Art. 1. Articolo unico.
L'ultimo comma dell' articolo 2 della legge 2 marzo 1963, n. 283 , e' sostituito dal seguente:
"La relazione generale, approvata dal Comitato dei Ministri, viene allegata alla relazione previsionale e programmatica prevista dall' articolo 4 della legge 1 marzo 1964, n. 62 ".
L'ultimo comma dell' articolo 2 della legge 2 marzo 1963, n. 283 , e' sostituito dal seguente:
"La relazione generale, approvata dal Comitato dei Ministri, viene allegata alla relazione previsionale e programmatica prevista dall' articolo 4 della legge 1 marzo 1964, n. 62 ".