Art. 19. (Specificita' delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco) 1. Ai fini della definizione degli ordinamenti, delle carriere e dei contenuti del rapporto di impiego e della tutela economica, pensionistica e previdenziale, e' riconosciuta la specificita' del ruolo delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonche' dello stato giuridico del personale ad essi appartenente, in dipendenza della peculiarita' dei compiti, degli obblighi e delle limitazioni personali, previsti da leggi e regolamenti, per le funzioni di tutela delle istituzioni democratiche e di difesa dell'ordine e della sicurezza interna ed esterna, nonche' per i peculiari requisiti di efficienza operativa richiesti e i correlati impieghi in attivita' usuranti. 2. La disciplina attuativa dei principi e degli indirizzi di cui al comma 1 e' definita con successivi provvedimenti legislativi, con i quali si provvede altresi' a stanziare le occorrenti risorse finanziarie. 3. ((Le associazioni riconosciute rappresentative a livello nazionale ai sensi dell'articolo 1478 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, partecipano)) , in rappresentanza del personale militare, alle attivita' negoziali svolte in attuazione delle finalita' di cui al comma 1 e concernenti il trattamento economico del medesimo personale.
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24 novembre 2010
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22 giugno 2023
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31 dicembre 2023
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- 1. Circolare sul turnover, spunti sul trattenimento in servizioGruppodelfino.It · https://www.gruppodelfino.it/ · 7 aprile 2025
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- 1. Corte dei Conti, sez. I Centrale di Appello, sentenza 19/09/2023, n. 399Provvedimento: […] n.1092/1973 in relazione all'art. 3 e 38 della Costituzione ed all'art.19 Legge 183/2010; […] La norma è intervenuta con l'evidente scopo di estendere gli effetti delle sentenze delle Sezioni riunite n. 1 e n. 12 del 2021 al personale dei corpi di Polizia a ordinamento civile, in considerazione della specificità delle funzioni - comuni al personale dell'intero Comparto Sicurezza e Difesa, (art. 19 della legge 4 novembre 2010, n. 183) - di tutela delle istituzioni democratiche e di difesa dell'ordine e della sicurezza interna ed esterna, nonché per i peculiari requisiti di efficienza operativa richiesti e i correlati impieghi in attività usuranti, cui fa seguito una tutela economica, pensionistica e previdenziale armonizzata ed equiordinata.Leggi di più...
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