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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Crotone, sentenza 12/12/2025, n. 764 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Crotone |
| Numero : | 764 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
n. 1383/2024 R.G. A.C. n. 1592/2024 R.G. A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO I TALIANO
TRIBUNALE DI CROTONE nella persona del Giudice monocratico dott. UE IN , ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1383 del Ruolo Generale contenzioso dell'anno 2024, alla quale è stata riunita la causa iscritta al n. 1592/2024 e vertente
TRA
(C.F.: , nato a [...] Parte_1 C.F._1 il 9.9.1971, elettivamente domiciliato in Crotone (c.a.p. 88900), alla via Discesa Fosso, n. 37, presso lo studio dell'Avv. Silvano Cavarretta (C.F.:
- pec: C.F._2
, che lo rappresenta e Email_1 difende giusta mandato in calce all'atto di citazione
Attore opponente nel fasc. R.G. 1383/2024 E
(C.F. ) nata a [...] il Controparte_1 C.F._3
18.7.1943, elettivamente domiciliata in Crotone (c.a.p. 88900), alla via Discesa Fosso, n. 37, presso lo studio dell'Avv. Silvano Cavarretta (C.F.:
- pec: C.F._2
, che la rappresenta e Email_1 difende giusta mandato in calce all'atto di citazione
Attrice opponente nel fasc. R.G. 1592/2024 CONTRO (C.F.: , in persona del legale Controparte_2 P.IVA_1 rappresentante p.t., in qualità di mandataria/procuratrice speciale di (C.F.: Parte_2
, in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente P.IVA_2 domiciliata in Lecce (c.a.p. 73100), alla via M.R. Imbriani, 30, nello studio dell'Avv. Paolo Federico Fedele (C.F.: – C.F._4
1 pec: , che la rappresenta e Email_2 difende giusta procura in calce all'atto di precetto
Convenuta opposta
-Conclusioni: come da verbale di udienza del 18/09/2025.
-Oggetto: opposizione ad atto di precetto ex art. 615 co. 1 c.p.c. ed art. 617 co. 1 c.p.c.
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
La presente sentenza è redatta secondo i canoni dettati dall 'art. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., così come modificati dalla l. n. 69/2009, e cioè limitandosi alla concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, locuzione quest 'ultima interpretata come estrinsecazione dell'iter logico-giuridico seguito per addivenire alla decisione, che può prescindere dal dar conto di tutte le questioni prospettate dalle parti ove non costituiscano premesse logicamente e giuridicamente necessarie (Trib. Monza, sent. 27.7.2016).
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, Parte_1 conveniva in giudizio in qualità di Controparte_2 mandataria/procuratrice speciale di Parte_2
esponendo: di aver ricevuto la notifica, in data
[...]
4.10.2024, di un atto di precetto con il quale gli era stato intimato il pagamento della somma di € 24.795,86 oltre interessi e spese, in conseguenza del titolo esecutivo costituito dal decreto ingiuntivo n. 11/2007 emesso dal Tribunale di Crotone in favore di Controparte_3
che sussisteva il difetto di legittimazione attiva del
[...] creditore procedente in quanto no n vi era prova della cessione del credito in suo favore dalla creditrice originaria Controparte_3
essendo avvenute alcune trasformazioni delle banche
[...] fuse e incorporate e non essendo stata fornita la prova di due cessioni d credito, dapprima a e poi ad che la Controparte_4 Parte_2 cessione di credito non era stata notificata;
che l'atto di precetto era nullo per omessa indicazione della data di notifica del decreto ingiuntivo;
che il credito era comunque prescritto in quanto dall a notifica del decreto ingiuntivo nessun atto interruttivo era stato mai notificato. Chiedeva, pertanto, la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo, l'accertamento del difetto di legittimazione attiva della società convenuta opposta, la declaratori a di nullità dell'atto di precetto per omessa notifica della cessione del credito e per violazione
2 dell'art. 480 c.p.c., la declaratoria di illegittimità dell'atto di precetto per inesistenza e inefficacia del titolo esecutivo per intervenuta prescrizione.
2. Si costituiva quale mandataria/procuratrice di Controparte_2
deducendo: che la Parte_2 [...] nel 2008 si era fusa per incorporazione nella Controparte_3
(come da es tratto della G.U. in Controparte_5 atti); che la si era fusa per Controparte_5 incorporazione alla (come da Controparte_6 visura in atti); che con contratto del 31.7.2019 aveva ceduto CP_7 ex art. 58 t.u.b. il credito a (come da estratto della G.U. Controparte_4 in atti e dichiarazione notarile del 21.10.2024); che aveva Parte_2 acquistato il medesimo credito come da atto di cessione e avviso in G.U. (in atti, unitamente alla dichiarazione notarile); che CP_2 era stata nominata procuratrice speciale con procura notarile, in atti;
che il debitore, anche se nell'atto di precetto non era stata indicata la data della notifica del decreto ingiuntivo, era perfettamente a conoscenza dello stesso, anche perché aveva proposto opposizione, dinanzi al Tribunale di Crotone, per poi rinunciarvi;
che il decreto ingiuntivo era già stato messo in esecuzione nel 2010; che non si era verificata alcuna prescrizione, in quanto era stata avviata la procedura esecutiva nel 2010, estintasi poi per infruttuosità nel 201 3.
3. Con ordinanza del 17.4.2025 al presente fascicolo era riunito quello recante R.G. n. 1592/2024, per ragioni di connessione oggettiva e parzialmente soggettiva.
4. Con atto di citazione ritualmente not ificato, infatti, Controparte_1 aveva proposto opposizione ad atto di precetto notificato il 7.11.2024 ed avente ad oggetto il medesimo credito, per la quale si era costituita fideiussore del debitore principale, formulando le stesse eccezioni di difetto di legittimazione attiva della società creditrice, di mancata notifica della cessione del credito, di prescrizione e di inammissibilità dell'atto di precetto per violazione dell'art. 480 c.p.c., e deducendo: che si era verificata la perdita delle garanzie fideiussorie in quanto il creditore originario non aveva mai informato il fideiussore del peggioramento delle condizioni economiche del debitore. Chiedeva, pertanto, la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo,
l'accertamento del difetto di legittimazione attiva della società convenuta opposta, l'accertamento della perdita di garanzia, la declaratoria di nullità dell'atto di precetto per omessa notifica della cessione del credito e per violazione dell'art. 480 c.p.c., la declaratoria
3 di illegittimità dell'atto di precetto per inesistenza e inefficacia del titolo esecutivo per intervenuta prescrizione. Si era costituita nel giudizio, iscritto al R.G. n. 1592/2024, CP_2 nella dedotta qualità, formulando le stesse difese esposte nel
[...] fascicolo instaurato dal . Parte_3
5. Rigettata l'istanza di sospensione, in assenza di attività istruttoria, all'udienza del 18.9.2025 i difensori precisavano le conclusioni e il giudice tratteneva la causa in decisione.
6. L'opposizione nei giudizi riuniti è infondata e deve essere rigettata.
E' infatti infondato il primo motivo di opposizione, con il quale gli opponenti sostengono che la cessionaria non avrebbe fornito la prova della cessione del credito e della legittimazione attiva e processuale. Deve infatti rilevarsi che la Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 17944/2023 ha ritenuto che in linea generale, ai fini della cessione di un credito, benché non sia necessaria la prova scritta, non può ritenersi sufficiente la mera notificazione della cessione al debitore ceduto ex art. 1264 c.c., soprattutto quando il debitore abbia compiuto una specifica contestazione, come nella fattispecie in esame. La S.C., aggiungendo un elemento di novità rispetto al passato, ha precisato che si può confermare che, in ca so di cessione di crediti in blocco, quando non sia contestata l'esistenza del contratto di cessione, ma soltanto l'inclusione dello specifico credito nell'ambito di quelli rientranti nell'operazione conclusa dagli istituti bancari, l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicata in G.U. ben può costituire adeguata prova della cessione dello specifico credito oggetto di contestazione, ove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano di ricondurlo tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento. Ciò in quanto in caso di mancata contestazione sul contratto di cessione, quest'ultimo non dev'essere dimostrato, mentre il fatto da provare è soltanto quello dell'esatta individuazione dell'oggetto della cessione;
solo quando sia oggetto di specifica contestazione da parte del debitore ceduto la stessa esistenza del contratto o dei contratti di cessione, allora il contratto dev'essere oggetto di prova. Ciò non esclude, comunque, che l'avviso di cessione, unitamente ad altri elementi, possa eventualmente essere valutato come indizio dal giudice del merito, sulla base di adeguata motivazione, al fine di pervenire alla prova presuntiva della cession e. In applicazione di tali principi alla fattisp ecie in esame, che, compiendo una valutazione sugli elementi portati dalla società convenuta opposta alla cognizione di questo Tribunale, deve ritenersi che la stessa abbia
4 fornito elementi tranquillizzanti sulle fusioni tra istituti bancari e sull'avvenuta cessione del credito e sulla sua titolarità attiva nel rapporto controverso, avendo esibito copia: dell'estratto della G.U.
Parte Seconda n. 83 del 15.7.2008; della visura camerale che attesta la fusione per incorporazione della Controparte_8 in (per le fusioni) e dell'estratto della G.U. n. 93 Controparte_9 dell'8.8.2019, parte II, dalla quale si evince che ha Controparte_4 acquistato in blocco da ai sensi e per gli effetti di cui al CP_7 combinato disposto degli art. 1 e 4 della L. 30.04.199 n. 130 e art. 58 del
D. Lgs.
1.09.1993 n. 385, in forza di contratto stipulato in data 31.7.2019, i crediti oggetto di causa;
infine, dell'estratto della G.U. n. 147 del 20.12.2022, parte II, in forza di contratto stipulato il 5.8.2022, dal quale si evince che ha acquistato in blocco i crediti oggetto di Parte_2 causa (per le cessioni dei crediti) . Deve essere anche valorizzata ai fini della prova della cessione la circostanza che parte opposta produce le dichiarazioni nota rili che certificano che la posizione per la quale si procede rientra nelle due cessioni. Il motivo di opposizione avente ad oggetto l'inammissibilità dell'atto di precetto per omessa indicazione della data di notifica del decreto ingiuntivo, configurandosi quale motivo di opposizione ex art. 617 co. 1 c.p.c., è tempestivo (a fronte dell'atto di precetto notificato il 4.10.2024
l'opponente ha notificato opposizione in data 15.10.2024 ; a Parte_1 fronte dell'atto di precetto notificato il 7.11.2024 l'oppone nte ha CP_1 notificato opposizione il 15.11.2024 ) ma è infondato, sulla base dell'orientamento condiviso dalla giurisprudenza (cfr. Cass., 5.5.2009, n. 10294; Cass., 26.9.2000, n. 12766; Cass., 21.11.2001, n. 14730) secondo il quale “il creditore che pro muove l'esecuzione forzata avvalendosi di un decreto ingiuntivo, munito di esecutività, può limitarsi alla sola menzione nell'atto di precetto del provvedimento che ha disposto l'esecutività del decreto e dell'avvenuta apposizione della formula esecutiva” e sulla base del principio generale secondo il quale l'atto di precetto non è comunque nullo se il debitore può individuare in modo chiaro l'obbligazione della quale si chiede l'adempimento; nella fattispecie in esame la società convenuta ha dimostrato, me diante idonea produzione documentale, che l'opponente nel 2010 Parte_1 aveva proposto dinanzi al Tribunale di Crotone un'opposizione a decreto ingiuntivo, così evidenziando che egli aveva di certo ricevuto la notifica del decreto ingiuntivo.
5 Si appalesa infondato il motivo di opposizione volto ad eccepire la prescrizione del credito, in quanto – sulla base del medesimo titolo per il quale è stato notificato l'atto di precetto opposto – era stata già avviata altra procedura esecutiva, presso l'intestato Tr ibunale, dichiarata estinta solo nel 2019, tanto da non potersi ritenere maturata alcuna prescrizione. L'unica censura autonoma formulata dall'opponente è parimenti CP_1 infondata, in quanto non si è verificata alcuna perdita delle garanzie fideiussorie, proprio in ragione dell'evidenziata scansione temporale delle comunicazioni compiute nei confronti del debitore principale. L'eccezione è peraltro genericamente formulata, senza indicazione dei tempi nei quali si sarebbe verificata la decadenza, tanto da non poter essere neppure adeguatamente scrutinata. Dalle considerazioni svolte consegue, come preannunziato, il rigetto dell'opposizione dei giudizi riuniti.
7. Le spese seguono la soccombenza e gli opponenti devono essere condannati al pagamento delle spese sostenute dall a società convenuta opposta, secondo i criteri del D.M. n. 55/2014, come aggiornati ex D.M. n. 147/2022, con applicazione delle tariffe medie, secondo il valore della causa, con opportuna riduzione, data la semplicit à e serialità delle questioni giuridiche controverse, ed esclusa la fase istruttoria, non svolta, con aumento del 30% per la difesa di più parti. Devono essere liquidati, allo stesso modo e con i medesimi criteri, le spese della fase cautelare.
P.Q.M.
Il Tribunale di Crotone, in persona del Giudice monocratico dott.
UE IN, definitivamente pronunciando sulla causa n. 1383/2024 R.G.A.C., alla quale è stata riunita la causa 1592/2024 R.G.A.C. ogni altra e diversa domanda, istanza, eccezione e dif esa disattesa e respinta, così provvede:
1) rigetta integralmente le opposizioni dei giudizi riuniti;
2) condanna gli opponenti e , in Parte_4 Controparte_1 solido, al pagamento delle spese di lite sostenute da CP_2
in qualità di mandataria/procuratrice speciale di
[...] Pt_2 che liquida in € 3.705,00 per Parte_2 compensi professionali, oltre oneri e accessori come per legge . Così deciso in Crotone, li 12 dicembre 2025. Il Giudice
Dott. UE IN
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO I TALIANO
TRIBUNALE DI CROTONE nella persona del Giudice monocratico dott. UE IN , ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1383 del Ruolo Generale contenzioso dell'anno 2024, alla quale è stata riunita la causa iscritta al n. 1592/2024 e vertente
TRA
(C.F.: , nato a [...] Parte_1 C.F._1 il 9.9.1971, elettivamente domiciliato in Crotone (c.a.p. 88900), alla via Discesa Fosso, n. 37, presso lo studio dell'Avv. Silvano Cavarretta (C.F.:
- pec: C.F._2
, che lo rappresenta e Email_1 difende giusta mandato in calce all'atto di citazione
Attore opponente nel fasc. R.G. 1383/2024 E
(C.F. ) nata a [...] il Controparte_1 C.F._3
18.7.1943, elettivamente domiciliata in Crotone (c.a.p. 88900), alla via Discesa Fosso, n. 37, presso lo studio dell'Avv. Silvano Cavarretta (C.F.:
- pec: C.F._2
, che la rappresenta e Email_1 difende giusta mandato in calce all'atto di citazione
Attrice opponente nel fasc. R.G. 1592/2024 CONTRO (C.F.: , in persona del legale Controparte_2 P.IVA_1 rappresentante p.t., in qualità di mandataria/procuratrice speciale di (C.F.: Parte_2
, in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente P.IVA_2 domiciliata in Lecce (c.a.p. 73100), alla via M.R. Imbriani, 30, nello studio dell'Avv. Paolo Federico Fedele (C.F.: – C.F._4
1 pec: , che la rappresenta e Email_2 difende giusta procura in calce all'atto di precetto
Convenuta opposta
-Conclusioni: come da verbale di udienza del 18/09/2025.
-Oggetto: opposizione ad atto di precetto ex art. 615 co. 1 c.p.c. ed art. 617 co. 1 c.p.c.
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
La presente sentenza è redatta secondo i canoni dettati dall 'art. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., così come modificati dalla l. n. 69/2009, e cioè limitandosi alla concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, locuzione quest 'ultima interpretata come estrinsecazione dell'iter logico-giuridico seguito per addivenire alla decisione, che può prescindere dal dar conto di tutte le questioni prospettate dalle parti ove non costituiscano premesse logicamente e giuridicamente necessarie (Trib. Monza, sent. 27.7.2016).
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, Parte_1 conveniva in giudizio in qualità di Controparte_2 mandataria/procuratrice speciale di Parte_2
esponendo: di aver ricevuto la notifica, in data
[...]
4.10.2024, di un atto di precetto con il quale gli era stato intimato il pagamento della somma di € 24.795,86 oltre interessi e spese, in conseguenza del titolo esecutivo costituito dal decreto ingiuntivo n. 11/2007 emesso dal Tribunale di Crotone in favore di Controparte_3
che sussisteva il difetto di legittimazione attiva del
[...] creditore procedente in quanto no n vi era prova della cessione del credito in suo favore dalla creditrice originaria Controparte_3
essendo avvenute alcune trasformazioni delle banche
[...] fuse e incorporate e non essendo stata fornita la prova di due cessioni d credito, dapprima a e poi ad che la Controparte_4 Parte_2 cessione di credito non era stata notificata;
che l'atto di precetto era nullo per omessa indicazione della data di notifica del decreto ingiuntivo;
che il credito era comunque prescritto in quanto dall a notifica del decreto ingiuntivo nessun atto interruttivo era stato mai notificato. Chiedeva, pertanto, la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo, l'accertamento del difetto di legittimazione attiva della società convenuta opposta, la declaratori a di nullità dell'atto di precetto per omessa notifica della cessione del credito e per violazione
2 dell'art. 480 c.p.c., la declaratoria di illegittimità dell'atto di precetto per inesistenza e inefficacia del titolo esecutivo per intervenuta prescrizione.
2. Si costituiva quale mandataria/procuratrice di Controparte_2
deducendo: che la Parte_2 [...] nel 2008 si era fusa per incorporazione nella Controparte_3
(come da es tratto della G.U. in Controparte_5 atti); che la si era fusa per Controparte_5 incorporazione alla (come da Controparte_6 visura in atti); che con contratto del 31.7.2019 aveva ceduto CP_7 ex art. 58 t.u.b. il credito a (come da estratto della G.U. Controparte_4 in atti e dichiarazione notarile del 21.10.2024); che aveva Parte_2 acquistato il medesimo credito come da atto di cessione e avviso in G.U. (in atti, unitamente alla dichiarazione notarile); che CP_2 era stata nominata procuratrice speciale con procura notarile, in atti;
che il debitore, anche se nell'atto di precetto non era stata indicata la data della notifica del decreto ingiuntivo, era perfettamente a conoscenza dello stesso, anche perché aveva proposto opposizione, dinanzi al Tribunale di Crotone, per poi rinunciarvi;
che il decreto ingiuntivo era già stato messo in esecuzione nel 2010; che non si era verificata alcuna prescrizione, in quanto era stata avviata la procedura esecutiva nel 2010, estintasi poi per infruttuosità nel 201 3.
3. Con ordinanza del 17.4.2025 al presente fascicolo era riunito quello recante R.G. n. 1592/2024, per ragioni di connessione oggettiva e parzialmente soggettiva.
4. Con atto di citazione ritualmente not ificato, infatti, Controparte_1 aveva proposto opposizione ad atto di precetto notificato il 7.11.2024 ed avente ad oggetto il medesimo credito, per la quale si era costituita fideiussore del debitore principale, formulando le stesse eccezioni di difetto di legittimazione attiva della società creditrice, di mancata notifica della cessione del credito, di prescrizione e di inammissibilità dell'atto di precetto per violazione dell'art. 480 c.p.c., e deducendo: che si era verificata la perdita delle garanzie fideiussorie in quanto il creditore originario non aveva mai informato il fideiussore del peggioramento delle condizioni economiche del debitore. Chiedeva, pertanto, la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo,
l'accertamento del difetto di legittimazione attiva della società convenuta opposta, l'accertamento della perdita di garanzia, la declaratoria di nullità dell'atto di precetto per omessa notifica della cessione del credito e per violazione dell'art. 480 c.p.c., la declaratoria
3 di illegittimità dell'atto di precetto per inesistenza e inefficacia del titolo esecutivo per intervenuta prescrizione. Si era costituita nel giudizio, iscritto al R.G. n. 1592/2024, CP_2 nella dedotta qualità, formulando le stesse difese esposte nel
[...] fascicolo instaurato dal . Parte_3
5. Rigettata l'istanza di sospensione, in assenza di attività istruttoria, all'udienza del 18.9.2025 i difensori precisavano le conclusioni e il giudice tratteneva la causa in decisione.
6. L'opposizione nei giudizi riuniti è infondata e deve essere rigettata.
E' infatti infondato il primo motivo di opposizione, con il quale gli opponenti sostengono che la cessionaria non avrebbe fornito la prova della cessione del credito e della legittimazione attiva e processuale. Deve infatti rilevarsi che la Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 17944/2023 ha ritenuto che in linea generale, ai fini della cessione di un credito, benché non sia necessaria la prova scritta, non può ritenersi sufficiente la mera notificazione della cessione al debitore ceduto ex art. 1264 c.c., soprattutto quando il debitore abbia compiuto una specifica contestazione, come nella fattispecie in esame. La S.C., aggiungendo un elemento di novità rispetto al passato, ha precisato che si può confermare che, in ca so di cessione di crediti in blocco, quando non sia contestata l'esistenza del contratto di cessione, ma soltanto l'inclusione dello specifico credito nell'ambito di quelli rientranti nell'operazione conclusa dagli istituti bancari, l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicata in G.U. ben può costituire adeguata prova della cessione dello specifico credito oggetto di contestazione, ove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano di ricondurlo tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento. Ciò in quanto in caso di mancata contestazione sul contratto di cessione, quest'ultimo non dev'essere dimostrato, mentre il fatto da provare è soltanto quello dell'esatta individuazione dell'oggetto della cessione;
solo quando sia oggetto di specifica contestazione da parte del debitore ceduto la stessa esistenza del contratto o dei contratti di cessione, allora il contratto dev'essere oggetto di prova. Ciò non esclude, comunque, che l'avviso di cessione, unitamente ad altri elementi, possa eventualmente essere valutato come indizio dal giudice del merito, sulla base di adeguata motivazione, al fine di pervenire alla prova presuntiva della cession e. In applicazione di tali principi alla fattisp ecie in esame, che, compiendo una valutazione sugli elementi portati dalla società convenuta opposta alla cognizione di questo Tribunale, deve ritenersi che la stessa abbia
4 fornito elementi tranquillizzanti sulle fusioni tra istituti bancari e sull'avvenuta cessione del credito e sulla sua titolarità attiva nel rapporto controverso, avendo esibito copia: dell'estratto della G.U.
Parte Seconda n. 83 del 15.7.2008; della visura camerale che attesta la fusione per incorporazione della Controparte_8 in (per le fusioni) e dell'estratto della G.U. n. 93 Controparte_9 dell'8.8.2019, parte II, dalla quale si evince che ha Controparte_4 acquistato in blocco da ai sensi e per gli effetti di cui al CP_7 combinato disposto degli art. 1 e 4 della L. 30.04.199 n. 130 e art. 58 del
D. Lgs.
1.09.1993 n. 385, in forza di contratto stipulato in data 31.7.2019, i crediti oggetto di causa;
infine, dell'estratto della G.U. n. 147 del 20.12.2022, parte II, in forza di contratto stipulato il 5.8.2022, dal quale si evince che ha acquistato in blocco i crediti oggetto di Parte_2 causa (per le cessioni dei crediti) . Deve essere anche valorizzata ai fini della prova della cessione la circostanza che parte opposta produce le dichiarazioni nota rili che certificano che la posizione per la quale si procede rientra nelle due cessioni. Il motivo di opposizione avente ad oggetto l'inammissibilità dell'atto di precetto per omessa indicazione della data di notifica del decreto ingiuntivo, configurandosi quale motivo di opposizione ex art. 617 co. 1 c.p.c., è tempestivo (a fronte dell'atto di precetto notificato il 4.10.2024
l'opponente ha notificato opposizione in data 15.10.2024 ; a Parte_1 fronte dell'atto di precetto notificato il 7.11.2024 l'oppone nte ha CP_1 notificato opposizione il 15.11.2024 ) ma è infondato, sulla base dell'orientamento condiviso dalla giurisprudenza (cfr. Cass., 5.5.2009, n. 10294; Cass., 26.9.2000, n. 12766; Cass., 21.11.2001, n. 14730) secondo il quale “il creditore che pro muove l'esecuzione forzata avvalendosi di un decreto ingiuntivo, munito di esecutività, può limitarsi alla sola menzione nell'atto di precetto del provvedimento che ha disposto l'esecutività del decreto e dell'avvenuta apposizione della formula esecutiva” e sulla base del principio generale secondo il quale l'atto di precetto non è comunque nullo se il debitore può individuare in modo chiaro l'obbligazione della quale si chiede l'adempimento; nella fattispecie in esame la società convenuta ha dimostrato, me diante idonea produzione documentale, che l'opponente nel 2010 Parte_1 aveva proposto dinanzi al Tribunale di Crotone un'opposizione a decreto ingiuntivo, così evidenziando che egli aveva di certo ricevuto la notifica del decreto ingiuntivo.
5 Si appalesa infondato il motivo di opposizione volto ad eccepire la prescrizione del credito, in quanto – sulla base del medesimo titolo per il quale è stato notificato l'atto di precetto opposto – era stata già avviata altra procedura esecutiva, presso l'intestato Tr ibunale, dichiarata estinta solo nel 2019, tanto da non potersi ritenere maturata alcuna prescrizione. L'unica censura autonoma formulata dall'opponente è parimenti CP_1 infondata, in quanto non si è verificata alcuna perdita delle garanzie fideiussorie, proprio in ragione dell'evidenziata scansione temporale delle comunicazioni compiute nei confronti del debitore principale. L'eccezione è peraltro genericamente formulata, senza indicazione dei tempi nei quali si sarebbe verificata la decadenza, tanto da non poter essere neppure adeguatamente scrutinata. Dalle considerazioni svolte consegue, come preannunziato, il rigetto dell'opposizione dei giudizi riuniti.
7. Le spese seguono la soccombenza e gli opponenti devono essere condannati al pagamento delle spese sostenute dall a società convenuta opposta, secondo i criteri del D.M. n. 55/2014, come aggiornati ex D.M. n. 147/2022, con applicazione delle tariffe medie, secondo il valore della causa, con opportuna riduzione, data la semplicit à e serialità delle questioni giuridiche controverse, ed esclusa la fase istruttoria, non svolta, con aumento del 30% per la difesa di più parti. Devono essere liquidati, allo stesso modo e con i medesimi criteri, le spese della fase cautelare.
P.Q.M.
Il Tribunale di Crotone, in persona del Giudice monocratico dott.
UE IN, definitivamente pronunciando sulla causa n. 1383/2024 R.G.A.C., alla quale è stata riunita la causa 1592/2024 R.G.A.C. ogni altra e diversa domanda, istanza, eccezione e dif esa disattesa e respinta, così provvede:
1) rigetta integralmente le opposizioni dei giudizi riuniti;
2) condanna gli opponenti e , in Parte_4 Controparte_1 solido, al pagamento delle spese di lite sostenute da CP_2
in qualità di mandataria/procuratrice speciale di
[...] Pt_2 che liquida in € 3.705,00 per Parte_2 compensi professionali, oltre oneri e accessori come per legge . Così deciso in Crotone, li 12 dicembre 2025. Il Giudice
Dott. UE IN
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