irregolari già dal 2016 e per il 2020 danno conto dell'avvenuto pagamento di 13 ratei a fronte, tuttavia, di numerose mensilità pregresse scadute e non corrisposte, di talchè l'imputazione che parte conduttrice auspica non trova conferma nelle carte.
Pertanto, la morosità ammonta a quanto dedotto da parte intimante. Sulla somma per come precisata in udienza decorrono gli interessi legali dai singoli ratei al saldo.
Le spese di lite del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate, a carico di
[...]
nella misura di cui in dispositivo, sulla base del DM 10/03/2014, n. 55, come da ultimo CP_1 modificato, tenuto conto della natura della controversia e della sua complessità, con riferimento al valore della causa, parametro minimo, per le fasi studio, introduttiva e decisionale stante l'assenza di attività istruttoria.
Si liquidano pertanto € 2.906,00 senza aumenti per il fatto di aver assistito più parti, data la medesimezza delle argomentazioni giuridiche.
Si liquidano altresì i compensi per la fase sommaria di sfratto per € 1.382,00. Sono poi dovute le spese vive della fase sommaria per €286.
Quanto alla mediazione si liquidano € 268 per compensi e € 211,22 per spese.
Totale compensi € 4.556,00 oltre 497,22 per spese vive.
PQM
Il Tribunale di Vicenza, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando, così provvede:
ACCOGLIE la domanda di parte ricorrente e ACCERTATO l'inadempimento della conduttrice risolto il contratto FISSANDO per il rilascio la data del 15/7/25; CP_3
CONDANNA a versare a e € 41.784,35, oltre Controparte_1 Parte_1 Parte_2 ai canoni scaduti e a scadere nonché agli interessi legali dalle singole scadenze al saldo;
CONDANNA a rifondere a e le spese di lite Controparte_1 Parte_1 Parte_2 che liquida in € 4.556,00 oltre spese generali al 15%, IVA e CPA nonché € 497,22 per spese vive.
Sentenza resa ex articolo 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura ed allegazione al verbale.
Così deciso in Vicenza il 01/07/2025
Il Giudice dott.ssa Stefania Caparello