Articolo 45 del Codice dell'ordinamento militare
Articolo 44Articolo 44 bis
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9 ottobre 2010
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9 febbraio 2013
Art. 45. Stabilimenti e arsenali militari 1. Gli stabilimenti e gli arsenali militari, organi di produzione e di lavoro a carattere industriale del Ministero della difesa, per il supporto tecnico e logistico delle Forze armate, assolvono di massima, nei limiti e con le modalita' stabilite dalle norme del codice e del regolamento, i seguenti compiti:
a) produzione di mezzi e materiali; b) riparazioni, manutenzioni e trasformazioni di mezzi e materiali non eseguibili presso gli organi logistici di forza armata; c) conferimento di commesse esterne, con tutte le conseguenti attivita' di controllo e collaudo; d) studio ed esperienze; realizzazione di prototipi; e) analisi, studio e controllo in materia di costi e prezzi anche ai fini di un'azione calmieratrice dei prezzi di mercato; f) formazione e aggiornamento ai diversi livelli e per specialita' del personale tecnico dipendente dal Ministero della difesa. 2. Gli stabilimenti e arsenali militari, inoltre, concorrono allo studio, nel rispettivo settore, dello sviluppo di attivita' industriali di particolare interesse militare e della loro eventuale conversione ai fini della produzione bellica. (( 2-bis. Gli arsenali e gli stabilimenti militari adibiti allo svolgimento di attivita' di manutenzione sui mezzi e sugli equipaggiamenti delle Forze armate possono concorrere, all'occorrenza, anche all'espletamento degli interventi manutentivi sui mezzi e sugli equipaggiamenti delle Forze di polizia a ordinamento civile e militare, con contestuale ristoro dei relativi oneri da parte delle amministrazioni che intendono avvalersi di detti servizi manutentivi e fatte salve le prioritarie esigenze delle Forze armate. )) 3. Con decreto del Ministro della difesa sono stabiliti:
a) tipo, finalita', compiti specifici di cui al presente articolo, numero e dislocazione, in relazione alle esigenze delle Forze armate e del progresso scientifico e tecnico; b) l'ordinamento e la ripartizione interna dei compiti di ciascuno stabilimento e arsenale militare e delle rispettive sezioni staccate.
Entrata in vigore il 9 febbraio 2013
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