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9 ottobre 2010
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9 febbraio 2013
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31 gennaio 2024
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Art. 52. Magistrati militari 1. I magistrati militari sono distinti secondo le funzioni esercitate e sono equiparati ai corrispondenti magistrati ordinari. 2. Le funzioni giudicanti sono:
a) di primo grado (giudice presso il Tribunale militare e presso l'Ufficio militare di sorveglianza); b) di secondo grado (giudice presso la Corte militare di appello); c) semidirettive di primo grado (presidente di sezione presso il Tribunale militare); d) semidirettive di secondo grado (presidente di sezione della Corte militare di appello); e) direttive di primo grado (presidente del Tribunale militare); f) direttive elevate di primo grado (presidente del Tribunale militare di sorveglianza); g) direttive di secondo grado (presidente della Corte militare di appello). 3. Le funzioni requirenti sono:
a) di primo grado (sostituto procuratore militare); b) di secondo grado (sostituto procuratore generale militare presso la Corte militare di appello); c) di legittimita' (sostituto procuratore generale militare presso la Procura generale militare presso la Corte di Cassazione); d) semidirettive di secondo grado (avvocato generale militare presso la Corte militare di appello); e) direttive di primo grado (procuratore militare della Repubblica presso il Tribunale militare); f) direttive di secondo grado (procuratore generale militare presso la Corte militare di appello); g) direttive superiori requirenti di legittimita' (procuratore generale militare presso la Corte di Cassazione). 4. Lo stato giuridico, le garanzie d'indipendenza, l'avanzamento e il trattamento economico dei magistrati militari sono regolati dalle disposizioni in vigore per i magistrati ordinari, in quanto applicabili. Ai fini dell'anzianita', e' valutato anche il servizio prestato presso altre magistrature.
a) di primo grado (giudice presso il Tribunale militare e presso l'Ufficio militare di sorveglianza); b) di secondo grado (giudice presso la Corte militare di appello); c) semidirettive di primo grado (presidente di sezione presso il Tribunale militare); d) semidirettive di secondo grado (presidente di sezione della Corte militare di appello); e) direttive di primo grado (presidente del Tribunale militare); f) direttive elevate di primo grado (presidente del Tribunale militare di sorveglianza); g) direttive di secondo grado (presidente della Corte militare di appello). 3. Le funzioni requirenti sono:
a) di primo grado (sostituto procuratore militare); b) di secondo grado (sostituto procuratore generale militare presso la Corte militare di appello); c) di legittimita' (sostituto procuratore generale militare presso la Procura generale militare presso la Corte di Cassazione); d) semidirettive di secondo grado (avvocato generale militare presso la Corte militare di appello); e) direttive di primo grado (procuratore militare della Repubblica presso il Tribunale militare); f) direttive di secondo grado (procuratore generale militare presso la Corte militare di appello); g) direttive superiori requirenti di legittimita' (procuratore generale militare presso la Corte di Cassazione). 4. Lo stato giuridico, le garanzie d'indipendenza, l'avanzamento e il trattamento economico dei magistrati militari sono regolati dalle disposizioni in vigore per i magistrati ordinari, in quanto applicabili. Ai fini dell'anzianita', e' valutato anche il servizio prestato presso altre magistrature.
Commentari • 199
- 1. Corte di giustizia UE, quinta sezione, sentenza 13 settembre 2018https://www.eius.it/articoli/ · 1
«Rinvio pregiudiziale - Ravvicinamento delle legislazioni - Direttiva 2004/39/CE - Articolo 54, paragrafi 1 e 3 - Portata dell'obbligo di segreto professionale che incombe sulle autorità nazionali di sorveglianza finanziaria - Decisione che constata la perdita dell'onorabilità professionale - Casi contemplati dal diritto penale - Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea - Articoli 47 e 48 - Diritti della difesa - Accesso al fascicolo». Nella causa C-358/16, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell'articolo 267 TFUE, dalla Cour administrative (Corte amministrativa, Lussemburgo), con decisione del 21 giugno 2016, pervenuta in …
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Giurisprudenza • +500
- 1. Cass. civ., SS.UU., sentenza 22/04/2022, n. 12871Provvedimento: SENTENZA sul ricorso 21181-2021 proposto da: UNICREDIT S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA DEL FANTE 2, presso lo studio dell'avvocato PAOLO PALM ERI, rappresentata e difesa dall'avvocato TO ZIINO; - ricorrente - contro Civile Sent. Sez. U Num. 12871 Anno 2022 Presidente: MANNA FELICE Relatore: GRAZIOSI CHIARA Data pubblicazione: 22/04/2022 AGENZIA NAZIONALE PER L'AMMINISTRAZIONE E LA DESTINAZIONE DEI BENI SEQUESTRATI E CONFISCATI ALLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA; - intimata - avverso la sentenza n. 3696/2021 del CONSIGLIO DI STATO, depositata il 11/05/2021. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del …Leggi di più...
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