Articolo 13 della Legge 26 novembre 1990, n. 353
Articolo 12Articolo 14
Versione
1 gennaio 1992
Art. 13. (Ritardata costituzione delle parti) 1. Il secondo comma dell'articolo 171 del codice di procedura civile e' sostituito dal seguente:
"Se una delle parti si e' costituita entro il termine rispettivamente a lei assegnato, l'altra parte puo' costituirsi successivamente fino alla prima udienza, ma restano ferme per il convenuto le decadenze di cui all'articolo 167".
Nota all'art. 13:
- Il testo dell' art. 171 del codice di procedura civile , gia' modificato dalla legge 14 luglio 1950, n. 581 , come ulteriormente modificato dalla legge qui pubblicata, e' il seguente:
"Art. 171 (Ritardata costituzione delle parti). - Se nessuna delle parti si costituisce nei termini stabiliti, si applicano le disposizioni dell'art. 307, primo e secondo comma.
Se una delle parti si e' costituita entro il termine rispettivamente a le i assegnato, l'altra parte puo' costituirsi successivamente fino alla prima udienza, ma restano ferme per il convenuto le decadenze di cui all'art. 167.
La parte che non si costituisce neppure in tale udienza e' dichiarata contumace con ordinanza del giudice istruttore, salva la disposizione dell'art. 291".
Entrata in vigore il 1 gennaio 1992