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Sentenza 22 luglio 2025
Sentenza 22 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovigo, sentenza 22/07/2025, n. 580 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovigo |
| Numero : | 580 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROVIGO
- SEZIONE CIVILE -
Il tribunale, nelle persone dei seguenti magistrati riuniti in camera di consiglio: dott.ssa Federica Abiuso Presidente dott. Nicola Del Vecchio Giudice rel. ed est. dott. Marco Pesoli Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta al n.° 251/2025 del Ruolo Generale Affari Contenziosi, avente ad oggetto “separazione giudiziale” e vertente
TRA
C.F. nata a [...] in data [...], Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. ROSSATO GIANCARLO e dall'avv. ROSSATO ELENA, elettivamente domiciliata come in atti
- RICORRENTE–
E
, C.F. , nato a BADIA POLESINE (RO) in [...] CP_1 C.F._2
16/05/1976, rappresentato e difeso dall'avv. NARDONE EUGENIA, elettivamente domiciliato come in atti
- RESISTENTE –
NONCHÉ
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Rovigo
CONCLUSIONI
Per la ricorrente ed il resistente: “1) i coniugi vivranno separati con l'obbligo di reciproco rispetto, ognuno libero di fissare la propria residenza dove vorrà; 2) i coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti, di avere definito concordemente tra loro ogni rapporto patrimoniale intercorrente e di non avere nulla da chiedere o pretendere l'uno dall'altro ad alcun titolo, neppure a titolo di mantenimento;
3) spese di lite integralmente compensate tra le parti, con rinuncia dei difensori alla solidarietà ex art. 13 L.P”.
1 RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. I fatti di causa e le posizioni delle parti
a convenuto in giudizio allegando: Parte_1 CP_1
- di aver contratto matrimonio con la resistente in data 21.11.2022 in Marocco;
- che dal matrimonio non sono nati figli;
- che, a causa delle condotte aggressive del marito, nonché delle continue discussioni, la convivenza è diventata intollerabile.
Tanto premesso, ha chiesto a questo Tribunale l'adozione degli opportuni Parte_1 provvedimenti analiticamente indicati in ricorso.
Si è costituita parte resistente ed ha dedotto: CP_1
- che la ricorrente ha abbandonato la casa familiare da oltre un anno, senza farvi ritorno;
- che la moglie appare intrattenere una relazione extraconiugale.
Ciò posto, ha chiesto a questo Tribunale l'adozione degli opportuni CP_1 provvedimenti analiticamente indicati in comparsa.
2. Fatti più rilevanti dello svolgimento del processo
All'udienza dell'8.7.2025, le parti hanno dichiarato di avere raggiunto un accordo.
Il giudice delegato ha invitato i difensori alla discussione ex art. 473-bis.22, comma 4, c.p.c., i quali hanno dichiarato di precisare le conclusioni in conformità all'accordo raggiunto dalle parti, come riportato in epigrafe.
3. Sulla giurisdizione
Preliminarmente, giova verificare la sussistenza della giurisdizione in capo all'intestato Tribunale con riferimento alle domande svolte, considerata la presenza di elementi di estraneità.
Non risulta dirimente che il matrimonio sia stato celebrato all'estero: infatti, occorre fare rinvio al disposto di cui all'art. 3 del Regolamento (Ce) del Consiglio n. 1111/2019, ratione temporis applicabile, risultando:
- la residenza abituale dei coniugi fissata in Italia;
- la residenza abituale del convenuto in Italia;
- l'ultima residenza abituale dei coniugi in Italia, ove risiede il resistente;
- la ricorrente cittadina residente in Italia per un periodo di almeno un anno prima della domanda.
Quanto alla legge applicabile al rapporto de quo, deve richiamarsi il Regolamento 1259/2010, il cui art. 4 sancisce espressamente il principio universalistico relativamente al suo ambito di applicazione: “La legge designata dal presente regolamento si applica anche ove non sia quella di uno Stato membro partecipante”.
2 Tanto premesso, si osserva che nessuna delle parti ha operato una specifica ed espressa scelta in ordine alla legge applicabile, ragione per cui, in ossequio all'art. 8 del Regolamento, in mancanza di una scelta ai sensi dell'articolo 5, il divorzio e la separazione personale sono disciplinati dalla legge dello Stato “a) della residenza abituale dei coniugi nel momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale, o, in mancanza b) dell'ultima residenza abituale dei coniugi sempre che tale periodo non si sia concluso più di un anno prima che fosse adita l'autorità giurisdizionale, se uno di essi vi risiede ancora nel momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale o, in mancanza c) di cui i due coniugi sono cittadini nel momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale o, in mancanza
d) in cui è adita l'autorità giurisdizionale”.
Nel caso di specie, ai sensi dell'art 8, comma 1, lett d) Reg. 1259/2010 si applica, in mancanza di scelta, la legge italiana.
4. Nel merito
La domanda di separazione giudiziale è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
Le risultanze processuali hanno ampiamente comprovato una crisi del rapporto coniugale di tale gravità da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la possibilità di ricostituzione di quell'armonica comunione di intenti e di sentimenti che di quel rapporto costituisce l'indispensabile presupposto.
In particolare, la gravità delle accuse che un coniuge ha rivolto all'altro, l'indifferenza ad ogni sollecitazione verso una conciliazione, nonché la perdurante cessazione della convivenza, sono tutti elementi che lasciano agevolmente presumere che tra i coniugi sia cessato ogni interesse, con il conseguente venire meno della tollerabilità della convivenza.
Conseguentemente, in accoglimento della richiesta concorde delle parti, deve essere pronunziata la loro separazione personale senza addebito, domanda alla quale il resistente ha rinunciato.
Per quanto riguarda i provvedimenti accessori, poiché gli accordi raggiunti dalle parti, ritualmente espressi nel verbale della menzionata udienza, non sono contrari a norme imperative, ritiene il
Tribunale di poterli porre a base della presente decisione.
In considerazione dell'intervenuto accordo le spese di lite possono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Rovigo – Sezione Civile - definitivamente pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
PRONUNCIA ai sensi dell'art. 151, comma 1, c.c. la separazione personale tra i coniugi
[...]
, come sopra generalizzati;
Pt_1 CP_1
DISPONE, quanto ai provvedimenti accessori, IN CONFORMITÀ degli ACCORDI raggiunti dalle parti, come indicati in epigrafe;
3 DICHIARA integralmente compensate le spese del giudizio;
ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di MASI per l'annotazione di cui all'art. 69, lett. d),
D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (atto n. 11, parte II, Serie C, Registro degli atti di matrimonio dell'anno
2022).
Così deciso in Rovigo nella camera di consiglio tenutasi in data 22.7.2025.
Il Presidente dott. Federica Abiuso
Il giudice estensore dott. Nicola Del Vecchio
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