Articolo 19 del Codice della nautica da diporto
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Art. 19. Iscrizione di imbarcazioni da diporto 1. Per ottenere l'iscrizione nell'Archivio telematico centrale delle unita' da diporto (ATCN), il proprietario o l'utilizzatore dell'imbarcazione da diporto in locazione finanziaria, in nome e per conto del proprietario, munito di procura con sottoscrizione autenticata, presenta allo Sportello telematico del diportista (STED) il titolo di proprieta' e la dichiarazione di conformita' UE, rilasciata ai sensi dell'allegato XIV del decreto legislativo 11 gennaio 2016, n. 5 , da uno dei soggetti indicati nell'articolo 14, comma 3, del medesimo decreto, nonche' la dichiarazione di potenza del motore o dei motori installati a bordo. Per le unita' da diporto non munite di marcatura CE la predetta documentazione tecnica e' sostituita da un'attestazione di idoneita' rilasciata da un organismo tecnico notificato ai sensi del decreto legislativo 11 gennaio 2016, n. 5 , ovvero autorizzato ai sensi del decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104 .
(( 1-bis. Per ottenere l'iscrizione nell'Archivio telematico centrale delle unita' da diporto (ATCN) di un'unita' da diporto di propria costruzione, ferma restando l'applicazione delle vigenti disposizioni tributarie, il cantiere che ha costruito, completato o assemblato l'unita' presenta, in luogo del titolo di proprieta' di cui al comma 1, una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' ai sensi dell' articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 , nella quale autocertifica le predette circostanze e che l'unita' da diporto e' di sua esclusiva proprieta', indicando altresi' il nome, le caratteristiche tecniche del modello e il codice identificativo dello scafo. )) 2. Per le unita' provenienti da uno Stato membro, dell'Unione europea munite di marcatura CE, ai documenti indicati al comma 1 e' aggiunto il certificato di cancellazione dal registro ove l'unita' era iscritta che, se riportante i dati tecnici, sostituisce la documentazione tecnica di cui al comma 1. Qualora la legislazione del Paese di provenienza dell'unita' da diporto non preveda l'iscrizione nei registri, il certificato di cancellazione e' sostituito da apposita dichiarazione del proprietario dell'unita' o del suo legale rappresentante. Per le unita' provenienti da uno Stato membro non munite di marcatura CE la documentazione tecnica di cui al comma 1 e' sostituita da una attestazione di idoneita' rilasciata da un organismo tecnico notificato ai sensi del decreto legislativo 11 gennaio 2016, n. 5 , o autorizzato ai sensi del decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104 .
3. Qualora il proprietario o l'utilizzatore in locazione finanziaria ((in nome e per conto)) del proprietario, munito di procura con sottoscrizione autenticata, di una imbarcazione da diporto iscritta in uno dei registri pubblici di uno Stato membro dell'Unione europea ((, o di Stati terzi individuati)) con modalita' stabilite dal regolamento di attuazione del presente codice chieda l'iscrizione nell'Archivio telematico centrale delle unita' da diporto (ATCN), in luogo del titolo di proprieta', e' sufficiente presentare il certificato di cancellazione dal registro dello Stato di provenienza ovvero un attestato dell'autorita' ((straniera)) competente, con validita' massima di sei mesi, dal quale risulti avviata la procedura di cancellazione. Dal certificato di cancellazione o dall'attestato provvisorio devono sempre risultare le generalita' del proprietario e gli elementi di individuazione dell'unita'.
4. Per l'iscrizione di unita' da diporto provenienti da Paesi terzi costruite, immesse in commercio o messe in servizio in uno degli Stati membri dell'area economica europea (AEE) prima del 16 giugno 1998, la documentazione tecnica e' sostituita da un'attestazione di idoneita' rilasciata da un organismo tecnico notificato ai sensi del decreto legislativo 11 gennaio 2016, n. 5 , o autorizzato ai sensi del decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104 .
4-bis. Per l'annotazione dell'utilizzo a fini commerciali nell'Archivio telematico centrale delle unita' da diporto (ATCN), il proprietario o l'utilizzatore dell'imbarcazione da diporto in locazione finanziaria presenta all'ufficio di iscrizione, oltre quanto previsto dai commi da 1 a 4 del presente articolo, il certificato di iscrizione nel registro delle imprese o dichiarazione sostitutiva dalla quale risultano l'indicazione delle imprese individuali o societa' esercenti le attivita' di cui all'articolo 2 o, se si tratta di impresa o societa' estera, un documento rilasciato dal Paese di appartenenza che attesta la specifica attivita' di cui all'articolo 2, svolta dall'esercente. L'iscrizione nell'Archivio telematico centrale delle unita' da diporto (ATCN) riporta la denominazione di imbarcazione da diporto utilizzata a fini commerciali-commercial yacht. La stessa denominazione e' riportata anche nella licenza di navigazione. E' fatta salva la facolta' per il proprietario o dell'utilizzatore del bene in locazione finanziaria di mutare sempre la destinazione della imbarcazione da diporto in imbarcazione da diporto utilizzata a fini commerciali e da imbarcazione da diporto utilizzata a fini commerciali in imbarcazione da diporto.
Entrata in vigore il 22 dicembre 2020
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