Articolo 651 del Codice dell'ordinamento militare
Articolo 661Articolo 651 bis
Versione
9 ottobre 2010
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Versione
7 luglio 2017
Art. 651.
Alimentazione ordinaria dei ruoli normali ((dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare)) 1. Gli ufficiali dei ruoli normali ((dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare)) in servizio permanente sono tratti, con il grado di sottotenente, da coloro che hanno frequentato le accademie militari, e che hanno completato con esito favorevole il ciclo formativo previsto dal regolamento.
Entrata in vigore il 7 luglio 2017
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