Sentenza breve 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VI, sentenza breve 10/03/2025, n. 1955 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 1955 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01955/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00089/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 89 del 2023, proposto da
CI MO, rappresentato e difeso dall'avvocato Michelangelo Morgera, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Comune di Forio, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppe Di Meglio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
di FR MO, rappresentata e difesa dall'avvocato Anna Di Meglio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
del provvedimento con il quale è stato confermato la variazione di residenza della controinteressata.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Forio e di FR MO;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 gennaio 2025 la dott.ssa Angela Fontana e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
E’ impugnato il provvedimento dell’ufficiale di stato civile del Comune di Forio con il quale è stata confermata l’iscrizione nei registri comunali della odierna parte controinteressata all’indirizzo di via Calosirto n. 17.
Rappresenta il ricorrente che in sede procedimentale egli aveva presentato osservazioni sulla inidoneità abitativa dell’immobile presso il quale, appunto, la controinteressata aveva trasferito la sua residenza in quanto esso avrebbe avuto destinazione commerciale, o meglio risulterebbe accatastato nella categoria C/2, dunque si tratterebbe di un deposito; peraltro, anche nel corso del sopralluogo svolto dai vigili urbani ai fini della verifica della effettività della residenza della richiedente, erano risultati in corso lavori di ristrutturazione dell’immobile e ciò avrebbe dovuto rappresentare una ulteriore causa ostativa ai fini del rilascio a favore della controinteressata della certificazione dalla stessa richiesta.
Con le sue censure, il ricorrente deduce l’illegittimità dell’atto impugnato e ne chiede l’annullamento sul presupposto della mancanza dei requisiti di regolarità edilizia dell’immobile presso il quale è stata riconosciuta la residenza che non sarebbero stati adeguatamente valutati dall’amministrazione con conseguente adozione di un provvedimento illegittimo che meriterebbe di essere annullato.
All’odierna udienza camerale il Collegio ha sottoposto al ricorrente profili di inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione del giudice adito ed è stata prospettata la definizione immediata della causa, ai sensi dell’art. 60 c.p.a.
In questi termini la causa è stata trattenuta in decisione.
Il ricorso è inammissibile per difetto di giurisdizione.
Nel caso in esame, il ricorrente ha proposto una azione di annullamento della certificazione di residenza rilasciata a favore di terzi, censurando le modalità di esercizio del potere in capo all’Amministrazione che, secondo la sua prospettiva, non avrebbe valutato la carenza dei presupposti – riconducibili alla destinazione edilizia dell’immobile- per il rilascio della certificazione.
Tuttavia, ai fini del rilascio del certificato di residenza, l’amministrazione svolge una funzione non riconducibile all’esercizio di un potere concessorio e la situazione soggettiva che fa capo al privato che richiede il certificato di residenza non è di interesse legittimo ma di diritto soggettivo con conseguenze in punto di riparto di giurisdizione per le controversie che attengono a tale fattispecie.
La Corte di Cassazione, infatti, ha da sempre insegnato che la residenza è determinata dall'abituale e volontaria dimora del singolo consociato in un determinato luogo e che per individuare questo luogo debbono sussistere in capo al soggetto due elementi: uno oggettivo, ossia la sua permanenza fisica in un determinato luogo, ed uno soggettivo, ossia la volontarietà della permanenza, desumibile dal comportamento tenuto dal soggetto.
In presenza di questi requisiti, sorge in capo al singolo un vero e proprio diritto soggettivo perfetto, nei confronti del quale la pubblica amministrazione ha solo un potere di accertamento e nessun margine di discrezionalità. Per questo, l'ufficio anagrafe comunale è tenuto esclusivamente a dare applicazione alle norme regolanti la materia, il suo controllo ha carattere meramente formale e il provvedimento di accoglimento ha natura dichiarativa e non costitutiva del diritto.
Le sezioni unite della Cassazione hanno, in particolare, affermato, con la sentenza 449/2000, che l'iscrizione anagrafica non è un provvedimento concessorio, ma è un diritto per il cittadino e un obbligo per l'ufficiale d'anagrafe. Per questo il diritto alla residenza, ovvero il diritto a essere iscritti alle liste anagrafiche tenute dai Comuni, è un diritto soggettivo e non un interesse legittimo, cosi che le controversie in materia di iscrizione e cancellazione nei registri anagrafici della popolazione, coinvolgendo situazioni di diritto soggettivo, sono devolute al giudice ordinario.
Per quanto detto, il ricorso è inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice adito rientrando la controversia nella sfera di competenza del giudice civile dinanzi al quale la causa dovrà essere riassunta nei termini di legge.
Le peculiari connotazioni della vicenda consentono di compensare tra le parti le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice adito, rientrando la controversia nella sfera di competenza del giudice civile dinanzi al quale la causa dovrà essere riassunta nei termini di legge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 22 gennaio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Santino Scudeller, Presidente
Angela Fontana, Consigliere, Estensore
Mara Spatuzzi, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Angela Fontana | Santino Scudeller |
IL SEGRETARIO