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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 26/11/2025, n. 1782 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 1782 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2113/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di COSENZA
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. PI OM ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2113/2024 promossa da:
, assistita dall'avv. PANZA SALVATORE FRANCESCO, ed elettivamente Parte_1 domiciliata presso il suo studio sito in COSENZA, VIA PANEBIANCO N. 259 (SCALA A) ATTRICE contro
, assistita dall'avv. ZIMATORE FRANCESCANTONIO, ed elettivamente CP_1 domiciliata presso il suo studio in CROTONE, VIA TORINO N. 97
CONVENUTA
OGGETTO: CA (deposito bancario, cassetta di sicurezza, apertura di credito bancario)
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni in cui si riportavano agli scritti, atti e verbali di causa. Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
0. Si premette che la presente motivazione viene redatta in forma sintetica, in conformità alla riforma degli artt. 132 c.p.c./118 disp Att. c.p.c. di cui alla legge n. 69/2009, direttamente applicabile alla fattispecie.
1. Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio la Parte_1 [...]
e per essa la sua mandataria innanzi l'intestato Tribunale al Controparte_2 CP_1 fine di sentir accogliere le seguenti conclusioni: “Voglia l'On.le Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale: NEL MERITO: - Accertare e dichiarare l'inesistenza del credito azionato dalla creditrice, in quanto derivante da un decreto ingiuntivo fondato su un contratto di conto corrente viziato da clausole illegittime e vessatorie per come specificamente riportato nella parte narrativa, nonché sulla scorta di tutti i motivi di cui in narrativa voler liberare il fideiussore da qualsivoglia onere economico in favore della convenuta;
IN VIA SUBORDINATA: - Ove la questione sia ritenuta di competenza esclusiva del Tribunale delle Imprese quale giudice antitrust, si chiede (previa sospensione pagina 1 di 4 dell'efficacia esecutiva del titolo) rimettere la causa innanzi al giudice ritenuto competente con concessione del termine per la riassunzione” 1.1. A tal fine allegava in fatto che: in data 25/09/1998 si era costituita fideiussore di CP_3
sino alla concorrenza della somma di L. 40.000.000, a garanzia di obbligazoni assunte
[...] dallo stesso con l'allora Credito Italiano Spa;
la garanzia in data 25/03/2002 veniva estesa fino alla complessiva somma pari ad € 40.000,00; che su ricorso monitorio della
[...] quale Controparte_4 procuratrice della il Tribunale di Cosenza, con Decreto Ingiuntivo del Controparte_4
04/06/2008, ingiungeva al debitore principale e al fideiussore il “pagamento della somma pari ad € 28.145,38 oltre agli ulteriori interessi al tasso del 3,00 % a decorrere dal 06.03.2008 al soddisfo ed oltre spese ed onorari”; la garanzia azionata afferiva obbligazioni nascenti dal saldo di un c/c prevedente un diverso regime di capitalizzazione degli interessi creditori e debitori;
aveva ricevuto una richiesta economica della somma pari ad € 41.654,98 avanzata dalla dichiaratasi mandataria della CP_1 cessionaria . Controparte_2
1.2. Allegava in diritto: la nullità delle clausole vessatorie contenute nel contratto di apertura di c/c sotteso alla fideiussione, nullità sindacabile sulla scorta delle novità giurisprudenziali intervenute sulla possibilità/necessità di compiere un accertamento giudiziale anche in una fase successiva (come quella esecutiva) sulla validità del titolo;
che detta nullità era rilevabile anche di ufficio e anche relativamente a garanzie e titoli giudiziali formatisi antecedentemente;
che la S.C. aveva definitivamente chiarito che nel caso di mancato avvertimento circa la possibilità di far valere la abusività delle clausole vessatorie si configuri un'ipotesi di "caso fortuito o forza maggiore" con facoltà in capo al debitore consumatore, di fare opposizione tardiva;
che le SS.UU., con Sentenza n. 41994 del 30/12/2021, avevano definitivamente stabilito la nullità parziale delle clausole dei contratti di fideiussione bancaria indicate ai numeri 2, 6 e 8 dello schema Abi, tra le quali vi rientra l'inammissibilità della clausola di rinuncia al termine di decadenza previsto dall'art. 1957 c.c.; che dall'esame della fideiussione per cui è causa, emerge chiaramente che la garanzia prestata dal fideiussore in favore dell'allora CREDITO ITALIANO contiene le previsioni richiamate nel c.d. Schema ABI del 2003, essendo ripetute le clausole di cui agli artt. 2, 6 e 8, come vietate dal provvedimento di Banca d'Italia n. 55/2005; che era qualificabile quale consumatrice;
che l'applicazione di un diverso regime di capitalizzazione degli interessi applicati sul saldo del c/c era rilevabile anche di ufficio. Tanto premesso concludeva come sopra riportato.
2. Con comparsa depositata in data 06.10.2024 si costituiva in giudizio Controparte_2
e per essa la mandataria spiegando le seguenti conclusioni: “Voglia l'On. Tribunale,
[...] CP_1 contrariis reiectis, 1- Dichiarare inammissibili e/o improcedibili tutte le domande attrici o rigettarle perché del tutto infondate in fatto ed in diritto;
2- Con vittoria di spese e competenze di causa.”. 2.1 Allegava a sostegno: che il decreto ingiuntivo n. 631/2008 emesso in data 04.06. col quale il Tribunale di Cosenza ingiungeva alla , in solido con la Parte_2 attrice , il pagamento in favore di della complessiva somma Parte_1 Controparte_4 di € 28.145,38, oltre agli ulteriori interessi ed alle spese della procedura, era stato dichiarato esecutivo nei confronti della con sentenza n. 509/2013 emessa dal Tribunale di Cosenza, che ha rigettato Pt_1
l'opposizione e confermato il decreto ingiuntivo opposto e che pertanto tutte le lagnanze attoree erano inammissibili;
la totale inconferenza delle novelle giurisprudenziali in quanto invocabili solo quando il titolo azionato è un decreto ingiuntivo non opposto e non motivato sul carattere non abusivo delle pagina 2 di 4 clausole del contratto che è fonte del credito ingiunto, ferma la rilevabilità d'ufficio della nullità di protezione, l'opposizione all'esecuzione ex art. 615, comma 1, c.p.c. proposta dal debitore per far valere l'abusività delle clausole va riqualificata come opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c. e rimessa alla decisione del giudice di questa;
la inapplicabilità della tutela consumeristica al di fuori del processo esecutivo e delle relative opposizioni;
la non opponibilità, in ogni caso, delle eccezioni e azioni di indebito nei confronti del successore particolare. Concludeva pertanto come sopra riportato.
3. Depositate le memorie integrative di cui all'art. 171-ter Cpc, con ordinanza del 18.02.2025 la causa veniva ritenuta matura per la decisione e rinviata con assegnazione dei termini di cui all'art. 189 Cpc. Depositati gli scritti conclusionali, la causa veniva delegata per la decisione allo scrivente magistrato che la tratteneva in decisione all'udienza del 29.10.2025.
4. La domanda è infondata per le ragioni che seguono. 4.1 Appare innanzitutto perimetrare l'azione proposta, sulla scorta delle rispettive difese anche alla luce delle considerazioni svolte dalla parte attrice negli scritti conclusionali, sebbene debba rilevarsi come sia pacifico che, allo stato, non sia in corso alcuna azione esecutiva, tra l'altro dovendosi qualificare la richiesta di pagamento allegata da parte attrice come una semplice costituzione in mora. Alla luce di quanto sopra esposto, dato il tenore dell'atto di citazione, l'azione proposta può e deve qualificarsi come azione di accertamento negativo del credito nei confronti della convenuta, apparendo inammissibile, per carenza di interesse, il rilievo operato da parte attrice e relativo al dedotto assolvimento della prova della titolarità del credito in capo alla convenuta. Appare infatti evidente che il difetto di legittimazione passiva, perché in tale eccezione si risolve il rilievo della parte attrice, - la quale ha scientemente introdotto una azione nei confronti della sul presupposto di una sua CP_5 titolarità (tra l'altro originariamente neppure contestata) del diritto di credito conseguente al rapporto di garanzia prima e al decreto ingiuntivo poi, - è eccezione, anche quale mera difesa, rilevabile dalla parte convenuta o dall'ufficio ma non certo dalla parte attrice la quale potrebbe, tutt'al più rinunciare all'azione sul presupposto di avere eventualmente errato nella individuazione del contraddittore. Nel caso di specie, non vertendosi in casi di azioni di condanna al pagamento ma di accertamento negativo di una posizione debitoria, non appare scrutinabile la legittimazione attiva della posizione creditoria, anche in ragione della non qualificabilità della missiva prodotta quale titolo esecutivo. 4.2. Sulla scorta delle difese svolte dalla parte attrice in citazione e nella memoria illustrativa di cui all'art. 171 ter Cpc l'azione proposta potrebbe tutt'al più ritenersi una opposizione tardiva al decreto ingiuntivo finalizzata a recuperare la tutela consumeristica con riferimento alla abusività delle clausole fideiussorie. Ma anche in tale caso le difese della parte attrice non paiono cogliere nel segno e tanto a prescindere dalla possibilità o meno di far valere la suddetta tutela nell'alveo dei rilievi di protezione connessi al processo esecutivo, rilevato che è pacifico che la decisione sulla eventuale opposizione tardiva è comunque competenza del tribunale ordinario in sede di contenzioso civile. È pacifico e documentato, come detto, che il decreto ingiuntivo in rilievo è stato opposto dalla e Pt_1 che la opposizione è stata rigettata con sentenza n. 509 del 2013. La nota e citata dalle parti pronuncia della S.C. ha evidenziato che, “ai fini del rispetto del principio di effettività della tutela giurisdizionale dei diritti riconosciuti al consumatore dalla direttiva 93/13/CEE, concernente le clausole abusive dei contratti stipulati tra un professionista e un consumatore, e dalle sentenze della CGUE del 17 maggio 2022, quando il titolo azionato è un decreto ingiuntivo non opposto e non motivato sul carattere non abusivo delle clausole del contratto che è fonte del credito pagina 3 di 4 ingiunto, ferma la rilevabilità d'ufficio della nullità di protezione, l'opposizione all'esecuzione ex art. 615, comma 1, c.p.c. proposta dal debitore per far valere l'abusività delle clausole va riqualificata come opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c.” (Cass. Sez. U, Sentenza n. 9479 del 06/04/2023). La predetta tutela postula che il titolo azionato sia “un decreto ingiuntivo non opposto e non motivato sul carattere non abusivo delle clausole del contratto che è fonte del credito ingiunto”, mentre nel caso di specie esso, per come pacifico, è stato “già oggetto di opposizione tempestiva”, in cui era deducibile l'eventuale nullità, anche parziale, del contratto. Deve poi rilevarsi che “è a carico di chi ha interesse a far cadere in toto l'assetto di interessi programmato fornire la prova dell'interdipendenza del resto del contratto dalla clausola o dalla parte nulla, mentre resta precluso al giudice rilevare d'ufficio l'effetto estensivo della nullità parziale all'intero contratto” (Cass. Sez. U., Sentenza n. 41994 del 30/12/2021), in quanto “l'estensione all'intero negozio degli effetti della nullità parziale costituisce eccezione che deve essere provata dalla parte interessata” (Cass. 21/05/2007, n. 11673). Tale ultima evenienza è di ben difficile riscontro nel caso in esame anche in ragione della mancata allegazione in merito da parte della attrice, poiché normalmente tanto il fideiussore quanto l'istituto bancario avrebbero comunque concluso il contratto, come evidenziato dalla predetta pronuncia, la quale osserva che “il fideiussore è normalmente cointeressato, in qualità di socio d'affari o di parente del debitore, alla concessione del finanziamento a favore di quest'ultimo e, quindi, ha un interesse concreto e diretto alla prestazione della garanzia”. Non può non rilevarsi che nell'alveo del giudizio di opposizione proposto dalla stessa , le Pt_1 clausole fideiussorie in questione erano state, sebbene sotto altro profilo, oggetto di eccezioni e comunque scrutinate dal Tribunale, il quale ne aveva affermato la validità e conformità all'ordinamento giuridico. Sotto altro profilo, infine, appaiono inammissibili, oltre che genericamente allegate e non provate, le censure afferenti eventuali nullità connesse alla illegittimità della capitalizzazione. Conclusivamente la domanda va rigettata. 5. Le spese seguono la soccombenza. Pertanto, le competenze di lite - che tenuto conto della natura della causa e della non particolare complessità della questione trattata possono attestarsi su valori minimi dello scaglione di riferimento di cui al D.M. 55/2014, - devono essere liquidate in € 3.809,00 ( € 851,00 per fase di studio, € 602,00 per fase introduttiva, € 903,00 per fase istruttoria ed € 1.453,00 per fase decisoria), oltre rimb. forf, iva e cap come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, nella prefata composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- RIGETTA le domande proposte;
- Condanna parte attrice al pagamento delle spese di lite sopportate dalla Parte_1 convenuta , che si liquidano in € 3.809,00 per competenze, oltre rimborso CP_1 forfetario, i.v.a. e c.p.a. se dovuti.
Cosenza, 26/11/2025
Il Giudice
PI OM
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di COSENZA
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. PI OM ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2113/2024 promossa da:
, assistita dall'avv. PANZA SALVATORE FRANCESCO, ed elettivamente Parte_1 domiciliata presso il suo studio sito in COSENZA, VIA PANEBIANCO N. 259 (SCALA A) ATTRICE contro
, assistita dall'avv. ZIMATORE FRANCESCANTONIO, ed elettivamente CP_1 domiciliata presso il suo studio in CROTONE, VIA TORINO N. 97
CONVENUTA
OGGETTO: CA (deposito bancario, cassetta di sicurezza, apertura di credito bancario)
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni in cui si riportavano agli scritti, atti e verbali di causa. Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
0. Si premette che la presente motivazione viene redatta in forma sintetica, in conformità alla riforma degli artt. 132 c.p.c./118 disp Att. c.p.c. di cui alla legge n. 69/2009, direttamente applicabile alla fattispecie.
1. Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio la Parte_1 [...]
e per essa la sua mandataria innanzi l'intestato Tribunale al Controparte_2 CP_1 fine di sentir accogliere le seguenti conclusioni: “Voglia l'On.le Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale: NEL MERITO: - Accertare e dichiarare l'inesistenza del credito azionato dalla creditrice, in quanto derivante da un decreto ingiuntivo fondato su un contratto di conto corrente viziato da clausole illegittime e vessatorie per come specificamente riportato nella parte narrativa, nonché sulla scorta di tutti i motivi di cui in narrativa voler liberare il fideiussore da qualsivoglia onere economico in favore della convenuta;
IN VIA SUBORDINATA: - Ove la questione sia ritenuta di competenza esclusiva del Tribunale delle Imprese quale giudice antitrust, si chiede (previa sospensione pagina 1 di 4 dell'efficacia esecutiva del titolo) rimettere la causa innanzi al giudice ritenuto competente con concessione del termine per la riassunzione” 1.1. A tal fine allegava in fatto che: in data 25/09/1998 si era costituita fideiussore di CP_3
sino alla concorrenza della somma di L. 40.000.000, a garanzia di obbligazoni assunte
[...] dallo stesso con l'allora Credito Italiano Spa;
la garanzia in data 25/03/2002 veniva estesa fino alla complessiva somma pari ad € 40.000,00; che su ricorso monitorio della
[...] quale Controparte_4 procuratrice della il Tribunale di Cosenza, con Decreto Ingiuntivo del Controparte_4
04/06/2008, ingiungeva al debitore principale e al fideiussore il “pagamento della somma pari ad € 28.145,38 oltre agli ulteriori interessi al tasso del 3,00 % a decorrere dal 06.03.2008 al soddisfo ed oltre spese ed onorari”; la garanzia azionata afferiva obbligazioni nascenti dal saldo di un c/c prevedente un diverso regime di capitalizzazione degli interessi creditori e debitori;
aveva ricevuto una richiesta economica della somma pari ad € 41.654,98 avanzata dalla dichiaratasi mandataria della CP_1 cessionaria . Controparte_2
1.2. Allegava in diritto: la nullità delle clausole vessatorie contenute nel contratto di apertura di c/c sotteso alla fideiussione, nullità sindacabile sulla scorta delle novità giurisprudenziali intervenute sulla possibilità/necessità di compiere un accertamento giudiziale anche in una fase successiva (come quella esecutiva) sulla validità del titolo;
che detta nullità era rilevabile anche di ufficio e anche relativamente a garanzie e titoli giudiziali formatisi antecedentemente;
che la S.C. aveva definitivamente chiarito che nel caso di mancato avvertimento circa la possibilità di far valere la abusività delle clausole vessatorie si configuri un'ipotesi di "caso fortuito o forza maggiore" con facoltà in capo al debitore consumatore, di fare opposizione tardiva;
che le SS.UU., con Sentenza n. 41994 del 30/12/2021, avevano definitivamente stabilito la nullità parziale delle clausole dei contratti di fideiussione bancaria indicate ai numeri 2, 6 e 8 dello schema Abi, tra le quali vi rientra l'inammissibilità della clausola di rinuncia al termine di decadenza previsto dall'art. 1957 c.c.; che dall'esame della fideiussione per cui è causa, emerge chiaramente che la garanzia prestata dal fideiussore in favore dell'allora CREDITO ITALIANO contiene le previsioni richiamate nel c.d. Schema ABI del 2003, essendo ripetute le clausole di cui agli artt. 2, 6 e 8, come vietate dal provvedimento di Banca d'Italia n. 55/2005; che era qualificabile quale consumatrice;
che l'applicazione di un diverso regime di capitalizzazione degli interessi applicati sul saldo del c/c era rilevabile anche di ufficio. Tanto premesso concludeva come sopra riportato.
2. Con comparsa depositata in data 06.10.2024 si costituiva in giudizio Controparte_2
e per essa la mandataria spiegando le seguenti conclusioni: “Voglia l'On. Tribunale,
[...] CP_1 contrariis reiectis, 1- Dichiarare inammissibili e/o improcedibili tutte le domande attrici o rigettarle perché del tutto infondate in fatto ed in diritto;
2- Con vittoria di spese e competenze di causa.”. 2.1 Allegava a sostegno: che il decreto ingiuntivo n. 631/2008 emesso in data 04.06. col quale il Tribunale di Cosenza ingiungeva alla , in solido con la Parte_2 attrice , il pagamento in favore di della complessiva somma Parte_1 Controparte_4 di € 28.145,38, oltre agli ulteriori interessi ed alle spese della procedura, era stato dichiarato esecutivo nei confronti della con sentenza n. 509/2013 emessa dal Tribunale di Cosenza, che ha rigettato Pt_1
l'opposizione e confermato il decreto ingiuntivo opposto e che pertanto tutte le lagnanze attoree erano inammissibili;
la totale inconferenza delle novelle giurisprudenziali in quanto invocabili solo quando il titolo azionato è un decreto ingiuntivo non opposto e non motivato sul carattere non abusivo delle pagina 2 di 4 clausole del contratto che è fonte del credito ingiunto, ferma la rilevabilità d'ufficio della nullità di protezione, l'opposizione all'esecuzione ex art. 615, comma 1, c.p.c. proposta dal debitore per far valere l'abusività delle clausole va riqualificata come opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c. e rimessa alla decisione del giudice di questa;
la inapplicabilità della tutela consumeristica al di fuori del processo esecutivo e delle relative opposizioni;
la non opponibilità, in ogni caso, delle eccezioni e azioni di indebito nei confronti del successore particolare. Concludeva pertanto come sopra riportato.
3. Depositate le memorie integrative di cui all'art. 171-ter Cpc, con ordinanza del 18.02.2025 la causa veniva ritenuta matura per la decisione e rinviata con assegnazione dei termini di cui all'art. 189 Cpc. Depositati gli scritti conclusionali, la causa veniva delegata per la decisione allo scrivente magistrato che la tratteneva in decisione all'udienza del 29.10.2025.
4. La domanda è infondata per le ragioni che seguono. 4.1 Appare innanzitutto perimetrare l'azione proposta, sulla scorta delle rispettive difese anche alla luce delle considerazioni svolte dalla parte attrice negli scritti conclusionali, sebbene debba rilevarsi come sia pacifico che, allo stato, non sia in corso alcuna azione esecutiva, tra l'altro dovendosi qualificare la richiesta di pagamento allegata da parte attrice come una semplice costituzione in mora. Alla luce di quanto sopra esposto, dato il tenore dell'atto di citazione, l'azione proposta può e deve qualificarsi come azione di accertamento negativo del credito nei confronti della convenuta, apparendo inammissibile, per carenza di interesse, il rilievo operato da parte attrice e relativo al dedotto assolvimento della prova della titolarità del credito in capo alla convenuta. Appare infatti evidente che il difetto di legittimazione passiva, perché in tale eccezione si risolve il rilievo della parte attrice, - la quale ha scientemente introdotto una azione nei confronti della sul presupposto di una sua CP_5 titolarità (tra l'altro originariamente neppure contestata) del diritto di credito conseguente al rapporto di garanzia prima e al decreto ingiuntivo poi, - è eccezione, anche quale mera difesa, rilevabile dalla parte convenuta o dall'ufficio ma non certo dalla parte attrice la quale potrebbe, tutt'al più rinunciare all'azione sul presupposto di avere eventualmente errato nella individuazione del contraddittore. Nel caso di specie, non vertendosi in casi di azioni di condanna al pagamento ma di accertamento negativo di una posizione debitoria, non appare scrutinabile la legittimazione attiva della posizione creditoria, anche in ragione della non qualificabilità della missiva prodotta quale titolo esecutivo. 4.2. Sulla scorta delle difese svolte dalla parte attrice in citazione e nella memoria illustrativa di cui all'art. 171 ter Cpc l'azione proposta potrebbe tutt'al più ritenersi una opposizione tardiva al decreto ingiuntivo finalizzata a recuperare la tutela consumeristica con riferimento alla abusività delle clausole fideiussorie. Ma anche in tale caso le difese della parte attrice non paiono cogliere nel segno e tanto a prescindere dalla possibilità o meno di far valere la suddetta tutela nell'alveo dei rilievi di protezione connessi al processo esecutivo, rilevato che è pacifico che la decisione sulla eventuale opposizione tardiva è comunque competenza del tribunale ordinario in sede di contenzioso civile. È pacifico e documentato, come detto, che il decreto ingiuntivo in rilievo è stato opposto dalla e Pt_1 che la opposizione è stata rigettata con sentenza n. 509 del 2013. La nota e citata dalle parti pronuncia della S.C. ha evidenziato che, “ai fini del rispetto del principio di effettività della tutela giurisdizionale dei diritti riconosciuti al consumatore dalla direttiva 93/13/CEE, concernente le clausole abusive dei contratti stipulati tra un professionista e un consumatore, e dalle sentenze della CGUE del 17 maggio 2022, quando il titolo azionato è un decreto ingiuntivo non opposto e non motivato sul carattere non abusivo delle clausole del contratto che è fonte del credito pagina 3 di 4 ingiunto, ferma la rilevabilità d'ufficio della nullità di protezione, l'opposizione all'esecuzione ex art. 615, comma 1, c.p.c. proposta dal debitore per far valere l'abusività delle clausole va riqualificata come opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c.” (Cass. Sez. U, Sentenza n. 9479 del 06/04/2023). La predetta tutela postula che il titolo azionato sia “un decreto ingiuntivo non opposto e non motivato sul carattere non abusivo delle clausole del contratto che è fonte del credito ingiunto”, mentre nel caso di specie esso, per come pacifico, è stato “già oggetto di opposizione tempestiva”, in cui era deducibile l'eventuale nullità, anche parziale, del contratto. Deve poi rilevarsi che “è a carico di chi ha interesse a far cadere in toto l'assetto di interessi programmato fornire la prova dell'interdipendenza del resto del contratto dalla clausola o dalla parte nulla, mentre resta precluso al giudice rilevare d'ufficio l'effetto estensivo della nullità parziale all'intero contratto” (Cass. Sez. U., Sentenza n. 41994 del 30/12/2021), in quanto “l'estensione all'intero negozio degli effetti della nullità parziale costituisce eccezione che deve essere provata dalla parte interessata” (Cass. 21/05/2007, n. 11673). Tale ultima evenienza è di ben difficile riscontro nel caso in esame anche in ragione della mancata allegazione in merito da parte della attrice, poiché normalmente tanto il fideiussore quanto l'istituto bancario avrebbero comunque concluso il contratto, come evidenziato dalla predetta pronuncia, la quale osserva che “il fideiussore è normalmente cointeressato, in qualità di socio d'affari o di parente del debitore, alla concessione del finanziamento a favore di quest'ultimo e, quindi, ha un interesse concreto e diretto alla prestazione della garanzia”. Non può non rilevarsi che nell'alveo del giudizio di opposizione proposto dalla stessa , le Pt_1 clausole fideiussorie in questione erano state, sebbene sotto altro profilo, oggetto di eccezioni e comunque scrutinate dal Tribunale, il quale ne aveva affermato la validità e conformità all'ordinamento giuridico. Sotto altro profilo, infine, appaiono inammissibili, oltre che genericamente allegate e non provate, le censure afferenti eventuali nullità connesse alla illegittimità della capitalizzazione. Conclusivamente la domanda va rigettata. 5. Le spese seguono la soccombenza. Pertanto, le competenze di lite - che tenuto conto della natura della causa e della non particolare complessità della questione trattata possono attestarsi su valori minimi dello scaglione di riferimento di cui al D.M. 55/2014, - devono essere liquidate in € 3.809,00 ( € 851,00 per fase di studio, € 602,00 per fase introduttiva, € 903,00 per fase istruttoria ed € 1.453,00 per fase decisoria), oltre rimb. forf, iva e cap come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, nella prefata composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- RIGETTA le domande proposte;
- Condanna parte attrice al pagamento delle spese di lite sopportate dalla Parte_1 convenuta , che si liquidano in € 3.809,00 per competenze, oltre rimborso CP_1 forfetario, i.v.a. e c.p.a. se dovuti.
Cosenza, 26/11/2025
Il Giudice
PI OM
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