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Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 05/12/2025, n. 2756 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 2756 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. 5860/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
II SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Torre Annunziata, in composizione monocratica, in persona del
GOP dott.ssa Immacolata Cesarano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di cui al numero R.G.5860/2022 avente ad oggetto:
Risarcimento danni
TRA
, rapp.ta e difesa, in virtù di procura alle liti apposta in calce all'atto Parte_1
di citazione, dall'Avv. Brigida Saggese e dall'avv. Andrea Manzillo ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Boscoreale (Na), alla via Futa n. 37.
Attrice
CONTRO
in pers. del suo legale rapp.te p.t., Controparte_1
elettivamente domiciliato in al Corso Umberto I, 47/E, Controparte_1
presso lo studio dell' avv.to Monica Cirillo, che lo rappresenta e difende in virtù di delibera d'incarico n. 39 del 16.2.2023 e di procura alle liti ed elezione di domicilio allegata in modalità telematica ex art. 83, 3° comma c.p.c. e posta in calce all'atto di costituzione ai sensi dell'art. 18 D.M. 44/2011.
Convenuto
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come da atti di causa e scritti difensivi.
FATTO
Con atto di citazione regolarmente notificato l'attrice premesso: -di essere la proprietaria di un immobile sito in Torre Annunziata (Na) alla via
Vigne S. Antonio n. 6, adibito a civile abitazione e iscritto al NCEU F. 14, P.lla
9005, sub 2; che nel corso dell'anno 2016, il suolo circostante al suddetto fabbricato era interessato da lavori di scavo commissionati dal di CP_1
consistenti nella “costruzione dell'impianto di sollevamento Controparte_1
fognario e relative condotte di adduzione e mandata”; che tali lavori venivano realizzati con mezzi pesanti quali escavatori e/o macchine demolitrici, per effettuare scavi profondi, e producevano notevoli vibrazioni con continui tremori e scuotimenti, provocando danni agli immobili circostanti;
che in particolare l'utilizzo di mezzi pesanti aveva provocato lesioni e fessurazioni in corrispondenza delle pareti laterali del suo immobile, compromettendo la stabilità e la conservazione del fabbricato e minacciandone la sicurezza;
che tali danni, con relativa richiesta di risarcimento, erano stati denunciati all'
[...]
con missiva del 02.05.2017; che il consulente di parte ing. CP_2 Per_1
in data 26.11.2017 accedeva al fabbricato ed accertava con una
[...]
relazione allegata agli atti che “i danni causati sono chiaramente riconducibili
agli scavi eseguiti con l'utilizzo del battipalo” e “i lavori necessari a ripristinare il danno subito, ammontano ad € 9000,00”.
Tanto premesso, conveniva in giudizio il al fine di Controparte_3
accertare la responsabilità di quest'ultimo nella causazione dell'evento dannoso, con conseguente condanna al risarcimento dei danni che quantificava in euro 9.000,00 oltre interessi e rivalutazione monetaria dall'evento al soddisfo.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva tempestivamente il CP_1
convenuto che eccepiva preliminarmente il difetto di legittimazione attiva e la nullità dell'atto di citazione, nonché nel merito la propria estraneità ai fatti,
atteso che i lavori riguardavano condotte idriche e fognarie commissionate dalla Quindi chiedeva il rigetto della domanda nel merito, non CP_4
ritenendo provato né il nesso di causalità, né l'ammontare dei danni. Concessi i termini di cui all'art. 183, VI comma c.p.c., veniva disposta consulenza tecnica d'ufficio, che, come comunicato dal perito incaricato, non veniva portata a termine per l'impossibilità di accedere ai locali di causa e per la carenza in atti di documentazione indispensabile al fine di poter rispondere ai quesiti formulati. I rilievi del Ctu rendevano superflua l'ammissione della prova testimoniale, che non avrebbe potuto colmare le predette carenze documentali.
Con ordinanza del 30.09.2025 resa con riferimento all'udienza cartolare del
29.09.2025, la causa veniva assegnata a sentenza con i termini ex art. 190 c.p.c.
Motivi della decisione
La domanda è infondata e va rigettata.
In via preliminare va disattesa l'eccezione di nullità dell'atto di citazione. Va osservato che l'atto di citazione non può ritenersi nullo;
a tal riguardo, va chiarito che la nullità prevista dall'art. 163 n. 4 c.p.c., in combinato disposto con l'art 164 c.p.c., può essere pronunciata solo nel caso in cui risulti assolutamente indeterminata l'esposizione dei fatti oggetto della domanda, al punto tale che, in primo luogo, il convenuto sia posto nell'impossibilità di approntare puntuali e adeguate difese, e, in secondo luogo, il giudice nell'impossibilità di individuare il thema decidendum; nel caso di specie, l'atto di citazione non può ritenersi generico nell'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda, essendo riportati tutti gli elementi che consentono alle parti convenute di poter esercitare compiutamente il proprio diritto alla difesa.
Ugualmente va rigettata l'eccezione di carenza di legittimazione attiva, in quanto sussiste la prova che l'attrice al momento della domanda fosse proprietaria dell'immobile relativamente al quale viene chiesto il risarcimento.
Nel merito, però, la domanda risulta carente di prova sia in ordine al nesso causale tra il fatto contestato e l'evento dannoso, sia in ordine alla quantificazione stessa dei danni.
Ed invero il perito incaricato di rispondere ai quesiti disposti con ordinanza del
14.01.2024 non ha potuto espletate il proprio mandato in quanto, come dallo stesso rappresentato, nel corso dell'attività peritale si è rilevata la sopravvenuta alienazione dell'immobile oggetto di accertamento ed i nuovi proprietari non hanno consentito l'accesso al compendio immobiliare, impedendo di fatto l'espletamento delle operazioni peritali in loco necessarie alla corretta quantificazione dei danni, anche in considerazione che la produzione difensiva risultava ab origine carente di elaborati tecnici idonei a consentire un'accurata rilevazione dimensionale e metrica, quale necessitata dalla specificità del caso de quo. In particolare il Ctu ha evidenziato l'assenza di:
- Documentazione grafico-tecnica atta a individuare con precisione topografìca le porzioni immobiliari interessate dai presunti danni;
- Elaborati planimetrici georeferenziati rispetto all'elaborato fotografico allegato, al fine di consentire una precisa localizzazione delle porzioni immobiliari oggetto di doglianze;
- Rilievi metrici di dettaglio delle superfici e dei volumi oggetto di controversia.
Inoltre il Ctu ha evidenziato che la stima dei danni allegata dall'attore nella perizia di parte risulta elaborata secondo il criterio della valutazione “a corpo”, anziché “a misura”, in carenza dunque del necessario supporto metrico- quantitativo.
Pertanto il Ctu ha ritenuto di non poter espletare il proprio mandato.
Tali conclusioni, condivise da questo Giudice, portano a ritenere l'insufficienza della prova posta a fondamento della domanda, attesa anche l'inammissibilità delle richieste di parte attorea di integrazione documentale non prodotta nei termini di cui all'art. 183, comma VI c.p.c., e la superfluità della prova per testi, non ammessa in quanto i relativi capi non avrebbero in nessun caso potuto sopperire alle carenze documentali anzidette.
La peculiarità del caso induce questo Giudice a compensare integralmente tra le parti le spese del giudizio, ivi comprese quelle di Ctu, determinate con l'ordinanza di nomina dello stesso, che vanno poste definitivamente a carico di ciascuna parte nella misura del 50%.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra istanza,
domanda, eccezione e rilievo, così provvede:
– Rigetta la domanda;
– Compensa integramente le spese tra le parti, comprese quelle di Ctu,
determinate con l'ordinanza di nomina dello stesso, che pone definitivamente a carico di ciascuna parte nella misura del 50%.
Così deciso in Torre Annunziata il 05.12.2025
Il G.O.P.
dott.ssa Immacolata Cesarano
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
II SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Torre Annunziata, in composizione monocratica, in persona del
GOP dott.ssa Immacolata Cesarano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di cui al numero R.G.5860/2022 avente ad oggetto:
Risarcimento danni
TRA
, rapp.ta e difesa, in virtù di procura alle liti apposta in calce all'atto Parte_1
di citazione, dall'Avv. Brigida Saggese e dall'avv. Andrea Manzillo ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Boscoreale (Na), alla via Futa n. 37.
Attrice
CONTRO
in pers. del suo legale rapp.te p.t., Controparte_1
elettivamente domiciliato in al Corso Umberto I, 47/E, Controparte_1
presso lo studio dell' avv.to Monica Cirillo, che lo rappresenta e difende in virtù di delibera d'incarico n. 39 del 16.2.2023 e di procura alle liti ed elezione di domicilio allegata in modalità telematica ex art. 83, 3° comma c.p.c. e posta in calce all'atto di costituzione ai sensi dell'art. 18 D.M. 44/2011.
Convenuto
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come da atti di causa e scritti difensivi.
FATTO
Con atto di citazione regolarmente notificato l'attrice premesso: -di essere la proprietaria di un immobile sito in Torre Annunziata (Na) alla via
Vigne S. Antonio n. 6, adibito a civile abitazione e iscritto al NCEU F. 14, P.lla
9005, sub 2; che nel corso dell'anno 2016, il suolo circostante al suddetto fabbricato era interessato da lavori di scavo commissionati dal di CP_1
consistenti nella “costruzione dell'impianto di sollevamento Controparte_1
fognario e relative condotte di adduzione e mandata”; che tali lavori venivano realizzati con mezzi pesanti quali escavatori e/o macchine demolitrici, per effettuare scavi profondi, e producevano notevoli vibrazioni con continui tremori e scuotimenti, provocando danni agli immobili circostanti;
che in particolare l'utilizzo di mezzi pesanti aveva provocato lesioni e fessurazioni in corrispondenza delle pareti laterali del suo immobile, compromettendo la stabilità e la conservazione del fabbricato e minacciandone la sicurezza;
che tali danni, con relativa richiesta di risarcimento, erano stati denunciati all'
[...]
con missiva del 02.05.2017; che il consulente di parte ing. CP_2 Per_1
in data 26.11.2017 accedeva al fabbricato ed accertava con una
[...]
relazione allegata agli atti che “i danni causati sono chiaramente riconducibili
agli scavi eseguiti con l'utilizzo del battipalo” e “i lavori necessari a ripristinare il danno subito, ammontano ad € 9000,00”.
Tanto premesso, conveniva in giudizio il al fine di Controparte_3
accertare la responsabilità di quest'ultimo nella causazione dell'evento dannoso, con conseguente condanna al risarcimento dei danni che quantificava in euro 9.000,00 oltre interessi e rivalutazione monetaria dall'evento al soddisfo.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva tempestivamente il CP_1
convenuto che eccepiva preliminarmente il difetto di legittimazione attiva e la nullità dell'atto di citazione, nonché nel merito la propria estraneità ai fatti,
atteso che i lavori riguardavano condotte idriche e fognarie commissionate dalla Quindi chiedeva il rigetto della domanda nel merito, non CP_4
ritenendo provato né il nesso di causalità, né l'ammontare dei danni. Concessi i termini di cui all'art. 183, VI comma c.p.c., veniva disposta consulenza tecnica d'ufficio, che, come comunicato dal perito incaricato, non veniva portata a termine per l'impossibilità di accedere ai locali di causa e per la carenza in atti di documentazione indispensabile al fine di poter rispondere ai quesiti formulati. I rilievi del Ctu rendevano superflua l'ammissione della prova testimoniale, che non avrebbe potuto colmare le predette carenze documentali.
Con ordinanza del 30.09.2025 resa con riferimento all'udienza cartolare del
29.09.2025, la causa veniva assegnata a sentenza con i termini ex art. 190 c.p.c.
Motivi della decisione
La domanda è infondata e va rigettata.
In via preliminare va disattesa l'eccezione di nullità dell'atto di citazione. Va osservato che l'atto di citazione non può ritenersi nullo;
a tal riguardo, va chiarito che la nullità prevista dall'art. 163 n. 4 c.p.c., in combinato disposto con l'art 164 c.p.c., può essere pronunciata solo nel caso in cui risulti assolutamente indeterminata l'esposizione dei fatti oggetto della domanda, al punto tale che, in primo luogo, il convenuto sia posto nell'impossibilità di approntare puntuali e adeguate difese, e, in secondo luogo, il giudice nell'impossibilità di individuare il thema decidendum; nel caso di specie, l'atto di citazione non può ritenersi generico nell'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda, essendo riportati tutti gli elementi che consentono alle parti convenute di poter esercitare compiutamente il proprio diritto alla difesa.
Ugualmente va rigettata l'eccezione di carenza di legittimazione attiva, in quanto sussiste la prova che l'attrice al momento della domanda fosse proprietaria dell'immobile relativamente al quale viene chiesto il risarcimento.
Nel merito, però, la domanda risulta carente di prova sia in ordine al nesso causale tra il fatto contestato e l'evento dannoso, sia in ordine alla quantificazione stessa dei danni.
Ed invero il perito incaricato di rispondere ai quesiti disposti con ordinanza del
14.01.2024 non ha potuto espletate il proprio mandato in quanto, come dallo stesso rappresentato, nel corso dell'attività peritale si è rilevata la sopravvenuta alienazione dell'immobile oggetto di accertamento ed i nuovi proprietari non hanno consentito l'accesso al compendio immobiliare, impedendo di fatto l'espletamento delle operazioni peritali in loco necessarie alla corretta quantificazione dei danni, anche in considerazione che la produzione difensiva risultava ab origine carente di elaborati tecnici idonei a consentire un'accurata rilevazione dimensionale e metrica, quale necessitata dalla specificità del caso de quo. In particolare il Ctu ha evidenziato l'assenza di:
- Documentazione grafico-tecnica atta a individuare con precisione topografìca le porzioni immobiliari interessate dai presunti danni;
- Elaborati planimetrici georeferenziati rispetto all'elaborato fotografico allegato, al fine di consentire una precisa localizzazione delle porzioni immobiliari oggetto di doglianze;
- Rilievi metrici di dettaglio delle superfici e dei volumi oggetto di controversia.
Inoltre il Ctu ha evidenziato che la stima dei danni allegata dall'attore nella perizia di parte risulta elaborata secondo il criterio della valutazione “a corpo”, anziché “a misura”, in carenza dunque del necessario supporto metrico- quantitativo.
Pertanto il Ctu ha ritenuto di non poter espletare il proprio mandato.
Tali conclusioni, condivise da questo Giudice, portano a ritenere l'insufficienza della prova posta a fondamento della domanda, attesa anche l'inammissibilità delle richieste di parte attorea di integrazione documentale non prodotta nei termini di cui all'art. 183, comma VI c.p.c., e la superfluità della prova per testi, non ammessa in quanto i relativi capi non avrebbero in nessun caso potuto sopperire alle carenze documentali anzidette.
La peculiarità del caso induce questo Giudice a compensare integralmente tra le parti le spese del giudizio, ivi comprese quelle di Ctu, determinate con l'ordinanza di nomina dello stesso, che vanno poste definitivamente a carico di ciascuna parte nella misura del 50%.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra istanza,
domanda, eccezione e rilievo, così provvede:
– Rigetta la domanda;
– Compensa integramente le spese tra le parti, comprese quelle di Ctu,
determinate con l'ordinanza di nomina dello stesso, che pone definitivamente a carico di ciascuna parte nella misura del 50%.
Così deciso in Torre Annunziata il 05.12.2025
Il G.O.P.
dott.ssa Immacolata Cesarano