Sentenza 10 maggio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Perugia, sez. I, sentenza 10/05/2023, n. 268 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Perugia |
| Numero : | 268 |
| Data del deposito : | 10 maggio 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 10/05/2023
N. 00268/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00055/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Umbria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 55 del 2021, proposto dal signor TO SS, rappresentato e difeso dagli avvocati Claudia Zhara Buda e Massimo Zhara Buda, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Perugia, nella cui sede in Perugia, via degli Offici n. 14, è ex lege domiciliato, e con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’annullamento
della nota del Ministero dell’Interno – Dipartimento della Pubblica sicurezza, Direzione centrale Risorse umane n. 333-A/U.C./Abbenante+altri/Misc/PP/ 4038 del 13.11.2020, con la quale è stata fornita risposta implicitamente negativa alla formale diffida al computo, ai fini dell’anzianità di servizio e pensionistici, della frequenza del corso quadriennale per allievo aspirante vice commissario di cui all’art. 6, lett. a) , del D.P.R. n. 341 del 1982, presso il preesistente Istituto superiore di Polizia;
e per il riconoscimento del diritto al computo, ai fini dell’anzianità di servizio e ai fini della maturazione dei diritti pensionistici e previdenziali, della frequenza del corso quadriennale per allievi vice commissari presso il preesistente Istituto Superiore di Polizia di cui al D.P.R. 24 aprile 1982, n. 341;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 21 marzo 2023 il dott. Davide De Grazia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. – Il sig. TO SS, in servizio nella Polizia di Stato nella provincia di Terni, riferisce di essere entrato nei relativi ruoli dopo aver partecipato al corso quadriennale per allievi vice commissari presso l’Istituto superiore di Polizia di cui al D.P.R. n. 341/1982, costituente, secondo l’originaria formulazione degli artt. 55 e 58 e ss. della legge n. 121/1981, uno dei canali per l’accesso ai ruoli dei commissari della Polizia di Stato.
2. – Con atto del 27.07.2020, il sig. SS, insieme ad altri 244 interessati, diffidava il Ministero dell’Interno a voler computare il quadriennio di frequenza del suddetto corso ai fini dell’anzianità di servizio e pensionistici.
3. – Il Ministero dava riscontro alla diffida con la nota del 13.11.2020, con la quale venivano evidenziati i discordanti pareri espressi in passato dal Dipartimento della Funzione pubblica e dal Ministero del Tesoro e rappresentava che la I sezione del Consiglio di Stato, nel parere n. 1324 del 31.01.2007, aveva ritenuto che, « in difetto di una espressa equiparazione generale, l’equiparazione prevista dall’art. 11 del D.P.R. n. 341/82 è da considerare specifica e riguardante il solo aspetto dell’adempimento dell’obbligo di leva: il che esclude qualsiasi interpretazione estensiva che possa essere utilizzata sia a fini economici che – difettando per conseguenza i requisiti dell’art. 8, primo comma, del D.P.R. n. 1092/73, in base a cui “tutti i servizi prestati in qualità di dipendente statale si computano ai fini del trattamento di quiescenza” – a quelli previdenziali ».
Con la stessa nota, il Ministero richiamava dunque il parere del Servizio trattamento di pensione e previdenza diramato con circolare del 15.10.2007, che prevede la possibilità del riconoscimento dell’intero corso quadriennale solo qualora venga conseguita la laurea, così come previsto dall’art. 16 del D.P.R. n. 341/1982, previo riscatto a titolo oneroso, in applicazione del d.lgs. n. 184/1997.
4. – Considerata la risposta implicitamente negativa data alla diffida, con ricorso notificato il 26.01.2021 e depositato il 3.02.2021, il sig. SS ha impugnato dinnanzi a questo Tribunale amministrativo regionale la succitata nota ministeriale e ne ha chiesto l’annullamento con riconoscimento del suo diritto al computo del corso quadriennale frequentato ai fini dell’anzianità di servizio e della maturazione dei diritti pensionistici e previdenziali.
A sostegno della domanda il ricorrente ha posto i seguenti motivi:
I) violazione degli artt. 55 e 59 della legge n. 121/1981, nonché degli artt. 8, 9, 11, 17, 18, 20 e 21 del D.P.R. n. 341/1982: il ricorrente critica l’assunto di fondo secondo il quale il rapporto di pubblico impiego si sarebbe instaurato solo con la nomina a vice commissario in prova, deducendo che diverse indicazioni normative, sulle quali ci si soffermerà nella parte in diritto, avrebbero dovuto far ritenere che l’instaurazione del rapporto si sia verificata sin dall’inizio del periodo di frequenza del corso quadriennale per allievi vice commissari;
II) violazione dell’art. 8, c. 1, lett. a) , n. 1), della legge n. 124/2015, dell’art. 45 del d.lgs. n. 95/2017, dell’art. 1811 del d.lgs. n. 66/2010 e del principio di equiordinazione del personale delle forze di polizia: secondo il ricorrente, il diniego di considerazione del periodo di frequenza del corso ai fini dell’anzianità di servizio e del riconoscimento dei diritti pensionistici e previdenziali violerebbe il principio di equiordinazione tra le diverse forze di polizia espresso dall’art. 16 della legge n. 121/1981 e l’art. 45 del d.lgs. n. 95/2017, che ha esteso alla Polizia di Stato molte delle norme di cui al codice dell’ordinamento militare (d.lgs. n. 66/2010) e, tra esse, l’art.1811 dello stesso codice, che prevede che per le attribuzioni economiche degli ufficiali generali e superiori dell’esercito, della marina e dell’aeronautica si computi l’anzianità di servizio a decorrere « dal conseguimento della nomina a ufficiale o della qualifica di aspirante »;
III) in via subordinata, il ricorrente chiede che sia promossa questione di legittimità costituzionale degli artt. 55, lett. a) , e 59 della legge n. 121/1981, nella formulazione vigente fino all’entrata in vigore del d.lgs. n. 334/2000, per disparità di trattamento e violazione degli artt. 3, 36, 38 e 97 della Costituzione.
5. – Il Ministero dell’Interno si è costituito in giudizio per resistere al ricorso e, con successiva memoria, ne ha dedotto l’infondatezza nel merito alla luce dei prevalenti orientamenti giurisprudenziali formatisi in materia.
6. – Il ricorrente ha replicato.
7. – All’udienza pubblica del 21 marzo 2023, viste le conclusioni delle parti come da verbale, la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
8. – L’art. 55 della legge n. 121/1981 prevedeva, prima della sua abrogazione (avvenuta per effetto dell’art. 69 del d.lgs. n. 334/2000) che il reclutamento dei commissari della Polizia di Stato avvenisse secondo due modalità alternative: la frequenza del corso presso l’Istituto superiore di Polizia di cui all’art. 58 della medesima legge e il pubblico concorso.
Con riguardo al primo dei citati canali di reclutamento, l’art. 58 della citata legge n. 121/1981 prevedeva l’istituzione dell’Istituto superiore di Polizia per la formazione e la specializzazione dei quadri direttivi dell’amministrazione della pubblica sicurezza e ne definiva i princìpi e i criteri direttivi, che venivano successivamente attuati con il D.P.R. n. 341/1982 (anch’esso oggi abrogato dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all’art. 67, c. 1, del d.lgs. n. 334/2000, come modificato dall’art. 8, del d.lgs. n. 477/2001).
L’art. 8 del D.P.R. n. 341/1982 stabiliva che l’ammissione alla frequenza del corso quadriennale per la nomina a vice commissario in prova era riservata a coloro che avessero superato un apposito concorso per esami, i requisiti per l’accesso al quale erano fissati dal successivo art. 9. Al concorso potevano altresì partecipare gli appartenenti ai ruoli del personale della Polizia di Stato che espletavano funzioni di polizia, ove in possesso dei requisiti indicati dall’art. 9.
Ai sensi dell’art. 11, c. 1, del decreto, i vincitori del concorso venivano nominati “ allievi aspiranti commissari in prova ” ed ammessi a frequentare il corso quadriennale presso l’Istituto superiore di polizia. I vincitori provenienti dai ruoli della Polizia di Stato erano posti in aspettativa per la durata del corso mantenendo, se più favorevole, il trattamento economico già in godimento. Il secondo comma stabiliva inoltre che «[ p ] er quanto non diversamente disposto, agli allievi aspiranti commissari in prova [erano] estese, in quanto applicabili, le disposizioni concernenti gli allievi degli istituti di istruzione della Polizia di Stato ». Infine, il terzo comma prevedeva che «[ i ] l servizio prestato per due anni come allievo aspirante commissario in prova [era] valido agli effetti dell’adempimento degli obblighi di leva », mentre « gli allievi durante il primo biennio di frequenza del corso [avevano] diritto al rinvio della chiamata di leva ».
L’art. 13 del decreto stabiliva che, al termine del primo biennio, gli allievi aspiranti commissari in prova che avessero superato gli esami previsti ed ottenuto il giudizio di idoneità da parte del direttore dell’Istituto erano nominati “ aspiranti commissari in prova ”. Secondo quanto disposto dal successivo art. 14, al termine del quadriennio, gli aspiranti commissari in prova che avessero superato gli esami previsti dal piano di studi erano ammessi a sostenere l’esame finale per il conseguimento del diploma. Quindi, ai sensi dell’art. 15, «[ s ] uperato l’esame finale, gli aspiranti, con decreto del Ministero dell’Interno, [erano] nominati in prova nel ruolo dei commissari – secondo l’ordine di graduatoria – ed ammessi a frequentare il corso di formazione di cui all’art. 56, primo comma, della legge 1° aprile 1981, n. 121, presso la seconda sezione dell’Istituto superiore di polizia », ovvero la sezione dell’Istituto dedicata, ai sensi dell’art. 6, c. 1, lett. b) , del D.P.R. n. 341/1982, allo « svolgimento dei corsi di formazione anche dirigenziale, per il personale della Polizia di Stato, che esplica funzioni di polizia, attività tecnico-scientifica o tecnica e professionale ».
L’art. 21 prevedeva inoltre che, all’atto della nomina, gli allievi aspiranti commissari assumevano verso l’Amministrazione della pubblica sicurezza l’obbligo di « permanere in servizio per cinque anni dal conseguimento del diploma di cui all’art. 14 ».
L’art. 17 disciplinava le ipotesi di dimissioni dal corso quadriennale, che potevano essere disposte per dichiarazione di rinuncia al corso da parte dell’allievo, per mancato conseguimento del giudizio di idoneità, per mancato superamento degli esami previsti dal piano di studi, per motivi di carattere disciplinare e per perdita dell’idoneità psico-fisica al servizio di polizia. Per gli allievi dimessi per perdita dell’idoneità fisica, psichica, per infermità o lesioni riportate durante il corso e per causa di esso, comportanti l’inidoneità ai servizi di istituto, l’art. 20 prevedeva il riconoscimento del trattamento pensionistico privilegiato di cui alle leggi n. 280/1981 e n. 308/1981.
L’art. 18, dedicato al potere disciplinare, demandava al regolamento dell’Istituto la determinazione dei doveri degli allievi, delle sanzioni disciplinari e la regolamentazione del relativo procedimento. In caso di irrogazione di una sanzione disciplinare più grave della deplorazione, l’art. 19 del decreto prevedeva l’espulsione dal corso.
9. – Fatta questa premessa di inquadramento generale dell’abrogata (ma qui rilevante) disciplina del corso quadriennale finalizzato alla nomina a vice commissario in prova, frequentato anche dall’odierno ricorrente, si può passare all’esame del primo motivo di ricorso.
9.1. – Il collegio, esaminate le argomentazioni proposte dal ricorrente, non vede ragione per discostarsi dall’orientamento (cfr. TAR Lombardia, Milano, sez. IV, 6 giugno 2022, n. 1311) secondo il quale l’immissione in servizio degli aspiranti commissari – e quindi l’instaurazione del rapporto di lavoro – interveniva, ai sensi dell’art. 15 del D.P.R. n. 341/1981, solo una volta che essi fossero nominati in prova nel ruolo dei commissari di Polizia, ovvero a seguito del positivo esito dell’esame finale previsto all’art. 14, da sostenersi al termine del corso quadriennale.
Prima di tale accadimento, gli allievi e gli aspiranti commissari erano estranei all’Amministrazione.
La frequenza del corso non integrava dunque un periodo di servizio in favore dello Stato, ma esclusivamente un tempo finalizzato alla formazione degli allievi aspiranti commissari e al completamento della selezione degli stessi.
9.2. – Non depone in senso contrario a quanto sopra ritenuto la circostanza che, ai sensi degli artt. 8 e 9 del D.P.R. n. 341/1982, l’ammissione al corso avvenisse tramite concorso, per accedere al quale erano richiesti gli stessi requisiti imposti per le procedure selettive di accesso alla pubblica amministrazione.
Il corso per aspiranti allievi commissari era infatti prodromico all’immissione in ruolo nella Polizia di Stato (sebbene solo a seguito del superamento dell’esame di cui al citato art. 14), dunque è del tutto ragionevole che il legislatore prevedesse di formare, con onere a carico dell’Amministrazione, solo i soggetti che sarebbero risultati poi idonei ad essere assunti.
9.3. – Quanto all’art. 11 del D.P.R. n. 341/1981, la giurisprudenza è costante nel ritenere che il comma 4, come sopra riportato, escludesse per gli allievi aspiranti commissari solo l’ulteriore assolvimento degli obblighi di leva, mentre non implicava l’equiparazione al periodo di leva sotto ogni altro profilo, e segnatamente quello relativo all’aspetto previdenziale (cfr. TAR Lazio, Roma, sez. I, 13 marzo 2019, n. 3331; TAR Sicilia, Catania, sez. III, 15 dicembre 2021, n. 3752; TRGA Bolzano, 27 febbraio 2022, n. 63; TAR Basilicata, 22 marzo 2022, n. 206).
L’art. 11, c. 4, si limita infatti a sancire l’utilità del periodo di frequenza del corso da allievo aspirante commissario ai fini dell’assolvimento degli obblighi di leva, ma non può certo essere invocato per assimilare tout court al militare di leva – che presta servizio in favore dello Stato – l’aspirante commissario frequentante il relativo corso, il quale si sottopone volontariamente ad un periodo di formazione, finalizzato alla concretizzazione di future aspettative di carriera in Polizia, con l’ulteriore possibilità di conseguire, con soli tre esami integrativi, la laurea in giurisprudenza (art. 12, c. 2, del D.P.R. n. 341/1982) e, con il riconoscimento degli esami sostenuti nel quadriennio, in scienze politiche e in economia (art. 16).
9.4. – La deduzione secondo la quale agli allievi del corso quadriennale presso la Scuola superiore di Polizia sarebbero state sempre operate le ritenute previdenziali (oltre a quelle assistenziali) non è dimostrata dalla documentazione depositata in giudizio.
I due tabulati prodotti dal ricorrente non recano indicazione della persona nei confronti della quale furono emessi (con l’ulteriore conseguenza della impossibilità di comprendere se si riferiscono a allievi aspiranti commissari già inquadrati nei ruoli della Polizia di Stato o ad allievi esterni agli stessi ruoli).
In ogni caso, dai suddetti documenti contabili si evince una ritenuta pari ad appena l’1,7% del compenso lordo mensile (£ 13.090 su un compenso di £ 770.000), tale da rendere del tutto illogico ritenere che sul trattamento economico siano state operate ritenute di carattere assistenziale e previdenziale.
9.5. – La soggezione degli allievi del corso al potere disciplinare, nei termini previsti dal regolamento di cui all’art. 18 del D.P.R. n. 341/1982, non è indicativa dell’esistenza di un rapporto di lavoro, essendo la sottoposizione al potere disciplinare comune a numerosi percorsi formativi, quali ad esempio quelli presso le accademie militari, in relazione ai quali, come nel caso qui in esame, non vi è un’immissione in servizio degli allievi durante la frequenza dei corsi (cfr. art. 651 del d.lgs. n. 66/2010, in combinato disposto con l’art. 720 del medesimo decreto e con l’art. 599 del D.P.R. n. 90/2010. Al riguardo può vedersi TAR Lazio, Roma, sez. I- bis , 30 luglio 2020, n. 8890, e i precedenti ivi richiamati).
9.6. – La pensione privilegiata di cui all’art. 20 del D.P.R. n. 341/1982 ha esclusivamente natura di indennizzo/risarcimento per l’infortunio eventualmente subito dall’allievo, la cui eziologia è riconducibile alle attività ricomprese nel corso, con la conseguenza che anche tale previsione è inidonea a dimostrare l’avvenuta instaurazione di un rapporto di servizio già nella fase della frequenza del corso.
9.7. – Nemmeno depone a favore delle ragioni del ricorrente l’obbligo quinquennale di permanenza in servizio di cui all’art. 21 del D.P.R. n. 341/1982: l’insorgenza di tale obbligo era infatti condizionata all’avvenuto superamento dell’esame finale di cui all’art. 14 e, dunque, alla sussistenza di tutti i presupposti per l’inserimento nel ruolo dei commissari di Polizia, in corrispondenza del quale prendeva avvio il rapporto di servizio.
9.8. – Anche il riconoscimento agli allievi di un trattamento economico (artt. 55 e 59 della legge n. 121/1981) non è indicativo dell’avvenuta instaurazione di un rapporto di servizio, poiché le somme corrisposte agli allievi non erano poste in relazione di corrispettività con attività da essi prestate in favore dello Stato, stante l’assenza di qualsivoglia prestazione qualificabile in tali termini.
9.9. – Quanto al superiore trattamento economico assicurato agli aspiranti ed allievi che si trovassero già immessi nei ruoli della Polizia (art. 11, c. 2, del D.P.R. n. 341/1982), la relativa previsione era da ritenersi del tutto ragionevole, in quanto conseguente alla fruizione, per i soggetti che ne beneficiassero, di un periodo di aspettativa, cui gli stessi avevano pieno diritto in virtù del rapporto lavorativo di servizio che già li legava all’Amministrazione, a differenza degli allievi di provenienza esterna ai suddetti ruoli.
Le stesse considerazioni devono farsi con riguardo al fatto che gli allievi aspiranti provenienti da altri ruoli della Polizia di Stato beneficiavano del computo del periodo di frequenza del corso come servizio nell’Amministrazione a tutti gli effetti. Anche a quest’ultimo riguardo deve infatti evidenziarsi che detti allievi erano già nei ruoli della Polizia di Stato e, per tale circostanza, erano ammessi a beneficiare, ai sensi dell’art. 11, c. 2, del D.P.R. n. 341/1982, di un periodo di aspettativa computato ai fini dell’anzianità di servizio, secondo logiche legate al rapporto di lavoro già in essere che non avrebbero potuto estendersi agli allievi per i quali tale rapporto non era stato ancora instaurato.
9.10. – Del resto, la questione relativa al computo del quadriennio di corso nell’anzianità di servizio dei frequentanti è già stata affrontata dalla giurisprudenza, condivisa dal collegio, che ha costantemente escluso che le disposizioni invocate dalla parte ricorrente siano indicative dell’avvenuta instaurazione del rapporto di servizio prima dell’immissione in ruolo: « vi è solo apparente analogia tra rapporto d’impiego e corso di formazione presso l’istituto superiore di polizia giacché quest’ultimo costituisce una particolare modalità sostitutiva dell’ordinaria procedura concorsuale, estrinsecantesi nella preparazione dei candidati attraverso corsi di formazione, ai quali si accede mediante apposite prove selettive, e che si concluderà con gli esiti dei corsi stessi (C. Stato, IV, 29 novembre 2002, n. 6539) » (così TAR Lazio, Roma, sez. I, 11 giugno 2018, n. 6417).
E, inoltre, «[ l ] ’avviso espresso dal Consiglio di Stato con il [parere della sez. I del 31 gennaio 2007, n. 1324] merita, dunque, come anticipato, piena condivisione laddove si afferma che “dirimente appare infatti la considerazione, di ordine sia formale che sostanziale, che la frequenza dell’anzidetto corso è finalizzata, come elemento di un apposito percorso riservato all’allievo aspirante vice commissario, alla formazione di un futuro commissario: status di dipendente pubblico che sarà perfezionato soltanto, ai sensi dell’art. 15, primo comma d.P.R. n. 341 del 1982, dopo il completamento del corso quadriennale e all’esito favorevole dell’esame finale. Ciò implica che, durante lo svolgimento di questo percorso formativo e la frequentazione del corso, alla condizione dell’allievo non può essere riconosciuta una qualificazione che la renda qualificabile come corrispondente allo status del dipendente statale. La sua attività, del resto, non realizza una prestazione (imposta o meno) di energie fisiche e lavorative al servizio della Patria, ma è piuttosto finalizzata all’acquisizione volontaria di elementi conoscitivi e formativi utili allo svolgimento di una successiva, ma solo ipotetica perché sottoposta al completamento del quadriennio e all’alea del concorso, vera e propria attività lavorativa. Il che significa che difetta, del rapporto di servizio, l’elemento essenziale della prestazione lavorativa: e se vi è un trattamento economico, questo non fa da corrispettivo ad una siffatta prestazione, sicché manca il sinallagma tra le due prestazioni, che è la caratteristica prima di ogni rapporto di lavoro e dunque anche del rapporto di servizio ”» (TAR Lazio, Roma, sez. I, 13 marzo 2019, n. 3331).
9.11. – Il primo motivo di ricorso è dunque da respingere.
10. – Con il secondo motivo di ricorso, il ricorrente si duole dell’asserita violazione del principio di equiordinazione tra le forze di polizia e, in particolare, tra la Polizia di Stato e le altre forze di polizia ad ordinamento militare.
10.1. – Deve in primo luogo osservarsi che l’invocato principio di equiordinazione viene espresso in tutte le disposizioni richiamate dal ricorrente in termini tendenziali e non assoluti, il che giustifica la sussistenza di alcune differenze nella disciplina della carriera nelle forze di polizia a ordinamento civile rispetto a quelle a ordinamento militare. In tal senso, a titolo esemplificativo, l’art. 8, c. 1, lett. a) , n. 1, della legge n. 124/2015 prevede « il mantenimento della sostanziale equiordinazione del personale delle Forze di polizia e dei connessi trattamenti economici (…) , fermi restando le peculiarità ordinamentali e funzionali del personale di ciascuna Forza di polizia, nonché i contenuti e i principi di cui all’articolo 19 della legge 4 novembre 2010, n. 183 (…)». L’art. 16 della legge n. 121/1981, inoltre, stabilisce che «[ a ]i fini della tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica, oltre alla polizia di Stato sono forze di polizia, fermi restando i rispettivi ordinamenti e dipendenze: a) l’Arma dei carabinieri, quale forza armata in servizio permanente di pubblica sicurezza; b) il Corpo della guardia di finanza, per il concorso al mantenimento dell’ordine e della sicurezza pubblica (…)».
Orbene, una lettura del principio di equiordinazione come quella prospettata dal ricorrente, oltre a non armonizzarsi con le clausole di salvezza delle peculiarità ordinamentali di ciascuna forza contenute nelle disposizioni sopra riportate, non considera le rilevanti differenze di ruolo e funzioni delle forze ad ordinamento militare rispetto a quelli delle forze ad ordinamento civile, per di più in contesti di crisi internazionale (cfr. art. 1929 d.lgs. n. 66/2010) come quello attuale (TAR Lombardia, Milano, sez. IV, 6 giugno 2022, n. 1311).
10.2. – Sotto altro aspetto, non coglie nel segno la doglianza di parte ricorrente relativa alla illegittimità del provvedimento impugnato per violazione dell’art. 45 del d.lgs. n. 95/2017 nella parte in cui estenderebbe agli appartenenti alla Polizia di Stato l’applicazione di diverse disposizioni del d.lgs. n. 60/2010 e, in particolare, degli artt. 1810- bis e 1811, dai quali, secondo il ricorrente, discenderebbe la necessità dell’inclusione nell’anzianità di servizio dei periodi trascorsi dal commissario in posizione di “aspirante”.
Il citato art. 45 stabilisce, per il personale con qualifica a partire da vicequestore aggiunto (comma 4) e per quello promosso alla qualifica di vicequestore (comma 4- bis ), a partire dal 2018 e in presenza di specificate condizioni, l’applicazione dei meccanismi di progressione economica di cui all’art. 1811 d.lgs. n. 66/2010. Quest’ultimo, a sua volta, prevede per gli ufficiali generali e superiori dell’esercito, della marina e dell’aeronautica, ad alcune condizioni, il computo nell’anzianità di servizio, ai soli fini stipendiali, del periodo successivo al conseguimento della qualifica di “aspirante”.
Secondo il ricorrente, muovendo dalle citate disposizioni, il periodo in cui lo stesso era aspirante allievo commissario in prova (primo biennio del corso) e quello successivo avrebbero dovuto essere conteggiati nell’anzianità di servizio.
L’argomento non può essere condiviso.
La disposizione sopra evocata non è infatti applicabile al ricorrente. Quest’ultimo, almeno per quanto consta dagli atti di causa (che nulla documentano della carriera dell’istante) non riveste né la qualifica di vice questore, né quella di vice questore aggiunto o superiori, previste dal citato art. 45 e comunque corrispondenti, secondo i criteri dettati dall’art. 632 del d.lgs. n. 66/2010, a quelle degli ufficiali generali e superiori delle forze armate indicate dall’art. 1811 del d.lgs. n. 66/2010. Quest’ultima disposizione, infatti, attribuisce rilevanza al periodo da aspirante, alle condizioni di anzianità di volta in volta individuate, al grado di colonnello (comma 1, lett. a) , n. 4, corrispondente al primo dirigente della Polizia di Stato ex art. 632 del d.lgs. n. 66/2010), a quello di tenente colonnello (lett. a) , n. 6, corrispondente al vicequestore della Polizia di Stato) e a quello di maggiore (lett. a) , nn. 8 e 9, corrispondente al vicequestore aggiunto nella Polizia di Stato).
Nessuna rivendicazione dell’odierno ricorrente può pertanto essere accolta sulla base della disposizione in esame.
10.3. – Peraltro, deve rilevarsi che l’art. 45 del d.lgs. n. 95/2017 non è pertinente ai fini del presente giudizio in quanto il computo dell’anzianità di servizio disciplinato dall’art. 1811 del d.lgs. n. 66/2010 non riguarda l’anzianità pensionistica, rilevando ai soli fini della quantificazione del trattamento economico.
Il trattamento previdenziale è invece soggetto, per i militari, alla diversa disposizione di cui all’art. 1847 del d.lgs. n. 66/2010, che, in termini sostanzialmente analoghi a quanto stabilito per i dipendenti civili dello Stato (art. 8, c. 1, D.P.R. n. 1092/1973), è correlato al criterio del servizio effettivo prestato. Deve dunque escludersi, anche per questa via, la rilevanza della frequenza del corso quadriennale di cui al D.P.R. n. 341/1982 ai fini della maturazione dei diritti pensionistici, in ragione della non assimilabilità dello stesso a un periodo di servizio.
10.4. – Anche il secondo motivo è dunque infondato.
11. – Quanto ai dubbi di legittimità costituzionale degli artt. 55 e 59 della legge n. 121/1981, espressi dal ricorrente indicando a parametro gli artt. 3, 36, 38 e 97 Cost., devono farsi le considerazioni che seguono.
11.1. – La violazione del principio di uguaglianza di cui all’art. 3 della Costituzione può essere riscontrata solo in presenza di un diverso trattamento, senza ragionevole giustificazione, di due fattispecie identiche.
Nel caso di specie, con riferimento agli aspiranti allievi appartenenti alla Polizia di Stato, non sussiste una identità di situazioni rispetto alla condizione degli allievi esterni al Corpo. I primi sono, infatti, già incardinati nei ruoli dell’Amministrazione e ammessi pertanto a beneficiare, ai sensi dell’art. 11, c. 2, del D.P.R. n. 341/1982, di un periodo di aspettativa (computato ai fini dell’anzianità di servizio e retribuito in misura più elevata rispetto agli altri allievi) che, come si è già visto, segue logiche legate al rapporto di lavoro già in essere, le quali non sono estensibili ad aspiranti per i quali tale rapporto non è ancora sussistente, né del pari possono essere negate ai lavoratori che vi hanno contrattualmente diritto. Il principio di uguaglianza non appare dunque intaccato dalle norme qui censurate.
Per quanto concerne gli aspiranti dirigenti delle altre forze di polizia ad ordinamento civile e di quelle ad ordinamento militare, la parte ricorrente si limita ad accennare alla sussistenza di regimi diversi e più favorevoli, senza in alcun modo individuarne gli estremi normativi e lo specifico tenore. Nell’impossibilità di affrontare in termini maggiormente specifici la questione (che anche in relazione alla sua incompleta formulazione è da ritenersi manifestamente infondata), ci si può qui limitare ad evidenziare che, relativamente all’accesso alle qualifiche di ufficiale nelle forze armate, la modalità ordinaria di reclutamento è quella che prevede la previa ammissione alle Accademie militari, che (al pari del corso quadriennale di cui al D.P.R. n. 341/1982) non dà luogo all’immissione in ruolo prima dell’avvenuta conclusione con esito positivo del percorso di studio degli allievi (art. 720 del d.lgs. n. 66/2010).
Nelle forze di polizia a ordinamento civile sono previste modalità di reclutamento del personale dirigente tramite concorso al quale può accedersi con il possesso della laurea magistrale (ad es. in architettura o ingegneria per i vigili del fuoco, secondo il d.lgs. n. 217/2005; in materie giuridiche per i commissari di Polizia, ai sensi del d.lgs. n. 334/2000) e a seguito del cui superamento si è immediatamente immessi in ruolo, senza che ciò possa evidenziare alcuna irragionevole disparità di trattamento con i vincitori del concorso di ammissione al corso quadriennale oggetto di causa.
Quest’ultimo, invero, costituiva una modalità di selezione completamente diversa, rivolta a soggetti non laureati, avente caratteristiche prettamente formative, al punto da consentire ex post , a seguito dell’esito positivo del percorso e sostenendo tre esami aggiuntivi (art. 12, c. 2, del D.P.R. n. 341/1982), il conseguimento della laurea in giurisprudenza, e, con il riconoscimento degli esami sostenuti, di iscriversi anche ai corsi di laurea in economia o scienze politiche (art. 16).
Non si ravvisano, in definitiva, anche sotto tale profilo, elementi tali da alimentare il dubbio dell’illegittimità costituzionale per l’irragionevole trattamento riservato a situazioni identiche.
11.2. – Con riguardo ai dubbi espressi dal ricorrente in relazione al computo, nell’anzianità di servizio, degli anni necessari al conseguimento della laurea, il D.P.R. n. 1092/1973, recante il Testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, prevede all’art. 32, per i soli militari, che «[ n ] ei confronti degli ufficiali per la cui nomina in servizio permanente effettivo sia stato richiesto il possesso del diploma di laurea si computano tanti anni antecedenti alla data di conseguimento di detto titolo di studio quanti sono quelli corrispondenti alla durata legale dei relativi corsi » e che «[ s ] i computano altresì gli anni corrispondenti al corso di studi universitari, di durata inferiore al corso di laurea, richiesti come condizione necessaria per la nomina in servizio permanente effettivo o per l’ammissione ai corsi normali delle accademie militari per la nomina a ufficiale in servizio permanente effettivo ».
Con riferimento ai dipendenti civili dello Stato (nei quali rientrano gli appartenenti alla Polizia di Stato), invece, l’art. 13 dello stesso decreto prevede la sola possibilità di riscatto oneroso: «[ i ] l dipendente civile al quale sia stato richiesto, come condizione necessaria per l’ammissione in servizio, il diploma di laurea o, in aggiunta, quello di specializzazione rilasciato dopo la frequenza di corsi universitari di perfezionamento può riscattare in tutto o in parte il periodo di tempo corrispondente alla durata legale degli studi universitari e dei corsi speciali di perfezionamento, verso corresponsione di un contributo pari al 7 per cento, commisurato all’80 per cento dello stipendio spettante alla data di presentazione della domanda, in relazione alla durata del periodo riscattato. Se la domanda è presentata dopo la cessazione dal servizio, il contributo è commisurato all’80 per cento dell’ultimo stipendio. (2) Il riscatto può essere esercitato per i periodi di studio decorrenti dall’inizio dell’anno accademico di iscrizione. (…)». In tal senso anche l’art. 2 del d.lgs. n. 184/1997.
Il conteggio degli anni necessari al conseguimento della laurea risulta, per effetto delle indicate norme, gratuito per i militari e oneroso per gli appartenenti alla Polizia di Stato.
L’ipotetica disparità di trattamento derivante dalle norme richiamate è già stata oggetto di esame da parte della Corte costituzionale, che con l’ordinanza n. 168 del 16 maggio 1995 ha escluso la violazione dell’art. 3 della Costituzione in ragione della discrezionalità riconosciuta al legislatore ordinario in materia di contributo di riscatto.
Secondo il ricorrente, la motivazione della pronuncia della Corte costituzionale risulterebbe superata stante l’attuale parificazione dell’età pensionabile per i militari e per gli appartenenti alla Polizia di Stato e imporrebbe una nuova sottoposizione della questione alla Consulta.
Tuttavia la questione non può essere sollevata, e ciò in considerazione del fatto che il ricorrente non ha formulato dubbi di costituzionalità con riguardo ai succitati artt. 13 e 32 del D.P.R. n. 1092/1973 e 2 del d.lgs. n. 184/1997.
È vero che il TAR potrebbe sollevare d’ufficio la questione di legittimità costituzionale, ma tale potere è comunque esercitabile a condizione che le norme sospettate di incostituzionalità siano rilevanti per la definizione del giudizio a quo , ovvero che quest’ultimo « non possa essere definito indipendentemente dalla risoluzione della questione di legittimità costituzionale » (cfr. art. 23, c. 2, della legge n. 87/1953).
Orbene, nella presente controversia non è stato richiesto il riconoscimento del diritto all’inclusione, nell’anzianità di servizio del ricorrente, degli anni necessari al conseguimento della laurea (della quale neppure è noto se l’istante sia o meno in possesso), ma del corso quadriennale in sé e per sé considerato. Peraltro, dalla disciplina risultante dal D.P.R. n. 341/1982, è del tutto evidente che l’accesso alla qualifica di commissario non richiedeva il titolo di studio della laurea (tant’è vero che gli artt. 12 e 16 disciplinano le modalità di conseguimento dello stesso in epoca successiva alla conclusione della procedura di selezione, senza che il titolo universitario incida in alcun modo sull’immissione in ruolo).
Dunque, ai fini della decisione sulla domanda proposta dal ricorrente non è necessario applicare gli artt. 13 e 32 del D.P.R. n. 1092/1973, né l’art.2 del d.lgs. n. 184/1997, relativi alle sole qualifiche per il cui accesso è richiestala laurea.
Difetta, dunque, nella fattispecie, la rilevanza dei dubbi di legittimità costituzionale degli artt. 13 e 32 del D.P.R. n. 1092/1973 e dell’art. 2 del d.lgs. n. 184/1997 ai fini della decisione della controversia.
11.3. – Risulta manifestamente infondato il dubbio di legittimità costituzionale degli artt. 55 e 59 della legge n. 121/1981 per contrasto con gli artt. 36 e 38 della Costituzione in relazione al computo dell’anzianità a fini pensionistici: ferma restando l’infondatezza della doglianza relativa alla violazione del principio di uguaglianza, non è dato comprendere la ragione per la quale le suddette disposizioni si porrebbero in contrasto con le disposizioni costituzionali in materia di retribuzione lavorativa (art. 36: «[ i ] l lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un’esistenza libera e dignitosa ») e di diritto all’assistenza sociale.
11.4. – Né si comprende la ragione per cui i suddetti artt. 55 e 59 della legge n. 121/1981 si porrebbero in contrasto con i principi di buon andamento e di imparzialità dell’amministrazione (art. 97, c. 2, Cost.).
11.5. – Il collegio non ravvisa pertanto i presupposti perché sia promossa in relazione agli artt. 55 e 59 della legge n. 121/1981 la questione di legittimità costituzionale.
12. – In conclusione, il ricorso deve essere respinto.
13. – Tenuto conto della complessità e della peculiarità delle questioni trattate e della loro relativa novità, le spese del giudizio possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Umbria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Perugia nella camera di consiglio del giorno 21 marzo 2023 con l’intervento dei magistrati:
Raffaele Potenza, Presidente
Enrico Mattei, Consigliere
Davide De Grazia, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Davide De Grazia | Raffaele Potenza |
IL SEGRETARIO