Articolo 720 del Codice dell'ordinamento militare
Articolo 701Articolo 721
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9 ottobre 2010
Art. 720. Formazione degli ufficiali dei ruoli normali 1. I vincitori dei concorsi per il reclutamento ordinario degli ufficiali dei ruoli normali sono ammessi nelle accademie militari, in qualita' di allievi ufficiali, per svolgere il previsto ciclo formativo. 2. Coloro che hanno completato con esito favorevole il ciclo formativo presso le accademie militari sono nominati sottotenenti e immessi nei rispettivi ruoli normali. 3. Le accademie militari sono deputate anche alla formazione degli ufficiali dei corpi sanitari, secondo quanto stabilito nel regolamento.
Entrata in vigore il 9 ottobre 2010
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