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Sentenza 6 giugno 2025
Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ravenna, sentenza 06/06/2025, n. 375 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ravenna |
| Numero : | 375 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
N.RG.2887/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI RAVENNA
SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, in persona del Giudice dott. Fabrizio Valloni, ha pronunciato la seguente
SENTENZA resa ex art. 281 sexies co. 3 c.p.c. nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 2887/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 P.IVA_1
STEFANELLI ANDREA e dell'avv. , elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematic opresso il difensore avv. STEFANELLI ANDREA
ATTRICE OPPONENTE contro
(C.F. , con il Controparte_1 P.IVA_2 patrocinio dell'avv. CAPUCCI FABRIZIO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in CORSO GIUSEPPE MAZZINI 69 48018 FAENZA presso il difensore avv. CAPUCCI FABRIZIO
CONVENUTA OPPOSTA
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da verbale dell'udienza del 16.4.2025
Tali conclusioni sono richiamate e sono da ritenersi parte integrante e sostanziale di questa sentenza, ancorché non ritrascritte.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Si omette l'esposizione dello svolgimento del processo e delle conclusioni delle parti, trattandosi di sentenza resa ex art. 281 sexies c.p.c. (Cass. n. 7268/2012; Corte appello Roma sez. VIII,
03/03/2020, n.1626).
Il presente procedimento ha ad oggetto l'opposizione proposta da avverso il decreto ingiuntivo n. 801/2022 (RG. Parte_1
2184/2022) emesso dal Tribunale di Ravenna in data 28/7/2022, con il quale le è stato ingiunto il pagamento in favore di
[...]
della somma di euro 69.540,00 oltre Controparte_1 interessi e spese, quale credito portato dalla fattura n. 39 del
20.4.2022 avente ad oggetto prestazioni di servizi, ed in particolare attività di recupero di rottami affioranti dal fondale marino (all. doc n. 3 parte opposta).
L'opposizione è infondata.
Preliminarmente, in diritto, giova ricordare che il decreto ingiuntivo è un accertamento anticipatorio con attitudine al giudicato e che, instauratosi il contraddittorio a seguito dell'opposizione, si apre un giudizio a cognizione piena caratterizzato dalle ordinarie regole processuali (cfr. art. 645,2. comma, c.p.c.) anche in relazione al regime degli oneri allegatori e probatori (cfr. Cass. Civ. n.17371/03; Cass. Civ. n. 6421/03), con la conseguenza che oggetto del giudizio di opposizione non è tanto la valutazione di legittimità e di validità del decreto ingiuntivo opposto, quanto la fondatezza o meno della pretesa creditoria, originariamente azionata in via monitoria, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza (cfr. Cass. Civ. n. 15026/05; Cass. Civ. n. 15186/03; Cass.
Civ. n. 6663/02).
Ne consegue che il diritto del preteso creditore (che nel giudizio di opposizione è formalmente convenuto, ma sostanzialmente attore) deve essere adeguatamente provato, indipendentemente dall'esistenza
- ovvero, persistenza- dei presupposti di legge richiesti per l'emissione del decreto ingiuntivo (cfr. Cass. Civ. n. 20613/11). In base ai principi generali in tema di adempimento, dunque, il creditore, che agisce per il pagamento di un suo credito, è tenuto unicamente a fornire la prova del rapporto o del titolo, da cui deriva il suo diritto, e della scadenza del termine per l'adempimento, ma non anche a provare il mancato pagamento, che va meramente allegato, con la conseguenza che, poiché il pagamento integra un fatto estintivo, la relativa prova incombe sul debitore che l'eccepisce, al pari della prova di eventuali fatti modificativi o impeditivi (cfr. Cass. SU 13533/01; Cass. 9439/08; Cass.
15677/09; Cass. 3373/10; Cass. 15659/11; Cass. 7530/12). Ciò, fermo restando l'onere di specifica contestazione di cui all'art. 115,1. comma, c.p.c..
Parte opposta ha provato il titolo in forza del quale fonda la propria pretesa rappresentato dal contratto denominato RECUPERO
ROTTAMNI SUPERFICIALI AFFIORANTI DAL FONDALE MARINO – AREA BERKAN B
PORTO DI RAVENNA (RA) – PROPOSTA TECNICO/ECONOMICA - Doc. C2205-
QTZ -001 Rev. 0 del 4.2.2022 intervenuto con parte opponente (doc. all. 2 parte opposta), preceduto dagli scambi di mail (doc. all. 1 parte opposta), avente ad oggetto il recupero di rottami affioranti dal fondale marino nell'area Barken B. Ha altresì provato di avere eseguito, nel periodo compreso tra il 21.2.2022 ed l'1.3.2022, le prestazioni oggetto del contratto mediante i rapportini giornalieri di lavoro, sottoscritti da entrambi le parti in causa (doc. 10 all. parte opposta).
È possibile affermare che detti rapporti riguardino specificamente l'attività oggetto della fattura in quanto le attività descritte nei due documenti sostanzialmente coincidono. La fattura ha ad oggetto il “recupero di rottami affioranti dal fondale marino” mentre nei
“rapportini” si trova descritta l'attività di “recupero e ricerca trovanti” (cfr. ad esempio il documento del 28.2.2022 – all. doc.
10). Va pertanto respinta l'eccezione di parte opponente secondo cui i rapportini non proverebbero l'attività espletata in quanto indicano nel riquadro in alto a destra un rapporto contrattuale differente: trattasi infatti di mera indicazione inidonea come tale ad inficiare il contenuto del documento, specie in assenza della prova offerta dal debitore della riferibilità delle prestazioni descritte ad altro rapporto contrattuale (il contratto di subappalto intervenuto tra le parti di cui si dirà infra infatti non riguarda attività di recupero di rottami).
La prova della fondatezza delle ragioni creditorie poi si ricava, in modo inequivoco, dall'assenza di una specifica contestazione formulata da (art. 115 c.p.c.) circa Pt_1
l'esistenza del rapporto contrattuale, dell'attività effettuata e dell'ammontare del credito.
Le eccezioni formulate infatti da parte opponente, concernenti in particolare l'esistenza di fatti di inadempimento addebitabile a controparte (all. doc. n. 6 opponente) e conseguente credito risarcitorio pari ad euro 694.256 opposto in compensazione, riguardano, come già rilevato nel provvedimento del 16.10.2023 emesso in corso di causa, un diverso e distinto rapporto contrattuale costituito da un contratto di subappalto intervenuto tra le parti
(doc. 3 all. opponente), relativo al “TAGLIO E MESSA IN SICUREZZA
DEL RELITTO BERKAN B”. Tale contratto prevede una attività affatto diversa dal contratto per cui è causa, ed un compenso nel quale non risulta – l'opponente nulla allega né prova a riguardo – ricompreso il prezzo delle prestazioni per cui è causa.
Ne deriva allora che il rapporto contrattuale oggetto del presente giudizio va considerato distinto ed autonomo rispetto al citato contratto di subappalto e non risente delle contestazioni formulate dall'opponente con riferimento a quest'ultimo. A riprova di ciò depone il fatto che la missiva del 14.3.2022 (all. doc. 3 opponente) con la quale ha contestato plurimi fatti di inadempimento a Pt_1 controparte non richiama nella documentazione indicata a sostegno delle contestazioni il documento contrattuale oggetto di causa. Dopo il “visto” infatti vengono citati due contratti di subappalto recanti sigle differenti e segnatamente N.PUR/RE2021/02255 rev.0 e N.
PUR/RE2021/02255 Rev.
1. In altre parole: il rapporto oggetto di causa ha ad oggetto una attività di recupero di rottami superficiali per la quali le parti hanno pattuito un determinato prezzo (azionato in via monitoria); riguardo a tale rapporto non si rinvengono contestazioni né con riferimento al corretto adempimento né con riferimento al quantum della pretesa. Deve invece essere considerato distinto ed autonomo il rapporto di subappalto avente ad oggetto altra e diversa attività riguardante il taglio e la messa in sicurezza del relitto per il quale al contrario parte opponente ha contestato fatti di inadempimento generatori di un credito risarcitorio (fatti posti peraltro a fondamento di una autonoma opposizione avanti al Tribunale di Ravenna dall'odierno opponente (2727/2022 R.G.), avverso l'ingiunzione di pagamento del credito derivante dal rapporto citato).
In ogni caso poi, va rilevato che la domanda risarcitoria avanzata in via riconvenzionale da avente ad oggetto il credito Pt_1 risarcitorio opposto in compensazione è stata espressamente rinunciata, come da verbale dell'udienza del 16.4.2025, sicché non può essere presa in considerazione e dunque i fatti dedotti a fondamento dell'inadempimento di controparte e del credito risarcitorio che ne deriverebbe non possono valere quali fatti estintivi, nella parte relativa alla compensazione, o impeditivi, nella parte relativa all'eccezione di inadempimento, della pretesa di oggetto del presente Controparte_1 giudizio.
Ne consegue che il credito azionato in via monitoria deve dirsi provato: tanto in ragione delle allegazioni e produzioni di parte opposta quanto per l'assenza di specifica contestazione di parte opponente circa i presupposti del credito – prestazioni fornite ed ammontare del credito.
Il decreto ingiuntivo va dunque confermato. Le spese del presente procedimento seguono la soccombenza ai sensi dell'art. 91, primo comma, c.p.c. e sono quindi poste a carico di Le stesse sono liquidate, come in dispositivo, ai Parte_1 sensi del d.m. 55/2014 considerando la presente controversia di valore ricompreso tra euro 52.001 ed euro 260.000(come da nota spese depositata il 21.1.2025 dal difensore di Controparte_1
, avendo riguardo ai minimi tariffari attesa la
[...] semplicità della questione trattata.
PQM
Il Tribunale ordinario di Ravenna, in composizione monocratica, definitivamente decidendo la causa in epigrafe indicata, ogni diversa domanda istanza di eccezione disattesa e respinta, come in motivazione:
1) RIGETTA l'opposizione proposta da al decreto Parte_1 ingiuntivo n. 801/2022 emesso dal Tribunale di Ravenna in data
28/7/2022 nel procedimento iscritto al N. RG. 2184/2022 e lo dichiara definitivamente esecutivo;
2) CONDANNA l'opponente a rifondere all'opposta le spese di lite che si liquidano complessivamente in euro 7.052 per compensi, oltre rimborso spese generali IVA e CPA come e se dovute per legge;
3) RIGETTA nel resto.
Ravenna, 03/06/2025
Il Giudice dott. Fabrizio Valloni
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI RAVENNA
SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, in persona del Giudice dott. Fabrizio Valloni, ha pronunciato la seguente
SENTENZA resa ex art. 281 sexies co. 3 c.p.c. nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 2887/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 P.IVA_1
STEFANELLI ANDREA e dell'avv. , elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematic opresso il difensore avv. STEFANELLI ANDREA
ATTRICE OPPONENTE contro
(C.F. , con il Controparte_1 P.IVA_2 patrocinio dell'avv. CAPUCCI FABRIZIO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in CORSO GIUSEPPE MAZZINI 69 48018 FAENZA presso il difensore avv. CAPUCCI FABRIZIO
CONVENUTA OPPOSTA
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da verbale dell'udienza del 16.4.2025
Tali conclusioni sono richiamate e sono da ritenersi parte integrante e sostanziale di questa sentenza, ancorché non ritrascritte.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Si omette l'esposizione dello svolgimento del processo e delle conclusioni delle parti, trattandosi di sentenza resa ex art. 281 sexies c.p.c. (Cass. n. 7268/2012; Corte appello Roma sez. VIII,
03/03/2020, n.1626).
Il presente procedimento ha ad oggetto l'opposizione proposta da avverso il decreto ingiuntivo n. 801/2022 (RG. Parte_1
2184/2022) emesso dal Tribunale di Ravenna in data 28/7/2022, con il quale le è stato ingiunto il pagamento in favore di
[...]
della somma di euro 69.540,00 oltre Controparte_1 interessi e spese, quale credito portato dalla fattura n. 39 del
20.4.2022 avente ad oggetto prestazioni di servizi, ed in particolare attività di recupero di rottami affioranti dal fondale marino (all. doc n. 3 parte opposta).
L'opposizione è infondata.
Preliminarmente, in diritto, giova ricordare che il decreto ingiuntivo è un accertamento anticipatorio con attitudine al giudicato e che, instauratosi il contraddittorio a seguito dell'opposizione, si apre un giudizio a cognizione piena caratterizzato dalle ordinarie regole processuali (cfr. art. 645,2. comma, c.p.c.) anche in relazione al regime degli oneri allegatori e probatori (cfr. Cass. Civ. n.17371/03; Cass. Civ. n. 6421/03), con la conseguenza che oggetto del giudizio di opposizione non è tanto la valutazione di legittimità e di validità del decreto ingiuntivo opposto, quanto la fondatezza o meno della pretesa creditoria, originariamente azionata in via monitoria, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza (cfr. Cass. Civ. n. 15026/05; Cass. Civ. n. 15186/03; Cass.
Civ. n. 6663/02).
Ne consegue che il diritto del preteso creditore (che nel giudizio di opposizione è formalmente convenuto, ma sostanzialmente attore) deve essere adeguatamente provato, indipendentemente dall'esistenza
- ovvero, persistenza- dei presupposti di legge richiesti per l'emissione del decreto ingiuntivo (cfr. Cass. Civ. n. 20613/11). In base ai principi generali in tema di adempimento, dunque, il creditore, che agisce per il pagamento di un suo credito, è tenuto unicamente a fornire la prova del rapporto o del titolo, da cui deriva il suo diritto, e della scadenza del termine per l'adempimento, ma non anche a provare il mancato pagamento, che va meramente allegato, con la conseguenza che, poiché il pagamento integra un fatto estintivo, la relativa prova incombe sul debitore che l'eccepisce, al pari della prova di eventuali fatti modificativi o impeditivi (cfr. Cass. SU 13533/01; Cass. 9439/08; Cass.
15677/09; Cass. 3373/10; Cass. 15659/11; Cass. 7530/12). Ciò, fermo restando l'onere di specifica contestazione di cui all'art. 115,1. comma, c.p.c..
Parte opposta ha provato il titolo in forza del quale fonda la propria pretesa rappresentato dal contratto denominato RECUPERO
ROTTAMNI SUPERFICIALI AFFIORANTI DAL FONDALE MARINO – AREA BERKAN B
PORTO DI RAVENNA (RA) – PROPOSTA TECNICO/ECONOMICA - Doc. C2205-
QTZ -001 Rev. 0 del 4.2.2022 intervenuto con parte opponente (doc. all. 2 parte opposta), preceduto dagli scambi di mail (doc. all. 1 parte opposta), avente ad oggetto il recupero di rottami affioranti dal fondale marino nell'area Barken B. Ha altresì provato di avere eseguito, nel periodo compreso tra il 21.2.2022 ed l'1.3.2022, le prestazioni oggetto del contratto mediante i rapportini giornalieri di lavoro, sottoscritti da entrambi le parti in causa (doc. 10 all. parte opposta).
È possibile affermare che detti rapporti riguardino specificamente l'attività oggetto della fattura in quanto le attività descritte nei due documenti sostanzialmente coincidono. La fattura ha ad oggetto il “recupero di rottami affioranti dal fondale marino” mentre nei
“rapportini” si trova descritta l'attività di “recupero e ricerca trovanti” (cfr. ad esempio il documento del 28.2.2022 – all. doc.
10). Va pertanto respinta l'eccezione di parte opponente secondo cui i rapportini non proverebbero l'attività espletata in quanto indicano nel riquadro in alto a destra un rapporto contrattuale differente: trattasi infatti di mera indicazione inidonea come tale ad inficiare il contenuto del documento, specie in assenza della prova offerta dal debitore della riferibilità delle prestazioni descritte ad altro rapporto contrattuale (il contratto di subappalto intervenuto tra le parti di cui si dirà infra infatti non riguarda attività di recupero di rottami).
La prova della fondatezza delle ragioni creditorie poi si ricava, in modo inequivoco, dall'assenza di una specifica contestazione formulata da (art. 115 c.p.c.) circa Pt_1
l'esistenza del rapporto contrattuale, dell'attività effettuata e dell'ammontare del credito.
Le eccezioni formulate infatti da parte opponente, concernenti in particolare l'esistenza di fatti di inadempimento addebitabile a controparte (all. doc. n. 6 opponente) e conseguente credito risarcitorio pari ad euro 694.256 opposto in compensazione, riguardano, come già rilevato nel provvedimento del 16.10.2023 emesso in corso di causa, un diverso e distinto rapporto contrattuale costituito da un contratto di subappalto intervenuto tra le parti
(doc. 3 all. opponente), relativo al “TAGLIO E MESSA IN SICUREZZA
DEL RELITTO BERKAN B”. Tale contratto prevede una attività affatto diversa dal contratto per cui è causa, ed un compenso nel quale non risulta – l'opponente nulla allega né prova a riguardo – ricompreso il prezzo delle prestazioni per cui è causa.
Ne deriva allora che il rapporto contrattuale oggetto del presente giudizio va considerato distinto ed autonomo rispetto al citato contratto di subappalto e non risente delle contestazioni formulate dall'opponente con riferimento a quest'ultimo. A riprova di ciò depone il fatto che la missiva del 14.3.2022 (all. doc. 3 opponente) con la quale ha contestato plurimi fatti di inadempimento a Pt_1 controparte non richiama nella documentazione indicata a sostegno delle contestazioni il documento contrattuale oggetto di causa. Dopo il “visto” infatti vengono citati due contratti di subappalto recanti sigle differenti e segnatamente N.PUR/RE2021/02255 rev.0 e N.
PUR/RE2021/02255 Rev.
1. In altre parole: il rapporto oggetto di causa ha ad oggetto una attività di recupero di rottami superficiali per la quali le parti hanno pattuito un determinato prezzo (azionato in via monitoria); riguardo a tale rapporto non si rinvengono contestazioni né con riferimento al corretto adempimento né con riferimento al quantum della pretesa. Deve invece essere considerato distinto ed autonomo il rapporto di subappalto avente ad oggetto altra e diversa attività riguardante il taglio e la messa in sicurezza del relitto per il quale al contrario parte opponente ha contestato fatti di inadempimento generatori di un credito risarcitorio (fatti posti peraltro a fondamento di una autonoma opposizione avanti al Tribunale di Ravenna dall'odierno opponente (2727/2022 R.G.), avverso l'ingiunzione di pagamento del credito derivante dal rapporto citato).
In ogni caso poi, va rilevato che la domanda risarcitoria avanzata in via riconvenzionale da avente ad oggetto il credito Pt_1 risarcitorio opposto in compensazione è stata espressamente rinunciata, come da verbale dell'udienza del 16.4.2025, sicché non può essere presa in considerazione e dunque i fatti dedotti a fondamento dell'inadempimento di controparte e del credito risarcitorio che ne deriverebbe non possono valere quali fatti estintivi, nella parte relativa alla compensazione, o impeditivi, nella parte relativa all'eccezione di inadempimento, della pretesa di oggetto del presente Controparte_1 giudizio.
Ne consegue che il credito azionato in via monitoria deve dirsi provato: tanto in ragione delle allegazioni e produzioni di parte opposta quanto per l'assenza di specifica contestazione di parte opponente circa i presupposti del credito – prestazioni fornite ed ammontare del credito.
Il decreto ingiuntivo va dunque confermato. Le spese del presente procedimento seguono la soccombenza ai sensi dell'art. 91, primo comma, c.p.c. e sono quindi poste a carico di Le stesse sono liquidate, come in dispositivo, ai Parte_1 sensi del d.m. 55/2014 considerando la presente controversia di valore ricompreso tra euro 52.001 ed euro 260.000(come da nota spese depositata il 21.1.2025 dal difensore di Controparte_1
, avendo riguardo ai minimi tariffari attesa la
[...] semplicità della questione trattata.
PQM
Il Tribunale ordinario di Ravenna, in composizione monocratica, definitivamente decidendo la causa in epigrafe indicata, ogni diversa domanda istanza di eccezione disattesa e respinta, come in motivazione:
1) RIGETTA l'opposizione proposta da al decreto Parte_1 ingiuntivo n. 801/2022 emesso dal Tribunale di Ravenna in data
28/7/2022 nel procedimento iscritto al N. RG. 2184/2022 e lo dichiara definitivamente esecutivo;
2) CONDANNA l'opponente a rifondere all'opposta le spese di lite che si liquidano complessivamente in euro 7.052 per compensi, oltre rimborso spese generali IVA e CPA come e se dovute per legge;
3) RIGETTA nel resto.
Ravenna, 03/06/2025
Il Giudice dott. Fabrizio Valloni